LOTTO 4
LOTTO 4
Capitolato tecnico dell’assicurazione
INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI
CONTRAENTE
LOTTO 4 A) LOTTO 4 B)
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Veicoli assicurati |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.13 | Produzione di informazioni sui sinistri |
Art.14 | Coassicurazione e delega |
Art.15 | Clausola broker |
Art.16 | Rinvio alle norme di legge |
Art.17 | Estensioni territoriali |
Art.18 | Trattamento dei dati |
Art.19 | Clausole di integrità e legalità |
Art.20 | Tracciabilità dei pagamenti |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Prestazioni aggiuntive |
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 | Eventi esclusi |
Art.2 | Enti esclusi |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Determinazione/Valutazione del danno |
Art.5 | Mandato periti |
Art.6 | Identificazione dei veicoli |
Art.7 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art.8 | Riparazioni |
Art.9 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.10 | Rinuncia all’azione di surroga |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Disposizione finale |
SCHEDA DI POLIZZA ATS BRIANZA
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Il contratto di assicurazione | |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Broker : | Per ATS Brianza: Inser SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. Per ATS Insubria: Assiteca SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
Danno Parziale : | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale : | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: • Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero • ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Accessorio : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
Optional : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Veicolo : | Veicoli di proprietà od in uso dei dipendenti dell’Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi. S’intendono equiparati ai dipendenti ogni altra persona fisica avente un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo (anche gratuito) con l’Ente nei confronti del quale l’Ente medesimo si sia impegnato a fornire per legge o per contratto una copertura assicurativa per il veicolo privato utilizzato per ragioni di servizio. |
Scheda di polizza : | Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione. |
Art.2 – Veicoli assicurati
Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, Direttori e personale in genere (anche se di familiari e/o di terzi) utilizzati in occasione utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.13 - Produzione di informazioni sui sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
f) descrizione del sinistro
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
→ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
→ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art.14 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art.15 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto: per ATS Brianza: Società di Brokeraggio assicurativo Inser SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
per ATS Insubria Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare:
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17 – Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.
Art.18 - Trattamento dei dati
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, come meglio riportato nell’allegato E al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli interessati che l’ATS della Brianza, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato (concorrente partecipante alla procedura selettiva) per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (ex art. 13.1,lett.a) del Reg. 679/2016).
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L’ATS della Brianza con delibera del D.G. n. 245 del 12.04.2018, ha nominato il Data Protection Officer – DPO (art. 37 Reg. 679/2016) nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, individuato dalla Società LTA S.r.l., con
sede in 00186- Roma P.IVA 14243311009, che può essere rintracciato ai seguenti recapiti: E-mail xxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx – PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx.
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e al Capo III del Reg. UE n. 679/2016, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l’ATS della Brianza, capofila della presente procedura. Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
Art. 19 - Clausole di legalità e integrità
Il fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse, visionabili sempre sui rispettivi siti aziendali.
I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, Allegato 2 al presente Capitolato. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.
L’ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, contattabile al seguente indirizzo mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx. Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
Art.20 - Tracciabilità dei Pagamenti
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Art. 21 – Recesso unilaterale
L’ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante PEC, in particolare nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il SSR e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di ARCA o di CONSIP avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte delle Agenzie;
• mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• pubblicazione da parte dell’ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la
rinegoziazione.
La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ATS medesima, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni/forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dell’80% dell’importo contrattuale, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C..
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora:
g) eventi diversi: sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b)
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art.1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato, la colpa grave dei medesimi non pregiudica, tuttavia, l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
Art.2 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti dalle cose trasportate.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni da quando l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ha ricevuto la richiesta scritta di indennizzo da parte del danneggiato, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A..
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società.
Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Società
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi dodici mesi.
Art.5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
SEZIONE 6- SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate
Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, Direttori e personale in genere (anche se di familiari e/o di terzi) utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
SOMMA ASSICURATA per ogni veicolo A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Euro 25.000 |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | 25.000,00 | 100,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 750,00 | 0,00 |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 250,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 75% del valore | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Allegato n. 1 al C.S.A. : Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 .
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS BRIANZA LOTTO 4A)
Costituente parte integrante della polizza incendio/furto/kasko veicoli di amministratori dei dipendenti n°
..........................................
Contraente: ATS BRIANZA
Xxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx
C.F. e Partita IVA 09314190969
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
Preventivo percorrenza annua | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo anticipato (euro) |
Km. 170.000 | euro per Km | euro |
frazionamento: annuale Elementi per il conteggio del premio:
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA LOTTO 4B)
Costituente parte integrante della polizza incendio/furto/kasko veicoli dei dipendenti n°
..........................................
Contraente: ATS INSUBRIA
Xxx X. Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Partita IVA 03510140126
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
frazionamento: annuale
Elementi per il conteggio del premio:
Preventivo percorrenza annua | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo anticipato (euro) |
Km. 620.000 | euro per Km | euro |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente