CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE
COMUNE DI ROSTA
Rep. n.
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE
L’anno duemilaventi, il giorno del mese di , nella Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0
TRA
la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX LOIRI, nata a Giaveno (TO) il 07 luglio 1974, domiciliata per la carica in Rosta, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rosta, P.IVA 01679120012, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, nominata con Decreto Sindacale n. 6 del 21.05.2019
E --
il sig. , nato a
il
residente a
C.F. , in qualità di Presidente
dell’Associazione con sede in
- codice fiscale/P.IVA , di seguito concessionario - si conviene e stipula quanto segue: il Comune di ROSTA, come sopra rappresentato in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2020 e della determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale n. del concede al , nella persona del sig.
l’immobile ubicato in Rosta, Via Bastone n. 34, identificato catastalmente al Foglio 18, mappale 890, sub 4, di complessivi mq 89,00, per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione urbanistica dello
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stesso a “servizi pubblici”, con possibilità di allestimento di un piccolo punto ristoro per i soci, sotto l’osservanza dei seguenti patti e condizioni: -----------------------------
Art. 1 Durata: la concessione ha durata di due anni e decorre dalla data
……………………….. eventualmente prorogabile per uguale periodo. Al termine del contratto, eventualmente prorogato, l’immobile dovrà essere restituito al concedente libero da tutte gli arredamenti e le attrezzature presenti e nelle condizioni di assegnazione, salvo il normale deterioramento connesso all’uso diligente. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno due mesi da comunicarsi mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Art. 2 Canone di concessione: il canone della concessione è convenuto ed accettato in €. 0,00 mensili, da pagarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale. Il concessionario non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il canone sarà aggiornato automaticamente secondo l’indice ISTAT calcolato al mese di
dell’anno precedente. Il mancato pagamento del canone, anche di una sola mensilità, produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto di concessione. -------
Art. 3 Stato dell’immobile: il concessionario dichiara che l’immobile con tutti i suoi componenti è adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. --------------------------------------------------
Il concessionario provvederà ad effettuare, a sue spese, l’adeguamento dell’immobile e degli impianti alle proprie esigenze chiedendo il preventivo consenso al Comune. Al termine della concessione eventuali modifiche ed addizionali eseguite sull’immobile, senza alcun indennizzo, rimangono acquisite dal concedente che, in subordine e a sua discrezione, potrà chiedere ed ottenere il ripristino. Sono a carico
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del concessionario: l’allestimento dell’immobile con arredi, attrezzature e quant’altro occorra per renderlo idoneo all’utilizzo, tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria, mentre restano a carico del Comune quelle di manutenzione straordinaria, sempre non discendano da carenze o omessa manutenzione ordinaria. Il Comune in qualità di proprietario potrà effettuare ispezioni nell’immobile per tutta la durata della concessione. Art. 4 Garanzie assicurative: il concessionario è direttamente responsabile per i danni causati nello svolgimento della propria attività e di ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso di quanto concesso. Il concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
- Le copie delle suddette polizze fideiussorie sono consegnate al concedente e depositate agli atti del presente contratto. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione. ------- Art. 5 Oneri a carico del concessionario: le forniture dei servizi pubblici per energia elettrica, gas, acqua, raccolta e smaltimento rifiuti ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a carico diretto del concessionario. Il concessionario si obbliga, altresì ad assumere i seguenti impegni: -------------------------------------------
- costante pulizia e sorveglianza dell’area minipitch, compresa l’apertura e chiusura dello stesso, e dello spazio prospiciente il circolo, nonché collaborazione con le forze di polizia locale nel segnalare usi impropri della struttura; --------------------------------
- organizzazione, con cadenza almeno bimestrale – anche in collaborazione con la Biblioteca Comunale di un evento di natura culturale, ricreativa e di coesione sociale per la collettività ed in particolare per i giovani rostesi; -----------------------------------
- organizzazione di laboratori culturali / ricreativi / musicali / teatrali e/o di arti varie rivolti alle fasce scolari e/o adolescenziali, coinvolgendo, se necessario, le realtà associative già presenti sul territorio e/o le istituzioni scolastiche; -----------------------
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- messa a disposizione delle fasce adolescenziali di uno spazio dedicato ad uso studio/ricreazione; -
- essere punto aggregativo anche in ore serali (ad esempio attraverso proiezioni di film, eventi sportivi ecc…);
- effettuare attività di somministrazione a favore dei soci con allestimento di un piccolo punto ristoro nel rispetto della normativa vigente; --------------------------------
- monitoraggio costante dello stato dell’immobile, nonché segnalazione al Comune con immediatezza della necessità di interventi straordinari. ------------------------------
Il programma bimestrale delle attività promosse deve essere consegnato in anticipo all’ufficio cultura del Comune per opportuna conoscenza da parte dell’Ente e per finalità di controllo. Art. 6 Deposito cauzionale: il concessionario a titolo di deposito cauzionale, ha versato, entro la data di stipulazione del contratto, presso la tesoreria comunale la somma di Euro ( /00), (o costituito idonea fideiussione) pari al 20% del canone annuo offerto, che gli verrà restituita, nella quota capitale, (o svincolata) solamente dopo l’avvenuta riconsegna dell’immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze comunque connesse con la concessione.
Art. 7 Revoca della concessione: il concedente può procedere alla revoca della concessione per rilevanti motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. La revoca è preceduta da normale contestazione al concessionario, il quale, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni. - Art. 8 Risoluzione per inadempimento: la presente concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, per grave e reiterata mancanza di pulizia dell’area prospiciente il circolo e dell’area minipitch o violazione dell’obbligo di apertura e chiusura del cancello del suddetto campo o gravi mancanze e
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negligenze nella manutenzione ordinaria. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Circa la procedura, si osserva quanto previsto dall’articolo precedente. --------------------------
Art. 9 Divieto di cessione: è fatto divieto di concedere l’immobile in uso a terzi.
Art. 10 Sanzioni: si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: ---------------
- da €. 100,00 ad €. 300,00 00 per insufficiente manutenzione o pulizia dei locali, e/o dello spazio prospiciente il circolo e dell’area minipitch. ------------------------------
La stessa sanzione verrà applicata nella ipotesi di mancata sorveglianza della struttura sportiva minipitch, comprensiva dell’apertura e chiusura dell’area stessa e mancata realizzazione delle attività culturali proposte. -----------------------------------
Nel caso di recidiva le penalità saranno raddoppiate. L’applicazione delle penalità, avverrà previa contestazione con raccomandata o posta elettronica certificata. Il concessionario avrà facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. -----------------------------------------
Art. 11 Spese di contratto: tutte le spese contrattuali, di registrazione, di bollo e quelle future, ove dovute, sono a carico del concessionario. ------------------------------
Art. 12 Controversie: per qualunque contestazione che possa insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Torino, è esclusa la competenza arbitrale. ---------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CONCESSIONARIO
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