CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE, AD USO NON ABITATIVO, POSTO NEL COMUNE DI REGGELLO (FI), VIA DANTE ALIGHIERI, 90-92, TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E P.A. CROCE AZZURRA DI REGGELLO.
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE, AD USO NON ABITATIVO, POSTO NEL COMUNE DI REGGELLO (FI), VIA XXXXX XXXXXXXXX, 90-92, TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E P.A. CROCE AZZURRA DI REGGELLO.
L'anno duemilaventuno (2021), questo giorno
con la presente scrittura privata
TRA
del mese di
la P.A. CROCE AZZURRA DI REGGELLO, con sede legale in Reggello (FI) – xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0/X, codice fiscale 94003960484 P.Iva 05077880481, rappresentata dall’Ing. Xxxxxx Xxxx’Xxxxxxxxx, nato a Figline Valdarno (FI) il 04/03/1976, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “Sublocatore”
E
l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, codice fiscale e partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore della S.O.C. Patrimonio, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Palermo il 12/08/1956, autorizzato alla firma con delibera n del , domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, di seguito denominata “Subconduttore”
PREMESSO
- che la P.A. Croce Azzurra di Reggello conduce in locazione un immobile posto in Reggello, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00-00, catastalmente identificato al C.F. del Comune di Reggello al Foglio 71, Particella 1114, Sub 509, categoria C1 e Particella 335, Sub 509, categoria C1, di proprietà dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e
Xxxxxxx Xxxxx, i quali, con scrittura privata conservata agli atti, autorizzano la stessa a sublocare porzione dell’immobile in discorso;
- che con deliberazione n. 1082 del 24/09/2020 l’Azienda USL Toscana centro ha approvato la procedura di avviso di interesse per la ricerca di un immobile o porzione di immobile da condurre in locazione passiva nel Comune di Reggello da destinare a postazione di continuità assistenziale;
- che con deliberazione n. 1610 del 24/12/2020 l’Azienda USL Toscana centro ha preso atto, che a seguito della pubblicazione dell’avviso di interesse di cui alla deliberazione n. 1082/2020, l’unica manifestazione d’interesse validamente pervenuta è la proposta formulata dalla P.A. Croce Azzurre di Reggello consistente nell’offerta in sublocazione di porzione dell’immobile posto nel Comune di Reggello in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00-00, di cui sopra;
- che altresì con la stessa deliberazione n. 1610/2020 l’Azienda USL Toscana centro ha approvato i verbali della Commissione all’uopo costituita per l’apertura e la valutazione della proposta pervenuta;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Sublocatore concede in sublocazione al Subconduttore, che in persona come sopra accetta, la porzione dell’immobile ubicato nel Comune di Reggello, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00-00, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggello al Foglio di Mappa 71, Particella 1114, Sub 509, categoria C1 e Particella 335, Sub 509, categoria C1, come individuata nella planimetria allegata sub 1).
ART. 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI
La porzione di immobile, come sopra individuata, verrà destinata dalla parte subconduttrice a postazione di continuità assistenziale, secondo la seguente articolazione oraria:
- dal lunedì al venerdì: notturno dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
- sabato o giorno prefestivi: h24;
- domenica o giorno festivo: h24.
Il Sublocatore dichiara di essere in possesso dell’Attestato di prestazione energetica relativo all’immobile in discorso redatto in data 10/05/2019, regolarmente depositato ai competenti uffici comunali e regionali, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sub 2), dal quale risulta che l’immobile rientra nella tipologia E della scala di classificazione.
Il Subconduttore dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile.
ART.3 – CANONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO E DOMICILIAZIONE BANCARIA
Il canone di sublocazione annuo, a seguito di un processo valutativo tra le parti del presente contratto, è stato stabilito in euro 6.864,16, tenuto conto della superficie commerciale netta concessa e dell’effettivo tempo di occupazione della stessa.
Il canone annuale, come sopra determinato, sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di euro 3.432,08, ciascuna a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla P.A. Croce Azzurra di
Reggello presso la BCC Valdarno Fiorentino, sede di Xxxxxxxx, Xxxx XX00X0000000000000000000000 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della
legge n.136/2010 e s..m. e i., come da dichiarazione rilasciata dal Sublocatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e depositata agli atti.
Art. 4 – MANUTENZIONE
Il Sublocatore assume a proprio carico le spese relative alla manutenzione straordinaria e le eventuali spese di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’immobile necessarie, ove prescritti da norme statali o regionali, o imposte dalle autorità amministrative, al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto ad esclusione di tutti quegli adeguamenti legati alla specifica attività svolta dal Subconduttore, che pertanto resteranno ad intero carico del Subconduttore.
