Polizza R.C. AUTO (Autovetture)
Polizza R.C. AUTO (Autovetture)
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Società Benefit
Prodotto: “AutoFit”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicuraziofie è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture per i danni causati a terzi
dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
✓ Danni causati ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati
✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali
provocati a terzi dall'incendio dell’auto
Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto del veicolo (opzionale) Eventi naturali (opzionale)
Atti vandalici (opzionale) Kasko (opzionale) Collisione (opzionale)
Collisione con animali (opzionale) Cristalli (opzionale)
Comfort (opzionale)
Tutela giudiziaria (opzionale) Assistenza (opzionale)
Infortuni del conducente (opzionale)
Che cosa fiofi è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono
coperti dall’assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,
🗶 l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
🗶 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
Ci xxxxx limiti di copertura?
La compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti
! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
! conducente non abilitato allaguida
! xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
! conducente minore di 26 anni in caso di
opzione “Guida esperta”
Per l’elenco completo vedi l’Allegato
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quafido e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere un frazionamento annuale o semestrale. Per il frazionamento semestrale è prevista una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quafido comificia la copertura e quafido fifiisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
AFIT_DIP_2304
Assicurazione R.C. AUTO
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit AUTOFIT
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è stato realizzato il 01/12/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BENE Assicurazioni S.p.a. Società Benefit – Gruppo Assicurativo Bene –Via dei Valtorta, n. civico 48; CAP 20127;
città MILANO; tel. x00 00 000 000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180.
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 35,2 milioni di euro, di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 14,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 16,6 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7,5 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 23,6 milioni di euro e a 21,1 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 142,5%.
Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR)
MOD. AFIT_DIPA_2304
disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx
Che cosa è assicurato? | |
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino all’importo massimo stabilito in polizza (Massimale). Quali opziofii/persofializzaziofii è possibile attivare? | |
Massimali | La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto |
Garafizie estese | ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell’auto ✓ la Responsabilità Civile dell’istruttore per i Veicoli utilizzati per le esercitazioni alla guida ✓ danni involontariamente causati a terzi in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del “Battery Pack” (veicoli a trazione elettrica e Hybrid plug in). |
Tipo di guida | Puoi personalizzare la polizza in base al conducente: ✓ Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato alla guida, può guidare il veicolo; ✓ Guida esperta (opziofie cofi scofito sul premio): la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il maficato rispetto di tale cofidiziofie comporta ifi c6so di sifiistro ufi’6ziofie di riv6ls6 dell6 comp6gfii6 fifio 6 5.000 euro. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Guida Esperta e RiparaBene determinino uno sconto sul premio | |
RiparaBefie Attenzione: l’accordo è soggetto a limitazioni territoriali | Quando concedibile, garantisce uno sconto immediato sul premio, all’assicurato che avrà scelto di avvalersene - in caso subisca un sinistro RCA gestito in regime di indennizzo diretto e senza responsabilità – a far riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società. Il mancato rispetto, da parte dell’assicurato, dell’impegno di cui sopra, salve le eccezioni previste dalla condizione stessa, giustifica l’applicazione di una penale, in caso di inadempimento, la Società ridurrà la liquidazione del danno di una percentuale pari al 20% (ventipercento), con il massimo di €5.000,00 (eurocinquemila) |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Proteziofie rivalsa | La Società rinuncia all’azione di Rivalsa: ✓ nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; ✓ nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1,5 grammi per litro g/l; ✓ nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all’insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo; |
Quali coperture posso aggiufigere alla R.C. Auto pagafido ufi premio aggiufitivo?
Ifi aggiufita alla garafizia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma fiofi obbligatorio, acquistare ulteriori garafizie e servizi di assistefiza.
INCENDIO (opziofiale) | |
Garafizie di base | La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, totali o parziali, indicato in polizza causati da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore o scoppio del “Battery Pack” dedicato a fornire energia all’apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso. Per le autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (“Battery electric vehicle” - BEV) o ibrida plug in, con il limite di € 300 (eurotrecento) e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa sono assicurati i danni - subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) - subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell’Assicurato - da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito). Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui valore assicurato deve essere espressamefite ifidicato ifi polizza, pefia la loro fiofi ifidefifiizzabilità. |
Ulteriori garafizie cofi premio aggiufitivo | Non previste |
Limitaziofii, esclusiofii e rivalse | Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione: - causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato; - ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato. - subiti dal “Battery Pack” (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato |
FURTO (opziofiale) | |
Garafizie di base | La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in polizza, a seguito di furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nella tentata esecuzione del furto o rapina del veicolo xxxxxx. Xx garanzia è estesa: |
- ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione non autorizzata successiva al furto o rapina. Restafio comufique esclusi i dafifii meccafiici, elettrici ed all'impiafito idraulico, fiofi direttamefite cofiseguefiti ad urto, collisiofie o ribaltamefito, fiofiché i dafifii causati da cose trasportate. - ai danni causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno. Per le autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (“Battery electric vehicle” - BEV) o ibrida plug in, con il limite di € 300 (eurotrecento) e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa sono assicurati i danni: - subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria) - subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell’Assicurato Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui valore assicurato deve essere espressamefite ifidicato ifi polizza, pefia la loro fiofi ifidefifiizzabilità. | |
Ulteriori garafizie cofi premio aggiufitivo | Non previste |
Limitaziofii, esclusiofii e rivalse | Limitaziofii: Per i Veicoli dotati di antifurto satellitare, che usufruiscono dello sconto previsto dalla Tariffa, la garanzia opera con lo scoperto del 25% (vefiticifiquepercefito) nel caso di: - mancata installazione dell’impianto; - mancata attivazione all’abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto assicurativo; - interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone; - guasto dell’impianto. Scoperti: sono previsti scoperti variabili. Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione i danni: - occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata; - avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Furto avvenuto con i dispositivi di avviamento di avviamento a bordo del veicolo assicurato) dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati; - dovuti ad Appropriazione indebita; - ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato; - meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento; - causati da cose trasportate. - subiti dal “Battery Pack” (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo o quando quest’ultimo si trovi |
separato dal veicolo salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato. |
ATTI VANDALICI (opziofiale) | |
Garafizie di base | La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo. Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui valore assicurato deve essere espressamefite ifidicato ifi polizza, pefia la loro fiofi ifidefifiizzabilità. |
Ulteriori garafizie cofi premio aggiufitivo | Non previste |
Limitaziofii, esclusiofii e rivalse | Scoperti: sono previsti scoperti variabili. Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione i danni: - causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata; - avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati; - causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; - ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato; - conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata; - sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo. |
EVENTI NATURALI (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, causati da: - grandine; - trombe d’aria, tempeste ed uragani e le cose da essi trasportate - alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; - terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti. Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui v6lore 6ssicur6to deve essere espress6mefite ifidic6to ifi polizz6, pefi6 l6 loro fiofi ifidefifiizz6bilit6. |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Scoperti: sono previsti scoperti variabili. Le riparazioni eseguite presso i centri convenzionati con la Società saranno rimborsate senza l’applicazione dello Scoperto e minimo non indennizzabile indicato in polizza. Esclusiofii: xxxxx esclusi d6ll’6ssicur6ziofie: - c6us6ti d6 semplici bruci6ture fiofi seguite d6 Ificefidio, - occorsi dur6fite il periodo di fermo 6mmifiistr6tivo, s6lvo il c6so ifi cui t6li d6fifii si6fio st6ti c6us6ti ifi 6re6 priv6t6; - 6vvefiuti ifi occ6siofie di: 6tti di guerr6, rivoluziofii, ifisurreziofii, tumulti popol6ri, scioperi, sommosse, 6tti di terrorismo, s6bot6ggio e v6fid6lismo, occup6ziofii milit6ri, ifiv6siofii, cedimefiti o fr6fi6mefiti del terrefio, sviluppo – comufique ifisorto, cofitroll6to o mefio – di efiergi6 fiucle6re o di r6dio6ttivit6; - 6vvefiuti dur6fite l6 p6rtecip6ziofie 6 g6re o competiziofii sportive ed 6lle rel6tive prove uffici6li e 6lle verifiche prelimifi6ri e fifi6li previste fiel regol6mefito p6rticol6re di g6r6, fiofiché 6d imprese temer6rie o 6d 6ziofii delittuose; - determifi6ti o 6gevol6ti d6 dolo, 6ttivit6 illecite o colp6 gr6ve dell’Assicur6to, delle persofie cofi lui co6bit6fiti, dei suoi dipefidefiti o delle persofie d6 lui ific6ric6te 6ll6 guid6, rip6r6ziofie o custodi6 del Veicolo 6ssicur6to e dei tr6sport6ti; - 6d 6fiim6li, merci, ifidumefiti, b6g6gli, e cose tr6sport6te ifi gefiere, 6ficorché ifi uso, custodi6 o possesso del Cofitr6efite e dell’Assicur6to; - 6gli impi6fiti elettrici dovuti 6 Fefiomefio Elettrico comufique m6fiifest6tosi; - dovuti 6d 6spir6ziofie di 6cqu6 fiel motore qu6lufique fie si6 l6 c6us6; - d6 c6dut6 di xxxxx d6 tetti fiofi 6vvefiut6 ifi coficomit6fiz6 cofi trombe d’6ri6, ur6g6fii, tempeste; - c6us6ti d6 urto cofi oggetti tr6sport6ti d6l vefito fiofi 6vvefiuti ifi coficomit6fiz6 cofi trombe d’6ri6, ur6g6fii, tempeste. L6 g6r6fizi6 è oper6fite solo fiel c6so ifi cui l6 stess6 copertur6 si6 presefite sul cofitr6tto 6ssicur6tivo dell’6fifio precedefite oppure se si tr6tt6 di ufi veicolo 6ssicur6to per l6 prim6 volt6 dopo l’6cquisto. L6 m6fic6t6 produziofie del cofitr6tto precedefite refider6 l6 g6r6fizi6 fiofi oper6fite, pert6fito l6 Societ6 fiofi proceder6 6l p6g6mefito dell’ifidefifiizzo. |
CRISTALLI (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo indicato in Polizza, dovuta a causa accidentale o fatto involontario di Terzi. La garanzia opera fino alla concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo, della somma di: |
- €400 (euroquattrocento) nell’opzione 1 - €600 (euroseicento) nell’opzione 2, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/riparato. Le riparazioni/sostituzioni dei cristalli saranno rimborsate con l’applicazione di una Franchigia di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro. Qualora l’Assicurato scelga di far riparare/sostituire i cristalli tramite i centri convenzionati con la Società: - La somma assicurata è elevata a: o €750 (eurosettecentocinquanta) per l’opzione 1 o €1.500 (euromillecinquecento) per l’opzione 2 - Sono compresi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/riparato purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto; - La Franchigia di € 150 (eurocentocinquanta) non è applicata. La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente comporterà l’applicazione dei limiti e delle franchigie applicati per la riparazione avvenuta al di fuori dei centri convenzionati. | |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Fr6fichigie: è prevista l’applicazione di una franchigia. Le riparazioni eseguite presso i centri convenzionati con la Società saranno rimborsate senza l’applicazione franchigia indicata in polizza. Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione i danni: - esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo; - causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli; - a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni; - conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; - causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - da Eventi naturali |
KASKO (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la Circolazione in aree pubbliche o private. Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui v6lore 6ssicur6to deve essere espress6mefite ifidic6to ifi polizz6, pefi6 l6 loro fiofi ifidefifiizz6bilit6. |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e | Scoperti: sono previsti scoperti variabili. Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione i danni: |
riv6lse | - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada; - conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento; - occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata; - occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; - avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada; - avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati; - alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia; - subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; - da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto; - subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se l’esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge - subiti da Veicolo con targa in prova; - subiti da Xxxxxxx dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente; - cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e xxxxxxx. Xx garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo. |
COLLISIONE (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato. L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore del veicolo. |
Ulteriori g6r6fizie cofi | Non previste |
premio 6ggiufitivo | |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Fr6fichigie: è prevista l’applicazione di una franchigia. Esclusiofii: sono esclusi dall’assicurazione i danni: - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada; - conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione; - occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata; - occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; - avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada; - avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati; - alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia; - subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; - da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla Carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto; - subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se l’esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge - subiti da Veicolo con targa in prova; - subiti da Xxxxxxx dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente; - cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e xxxxxxx. Xx garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo. |
COLLISIONE CON ANIMALI (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con animali selvatici e da reddito. |
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fifio 6ll6 coficorrefiz6 di € 2.000 (euroduemil6) e non oltre il valore commerciale del veicolo. | |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Fr6fichigie: è prevista l’applicazione di una franchigia. Esclusiofii: xxxxx esclusi d6ll’6ssicur6ziofie i d6fifii: - subiti 6 c6us6 di tr6ifio 6ttivo o p6ssivo, di m6fiovre 6 spifit6 o 6 m6fio, di Circol6ziofie 6vvefiut6 su sede str6d6le fiofi specific6t6mefite destifi6t6 6ll6 circol6ziofie del veicolo (6d esempio sefitieri di c6mp6gfi6, sefitieri di mofit6gfi6, mul6ttiere); - cofiseguefiti 6 Furto (cofisum6to e tefit6to), R6pifi6, ed Ificefidio che fiofi si6fio dirett6 cofiseguefiz6 di collisiofie, urto o rib6lt6mefito; - 6vvefiuti dur6fite l6 p6rtecip6ziofie del Veicolo 6 g6re o competiziofii sportive, 6lle rel6tive prove uffici6li e 6lle verifiche prelimifi6ri e fifi6li previste fiel regol6mefito p6rticol6re di g6r6, fiofiché 6d imprese temer6rie o 6d 6ziofii delittuose; - determifi6ti d6 dolo o 6ttivit6 illecite dell’Assicur6to, delle persofie cofi lui co6bit6fiti, dei suoi dipefidefiti o delle persofie d6 lui ific6ric6te 6ll6 guid6 o per l6 rip6r6ziofie o custodi6 del Veicolo Assicur6to; - 6lle ruote (cerchiofii, pfieum6tici e c6mere d’6ri6) se verific6tisi fiofi cofigiufit6mefite 6d 6ltro D6fifio ifidefifiizz6bile 6 termifii di Polizz6; - subiti d6l Veicolo se guid6to d6 persofi6 fiofi 6bilit6t6 6ll6 guid6 6 fiorm6 delle disposiziofii ifi vigore o ifi st6to di Ebbrezz6 ifi cofiseguefiz6 dell’uso di bev6fide 6lcoliche, stupef6cefiti o psicotrope secofido qu6fito previsto d6l vigefite Codice dell6 Str6d6. L’esclusiofie è oper6fite 6fiche se si6 st6t6 ificlus6 l6 rel6tiv6 cl6usol6 di rifiufici6 6ll6 Riv6ls6 per l6 g6r6fizi6 R.C.A.; - c6giofi6ti d6 cose o 6fiim6li tr6sport6ti sul Veicolo, fiofiché d6 oper6ziofii di c6rico e sc6rico; - subiti d6l veicolo se guid6to d6 persofi6 fiofi 6bilit6to 6ll6 guid6 6 fiorm6 delle disposiziofii ifi vigore. L’esclusiofie è oper6fite 6fiche se si6 st6t6 ificlus6 l6 rel6tiv6 cl6usol6 di rifiufici6 6ll6 Riv6ls6 per l6 g6r6fizi6 R.C.A; - l6 g6r6fizi6 ifioltre fiofi è oper6fite fiel c6so ifi cui vefig6 commifi6t6 6l cofiducefite l6 s6fiziofie previst6 per viol6ziofie dell’6rt. 189, comm6 9bis del Codice dell6 Str6d6 (omissiofie di ferm6rsi e di mettere ifi 6tto ogfii misur6 idofie6 6d 6ssicur6re ufi tempestivo ifitervefito di soccorso 6gli 6fiim6li che 6bbi6mo subito il d6fifio; - i d6fifii subiti d6 Veicoli cofi t6rg6 ifi prov6. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società assicura il conducente del veicolo assicurato, dagli infortuni che possa subire: - durante la Circolazione sia su area pubblica che privata; - in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo; - in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso; e che ne comporti un’invalidità permanente o il decesso. |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Rimborso spese di cur6: In caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei 360 giorni successivi all’Infortunio. |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Fr6fichigie: è prevista l’applicazione di una franchigia sull’invalidità permanente. Esclusiofii: l’Assicurazione non è operante per: - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore; - gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso. - gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi - dell’Assicurato stesso; - gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope); - gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche dell’Assicurato; - gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti. Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato. |
COMFORT (opziofi6le) | |
Rimborso sifiistro | |
La Società rimborsa le spese sostenute per il rimborso del Sinistro liquidato sulla base della | |
“Procedura di Risarcimento Diretto”; | |
Rimborso xxxxxx fisc6li | |
La Società, in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo Assicurato, si impegna | |
a corrispondere l’importo degli oneri fiscali relativo all’Assicurazione della sezione R.C.A.; | |
G6r6fizie | Soccorso vittime dell6 str6d6 |
di b6se | La Società rimborsa i danni materiali all’interno del Veicolo in conseguenza |
dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di | |
soccorso medico; | |
Spese per l6 duplic6ziofie dell6 p6tefite di guid6 | |
La Società rimborsa le spese sostenute per la duplicazione della patente a seguito di Furto, | |
smarrimento o Incendio della patente di guida; | |
Spese per documefiti 6 seguito di Furto tot6le |
La Società rimborsa le spese sostenute per ottenere il certificato di perdita di possesso e/o l’estratto cronologico; Sm6rrimefito o sottr6ziofie dei documefiti di Circol6ziofie o dell6 t6rg6 La Società rimborsa le spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe; Spese di recupero, custodi6 e p6rcheggio La Società rimborsa le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il recupero, la custodia e il parcheggio del Veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso; Spese di l6v6ggio e disififeziofie del Veicolo dopo Furto o R6pifi6 La Società rimborsa le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso. Ripristifio degli 6irb6g La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per Incidente da Circolazione con Veicolo identificato; Fefiomefio Elettrico La Società rimborsa i danni verificatisi a seguito di Fenomeno elettrico; Perdit6 o sottr6ziofie chi6vi La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi del Veicolo; Sostituziofie dell6 serr6tur6 box e dell6 serr6tur6 6bit6ziofie La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura del box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto o della Rapina si trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza. Cyber Risk La Società si fa carico dei costi per il ripristino e/o sostituzione del software, dell’unità di controllo del veicolo e dell’hardware (i.e. centralina) fino alla somma assicurata a seguito di attacco informatico (malware) che abbia danneggiato e/o reso inutilizzabile il software e/o l’hardware del veicolo. Per ufi m6ggior livello di dett6glio si cofisigli6 ufi6 lettur6 6ttefit6 dell’6rt. 2.8 delle Cofidiziofii gefier6li di Polizz6. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limit6ziofii: le garanzie di base sono prestate con le seguenti limitazioni: - Rimborso sifiistro: la Società procederà a rimborsare il 50% di quanto rimborsato dal cliente fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) - Soccorso vittime dell6 str6d6: la garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) - Spese per l6 duplic6ziofie dell6 p6tefite di guid6: La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro - Spese per documefiti 6 seguito di Furto tot6le: la garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro - Sm6rrimefito o sottr6ziofie dei documefiti di Circol6ziofie o dell6 t6rg6: la garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro - Spese di recupero, custodi6 e p6rcheggio: la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 250 (euroduecentocinquanta) - elevato a € 1.000 (euromille) nel solo caso di recupero all’estero - per Sinistro |
- Spese di l6v6ggio e disififeziofie del Veicolo dopo Furto o R6pifi6: La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100 (eurocento) per Sinistro - Ripristifio degli 6irb6g: La garanzia è prestata fino a € 500 (eurocinquecento) per anno assicurativo - Fefiomefio Elettrico: La garanzia è prestata fino a € 250 (eurocinquecento) per anno assicurativo - Perdit6 o sottr6ziofie chi6vi: La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di € 350 (eurotrecentocinquanta) per Sinistro - Sostituziofie dell6 serr6tur6 box e dell6 serr6tur6 6bit6ziofie: la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 200 (euroduecento) per Sinistro - Cyber Risk: La presente garanzia è prestata fino fino alla somma assicurata, pari ad € 500 (eurocinquecento) per sinistro e per anno assicurativo. |
ASSISTENZA (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti di seguito descritti. Le prestazioni vengono erogate per il tramite di HLPY s.r.l. Di seguito le prestazioni previste: Assistefiz6 EASY: - Soccorso Str6d6le: in caso di Guasto, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Rapina tentata o parziale, Incendio, mancanza di carburante, foratura e scoppio degli penumatici, ruote bloccate e catene da neve, mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche, esaurimento batteria, perdita delle chiavi, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino all’Officina Convenzionata o della Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo fino ad un massimo di 50 (cinquanta) km dal luogo del fermo. L’Assicurato ha la facoltà di scegliere un’officina entro un raggio di 50 (cinquanta) km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Qualora la distanza sia maggiore, l’Assicurato sosterrà i relativi costi - Recupero dell’6utoveicolo fuoriuscito d6ll6 sede str6d6le: a seguito di guasto, incidente da circolazione o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa provvederà al recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; - Officifi6 mobile ifi It6li6: la Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia; - Servizio t6xi ifi It6li6: in caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere - dal luogo del fermo dell’autoveicolo - l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato l’autoveicolo sostitutivo; - Mobilit6 sostitutiv6: o Auto sostitutiv6: in caso di guasto, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Rapina tentata o parziale, Incendio, la struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura se la riparazione richieda più di 8 (otto) ore (4 ore se la riparazione avviene presso un’Officina convenzionata) di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate; o Micro mobilit6 e c6r-sh6rifig: In caso di fermo del veicolo per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA, potrai |
scegliere, in alternativa alla prestazione Auto sostitutiva, tra i servizi di micro- mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i partner selezionati da hlpy. - Riefitro, proseguimefito o perfiott6mefito ifi 6lbergo: se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 (cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra: o Rientro degli occupanti ai rispettivi luoghi di residenza; o Proseguimento del viaggio verso il luogo di destinazione o Pernottamento in albergo in attesa che il veicolo venga riparato - Vi6ggio per il recupero dell’6utoveicolo rip6r6to o ritrov6to dopo il Furto: la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata. Per ufi m6ggior livello di dett6glio si cofisigli6 ufi6 lettur6 6ttefit6 dell6 Seziofie 8 delle Cofidiziofii gefier6li di Polizz6. | |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Limit6ziofii: la garanzia di base sono prestate con le seguenti limitazioni: Assistefiz6 EASY: - Recupero dell’6utoveicolo fuoriuscito d6ll6 sede str6d6le: la Struttura Organizzativa tine a proprio le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 (cinquanta) chilometri dal luogo del fermo e non superiore al costo di € 200 (euroduecento). - Officifi6 mobile ifi It6li6: la riparazione sul luogo avviene solo se i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. - Servizio t6xi ifi It6li6: la Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 50 (eurocinquanta) IVA inclusa.; - Auto sostitutiv6: se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore (4 ore nelle officine convenzionate) di manodopera l’auto sostitutiva è messa a disposizione: o In caso di guasto per un massimo di 3 (tre) giorni.; o In caso di Incidente, tentativo di Furto o Rapina, per un massimo di 3 (tre) giorni; o In caso di Furto totale, Incendio e Rapina per un massimo di 30 (trenta) giorni. - Micro mobilit6 e c6r sh6rifig: i servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpy secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un limite giornaliero di € 30,00 (eurotrenta) e per un numero massimo di 3 (tre) giorni consecutivi. Il limite di € 30,00 (eurotrenta) potrà essere fruito solo con uno dei partner selezionati per singolo sinistro. - Riefitro, proseguimefito o perfiott6mefito ifi 6lbergo: La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico fino ad un Massimale di € 100 (euro cento) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. Il servizio è operante solo se il sinistro si verifica oltre 50 (cinquanta) km dalla residenza dell’Assicurato. - Vi6ggio per il recupero dell’6utoveicolo rip6r6to o ritrov6to dopo il Furto: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa. Il servizio è operante solo se il sinistro si verifica oltre 50 (cinquanta) km dalla residenza dell’Assicurato |
- Recupero dell’6utoveicolo rip6r6to o ritrov6to dopo il Furto ifi It6li6: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un Massimale di € 500 IVA inclusa per sinistro e anno assicurativo. Il servizio è operante solo se il sinistro si verifica oltre 50 (cinquanta) km dalla residenza dell’Assicurato. Esclusiofii: Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: 1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; 2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; 3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 5. dolo o colpa grave dell'Assicurato; 6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; 7. tentato suicidio o suicidio. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra. |
TUTELA LEGALE (opziofi6le) | |
G6r6fizie di b6se | La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in xxxxxxxx. Xx rientrano le spese: - di assistenza in sede stragiudiziale; - per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale); - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non |
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi. - Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: - le spese per l’assistenza di un interprete, - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, - . L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. Il contraente ha la facoltà di scegliere fra le seguenti opzioni. Form6 di g6r6fizi6 E6sy La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato in Polizza anche a seguito di Attacchi Cyber. - siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. La garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di Ebbrezza, purché si6 st6to 6ccert6to ufi v6lore corrispofidefite 6 ufi t6sso 6lcolemico fiofi superiore 6 1,5 g/l; - subiscano danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi, con la precisazione che: • secofido l6 xxxxxxxx0 ex Art. 148 D. Lgs. fi. 209/05: sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; • secofido l6 xxxxxxxx0 ex Art. 141 D. Lgs. 209/05: sono compresi i danni alla persona e/o alle cose subiti dal terzo trasportato; - debbano presentare ricorso contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrog6te ifi cofiseguefiz6 dirett6 ed esclusiv6 di Ificidefite e cofifiesso 6llo stesso. Form6 di g6r6fizi6 Premium In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Easy, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo Assicurato anche a seguito di Attacchi Cyber. - subiscano danni extracontrattuali alla persona e/o a cose per fatti illeciti di Terzi a seguito di Incidente gestito con qualsiasi procedura di Risarcimento; - debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente con Terzi; - debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia è validamente prestata solo quando l’applicazione della Sanzione amministrativa sia connessa ad un Incidente, purché detta sanzione sia correlata alla dinamica del Sinistro e all’attribuzione della responsabilità. - La Società offre inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano la Sanzione amministrativa accessoria di decurtazione di punti dalla loro patente di guida, qu6fido l’6pplic6ziofie dell6 s6fiziofie si6 cofiseguefiz6 dirett6 ed esclusiv6 di Ificidefite: |
• il rimborso, fifio 6 ufi m6ssimo di € 250 (euroduecefitocifiqu6fit6), delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati; • il rimborso, fifio 6 ufi m6ssimo di € 500 (eurocifiquecefito), delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento. Nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia ad alimentazione elettrica, ibrida o plug-in, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione del veicolo elettrico, ibrido, plug-in assicurato: • per i possibili procedimenti e/o vertenze che possono insorgere nell’ambito dell’abitazione di residenza e di ulteriori abitazioni, a seguito dell’installazione del wallbox (dispositivo per la ricarica domestica del veicolo); • per le possibili vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia (fast charge); • per le possibili vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La polizza vale qualora il contraente: • subisca danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi; • debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1917 codice civile. • sia sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; • sia sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. • debba sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della wallbox o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale | |
Ulteriori g6r6fizie cofi premio 6ggiufitivo | Non previste |
Limit6ziofii, esclusiofii e riv6lse | Esclusiofii: La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa: - per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; - per materia fiscale e amministrativa, - per vertenze di natura contrattuale se non è stata sottoscritta la forma di garanzia Premium ad eccezione dell’Estensione per Veicoli elettrici, ibridi, xxxx-xx. Xx garanzia è inoltre esclusa se: - il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.; |
- il Veicolo è usato in difformità rispetto all’uso indicato nel libretto di circolazione; - il Veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; - il Conducente: • non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente; • guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta; • non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; Se tuttavia il Conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; Qualora il Conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, x xxxxx sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, ovvero gli siano state applicate le Sanzioni ai sensi degli artt. 186-186 bis e 187 C.d.S. o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’Art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Xxxxxxx a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa. |
Che cos6 NON è 6ssicur6to? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ci xxxxx limiti di copertur6? | |
Rischi esclusi | ! Ulteriori casi di limitazioni • Sinistri cagionati da Conducente con patente scaduta; • autoveicoli utilizzati per le esercitazioni di guida, se l’esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge; • veicoli con targa in prova, se l’utilizzo del veicolo è irregolare; • veicolo dato a noleggio con Conducente, in violazione delle disposizioni vigenti; • veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale; • veicolo non in regola con la revisione periodica; • veicolo oggetto di fermo amministrativo; • danni causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo all’interno delle Aree aeroportuali riservate alla sosta, al parcheggio, al rullaggio, al decollo e all’atterraggio degli aeromobili; • danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante e/o le operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa sono state eseguite in luoghi e/o modalità non conformi alla normativa in vigore; • in caso di dolo del conducente. In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento Informativo, la Società ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati. |
Che obblighi ho? Qu6li obblighi h6 l’impres6? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Defiufici6 di sifiistro: - La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata alla Società o all’agenzia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). L6 richiest6 di ris6rcimefito deve essere ifidirizz6t6 6 BENE Assicur6ziofii S.p.A. Societ6 Befiefit se: - L’incedente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; - Se, pure in presenza di danni fisici al conducente, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; - Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. L6 richiest6 di ris6rcimefito deve essere ifidirizz6t6 6ll6 comp6gfii6 di cofitrop6rte se: - I veicoli coinvolti sono più di due; - Uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; - Le lesioni riportate dal conducente sono gravi. L6 richiest6 di ris6rcimefito deve essere ifidirizz6t6 6 CONSAP, Coficessiofi6ri6 Servizi Assicur6tivi Pubblici se: - Il veicolo di controparte sia non identificato; - Il veicolo di controparte sia non assicurato; - Il veicolo di controparte risulta assicurato da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa Ulteriori informazioni su xxx.xxxxxx.xx. Per Sifiistri Corpi Veicoli Terrestri: L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Atto vandalico, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente. |
Assistefiz6 dirett6/ifi cofivefiziofie: il cliente ha la facoltà di rivolgersi a strutture convenzionate con la Società per la riparazione del veicolo. | |
Rimborso del sifiistro per evit6re il m6lus - Alla scadenza annuale è data facoltà al Contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di Premio (Malus), rimborsando alla Società lo/gli importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i Sinistro/i liquidato/i nel Periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. La Società provvederà quindi a riclassificare il Contratto. Qualora il Sinistro sia stato definito in base alla Convenzione Indennizzo diretto, il Contraente dovrà rimborsare il/i Sinistro/i, ai sensi del Procedura di Risarcimento Diretto, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA, in qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione. A seguito di informativa ricevuta dalla stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto. |
Gestiofie d6 p6rte di 6ltre imprese: per il rimborso delle spese legali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati nelle CGA. La gestione dei Sinistri relativi alla garanzia di tutela legale è affidata alla Societ6 D.A.S. Difes6 Automobilistic6 Sifiistri S.p.A. Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza vengono erogate per il tramite di hlpy s.r.l. | |
Prescriziofie: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’Assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il Risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive invece in 1 (uno) anno dalle singole scadenze ai sensi del medesimo articolo prima richiamato. | |
Dichi6r6ziofii ifies6tte o reticefiti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, costituiscono motivo di rivalsa. |
Obblighi dell’impres6 | Il termine entro il quale l’Impresa formula l’offerta di Risarcimento per la liquidazione e il pagamento del Sinistro è fissato in: - 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti; - 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte; - 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere visione dei relativi atti. |
Qu6fido e come devo p6g6re? | |
Premio | Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Rimborso | In caso di: - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Qu6fido comifici6 l6 copertur6 e qu6fido fifiisce? | |
Dur6t6 | Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP |
Sospefisiofie | Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire l6 polizz6? | |
Cl6usol6 di t6cito rififiovo | Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se stipularne uno nuovo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. L’assenza del tacito rinnovo è prevista anche per tutte le altre garanzie accessorie presenti in polizza (es. incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.) |
Ripefis6mefito dopo l6 stipul6ziofie | Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. |
Risoluziofie | In caso di: - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Il prodotto AutoFit è rivolto a tutte le persone che hanno la necessità di ottemperare agli obblighi assicurativi, relativi alla circolazione dei veicoli, previsti dalla normativa vigente e di proteggere la propria autovettura
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di ifitermedi6ziofie
12,82% sui premi imponibili.
Qu6li costi devo sostefiere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impres6 6ssicur6trice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Posta Ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit Xxx xxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 La Società dovrà fornire riscontro al massimo entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xx0xx@xxx.xx0xx.xx. Info su: xxx.xx0xx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile 6vv6lersi di sistemi 6lterfi6tivi di risoluziofie delle cofitroversie, qu6li: | |
Medi6ziofie | Ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi è subordinato, quale condizione di procedibilità, al ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia; |
Negoziaziofie assistita | Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014, convertito dalla L.162/2014 l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di Risarcimento del danno da Circolazione di veicoli e natanti, è subordinato, quale condizione di procedibilità̀ ad una richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita; |
Altri sistemi alterfiativi di risoluziofie delle cofitroversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Autofit
Condizioni di assicurazione
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile e Altre Garanzie delle Autovetture.
E D I Z I O N E 04 / 2 0 2 3
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e Xxxxxx”.
AFIT_CDA_2304
Gruppo Assicurativo Bene
INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO pag. 1 di 8
CONDIZIONI DI POLIZZA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 66
CAPITOLO 1 - R.C. AUTOVEICOLI pag. 8 di 66
CAPITOLO 2 – CVT pag. 23 di 66
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 38 di 66
CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE pag. 44 di 66
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA pag. 48 di 66
CAPITOLO 6 - NORME LIQUIDAZIONE SINISTRI pag. 56 di 66
Integrano le Condizioni di Assicurazione:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 7
RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio
che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Area aeroportuale: area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo
Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano a adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è
protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione per la R.C.A. e/o la garanzia accessoria prestata con il Contratto.
Assicurazione “a valore intero”: forma di Assicurazione che prevede la copertura
del valore commerciale del Veicolo (e degli Accessori aggiuntivi di serie e Optional, questi ultimi se assicurati). Qualora il valore commerciale del Veicolo assicurato, al momento del Sinistro, risulti superiore al valore assicurato, si ha sottoassicurazione e si applica la Regola proporzionale.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”:
forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata riportata in Polizza, indipendentemente dal valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
Attestato di rischio: documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del Contraente e dell’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, nell’area riservata del proprio sito web.
Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015.
Banca Dati: la banca dati elettronica che le compagnie di assicurazioni hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g) del Regolamento Ivass 9/2015.
Battery Pack (pacco batteria):
indica l’accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l’energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.
Carta di Circolazione: è il documento necessario alla Circolazione del Veicolo che il Conducente deve sempre portare nel Veicolo per poter circolare, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e che riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del Veicolo.
Carta verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura Assicurativa R.C.A. alla Circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-bureaux). Tale documento:
- attesta l’esistenza di una valida ed efficace
Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l’Assicurazione
R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla
legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Casa Costruttrice: l’impresa che ha progettato e/o costruito il Veicolo
e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.
Condizioni di Assicurazione le clausole del Contratto.
Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.
Codice delle Assicurazioni o Legge: il Decreto Legislativo 209/2005.
Codice della Strada o CdS: il Decreto Legislativo 285/1992.
Consap: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A..
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione e che paga il
Premio.
Contratto: il contratto di Assicurazione.
Contratto di Assicurazione a distanza: il contratto di Assicurazione stipulato tra la Società
e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Conducente: colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.
Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Conversione Universale o C.U.:
Cyber Risk:
è il meccanismo che consente alle classi di merito delle varie compagnie di assicurazioni di essere fra loro comparabili, in modo da consentire il passaggio da una compagnia all'altra.
azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone.
Danni materiali e diretti: danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro prima dell’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza
Degrado/Deprezzamento: diminuzione del valore del Veicolo o di sue parti
dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del
tempo.
Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
Ente finanziatore: la società che concede un prestito per l’acquisto
del Veicolo.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Eurotax: pubblicazione mensile della casa editrice Sanguinetti che rileva il valore dei veicoli usati attraverso periodiche indagini di mercato.
Fenomeno Elettrico: i danni causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fondo di garanzia vittime della strada: è un organismo di Indennizzo costituito presso la
CONSAP che risarcisce i danni causati dalla Circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia accessoria: estensione della copertura assicurativa che è possibile aggiungere al momento della stipula del contratto.
Hybrid plug in (PHEV – “Plug - in hybrid vehicle”):
veicolo a ibridazione piena dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del “Battery Pack” (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al
netto di eventuali Franchigie o Scoperti, ove pattuiti.
Infortunio: un evento determinato da causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Inquinamento dell’ambiente: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un Contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla Carta di Circolazione.
Massimale: l’importo fino alla concorrenza del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione.
Minimo non indennizzabile: l’importo fisso che viene detratto dall’ammontare
del danno risarcibile.
Optional: la dotazione stabilmente installata sul Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice oppure da parte di imprese specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto a fronte di un supplemento al prezzo base di listino, ivi compreso ogni accessorio fono–audiovisivo.
Periodo di osservazione: l’intervallo di tempo che viene preso in considerazione per l’applicazione delle regole evolutive della classe di merito; il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di 12 (dodici mesi) e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: il documento che prova l’Assicurazione.
Polizza temporanea: il documento che prova l’Assicurazione di durata
inferiore ad un anno.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società.
Procedura di risarcimento diretto: la procedura liquidativa di cui all’art. 149 della
Xxxxx e al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/06.
Proprietario: l’intestatario del Veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quattroruote Professional: rivista edita dalla casa editrice Domus, consultabile
in formato cartaceo ed elettronico, che contiene un listino mensile convenzionalmente utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati in base ad un parametro di classificazione denominato “Codice Infocar”.
