SOMMARIO
GRUPPO ENEL CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | Pagina 1 di 36 |
Titolo:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL GRUPPO ENEL GLOBAL PROCUREMENT (PARTE GENERALE)
SOMMARIO
5. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA 6
7.4. Condizioni di pagamento. 8
7.5. Dilazione dei pagamenti 8
9.2. Ispezione, prove e/o verifiche (collaudi) 10
9.3. Condizioni di consegna e ricevimento. 11
9.3.2. Materiali e/o attrezzature. 11
9.3.3. Opere e/o servizi assimilabili 12
9.4. Spostamento dei termini contrattuali 13
9.5. Trasferimento della Proprietà e del Rischio. 13
9.5.1. Materiali e/o Attrezzature 13
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 13
11. CESSIONE DEI DIRITTI E CREDITI. 14
12. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 14
13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 15
14. GARANZIE DELL’APPALTATORE 15
16. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE 17
16.3. Risoluzione per cause imputabili all’Appaltatore. 18
16.4. Risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Appaltatore dovuta all’inadempimento dei requisiti di sicurezza e salute 20
18. OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI, DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 21
18.2. Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 21
18.3. Obblighi dell’Appaltatore, in tema di sicurezza e salute sul lavoro. 25
18.4. Obblighi dell’Appaltatore in caso di affidamento delle attività in Subappalto. 27
21. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 29
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 33
27. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA 35
27.2. Conflitto d’interesse. 36
27.3. Clausola aziendale di salute e sicurezza. 36
Annex I: BRASILE
Xxxxx XX: CILE Xxxxx XXX: COLOMBIA Xxxxx XX: SPAGNA
Annex V: PERÚ
Annex VI: PORTOGALLO Annex VII: ITALIA
Xxxxx XXXX: ROMANIA Annex IX: SLOVACCHIA
Annex X: RUSSIA Annex XI MESSICO Xxxxx XXX: PANAMA Xxxxx XXXX: COSTA RICA Xxxxx XXX: GUATEMALA Annex XV: ARGENTINA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (d’ora in avanti indicate anche come “Condizioni Generali” o “Parte Generale”) regolano i rapporti contrattuali tra le società del Gruppo ENEL (d’ora in avanti indicate anche come “ENEL”) e i suoi Appaltatori (d’ora in avanti ENEL e Appaltatori insieme indicate come “Parti”), finalizzati all’acquisizione di materiali ed attrezzature, opere e servizi (di seguito anche “appalti”).
Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento composto dal presente documento e dagli Annex Paese. Di norma, a seconda del luogo in cui dovrà essere eseguita la prestazione oggetto del contratto, sarà applicato il corrispondente Annex Paese, che contiene le specifiche clausole applicabili nel singolo Paese di riferimento.
Le Condizioni Generali si applicano, fatto salvo ogni altro diverso accordo in merito e tenendo conto del criterio di prevalenza stabilito al successivo articolo 5 – “INTERPRETAZIONE E GERARCHIA”.
1.2. Nell’Agreement è indicata la pagina Web in cui sono rese disponibili le presenti Condizioni Generali e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina Web e che ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.
1.3. Qualunque eccezione alle presenti Condizioni Generali sia proposta dall’Appaltatore, sarà valida ed efficace solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto di Appalto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
2. DEFINIZIONI.
2.1. Nel presente documento si impiegano, tra le altre, le seguenti definizioni:
Contratto di Appalto (di seguito anche “Contratto”): Insieme inscindibile di documenti contrattuali, di seguito indicati, che regolano per iscritto gli obblighi delle Parti e disciplinano l’acquisizione di materiali o attrezzature e/o la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio determinato:
1. Agreement (o “Lettera d’ordine” nell’Annex Italia, o “Cuerpo principal del contrato” negli Annex Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Perú e Portogallo o “Acuerdo Comercial” in Messico, Guatemala, Costa Rica e Panama): il documento che contiene i dati identificativi delle Parti, specifica l’oggetto del Contratto e stabilisce la vigenza dello stesso, che contiene specifiche disposizioni di natura economica, amministrativa e normativa ed in cui sono elencati e richiamati tutti i documenti che compongono il Contratto.
2. Condizioni Particolari: il documento, eventuale, contenente le condizioni particolari dello specifico Contratto.
3. Documenti tecnico-economici:
- Capitolato Tecnico: il documento che contiene le norme tecniche applicabili al singolo Contratto;
- Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi: il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni dell’Appaltatore, eventualmente raggruppate in varie categorie, i corrispettivi riconosciuti all’Appaltatore;
- Eventuali ulteriori documenti tecnici o economici: altri documenti relativi allo specifico Contratto (esempio: descrizione di opere, lavori e interventi; elaborati progettuali grafici e descrittivi; programma cronologico; ecc.).
4. Condizioni Generali: il presente documento unitamente all’Annex Paese applicabile.
5. Annex Paese: il documento allegato alla Parte Generale, contenente le specifiche clausole applicabili al Contratto in ciascun Paese di riferimento.
Firma Elettronica: Sistema di accreditamento che, laddove applicabile e in accordo con la legislazione vigente di ogni singolo Paese, permette di verificare l’identità delle persone con lo stesso valore della firma autografa e di autenticare le comunicazioni generate da chi firma, nonché di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Garanzia Economica: Documentazione che l’Appaltatore fornisce ad ENEL, avente ad oggetto la garanzia economica per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o eventuali altre obbligazioni.
Periodo di Garanzia: Periodo nel quale l’Appaltatore deve garantire il buon funzionamento del prodotto/opera, ovvero che lo stesso sia immune da vizi e sia idoneo all’uso.
Portale degli Acquisti (PortalOne): Portale di ENEL che consente agli appaltatori di accedere e operare via web con ENEL.
Appaltatore: Persona fisica o giuridica o raggruppamenti di questi ultimi con cui ENEL stipula contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
Subappalto: Contratto con cui l’Appaltatore affida a terzi parte dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
Tributi: Ogni imposta, tassa, o qualunque altro tributo in generale, stabilito dalle competenti Autorità/legislazioni locali, applicabili al singolo Contratto in base alle vigenti disposizioni.
Documento di Ricevimento Definitivo: Documento (es. Xxxxxxx) che conferma il ricevimento definitivo e l’accettazione dei materiali o delle attrezzature acquisite, dell’opera o del servizio oggetto del contratto e la fine del Periodo di Garanzia.
Documento di Ricevimento Provvisorio: Documento (es. Verbale) che registra:
1) il risultato positivo delle prove e delle verifiche ai quali è stato sottoposta una determinata attrezzatura o materiale ricevuto da ENEL; tale documento registra anche l’eventuale necessità di modifica o correzione delle deficienze riscontrate, o
2) il risultato positivo dell’esame relativo allo stato dell’opera, all’esatta esecuzione o l’avvenuta correzione del servizio oggetto del Contratto e l’adempimento delle norme tecniche e delle clausole contrattuali riferite alle varie fasi delle attività oggetto del Contratto.
3. LINGUA.
3.1. La versione originale della presente Parte Generale è quella in lingua inglese.
La versione originale dei singoli Annex Paese è quella indicata in ciascun Annex Paese.
La versione originale dei restanti documenti contrattuali sarà quella indicata nell’Agreement o in ciascuno dei documenti contrattuali.
3.2. Fermo restando quanto sopra, qualunque modifica o integrazione al Contratto dovrà essere fatta per iscritto.
4. FORMALIZZAZIONE.
4.1. La stipula del Contratto avviene mediante sottoscrizione delle Parti. Con la sottoscrizione del Contratto – che può avvenire anche con Firma Elettronica - l’Appaltatore dichiara la propria integrale ed incondizionata accettazione dello stesso.
4.2. Eventuali integrazioni e/o successive ulteriori clausole contrattuali o eliminazioni di clausole contrattuali relative ad uno specifico Contratto devono essere interpretate in modo restrittivo rispetto al loro intento modificativo e non hanno in nessun caso efficacia di novazione, salvo espresso patto contrario.
4.3. In caso di accordi che ENEL stipula con l’Appaltatore a beneficio di due o piu´società del Gruppo ENEL, il Contratto si formalizzerà tra la singola società del Gruppo ENEL che riceve il servizio, l’opera o la fornitura e l’Appaltatore o sue filiali o sue imprese associate o sue stabili organizzazioni aventi sede nello stesso Paese di stabilimento della società del Gruppo ENEL.
5. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.
5.1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti del Contratto, la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo di seguito indicato:
1. Agreement;
2. Condizioni Particolari (ove presenti);
3. Documenti tecnico-economici (Capitolato Tecnico, Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi, eventuali ulteriori documenti tecnici);
4. Condizioni Generali. Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento composto dalla presente Parte Generale e dall’Annex Paese applicabile. In caso di discordanza tra la Parte Generale e l’Annex Paese prevale quest’ultimo.
In ogni caso, in caso di contrasto tra i documenti del Contratto e le norme di carattere imperativo della legislazione applicabile al singolo Contratto, prevarranno queste ultime.
5.2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 28 “LEGGE APPLICABILE”, qualora dovessero sorgere dubbi e/o discordanze relativamente all’interpretazione del Contratto, queste verranno risolte dalle Parti in via amichevole, in conformità all’oggetto ed alle finalità del Contratto e nel rispetto delle disposizioni applicabili al Contratto stesso.
5.3. In caso di discordanze tra la versione in lingua inglese della presente Parte Generale e le traduzioni in altre lingue, prevarrà la versione in lingua inglese. Nel caso di discordanza tra la versione originale degli Annex Paese e le traduzioni in altre lingue prevarrà la versione nella lingua ufficiale del relativo Paese.
5.4. Non si ritiene che una delle Parti abbia rinunciato ad alcun diritto, potere o privilegio conferito dal Contratto, salvo che tale rinuncia sia stata espressamente manifestata per iscritto e conosciuta dall’altra Parte. La rinuncia di un diritto, potere o privilegio non implica la rinuncia ad eventuali diritti futuri anche se della stessa natura.
5.5. Nel caso in cui qualcuna delle disposizioni del Contratto venga dichiarata invalida, detta invalidità non si estenderà alle restanti disposizioni che possano essere eseguite anche senza la disposizione invalida. Le Parti, tenuto conto dello spirito del Contratto e di mutuo accordo, cercheranno di emendare la disposizione invalida in maniera tale che venga rispettato il più fedelmente possibile il fine di detta disposizione.
6. COMUNICAZIONI.
6.1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, nel luogo ovvero all’indirizzo e con le modalità dichiarate nel Contratto. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni. In difetto di tale segnalazione le comunicazioni si intenderanno efficacemente eseguite se inviate all’indirizzo e secondo le modalità di cui all’ultima indicazione.
6.2. ENEL si riserva di utilizzare procedure elettroniche per lo scambio della documentazione relativa al Contratto, servendosi dei sistemi a ciò abilitati.
Se espressamente previsto nel Contratto, potranno essere utilizzati mezzi elettronici di comunicazione, purché questi consentano di mantenere traccia delle comunicazioni realizzate.
6.3. L’Appaltatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni comunicazione ricevuta da ENEL, senza alcuna ulteriore formalità.
7. CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1. Prezzo.
7.1.1. Il prezzo del Contratto rappresenta la controprestazione convenuta per l’acquisizione dei materiali e/o attrezzature e/o la realizzazione dell’opera o servizio e tiene conto del valore totale, ed include tutto ciò che è necessario all’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, tutto quanto debba essere fornito o realizzato dall’Appaltatore, tutte le spese o oneri che siano necessari, fatte salve le prestazioni e le voci che siano state espressamente escluse e le tasse previste dalle disposizioni di legge applicabili.
