Contract
Il tipo contrattuale: autonomia e subordinaz ione dopo il Jobs Act
Xxxxxxx Xxxxx
Università XXXXX "Xxxxx Xxxxx"
1. Ancora sul tipo contrattuale 2
2. Giurisprudenza ed indici di subordinazione 4
3. Le diverse letture dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 7
4. L’ipotesi ricostruttiva costituzionalmente orientata. 11
5. La nozione di etero-organizzazione 16
1. Ancora sul tipo contrattuale.
Non è dubbio che l’intervento del Jobs Act, di “riordino” dei modelli di rapporto di lavoro, tutto giocato sul bilanciamento tra articolazione tipologica e flessibilizzazione funzionale 1 , sia stato indotto dal vivace dibattito dottrinale conseguente alla nuova regolazione della materia operata dalla l. n. 92/20122 . Questo dibattito ha determinato l’impianto dell’intervento di cui al d.lgs. n. 81/2015:attribuzione ai collaboratori autonomi etero-organizzati dello statuto protettivo del lavoro subordinato; eliminazione dello statuto protettivo dei lavoratori a progetto; conservazione della parasubordinazione genuina.
Proprio l’assetto conclusivo spiega perché ci si interroghi sulla natura del saldo complessivo dell’operazione 3 , quanto all’arretramento o meno delle tutele riferite al lavoro autonomo 4 .
Del resto, il passaggio dalla delega al decreto delegato che qui interessa è stato accompagnato da una serie di pressioni divergenti (oltre che ad opera delle parti politiche e di quelle sociali) da parte della dottrina giuslavoristica 5 .
1 In tal senso X. XXXXXXX, Il riordino dei modelli di rapporto di lavoro tra articolazione tipologica e flessibilizzazione funzionale, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 213/2014.
2 Sul tema si rinvia ai contributi di X. XXXXXXX, Autonomia, subordinazione, coordinazione, nel gioco delle presunzioni, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 174/2013; X. XXXXXXX, Il lavoro autonomo dopo la riforma Monti, ADL, 2012, 875; X. XXXXXXXXXX, Xxxxxx coordinato e subordinazione, Bologna 2012, X. XXXXXXX, Il lavoro economicamente dipendente, Padova, 2013, I, 116; ID. Il lavoro a progetto, ritorno al futuro?, in X. XXXXXXX (a cura di), Il lavoro a progetto in Italia ed in Europa, Bologna, 2003, 147; X. XXXXXXX, Un Jobs Act per il lavoro autonomo, verso una nuova disciplina della dipendenza economica in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 235/2014; X. XXXXXXXX, Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate , RIDL, 2013, I, 842; ID., Individuazione delle nuove tipologie, tra subordinazione ed autonomia, ADL, 2005, 2; X. XXXXXXXXXX, Dai lavoratori autonomi ai lavoratori subordinati, GDLRI, 1995, 546; X. XXXXXXX, La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, in X. XXXXXXX (a cura di), Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e del’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro , Milano, 2014, 136; X. XXXXXXXX, Le politiche del lavoro del Governo Xxxxx: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre discipline del rapporto di lavoro, Relazione al Convegno “Le politiche del lavoro del Governo Xxxxx”, Seminari di Bertinoro, 23-24 ottobre 2014, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 233/2014.
3 M.T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, in AA .VV ., Jobs act. Il contratto a tutele crescenti (a cura di M.T. CARINCI e X. XXXXX), Torino, 2015, XIX.
4 A.XXXXX, Jobs act. Riforma del lavoro autonomo: i due punti deboli, in xxx.xxxxx.xx, 4 aprile 2015.
5 In particolare, mi riferisco, tra gli altri, a X. XXXXXXX, Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, ADL, 2015, 1; X. XXXXXXX-X. XXXXX GRANDI (a cura di), Le politica del lavoro del governo Xxxxx. Atto I, Adapt Labour Studies E-book Series, n. 30, 2014; X. XXXXXXX, Occupazione e diritto del lavoro. Le politiche del lavoro del Governo Xxxxx, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 226/2014; X. XXXXXXXX, “Jobs Act” con un primo decreto legge ed un ampio disegno di legge delega, LG, 2014, 305; X. XXXXXXX, La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro , cit.; X. XXXXXXX, Un Jobs Act per il lavoro autonomo, verso una nuova disciplina della dipendenza economica, cit.; X. XXXXXXXXXXXX, Il percorso di riforme del diritto del lavoro nell’attuale contesto economico, ADL, 2015, 53; X. XXXXXXXX, Le politiche del lavoro del Governo Xxxxx: il Jobs Act e la
La realtà è che nell’ultimo decennio del vecchio secolo molto era accaduto nella dialettica tra autonomia e subordinazione.
Basti, in proposito, ricordare un noto contributo di Xxxxxx Xxxxxxxx del 19986 in cui l’Autore dava atto del processo di progressiva erosione subito dal tipo contratto di lavoro subordinato, sia dall’interno, in ragione del moltiplicarsi di nuovi modelli contrattuali caratterizzati da variazioni causali o modali rispetto all’archetipo codicistico, sia dall’esterno, per effetto del succedersi di un complesso di interventi legislativi nell’area del lavoro autonomo coordinato e continuativo, che avevano ridisegnato i confini dell’istituto disciplinato dall’art. 2094 c.c..
Peraltro, seguendo il classico movimento oscillatorio del pendolo, tutto poi era stato ridimensionato in senso uguale e contrario, sin dall’inizio del nuovo secolo, con un “crescendo xxxxxxxxxx”, che si era concluso con la legge n. 92 del 20127 .
riforma dei contratti e di altre discipline del rapporto di lavoro , cit.; X. XXXXXXXXXX (a cura di), Jobs act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, Adapt Labour Studies e-Book Series, 2014; X. XXXX, Job Act: prime note, DPL, 2014, 979; X. XXXXXXXXX, Lavoro e vita economica: un numero per salvare l’Italia, MGL, 2014, 286; X. XXXXXXX, Il riordino dei modelli di rapporto di lavoro tra articolazione tipologica e flessibilizzazione funzionale , cit..
6 Il richiamo è a X. XXXXXXXX, Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, DL, 1998, I, 203.
7 Per qualche riferimento al continuo e vivace dibattito in materia v. X. XX XXXX XXXXXX, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 9/2003, N. DE MARINIS, Il contratto di lavoro, in X. XXXXXXXXX (a cura di), I contratti di lavoro, Trattato dei contratti, diretto da X. XXXXXXXX ed X. XXXXXXXXX, Torino, 2009, 217; X. XXXXXXX, Il lavoro autonomo, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, X. XXXXXXXX (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Torino, 2013, 128; ID., Flessibilità in entrata, vecchi e nuovi modelli di lavoro flessibile , RIDL, 2012, I, 608; ID., Alla ricerca del lavoro a progetto, in X. XXXXXXX XXXXXXXXXX - X. XXXXXXXXX (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 53; X. XXXXXXX, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto , DRI, 2013, 1; ID., Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, LG, 2012, 541; ID., Il lavoro autonomo, in A. CICU – X. XXXXXXXX, Trattato di diritto civile e commerciale , XXVII, 1, Milano, 1996; X. XXXXXXXXXXX, La nuova disciplina del lavoro autonomo e associato. Il lavoro coordinato e a progetto, il lavoro del socio di cooperativa, l’associazione in partecipazione dopo la “riforma Fornero”, Torino, 2012; X. XXXXX, La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto , in X. XXXXXX, (a cura di), Flessibilità e tutele del lavoro, Bari, 2013, 199; X. XXXXX, Metodo tipologico, contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie, ADL, 2002, 1, 103; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Le novità normative sul lavoro a progetto e sulle prestazioni di lavoro autonomo rese dalle partite Iva nella legge n. 92/2012 , in X. XXXXXXX - X. XXXXXXXX (a cura di), Commentario alla riforma Fornero, XXX, 0000, suppl. al n. 33, 137; ID., Crisi economica e globale e valori fondanti del diritto del lavoro, XXX, 0000, 425; ID., Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino, nozioni a confronto , RIDL, 2013, I, 103; X. XXXXXXXXX, La riforma del lavoro, Torino, 2012, 33; X. XXXXXXXXXX, Il lavoro non subordinato: il contratto a progetto, in X. XXXXX - X. XXXXXXXXXX, La legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero): un’analisi ragionata, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 2012, 70; X. XXXXXXX, La riforma del mercato del lavoro, in xxxx://xxxxx.xxx.xxxxx.xx, 2012; X. XXXX, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, DLRI, 2013, 1; X. XXXXXXX, Il lavoro autonomo dopo la riforma Monti, cit.; X. XXXXXXXXXX, Una riforma a metà del guado. Prime osservazioni sul d.d.l. 3249/2012, in Adapt press, aprile 2012; X. XXXXXXX, Complimenti, dottor Xxxxxxxxxxxx: il disegno di legge governativo in
Questo riassetto regolativo si completa con il d.lgs. n. 81/2015, che, in continuità con i precedenti interventi progressivamente più restrittivi dell’area della parasubordinazione (quanto meno sotto il profilo della ricorribilità concreta a forme contrattuali aventi tale natura), ricentralizza l’asse della disciplina del rapporto intorno all’archetipo del lavoro subordinato.
Il nuovo quadro normativo è preceduto ed accompagnato dall’intervento sui contratti a termine (con la significativa estensione temporale della acausalità), ora concorrenziali rispetto alle collaborazioni a più incerta tutela qualificatoria, laddove investite dal controllo giudiziario, il quale promuove il primo “traghetta mento” spontaneo dall’autonomia alla subordinazione.
La riforma è altresì assecondata dal p iù flessibile regime protettivo in materia di licenziamenti, introdotto dal d.lgs. n. 23/2015 (che, peraltro, nonostante il richiamo al “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, non incide sui profili qualificatori inerenti il tipo contrattuale).
L’operazione di riordino è infine conclusa dal sopra richiamato, successivo, d.lgs. n. 81/2015, che, pur facendo salvo il disposto dell’art. 409 c.p.c., n. 3, ha abrogato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto ed ha previsto che, a fare data dal 1° gennaio 2016, trovi applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusiva me nte personale e continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. Giurisprudenza ed indici di subordinaz ione.
Tuttavia, la tecnica dell’intervento normativo (sugli indici e non sulla definizione) non sarebbe comprens ibile se non si tenesse conto che, all’alternarsi delle linee direzionali dei processi di regolazione, ha fatto da contrappunto un’analoga dinamicità negli orienta me nti giurisprudenziali, peraltro non sempre in chiave sintonica con gli obiettivi perseguiti, di periodo in periodo, dal legislatore.
Certo, resta l’interrogativo in ordine alle ragioni che hanno determinato l’addensarsi delle oscillazioni qualificatorie da parte della giurisprudenza, in un assetto codicistico salda me nte ancorato alle due fattispecie minime unitarie del 2094 e del 2222 cod. civ. (ulteriormente rafforzato dalla tipizzazione delle ipotesi me xxxxx come l’agenzia e l’associazione in partecipazione).
materia di riforma del mercato del lavoro, LG, 6, 529; X. XXXXXXX – X. XXXXXXXXXX, La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Milano, 2012.
Una risposta all’interrogativo di cui sopra è stata offerta da autorevole collega 8 , che, operando una ricostruzione storica degli andamenti giurisprudenziali, è partito dalla premessa che la formulazione dell’art. 2094 cod. civ. sconti a livello genetico (anche in virtù del compromesso tra teoria barassiana ed ideologia corporativa) una limitata capacità definitoria; questa premessa spiegherebbe perché, nello scorrere del secolo, essa abbia offerto spazio a letture e riletture, connesse anche al variare del mode llo socio- economic o di riferimento.
La convinzione della ridotta capacità definitoria dell’art. 2094 cod. civ. matura a partire dagli anni ’60, con l’accantoname nto delle teorie istituzionalistiche (funzionali all’edificazione ed al consolidamento della fabbrica fordista), per l’affermarsi dell’impostazione dogmatica centrata sul sinallagma contrattuale; l’attenzione viene, allora, a concentrarsi sul te ma della qualificazione del rapporto, che viene affidato (dalla dottrina prevalente) ad un giudizio di approssimazione orientato al social-tipo 9 .