R.C.A.: la Responsabilità Civile Auto.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regola proporzionale: la norma prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’Indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il Veicolo e il suo valore al momento del Sinistro. La stessa norma è applicata agli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
Responsabilità paritaria: la Responsabilità attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” comporta l’annotazione della percentuale di Responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: la Responsabilità cumulata per più Sinistri in cui vi
sia la Responsabilità paritaria del Conducente del Veicolo Assicurato nel quinquennio di osservazione della Sinistrosità.
Responsabilità principale: la Responsabilità attribuita in misura prevalente ad
uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due Veicoli. Per i Sinistri con più di due Veicoli coinvolti, la Responsabilità principale è imputata al Conducente al quale sia attribuito un grado di Responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” comporta l’annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del Malus, successivamente al pagamento del Sinistro
RiparaBene: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dalla
Società oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rivalsa: il diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scoperto: parte del danno indennizzabile a mente di Xxxxxxx, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad Esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è
prestata la garanzia.
Società di Leasing: la società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.
Sinistrosità: il numero o la percentuale dei Sinistri relativi al Veicolo.
Società: BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit
Somma assicurata: valore dei beni assicurati nei limiti del quale la
Società è vincolata dall’Assicurazione.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono
in grado di alterare lo stato di coscienza.
Spazio Economico Europeo: l’area dei Paesi aderenti all’Accordo economico UE
–EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
Terzi: i soggetti non esclusi dall’art. 129 della Legge e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
U.C.I.: l’Ufficio Centrale Italiano.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato in Polizza - e degli eventuali Optional il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in
base al “Codice Infocar” di Quattroruote
Professional.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice Infocar” indicato da Quattroruote Professional; qualora non previsto su Quattroruote Professional, l’importo è determinato in base alle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Giallo e Blu)
Veicoli: autovetture e autoveicoli a trasporto promiscuo (di cui all’articolo 54 lettere a. e c. del Codice della Strada)
Veicoli con targhe prova: i veicoli dotati di targhe ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
474/2001.
Veicolo elettrico (BEV –
“Battery electric vehicle”): si intende un mezzo a trazione esclusivamente
elettrica alimentato con batterie ricaricabili.
GLOSSARIO valido per la sezione Assistenza ad integrazione e parziale modifica del GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che
si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Franchigia chilometrica: la distanza entro la quale la prestazione assicurativa non viene
erogata.
Guasto: danno subito dall’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi dell’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme, connesso con la Circolazione stradale che provochi danni all’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Veicolo: Autovettura ad uso privato e autoveicolo a trasporto promiscuo.
GLOSSARIO valido per la sola SEZIONE TUTELA LEGALE ifi aggiufita al GLOSSARIO valido per il Cofitratto ifi gefierale
Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza nella fase stragiudiziale:
l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: una specie di Reato.
Danno derivante da Responsabilità extracontrattuale:
il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi
dell’art. 2043 del Codice Civile.
Delitto: una specie di Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
• delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce.
• delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Diritto civile: la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati
(persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale: la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato
e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento
giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile se consiste nella violazione di norme civili, penale se consiste nella violazione di norme penali, amministrativo se consiste nella violazione di norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una
norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificamente, l’insorgenza è:
• nell’ipotesi di danno derivante da Responsabilità
extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il Reato;
Lavoro parasubordinato: il rapporto di lavoro di cui all’art. 409, comma 3 del Codice di
Procedura Civile nonché quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale: il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini
della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all’art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato: il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa: la sanzione che l’ordinamento adotta per punire la violazione di un
illecito amministrativo.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che vengono poste a carico
dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla
parte vittoriosa.
Spese peritali: le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.-
consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione: il contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una
delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Premessa
La Convenzione AutoFit è distribuita dall’Agenzia FIT di Seregno esclusivamente attraverso il canale ON-LINE con riguardo ai Veicoli che soddisfino i criteri indicati nella Convenzione stipulata con la stessa agenzia. Per informazioni riguardo all’offerta di Bene Assicurazioni per la copertura
R.C.A. consultare il sito xxx.xxxx.xx o rivolgersi al numero 02 89297379.
Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza
Art. 1 Quanto dura il Contratto e da quando decorre
Il Contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
La Società, tuttavia, manterrà operanti le garanzie prestate con la Polizza sottoscritta fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo Contratto stipulato con la Società o diversa compagnia di assicurazioni a copertura del medesimo rischio.
Il Contratto si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento e/o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
Art. 2 Proposta di rinnovo
La Società si riserva di inviare al Contraente una proposta di prosecuzione del contratto per un’ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza che sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell’evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote Professional. Tale comunicazione sarà inviata almeno 30 giorni prima della naturale scadenza utilizzando il canale di spedizione scelto dal cliente. Pagando il premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Società, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza, utilizzando il canale di spedizione scelto dal cliente. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della
polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
Art. 3 Modalità di stipula e Pagamento del Premio
Il Contraente deve verificare i dati indicati nel preventivo, sulla base dei quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori dei dati inseriti, rilevati nel controllo del preventivo, devono essere comunicati alla Società prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso; la Società indicherà al Contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nell’emissione della polizza. Il Contraente dovrà inviare via e-mail alla Società la documentazione richiesta in modo completo ed in formato leggibile. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio. Nel caso in cui sia richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo non potrà essere effettuato fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il Contraente non avrà ricevuto la conferma del preventivo. La Società emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio. Onde consentire alla Società di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con congruo anticipo, Se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l’invio della documentazione richiesta, la Società non potrà garantire l’emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione
Le modalità di pagamento del premio accettate sono la carta di credito, PayPal e il bonifico bancario.
Art. 4 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Gran Bretagna, della Serbia e della Svizzera.
Qualora sia stipulata anche la copertura R.C.A., l’Assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano sbarrate.
La Società liquiderà il Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio o la rata di Premio.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a distruggerla.
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Per i Veicoli con targhe prova l’Assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
Assistenza
L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in Europa e nei Paesi aderenti al sistema Carta Verde
Tutela Legale
L’Assicurazione di ”Tutela Legale” opera in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei nel bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di Procedimento penale; in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
Art. 5 Cosa devo fare se vendo il Veicolo o il Veicolo viene posto in conto vendita
Nel caso in cui il Veicolo assicurato sia venduto o posto in conto vendita, il Contraente ha l’obbligo di informare la Società, consegnare copia dell’atto di vendita, o del documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita rilasciata da un operatore professionale del settore e di distruggere il Certificato e la Carta Verde (se prevista dal Contratto). Il Contraente può scegliere alternativamente effettuare una:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
Rendere valida la Polizza relativa al Veicolo venduto o posto in conto vendita (consegnandone idonea documentazione comprovante) per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) e della stessa tipologia.
Se tale sostituzione comporta una variazione del Premio, si procede al conguaglio.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di
€ 15 (euroquindici) quali diritti di sostituzione.
b) Cessione del Contratto
Il Contraente può cedere all’acquirente insieme al Veicolo anche il Contratto di Assicurazione. In tale caso la Società si limita a prenderne atto emettendo un’appendice di cessione del Contratto e rilasciando un nuovo Certificato di Assicurazione.
Se la Tariffa relativa all’ acquirente/cessionario comporta un aumento di Premio in forza
dei parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.
Il Contratto ceduto non può essere successivamente sospeso o variato e sarà valido sino alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza stessa.
Quanto sopra non si applica nel caso di stipula di un Contratto per le sole Garanzie accessorie all’Assicurazione per la copertura della R.C.A.. In tale caso, infatti, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione non possono essere ceduti.
Alla scadenza contrattuale non sarà rilasciato l’Attestato di rischio. Per l’Assicurazione dello stesso Xxxxxxx l’acquirente/cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.
c) Risoluzione del Contratto
Il Contraente può risolvere il Contratto. In questo caso la Società restituisce il Premio non usufruito al netto di imposte e contributi dal giorno di consegna della copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita o dalla data di sospensione nel caso di tratti di Contratto sospeso.
Se la vendita o la consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso decorre dalla data della sospensione del Contratto.
Art. 6 Cosa devo fare in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente deve informare la Società e consegnare copia della relativa denuncia. Il Contraente può scegliere alternativamente di:
risolvere il Contratto dal giorno successivo alla data di denuncia di Xxxxx o Rapina. In tal caso la Società restituisce la parte del Premio corrisposta e non usufruita, al netto di imposte e contributi ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro;
rendere valida la Polizza per altro Veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia. Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di € 15 (euroquindici), al netto di imposte e ssn.
Art. 7 Cosa posso fare in caso di distruzione, demolizione o esportazione del Veicolo
Nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..
Il Contraente in tali circostanze ha la facoltà di scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni:
a) utilizzare la Polizza per altro Veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia. Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di € 15 (euroquindici) al netto di imposte e ssn, quali diritti di sostituzione;
b) risolvere il Contratto: il Contratto si risolve con il rimborso della parte di Premio corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna dell’attestato certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa del Veicolo (o certificato di presa in carico del Veicolo da parte dei centri autorizzati); per i Contratti di durata inferiore all’anno la Società
non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del Contratto;
c) sospendere il Contratto: (si veda l’Art. 10 delle CGA). Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso decorre dalla data di efficacia della sospensione.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato e la Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Art. 8 Duplicato del Certificato della Carta Verde
È possibile richiedere il duplicato del Certificato e della Carta Verde, se prevista dal Contratto, in caso di smarrimento, deterioramento, Furto o distruzione, presentando copia della relativa denuncia alle Autorità competenti o una dichiarazione autografa attestante una delle precedenti circostanze.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la trasmissione della documentazione in formato cartaceo, la Società si riserva di richiedere, per la consegna del duplicato di certificato assicurativo e della Carta Verde qualora prevista dal contratto, € 15 (euroquindici) al netto di imposte e ssn per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui sia stata scelta la trasmissione della documentazione in formato elettronico, il contraente potrà richiedere a Bene Assicurazioni in qualunque momento la Carta Verde anche in formato cartaceo al costo di 20€ quali spese di lavorazione; la Carta Verde sarà valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Qualora infine il Contrente abbia indicato la trasmissione della documentazione e/o dei duplicati in formato elettronico la Società provvederà ad inviare gratuitamente quanto richiesto.
Art. 9 Obbligo di distruzione del Certificato e della Carta Verde
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde, egli è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Società ai Terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di circostanza interessante l’esecuzione del Contratto, sia stato esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato e Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Art. 10 Cosa posso fare se non utilizzo l’auto (Sospensione di garanzia/ Riattivazione)
Sospensione
Il Contraente può richiedere la sospensione dell’Assicurazione in corso di Contratto che decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) e avviene tramite l'emissione di un’apposita appendice, che non può avere effetto retroattivo, sottoscritta dal Contraente.
La sospensione è ammessa fino a 2 (due) volte per anno assicurativo.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato, e la Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 1 (un) giorno. Diversamente non è possibile sospendere il contratto.
Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue e il Premio relativo alla quota parte di Assicurazione non goduta resta acquisito dalla Società.
Tenuto conto che il Contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
- Contratti aventi durata inferiore all’anno;
- Contratti in cui non è presente la garanzia per la copertura della R.C.A.;
- Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo Assicurato;
- Contratti per l’Assicurazione di Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o
dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del Contratto avviene, su richieste del Contraente, con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.
Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:
della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo; della tariffa in vigore alla data della riattivazione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
del conteggio, a favore del contraente, dell’eventuale rateo di premio pagato e non goduto.
Per la riattivazione del contratto è previsto il pagamento di € 15 (euroquindici) al netto di imposte e ssn.
Art. 11 Cosa posso fare se cambio idea (Diritto di ripensamento per contratti venduti a distanza)
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite raccomandata insieme ai documenti di assicurazione o alla carta verde qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo all’indirizzo della Società, richiedendo l’esercizio di tale diritto di recesso e confermando espressamente l’assenza di Sinistri.
Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà, alternativamente:
- al rimborso del Premio pagato, comprensivo di imposte e del contributo sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato prima della decorrenza della Polizza;
- al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo
sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato dopo la decorrenza della Polizza.
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
Art. 12 Vincolo a favore dell’Ente finanziatore o di Società di leasing
Qualora nella Polizza venga indicata la presenza del Vincolo, la Società si obbliga a favore
dell’Ente finanziatore o della Società di leasing, e per tutta la sua durata:
• a non consentire alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il
consenso dell’Ente Finanziatore o Società di leasing;
• a comunicare all’Ente Finanziatore o alla Società di leasing ogni Sinistro in cui sia stato
coinvolto il Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• a comunicare all’ Ente Finanziatore o alla Società di leasing qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Art. 13 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti
salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894).
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
Art. 14 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità
giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 15 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti dalla legge, in vigore al momento della stipula e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 16 Rinvio alle norme
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di legge vigenti applicabili in materia.
1
CAPITOLO 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.
Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
La garanzia è prestata con la formula GUIDA LIBERA, pertanto il veicolo può essere guidato da chiunque nel rispetto della Xxxxx. In alternativa, l’Assicurato può scegliere la formula GUIDA ESPERTA.
Art. 1.2 Estensioni della garanzia R.C.A.
A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122
della Legge, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura:
a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private fermo quanto previsto alla lettera e) del presente articolo;
b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza;
c) la Responsabilità Civile per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
d) la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni materiali e diretti provocati ai Terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei Terzi, in conseguenza di Incendio del Veicolo indicato in Polizza ed Esplosione e/o Scoppio del carburante del Veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 100.000 (eurocentomila) indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il Veicolo non si trovi in Circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
e) la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti provocati ai Terzi, in conseguenza di Incendio, Esplosione e/o Scoppio del carburante del Veicolo, compresi quelli prodotti dal “Battery Pack” che si trovi in Circolazione in area privata, entro il limite massimo di
€ 100.000 (eurocentomila) indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, purché il Veicolo non sia oggetto di operazioni di carico o scarico;
f) Veicoli a trazione elettrica (BEV) e Hybrid Plug In (PHEV) entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del “Battery Pack” del veicolo, compresi quelli derivanti dall’utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.
Art. 1.3 Cosa non assicuriamo (Esclusioni e Rivalse)
La garanzia non è valida e la Società eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del Proprietario del Veicolo, il diritto di Rivalsa per le somme pagate in caso di Sinistro in ottemperanza alla Legge, ai Terzi danneggiati nei seguenti casi:
a) sinistri cagionati da Conducente non abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Bene Assicurazioni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nel caso di:
1. sinistro cagionato da Conducente con patente idonea ed abilitante alla guida del Veicolo ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 180 (centottanta) giorni, purché venga rinnovata entro 90 (novanta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo a causa del sinistro stesso;
2. sinistro cagionato da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché detta patente venga rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dal giorno di superamento del predetto esame.
b) danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
c) danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) nel caso di autoveicoli utilizzati per le esercitazioni di guida, durante la guida dell’allievo, se l’esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
e) nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
f) nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato
senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’uso;
g) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
h) se il Conducente guida in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
i) nel caso di Veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
j) nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
k) nel caso di fermo amministrativo del Veicolo;
l) nel caso operi la condizione speciale GUIDA ESPERTA, la Società eserciterà il proprio diritto di Rivalsa fino al massimo di € 5.000 (eurocinquemila), qualora al momento del Sinistro vi fosse alla guida una persona con un’età inferiore ai 26 (ventisei) anni. La Società non eserciterà il proprio diritto di Rivalsa solo per i presenti casi:
a. Veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
b. Veicolo guidato da una persona addetta alla riparazione dello stesso;
c. Veicolo circolante contro la volontà del Proprietario dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
m) Sinistri cagionati da Conducente non abilitato alla guida del veicolo;
n) danni causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo all’interno delle Aree aeroportuali riservate alla sosta, al parcheggio, al rullaggio, al decollo e all’atterraggio degli aeromobili;
o) danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante e/o le operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa sono state eseguite in luoghi e/o modalità non conformi alla normativa in vigore;
p) in caso di dolo del conducente.
Nei precedenti casi, dalla lettera a) alla lettera l), ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’Art. 144, comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Il predetto elenco di limitazioni della garanzia R.C.A. è da considerarsi tassativo e non può essere esteso per analogia a casi simili. Le relative azioni di Xxxxxxx potranno essere esercitate dalla Società solo nei casi indicati nell’elenco stesso.
Art. 1.3bis Soggetti esclusi dall’Assicurazione
I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’Art. 129 della Legge e precisamente:
• dal Proprietario del Veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
• dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
• dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
Art. 1.4 Attestato di Rischio
L’Attestato di Xxxxxxx è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, se persone diverse dal Contraente (quali il Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito xxx.xxxx.xx cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il codice “Self Area” seguendo le istruzioni indicate nel sito.
In aggiunta a tale modalità, l’Attestato di Xxxxxxx potrà essere ottenuto in forma telematica dal Contraente o dall’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, inviando una e-mail al Servizio Clienti della Società all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx ed indicando la targa del Veicolo, il nominativo e il codice fiscale;
La Società consegna l’Attestato di Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 (Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).
Inoltre, nel caso di Veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali Contratti non sia inferiore a 12 (dodici) mesi, l’Attestato di Rischio può essere rilasciato all’effettivo utilizzatore del Veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del Veicolo acquisendone la proprietà. L’Attestato di Xxxxxxx potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa.
Nell’Attestato di Xxxxxxx sono riportate le seguenti informazioni:
- la denominazione della compagnia di assicurazioni;
- il nome e il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la indicazione della ditta oppure la ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all’Attestato di Rischio ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto;
- la data di scadenza del Contratto per il quale l’Attestato di Xxxxxxx viene rilasciato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxxxxx) anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da
questi non corrisposte.
Art. 1.5 Quando non viene rilasciato l’Attestato di Xxxxxxx
L’Attestato di Xxxxxxx non viene rilasciato nei casi di:
- sospensione di garanzia in corso di Contratto;
- annullamento o anticipata risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza naturale;
- Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- cessazione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato, per messa in conto vendita, per Furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della Circolazione del Veicolo;
- cessione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato;
La Società, inoltre, rilascia l’Attestato di Xxxxxxx solo a condizione che sia concluso il
Periodo di osservazione.
Art. 1.6 Condizioni aggiuntive per la R.C.A.
Premessa
L’Assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto riportate Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste nonché le esclusioni dal novero dei Terzi di cui all’Art. 129 della Legge.
Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
1.6.1 Guida ESPERTA
La garanzia opera qualora alla guida del Veicolo si trovi un Conducente con un’età non inferiore ai 26 (ventisei) anni compiuti, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro, vi fosse alla guida una persona con caratteristiche differenti rispetto a quanto sopra indicato, la Società eserciterà il proprio diritto di Rivalsa fino al massimo di € 5.000 (eurocinquemila). Si veda, al riguardo, l’Art. 1.3.
1.6.2 Protezione rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’Art. 1.3, rinuncia al diritto di Rivalsa:
- nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1,5 grammi per litro g/l;
- nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all’insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo.
1.6.3 CV - Carta Verde
L’Assicurazione vale anche per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle
internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
La Società procederà al Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro.
È necessario il possesso della Carta Verde per i Veicoli italiani che possono essere condotti nei seguenti paesi:
Albania, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia F.Y.R.O.M., Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran, Ucraina.
I Veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare nei seguenti paesi esteri senza Carta Verde, poiché la Polizza di Assicurazione R.C.A. comprende l’estensione della garanzia anche a questi Stati:
Croazia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Romania, Xxxxxxxxxxxx, Polonia, Estonia, Portogallo, Spagna, Olanda, Danimarca Norvegia, Germania, Repubblica ceca, Cipro, Malta, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Belgio, Lussemburgo, Islanda, Irlanda, Austria, Andorra, Svizzera, Serbia.
1.6.4 RiparaBene
La presente condizione è riservata all’assicurato che avrà scelto di avvalersene, sottoscrivendo la relativa clausola e beneficiando dello sconto sul premio RCA indicato in polizza, ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006. L’6ssicur6to si impegfi6, ifi c6so di sifiistro, a far riparare, cofi costi a carico della Compagfiia, il proprio veicolo presso ufia carrozzeria
cofivefiziofi6t6 f6cefite p6rte dell6 rete “C6rrozzerie Cofivefiziofi6te”. Le parti convengono che tale servizio (reso anche ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006) risponde a esigenze di miglior efficienza e qualità nella gestione della riparazione dei danni al veicolo, con risparmi di costi e controllo sulla correttezza degli interventi sul mezzo. A fronte di tali obiettivi, il necessario rispetto, da parte dell’assicurato, dell’impegno di cui sopra giustifica l’applicazione di una penale, in caso di inadempimento.
L’obbligo per l’Assicurato di riparazione presso una carrozzeria o officina convenzionata
interviene se:
• Il sinistro rientra nella procedura di risarcimento diretto ai sensi all’art. 149 del Codice
delle Assicurazioni Private;
• Non risulta alcuna responsabilità accertata, neanche parziale, in capo all’Assicurato;
• l’assicurato abbia riportato danni al veicolo, anche se unitamente ad altre tipologie di danno (a persone o altri beni)
• La carrozzeria o l’autofficina convenzionata sia ubicata non oltre 20 km dal luogo del
sinistro.
La Società, a fronte dell’impegno assunto dall’assicurato, riconosce uno sconto sul premio RCA (al netto delle imposte e del contributo al SSN) la cui percentuale è indicata in contratto. Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di denuncia, un concorso di colpa o la totale responsabilità dell’Assicurato, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli:
• alla singola carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’Assicurato;
• direttamente alla Società, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata.
Se l’obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato, fatto salvo quanto precedentemente prescritto, e il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata, la Società ridurrà la liquidazione del danno di una percentuale pari al 20%, con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila).
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno, nel caso scelga di non avvalersi della rete di carrozzerie o autofficine convenzionate. È invece sempre autorizzata la delega al pagamento al carrozziere convenzionato.
L’Assicurato non è obbligato a far riparare il veicolo e, in questa ipotesi, il risarcimento sarà liquidato per un valore pari a quello del danno stimato dalla Società. Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, verrà liquidato un importo pari al valore commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto. Qualora l’Assicurato decidesse di far riparare il veicolo ha l’obbligo di recarsi presso le carrozzerie o officine convenzionate.
Art. 1.7 Bonus/Malus
Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come definiti dall’Art. 2.2.
Art. 1.8 Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di
effettiva copertura:
- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi;
- periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente.
Art. 1.9 Criteri di determinazione della classe di merito interna
La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio.
TABELLA DI CONVERSIONE | |||||
CLASSE CU | CLASSE INTERNA | CLASSE CU | CLASSE INTERNA | CLASSE CU | CLASSE INTERNA |
1 | 1 / 1B | 7 | 7 | 13 | 13 |
2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14 |
3 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 |
4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 |
5 | 5 | 11 | 11 | 17 | 17 |
6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1).
Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciata dalla Società stessa.
L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.
Art. 1.10 Criteri di determinazione della classe di merito C.U. Art. 1.10.1 Acquisto di un Veicolo nuovo o usato
Nel caso il Veicolo sia:
a) immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
c) oggetto di contratto ceduto;
il Contratto è assegnato alla classe di merito 14 (C.U. 14).
Il Contraente è tenuto a fornire copia della Carta di Circolazione e del Certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del Contratto.
Relativamente alla lettera b) qualora la data di immatricolazione o voltura risulti di 3 (tre) o più mesi antecedente l’effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire la dichiarazione che in tale periodo il Veicolo non è stato posto in Circolazione.
Qualora non venissero presentati i documenti di cui ai commi precedenti, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 18 (C.U. 18).
Art. 1.10.2 Acquisto di un ulteriore Veicolo
Se il Proprietario di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo, regolarmente iscritto al P.R.A. (di prima immatricolazione o usato), il nuovo Contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul Veicolo già Assicurato e risultante dall’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono di proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente.
In tal caso il Contraente è tenuto a fornire:
• stato di famiglia o autocertificazione;
• copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà dell’autovettura
già assicurata;
• copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà dell’autovettura da
assicurare;
• eventuale trasferimento di proprietà o ricevuta sostitutiva del documento di
Circolazione dell’autovettura da assicurare.
I dati dell’Attestato di Rischio relativo al Veicolo della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati.
Art. 1.10.3 Veicolo venduto, posto in conto vendita, oggetto di Furto senza ritrovamento, demolito o esportato
Qualora il Contraente, o se persona diversa il Proprietario o l’avente diritto, voglia usufruire della classe di merito C.U. di un Veicolo venduto, posto in conto vendita, interessato da Furto totale, demolito o esportato definitivamente all’estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla data di scadenza del Periodo di osservazione riportato sull’Attestato di Rischio, il nuovo Veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, potrà essere assicurato previa consegna dei seguenti documenti:
• copia di un documento da cui si evinca l’avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di Xxxxx, demolizione o esportazione definitiva all’estero del Veicolo riportato sull’Attestato di Rischio;
• copia del libretto di circolazione del Veicolo da assicurare.
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo già assicurato per durata inferiore
all’anno (Polizza temporanea) il Contratto è assegnato:
• alla classe di merito C.U. risultante dalla Banca Dati;
• alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto dalla “Tabella di
Conversione”.
Qualora dalla Banca Dati non risultasse presente alcun attestato di rischio valido da cui prendere la classe di CU, il Contratto dovrà essere assegnato alla classe di C.U. 14 e classe interna 14.