7.1.2. I prezzi verranno dettagliati nel Contratto con le modalità ivi previste.
7.2. Modifica dei Prezzi.
7.2.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili. Eventuali modifiche ai prezzi potranno avvenire solo se previste nel Contratto e/o imposte dalla legge applicabile.
7.3. Fatturazione.
7.3.1. La fattura sarà valida e ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti nel Contratto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto è stata eseguita correttamente.
Non verranno accettate né verranno prese in considerazione, ai fini del computo della data di ricezione, le fatture nelle quali manchi il numero del Contratto al quale le stesse si riferiscono.
Anche se il Contratto prevedesse che il pagamento delle fatture possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
7.3.2. ENEL restituirà all’Appaltatore le fatture che:
1. manchino di qualche dato o di dati obbligatori previsti nel Contratto e/o dalla legge;
2. contengano voci non autorizzate da ENEL;
3. riportino importi espressi in moneta diversa da quella stabilita nel Contratto.
In ogni caso ENEL motiverà la restituzione delle fatture. In tale caso la restituzione delle stesse annulla la data originaria della loro ricezione.
Salvo diversa disposizione contrattuale, tutte le fatture e, ove prevista, la documentazione a corredo delle stesse, dovranno essere inviate all’indirizzo previsto nel Contratto.
La fatturazione potrà avvenire nei seguenti modi:
A. Attraverso i sistemi elettronici (Portale degli Acquisti) di ENEL:
L’Appaltatore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture.
Ricevuta l’autorizzazione alla fatturazione da parte di ENEL e in osservanza agli accordi contrattuali, l’Appaltatore invierà la fattura completa dei dati obbligatori previsti dalla normativa applicabile, attraverso i sistemi elettronici (es. XXX) che dovranno garantire l’autenticità e l’integrità del contenuto della fattura stessa.
L’Appaltatore, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica, potrà inviare ad ENEL le fatture create in formato elettronico. Tale modalità garantisce l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente.
B. Al di fuori di sistemi elettronici:
Nel caso in cui non fossero disponibili sistemi elettronici e/o la legislazione applicabile non consentisse l’invio elettronico e la fatturazione elettronica, l’Appaltatore - nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto - dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture, inviando l’originale agli indirizzi di fatturazione indicati nel Contratto.
7.3.3. Nel caso di cui all’articolo 4.3, qualora l’Appaltatore utilizzi sue filiali o sue imprese associate o stabili organizzazioni nel Paese di stabilimento della Società del Gruppo ENEL, il servizio, opera o fornitura a favore della società del Gruppo ENEL, nonché la conseguente fatturazione dovranno essere effettuati direttamente dalle sue filiali o sue imprese associate o sue stabili organizzazioni medesime aventi sede nello stesso Paese di stabilimento della società del Gruppo ENEL.
7.4. Condizioni di pagamento.
7.4.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati da ENEL con bonifico bancario, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Contratto.
A tal fine l’Appaltatore si obbliga a comunicare a ENEL i dati completi, relativi al proprio conto corrente.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto proprietario/societario.
La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati.
Eccezionalmente, ENEL potrà ammettere altri mezzi di pagamento legittimi e validi, nel rispetto della legislazione applicabile al singolo Contratto.
7.4.2. Il pagamento del prezzo non presuppone che ENEL consideri adempiuto correttamente il Contratto da parte dell’Appaltatore o che rinunci ai propri diritti ed alle relative azioni nei confronti dello stesso, riservandosi espressamente la facoltà di esercitarli, senza pregiudizio del pagamento effettuato.
7.4.3. ENEL potrà, nel rispetto della legge applicabile e nei casi e con le modalità previsti nel Contratto, trattenere e compensare i pagamenti ancora in sospeso verso l’Appaltatore, qualora gli stessi siano scaduti ed esigibili.
7.4.4. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti interessi di mora, secondo quanto previsto nel Contratto ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7.5. Dilazione dei pagamenti.
7.5.1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.4. “Condizioni di pagamento”, ENEL si riserva la facoltà di proporre all’Appaltatore una dilazione dei termini di pagamento delle fatture.
L’Appaltatore ha facoltà di accettare o rifiutare detta proposta di dilazione.
7.5.2. Nel caso in cui le Parti concordino di dilazionare i pagamenti delle fatture:
- diversamente da quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto/Annex Paese applicabili, prevaranno i nuovi termini e le condizioni di pagamento concordati tra le Parti ed indicati nel Contratto stesso;
- Enel corrisponderà all’Appaltatore un onere calcolato sulla base del tasso di mercato di riferimento (es. US Libor, Euribor) rilevato il giorno di emissione della fattura, più uno spread1 per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza originariamente determinata in base a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto/Annex Paese applicabili e la scadenza dilazionata concordata.
Gli oneri di dilazione, determinati con le modalità suddette, verranno corrisposti da Enel congiuntamente alla fattura cui si riferiscono.
Resta inteso che, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza dilazionata, verranno applicati gli interessi di mora previsti dalle Condizioni Generali di Contratto/Annex Paese applicabili.
1 Lo spread applicato rispetto al parametro di riferimento dell’operazione, sarà individuato al momento in cui le Parti concordino di dilazionare i pagamenti delle fatture.
8. TRIBUTI.
8.1. ENEL, al momento del pagamento del corrispettivo per i beni/opere/servizi ricevuti, opererà sui pagamenti agli Appaltatori le eventuali ritenute alla fonte dovute a titolo di imposte, tasse e contributi (con valenza fiscale), in base alla legislazione vigente nel Paese di residenza dell’Appaltatore e/o in base a qualsiasi altra legislazione applicabile al Contratto stesso.
Le Parti si impegnano mutuamente ad adempiere tutti gli obblighi, a far fronte a tutti gli iter burocratici e a consegnare tutta la documentazione necessaria per il corretto pagamento dei tributi, comprese le ritenute e gli altri obblighi previsti dalla legge applicabile all’Appaltatore, rispettando gli iter previsti dalla legge stessa.
Allo stesso modo, le Parti si obbligano a cooperare per l’ottenimento delle esenzioni e degli altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Qualora per mancanza di diligenza o per qualunque altra causa imputabile all’Appaltatore, ENEL dovesse perdere l’opportunità di godere di un beneficio fiscale, questa potrà scontare l’importo del beneficio fiscale non goduto dal prezzo dovuto all’Appaltatore.
8.2. Nel caso in cui esista un accordo, tra il Paese di residenza dell’Appaltatore ed il Paese di residenza della Società del Gruppo ENEL, per evitare la doppia imposizione e l’Appaltatore invochi l’applicazione di una delle disposizioni dell’accordo stesso, questi dovrà consegnare ad ENEL il certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/attestazione necessaria ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) che attesti la residenza fiscale ai fini di quanto previsto nell’accordo in questione; ai fini della classificazione della tipologia di reddito nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni, si dovrà tener conto dell’orientamento interpretativo vigente nel Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL. Detto certificato ha, di norma, validità annuale a meno che la normativa del Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL stabilisca un termine inferiore. In ogni caso, alla scadenza della validità di ciascun certificato, l’Appaltatore dovrà consegnarne un altro in xxxxx xx xxxxxxxx.
0.0. Qualora ENEL sia tenuta ad effettuare delle trattenute sui pagamenti dovuti all’Appaltatore e lo stesso ne faccia richiesta, gli verrà consegnato un certificato relativo alle trattenute dal quale risultino gli importi pagati e gli importi trattenuti.
8.4. Se i materiali o le attrezzature provengono dall’estero, i tributi saranno pagati come di seguito
indicato:
a) L’ Appaltatore pagherà tutte le imposte, carichi e gravami dei Paesi di origine della merce e dei Paesi per i quali la merce dovesse transitare fino alla consegna finale, così come le imposte che gravano nel Paese di destinazione della merce e dovute a fronte dei benefici economici ottenuti dalla vendita.
b) L’Appaltatore, inoltre, pagherà le spese e le tasse di importazione o l’equivalente nel Paese di destinazione, così come le altre spese ufficiali di dogana relative ai materiali e/o alle attrezzature importate, salvo diverso accordo con Enel.
8.5. In caso di materiali o attrezzature nazionali, le tasse sono pagate alternativamente da ENEL o
dall’Appaltatore a seconda di quanto stabilito dalla legge vigente.
9. ESECUZIONE.
9.1. Generalità.
9.1.1. L’Appaltatore, ove previsto nel Contratto, è obbligato a nominare e mantenere, durante tutta l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso, uno o più Rappresentanti, con pieni poteri di interlocuzione tecnica/economica, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza e salute nel lavoro, agli obblighi socio- lavoristici e al rispetto dell’ambiente.
ENEL si riserva, durante l’esecuzione del Contratto, il diritto di ricusare detto Rappresentante/i per giusta causa. In questo caso l’Appaltatore si obbliga a sostituirlo entro dieci (10) giorni lavorativi, se non diversamente indicato nel Contratto.
ENEL si impegna a fornire, su richiesta dell’Appaltatore, tutti i dati necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da ENEL risultassero insufficienti o incompleti, l’Appaltatore si impegna a richiedere in tempo utile gli eventuali dati mancanti.
9.1.2. ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e di tutte le disposizioni impartite da ENEL stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nei termini ed alle condizioni previsti nel Contratto stesso.
Ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, qualora all’esito dei suddetti controlli e verifiche, ENEL, in qualunque modo ed a suo insindacabile giudizio, dovesse accertare la sussistenza di inadempimenti - anche consistenti in errori o imprecisioni – nell’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore dovrà porvi rimedio a sue spese e senza che ciò possa in alcun modo influire sull’eventuale programma cronologico o su eventuali altre scadenze contrattualmente fissate.
9.1.3. Salva diversa pattuizione contrattuale, il personale di ENEL e/o terzi all'uopo designati, ad insindacabile giudizio di ENEL, avranno accesso presso officine o magazzini dell’Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi ed essere informati sui cicli di lavorazione così come verificare l’esecuzione delle opere o dei servizi, inclusi i materiali che l’Appaltatore utilizza per la loro realizzazione.
Resta inteso che tali eventuali accessi, nonché l’eventuale formulazione di osservazioni non costituiscono in alcun modo ingerenza e/o limitazione dell’autonomia nello svolgimento, da parte dell’Appaltatore, delle attività oggetto del Contratto.
9.2. Ispezione, prove e/o verifiche (collaudi).
9.2.1. Nel caso in cui siano previste nel Contratto ispezioni, prove e/o verifiche, queste verranno eseguite secondo le seguenti modalità.
Fermo restando il diritto di ispezione da parte di ENEL, l’Appaltatore è obbligato ad effettuare, a suo totale carico, tutte le prove e le verifiche pattuite ed esigibili, in conformità alle norme ed ai regolamenti amministrativi, o normalmente praticate, dovendo comunicare per iscritto ad ENEL la data della loro realizzazione con un preavviso minimo di dieci (10) giorni. Allo stesso modo l’Appaltatore dovrà comunicare ad ENEL il risultato delle prove o verifiche realizzate ed accreditate nei corrispondenti certificati o protocolli, anche nel caso in cui fossero state effettuate alla presenza di ispettori o rappresentanti di ENEL.
9.2.2. L’Appaltatore non potrà iniziare nessuna fase o tappa di fabbricazione, costruzione o montaggio, nè effettuare l’invio di materiali, prima che si siano effettuate positivamente le prove o le verifiche la cui realizzazione preventiva fosse necessaria né prima che ENEL lo autorizzi espressamente per iscritto, o siano trascorsi dieci (10) giorni dall’avviso dell’Appaltatore senza che ENEL abbia manifestato la sua opposizione.
9.2.3. ENEL potrà richiedere prove o verifiche aggiuntive rispetto a quelle previste nel Contratto, ove lo ritenga necessario. Se dette prove dovessero dare i risultati positivi, gli eventuali costi aggiuntivi saranno a carico di ENEL mentre, in caso contrario, dell’Appaltatore.
9.2.4. La realizzazione delle ispezioni, prove o verifiche, anche se rendono soddisfatta ENEL, non presuppone che l’oggetto del Contratto sia stato interamente adempiuto e sia approvato da ENEL, né esonera l’Appaltatore da eventuali responsabilità.
9.2.5. La mancata formulazione da parte di ENEL di contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e in qualunque modo accertati anche in un momento successivo.
9.2.6. Se dal risultato di un’ispezione o delle prove o delle verifiche realizzate emergano degli inadempimenti rispetto a quanto stabilito nel Contratto, ENEL potrà richiedere la sostituzione o la riparazione dell’attrezzatura o dell’opera, a totale carico dell’Appaltatore e senza nessuna spesa a carico di ENEL. Nel caso in cui ENEL richieda la sostituzione di materiali questi dovranno essere chiaramente identificati e l’Appaltatore non potrà utilizzarli nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
9.2.7. La durata e le modalità di realizzazione delle ispezioni, prove e verifiche non potranno in nessun caso essere invocati dall’Appaltatore quale causa e a giustificazione del ritardo nella data di consegna.
9.3. Condizioni di consegna e ricevimento.
9.3.1. Generalità.
9.3.1.1. La consegna, anche parziale, dovrà essere effettuata alla data o nel termine indicati nel Contratto.
9.3.1.2. Se nel Contratto non è indicata una data di scadenza prefissata e si stabilisce solo il termine di fine esecuzione o di consegna, detto termine dovrà essere calcolato a partire dalla data di inizio di esecuzione dell’attività oggetto del Contratto o dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.
9.3.1.3. L'anticipo della data di conclusione o la riduzione del termine di esecuzione o di consegna sono possibili solo se espressamente approvati da ENEL. In tal caso, la suddetta autorizzazione non comporterà il pagamento anticipato di tutto o parte del prezzo.
9.3.1.4. Le date di conclusione non possono essere ritardate né i termini di esecuzione o di consegna possono essere prorogati, salvo che per fatto di ENEL o per cause di forza maggiore.
9.3.1.5. L’Appaltatore è obbligato, a suo esclusivo carico, a mettere in campo ogni mezzo per recuperare, per quanto possibile, qualunque ritardo nelle date o nei termini previsti, anche quando il ritardo sia giustificato.
9.3.2. Materiali e/o attrezzature.
9.3.2.1. Ove previsto nel Contratto, prima di effettuare la consegna, l’Appaltatore, con il dovuto anticipo, invierà a ENEL un’apposita comunicazione.
Allo stesso modo, l’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ENEL qualunque circostanza che alteri le condizioni di consegna stabilite.
9.3.2.2. Salvo diversa disposizione contrattuale, i termini quali proprietà, assicurazioni, etc., sono interpretati in accordo con Incoterm.
9.3.2.3. La consegna dei materiali e delle attrezzature verrà effettuata nel luogo stabilito nel Contratto.
9.3.2.4. Tutte le attrezzature ed i materiali saranno debitamente marcati e accompagnati dalle debite informazioni ed etichettati per il loro corretto e facile ricevimento, accompagnati dalla relativa ricevuta in cui devono figurare i dati indicati nel Contratto.
9.3.2.5. Il trasporto fino alla destinazione e lo scarico sono a carico dell’Appaltatore anche nel rispetto dell’articolo 20 “ASSICURAZIONI”.
Se il tipo di materiale lo richiede, l’Appaltatore dovrà ottenere dalle Autorità competenti i permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni e gli accompagnamenti di polizia necessari per il trasporto e si accollerà tutti i costi relativi ai lavori che ne dovessero derivare, quali: deviazione del transito, contrafforte ai ponti, segnaletica, etc.
9.3.2.6. L’Appaltatore dovrà assicurare il trasporto delle merci con una compagnia di assicurazioni di riconosciuto prestigio e solvibilità.
9.3.2.7. La firma delle ricevute, dei documenti di trasporto o dei giustificativi dell’invio non pregiudicano l’accettazione della quantità o della qualità specificate per i materiali ricevuti.
9.3.2.8. ENEL, considerata in tutti i casi adempiuta la data di consegna, si riserva il diritto di ritardare qualunque invio o spedizione di materiali o attrezzature. In tal caso, L’Appaltatore si farà carico di tutte le spese di immagazzinamento e di assicurazione per il periodo definito nel Contratto. Se il ritardo nell’invio dovesse prolungarsi per più tempo, le Parti di mutuo accordo stabiliranno le compensazioni per le ulteriori spese di immagazzinamento e per l’assicurazione.
9.3.2.9. Una volta ricevuto da ENEL il materiale o l’attrezzatura, verrà redatto un Documento di Ricevimento Provvisorio nel quale verrà riportato il risultato positivo delle prove o delle verifiche e dei
riconoscimenti finali, o verranno evidenziate le modalità di rettifica o correzione delle deficienze riscontrate. Se non sono previste prove e/o verifiche finali, la consegna dei materiali e delle attrezzature da parte dell’Appaltatore viene formalizzata con l’approvazione al ricevimento degli stessi da parte di ENEL.
9.3.2.10. L’Appaltatore non può - per nessun motivo e, dunque, nemmeno in caso di controversie - sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
In caso di inadempimento di tali obblighi, ENEL si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il suo pieno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
9.3.3. Opere e/o servizi assimilabili.
9.3.3.1. Con congruo anticipo, l’Appaltatore comunicherà ad ENEL la data finale di realizzazione totale dei lavori, affinché vengano fissati il giorno e l’ora dell’ultimazione lavori. Enel dovrà dare riscontro nel più breve tempo possibile, non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il giorno fissato di mutuo accordo per la formalizzazione del Documento di Ricevimento Provvisorio relativo all’ultimazione lavori, si provvederà ad esaminare lo stato dell’opera o del servizio, alla presenza del rappresentante dell’Appaltatore e a verificare se gli stessi ottemperino a quanto stabilito nel Contratto.
9.3.3.2. Detto Ricevimento Provvisorio avviene quando siano state compiute in maniera soddisfacente le prove specifiche e si sia comprovato il buono stato dell’opera o del servizio oggetto del Contratto. Detto documento dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.
9.3.3.3. Qualora l’esame dell’opera o del servizio non sia risultato soddisfacente o le prove non siano state superate, ENEL, in alternativa alla risoluzione, potrà redigere un documento (es. Xxxxxxx) in cui verranno evidenziati i difetti ed il termine stabilito per l’Appaltatore per la correzione degli stessi.
Trascorso detto termine, verranno nuovamente eseguite le ulteriori necessarie verifiche a seguito delle quali, nel caso ENEL si ritenga soddisfatta, verrà redatto il documento che attesta l’ultimazione lavori (es. Verbale). In caso contrario, verrà redatto un nuovo documento (es. Xxxxxxx) con l’indicazione dei difetti riscontrati ed ENEL potrà scegliere tra la risoluzione del Contratto o concedere un nuovo termine all’ Appaltatore per la correzione dei difetti.
9.3.3.4. I suddetti termini concessi all’Appaltatore per sanare le deficienze riscontrate non potranno essere considerati una proroga dei termini contrattuali e, di conseguenza, l’Appaltatore sarà considerato responsabile delle penali e/o risarcimenti per i danni e per i pregiudizi dallo stesso causati per detto motivo.
9.3.3.5. Se l’Appaltatore ritenga necessario manifestare il proprio disaccordo su qualche aspetto tecnico o economico, dovrà farlo risultare nel documento (es. Xxxxxxx) redatto da ENEL, riportando nel medesimo le ragioni di detto disaccordo. Eventuali disaccordi saranno risolti con le modalità indicate nel Contratto.
9.3.3.6. Trascorso il periodo di garanzia, l’Appaltatore comunicherà ad ENEL la scadenza di detto periodo, richiedendo l’accettazione definitiva. A seguito di tale richiesta, ENEL comunicherà all’Appaltatore la data fissata per l’accettazione definitiva che dovrà avvenire nel termine fissato nel Contratto.
Nel giorno, fissato di mutuo accordo, per l’accettazione definitiva, si procederà, alla presenza dell’Appaltatore, a comprovare lo stato dell’opera o del servizio ed a verificare se lo stesso ottempera le condizioni richieste, effettuando le prove necessarie.
9.3.3.7. ENEL manifesterà la propria approvazione redigendo l’apposito Documento di Ricevimento Definitivo (es. verbale di accettazione definitiva) che dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti e nel quale si certificherà il totale adempimento dell’Appaltatore.
Il suddetto Documento redatto da ENEL avrà comunque effetto come se fosse stato sottoscritto anche dall’Appaltatore, nei casi in cui lo stesso, nonostante la convocazione, non dovesse partecipare.
9.3.3.8. Se l’Appaltatore ritenga necessario manifestare il proprio disaccordo su qualche aspetto tecnico o economico, dovrà farlo risultare nel documento redatto da ENEL, riportando nel medesimo le ragioni di detto disaccordo.
9.4. Spostamento dei termini contrattuali.
9.4.1. L’attività oggetto del Contratto dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescritti nel Contratto stesso.
Eventuali spostamenti dei termini contrattuali dovranno essere concordati per iscritto tra ENEL e l’Appaltatore.
9.5. Trasferimento della Proprietà e del Rischio.
9.5.1. Materiali e/o Attrezzature.
9.5.1.1. Qualora non diversamente previsto nel Contratto, i materiali, opportunamente imballati secondo quanto previsto nel Contratto stesso, si intenderanno, ad ogni effetto di legge, di proprietà di ENEL all'atto del loro ricevimento da parte di ENEL nel luogo ed alle condizioni convenute e/o presso magazzini, sedi e/o impianti ENEL. Resta inteso che, ove non diversamente previsto, nei casi di cui sopra, anche l’attività di scarico sarà a cura e spese dell’ Appaltatore.
Fatto salvo ciò, l’Appaltatore autorizza ENEL a prendere possesso dei materiali e delle attrezzature, in tutto o in parte, dal momento in cui questi entrano in un’opera o in una installazione di proprietà di ENEL e a farne l’uso opportuno, inclusi la realizzazione negli/con gli stessi di opere, montaggi o altri lavori e l’inclusione dei medesimi nell’opera o nell’installazione di ENEL, salvo che tale autorizzazione ad ENEL venga limitata per giustificati motivi. Qualora vi sia tale autorizzazione, ENEL potrà includere i materiali e le attrezzature ai propri processi di sviluppo e potrà fare propri i risultati di detto processo. In ogni caso, l’Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio ad ENEL, dovrà avere un’assicurazione con copertura adeguata per i materiali e le attrezzature, anche nel caso in cui siano già in possesso ed in uso da parte di ENEL.
9.5.2. Opere.
9.5.2.1. I risultati dell’opera oggetto del Contratto, saranno di proprietà di ENEL al momento della sottoscrizione del Documento di Ricevimento Provvisorio.
9.5.2.2. ENEL, fatti salvi i diritti che spettano allo Stato o a terzi, si riserva il possesso e la proprietà di tutti i ritrovamenti fatti durante le escavazioni e le demolizioni avvenute nei propri terreni, così come delle sostanze minerali utilizzabili. In tal caso, l’Appaltatore dovrà impiegare tutte le cautele necessarie o quelle che gli verranno indicate da ENEL. ENEL pagherà all’Appaltatore le ulteriori eventuali attività e/o le spese ulteriori che possano derivarne e, se necessario, accorderà un’estensione del termine di esecuzione.
