CONTRATTO LEASING IN COSTRUENDO DELL’OPERA
CONTRATTO
DI
LEASING IN COSTRUENDO
DELL’OPERA
………………………
L'anno ……………………. il giorno ……………… del mese di ………………, alle ore ………., in ……………………
avanti a me _______________, Segretario generale del Comune di ……………………., autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:
1) …………….. nato a ……….. (…) il ……….. che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di ……………….. (C.F.: ………………..), in qualità di ……….……………….. , ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000.
2) ................................, nato a ................... (.........) il.................., residente a .................in via ...................... n. ........., che interviene in questo atto, in nome per conto ed interesse dell' ........................................................ con sede a ................. (...) in via ................ n. ......., (Codice Fiscale ....................), in qualità di .................................................
Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° …………….. del ……………, è stato approvato il progetto ……………., per la realizzazione in leasing in costruendo di .............................;
- che con successiva determinazione in data ………. n………….. del ……………….. è stato stabilito di procedere all'affidamento di un contratto di leasing in costruendo per come regolato dall’art. 160 bis del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., (di seguito anche Codice dei contratti pubblici) ;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 207/10;
- che con successiva determinazione ………….. n. ............... del ..................., l’esecuzione delle opere è stata definitivamente aggiudicata, previo esperimento della gara in data ……….., a ................………………...............................................;
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia ai controinteressati e che dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione sono trascorsi 30 giorni, come stabilito dall’art. 11 del D.lgs 12.4.2006, n. 163;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1,Il Comune di ………………come sopra rappresentata, affida in locazione finanziara traslativa in costruendo a ......................., come sopra rappresentata, che accetta, la progettazione …………….., il finanziamento e la manutenzione di ……………………………. presso ................................
Le opere realizzate resteranno di proprietà del soggetto finanziatore sino a riscatto dell’Amministrazione, che li concede in utilizzo e godimento alla Amministrazione stessa.
Il soggetto esecutore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti lo stesso alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n° del , contrassegnata dalla lettera ……). Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza predisposti dal soggetto esecutore sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fossero di seguito trascritti e vengono allegati sub. …) …) ai sensi dell’art. 131, c.5 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.
Art. 2 – Il soggetto esecutore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche e in particolare dalla legge 19.3.1990, n. 55.
Il soggetto esecutore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l’opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’opera. Deve pertanto intendersi compreso nell’esecuzione anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.
Il soggetto esecutore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, e da quant’altro eventualmente stabilito nella piena osservanza della normativa e delle specifiche del capitolato speciale d’appalto sottoscritto e depositato agli atti.
Ai fini della contabilizzazione e liquidazione delle rate di acconto dei lavori a corpo, l’incidenza percentuale delle lavorazioni ritenute omogenee risulta indicata nel Capitolato Speciale d'appalto.
Art. 3 - Il soggetto finanziatore si impegna, giusta l’offerta presentata in gara, ad applicare uno spread del…………………….per la locazione finanziaria sul parametro di riferimento ………………….. rilevato nel sito ………………..il giorno lavorativo bancario antecedente la data di entrata in decorrenza del contratto di locazione finanziaria.
L’importo definitivo dei canoni verrà determinato, oltre che sul prezzo d’offerta, anche sulla base degli oneri economici sostenuti dall’affidatario su richiesta della Stazione Appaltante aggiuntivi rispetto a quelli indicati in offerta, identificati sommariamente nell’allegato A al presente disciplinare.
Su tutti i costi sostenuti dal Soggetto Finanziatore, antecedentemente alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, verranno conteggiati oneri di prelocazione, determinati sommando lo spread offerto in sede di gara al tasso ……………., rilevato sul quotidiano ………………, il giorno lavorativo bancario antecedente la data di ciascun pagamento.