Se sul piano dogmatico “la scissione barassiana tra contratto e subordinazione” 10 , spostando l’attenzione dell’interprete dall’assetto di interessi dichiarato dalle parti alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, appare coerente alla funzione affidata dall’ordinamento allo statuto protettivo del lavoro subordinato, la stessa, sul piano applicativo, sconta l’integrale affida me nto della qualificazione alla giurisprudenza, secondo una logica casistic a costruita per indizi, e necessariamente concretizzata ex post.
L’operazione ricostruttiva, peraltro, realizza gli obiettivi dei suoi elaboratori, riuscendo nel trentennio successivo, ad acquisire al lavoro subordinato tutti i rapporti di confine, non connotati integralmente dai caratteri identitari del lavoro autonomo di cui all’art. 2222 cod. civ.. Al suo succes so contribuisce la static ità del sistema produttivo, ancora ispirato al modello fordista, e quindi sostanzialmente non interessato all’esito del processo in corso.
È proprio il modificarsi di quest’ultimo riferimento (ovvero il modif icarsi, improvviso e rapidissimo, dei modelli produttivi), che spiega come alla f ine degli anni ’80 si concretizzi un imprevisto rovescia me nto di tendenza, che segnala, anche a livello dottrinale 11 , “una convinta rivalutazione dell’autonomia
8 P. TO SI, L’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x. 0/0000 di ADL.
9 Nei termini poi sintetizzati da L. SPAGNUO LO VIGORITA, in Subordinazione e diritto del lavoro, problemi storico-critici, Napoli, 1976, in particolare 139-140.
10 L. NO GLER, Ancora su “tipo” e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa , ADL, 2002, 112.
11 Mi riferisco, in particolare, alle monografie di X. XXXXXX, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Milano, 1989 ed alla mia, X. XXXXX, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, 1989.
negoziale individuale” 12 , ed una conseguente più stretta connessione tra autonomia privata e metodo qualificatorio (anche in termini di recupero del procedimento sillogistico).
Non è dato sapere se furono gli indirizzi dottrinali sopra richiamati e/o il cambia mento degli assetti organici del mercato del lavoro (con una subordinazione meno baricentrica) a determinare il modificarsi degli orienta menti giurisprudenziali. Certo è, peraltro, che agli inizi degli anni ’90 la Cassazione inizia ad affermare (dopo un silenzio pluridecennale) che, in assenza di un quadro istruttorio adeguato sulle effettive modalità di svolgime nto del rapporto, il giudice può operare la qualificazione in base al testo contrattuale stipulato dalle parti (piuttosto che sulla base di indizi puramente presuntivi).
È questa, del resto, la fase storica in cui si concretizza il tentativo di costruzione tipologica del c.d. “tertium genus”, finalizzata ad assecondare l’affermarsi (specie nel settore dei servizi a basso valore aggiunto) di nuove figure professionali a basso costo ed alta flessibilità (gestionale e risolutoria), idonee a garantire competitiv ità alle imprese (direttame nte e/o per via di esternalizzazione), ma tali da generare masse significative di lavoro precario (con connesso e conseguente disagio sociale).
Il fenomeno, potenzialmente dirompente, nonché ricco di a mbiguità ed abusi, riattiva il pendolo in senso contrario, generando un crescente disfavore nei confronti della “nuova” parasubordinazione e delle figure limit rofe, anche ove codicisticamente tipizzate (vedi, ad esempio, l’associazione in partecipazione).
Peraltro, questo disfavore si concretizza in modo diverso nella legislazione e nella giurisprudenza. Quanto alla prima, esso oscilla tra la tipizzazione delle nuove figure professionali “genuine” (c on la limitazione degli a mbiti a fini di controllo e la dotazione di uno statuto protettivo via via incrementale) ed il contrasto delle ricorrenti ipotesi simulatorie (sempre più affidato alla tecnica delle presunzioni), con anda me nti sussultori concretizzatisi nei passaggi, centrali, del 2003, del 2012 e del 201513 . Quanto alla seconda, esso si concretizza nel ritorno ad un procedimento qualificatorio per approssimazione, centrato sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto
12 X. XXXXXXX, Gli anni ’80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht, in X. XXXXXX (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla liberazione al nuovo secolo, Milano, 2008, 206.
13 Xxxxx in luce, tra gli altri, da TOSI, L’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparente , 6 del dattiloscritto; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c. , in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 278/2015, 6 e ss; X. XXXXXXX, Prestazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate e continuative. Il nuovo quadro normativo , in X. XXXXXXX – X. XXXXXXXX (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, in corso di pubblicazione, 1-4 del dattiloscritto.
ed affidato al metodo indiziario, in un contesto, peraltro, in cui gli indici della subordinazione sono sempre più impalpabili, e se mpre più accentuatame nte presuntivi, per la parziale frantumazione del social-tipo 14 .
È in questo contesto che trova motivazione la tecnica normativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, laddove il legislatore viene chiamato a consolidare una evidenza empirica, ovvero, insieme, la forte persistenza di collaborazioni coordinate e continuative di incerta legittimità e la contestuale presenza di una parasubordinazione genuina, e, quindi, a correggerne solo la parte distorsiva.
3. Le diverse letture dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
È proprio la tecnica normativa utilizzata dall’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, con l’opzione di non operare per via definitoria una riscrittura dei tipi (che si potrebbe definire necessitata dalla mediazione tra i diversi obiettivi che gli venivano dettati dall’evidenza empirica sopra richiamata), che spiega l’aprirsi in dottrina di diversi orienta me nti ricostruttivi, che investono la stessa nozione del tipo lavoro subordinato, sia quanto all’impianto determinativo, sia quanto ai confini del suo insieme.
Autorevole collega ha avanzato la suggestione che la previsione legislativa contenga una “norma apparente”, la quale si concretizza soltanto “in un sostegno, a latere dell’art. 2094 c.c., dell’approccio pragmatico della giurisprudenza, improntato alla prudente valutazione della ricorrenza nel caso concreto degli indici della soggezio ne del lavoratore ad un pieno potere organizzativo del datore di lavoro” 15 .
In questa stessa linea di pensiero altra autorevole dottrina ritiene che l’intervento riformatore sia diretto solo a determinare un effetto necessitato nel procedimento qualificatorio del Giudice16 .
L’art. 2, dunque, sarebbe funzionale a positivizzare “alcuni tra gli indici elaborati dalla giurisprudenza di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato”17 .
Così, l’estensione dello statuto protettivo della subordinazione avverrebbe per via di conversione automatica, essendo tenuto il giudice ad operarlo, laddove constati nella fattispecie concreta la sussistenza dell’etero- organizzazione.
14 Nei termini già riconosciuti da SUPIOT, nel saggio Lavoro subordinato e lavoro autonomo, DRI, 2000, 2, 234 e ss..
15 X. XXXX, L’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, cit., 13.
16 X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c., cit., 16.
00 X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, op. ult. cit.., 16. Sul punto sembra anche opportuno richiamare L. NO GLER, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 267/2015, laddove afferma che nel caso di specie il legislatore ha introdotto una “presunzione assoluta”.
Il legislatore, dunque, non potendo intervenire in modo organico sullo statuto del lavoro autonomo, ma te mendo gli effetti negativi conseguenti all’abrogazione dello statuto protettivo costruito per il lavoro a progetto con la tipizzazione del 2003, avrebbe ritenuto necessario operare un “alme no apparente riordino” dei confini delle singole fattispecie, in attesa di poter porre mano ad una complessiva risiste mazione della “disciplina organica dei contratti di lavoro” 18 .
A fronte di questa lettura, da alc uni giudicata minimalista, si pone la dottrina prevalente, che è orientata a ritenere che l’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 modif ichi la nozione di subordinazione di cui all’art. 2094 cod. civ., in quanto la nuova fattispecie del lavoro etero-organizzato verrebbe “ad inglobare in sé il lavoro subordinato” 19 .
Si parla anche, nella stessa linea di pensiero 20 , di una “disposizione di normalizzazione” finalizzata ad estendere la disciplina del lavoro subordinato alle aree limitrofe “di fatto assimilabili al lavoro dipendente” 21 , e quindi idonea ad operare una rielaborazione del tipo.
Non ma nca, invero, in questa lettura interpretativa, la consapevolezza che l’estensione dello statuto protettivo, obiettivo evidente e dichiarato della riforma, non comporti di per sè la rielaborazione della nozione storica e fondante della subordinazione, in ciò sintonica mente con gli Autori che negano la modif ica dell’art. 2094 c.c.22 .
Proprio questa consapevolezza spiega la propensione di alcuni Autori, ugualmente orientati a sostenere la modifica dell’art. 2094 cod. civ., a descrivere l’intervento normativo come una “specificazione” e/o una presa d’atto della nozione di “subordinazione allargata”, già elaborata dalla giurisprudenza, ed ascrivibile, quindi, al diritto xxxxxxx00 .
18 X. XXXX, op. ult. cit., 14.
19 M.T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, cit., XIX, nota 23; in senso conforme X. XXXX, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, GLDRI, 2015, 163; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente , in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 266/2015, nonché in X. XXXXX XXXXXX – X. XXXXX (a cura di), Commentario breve alla riforma del Jobs Act, in corso di pubblicazione.
20 Ci si riferisce, in particolare a X. XXXXX, Sulle collaborazioni organizzate dal committente , in corso di pubblicazione su MGL, 2 del dattiloscritto; X. XXXXXXX, Lavoro autonomo e collaborazioni organizzate nel Jobs Act, supplemento de Il Sole24 Ore, luglio 2015, 12.
21 X. XXXXXXX, Collaborazioni organizzate dal committente, in corso di pubblicazione, 3 del dattiloscritto.
22 In merito cfr. M. DEL CONTE, Xxxxxxxx e prospettive del “Jobs Act”, in corso di pubblicazione in DRL; X. XXXXXXX, Il falso superamento dei xx.xx.xx nel Jobs Act, in xxx.xxxxxxxxx.xxx, 6.3.2015;
X. XXXXXXXXX, La nuova figura delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime osservazioni, in Questione Giustizia, 2015, 3, 59;
23 In tali termini v. X. XXXXXXXX, Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo, LD, 2015, 25; X. XXXXXX, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vis ta giuridico», cit., 24; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente , cit., 13.
In questa linea ricostruttiva si “razionalizza” la tecnica normativa utilizzata dall’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, non più imputabile ad un compromesso discendente dai discordanti segnali provenienti dalla realtà fattuale, ma frutto di una precisa opzione regolativa che tende ad abbandonare “la tecnica definitoria-precettiva”, in favore dell’adozione di formule “ricognitive- funzionali”, che si concentrano sugli indizi di connotazione dei rapporti implicati, favorendo quindi l’opera ricostruttiva dell’interprete nel corso del giudizio qualificatorio 24 .
In buona sostanza, la ridefinizione, seppur indiretta, del tipo lavoro subordinato è funzionale alla semplificazione qualificatoria, al fine di includere nello statuto protettivo pieno tutti quei rapporti che presentino “gli elementi indiziari caratteristici della subordinazione, o per meglio dire quelli che storica mente definiscono un lavoro costante e continuativo alle dipendenze altrui”25 .
In realtà, così ragionando, la portata definitoria indiretta attribuita all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 resta affidata al riconoscime nto della natura subordinata ad ogni collaborazione organizzata dal committente 26 . Ma questa affermazione rende esplicito che l’intera proposta di leggere un nuovo art. 2094 cod. civ. è affidata alla definizione di etero- organizzazione, o me glio ancora, alla sua capacità di segnare una linea di confine, netta, semplic e e percettibile nel concreto, rispetto al contiguo fenomeno (spesso apparente mente identitario) del coordinamento 27 .
Infatti, non è contestato nelle diverse letture dell’art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015, che, dopo la riforma operata, le collaborazioni, quali disegnate dall’art. 409, n. 3, c.p.c., “tornano ad assumere centralità quale modello tipico del lavoro parasubordinato”28 .
Ma è questo il problema: segnare un confine così chiaro da essere percettibile non dagli juris prudentes ma dalla “gente comune”. È per questo che incisiva dottrina, spesso “controcorrente”, avanza il dubbio che “l’elemento dell’eterorganizzazione” non abbia “una apprezzabile valenza definitoria” 29 ; un dubbio che è confortato dalla circostanza che anche il legislatore prevede numerose ipotesi di esclusione dal raggio di applicazione della norma, “ipotesi in cui potrebbe ricorrere in concreto il requisito dell’etero- organizzazione” 30 .
24 X. XXXXXXX, Collaborazioni organizzate dal committente , cit., 5.
25 X. XXXXXXX, Collaborazioni organizzate dal committente , cit., 2.
26 X. XXXXX, Sulle collaborazioni organizzate dal committente , cit., 2.
27 M.T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, cit., XIX.
28 L. FO GLIA , Actio finium regundorum tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nel Jobs Act, MGL, 2015, 741.
29 X. XXXXXX, Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo ed in quello degli Stati membri, RIDL, 2015, 577.
30 M.T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, cit., XIX-XX.
La strada ricostruttiva della riscrittura dell’art. 2094 c.c. sembra, dunque, difficile da percorrere, pur ponendosi come suggestiva, ed in qualche misura semplificante, anche sul piano didattico.
Nel breve, tuttavia, è ipotizzabile che questa lettura risulti prevalente, sia nella versione ridefinitoria, che in quella della introduzione di una presunzione assoluta 31 , perché generatrice di un motore promozionale per l’implementazione “spontanea” della subordinazione, cumulativo ai significativi incentivi per il contratto a tutele crescenti ed alle importanti se mplific azioni per il contratto a termine.
Resta, in ogni caso, il problema dogmatico di stabilire se sia effettivame nte o meno intervenuta una modific a della nozio ne di subordinazione di cui all’art. 2094 cod. civ.. In proposito, altro giovane e valente collega prospetta una diversa lettura dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale la riforma non avrebbe spostato l’asse qualificatorio della subordinazione dall’etero- direzione all’etero-organizzazione 32 .
Si osserva, al riguardo, come il disposto normativo di cui all’art. 2 appaia “sprovvisto di ogni elemento definitorio e siste matic o che possa fare ritenere attuata una modific a, in senso tipologico, della norma a base del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)”.
Né se mbra prospettabile un percorso ricostruttivo ispirato ai sottotipi, atteso che nell’impianto regolativo non vi è la previsione di un sub- fattispecie del lavoro subordinato, la quale, infatti, “non è neppure definita e/o limitata tipologica mente”, in quanto l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, “facendo generico riferimento a rapporti di lavoro intercorrenti con un altrettanto generico soggetto denominato committente (e non datore di lavoro) può trovare applicazione indistintamente ed estensiva mente a qualsiasi tipologia contrattuale, avente ad oggetto un facere lavorativo, che, in ipotesi, realizzi le condizioni prestatorie ivi conte mplate”33 .
La lettura ricostruttiva proposta è, quindi, quella per cui la collaborazione organizzata costituisc e una fattispecie che permane sul confine tra autonomia e subordinazione (e che pare riferibile ancora all’art. 2222 cod. civ.); ma che, tuttavia, a fini protettivi della debolezza contrattuale del prestatore d’opera, viene “ricondotta solo per l’effetto nell’area subordinazione, senza che essa sia qualificabile come tale, ovvero che ne venga disposta la conversione automatica”34 .
31 X. XXXXXX, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico, cit., 17.
32 X. XXXXXXX, Prestazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate e continuative. Il nuovo quadro normativo, cit.
33 X. XXXXXXX, op. ult. cit., 8.
34 X. XXXXXXX, op. ult. cit., 9.
4. L’ipotesi ricostruttiva costituz ionalmente orientata.
La tesi prima sinteticame nte ricordata (ma ampiamente argomentata con una sistematic a ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia) appare convincente, pur non negando la sussistenza di fondate diverse suggestioni negli apporti dottrinali di cui si è dato sin qui conto.
Non si può non concordare con la circostanza che il legislatore non abbia inteso modif icare l’art. 2094 c.c.. e che, quindi, lo stesso non abbia introdotto una nuova definizione legale di subordinazione: la norma in commento, infatti, al pari dell’art. 409, n. 3, c.p.c., è da qualificarsi quale “norma sovratipica e non come norma sulla fattispecie”35 , potendo, quindi, costituire, allo stato, una mera “norma di disciplina” 36 .
L’impressione è, infatti, che si sia preso atto dell’esistenza (diffusa) di collaborazioni, le cui moda lità di esecuzione, più che coordinate con il committente, siano dallo stesso organizzate.
Naturalmente, non ci si riferisce a fenome ni elusivi della subordinazione, ma a quelle situazioni (“genuine”), in cui le oggettive esigenze produttive rendono necessaria una determinata organizzazione “anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro”. Nell’ambito di tale etero-organizzazione, tuttavia, il collaboratore mantiene la propria autonomia nello svolgimento delle obbligazioni contrattuali, anche se la stessa si fa “virtuale”, perché le moda lità sono oggettiva mente dettate dal mode llo produttivo (e, quindi, si impongono all’imprenditore ed al prestatore d’opera).
Se così non fosse – vale a dire, se il legislatore avesse voluto integrare o modific are la definizione legale di subordinazione – risulterebbe di difficile comprens ione il senso della riforma; per un verso, in quanto non ve ne sarebbe stata la necessità, avendo la giurisprudenza costanteme nte valorizzato l’etero- organizzazione (ed i profili legati all’orario ed al luogo di lavoro) tra gli indici sintomatic i della subordinazione; per altro verso, in quanto sarebbe stato molto più semplice (e coerente) intervenire diretta mente sulla previsione dell’art. 2094 c.c.
Dunque, l’obiettivo della disposizione appare essere altro, e cioè quello di attribuire ma ggiori tutele (tipiche del rapporto di lavoro subordinato) a forme di collaborazione che, pur essendo autonome, sono caratterizzate da una dipendenza (se non necessariamente economica, almeno) organizzativa, con conseguente necessità di protezione sociale.
35 X. XXXXXXX, op. ult. cit., 9.
36 L’espressione “norma di disciplina” è di Xxxxxxxx Xxx Xxxxx ed è richiamata da X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, cit., 3, nota 5.
E qui risiede la questione più complessa, ove ci si ponga in un “itinerario concettuale che fa perno sull’individuazione della fattispecie”37 .
Infatti, procedendo per questo itinerario, occorre domandarsi se l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato avviene mediante la conversione legale del rapporto di collaborazione etero-organizzato (da autonomo a subordinato), o piuttosto mediante l’estensione della predetta disciplina al rapporto di collaborazione (che, però, mantie ne la sua natura autonoma).
Nel primo caso, la ricorrenza dell’etero-organizzazione (nei canoni indicati nella previsione in commento) avrebbe quale effetto diretto la modific a della natura del rapporto (da autonomo a subordinato).
Tale interpretazione, tuttavia, per un verso, conferirebbe alla disposizione una connotazione sanzionatoria (che non sembra avere); per altro verso, non terrebbe conto delle esigenze (spesso, sia aziendali, che dei lavoratori) di utilizzare rapporti di collaborazione, seppur con una organizzazione che va oltre il mero coordinamento.
Nel secondo caso, invece, la natura autonoma del rapporto (e, probabilmente, la volontà delle parti negoziali) sarebbe preservata, essendo solo riconosciute al collaboratore organizzativamente dipendente le ma ggiori tutele previste per la subordinazione.
Resta aperto, logica me nte, il problema delle definizioni di etero- organizzazione e di coordinamento, in quanto la “norma di disciplina” vale per la prima e non per la seconda.
Anche qui la dottrina è divisa, laddove ciascun Autore è condizionato dalle specifiche sensibilità di ricerca e di contesto. Così, mentre alcuni Autori vedono nell’etero- organizzazione l’attribuzione di un potere unilaterale al committente, me ntre nel coordinamento il concretizzarsi di un accordo tra le parti quanto alle modalità della prestazione 38 ; altro propone, invece, di distinguere il coordinamento dalla etero-organizzazione in relazione all’oggetto verso cui si dirige, così che “il coordinamento riguarderebbe i casi in cui i rapporti di lavoro, tra le parti, e i vincoli di luogo e di tempo, in capo al collaboratore, sono solo quelli necessari al raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione; me ntre, viceversa, nelle prestazioni organizzate dal committente, le moda lità di esecuzione, e i relativi vincoli di tempo e di luogo
37 X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c., cit., 16.
38 In tale prospettiva si pongono X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, cit., 10; L. NO GLER, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico, cit., 19; X. XXXXXXXXX, La nuova figura delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime osservazioni, cit., 63.
richiesti al collaboratore, sono quelli più generali, e per certi versi indeterminati, propri di un’organizzazione e di chi vi è inserito”39 .
La problematica della distinzione tra etero-organizzazione e collaborazione è, del resto, essenziale per confortare questa o quella lettura dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Infatti, come si è già detto, la norma contiene alcune ipotesi di esclusione dell’applicazione dello statuto protettivo, ipotesi in cui pure, in ragione della definizione di etero- organizzazione assunta, potrebbero determinarsi differenziazioni di regime non motivate 40 .
Tra queste la più significativa è quella che delega la contrattazione collettiva a disciplinare il regime normativo dei lavoratori etero-organizzati rientranti nell’ambito di applicazione della riforma.
Qui, anzitutto, il problema è stabilire l’ambito su cui insiste la delega, e cioè se la stessa sia soltanto riferita “alla facoltà di identificazione dei vari contesti produttivi di concrete forme di collaborazione riconducibili all’ipotesi astratta definita dall’art. 2” 41 , ovvero se la stessa sia costruita come potere legittimante per l’autonomia collettiva (alla stregua di quello a suo tempo affidato per la causale dei contratti a termine) alla identificazione di statuti protettivi alternativi a quello proprio del lavoro subordinato per i prestatori d’opera interessati, investiti dalla “norma di disciplina”.
Linearmente per quegli Autori, che propendono per la tesi secondo cui l’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 ha modif icato il tipo del lavoro subordinato, la soluzione è tutta nella prima delle due opzioni sopra richiamate. Ed è in questa rilettura della riforma che questa linea di pensiero supera anche la problematica dell’indisponibilità del tipo, che viene “rovesciata”, riaffermandosi (ma non vi era dubbio) che il legislatore può “modif icare i caratteri del tipo da esso storica mente configurati e disciplinati, non avendo al riguardo le sentenze della Corte Costituzionale posto alcun vincolo” 42 .
Diversamente, chi sostiene che non vi siano state modific he del tipo, ricorda, con argomento uguale e contrario, che la Corte Costituzionale ha ulteriormente confermato, con la sentenza n. 76/2015, il suo costante orienta mento in ordine alla indisponibilità del tipo 43 , che si concretizza nell’illegittimità dell’esclusione dall’ambito dello statuto protettivo di riferimento di categorie di rapporti, in tutto corrispondenti ad elementi della fattispecie generale, qualificandoli nominalmente in altro modo.
39 X. XXXX, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, cit., 173.
40 M.T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, cit., XIX-XX.
41 L. FO GLIA , Actio finium regundorum tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nel Jobs Act, cit., 747.
42 X. XXXX, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, cit..
43 In relazione al quale si rinvia a X. XX XXXX XXXXXX, Il limite della discrezionalità qualificatoria del legislatore, in X. XXXXXXXXXXXX (a cura di), Diritto del lavoro e Corte costituzionale , Napoli, 2006, 35; X. XXXXXXXXXXXX , La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato , XXXX, 2001, I, 95; M. D’ANTONA, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale , ADL, 1995, 7, 79.
Ora, assunte le coordinate di rotta, resta il dato testuale dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, che non modifica il testo dell’art. 2094 cod. civ., ma si limita ad attribuire lo statuto protettivo dei prestatori etero-diretti anche ai prestatori etero-organizzati, peraltro con molte significative eccezioni.
È difficile, allora, con attitudine interpretativa sistemica, riuscire a comprimere l’ambito della delega all’autonomia collettiva, laddove in un contesto di “traghettamento forzoso”, da uno statuto protettivo debole ad uno statuto protettivo forte, appare del tutto ragionevole la promozione “morbida” di passaggi convenzionali, modulati nelle tempistiche e nelle discipline di gestione del rapporto, con l’evidente esigenza di garantire la salvaguardia delle imprese e, quindi, della occupazione.
La conclusione è in sé non contestabile: anche perché documentata dalla storia della elaborazione del testo, specie in ordine ad alcuni, non pubblicizzati, passaggi concertativi.
Per opporsi ad essa, ovvero al suo effetto conclusivo (ovvero la non modificazione del tipo lavoro subordinato ad opera del d.lgs. n. 81 del 2015), uno dei più acuti giuslavoristi italiani contrasta l’argomentazione su due fronti diversi: per un verso, sostenendo (ragionevolmente) che si sia concretizzata una “relativizzazione del principio di indisponibilità del tipo (e quindi una perdita della sua “pregnanza precettiva”), per l’altro, imputando alla tesi negazionista della modifica dell’art. 2094 cod. civ. “di ricostruire la categoria generale sulla base della disposizione esoneratrice”44 .
Le obiezioni sono “brillanti”, come la mente di chi le ha formulate; ma sono replicabili. Alla prima può rispondersi che è proprio la “relativizzazione” che consente una “norma di disciplina”; alla seconda che la prospettata modifica dell’art. 2094 cod. civ. è dedotta dalla norma attributiva dello statuto protettivo, senza alcuna presenza di una valenza definitoria.
Se mbra a questo punto possibile concludere per una ricostruzione dell’intervento riformatore come confermativa della natura autonoma del rapporto di lavoro del prestatore d’opera etero- organizzato, ed insieme attributiva, ferme le eccezioni, dello statuto protettivo della subordinazione.
Va detto, peraltro, che la conclusione raggiunta genera una serie di questioni di complessa risoluzione, quali, in particolare, quelle relative alla disciplina previdenziale ed amministrativa da applicare, ovvero quella degli obblighi imputabili al collaboratore, nonché di contro dei parametri di valutazione del corretto ade mpimento.
Personalmente ritengo che le difficoltà sopra richiamate siano superabili assume ndo, per un verso, la disciplina del lavoro subordinato quanto ai profili amministrativi e previdenziali, in quanto strettamente connessi allo statuto protettivo e, quindi, alla ratio della sua estensione, per l’altro, quella del lavoro
44 X. XXXXXXX, Collaborazioni organizzate dal committente , cit., 11 e 14.
autonomo quanto ai profili gestionali, qui in ragione della persistente conferma della natura intrinseca del rapporto instaurato.
Certo la problematica sin qui esposta sarebbe superata se si condividesse la tesi di chi ritiene che dal dato letterale dell'art 2, comma 1, del d.lgs n.81 del 2015 "si ricava che ai rapporti in questione" (ovvero a quelli che "transitano dal 1 gennaio 2016) "si applica l'integrale disciplina prevista per il rapporto di lavoro", e quindi, anche quella parte "che attribuisce al datore una serie di poteri, tra cui anche quello direttivo" (ivi compres i quelli di cui all'art. 2104 c.c.)45 .
Non ritengo di poter condividere questa pur suggestiva ricostruzione, in quanto, seppur per una via argomentativa diversa, si perviene alla tesi della modifica della nozione di subordinazione, ovvero alla subordinazione "allargata" qualificata dalla etero-organizzazione.
Resta, quindi, a mio avviso centrale il te ma della disciplina applicabile a i prestatori d'opera etero-organizzati, che fruiscono dello statuto protettivo della subordinazione, ma sono sostanzialmente autonomi (laddove, diversamente avrebbero fruito della conversione del rapporto in forza della evidenza simulatoria).
Qui le difficoltà applicative saranno significative, laddove, per un verso, i datori di lavoro saranno orientati a novazioni del rapporto (risultando di maggiore utilità l’acquisizione di un più accentuato potere direttivo e specificativo a fronte della applicazione dello statuto protettivo della subordinazione), per l’altro, i collaboratori privilegeranno la conservazione della loro autonomia (seppur etero-organizzata), specie quanto ai parametri valutativi dell’adempime nto (e della connessa limitazione dei motivi giustificativi del recesso).
Sarà probabilmente decisiva l’autonomia collettiva: ed è questo il senso della delega di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015. Se ben utilizzata essa dovrà garantire quel processo di graduale armonizzazione, non solo nel passaggio da uno statuto protettivo ad un altro, quanto e soprattutto nel transito da uno status professionale ad un altro (nella convinzione che, in definitiva, non potrà essere quello di “partenza”, ma neppure quello immaginabile come di “arrivo”, in ragione della disciplina attribuita ex lege).
Sarà questa la vera sfida per il siste ma delle relaz ioni industriali; certo più complessa di quella gestita con gli accordi di armonizzazione per il trasferimento di azienda o di un ramo di essa.
In ogni caso, sarà proprio la problematica dei profili gestionali che affatic herà gli interpreti, le parti sociali e la giurisprudenza nel complesso percorso applicativo dell’art. 2 del x.xx. n. 81 del 2015. Da questi ulteriori
45 X. XXXXXX, Eterorganizzazione ed eterodirezione: c’è davvero differenza tra l'art.2 d.lgs, n.81/2015 e l'art. 2094 cod.civ?, in corso di pubblicazione in Guida al Lavoro.
sforzi potrebbe, tuttavia, prodursi una soddisfacente ridefinizione dei confini tra autonomia e subordinazione, idonea a recuperare le colla borazioni coordinate e continuative connotate dalla genuinità.
5. La noz ione di etero-organizzazione.
Il te ma centrale è, in ogni caso, quello della individuazione dei caratteri della etero- organizzazione, che, qui, nell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, non sono rinvenibili in quelli elaborati dalla giurisprudenza per ampliare l’ambito di insistenza del potere direttivo-specificativo, ma sono identificabili, solo ed esclusiva me nte, nella “facoltà del committente di organizzare la prestazione del lavoratore, anche in ragione del te mpo e del luogo, rendendola di fatto compatibile con il substrato materiale e con i fattori produttivi apprestati dal committente stesso”46 .
Ora, è in questa indicazione che può determinarsi la parziale ricomposizione delle tesi ricostruttive che sostengono la modific a dell’art. 2094 cod. civ. e di quelle che la negano, se non a livello di rilettura siste matic a, certo nella concretizzazione, sul mercato del lavoro e sul siste ma produttivo, degli effetti della riforma.
Infatti, la nozione di etero- organizzazione avanzata neutralizza il dato dell’esercizio di un potere unilaterale e, alternativa me nte, della sussistenza di un accordo in ordine alle mo dalità della prestazione, in quanto la oggettivizza, correlandola all’immanenza immodificabile di un’organizzazione-conseguenza del modello produttivo prescelto47 .
Quindi, l’etero-organizzazione sussiste anche in assenza di un intervento del committente “sulle modalità organizzative intrinseche delle prestazioni”, e cioè in assenza di un concreto assoggettamento alla sua sfera di coma ndo, in quanto indotta da un “dispositivo organizzativo” idoneo a “formattare” la prestazione “anche sotto il profilo spazio-tempora le” 48 .
Da questo angolo visuale, si osserva, in modo condivisibile, che, a differenza del potere direttivo- organizzativo (che nella lettura contrattualista è un effetto tipico del negozio), nella fattispecie in esa me l’etero-organizzazione discende “principalmente dal contesto materia le in cui la prestazione si trova astretta, ossia dall’inserimento materia le della prestazione entro moduli
46 X. XXXXXXX, Prestazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate e continuative. Il nuovo quadro normativo, cit., 22
47 X. XXXX, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, cit.
48 X. XXXXXXX, Prestazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate e continuative. Il nuovo quadro normativo, cit., 23; su posizioni simili, quanto ai caratteri dell’etero -organizzazione,
X. XXXXXXX, Collaborazioni organizzate dal committente , cit., 4.
organizzativi che incidono, conforma ndola ab externo, sulla prestazione e sulle relative modalità di esecuzione”49 .
6. R iflessioni conclusive.
In coerenza, l’approdo finale dovrebbe aversi con l’ulteriore intervento normativo annunciato, che dovrebbe concludere la tipizzazione della parasubordinazione “genuina” di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., con la specificazione che la genuinità sussiste solo laddove il prestatore d’opera organizzi “autonomamente la propria attività”. In questa siste mic a, conseguente mente, si identifica il valore qualificatorio del coordinamento, ponendo l’accento sulla autonomia organizzativa, sia sotto il profilo soggettivo della volontà, che sotto quello oggettivo della possibilità.
Per questa via, al termine del periodo di concretizzazione dell’intervento di riforma, il diritto del lavoro sarà tornato alle origini con le due fattispecie minime unitarie dell’art. 2094 e dell’art. 2222 cod. civ. a segnare i confini dei rispettivi statuti regolativi, laddove il lavoro coordinato e continuativo si connaturerà come sottotipo del lavoro autonomo “tout court”.
Non so dire se il risultato prodotto sia coerente con il nuovo mercato del lavoro e con le nuove professioni. Registro qualche perplessità di chi avrebbe ritenuto più opportuno non abbandonare “la saggia via della tutela
«proporzionata», ispirata alla teoria dei cerchi concentrici, che caratterizzava la proposta della carta dei diritti del 2002” 50 .
Invero, tuttavia, nel complesso, l’approdo finale se mbra equo, perché recupera la trasparenza originaria e ridimensiona gli allarmi sociali.
È vero che, ancora, la stessa dottrina 51 auspica “il recupero di quell’inattuato oggetto di delega, contenuto nella legge n. 183/2014” per e mana re “un testo organico delle discipline delle tipologie contrattuali”. Xx è vero che la proposta è utile, specie laddove consenta il recupero di opportunità lavorative forse troppo frettolosa me nte bandite dal legislatore, come quelle offerte dal tipo associazione in partecipazione.
Devo dire, comunque, a chiusura di questa relazione, che se l’intervento riformatore riuscirà, nell’effettività del concreto, a riportare il baricentro del Diritto del lavoro sull’asse della storica distinzione tra subordinazione ed autonomia (quest’ultima inclusiva del sotto-tipo delle collaborazioni coordinate e continuative) il risultato prodotto (che mi riporta ai miei studi del 1989) sarà di particolare significatività, specie per il recupero della coesione sociale, in
49 X. XXXXXXX, Prestazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate e continuative. Il nuovo quadro normativo, cit., 23.
50 X. XXXXX, Dalla riforma dell’art. 18 al Jobs Act. Riproposizione o ricomposizione della frattura tra il legislatore e i suoi interpreti?, in in AA .VV ., Jobs act. Il contratto a tutele crescenti (a cura di M.T. CARINCI e X. XXXXX), Torino, 2015, XXXII.
51 X. XXXXX, op. ult. cit., XXXII.
quanto realizzerà l’equilibrato contemperamento degli interessi coinvolti nella produzione e l’equo bilancia me nto tra i valori dell’impresa e quello della persona umana 52 .
52 Non ho potuto tener conto in questo lavoro di alcune relazioni svolte nella prima sessione del Convegno di Pisa, in quanto, autorizzato da Xxxxxx Xxxxxxxx, ho licenziato il testo il 4.12.2015 per una pubblicazione anticipata rispetto agli atti del convegno sul sito www.CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”, nonché sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro. Di queste relazioni terrò conto nel testo degli atti del Convegno. Mi riferisco, in particolare a quelle di Xxxxxxx Xxxxxxx, Le fonti: autonomia ed eteronomia a confronto, di Xxxxxxxx De Xxxx Xxxxxx, L’inderogabilità, di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Lavoro autonomo e dintorni, di Xxxxx Xxxxxx, Il neotipo ed il prototipo: precarietà e stabilità , di Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, I poteri datoriali e di Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, I nuovi rapporti con il diritto civile.