La parte subconduttrice potrà eseguire a proprie spese nell’immobile concesso in sublocazione eventuali opere, anche in muratura, che riterrà opportune per rendere l’immobile stesso idoneo allo svolgimento della propria attività, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative, che dovranno essere richieste, a sua cura e spese e previa autorizzazione scritta di parte sublocatrice. Qualora tali opere facoltative risultassero di straordinaria manutenzione, la parte subconduttrice, previa presentazione di idonei progetti ed autorizzazioni, avrà la facoltà di chiedere alla parte sublocatrice lo scomputo, anche parziale, dai canoni di sublocazione
dell’importo delle opere eseguite, che potrà essere concesso ad insindacabile giudizio della stessa.
Fermo restando che la proprietaria parte locatrice, con cui il sublocatore ha stipulato il primo contratto di locazione, autorizzi anch’essa la realizzazione di detti lavori e si dichiari a sua volta disponibile a concedere al Conduttore analogo scomputo dai canoni di locazione.
In relazione all’esecuzione di dette opere, la Subconduttrice non potrà comunque pretendere indennizzi o risarcimenti in sede di rilascio dei locali.
Sono a carico del Subonduttore le spese di manutenzione ordinaria, le riparazioni di piccola manutenzione dell’immobile locato, dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c.
Il Subonduttore è tenuto a comunicare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 e immediatamente, i guasti della cosa locata la cui riparazione gravi sul Sublocatore.
Ai sensi degli art. 1583 e 1584 c.c. il Subonduttore è tenuto a tollerare l’esecuzione delle riparazioni urgenti all’interno dell’unità locata, da parte del Subocatore o della Proprietà, anche quando comportano una diminuzione del godimento dell’unità immobiliare locata; il Subonduttore ha diritto alla riduzione del canone di sublocazione, nel caso di mancato godimento superiore a 20 giorni, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento.
Art. 5 – UTENZE
Le parti danno atto che le spese per le utenze (acqua e luce) resteranno a carico del Sublocatore e saranno rimborsate dal Subconduttore dietro presentazione di idonea documentazione contabile a supporto.
Il Sublocatore metterà a disposizione del Subconduttore l’accesso gratuito alla rete internet locale mediante wi-fi, per il quale non è pertanto previsto rimborso.
Saranno a carico del Subconduttore le spese per la raccolta dei rifiuti sanitari prodotti nella porzione di immobile concessa.
ART. 6 - DURATA E DECORRENZA DELLA LOCAZIONE
Ai sensi degli art. 27 e 42 della L.392/78, il presente atto è stipulato per sei anni (6) decorrenti giuridicamente ed economicamente dalla data di sottoscrizione del presente atto del --.
Le parti danno atto che il presente contratto potrà essere rinnovato mediante richiesta espressa fatta a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare all’altra parte, entro i tre mesi antecedenti la scadenza e per una sola volta.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro 30 giorni dalla richiesta.
Alla prima scadenza il Sublocatore potrà esercitare la facoltà di diniego del rinnovo soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della Legge 392/1978, con le modalità ed i termini ivi previsti.
Ai sensi dell’art.27, comma 7, della Legge 392/1978, il Subconduttore ha facoltà di recedere dal contratto dandone avviso alla parte sublocatrice mediante posta elettronica certificata, almeno 6 mesi
prima del giorno in cui tale facoltà potrà essere esercitata.
Al termine della sublocazione, gli incaricati delle Parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
ART. 7– DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E COMODATO
E’ fatto espresso divieto alla parte Subconduttrice di sublocare a sua volta a terzi anche parzialmente l’immobile sublocato o di cederlo ad altri in comodato anche se gratuito, salvo consenso scritto del Sublocatore e della Proprietà.
La violazione del presente articolo comporta a carico del Subconduttore la risoluzione di diritto della sublocazione ai sensi dell’art.1456 c.c.
ART. 8 – VISITA DEI LOCALI - RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il Subconduttore dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con la firma di apposito verbale, costituendosi da quel momento del medesimo custode, divenendo direttamente responsabile verso il Sublocatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa sublocata.
Per espresso accordo tra le parti, il Subconduttrice, al termine della durata del presente contratto, si impegna a restituire alla parte sublocatrice la porzione di immobile sublocata libera da persone e cose. Qualora all’interno dell’immobile fossero lasciati materiali, oggetti od attrezzature di qualsiasi genere, queste verranno rimosse ed eventualmente smaltite a cura della parte sublocatrice che
provvederà ad addebitare l’intero costo alla parte subconduttrice.