Tali oneri di prelocazione - ivi inclusi gli interessi di preammortamento maturati trimestralmente sulle somme erogate in corso d’opera e calcolati sommando lo spread offerto in sede di gara al tasso ……………., rilevato sul quotidiano ………………., il giorno lavorativo bancario antecedente la data di ciascun pagamento dei SAL - verranno sommati al costo di costruzione e andranno ad individuare il costo complessivo dell’impianto.
Oltre il tempo massimo per la realizzazione dei lavori, in assenza di proroghe o termini supplitivi concessi dalla Stazione Appaltante, non saranno più dovuti interessi di prelocazione.
L’imposta di registro annuale del contratto di leasing verrà versata dal Soggetto Finanziatore e in seguito fatturata all’Amministrazione aggiudicatrice che, all’atto dell’eventuale acquisto finale dell’immobile, la porterà in detrazione alla relativa imposta ipocatastale.
Almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di locazione finanziaria, il Comune potrà esercitare l'opzione relativa al riscatto finale degli impianti. Nel caso di riscatto degli impianti, il diritto di superficie sì estinguerà per accessione (art. 934 cod. civ.). Qualora l'opzione non venisse esercitata o non venisse esercitata nei termini, il diritto di superficie a favore del Soggetto Finanziatore si estinguerà, in ogni caso, alla scadenza del 25° anno.
Il Comune, su richiesta del Soggetto finanziatore, potrà cedere al medesimo gli eventuali crediti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il DM 19/02/2007).
A far data dalla decorrenza della locazione finanziaria, l’affidatario stipulerà una polizza assicurativa cd. all risk and business interruption a copertura dei danni materiali e diretti causali, da qualunque evento accidentale, agli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. Tale polizza comprende, altresì, il pagamento dei danni indiretti derivanti dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività di produzione di energia elettrica.
Il Beneficiario della polizza di cui al presente punto sarà il Comune
CAPO I LOCAZIONE FINANZIARIA
Art. 4 - Il Comune di ………………… si impegna a concedere al soggetto esecutore il diritto di accedere all'area ed agli immobili su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici ogniqualvolta sia necessario.
Art. 5 - La durata del contratto di leasing è fissata in anni ……….. Allo spirare del termine previsto la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di alcuna disdetta. Le parti danno atto che al presente contratto viene allegato un piano di ammortamento acquisito al memento della gara. Tale piano sarà sostituito da quello effettivo che sarà formulato a cura del soggetto esecutore tenendo come riferimento alle condizioni offerte in fase di gara e quelle esistenti il giorno lavorativo precedente a quello della immissione dell’energia prodotta nella rete di elettrica.
Art. 6 - Il corrispettivo della locazione finanziaria è rappresentato da 40 rate di canone semestrale fisso ed invariabile. Tali rate saranno versate a partire dal sesto mese decorrente dalla data di allaccio degli impianti alla rete elettrica nazionale. Al momento non verrà corrisposto alcun anticipo dei canoni di locazione finanziaria. L’importo del canone definitivo sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute dal finanziatore aggiudicatario in relazione alle voci indicate nel quadro economico relativo ala costruzione dell’impianto fotovoltaico cosi come allegato al Capitolato speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta ed al tasso risultante dall’offerta aggiudicataria. Le rate semestrali verranno corrisposte dal committente a scadenze semestrali 30/06 - 31/12 di ogni anno, previa presentazione di fattura emessa dal soggetto esecutore. La prima rata sarà in ogni caso sarà assorbita dalla scadenza che deve tenere conto di sei mesi della data di allaccio degli impianti alla rete elettrica nazionale. Qualora una data di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, si intenderà spostata al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato all’esito positivo della verifica preventiva di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., presso il sistema integrato dei concessionari. Le Parti danno atto che alla formalità della registrazione di ogni singola annualità provvederà direttamente il soggetto esecutore. I canoni semestrali dovuti dal committente dovranno essere pagati, alla data di scadenza degli stessi, con accredito sul conto corrente comunicato, dal soggetto esecutore.
