Contratti di sviluppo - Cosa si può fare
Contratti di sviluppo - Cosa si può fare
Il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento:
• nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni previste dalla normativa UE)
• in alcune attività di gestione dei rifiuti e di risanamento
• in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione (call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio, ecc.)
Nei settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia, risulteranno ammissibili esclusivamente i progetti presentati da PMI. Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese saranno soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento nel settore ricettività e:
• nelle eventuali attività integrative e nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico
• le correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare).
Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo, ma solo progetti di innovazione.
Il Contratto di Sviluppo per la TUTELA AMBIENTALE finanzia progetti per:
• innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente (o in assenza di questa)
• anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’Unione (non ancora in vigore) che innalzano il livello di tutela ambientale
• consentire maggiore efficienza energetica
• creare impianti di cogenerazione ad alto rendimento
• realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti speciali di origine industriale e commerciale
Tipologia di investimenti ammissibili con i programmi di sviluppo industriale e turistico
*per i progetti presentati da Grandi imprese previa notifica dell’aiuto ad hoc art. 2 c.1 DM 2.agosto 2017
** per i progetti presentati da Grandi imprese solo investimenti finalizzati ad attività di riconversione di cui alla lettera c) dell’art. 14 c. 2 del DM 9 dicembre 2014