E’ in ogni caso vietato al Subconduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Per giustificati motivi e previo avviso, il Subconduttore dovrà consentire l’accesso all'immobile da parte del Subocatore e della Propirietà o loro incaricati con il preavviso anche verbale di 24 ore, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione degli impianti e dell’immobile.
ART. 9 – MODIFICHE, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, INNOVAZIONI
La parte subconduttrice non potrà eseguire innovazioni, migliorie ed addizioni o modifiche all’immobile sublocato, così come consegnato e collaudato dalla parte sublocatrice ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza prima aver avvisato il Subocatore e la Proprietà e senza il preventivo consenso scritto degli stessi.
Ogni lavoro, ove autorizzato, sarà eseguito a perfetta regola d’arte, a cura e spese della parte Subonduttrice, nel pieno rispetto di ogni normativa edilizia e sanitaria vigente, senza lesione dei diritti dei terzi, con esonero da responsabilità della concedente.
Il Sublocatore consente che il Subconduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti alla propria attività, previa acquisizione dei permessi necessari previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Subonduttore è comunque esentato dalla rimessa in pristino dei
locali per quelle parti che presentano un degrado riconducibile alla normale usura, ma non per quelli riconducibili ad un uso improprio dell’immobile sia degli avventori della struttura che dei dipendenti dell’attività.
ART. 10 – ESONERO RESPONSABILITA’
Il Sublocatore è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose che possono derivare dall’uso della porzione di immobile concessa.
Il Sublocatore è inoltre esonerato da ogni responsabilità in caso di incolpevoli interruzioni dei servizi erogati nei locali affittati.
Il Subconduttore dà atto di essere titolare di polizza assicurativa All Risks Property polizza n. 361159184 valevole fino al 31/12/2021 stipulata con GENERALI ITALIA s.p.a che copre i danni arrecati ai fabbricati, riconducibili al Subconduttore, per l’esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Subconduttore stesso.
Il Sublocatore avrà la facoltà di chiedere nel corso del rapporto l’esibizione delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi.
ART. 11– COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:
a) Azienda USL Toscana centro
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, posta certificata xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
b) P.A. Croce Azzurra di Reggello, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxxx (XX) mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
ovvero presso il diverso indirizzo o posta certificata che le Parti provvederanno a comunicarsi, successivamente alla data di formalizzazione del presente contratto, in conformità alle precedenti disposizioni.
Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti le controversie di cui al successivo articolo 13.
ART. 12– FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti il Foro competente è il Tribunale di Firenze.
ART.13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le clausole previste dagli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 del presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto della locazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre il risarcimento del danno.
ART. 14 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti intendono fare riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di locazioni di immobili, nonché alla legge n. 392 del 27.7.78 e successive modifiche.
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata.
ART.15 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le parti danno atto che il contratto non è soggetto ad applicazione IVA ed è soggetto a registrazione in base alla vigente normativa, D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, CTS D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.
Tutti gli oneri gravanti sul presente contratto sono a carico di entrambe le parti in uguale misura (50% cadauno). Il Subconduttore provvederà a propria cura alla prima e alle successive registrazioni dello stesso contratto. Tutte le spese previste dal presente articolo, anticipate dal Subconduttore, verranno richieste ogni anno per l’importo di competenza del Sublocatore.
ART. 16 – AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI
Il Sublocatore ed il Subconduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di sublocazione (Dlgs. 196/03).
L’eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento Europeo GDPR UE 679/2016 e D.lgs. 196 / 03, così come modificato dal D.L. 101/2018.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del S.O.C Patrimonio dell’Azienda USL Toscana centro.
ART. 17 – RESPONSABILI GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore indica l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, quale persona di sua fiducia, autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni del Sublocatore relative alle prestazioni oggetto del presente contratto e responsabile della gestione dello stesso per conto del Subconduttore nei confronti del Sublocatore.
Il Sublocatore indica il quale persona di sua
fiducia, autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni inviate da parte del Subconduttore relative alla gestione del presente contratto e responsabile in via esclusiva della gestione dello stesso per conto del contraente nei confronti del Subconduttore.
Il presente atto redatto in duplice copia originale di cui uno destinato alla registrazione, viene letto, approvato e sottoscritto.
Allegati:
1) Planimetria
2) A.P.E.
Firenze lì,
P.A. Croce Azzurra di Reggello Ing. Xxxxxx Xxxxx Innocenti Azienda USL Toscana centro Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare, specificatamente, le seguenti: articoli da 1 a 17
Letto, confermato e sottoscritto. Firenze lì
P.A. Croce Azzurra di Reggello Ing. Xxxxxx Xxxxx Innocenti Azienda USL Toscana centro Xxx. Xxxxx Xxxxxxx