9.5.2.3. Fatto salvo quanto stabilito nei punti precedenti, ENEL si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore, che sarà obbligato, salvo ragionevole motivo, a realizzare, in qualunque momento, il trasferimento della proprietà delle opere, delle installazioni, dei materiali e delle attrezzature incluse o esistenti nel sito. In questo caso, l’Appaltatore potrà continuare ad eseguire i lavori e manterrà la responsabilità dei rischi sull’installazione fino al Documento di Ricevimento Definitivo.
9.5.2.4. In ogni caso, l’Appaltatore, fino al trasferimento della proprietà ad ENEL, dovrà avere un’assicurazione con copertura adeguata, anche nel caso in cui i materiali così come qualunque altro risultato dell’opera oggetto del Contratto siano già in possesso ed in uso da parte di ENEL stessa.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
10.1. L’Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio i lavori, i servizi o le forniture oggetto del contratto d’appalto. Pertanto, è consentita la cessione del contratto d’appalto a terzi solo previa autorizzazione espressa di Enel, nei casi previsti dalla legislazione applicabile. Fermo restando quanto sopra, tutte le prestazioni sono subappaltabili nei limiti consentiti dalle singole legislazioni nazionali.
10.2. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte massima subappaltabile, di norma, non deve superare il 30%. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Qualunque eventuale variazione della suddetta quota, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.
Un lavoratore autonomo è considerato come un subappaltatore. I lavoratori autonomi sono esclusi unicamente dal calcolo della percentuale subappaltabile.
10.3. Di norma, fermo restando quanto previsto dalle legislazioni nazionali, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, anche nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso ENEL prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso ENEL, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione nazionale di riferimento;
è consentito solamente un unico livello di subappalto. Pertanto l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge dei singoli Paesi.
10.4. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza2, relativi alle prestazioni affidate in subappalto3, al subappaltatore senza alcun ribasso. ENEL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione, tramite i soggetti individuati per la gestione e supervisione del contratto a ciò incaricati.
10.5. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi al trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nei singoli Paesi; ove previsto dalle legislazioni locali vigenti, inoltre, l’Appaltatore, è responsabile in solido con i subappaltatori degli adempimenti - a titolo esemplificativo e non limitativo - degli obblighi di sicurezza, retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito del Subappalto.
10.6. L’Appaltatore resta comunque pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di ENEL per l’esecuzione del contratto d’appalto.
L’eventuale affidamento a subappaltatori dell’esecuzione di parte delle attività, non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di ENEL dell’esecuzione del Contratto stesso, nonché del risarcimento ad eventuali terzi danneggiati in occasione della sua esecuzione.
11. CESSIONE DEI DIRITTI E CREDITI.
11.1. A meno che non sia diversamente previsto nel Contratto, l’Appaltatore non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti ed i crediti derivanti dal Contratto, nè realizzare qualunque altra operazione che presupponga una disposizione a qualunque titolo, totale o parziale dei summenzionati diritti e crediti.
12. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.
12.1. E’ a totale carico dell’Appaltatore, tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto ed in particolare a titolo esemplificativo ma non limitativo:
2 Costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
3 Ove previsto dalle singole legislazioni nazionali.
o l’esecuzione delle ispezioni, prove e verifiche richiesti nel Contratto e/o dalla normativa applicabile al singolo Contratto così come tutte le spese da essa derivanti;
o la gestione e l’ottenimento dei visti, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per l’adempimento del Contratto, ad eccezione di quelli che legalmente sono a carico di ENEL;
o l’organizzazione del proprio personale, impiegato a vario titolo nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, fermo restando in ogni momento che le responsabilità dell’Appaltatore sono chiaramente definite e separate da quelle di ENEL;
o la nomina di una persona della propria organizzazione che agisca quale interlocutore di ENEL durante l’esecuzione del Contratto;
o la mano d’opera necessaria all’esecuzione del Contratto con tutti i relativi costi che ne derivano.
12.2. In caso di imprese appaltatrici estere, e prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a garantire che le persone che ricoprono ruoli essenziali (key people) (ad esempio caposquadra, supervisore, capo cantiere, ecc.) siano in grado di capire e comunicare nella lingua ufficiale del Paese o in quella stabilita nel contratto (comunicazione scritta e orale).
12.3. Inoltre l'Appaltatore deve avere una conoscenza approfondita della legislazione in materia di salute, sicurezza sul posto di lavoro e ambiente in vigore e riguardante l'attività che deve essere svolta, e della relativa documentazione da presentare ad Enel in conformità con la legislazione e le norme aziendali.
13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.
13.1. L’Appaltatore sotto la sua esclusiva responsabilità deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità applicabili al Contratto.
13.2. L’Appaltatore risponde dell’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali nei confronti dei suoi fornitori e subappaltatori.
13.3. Se l’Appaltatore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, nel rispetto della legislazione applicabile.
13.4. L’Appaltatore è obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, pertanto, dovrà adottare tutte le misure per la loro prevenzione e individuazione, comunicando immediatamente ad ENEL qualunque condotta che possa generarli.
13.5. L’Appaltatore si obbliga a mantenere indenne ENEL dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell’Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresentanti o subappaltatori.
13.6. La menzionata manleva comprende sia l’importo che ENEL dovesse eventualmente pagare, sia le spese o i costi di qualunque genere in cui ENEL possa incorrere come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa. L’inadempimento dell’Appaltatore di quanto previsto al presente articolo è considerato inadempimento grave e dà facoltà ad ENEL di risolvere il Contratto per inadempimento del Appaltatore.
14. GARANZIE DELL’APPALTATORE.
14.1. L’Appaltatore garantisce:
a) l’idoneità, l’esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli stessi siano liberi da carichi e gravami;
b) che tutti i materiali e le attrezzature:
ottemperino le disposizioni di legge, le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali;
siano liberi da vizi apparenti ed occulti;
siano adeguati all’uso o al fine cui sono destinati;
siano della qualità richiesta;
non siano usati;
c) che l’opera sia conforme a tutte le prescrizioni del Contratto e comunque idonea all’uso cui e´destinata.
14.2. Il Periodo di Garanzia dei materiali e delle attrezzature così come delle opere/servizi e tutte le altre garanzie previste, deve coprire la durata prevista nel Contratto.
14.3. La garanzia non copre le imperfezioni o le avarie se questi sono dovuti all’uso scorretto o ad un impiego inadeguato da parte di ENEL, salvo il caso in cui l’uso scorretto o l’impiego inadeguato derivino dall’applicazione di manuali o di istruzioni scorretti o confusi forniti dall’ Appaltatore.
14.4. La garanzia, si riferisce anche ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti e a quant’altro eventualmente specificato nel Contratto . In virtù di tale garanzia l’Appaltatore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile e a sua cura e spese, le riparazioni o le sostituzioni che si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose.
In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a sostituire, nel minor tempo possibile o nei tempi previsti dal Contratto, i materiali e le attrezzature che non siano conformi a quanto stabilito o richiesto, quelli che siano inadeguati o di qualità scadente. Tali materiali e attrezzature potranno rimanere in deposito presso ENEL fino alla loro sostituzione, fatto salvo il diritto di ENEL all’utilizzo del materiale rifiutato fino alla sua sostituzione;
b) ad aggiustare, riparare o sostituire le attrezzature che abbiano dei difetti di disegno, dei materiali, di mano d’opera, di fabbricazione, di funzionamento o di rendimento;
c) a sostituire la totalità dei materiali e delle attrezzature forniti o apportati in caso di eventuali difetti in serie così come a giustificare la soluzione adottata per evitare che detti difetti si producano nei restanti materiali o nelle attrezzature che devono essere fornite. Viene ritenuto un difetto in serie quando la percentuale dei materiali e delle attrezzature difettosi oggetto del Contratto supera la percentuale stabilita nel Contratto, o in mancanza, supera la percentuale del 10% del totale degli stessi;
d) a restituire le attrezzature/xxxx xxxxx a sua disposizione da ENEL nello stesso stato in cui gli erano stati consegnati;
e) a mantenere indenne ENEL dai reclami di terzi.
14.5. I suddetti obblighi, e tutte le spese a vario titolo derivanti dall’esecuzione della garanzia, saranno a totale carico dell’Appaltatore, senza spese o costi per ENEL.
14.6. Ad ENEL spetta sempre la decisione, debitamente comunicata all’Appaltatore, di procedere alla correzione e all’aggiustamento o alla nuova esecuzione, alla costruzione o al montaggio di quanto è difettoso. ENEL potrà ordinare, per giustificate ragioni, aggiustamenti, correzioni, riparazioni o sostituzioni provvisorie il cui costo è a carico dell’Appaltatore, in attesa delle parti definitive o delle nuove costruzioni e montaggi necessari.
14.7. In ogni caso, gli interventi di cui al precedente punto 14.6. dovranno essere effettuati dall’Appaltatore nel minor tempo possibile, in modo che pregiudichino ENEL il meno possibile e in maniera tale da non causare ritardi nella realizzazione dell’opera né fermi nelle installazioni o, se ciò non fosse possibile, riducendo al minimo tali ritardi o il tempo di indisponibilità totale o parziale delle installazioni.
14.8. Se l’Appaltatore non dovesse rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, ENEL potrà procedere autonomamente o attraverso terzi con spese a carico dell’Appaltatore stesso che sarà, inoltre, obbligato a risarcire ENEL dei danni e pregiudizi causati, secondo quanto previsto nel Contratto.
14.9. Il termine del Periodo di Garanzia si sospende alla data in cui la decisione di ENEL venga effettivamente comunicata all’Appaltatore e verrà di conseguenza prolungato nella misura pari alla durata del tempo necessario alle riparazioni, alle sostituzioni o alle nuove costruzioni, ai montaggi o ai lavori che devono essere eseguiti ai sensi della garanzia prestata.
14.10.Alla garanzia di cui ai punti precedenti sono soggette anche le parti sostituite.
14.11.Quando sia trascorso in maniera soddisfacente il Periodo di Garanzia e siano state sanate le anomalie, le avarie o le deficienze prodotte o riscontrate durante tale periodo, verrà sottoscritto il Documento di Ricevimento Definitivo, nel caso in cui sia stato previamente redatto il Documento di Ricevimento Provvisorio, e potranno essere restituite le garanzie economiche prestate.
00.00.Xx scadenza del Periodo di Garanzia o l’accettazione definitiva dei materiali/opere oggetto del Contratto, non liberano l’Appaltatore dalla responsabilità per vizi o difetti occulti o da qualunque altra responsabilità che gli deriva dalla legge applicabile al Contratto.
15. PENALI.
15.1. Fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 16.3. “Risoluzione per causa imputabile all’Appaltatore”, gli inadempimenti di quest’ultimo relativi alle date di consegna o ai termini di esecuzione sia parziali che finali, così come gli altri eventuali inadempimenti espressamente previsti nel Contratto, possono comportare l’applicazione da parte di ENEL di una penale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti. Le suddette penali non escludono né limitano il diritto di Enel al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
15.2. Qualora la somma delle penali ecceda il limite massimo stabilito nel Contratto, ENEL si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di risolvere il Contratto.
15.3. Se durante il periodo di garanzia ENEL fosse privata della disponibilità o dell’utilizzo dei materiali o delle attrezzature oggetto del Contratto o dell’opera realizzata o dell’installazione montata, a causa di un difetto, imperfezione o avaria non imputabili a ENEL, o a causa di deficienze nell’esecuzione delle attività effettuate per sanare tali difetti, Enel potrà applicare all’Appaltatore la penale prevista nel Contratto.
15.4. L’applicazione delle penali previste non esime l’Appaltatore da quanto previsto nel precedente articolo 14 “GARANZIE DELL’APPALTATORE” e nel successivo articolo 16 “SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE”.
