AVVERTENZA
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
Allegato 4/4TER INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
DATI DELL’INTERMEDIARIO
COGNOME E NONE
N° DI ISCRIZIONE AL RUI OPERA PER CONTO DI GRIFO INSURANCE BROKERS SPA
Sede legale
Sede operativa.
N° Iscriz. RUI/Sez. B Sito internet
Telefono/Fax: 075/529601 E-mail
PEC:
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, x. 00/X – 00000 Xxxxxxx (XX)
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, n. 211 – 00000 Xxxxxxx
B000067388
Data iscrizione:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
SEZIONE I.
Informazioni sul modello di distribuzione
a. □ L’attività di GRIFO INSURANCE BROKERS SPA viene svolta su incarico del cliente
b. □ Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L.
221/2012 (collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 221/2012
Sezione di appartenenza
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012 (Emittente)
c. □ Dati del Broker1 per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E)
1 Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro, dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.
Nome e Cognome/Denominazione sociale
Sede legale
Numero Iscrizione RUI
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale
SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto GRIFO INSURANCE BROKERS SPA dichiara che: (sbarrare l’opzione
ricorrente):
a) 🗆 fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) 🗆 fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
nell’ambito della consulenza2
c) 🗆 fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
d) 🗆 propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l’intermediario e la compagnia ovvero l’agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d’affari o familiari derivanti da stretti legami
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta da GRIFO INSURANCE BROKERS SPA per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da3:
a. 🗆 onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro ; (ove non sia possibile specificare l’importo indicare il
metodo di calcolo); 4
2Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, è possibile rinviare la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti
3 Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite nell’intermediazione dai vari soggetti).
4 Nel caso di incarico scritto ove sia definito l’importo o il metodo di calcolo dell’onorario, è possibile fare espresso riferimento all’incarico senza indicazione dell’importo
b. 🗆 commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. 🗆 altra tipologia di compenso;
d. 🗆 combinazione delle diverse tipologie di compenso
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali
riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi GRIFO INSURANCE BROKERS SPA dichiara che:
1. 🗆 I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
ovvero
2. 🗆 Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia ) è collocato come segue:
⮚ con l’Impresa
🗆 con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
🗆 senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”.
GRIFO INSURANCE BROKERS SPA
Allegato 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi5
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
5Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo
proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice