POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Polizza R.C. Patrimoniale Comune di Scandiano
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356
e la Società
DURATA DELLA POLIZZA
dalle ore 24.00’ del 31.12.2014
alle ore 24.00’ del 31.12.2017
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx / Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Massimale € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità di più Assicurati
Retroattività illimitata dalla data di effetto della polizza
Postuma 5 anni dalla data di scadenza della presente polizza
Questa assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest’assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della polizza.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente
L’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Assicurato
Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Gli Assicuratori
L’Impresa assicuratrice
Sinistro
Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell’Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa‐Contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Durata del Contratto
Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.
Periodo di Assicurazione
Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio, durata e rescindibilità
L’Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2017 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione del rinnovo tacito.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che deve avvenire entro 90 gg. dalla data del perfezionamento della polizza.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
A richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione.
E’ data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo. Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art 7 bis - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI SINISTRO
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60 ° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 90 giorni da detta scadenza.
Art. 8 - Cessazione del contratto
Le parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 11 ‐ Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 ‐ Clausola Broker
Art. 12.A Clausola della gestione comune
Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto a ……………………….
Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti. E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell’Assicurato si considererà come fatta da questo agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato.
Art. 12.B Clausola del Broker mandatario
Con la sottoscrizione della presente polizza:
- il Contraente conferisce al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di
assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono a l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Art. 13 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il Codice Identificativo di Gara relativo al presente contratto è …………………….
Art. 14 ‐ Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 13.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 15 ‐ Oggetto dell'assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti;
b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 16 ‐ Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione di cui all’Art. 15 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 17 ‐ Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale
L’Assicurazione di cui all’Art. 15 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 18 ‐ Perdite Patrimoniali per le alle attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo
corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 19 ‐ Xxxxx per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali ditale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell’Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’Art 2059 C.C..
Art. 20 - Perdite Patrimoniali per le alle attività di acquisizione in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, l’assicurazione s’intende estesa alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa cottimista.
Art. 21 - Massimali - Franchigia
Relativamente all’attività di ciascuna delle persone, l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’Art. 24 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di Euro 2.500,00.
Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Art. 15 e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici;
b) l’attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Art. 29;
c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) le azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) l’inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
g) le responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa‐Contabile; nonché per i Danni:
j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 23 - Assicurazione “claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia prima, senza alcun limite temporale, della data di inizio della Durata del Contratto, e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare
un Sinistro quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Art. 24 - Garanzia postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque anni) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 25 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 26 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 29.
Art. 27 - Cessazione dell’assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 24 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 28 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 29 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 22 lettera b) si precisa che l’assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Art. 30 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in quanto applicabili.
Art. 31 ‐ Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato, l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 32 ‐ Gestione delle vertenze di Sinistro ‐ Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 15, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 33 ‐ Copertura a “secondo rischio”
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Xxxxx, si applica il disposto dell’Art. 2 e l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all’Art. 24, ultimo comma.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made” quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Art. 8 - Cessazione del contratto
Art. 23 - Assicurazione “claims made” - Retroattività Art. 24 - Garanzia postuma
Art. 26 - Persone non considerate terzi Art. 27 - Cessazione dell’assicurazione Art. 33 - Copertura a “secondo rischio”
Data Il Contraente
APPENDICE 1
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l’esclusione di cui all’Art. 22 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori e/o l’esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.
Condizioni addizionali
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti‐rumore);
b) verifica e validazione dei progetti così come previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
d) l’attività di Responsabile del Procedimento;
e) le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche e/o integrazioni;
f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. 163/2006). Per tale copertura gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al D.Lgs. 163/2006 a conferma della validità della copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.
Esclusione addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l’erezione e/o l’installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
APPENDICE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Legale
Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendenti Legali come definiti.
APPENDICE 3
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 90 COMMA 5 E ART. 111 COMMA 1 DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 270 DEL D.P.R. 207/2010)
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’Impresa assicuratrice
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Progettista
Il dipendente pubblico di cui all'Art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell’Opera.
Stazione Appaltante:
L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’Opera.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera progettata.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento della progettazione dell’Opera;
b) l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 -Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi promille
Il premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad € , al lordo delle imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro il
xxxxx applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 11 ‐ Clausola Broker
11.1 ‐ Clausola Broker ordinaria
Con la sottoscrizione della presente Xxxxxxx, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei …………………..
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti. E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli
Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e
all’Assicurato.
11.2 ‐ Clausola Broker bilaterale
Con la sottoscrizione della presente Polizza,
- il Contraente conferisce al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei …………… l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto.
E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori.
Art. 12 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima
L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9.
Art. 13 ‐ Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
Art. 14-Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi:
a) i maggiori costi, così come definiti all’Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’Art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006;
b) le nuove spese di progettazione, così come definite all’Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 16 - Massimale
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica in accordo alle disposizioni di cui all’Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia non superiore al 10% del costo di costruzione dell’Opera progettata.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato.
Art. 17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare odi radioattività.
Art. 19 ‐ Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 ‐ Gestione delle vertenze di danno ‐ Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze ‐ sia in sede stragiudiziale che giudiziale ‐ a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:
Art. 1 - Dichiarazioni Art. 11 - Clausola Broker
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Data Il Contraente
APPENDICE 4
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 112 COMMA 4‐BIS DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 57 DEL D.P.R. 207/2010)
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’impresa assicuratrice
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Verificatore
Il soggetto di cui all’Art. 47 comma 2 del D.P.R. 207/2010 incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dall’Art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dal X.X.X. 000/0000, Xxxxx XX, Xxxx XX, Xxxxxx XX.
Stazione Appaltante:
L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’Opera.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di verifica oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di verifica;
b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 -Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: promille
Il premio per ciascun certificato non sarà in ogni caso inferiore ad € , al lordo delle imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro il
xxxxx applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 11 ‐ Clausola Broker
11.1 ‐ Clausola Broker ordinaria
Con la sottoscrizione della presente Xxxxxxx, le parti ne affidano la gestione al Corrispondente dei ………………………
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti. E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli
Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell’Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e
all’Assicurato.
11.2 ‐ Clausola Broker bilaterale
Con la sottoscrizione della presente Polizza,
- il Contraente conferisce al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei ……………………….. l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto.
E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente o all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come fatta dagli Assicuratori.
Art. 12 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima
L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9.
Art. 13 ‐ Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 14-Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 16 - Massimale
La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di cui all’Art. 57 del D.P.R. 207/2010, ossia:
a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato.
Art. 17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità
competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare odi radioattività.
Art. 19 ‐ Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 ‐ Gestione delle vertenze di danno ‐ Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze ‐ sia in sede stragiudiziale che giudiziale ‐ a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:
Art. 1 - Dichiarazioni Art. 11 - Clausola Broker
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Data Il Contraente
Organico del contraente
(Dati forniti solo a titolo informativo; la polizza copre complessivamente l’Ente senza indicazione delle figure assicurate come indicato all’art. 16)
Ente assicurato | COMUNE DI SCANDIANO |
Retribuzioni | 3.800.000,00 |
Abitanti | 25.300 |
Dipendenti/Amministratori | 170 |
SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA
Periodo di osservazione 01.01.2009 – 31.05.2014
Polizza RC Patrimoniale – A1201029398 Assigeco (indenne da sinistri )
ESERCIZIO | TOTALE SINISTRI | IMPORTO PAGATO | IMPORTO RISERVATO | |||
Denunciati | Senza seguito | Pagati | Riservati | |||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
TOTALE |