Art. 1.10.4 Regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della
relativa “Tabella della sinistrosità pregressa”
Di seguito vengono riportate le regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella della sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio:
• Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del Xxxxxxx che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU e la storia assicurativa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe CU e la relativa tabella della sinistrosità pregressa. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata (non la tabella della sinistrosità pregressa) sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la sola classe di CU (non la tabella della sinistrosità pregressa) precedente alla perdita di possesso;
• Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati dopo il 2 maggio 2018;
• Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
• Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
• Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, la Società assegna a tale veicolo la nuova classe di CU;
• Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
• Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
Art. 1.10.5 Assenza dell’Attestato di Rischio
Qualora all’atto della stipula del Contratto, l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 (cinque) anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della relativa classe interna. Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima Attestato di Rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di Attestato di Rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o Contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto, la Società assegna il Contratto alla classe di merito interna 18 (C.U. 18).
Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Art. 1.10.6 Revisione della classe di merito
L’assegnazione alla classe di merito interna 18 (C.U. 18) è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della Carta di Circolazione o della documentazione probatoria / integrativa che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipula del Contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la scadenza del Contratto.
Art. 1.10.7 Veicolo assicurato all’estero
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Xxxxxxx già assicurato all’estero, Contraente o il Proprietario, se persona diversa dal Contraente, consegna una dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazioni estera, che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri della tabella di seguito riportata, considerando la classe 14 quale classe di ingresso.
Provenienza Assegnazione | |||||
Classe CU | 0 SX | 1 SX | 2 SX | 3 SX | 4 SX O + |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Xxxxxxx. In tal caso, al nuovo Contratto deve essere allegato:
• la dichiarazione rilasciata dal precedente dalla precedente compagnia di assicurazioni estera;
• libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso Xxxxxxx a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
In mancanza della consegna di tali documenti il Contratto viene assegnato alla classe di merito 14 (C.U. 14).
Art. 1.10.8 Proseguimento del rapporto assicurativo
Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive classi interne» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il Risarcimento di danni conseguenti a Sinistri:
• con Responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con Responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51% (cinquantunopercento).
Se il Proprietario (persona fisica) di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, rinnova la copertura di un ulteriore Veicolo (anche di diversa tipologia) privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, la Polizza è assegnata alla medesima classe di merito C.U. maturata sul Veicolo già Assicurato e risultante dall’ultimo Attestato di Rischio conseguito.
Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE CLASSI INTERNE | |||||
CLASSE DI MERITO DI PROVENIENZA | Classe di merito di assegnazione interna in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | ||||
NUMERO SINISTRO 1I | SINISTRI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 o più | ||
1I | 1G | 1D | 1° | 3 | |
1H | 1I | 1F | 1C | 1 | 4 |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 |
1F | 1G | 1D | 1° | 3 | 6 |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1° | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n.72/2018.
Art. 1.10.9 Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già definito come “senza seguito” venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la Responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale in cui il cumulo con altro Sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del Sinistro stesso, alla riclassificazione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive classi interne” con i conseguenti conguagli del Premio.
Alla scadenza annuale del Contratto, il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo
liquidato a titolo definitivo come previsto dall’Art. 1.10.11.
In entrambi i casi di cui sopra, la Società provvederà ad aggiornare la Banca Dati ed a
rendere disponibile per il Contraente o per gli altri Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma
1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 1.10.10 Sostituzione del Contratto
In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito.
Il cambio del Veicolo determina la sostituzione del Contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, Furto, demolizione, distruzione od esportazione del Veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo Contratto.
Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il Veicolo posto in conto vendita non venga successivamente venduto, per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx dovrà essere stipulato un nuovo Contratto da assegnare alla classe di merito 14 (C.U. 14), salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”.
È possibile mantenere la classe di merito interna e C.U. in tutti i casi indicati all’art. 1.10.4, allegando la idonea documentazione.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di € 20 (euroventi), quali diritti di sostituzione.
Art. 1.10.11 Come evitare l’evoluzione in malus in caso di Incidente con colpa
Il Contraente o l'Assicurato possono rimborsare alla Società, alla scadenza del Contratto, l'importo di uno o più Sinistri liquidati a titolo definitivo dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata l’evoluzione in malus della classe di merito e la conseguente maggiorazione del Premio corrispondente.
Per i Sinistri liquidati sulla base della Procedura di Risarcimento Diretto l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il customer care) alla CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, in qualità di gestore della stanza di compensazione, sita in vix XXXX, 00 00000 XXXX, l’effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla stessa. A seguito dell’informativa ricevuta dalla
c.d. stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del Sinistro, la Società
procederà a riclassificare il Contratto.
CAPITOLO 2 – CVT
Premessa
Ogni singola garanzia della sezione “Rischi diversi” è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle “Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza”.
Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 2.1 Incendio
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore o scoppio del “Battery Pack” dedicato a fornire energia all’apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso. .
Per le autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (“Battery electric vehicle” - BEV) o ibrida plug in, con il limite di € 300 (eurotrecento) e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa sono assicurati i danni
• subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria)
• subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà
dell’Assicurato
• da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito).
L’Assicurazione è prestata a valore intero.
Cosa non assicuriamo
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri eventi naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
e) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato.
f) subiti dal “Battery Pack” (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo o quando quest’ultimo si trovi separato dal veicolo salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.
Art. 2.2 Furto e rapina
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina.
Per le autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (“Battery electric vehicle” - BEV) o ibrida plug in, con il limite di € 300 (eurotrecento) e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa sono assicurati i danni:
• subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria)
• subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà
dell’Assicurato
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
L’Assicurazione è estesa ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno.
Per i Veicoli dotati di antifurto satellitare, che usufruiscono dello sconto previsto dalla Tariffa, la garanzia opera con lo Scoperto del 25% (venticinquepercento) nel caso di:
• mancata installazione dell’impianto;
• mancata attivazione all’abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del
rapporto assicurativo;
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• guasto dell’impianto.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni Dalla garanzia sono esclusi i danni:
a) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
b) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Xxxxx avvenuto con i dispositivi di avviamento a bordo del veicolo assicurato) dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;
e) dovuti ad Appropriazione indebita;
f) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
g) meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento;
h) causati da cose trasportate.
i) subiti dal “Battery Pack” (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo o quando quest’ultimo si trovi separato dal veicolo salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.
Art. 2.3 Eventi naturali
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, causati da:
• grandine;
• trombe d’aria, tempeste ed uragani e le cose da essi trasportate
• alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento
di corsi d’acqua;
• terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche.
La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti.
Per ogni Sinistro indennizzabile sarà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a valore intero.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Le riparazioni relative ai danni riconducibili alla grandine eseguite presso i centri convenzionati con la Società saranno rimborsate senza l’applicazione dello Scoperto e minimo non indennizzabile indicato in polizza.
I centri convenzionati sono:
• Dottor Grandine Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero 011.196.491.03)
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio,
b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Xxxxxxx assicurato e dei trasportati;
f) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
g) agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;
h) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa.
i) da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, xxxxxxx,
tempeste;
j) causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con
trombe d’aria, uragani, tempeste.
Art. 2.4 Atti vandalici
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato
in Polizza in occasione di:
• atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx)
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a valore intero.
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
f) causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
g) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
h) conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;
i) sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
Art. 2.5 Cristalli
La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo indicato in Polizza, dovuta a causa accidentale o fatto involontario di Terzi. La garanzia opera fino alla concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo, della somma di:
• 400 (quattrocento) euro nell’opzione 1
• 600 (seicento) euro nell’opzione 2,
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/riparato.
Le riparazioni/sostituzioni dei cristalli saranno rimborsate con l’applicazione di una Franchigia di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
TABELLA | ESEMPLIFICATIVA | DELL’APPLICAZIONE | DELLA | FRANCHIGIA: |
DANNO | MASSIMALE | FRANCHIGIA | INDENNIZZO | |
100 | 400 | 150 | 0 | |
300 | 400 | 150 | 150 | |
500 | 400 | 150 | 350 | |
600 | 400 | 150 | 400 |
Qualora l’Assicurato scelga di far riparare/sostituire i cristalli tramite i centri convenzionati con la Società:
• La somma assicurata è elevata a:
o € 750 (eurosettecentocinquanta) per l’opzione 1
o € 1.500 (euromillecinquecento) per l’opzione 2
• Sono compresi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/riparato purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto;
• La Franchigia di € 150 (eurocentocinquanta) non è applicata.
I centri convenzionati sono:
• Glassdrive (Numero verde 000.00.00.00)
• Vetrocar (Numero verde 000.00.00.00)
• Carglass (Numero verde 000.00.00.00)
Nel caso in cui la garanzia non era presente nel contratto assicurativo dell’anno precedente, la garanzia opera con l’applicazione dei limiti e delle franchigie previsti per la riparazione avvenuta al di fuori dei centri convenzionati.
In caso di sinistro è necessario produrre copia del contratto assicurativo dell’anno
precedente.
In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto, non si applica quanto
indicato nel presente paragrafo.
Cosa non assicuriamo – Esclusioni
La garanzia non è valida per i danni:
a) esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
b) causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
c) a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
d) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
e) causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
f) da Fenomeni naturali Art. 2.6 Collisione
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore commerciale del veicolo.
La garanzia opera con la franchigia riportata sul Simplo di polizza.
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione;
c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
f) avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
g) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
h) determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente
ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla Carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
l) subiti da Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se l’esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
m) subiti da Veicolo con targa in prova;
n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Art. 2.7 Collisione con animali
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con animali protetti e da reddito.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza di € 2.000 (euroduemila) e non oltre il valore commerciale del veicolo.
La garanzia opera con una franchigia di € 250 (euroduecentocinquanta).
TABELLA | ESEMPLIFICATIVA | DELL’APPLICAZIONE DELLA | FRANCHIGIA: |
DANNO | MASSIMALE | FRANCHIGIA | INDENNIZZO |
200 | 2.000 | 250 | 0 |
1.000 | 2.000 | 250 | 750 |
2.050 | 2.000 | 250 | 1.800 |
3.000 | 2.000 | 250 | 2.000 |
L’assicurato, oltre alla denuncia del fatto alla Società, è tenuto a consegnare il rapporto
o il verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro
In caso in cui il verbale o il rapporto non venga consegnato, la Società non procederà alla liquidazione del sinistro
Cosa non assicuriamo – Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione del veicolo (ad esempio sentieri di campagna, sentieri di montagna, mulattiere);
b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
e) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
f) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L’esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
g) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
h) subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A;
i) la garanzia inoltre non è operante nel caso in cui venga comminata al conducente la sanzione prevista per violazione dell’art. 189, comma 9bis del Codice della Strada (omissione di fermarsi e di mettere in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiamo subito il danno);
j) i danni subiti da Xxxxxxx con targa in prova.
Art. 2.8 Kasko
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la Circolazione in aree pubbliche o private.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a valore intero.
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, tempeste, alluvioni,
inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
f) avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
g) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
h) determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente
ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
l) subiti da Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se l’esercitazione
non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
m) subiti da Veicolo con targa in prova;
n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Art. 2.9 Comfort
Art. 2.9.1 Rimborso Sinistro
Per i Sinistri liquidati dalla Società con la Procedura di Risarcimento Diretto l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Customer Care) alla CONSAP S.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici sita in xxx XXXX, 00 00000 XXXX nella sua qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione, l’effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell’informativa ricevuta dalla c.d. stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto e a rimborsare il 90% (novantapercento) di quanto rimborsato dal cliente fino ad un massimo di € 900 (euronovecento).
Art. 2.9.2 Rimborso oneri fiscali
La Società, in caso di Xxxxx non seguito dal ritrovamento del Veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:
– l’importo degli oneri fiscali relativo all’Assicurazione della sezione R.C.A., per il periodo intercorrente tra la data di verificazione del Sinistro e la data di scadenza della rata di Premio già pagata;
– la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata purché rimanga a carico dell’assicurato;
La garanzia non è operante qualora il Furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: Xxxxx avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell’Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati.
Art. 2.9.3 Soccorso vittime della strada
La garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per i danni materiali all’interno del Veicolo in conseguenza dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato di Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell’Incidente che dovrà essere presentato alla Società entro il 7° (settimo) giorno dall’avvenimento dannoso.
