Contract
Imposta di bollo assolta in modo virtuale da Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC autorizzazione protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia delle Entrate ufficio di Busto Arsizio
Allegato 1
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)
TRA
Università Xxxxx Xxxxxxxx - XXXX di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX), Codice Fiscale/P.Iva02015300128, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato il 03.03.1966 a 28021 Borgomanero, in qualità di legale rappresentante.
E
Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (ATS Sardegna), codice fiscale 92005870909, Partita IVA 00935650903, con sede in Sassari, via Xxxxxx Xxxxx (Piazza Fiume) n. 57, 07100, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” rappresentato dal Direttore Generale ATS Sardegna Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, delegato alla stipula il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018
PREMESSO CHE:
- Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1-DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
Il soggetto ospitantesi impegna ad accogliere presso le sue strutture isoggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”per lo svolgimento di tirocini curriculari.
ARTICOLO 2 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
ARTICOLO 3 -PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante dell’accordo insieme alla presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5- GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, copertura INAIL posizione n° 6597431/71;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni;
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
ARTICOLO 6- MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
- formazione specifica.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
ARTICOLO 7- DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell’ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe
ARTICOLO 8- PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all’interno della piattaforma “career service LIUC” senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.
La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto di quanto sottoscritto con la presente convenzione.
Castellanza, data _ | IL SOGGETTO PROPONENTE |
Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC | |
Direttore Generale | |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx | |
Firmato digitalmente | |
IL SOGGETTO OSPITANTE | |
Azienda per la Tutela della Salute Sardegna | |
Il Direttore Generale | |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
Sassari, data | DELEGATO ALLA STIPULA |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx | |
Responsabile S C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo | |
Firmato digitalmente | |