Art. 7 - Alla scadenza del contratto viene concordemente riservato al committente, il diritto di riscattare la proprietà delle opere oggetto del presente contratto, purché sia in regola con il pagamento dei canoni ed abbia ottemperato a tutte le obbligazioni previste a suo carico. Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto viene stabilito in misura fissa pari al ………..della somma totale da finanziare, indicata nel quadro economico relativo al/ai lotto/i numero ....come “Importo totale di progetto da finanziare”, al lordo quindi del ribasso d'asta. E' facoltà del committente di procedere durante il periodo contrattuale a riscattare anticipatamente tutte le quote o singole quote dell'opera oggetto del presente contratto anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta. L'esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni ancora da pagare al valore attuale degli stessi senza ulteriori oneri. Il tasso di attualizzazione di detti canoni sarà il medesimo tasso in essere alla data del riscatto. In caso di riscatto anticipato non potrà essere richiesto dal soggetto esecutore né sarà dovuta, alcuna penale e/o indennizzo o altra forma di interesse o risarcimento in alcun modo calcolati per l'anticipato riscatto, e senza che il soggetto esecutore possa eccepire alcunchè.
Art.8 - Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al soggetto esecutore gli interessi con le modalità e nei termini stabiliti dalla legislazione sui lavori pubblici vigente alla data di stipula del presente contratto.
Art. 9 - Il corrispettivo di locazione finanziaria rappresentato dai canoni di cui all’art. 6), si intende comprensivo delle spese effettivamente sostenute dal soggetto esecutore e risultanti dalla contabilità dei lavori, dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, nonché tutti i costi sostenuti dal Soggetto Finanziatore, antecedentemente alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, che verranno conteggiati per oneri di prelocazione, determinati sommando lo spread offerto in sede di gara al tasso …………….., rilevato sul quotidiano ……………….. il giorno lavorativo bancario antecedente la data di ciascun pagamento. Tali oneri di prelocazione - ivi inclusi gli interessi di preammortamento maturati trimestralmente sulle somme erogate in corso d’opera e calcolati sommando lo spread offerto in sede di gara al tasso ……………….., rilevato sul quotidiano ……………….., il giorno lavorativo bancario antecedente la data di ciascun pagamento dei SAL - verranno sommati al costo di costruzione e andranno ad individuare il costo complessivo dell’impianto. Non saranno in ogni caso riconosciute spese, anche se documentate, presentate successivamente alla consegna dell’impianto. Il corrispettivo di locazione finanziaria rappresentato dai canoni di cui all’art. 6), si intende comprensivo delle spese di manutenzione straordinaria.
Art. 10 – O&M
Sono a carico del soggetto esecutore gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni ordinarie dell’impianto( pulizia periodica dei pannelli, sostituzione del fluido antigelo vigilanza), per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture. Il soggetto esecutore provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli
arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, adottando le necessarie soluzioni.
Sono inoltre a carico del Soggetto esecutore i seguenti oneri:
-garanzia dell’impianto costruito e collaudato per i primi dieci anni a partire dalla data del collaudo funzionale;
-garanzia del pronto intervento in 24 ore dalla chiamata per i primi cinque anni di manutenzione dell’impianto;
-sostituzione di una componente impiantistica dell’opera realizzata in massimo n. 2 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata;
- la fornitura del manuale d’uso e dei documenti di manutenzione,
- la fornitura dei disegni e relazioni “as built” e del compendio di tutte le pratiche occorse per l’incameramento dell’incentivo GSE e per l’effettuazione del contratto con l’ENEL;
- la fornitura dei manuali, dei disegni e dei documenti di manutenzione inerenti tutte le componenti dell’impianto solare termico.
- la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00. La copertura assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m..
Il soggetto esecutore ha l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.
Art. 11 – ASSICURAZIONI
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n.163/2006 e dal D.P.R. 297/10 in capo al soggetto esecutore ed al progettista, tutte le altre coperture assicurative sono a carico del committente. La polizza di assicurazione “polizza globale fabbricati”, all risk, verrà stipulata con la società assicuratrice che al momento della presa in carico dell'impianto fotovoltaico, risulterà affidataria dei servizi assicurativi dell'ente stesso. Gli oneri per la stipulazione della polizza sono a carico del committente. In caso di sinistri il committente dovrà provvedere ad inviare nei termini prescritti la denuncia alla compagnia di assicurazione e contestualmente a darne notizia per iscritto al soggetto esecutore. In caso di danno il committente è tenuto a rimettere l’impianto nello stato primitivo e quindi avrà diritto di trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici. In caso di perimento totale dell'impianto o, comunque, di danno irreparabile, il contratto di locazione finanziaria si scioglierà, con decorrenza dall'evento dannoso. Il soggetto esecutore in tal caso ha diritto:
a) di trattenere i canoni già acquisiti, anche se versati a titolo di anticipo;
b) di percepire direttamente dal committente, alla prima scadenza di canone successiva, oltre al corrispondente canone semestrale, il debito residuo alla medesima scadenza, calcolato come all’articolo 7;
in alternativa, potrà essere rimborsato, alle medesime condizioni finanziarie del contratto in essere, in modo dilazionato per un periodo non superiore alla durata residua del medesimo contratto.
Il committente dopo aver corrisposto l'importo di cui sub b) avrà diritto di trattenere qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici.
Art. 12 - Il committente è il soggetto responsabile dell'esercizio degli impianti. La relativa tariffa incentivante viene pertanto versata al committente. La redazione della domanda di contribuzione secondo “conto energia” al GSE è a carico del committente.
CAPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Art. 13 – Il soggetto esecutore si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera d'aggiudicazione , il progetto esecutivo cantierabile delle opere Sono fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile Unico del Procedimento. Il progetto di cui al presente articolo, ottenuta la preventiva approvazione da parte del committente nei termini e con le modalità previste dal dpr 207/10, verrà depositato, unitamente ai documenti di cui all’art. 1 del presente contratto, agli atti del committente e dovrà essere eseguito in ogni sua parte dal soggetto esecutore. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà applicata a carico del soggetto esecutore una penale dell’ uno per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. Il soggetto esecutore provvederà a sua cura e spese a richiedere ed acquisire dagli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, licenze e concessioni eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione da parte del committente lo stesso dovrà essere adeguato alle prescrizioni tecniche fornite dal committente che non potrà superare i limiti dati dal progetto definitivo posto a gara. Il soggetto esecutore è tenuto, nei limiti di importo definitivi dalla gara, ad introdurre nel progetto esecutivo, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del committente sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati al committente entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati presentati. Il committente si impegna ad approvare formalmente il progetto entro ..... giorni dalla sua presentazione.
Art. 14 - La consegna dei lavori avverrà entro ………… giorni dalla data di stipula del contratto
Il soggetto esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Il soggetto esecutore nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà del soggetto esecutore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal del D.P.R. 207/10.
Art. 15 – Il soggetto esecutore si impegna a fornire l’opera in completa conformità al progetto ed esente da qualsivoglia vizio entro i tempi contrattuali. Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto sono a carico del soggetto esecutore.
Art. 16 - Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.., NON è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto stabilito dai commi 4 e seguenti dell’articolo medesimo e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.
Si applica invece il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo netto dei lavori, "aumentato di una percentuale da applicarsi, (nel caso in cui la differenza tra il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata con Decreto Ministro LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%".
Art. 17 – Nell' esecuzione dei pagamenti al soggetto realizzatore, il soggetto finanziatore dovrà attenersi alla disciplina prevista per la realizzazione delle opere pubbliche.
Art. 18 - Non si applica la facoltà di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. disciplinata dall’art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, dal D.P.R. 207/10.
Art. 19 - Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disposte dal RUP .