15.5. Il procedimento per la riscossione di qualunque penale verrà eseguito con le modalità e nei termini stabiliti nel Contratto o nella legislazione applicabile.
15.6. La mancata applicazione di una o più penali non implica la rinuncia di ENEL all’applicazione di penali dello stesso genere o che traggano origine, successivamente, dalla medesima causa.
16. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.
16.1. Sospensione.
16.1.1. Se per qualunque causa ENEL ritenga necessario o sia obbligata a sospendere in via temporanea tutte o parte delle attività oggetto del Contratto, dovrà inviare apposita comunicazione scritta all’Appaltatore, precisandone la causa e la stima della durata.
La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.
L’Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione dei materiali, attrezzature e/o opere, ferme restando tutte le altre obbligazioni a suo carico derivanti dalla legge applicabile e/o stabilite nel Contratto.
La ripresa delle attività deve essere comunicata da ENEL con congruo anticipo mediante una comunicazione scritta all’Appaltatore e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito. Dalla data di ripresa dei lavori indicata da ENEL decorrono i tempi residui per l’ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento, secondo quanto stabilito nel Contratto, delle attività/opere già realizzate. Il pagamento delle attività/opere che, al momento della notifica, siano in avanzato stato di esecuzione, ove non previsto nel Contratto, verrà negoziato tra le Parti.
16.2. Recesso.
16.2.1. ENEL può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento di opere, lavori e interventi.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa: ENEL comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte. Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per ENEL.
16.3. Risoluzione per cause imputabili all’Appaltatore.
16.3.1. ENEL potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto stesso e/o nei seguenti casi, quando vi sia una causa che impedisca o comprometta in maniera rilevante la corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di:
a) morte dell’Appaltatore, se persona fisica, o di modifica della sua capacità di operare tale da impedire, alterare o modificare l’adempimento del Contratto in modo sostanziale.
b) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilievo degli organi direttivi dell’Appaltatore, qualora tali cambiamenti influiscano negativamente sull’esecuzione del Contratto o contravvengano a quanto previsto all’articolo 27 “Normativa di condotta etica”.
c) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o di eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul normale e regolare adempimento degli obblighi dell’Appaltatore.
d) abbandono, interruzione o sospensione ingiustificata da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto.
e) rilevante ritardo, senza giusta causa, da parte dell’Appaltatore, nella consegna dei materiali o delle attrezzature o nell’esecuzione delle opere o dei servizi e qualora il mancato rispetto delle date di consegna sia da considerarsi essenziale per il buon fine del Contratto.
f) impossibilità dell’Appaltatore di ottenere in tempo utile i certificati e le omologazioni richiesti per la corretta esecuzione del Contratto e relativi ai propri prodotti o attività o l’eventuale perdita degli stessi nel corso di vigenza del Contratto.
g) incapacità effettiva dell’Appaltatore di sanare eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni tecniche previste, e/o in caso di ripetizione di errori o difetti o di inadempimento rispetto alle indicazioni fornite da ENEL.
h) inadempimento o violazione da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore e/o di qualunque terzo dall’Appaltatore incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del
Contratto, di una qualunque delle prescrizioni della normativa applicabile, anche in materia giuslavoristica, ambientale, fiscale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
i) inadempimenti relativi alla proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità con la legge applicabile al Contratto.
j) accertamento, in qualunque momento successivo alla firma del Contratto, di omissioni e/o di falsità delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dall’Appaltatore relative all’adempimento delle condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali.
k) inadempimento, in qualsiasi modo accertato, degli obblighi di cui all’articolo 18 “Obblighi giuslavoristici, di sicurezza e salute sul lavoro”.
l) inesatta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto anche per fatto imputabile al subappaltatore o comunque al soggetto incaricato dall’Appaltatore e/o di mancato risarcimento del danno a chiunque cagionato.
m) qualunque altro inadempimento dell’Appaltatore che possa impedire o influenzare negativamente in modo rilevante il buon fine del Contratto, o ciò che nel Contratto sia previsto quale causa di risoluzione.
n) rifiuto dell’Appaltatore di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
o) rifiuto dell’Appaltatore di riprendere l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di cui ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa.
p) compimento da parte dell’Appaltatore di reiterati atti lesivi dell’immagine di ENEL.
q) azioni, omissioni, comportamenti, situazioni dell’Appaltatore che possano generare un rischio reputazionale per Enel e siano tali da ridurre la fiducia di Enel riguardo l’onorabilità, l’integrità dell’Appaltatore e la sua affidabilità nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
r) perdita di anche uno dei requisiti necessari per la Qualificazione (ove richiesta), per la stipula e per l’esecuzione del Contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non informasse ENEL delle situazioni sopra indicate e fatta salva la facoltà di quest’ultima di risolvere il contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti dovuti all’ Appaltatore allo scopo di adempiere gli obblighi contratti con terzi e derivanti dalla mancata esecuzione del contratto da parte dello stesso Appaltatore.
16.3.2. L’Appaltatore si farà carico di qualunque costo aggiuntivo e di ogni altra spesa che dovesse derivare dall’inadempimento delle attività oggetto del Contratto per cause allo stesso imputabili.
16.3.3. Nelle ipotesi sopra descritte, ENEL potrà risolvere il Contratto a far data dalla comunicazione scritta – anche in forma elettronica laddove prevista nel Contratto – notificata all’Appaltatore o esigere l’adempimento dello stesso, salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni o pregiudizi.
16.3.4. Nel caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’ Appaltatore, ENEL avrà il diritto, di acquisire i materiali che l’Appaltatore abbia già fabbricato in tutto o in parte o consegnato, pagando i relativi prezzi, ove questi siano previsti nel Contratto.
16.3.5. In tutti i casi che precedono, ENEL potrà, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti per il risarcimento dei danni e pregiudizi, adottare le seguenti misure:
a. sospendere i pagamenti ancora dovuti all’Appaltatore;
b. escutere le garanzie economiche eventualmente prestate dall’Appaltatore.
16.4. Risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Appaltatore dovuta all’inadempimento dei requisiti di sicurezza e salute.
16.4.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la piena ed integrale osservanza di tutte le applicabili prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
ENEL - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto nel caso di violazione, da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore, anche di una sola delle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese:
1) la mancata compilazione/sottoscrizione/predisposizione/aggiornamento/consegna dei documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione applicabile e/o dal Contratto;
2) l'utilizzazione, nell'esecuzione del Contratto, accertata in qualunque modo da ENEL, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni previste dalla legislazione applicabile e/o dal Contratto;
3) la violazione, accertata in qualunque modo da ENEL, di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di salute e sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi e ad ogni altra previsione della normativa, anche speciale, applicabile in materia;
4) la violazione, accertata in qualunque modo da ENEL, di qualunque ulteriore prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressamente prevista dal Contratto.
17. FORZA MAGGIORE.
17.1. In ogni Contratto bisognerà attenersi alla definizione di Forza Maggiore stabilita nel Contratto o dalla legislazione applicabile al Contratto stesso.
17.2. Nessuna delle Parti è considerata responsabile dell’inadempimento dei propri obblighi qualora l’esecuzione venga ritardata o non sia possibile quale conseguenza delle cause di Forza Maggiore.
17.3. L’Appaltatore non potrà invocare la causa di Forza Maggiore nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) Condizioni o fenomeni meteorologici che potevano essere ragionevolmente previsti da un Appaltatore che abbia esperienza nell’installazione e i cui effetti nocivi, di conseguenza, potevano essere totalmente o parzialmente evitati.
b) Ritardi o errori nell’ottenimento di materiali o mano d’opera che si siano prodotti nonostante fossero ragionevolmente prevedibili o che potevano essere evitati o sanati con anticipo.
c) Xxxxxxxx o conflitti sul lavoro riguardanti l’Appaltatore o i suoi subappaltatori, a meno che non abbiano carattere nazionale o di settore.
d) Ritardi del subappaltatore, a meno che non siano a loro volta a causa di forza maggiore.
e) Lo stato del sito dove deve aver luogo l’esecuzione delle attività contrattuali che l’Appaltatore deve conoscere al momento della visita tecnica.
17.4. La parte che subisce le conseguenze di una causa di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni.
17.5. In caso di Forza Maggiore, l’adempimento delle attività coinvolte verrà sospeso per il periodo di durata della causa di Forza Maggiore, senza alcuna richiesta di risarcimento da nessuna delle Parti.
17.6. Qualora per causa di Forza Maggiore l’esecuzione del Contratto sia sostanzialmente compromessa e la prestazione venga sospesa per più di centottanta (180) giorni naturali o si dimostri l’impossibilità di adempiere l’oggetto dello stesso, qualunque Parte potrà richiedere la risoluzione del Contratto.
17.7. Fatto salvo quanto sopra, al termine della causa di Forza Maggiore, le Parti si accorderanno o sull’estensione dei termini contrattuali o sulle misure che possano essere adottate per recuperare in tutto o in parte il tempo perduto per riuscire, ove possibile, ad eseguire il Contratto nei tempi originari.
18. OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI, DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.
18.1. Generalità.
18.1.1. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti gli obblighi e le condizioni in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di salute e sicurezza sul lavoro, obbligandosi all’osservanza delle relative disposizioni, nonché agli obblighi ed alle condizioni indicati nel Contratto.
In particolare, l’Appaltatore si impegna all’adozione delle misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi conseguenti alle violazioni riportate nella tabella del paragrafo 18.2 “Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
18.1.2. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’organizzazione del personale che - a vario titolo - ha impegnato nell’esecuzione del Contratto in maniera che, in ogni momento, siano chiaramente individuate le sue responsabilità rispetto a quelle di ENEL.
18.1.3. In tutti luoghi di lavoro delle Società del Gruppo Enel, è vietato fumare. In conformità alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza, è consentito fumare solo nelle aree contrassegnate come “Area Fumatori” adibite a tale scopo. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a rispettare tale obbligo. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a comunicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione del contratto, il divieto di fumare - all'interno dei siti delle società del Gruppo Enel - durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto. A tal proposito l’Appaltatore è responsabile anche di effettuare i relativi controlli in conformità alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza.
18.1.4. Al personale dell’Appaltatore è vietato svolgere attività sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostare nei locali del Gruppo Enel sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché di utilizzare alcolici o stupefacenti o sostanze psicotrope sul posto di lavoro.
vigente.
A tal fine, il contraente è responsabile anche di effettuare i relativi controlli in conformità alla legislazione
18.2. Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
18.2.1. Ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, ENEL, a fronte di ciascuna
inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o comunicazione analoga con prova del ricevimento), una sanzione pecuniaria il cui importo è riportato negli Annex Paese.
In particolare, l’importo delle sanzioni pecuniarie per inadempienze “GRAVISSIME (II)”, così come classificate nella tabella sotto riportata, è il doppio dell’importo delle sanzioni per inadempienze “GRAVI (I)”, così come classificate nella stessa tabella.
Violazioni GRAVISSIME (III), come indicato nella tabella di seguito riportata, causeranno un declassamento significativo dell'indice di sicurezza del Vendor Rating, in aggiunta alla penale prevista per tali violazioni.
Qualora le inadempienze “GRAVI” e “GRAVISSIME” cagionino infortuni sul lavoro o comunque danni a persone, ENEL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare – in relazione alla gravità della violazione e/o
dell’infortunio e/o del danno alla persona - una sanzione pecuniaria fino al 2% dell’importo complessivo contrattuale e in ogni caso non inferiore all’importo indicato negli Annex Paese.