Art. 2.9.4 Spese per la duplicazione della patente di guida
La Società, in caso di Furto, Rapina, Incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art.2.9.5 Spese per documenti a seguito di Furto totale
La Società si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di Furto totale o Rapina del Veicolo indicato in Polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione il Certificato cronologico.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art. 2.9.6 Smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa
La Società si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o Furto presentata alle competenti Autorità.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art. 2.9.7 Spese di recupero, custodia e parcheggio
In caso di Furto o Rapina del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 250 (euroduecentocinquanta) - elevato a € 1.000 (euro mille) nel solo caso di recupero all’estero - per Sinistro, le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del Veicolo disposti da Pubblica Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Art. 2.9.8 Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo Furto o Rapina
In caso di Furto totale o Rapina del Veicolo assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100 (eurocento) per Sinistro le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
Art. 2.9.9 Ripristino degli airbag
La garanzia è prestata fifio 6 € 500 (eurocifiquecefito) per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per Incidente da Circolazione con veicolo identificato. La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
Art. 2.9.10 Fenomeno Elettrico
La garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di Fenomeno Elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria
Art. 2.9.11 Perdita o sottrazione chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato:
- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle
portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di € 350 (eurotrecentocinquanta)
per Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità;
- in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato.
Art. 2.9.12 Sostituzione della serratura box e della serratura abitazione
In caso di Furto o Rapina del veicolo, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 200 (euroduecento) per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione della serratura del box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto o della Rapina le chiavi si trovassero all’interno del veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Art. 2.9.13 Cyber Risk
In caso di attacco informatico (malware) che abbia danneggiato e/o reso inutilizzabile il software e/o l’hardware del veicolo. La Società si farà carico dei costi per il ripristino e/o sostituzione del software, dell’unità di controllo del veicolo e dell’hardware (i.e. centralina) fino alla somma assicurata, pari ad € 500 (eurocinquecento) per sinistro e per anno assicurativo.
Esclusioni Cyber Risk:
Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
• trasferimento sul veicolo di un malware o di un software corrotto o di un aggiornamento software non installato dalla Casa Costruttrice del veicolo oppure dal fornitore del software;
• spese di ripristino di file indipendenti dal veicolo e di dati archiviati nel veicolo (esempio file musicali, video o foto);
• spese dovute all’utilizzo non autorizzato di Internet;
• pretese nei confronti di un Assicurato dovute a violazioni delle norme sulla protezione dei dati;
• Xxxxx subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dell’unità di controllo,
software e hardware del veicolo assicurato;
• Danni causati da difetti e vizi di fabbricazione dell’unità di controllo,
software e hardware;
• Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dalla Casa Costruttrice del veicolo;
• • I danni causati da vizi nascosti.
Art. 2.10 Adeguamento automatico del valore assicurato
Ad ogni scadenza di rinnovo e/o alla scadenza del rateo iniziale, la Società, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del Veicolo (il valore degli Optional sarà adeguato proporzionalmente) determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional e, di conseguenza, il relativo Premio. L’operazione verrà effettuata dalla Società utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione dell’adeguamento.
Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato.
L’adeguamento del valore assicurato comporta la modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Atto vandalico e Kasko.
Al momento della stipula del Contratto il Contraente dichiara:
• quale marca, modello ed allestimento caratterizza il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote Professional;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Optional che intende assicurare.
L’adeguamento automatico non viene effettuato nel caso in cui la marca/modello/allestimento del veicolo non è valutata dalla rivista “Quattroruote Professional”.
La Società indica nei documenti di rinnovo il mancato aggiornamento del valore assicurato.
In questo caso il valore del Veicolo e degli eventuali Optional sarà adeguato al valore di mercato solo su specifica richiesta e indicazione del valore del Contraente.
È comunque diritto del Contraente richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest’ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.
3
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 3.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato, nei limiti delle Somme assicurate, dagli Infortuni che possa subire:
– durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
– in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
– in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:
a) colpa grave dell’Assicurato;
b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
c) atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) asfissia non dipendente da malattia;
e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.
L’Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all’estero in un Paese diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
L’Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.
Art 3.2 Cosa non assicuriamo
L’Assicurazione non è operante per:
a) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che
prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore;
b) gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.
c) gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
d) gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
e) gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope);
f) gli Infortuni occorsi durante la guida di Xxxxxxx causati da crisi epilettiche
dell’Assicurato;
g) gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
h) gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
i) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
k) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
l) gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti.
Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato.
Art. 3.3 Morte
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 100.000 (eurocentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
Art. 3.4 Invalidità permanente
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri:
- se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la
Somma assicurata;
- se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:
% Invalidità
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
TABELLA DI VALUTAZIONE
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
amputazione di un arto inferiore: | |
- al di sopra della metà della coscia | 70% |
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
amputazione di: | |
- un piede | 40% |
- ambedue i piedi | 100% |
- un alluce | 5% |
- un altro dito del piede | 1% |
- una falange dell’alluce | 2,5% |
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile | Max 10% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica | 15% |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12% |
- una vertebra dorsale | 5% |
- dodicesima dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Art. 3.5 Franchigia sull’Invalidità Permanente
L’invalidità permanente per Infortunio può essere prestata con l’applicazione:
– di una Franchigia al 3% (trepercento):
o per invalidità permanente inferiore o uguale al 3% (trepercento) non è dovuto alcun Indennizzo;
o per invalidità permanente superiore al 3% (trepercento) ma non al 10% (diecipercento), l’Indennizzo verrà liquidato solo sul grado di invalidità permanente accertato eccedente il 3% (trepercento);
o per invalidità permanente superiore al 10% (diecipercento) l’Indennizzo viene riconosciuto senza l’applicazione di alcuna Franchigia;
o per invalidità permanente superiore al 60% (sessantapercento) viene liquidata
l’intera Somma assicurata.
L’esborso massimo della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 100.000 (eurocentomila).
Art. 3.6 Rimborso spese di cura
In caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 360 (trecentosessanta) giorni successivi all’Infortunio. Più precisamente, le spese sostenute per:
– gli accertamenti diagnostici;
– gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento
chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
– i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata;
– gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata;
– le rette di degenza;
– l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
– il rimborso dei costi per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 (due) anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
– il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l’Assicurato fruisca di altre analoghe Assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
L’esborso massimo della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 2.000 (euroduemila).
4
CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Numero:
x00 00 000 000 00 e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, (di seguito denominata “D.A.S.”).
A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni
altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’Art. 7.7.
Art. 4.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno
dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (euromille);
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di €
10.000 (eurodiecimila). L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 4.2 Xxxxxx e garanzie
Art. 4.2.1 Forma di garanzia Easy
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato in Polizza anche a seguito di Attacchi Cyber che colpiscano direttamente il mezzo, tramite un’azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone compresa la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati connessi allo stesso.
La garanzia opera nel caso in cui:
a) siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. La garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di Xxxxxxxx, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 7.5, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi, con la precisazione che:
• secondo la procedura ex Art. 148 D. Lgs. n. 209/05: sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
• secondo la procedura ex Art. 141 D. Lgs. 209/05: sono compresi i danni alla persona e/o alle cose subiti dal terzo trasportato;
c) debbano presentare ricorso contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente e connesso allo stesso.
Art. 4.2.2 Forma di garanzia Premium
In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Easy, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo Assicurato anche a seguito di Attacchi Cyber che colpiscano direttamente il mezzo, tramite un’azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone compresa la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati connessi allo stesso
d) subiscano danni extracontrattuali alla persona e/o a cose per fatti illeciti di Xxxxx a seguito di Incidente gestito con qualsiasi procedura di Risarcimento;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente con Xxxxx;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia è validamente prestata solo quando l’applicazione della Sanzione amministrativa sia connessa ad un Incidente, purché detta sanzione sia correlata alla dinamica del Sinistro e all’attribuzione della responsabilità.
g) La Società garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano la Sanzione amministrativa accessoria di decurtazione di punti dalla loro patente di guida, quando l’applicazione della sanzione sia conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente:
1. il rimborso, fino a un massimo di € 250 (euroduecentocinquanta), delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di € 500 (eurocinquecento), delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Art. 4.2.3 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero x00 00 000 000 00 in orario d’ufficio [dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 (otto) alle ore 18:00 (diciotto)].
Art. 4.2.4 Estensione per veicoli elettrici, ibridi e plug-in
(estensione presente in automatico quando il mezzo sia ad alimentazione elettrica, ibrida o plug-in)
Nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia ad alimentazione elettrica, ibrida o plug- in, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione del veicolo elettrico, ibrido, plug-in assicurato:
• per i possibili procedimenti e/o vertenze che possono insorgere nell’ambito dell’abitazione di residenza e di ulteriori abitazioni, a seguito dell’installazione del wallbox (dispositivo per la ricarica domestica del veicolo);
• per le possibili vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia (fast charge);
• per le possibili vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. La polizza vale qualora il contraente:
a) subisca danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1917 codice civile.
c) sia sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) sia sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
e) debba sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della wallbox o
della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale
Art. 4.3 Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri che si verificano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• In tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei nel bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;
• In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
Art. 4.4 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza.
Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 4.5 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 7.2.1 lett. c) 7.2.2 lett.
e) – f).
• per vertenze di natura contrattuale se non è stata sottoscritta la forma di garanzia
Premium ad eccezione dell’Estensione per Veicoli elettrici, ibridi, plug-in.
La garanzia è inoltre esclusa se:
• il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• il Veicolo è usato in difformità rispetto all’uso indicato nel libretto di circolazione;
• il Veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive;
• il Conducente:
– non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
– guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta;
– non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
Se tuttavia il Conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
Qualora il Conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, x xxxxx sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, ovvero gli siano state applicate le Sanzioni ai sensi degli artt. 186-186 bis e 187 C.d.S. o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’Art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Xxxxxxx a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa.
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CAPITOLO 5 – ASSISTENZA STRADALE EASY
Art. 5.1 Rischio Assicurato
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.
Art. 5.2 Prestazioni
Art. 5.2.1 Soccorso stradale
Cosa mi è successo
Qualora il tuo veicolo fosse immobilizzato per uno dei motivi descritti di seguito, hlpy provvederà a procurarti il mezzo di soccorso più adeguato.
Per quali motivi
Incidente | Guasto | Furto e Rapina totale, tentato o parziale |
Xxxxxxxxxxx batteria | Incendio | Foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici |
Perdita chiavi | Mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche | Errato rifornimento carburante |
Cosa farà hlpy
Il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo.
Qualora tu scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 chilometri ne sosterrai i
relativi costi di trasporto.
Nel caso in cui l’officina sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
Ricorda: Sei tenuto a farti consegnare dal soccorritore il documento apposito, che certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità di hlpy per la custodia del veicolo.
Eventuali costi che sosterrò:
• i costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, in caso di: incidente, guasto, furto totale, tentato o parziale, incendio;
• i costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante ed i costi di ricarica della batteria nel caso di auto elettriche;
• i costi chilometrici eccedenti;
• i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia. I costi chilometrici eccedenti ti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà il tuo impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore.
Art. 5.2.2 Officina mobile
Cosa mi è successo
Qualora il tuo veicolo fosse immobilizzato per uno dei motivi descritti di seguito, hlpy provvederà a procurarti il mezzo di soccorso più adeguato.
Per quale motivo
Guasto | Errato rifornimento carburante | Foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici |
Perdita chiavi | Mancanza carburante, congelamento o batteria scarica |
Cosa farà hlpy
Qualora hlpy individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 (trenta) minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l’intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 (trenta) minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 (cinquanta) chilometri dal luogo del fermo.
Qualora tu scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 (cinquanta) chilometri ne sosterrai i relativi costi di trasporto.
Nel caso in cui l’officina sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
Ricorda: Sei tenuto a farti consegnare dal soccorritore il documento apposito, che certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità di hlpy per la custodia del veicolo.
Eventuali costi che sosterrò:
• i costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, in caso di incidente, guasto, furto totale, tentato o parziale, incendio;
• i costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante ed i costi di ricarica della batteria nel caso di auto elettriche;
• i costi chilometrici eccedenti;
• i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 (eurocinquanta) oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia. I costi chilometrici eccedenti ti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà il tuo impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore.
Art. 5.2.3 Soccorso stradale veicoli fuori strada Cosa mi è successo
In caso di guasto, incidente o foratura pneumatico che provochino l’uscita del veicolo
dalla sede stradale.
Cosa farà hlpy
hlpy provvederà a procurare il mezzo di soccorso più adeguato. Il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 (cinquanta) chilometri dal luogo del fermo e non superiore al costo totale di € 200,00 (euroduecento).
Qualora tu scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 chilometri ne sosterrai i
relativi costi di trasporto.
Nel caso in cui l’officina sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
Ricorda: Sei tenuto a farti consegnare dal soccorritore il documento apposito, che certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità di hlpy per la custodia del veicolo.
Eventuali costi che sosterrò:
• i costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, in caso di incidente e guasto;
• i costi chilometrici eccedenti;
• i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia. I costi chilometrici eccedenti ti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà il tuo impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore.
Art. 5.2.4 Mobilità sostitutiva
Cosa mi è successo
In caso di fermo del veicolo per i motivi che richiedono l’attivazione della prestazione soccorso stradale potrai accedere alla prestazione Auto sostitutiva o in alternativa Micro-mobilità e car sharing, laddove disponibile.