Art. 20 – Il soggetto esecutore si obbliga, sino alla redazione del certificato di regolare esecuzione:
a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura del soggetto esecutore nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere al committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se Il soggetto esecutore è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore.
Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, Il soggetto esecutore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Marche , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nelle Marche durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
Il soggetto esecutore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano Il soggetto esecutore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione del soggetto esecutore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. Il soggetto esecutore è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime Il soggetto esecutore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesima comunicherà al soggetto esecutore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all' delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l' non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.
Le fasi di progettazione, di affidamento , di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente.
Il Committente potrà esercitare, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.
Il Committente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati o da Società specializzate nel settore specifico delle funzioni di Alta Vigilanza al soggetto esecutore, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto, anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al soggetto esecutore.
Art. 21 Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva del soggetto esecutore, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
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Si dà atto che il soggetto esecutore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, 27 27n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
Art.22 A carico del soggetto esecutore, una penale giornaliera dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, pari a Euro……….. (euro ………….……..) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall’art.136 del D,lgs 12.4.2006, n. 163 per la risoluzione del contratto per grave ritardo. L’ ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla cauzione.
Art. 23 - Ai fini dell’art.118, del D.lgs 12.4.2006, n. 163, si dà atto che il soggetto esecutore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera/servizio
oppure-
ha presentato in sede di gara a dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere/servizi:
1).............................................................................................
2).............................................................................................
Le predette opere/servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.118 del D.lgs 163/2006, nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione dell’ente appaltante, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del 2° comma dell’art.118 medesimo.
L’inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell’azione penale.
Art. 24 - Nel caso di affidamento in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto, è fatto obbligo al soggetto esecutore di:
a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, con allegato il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'art. 3 della legge 3.8.2007, n. 123;
b) trasmettere al committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo previsti dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del termine quantitativo stabilito dalla legge della categoria prevalente oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto, che non deve risultare inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
c) di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato in favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il committente provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore del soggetto esecutore.
L'affidatario si impegna a corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell' adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
E’ fatto altresì obbligo al soggetto esecutore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Art. 25- Il soggetto esecutore ha provveduto alla predisposizione di un “computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza” che costituisce lo sviluppo del documento, facente parte del progetto preliminare, denominato “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piano di sicurezza” e che, costituisce adempimento a tutte le prescrizioni stabilite in materia, nella fattispecie, dal D.Lgs. n. 81/2008 .
Il Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere predisposto dal soggetto esecutore e costituire uno degli elaborati del progetto esecutivo. L’ aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.lgs n. 163/2006 e nel D.lgs n. 81/2008.
Art. 26 – Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, sono a carico del soggetto esecutore gli oneri e gli obblighi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 27 - I lavori di cui al presente contratto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.132 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal soggetto esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.
Per l’esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l’approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 207/10.
Solo in caso di varianti legittime ed approvate dal Committente gli importi delle stesse saranno conteggiati nel canone di locazione. Ogni altra variante è a carico del soggetto finanziatore e/o esecutore.
Art. 28 – Il committente accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. ..................................... prestata dalla compagnia assicuratrice ................................................................" - Agenzia di ...... (...) -\ Banca ……………………. – Sede di ……………….., da ……………. intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 385, per l'importo di € …..…, nell'interesse dell' appaltatore.
L’ appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare all’Ente appaltante almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra per un importo di Euro ……... gli eventuali danni subiti dall’Ente medesimo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.
La polizza deve altresì assicurare il committente verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro ............................................
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Si dà atto che il soggetto esecutore ha prodotto una dichiarazione dell’Agenzia di .................. della Società .................................. in data ................................., autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare a favore del progettista la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante deve avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
Art. 29 - Il soggetto esecutore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell'Ente appaltante non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
Il soggetto esecutore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l' Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo del soggetto esecutore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.
Il soggetto esecutore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che il committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al soggetto esecutore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.
Il soggetto esecutore assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale del committente o a terzi per fatto dell' appaltatore o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne il committente per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.
Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, il soggetto esecutore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al soggetto esecutore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati.
Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, il soggetto esecutore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso riconosciuto al soggetto esecutore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il soggetto esecutore , dietro consultazione con il Committente in ordine alla tipologia d’intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il soggetto esecutore dovrà tempestivamente segnalare l’evento.
Il soggetto esecutore dovrà riferire al Committente , con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all’avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l’Amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
L’ Appalatore , inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da
eventuali ordigni esplosivi e residuati bellici presenti nelle aree interessate dai lavori.
Prima di dar corso alle opere di bonifica, il soggetto esecutore dovrà darne comunicazione alle autorità militari, alla Direzione lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
Il soggetto esecutore dovrà esibire alla Direzione lavori i certificati di collaudo e le attestazioni relative all’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all’autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.
Qualora, nonostante la massima diligenza del soggetto esecutore volta a minimizzare i
ritardi, le attività di bonifica comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma
superiori a 20 giorni, si darà luogo a una Proroga.
Qualora i costi ed i tempi dell’attività di bonifica siano tali da determinare lesione
dell’equilibrio economico e finanziario stabilito in sede di gara, Il soggetto esecutore
avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.
Art. 30 – In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applicano gli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, gli artt. 10, 11 e 12 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.
Art. 31 - Qualora in seguito all’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il committente provvederà ad avviare le procedure per la definizione dell’accordo bonario, con le modalità stabilite dall’art. 240 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. L’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dal soggetto esecutore e del committente.
Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro di Fermo . Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 240 e seguenti del D.lgs 12.4.2006, n. 163, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura stabilita dall’ art. 239 del decreto medesimo.
Solo le somme derivanti da domande accolte dal Committente o imposte da giudizio saranno oggetto del canone di locazione finanziaria.
Art. 32 – A lavori ultimati, il soggetto esecutore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con il soggetto esecutore.
Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1668 del C.C..
Il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera e il soggetto esecutore si obbliga ad adempiere.
Il Committente nomina la/e commissioni di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del D.Lgs n. 163/2006.
Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Locatore Finanziario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.
Il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Soggetto Utilizzatore, ancorché l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto.
Ai fini del presente contratto per Collaudo Funzionale si intende l’emanazione, da parte
dell’Enel o di eventuale altro soggetto gestore, del provvedimento autorizzatorio alla connessione ed all’allacciamento alla rete, nonché l’emanazione da parte del GSE del
provvedimento di concessione della tariffa incentivante.
Art.33 - Per effetto del presente contratto l' appaltatore assuntore dei lavori elegge domicilio in __________, in Via _________, civico n° ___.
Art.34 - Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell' appaltatore dei lavori.
Sono altresì a carico del soggetto esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 35 - A mente dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 36 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto (conservato agli atti del committente) operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del soggetto esecutore.
Art. 37 - I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Art. 38 - A tutti gli effetti di legge la prestazione di servizi di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e su tali basi il Locatore finanziario richiamando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006 n. 248, in relazione al regime fiscale da applicare a quest'atto opta per l'applicazione dell'imposta IVA.
Art. 39 - Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa,concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – il Comune di …………… dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.
Si dà atto che l' appaltatore ha versato la somma di –€ ………………. in conto spese contrattuali, salvo conguaglio (bolletta del Tesoriere Provinciale n. ....del ............................).
Richiesto io Segretario generale del Comune di …………..ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e che consta di numero .............. pagine e parte della ventesima fin qui, del quale viene data lettura ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo firmano qui di seguito con me Segretario unitamente al documento allegato sub. ...., di cui, per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione, si è omessa la lettura.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ............... pagine e parte della ................ fin qui.
IL CONTRAENTE IL COMMITTENTE
…………………………. …………………………..
IL SEGRETARIO
…………………….
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