Cosa farà hlpy
hlpy metterà a tua disposizione un servizio di mobilità sostitutiva. Indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, potrai fruire di un voucher, del valore di € 10,00 (eurodieci), da utilizzare nelle località dove è disponibile l’accesso ai servizi sharing con i partner selezionati e proposti da hlpy. Per poter fruire del voucher sarà necessario utilizzare la APP del partner di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto
dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’auto. In fase di registrazione dovrai fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
Auto sostitutiva
In caso di fermo del veicolo per Guasto hai diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi qualora il tuo veicolo sia stato trasportato:
• presso un’officina convenzionata e richieda almeno 4 (quattro) ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
• presso un’officina non convenzionata e richieda almeno 8 (otto) ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
In caso di fermo del veicolo per Incidente, Furto tentato e Rapina Tentata hai diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, qualora il tuo veicolo richieda almeno 8 (otto) ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
In caso di Furto totale, Rapina o Incendio hai diritto a richiedere un’auto sostitutiva di
almeno 1.200 CC di cilindrata fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi.
Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’assicurato dovrai avere un’età superiore ai 21 anni e dovrai fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia.
Micro mobilità e car sharing
In caso di fermo del veicolo per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 (otto) ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA, potrai scegliere, in alternativa alla prestazione Auto sostitutiva, tra i servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i partner selezionati da hlpy. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpy secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un limite giornaliero di € 30,00 (eurotrenta) e per un numero massimo di 3 giorni consecutivi. Il limite di € 30,00 (eurotrenta) potrà essere fruito solo con uno dei partner selezionati per singolo sinistro.
Eventuali costi che sosterrò
Le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla struttura organizzativa hlpy.
Art. 5.2.5 hlpy wallet
Cosa mi è successo
In caso di immobilizzo del veicolo ed il luogo del fermo sia ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) chilometri dalla tua residenza per i motivi di seguito descritti.
Cosa farà hlpy
Sosterrà le spese di seguito descritte, nei massimali evidenziati. Relativamente alla prestazione Spese Albergo, Spese per il rientro e Spese per il proseguimento del viaggio sono da intendersi alternative l’una all’altra.
Massimale di spese coperte | |
Spese albergo (solo alloggio) per gli occupanti del veicolo | € 100,00 (eurocento) a persona per notte con il limite complessivo di € 600,00 (euroseicento) IVA inclusa |
Spese per il rientro alla residenza per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo) | € 100,00 (eurocento) a persona con il limite complessivo di € 600,00 (euroseicento) IVA inclusa |
Spese per il proseguimento del viaggio per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo) | € 100,00 (eurocento) a persona con il limite complessivo di € 600,00 (euroseicento) IVA inclusa |
Spese di taxi per raggiungere la residenza, domicilio o società di noleggio auto | € 50,00 (eurocinquanta) |
Spese per il viaggio al fine di recuperare il veicolo (solo biglietto aereo o treno) | € 500,00 (eurocinquanta) |
Potrai effettuare le spese nei limiti e massimali previsti in polizza e richiedere il rimborso delle stesse, dietro presentazione di scontrini, fatture e/o simili nelle forme previste dal capoverso “Modalità operativa richieste di rimborso”.
Art. 5.3 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle
disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
7. tentato suicidio o suicidio.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Forza maggiore e causa non imputabile
La Società non assume responsabilità:
a) per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante
l’erogazione dei servizi;
b) per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 5.4 Estensione territoriale
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Le prestazioni verranno erogate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gibilterra, Irlanda, Kosovo, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (escluso Baleari e Canarie), Svezia, Svizzera, Turchia, UK, Ungheria.
Art.5.5 Come richiedere l’assistenza
In caso di sinistro l’Assicurato potrà contattare hlpy, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tramite:
• Chiamata vocale tramite numero nero: x00 00 00000000
• Messaggistica istantanea (WhatsApp) tramite numero nero x00 000 0000000
• QRCode riportato nel certificato di polizza
Tutte le comunicazioni con hlpy avverranno solo ed esclusivamente per tramite i canali sopra descritti e le conversazioni, siano essi vocali, tramite messaggistica o altro, potranno essere registrare.
Art.5.6 Come richiedere l’assistenza
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Indirizzo;
• Numero telefonico;
• Numero di targa;
• Data del sinistro;
• Codice IBAN).
Art.5.7 Come richiedere l’assistenza
In caso di sinistro e necessità delle prestazioni di assistenza sei obbligato a prendere immediatamente contatto con hlpy, per tramite i canali descritti nella sezione “come richiedere assistenza”. Nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità ad un contatto immediato, dovrai contattare hlpy appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art.5.8 Reclami
Nel caso in cui tu voglia presentare un reclamo per l’erogazione di prestazioni di assistenza non andate a buon fine, ti preghiamo di scrivere a: xxxxxxx@xxxx.xx. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati:
• Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente;
• Numero della polizza e nominativo del Contraente;
• Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
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CAPITOLO 6 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme specifiche relative al Capitolo 1 R.C.A.
Art. 6.1 Come denunciare un Sinistro
In caso di Incidente, l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società entro 3 (tre) giorni dalla data di verificazione del Sinistro o da quella in cui ne abbia avuta conoscenza. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’Art.144 del Codice delle Assicurazioni.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile tutti i
documenti relativi al Sinistro.
Art. 6.2 Risarcimento Diretto – Come denunciare un Sinistro
Come previsto dalla Procedura di Risarcimento Diretto, per i Sinistri in relazione ai quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro Conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni permanenti non superiori al 9% (novepercento)) del Conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
La Procedura di Risarcimento Diretto opera a condizione che:
– si tratti di collisione che coinvolge due soli Veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
– dalla collisione siano derivati danni ai Veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro Conducenti;
– le compagnie di assicurazioni che assicurano i Veicoli coinvolti nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La richiesta può essere inoltrata dal danneggiato:
– con lettera raccomandata a.r. alla Società (via dei Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx);
– via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxx.xx;
– via telefax: 02 83554147
Per i danni al Veicolo ed alle cose la richiesta deve contenere i seguenti elementi:
– i nomi degli Assicurati;
– le targhe dei due Veicoli coinvolti;
– la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione;
– la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
– le generalità di eventuali testimoni;
– l’indicazione dell’eventuale intervento di pubbliche Autorità;
– il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
ad accertare l’entità del danno.
Il danneggiato può ottenere dalla Società il Risarcimento dei danni:
– 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
– 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
– 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone.
In tutti i casi dovranno essere comunque specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.
Nell’ipotesi di lesioni alla persona dovranno essere indicati e allegati:
– l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
– l’entità delle lesioni subite;
– la dichiarazione di cui all’Art. 142 della Legge circa la sussistenza del diritto a prestazioni
da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
– il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
– l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista.
In tal caso il danneggiato può ottenere il Risarcimento dei danni in 90 (novanta) giorni se, unitamente alla richiesta, vengano allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dalla constatazione amichevole.
In tutti i casi la Società potrà fornire ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà, per conto della compagnia di assicurazioni del responsabile civile, a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. Qualora il Sinistro non sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, la Società provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
Art. 6.3 Risarcimento del terzo trasportato
Salva l'ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Società entro il Massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. Per il Risarcimento dell'eventuale maggior danno, il trasportato può rivolgersi alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile, se il Veicolo di quest'ultimo è coperto per un Massimale superiore a quello minimo.
Art. 6.4 Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di Incidente:
– con Xxxxxxx non assicurato
– con Xxxxxxx non identificato
– con Xxxxxxx assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa la richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. -Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento.
Art. 6.5 Sinistri provocati da Veicoli con targa estera
p.e.c. non serve la lettera raccomandata a.r.) indicando ogni dato utile ad agevolare
l’evasione della richiesta in tempi rapidi.
Alla ricezione della richiesta l’UCI incarica la nominata dalla compagnia di assicurazioni estera indicata nella richiesta danni per le successive attività. Sarà questa compagnia di assicurazioni italiana a disporre la perizia per la valutazione del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta o motivare il diniego.
Se invece il Sinistro provocato da un Veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di Risarcimento deve essere inviata direttamente alla compagnia di assicurazioni del Responsabile civile e al “Bureau” di quel Paese (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del Sinistro, individuare esattamente la compagnia di assicurazioni del Veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il Sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in un Paese dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx potrà essere inviata alla compagnia di assicurazioni italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.a.- Centro di Informazione Italiano - inviando
una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di Risarcimento può essere scaricato dal sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 6.6 Gestione delle vertenze
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
– in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
– in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui qualunque norma primaria o secondaria lo preveda o la Società lo ritenga opportuno o necessario a sua insindacabile discrezione e lo richieda.
Norme specifiche relative al Capitolo 2 CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 6.7 Come si denuncia un Sinistro
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.
Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l’ora le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Atto vandalico, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente trasmettendone copia alla Società e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile.
In caso di Furto o Rapina avvenuti all’estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità italiana.
Nel caso di danno parziale, a richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto del pezzo di ricambio o l’eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione Veicoli.
Nel caso di danno totale l’Assicurato dovrà produrre:
• il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo per le garanzie Incendio e Kasko;
• copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica
Autorità per l’Incendio;
In caso di perdita totale per Furto del Veicolo, l’Assicurato deve produrre alla Società i
seguenti documenti:
• copia della denuncia di Xxxxx (tradotta se in lingua straniera);
• carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
• copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la
prima volta all’estero;
• originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
• certificato cronologico rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
• dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
• chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo. La Società è autorizzata:
▪ ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa Costruttrice e/o a società specializzate;
▪ ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
• per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del Sinistro, rilasciato dall’istituto di vigilanza che gestisce l’impianto;
• piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore
assicurato comprenda l’IVA;
• procura notarile a vendere a favore della Società;
• certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all’art. 642 del Codice penale.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Le garanzie:
• Atti vandalici
• Eventi naturali
• Collisione
• Kasko
sono operanti solo nel caso in cui le stesse coperture siano presenti sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà le garanzie non operanti, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.
Art. 6.8 Determinazione dell’ammontare del danno
Fermo restando il limite della Somma assicurata, il Danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore commerciale del Veicolo; saranno indennizzati anche gli Optional purché il loro valore sia espressamente indicato in Polizza.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’IVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del furto.
Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da Deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto o il Minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Per la garanzia Collisione, la Franchigia è applicata sull’ammontare del danno.
La garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Optional.
Per le garanzie, Incendio, Furto, Fenomeni Naturali, Atto vandalico, Kasko e Collisione
l’ammontare dell’Indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:
Danno Parziale
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo, nel calcolarne il costo, ai fini della liquidazione del danno, non si considera il degrado nei primi 5 (cinque) anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all’estero).
Trascorsi i 5 (cinque) anni si terrà conto del deprezzamento dovuto al degrado.
Sono esclusi gli pneumatici, le batterie, la selleria, la capote, e il motore per i quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all’estero)
Per gli accessori fono-audiovisivi (apparecchi radio, telefono, lettore compact disc e dvd, navigatore satellitare, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico), trascorsi 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero, è prevista l’applicazione del Degrado d’uso nella misura fissa del 30% (trentapercento).
L’ammontare dell’Indennizzo per le garanzie Cristalli e Comfort è determinato secondo i criteri indicati agli articoli 2.5 e 2.9 delle rispettive garanzie.
Danno Totale
La Società considera danno totale il furto del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’85% (ottantacinquepercento) del valore assicurato e degli accessori aggiuntivi non di serie.
Sinistri avvenuti entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia e
all’estero)
Fermo il limite del Valore Assicurato, l’importo del Danno Indennizzabile è determinato sulla base del Valore Commerciale in base al prezzo di acquisto indicato sul listino redatto da “Quattroruote Professional” o, se richiesto dal Contraente alla stipula del contratto, sulla base del prezzo indicato sulla fattura di acquisto. Quest’ultimo importo sarà preso come riferimento anche in assenza di quotazione del Veicolo su “Quattroruote Professional“.
Sinistri avvenuti dopo 6 (mesi) dalla data di prima immatricolazione (in Italia e all’estero)
Fermo il limite del Valore Assicurato l’indennizzo sarà determinato, con riferimento alla data del Sinistro, sulla base del Valore Commerciale del Veicolo assicurato riportato su “Quattroruote Professional” o, qualora su tale rivista non sia presente il modello, alle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Vendita/giallo ed Eurotax Acquisto/Blu).
Ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l’IVA sarà riconosciuta nell’indennizzo
in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del sinistro.
In caso di liquidazione del Valore commerciale del Veicolo assicurato, il Proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo stesso, nonché a cederlo ad un soggetto dalla stessa indicato.
L’ammontare dell’Indennizzo per la garanzia Xxxxxxxxx è determinato secondo i criteri
indicati all’articolo 2.5.