Congiuntamente o in alternativa all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, ENEL, a suo insindacabile giudizio, può:
sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell’inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte all’inadempienza - l’esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l’Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei lavori né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
richiedere all’Appaltatore di far effettuare ai suoi lavoratori dipendenti - cui è ascrivibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori, cui sono ascrivibili i suddetti inadempimenti, saranno riammessi in cantiere solo dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti, oppure;
sospendere i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore, nella misura pari al 10% degli importi maturati al momento della violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino a che l’Appaltatore non provveda ad adottare le misure correttive al proprio sistema di gestione della sicurezza, prescritte da ENEL.
Qualora l’ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell’importo contrattuale, ENEL ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto. L’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avrà effetti negativi sull’indice di Vendor Rating.
L’applicazione delle sanzioni avverrà secondo le modalità previste dalle normative fiscali in vigore.
Gli importi provenienti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinati da ENEL ad un fondo per il finanziamento di attività di informazione e formazione in materia di sicurezza volte a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra gli appaltatori.
ELENCO INDICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI VIOLAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
CATEGORIA | VIOLAZIONE | SEVERITA’ |
Segnalazione Infortuni | Mancata comunicazione ad Enel (entro 12 ore dall’evento) degli infortuni sul lavoro4 mortali o gravi (con prima prognosi superiore a 30 giorni o con prognosi riservata o non nota) o, a prescindere dalla prognosi, degli infortuni elettrici e per caduta dall’alto | III |
Mancata comunicazione ad Enel (entro 24 ore dall’evento) degli infortuni sul lavoro4 non gravi (con prima prognosi da 1 a 30 giorni) | II | |
Disposizioni di carattere generale | La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento (se vincolanti secondo regolamenti H & S o procedure ENEL) | I |
ELENCO INDICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI VIOLAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO RELATIVE ALLE ATTIVITA’ SUL POSTO
CATEGORIA | VIOLAZIONE | SEVERITA’ |
4 Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Disposizioni di carattere generale | Mancata individuazione del preposto | II |
Scarsa supervisione delle attività da eseguire | II | |
Mancata esecuzione del "controllo pre-Job" (se applicabile) | II | |
Consumo di alcolici o sostanze stupefacenti sul posto di lavoro | III | |
Utilizzo di personale non dichiarato ad Enel o non autorizzato | III | |
Utilizzo di personale senza profilo professionale / qualificazione / formazione richiesti per svolgere le attività in conformità con i regolamenti H & S ed ENEL (come opere elettriche, lavori in spazi confinati, lavori in altezza, lavor subacquei) | III | |
Inizio delle attività prima dell’autorizzazione di Xxxx | XXX | |
Utilizzo di attrezzature e macchine non conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche | II | |
Utilizzo di automezzi speciali non precedentemente dichiarati ad Enel (es. mezzi per il sollevamento dei carichi, auto cestelli) | II | |
Utilizzo non autorizzato di veicoli speciali, macchinari o attrezzature di proprietà Xxxx | XX | |
Mancanza della documentazione relativa controlli / prove su veicoli / macchinari / attrezzature dell’impresa, utilizzati per i lavori per conto di ENEL, in conformità alle normative H & S | II | |
Mancato rispetto delle regole relative Codice della Strada | II | |
Manomissione di opere provvisionali e protezioni di Enel o di altre imprese appaltatrici | III | |
Mancanza di procedure di sicurezza dell’impresa relative alle attività da eseguire | II | |
Inosservanza delle disposizioni riportate nei Piani di salute e sicurezza definit da ENEL per la gestione delle interferenze | II | |
Non conformità ed integrità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) agli standard di salute e sicurezza (ad es. marcatura CE) | II | |
Mancata segnalazione e perimetrazione delle aree di lavoro, ove necessaria | II | |
Mancata/errata/incompleta adozione della segnaletica temporanea per i cantieri stradali | I | |
Mancato rispetto dei contenuti della segnaletica di sicurezza | II | |
Mancata/errata/incompleta adozione della segnaletica di sicurezza | I | |
Non adeguata sistemazione dei materiali nell’area di lavoro | I | |
Mancanza di misure adeguate in materia di gestione delle emergenze | II | |
Rischi Elettrici | In caso di lavori sotto tensione, la mancata applicazione / applicazione errata / incompleta applicazione delle relative procedure di Salute e Sicurezza | III |
Mancata applicazione / applicazione errata / incompleta applicazione delle 5 regole d'oro per quanto riguarda il rischio elettrico | III | |
Mancato utilizzo di DPI e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) per i risch elettrici | III | |
Utilizzo di DPI o Dispositivi di protezione collettiva (CPE) per i rischi elettric non conformi con i regolamenti di salute e Sicurezza | III | |
Non conformità / conformità incompleta alle norme di Salute e Sicurezza e alle disposizioni ENEL relative alla prevenzione di rischi elettrici | II | |
Lavori in Altezza | Mancato utilizzo di DPI e e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) relativi a rischi di caduta dall'alto | III |
Utilizzo di DPI e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) relativi ai rischi d caduta dall'alto in contrasto con le norme di salute e Sicurezza | III | |
Non conformità / conformità incompleta ad altre norme di Salute e Sicurezza relative a lavori in altezza | III | |
Attività di sollevamento meccanico dei carichi | Non corretto utilizzo di attrezzature di sollevamento dei carichi/adozione d modalità non corrette di sollevamento dei carichi | II |
Mancanza di un piano di Salute e Sicurezza relativo alle operazioni d sollevamento mediante apparecchiature meccaniche | II | |
Rischio Chimico | SOSTANZE CANCEROGENE – MUTAGENE – TOSSICHE ACUTE | |
Mancata comunicazione ad Enel dell’ingresso di tali sostanze nei siti Enel | III | |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel su movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio di sostanze chimiche in riferimento all’etichettatura e alla scheda tecnica di sicurezza della sostanza | II | |
ALTRE SOSTANZE CHIMICHE5 | ||
Mancata comunicazione ad Enel dell’ingresso di tali sostanze nei siti Enel | II | |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel su movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio di sostanze chimiche in riferimento all’etichettatura e alla scheda tecnica di sicurezza della sostanza | I | |
Agenti fisici | Emissione non notificata ad Enel di agenti fisici (es. rumore, vibrazioni polvere) | I |
Rischio incendio/ Esplosione | Mancata/parziale osservanza delle norme e delle disposizioni Enel in materia di prevenzione incendi | II |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel sulla protezione da atmosfere esplosive (ATEX), per le aree così classificate da Enel | III | |
Attività a caldo (come la | Mancata osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizion Enel relative alle attività a caldo | II |
5 Ad esempio sostanze corrosive/irritanti per la pelle; sostanze in grado di provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare; Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle; tossicità specifica per organi bersaglio; sostanze tossiche per l’apparato riproduttivo.
saldatura e taglio) | ||
Scavi (profondità maggiore di 1,5 m) | Mancata osservanza delle norme e delle disposizioni in materia d prevenzione dei rischi derivanti da scavi | II |
Lavori in luoghi confinati | Mancata osservanza della normativa di salute e sicurezza sulla prevenzione dei rischi specifici a cui si è esposti negli spazi confinati così classificati da Enel | III |
attività sopra l'acqua / con rischio idraulico | Mancata osservanza delle norme di salute e Sicurezza e delle disposizion Enel in materia di prevenzione dei rischi derivanti da lavori sull’acqua | II |
Mancata osservanza delle norme di salute e Sicurezza e delle disposizion Enel in materia di prevenzione dei rischi idraulici | III | |
Lavori subacquei | Attività svolte in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa di salute e sicurezza e dalle disposizioni Enel sulla prevenzione dei rischi nei lavor subacquei | III |
LEGENDA
I | Violazione grave |
II | Violazione gravissima |
III | Violazione gravissima che causerà un declassamento significativo dell'indice di Vendor Rating |
18.3. Obblighi dell’Appaltatore, in tema di sicurezza e salute sul lavoro.
18.3.1. L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, si obbliga a:
individuare tra il suo personale un preposto che ha il compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
impiegare personale adeguatamente formato e informato in relazione al lavoro da svolgere ed ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare;
impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche e certificazione in relazione alle attività da effettuare, previste dalla singole legislazioni nazionali e dalle procedure Enel;
ad eseguire le prestazioni nel completo rispetto del Contratto, di tutte le disposizioni di Legge applicabili, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri;
ad avvalersi di personale regolarmente assunto ai sensi delle discipline vigenti, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
a consentire l’identificazione delle maestranze al personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa allo svolgimento dei controlli previsti dal Contratto e/o dalla legislazione applicabile;
in caso di incidenti mortali o gravi6 e, indipendentemente dalla prognosi, infortuni elettrici o incidenti dovuti a cadute dall’alto, verificatisi durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto:
o notificare immediatamente a ENEL l’infortunio (mediante telefono entro 4 ore dall’accaduto);
o entro 12 ore successivi l'incidente trasmettere a ENEL una comunicazione scritta contenente una descrizione dettagliata dell'evento e tutte le informazioni preliminari disponibili;
o Entro 8 giorni di calendario dopo l’infortunio inviare a ENEL il Report relativo all’indagine sull’accaduto;
o entro 24 ore dopo l'accaduto notificare a ENEL eventuali incidenti non gravi che si sono verificati nel corso dei lavori per conto di Enel, mediante comunicazione scritta;
o entro 3 giorni notificare a ENEL qualsiasi "near miss"7 verificatosi durante il corso dei lavori per conto di Enel;
o entro il 15 di ogni mese, inviare a ENEL il report relativo al numero di ore lavorate (ordinarie e straordinarie) per quanto riguarda il lavoro oggetto del contratto, effettuate nel mese precedente.
Inoltre l’Appaltatore si obbliga a comunicare a ENEL, prima dell’avvio delle attività oggetto del Contratto:
l’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte delle attività oggetto del Contratto, ove previsto;
i nominativi, i dati anagrafici, nonché gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, certificati dagli Enti a ciò deputati, relativi a tutto il personale impiegato, a vario titolo, nell’esecuzione del Contratto;
ogni eventuale variazione relativa al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto. ENEL si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di accertare l’adempimento di tale obbligo.
L’Appaltatore è unico responsabile dell’operato del personale da lui dipendente e comunque, a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione del Contratto.
In caso di inadempimento, in qualsiasi modo accertato, dei suddetti obblighi, ENEL ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
Prima di avviare i lavori il preposto, individuato dall’Appaltatore per le attività oggetto del contratto, si impegna ad organizzare un incontro di Pre-Job Check con i componenti della squadra, finalizzato a garantire, eventualmente con il supporto di apposite checklist, che tutti gli addetti:
siano informati sul lavoro da svolgere e sulle modalità operative da seguire;
conoscano i rischi ad esso connessi;
6 Infortunio grave: infortunio con prima prognosi superiore a 30 giorni o con prognosi riservata, fino allo scioglimento della riserva, o con prognosi non nota.
7 Near Miss: evento non previsto, correlato al lavoro, che non ha causato un infortunio o una malattia professionale, ma che ha avuto la potenzialità di farlo. Solo una fortuita interruzione nella catena degli eventi ha impedito che si verificasse l’infortunio o il danno.
adottino conseguentemente tutte le misure necessarie per far sì che il lavoro venga svolto in sicurezza.
Nel “Pre-Job Check” il preposto e gli addetti riesaminano tutte le fasi del lavoro ed i relativi compiti, valutano insieme le situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza che potrebbero verificarsi e quali comportamenti devono essere adottati al fine di prevenire gli infortuni.
18.3.2. ENEL, in caso di violazione dei suddetti obblighi, potrà, a sua discrezione:
a. Sospendere l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto per un numero di giorni variabile a seconda della gravità dell’inadempimento senza, in ogni caso, alcun diritto per l’Appaltatore di prorogare il termine previsto per l’esecuzione/consegna del Contratto stesso nè di ottenere alcuna remunerazione o risarcimento.
b. Richiedere all’Appaltatore di organizzare un corso di formazione aggiuntivo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, destinato al personale responsabile dell’inadempimento.
18.4. Obblighi dell’Appaltatore in caso di affidamento delle attività in Subappalto.
18.4.1. L’Appaltatore nella scelta del subappaltatore dovrà preliminarmente verificare che quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro prescritti dalla legislazione nazionale di riferimento e da ENEL per l’attività affidatagli, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
politica aziendale in materia di salute e sicurezza;
documento di valutazione dei rischi;
documenti e procedure di sicurezza, che disciplinino con chiarezza le modalità di esecuzione delle attività;
struttura interna (nominativi e ruoli) per l’implementazione e la gestione della sicurezza sul lavoro;
procedure relative a:
- formazione sulla sicurezza del proprio personale;
- gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- gestione ed esecuzione dei controlli di sicurezza;
- analisi degli eventi infortunistici ed implementazione delle conseguenti azioni correttive.
copia del registro infortuni (o analogo documento certificato dall’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, ove esistente);
statistiche infortunistiche relativamente agli ultimi 3 anni e per ogni anno (es: indice di frequenza e indice di gravità8);
eventuale certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ai sensi dello standard OHSAS 18001/2007 (o equivalente);
eventuale documento fornito dall’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, che riporta il tasso di premio applicato a fini assicurativi.
18.4.2. Per le opportune verifiche ai fini autorizzativi, l’Appaltatore dovrà inviare ad ENEL, sotto la propria responsabilità, una propria dichiarazione attestante il possesso da parte dell’eventuale subappaltatore dei requisiti di salute e sicurezza. La relativa documentazione dovrà obbligatoriamente essere conservata
8 Indice di Frequenza (Frequency rate): (N. di Infortuni/ore lavorate) x 1.000.000. Indice di Gravità (Severity Index): (N. di giorni persi/ore lavorate) x 1.000.
dall’Appaltatore stesso per tutta la durata del contratto di appalto, per consentire eventuali verifiche da parte di ENEL oppure, inviata dall’Appaltatore direttamente ad Enel, laddove richiesto dalla normativa vigente.
18.4.3. ENEL, sulla base della dichiarazione ricevuta, valuterà se procedere all’acquisizione della documentazione di cui sopra allo scopo di concedere o meno l’autorizzazione al subappalto, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti. Enel, inoltre, prima di procedere all’autorizzazione al subappalto, potrà fare ulteriori verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti da parte del subappaltatore, ove non esplicitamente in contrasto con le singole legislazioni nazionali di riferimento.
18.4.4. L’Appaltatore deve rendere disponibile, per tutta la durata del contratto d’appalto, la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro con riferimento alle attività che ne costituiscono l’oggetto, secondo le prescrizioni della singola legislazione nazionale e nel rispetto degli obblighi di collaborazione e coordinamento verso i propri subappaltatori. I documenti di sicurezza dei subappaltatori devono essere presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività oggetto del contratto d’appalto, sia ai fini della loro applicazione, sia per essere esibiti, su richiesta.
18.4.5. Il subappaltatore deve individuare tra il suo personale almeno un preposto per la sicurezza, comunicandone all’appaltatore il nominativo e l’eventuale variazione. In ogni caso non è consentito al subappaltatore svolgere attività in assenza del preposto per la sicurezza.
18.4.6. L’Appaltatore deve dare immediata comunicazione a ENEL di qualsiasi evento (inclusi i near miss7) che coinvolga o potrebbe coinvolgere l’incolumità delle persone durante l’esecuzione dei lavori, anche con riferimento alle attività svolte dai subappaltatori.
18.4.7. L’Appaltatore, inoltre, in caso di infortunio occorso a lavoratori dipendenti e/o impiegati nel contratto d’appalto e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione del contratto d’appalto, deve allegare alla comunicazione, copia di ciascuna denuncia di infortunio presentata alle Autorità nazionali competenti.
19. GARANZIA ECONOMICA.
19.1. Nel caso in cui ENEL lo richieda, l’ Appaltatore è obbligato a prestare in suo favore una Garanzia Economica, secondo quanto indicato nel Contratto, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto stesso.
19.2. L’esistenza di una garanzia non presuppone che la responsabilità dell’Appaltatore sia limitata all’importo o al periodo di vigenza della stessa.
19.3. Se l’importo totale del Contratto dovesse aumentare durante la sua esecuzione, ENEL potrà richiedere all’Appaltatore una Garanzia Economica complementare con i medesimi requisiti indicati nei punti che precedono.
19.4. Le spese per la Garanzia Economica sono a carico dell’Appaltatore.
20. ASSICURAZIONI.
20.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione - anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati - delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad stipulare a proprie spese adeguata assicurazione, in funzione del rischio e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, per :
a) la perdita o i danni che possono essere causati ai materiali ed alle attrezzature oggetto del Contratto durante la loro lavorazione, il carico ed il trasporto fino al momento ed al luogo della consegna ad ENEL, con totale responsabilità dell’Appaltatore in merito a qualunque danno causato ai materiali o alle attrezzature stessi. Il medesimo obbligo viene assunto dall’Appaltatore con riguardo ai materiali e alle attrezzature che ENEL gli fornisca per
l’esecuzione del Contratto, dal momento in cui gli vengono messi a disposizione sua o del suo subappaltatore e fino a quando siano restituiti ad ENEL.
b) la responsabilità civile per danni e pregiudizi che possa causare, per se stesso o per il personale proprio o dei subappaltatori, a persone o beni di ENEL e/o di terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, rimanendo in tutti i casi ENEL esclusa da ogni responsabilità per qualsiasi causa imputabile all’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna, allo stesso modo, a stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile con limiti di risarcimento sufficienti in funzione del rischio, a copertura dei reclami per danni materiali, personali e/o per i pregiudizi economici che possono essere causati ad ENEL o a terzi e derivanti da un difetto o mal funzionamento del materiale o dell’attrezzatura imputabili all’Appaltatore.
Inoltre, l’Appaltatore è responsabile dei danni ambientali o della minaccia imminente che gli stessi avvengano, così come dei costi della prevenzione, della diminuzione, della riparazione in accordo con le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile.
Se il Contratto prevede il deposito dei materiali dell’Appaltatore presso le installazioni di ENEL, quest’ultima potrà richiedere all’Appaltatore che sarà obbligato a stipulare, oltre alle assicurazioni citate precedentemente, un’assicurazione per il furto e per gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato, per tutta la durata del Contratto.
20.2. Le suddette polizze devono prevedere che la società assicuratrice pagherà direttamente ad
ENEL.
I massimali della polizza assicurativa devono coprire gli eventi dannosi i cui reclami siano pervenuti nel
termine di esecuzione del Contratto e/o nel successivo Periodo di Garanzia.
La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti di ENEL a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per ENEL e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
20.3. Se a giudizio di ENEL, le coperture assicurative dell’Appaltatore non fossero sufficienti a coprire il rischio, sia della consegna dei materiali o delle attrezzature che della realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rivedere e modificare le stesse in conformità a quanto previsto nel Contratto.
20.4. Allo stesso modo, l’Appaltatore si obbliga a stipulare a proprie spese e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, qualunque altra assicurazione di tipo obbligatorio che possa essere richiesta dalla legislazione applicabile.
21. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.
21.1. L’Appaltatore garantisce ENEL, in ogni tempo e, se richiesto, è obbligato a dimostrare alla stessa mediante documentazione, il legittimo utilizzo dei marchi, dei brevetti di invenzione, dei modelli di utilità, dei disegni industriali o delle relative licenze su detti diritti così come la licenza obbligatoria per l’esercizio dell’attività, quando la stessa richieda un’autorizzazione speciale per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e che detti marchi e licenze non violino diritti di terzi.
Nel caso di licenze, queste dovranno risultare presso gli Uffici competenti, riservandosi ENEL il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione e/o eventuali attestazioni.
Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti di Enel o campioni che vengono consegnati da Enel all'Appaltatore, al fine di eseguire il contratto, l'Appaltatore: (i) non può in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, ricorrere al reverse engineering (o, in ogni caso, effettuare operazioni destinate ad estrarre il codice sorgente) - in tutto o in parte - di tali prodotti o campioni di, Enel, e (ii) garantiscono che i divieti di cui sopra siano rispettati anche dalle persone autorizzate coinvolte e da quelle che, eventualmente, potrebbero essere coinvolte nell' esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.
21.2. L’Appaltatore è responsabile dell’ottenimento delle concessioni, dei permessi e delle autorizzazioni necessari dai titolari dei brevetti, dei modelli e dei relativi marchi di fabbrica, così come i diritti di proprietà intellettuale, restando a suo carico il pagamento dei diritti e dei compensi dovuti a tale titolo.
In caso di appalti di fornitura, qualora, a seguito di contestazione da parte di titolari o concessionari dei diritti di cui al presente articolo, fosse imposta ad ENEL la modifica totale o parziale dei materiali oggetto della fornitura, questi dovranno essere al più presto modificati a completa cura e spese dell’Appaltatore senza che, per questo motivo, si abbiano a peggiorare la qualità della fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie. Nell’ipotesi sopra descritta si darà corso, ove previsto dalla tipologia di fornitura e prima di dar seguito ad essa, ad un nuovo iter di omologazione o di approvazione dei prototipi.
Nel caso in cui ENEL fosse citata in giudizio da un terzo per violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al punto precedente, l’Appaltatore stesso, su richiesta di ENEL, sarà tenuto a presentare una garanzia (come indicato all’art. 19 “GARANZIA ECONOMICA”) a copertura dell'importo del reclamo ricevuto, entro dieci (10) giorni di calendario.
21.3. L’Appaltatore manleva ENEL dalla responsabilità per le infrazioni ai diritti di proprietà industriale o intellettuale in cui questa possa incorrere e si obbliga a fare tutto quanto sia necessario per lasciare ENEL indenne rispetto ai reclami o citazioni in giudizio che possano esserle inoltrati e si obbliga inoltre a risarcire ENEL di tutti i danni e pregiudizi diretti o indiretti, derivanti dai reclami o dalle citazioni in giudizio.
Qualunque reclamo, giudiziale o stragiudiziale, diretto all’Appaltatore da terzi e relativo a diritti di proprietà industriale od intellettuale, dovrà essere immediatamente comunicato ad ENEL.
21.4. Appartengono ad ENEL tutti i documenti, i disegni, i piani, i programmi informatici, così come le relative copie, consegnati da ENEL all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, così come le invenzioni, i brevetti, i modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale necessari o che diventino necessari per l’esecuzione delle prestazioni sulla base delle documentazione consegnata all’Appaltatore da ENEL; l’Appaltatore dovrà utilizzarli esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e dovrà restituirli alla conclusione dello stesso, mantenendo in ogni momento le precauzioni adeguate per il trattamento, utilizzo e trasmissione dell’informazione che garantiscano la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del successivo art. 22 “RISERVATEZZA”.
21.5. I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e la metodologia derivanti dalle opere o dai servizi prestati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto, nonché le registrazioni create, sono di proprietà di ENEL, laddove l'Appaltatore non ha alcun diritto di aumentare il prezzo definito nel Contratto per tali opere o servizi.
21.6. I disegni, documenti, progetti, programmi informatici, e le copie degli stessi, e in generale qualsiasi risultato (e i diritti di proprietà industriale e intellettuale correlati, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software, know-how) generato dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto (i “Diritti di proprietà intellettuale acquisiti”) saranno di proprietà esclusiva di ENEL, che diventerà altresì automaticamente il proprietario di qualsiasi lavoro in xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx durante l'esecuzione del Contratto. Le Parti riconoscono e accettano che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna Parte rimarranno di proprietà esclusiva di tale Parte, e la controparte non avrà alcun diritto in relazione agli stessi; per Diritti di proprietà intellettuale pregressi si intendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale presenti e futuri, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o acquisiti successivamente nel corso di progetti paralleli che esulano dall'ambito del presente Contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore debba utilizzare i propri Diritti di proprietà intellettuale preesistenti per l'esecuzione del presente contratto, eventuali Diritti di proprietà intellettuale acquisiti di proprietà di ENEL si limiteranno alle aggiunte (le “Aggiunte”), che costituiscono le parti aggiuntive (generate dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto sulla base dei Diritti di proprietà intellettuale preesistenti) che non includono o comprendono in alcun modo nessuno dei suoi Diritti di proprietà intellettuale preesistenti. Le Parti accettano per iscritto l'elenco degli elementi che costituiscono Aggiunte precedentemente e/o entro 30 (trenta) giorni successivamente alla scadenza o allo scioglimento del Contratto
21.7. La modalità di commercializzazione e di diffusione a terzi della tecnologia oggetto del Contratto ed i benefici che ne possano derivare sono disciplinati nel Contratto.
21.8. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale di cui al presente articolo, ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il diritto ad ogni azione ed al risarcimento dei danni subiti.
22. RISERVATEZZA.
22.1. Tutti gli elementi che Enel rende disponibili (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in altre modalità) ai fini e/o durante l’esecuzione del Contratto, nonché tutte le informazioni confidenziali che l’Appaltatore dovesse apprendere in qualsiasi forma (anche mediante visione diretta) in conseguenza o per effetto di altri contratti stipulati con Enel e/o connesse trattative precontrattuali, così come i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche (indipendentemente da come siano stati raccolti, ottenuti o sviluppati in relazione al contratto) possono essere usati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto stesso e sono di natura confidenziale.
A titolo esemplificativo ma non limitativo, si intendono di natura confidenziale tutti le informazioni relative alle strategie aziendali, le informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi (la relativa progettazione, ricerca e sviluppo), i mezzi di produzione, le informazioni commerciali, con particolare riguardo alle strategie di sviluppo e gestione della clientela.
Tutte le informazioni confidenziali devono rimanere riservate e non possono essere divulgate senza l’ottenimento di un’espressa autorizzazione scritta di Enel, eccetto nei casi in cui l’Appaltatore sia tenuto da un obbligo legale oppure quando lo richieda l’ Autorità pubblica e non sia legalmente opponibile il rifiuto. A tal fine l’Appaltatore garantisce il rispetto del suddetto vincolo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e di coloro che per lui operano a vario titolo e si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie.
Fermo restando quanto sopra, ulteriori informazioni potranno essere considerate come rese disponibili da Enel (e che l’Appaltatore non può divulgare).
Dette ulteriori informazioni comprendono tutte le possibili informazioni rese disponibili all’Appaltatore dai direttori, manager, impiegati, subappaltatori di Enel o dai suoi affiliati (e relativi direttori, manager, impiegati, subappaltatori) che ne hanno avuto disponibilità o sono stati coinvolti in tale disponibilità (“Rappresentanti di Enel”).
Ai fini del presente documento, si intende:
- con il termine “affiliato”, qualsiasi società o azienda controllata da ENEL o da ENEL insieme ad altri, nel momento in cui le informazioni sono rese disponibili e fino al momento in cui tale controllo sussiste;
- con il termine “controllo”, la capacità - diretta o indiretta - di indirizzare la gestione ed in ogni caso in cui in una qualsiasi società Enel possiede o detiene, sia direttamente che indirettamente, più del cinquanta percento (50%) del capital azionario o dei titoli a voto, oppure nei casi in cui ci siano altre partecipazioni in qualsiasi altra società per cui Enel può essere considerata il “controllore” di tale società.
- le informazioni che devono rimanere riservate comprendono anche quelle che riguardano i prodotti/campioni/specifiche tecniche di ENEL o dei Rappresentanti di ENEL, che potrebbero essere stati resi disponibili da ENEL o dai Rappresentanti di ENEL all’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Resta inteso che l’Appaltatore, senza l’autorizzazione per iscritto da parte di ENEL: (i) non può in alcuna maniera copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, smantellare, disaggregare, effettuare operazioni di reverse engineering (o comunque, qualsiasi operazione che ha lo scopo di estrarre i codici sorgenti)
– sia integralmente che parzialmente – da tali prodotti/campioni/specifiche tecniche, e (ii) deve assicurare che i divieti descritti sopra siano rispettati anche dai “Rappresentanti dell’Appaltatore”.
Questo divieto di divulgazione si applica anche alla documentazione economica, finanziaria, e tecnica, piani strategici, processi, brevetti, licenze o altre informazioni che una delle Parti abbiano fornito in merito alla esecuzione del Contratto.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le seguenti informazioni:
- Informazioni che diventano generalmente disponibili al pubblico come conseguenza diretta o indiretta di una violazione degli obblighi di riservatezza;
- Informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare di essere già in possesso prima di o al momento dell’inizio dell’esecuzione del Contratto;
- Informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da Terze Parti non soggette ad un accordo di riservatezza.
22.2. Oltre ad assicurare la completezza delle informazioni e dei dati, l’Appaltatore (i) deve limitare la divulgazione delle informazioni riservate esclusivamente ai Rappresentanti che hanno l’effettiva necessità di averle in virtù del loro coinvolgimento nella esecuzione del Contratto; (ii) obbligherà i Rappresentanti dell’Appaltatore a rispettare strettamente gli obblighi di riservatezza descritti in questo articolo; (iii) sarà responsabile per qualsiasi azione o omissione da parte dei Rappresentanti dell’Appaltatore che causi o provochi una violazione di tali obblighi di riservatezza. Le informazioni acquisite e i dati acquisiti possono essere utilizzate/i esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle attività contrattuali. ENEL si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per difendere i suoi interessi nel caso di una violazione dell’obbligo di riservatezza.
22.3. L’Appaltatore è obbligato a creare e gestire dati logici e fisici – utilizzando le miglior tecniche e best practice internazionali disponibili idonei a garantire la protezione dei dati contro distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o riproduzione e, al termine di validità del Contratto, a restituire tutti i dati, documenti ed informazioni forniti/e da ENEL o comunque nel suo possesso per eseguire le attività, oltre a distruggere tutte le eventuali copie ed archivi, a meno che non abbia ricevuto contraria autorizzazione per iscritto da parte di ENEL.
22.4. Se non diversamente previsto nel Contratto, le due Parti dovranno garantire l’assoluta non- divulgazione di informazioni durante l’esecuzione del Contratto e per un periodo di 5 anni dalla sua conclusione, tranne nei casi in cui non risulti necessario per l’esecuzione del Contratto o quando la divulgazione sia richiesta dalla Legge o da un’Autorità Pubblica. Nei casi in cui tale divulgazione sia necessaria, la Parte alla quale viene richiesto di divulgare informazioni riservate dovrà comunicare tale richiesta immediatamente all’altra Parte (ove legalmente possibile) in modo che essa possa intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere i suoi diritti. Le Parti divulgheranno solamente quelle informazioni che sono richieste dalla Xxxxx e si impegneranno ad ottenere una dichiarazione per assicurare che coloro che ricevano tali informazioni le terranno riservate.
22.5. Se le informazioni di cui alla documentazione del o collegata al presente contratto sono definite da ENEL quali “strettamente riservate”, devono essere applicate le seguenti regole:
- la password per accedere ad eventuali sistemi di computer deve essere strettamente individuale, tenuta segreta e cambiata ogni 60 giorni;
- l’accesso ai sistemi informativi deve essere limitato agli strumenti di software/strumenti forniti specificamente per l’esecuzione delle attività necessarie;
- è vietato utilizzare servizi di rete e attrezzi di collegamento per scopi non previsti dalle attività da svolgere;
- le transazioni effettuate utilizzando sistemi informatici di ENEL non devono essere in violazione della legge locale applicabile;
- la postazione di lavoro utilizzata (sia fissa che mobile) non deve essere collegata a servizi Internet diversi da quelli forniti/autorizzati da ENEL e deve avere il software antivirus necessario. E’ necessario prendere tutte le possibili contromisure per prevenire il diffondersi dei virus, malware ed altro software illecito che possa causare interruzioni di servizio o perdite di dati;
- eventuali account di posta elettronica, archiviazione di file o piattaforma di comunicazione (compresi i social network) deve essere fornito o autorizzato in maniera esplicita da parte di ENEL;
- i dati sensibili devono essere archiviati, trasmessi o cancellati utilizzando un adeguato software di criptaggio;
- è vietato apportare delle modifiche alla configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza.
22.6. All’Appaltatore è fatto divieto di divulgazione con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo ma non limitativo articoli di stampa, comunicati, interviste) di qualsiasi informazione ritenuta confidenziale secondo il presente articolo. Le Parti concorderanno per iscritto il contenuto, il mezzo di comunicazione e la data di pubblicazione di eventuali articoli di stampa, notizie o comunicati di qualsiasi tipo, che riguardino il Contratto o questioni/informazioni ad esso collegate.
22.7. La non-divulgazione non si applica alle informazioni che sono di dominio pubblico prima della conclusione del Contratto, o che diventano tali in qualsiasi momento successivo, se non è dovuto ad una violazione da parte di una delle due Parti degli obblighi di non-divulgazione.
22.8. Se ENEL autorizza per iscritto il subappalto o la cessione del Contratto, l’Appaltatore dovrà ottenere un accordo di non-divulgazione con il medesimo contenuto del presente articolo.
22.9. Le Parti riconoscono e concordano che eventuali risarcimenti possano non essere una compenso sufficiente per le violazioni di cui al presente articolo e che la Parte che subisce tali violazioni avrà il diritto di cercare di ottenere un diverso o ulteriore rimedio o di prevenire un’eventuale violazione o minaccia di una tale violazione.
Questa forma di rimedio non sarà considerato l’unico possibile, ma in aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione secondo la Legge applicabile. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza e senza in alcun modo pregiudicare quanto sopra, in caso di violazioni di cui al presente articolo, ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto oltre al diritto di intraprendere qualsiasi azione mirata all’ottenimento di un risarcimento per danni.
22.10. Con riferimento a quanto sopra, ENEL si riserva il diritto di operare ve verifiche periodiche, con un’attenzione particolare alle misure di sicurezza applicate nei casi in cui ci siano informazioni considerate e/o classificate da ENEL come riservate.
22.11. In qualsiasi momento, se richiesta da ENEL, l’Appaltatore dovrà riconsegnare o distruggere, o far riconsegnare o distruggere dai suoi Rappresentanti, tutte le copie di informazioni riservate in forma scritta o comunque tangibili in suo possesso o dei suoi Rappresentanti; inoltre, l’Appaltatore farà tutti gli sforzi ragionevoli o farà fare dai suoi Rappresentanti tutti gli sforzi ragionevoli, per riconsegnare o distruggere eventuali dati collegati, archiviati in formato elettronico, e darà conferma della distruzione di tali ad ENEL entro 15 (quindici) giorni della richiesta.
22.12. Ciascuna Parte riconosce e concorda che l’informazione riservata è e rimane proprietà esclusiva della Parte che la divulga e dei suoi Rappresentanti. Nessuna informazione contenuta in questo Contratto può essere intesa – a meno che non sia espressamente previsto ed indicato per iscritto – come concessione o conferimento di qualsiasi diritto di licenza, sia espressamente che implicitamente, o altro in merito ad un’eventuale proprietà intellettuale della Parte che divulga, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i diritti della Parte che divulga in termini di brevetti, copyright, invenzione, scoperta o miglioramento effettuato, concepito o acquisito, sia prima che dopo l’esecuzione del Contratto.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
23.1. Sia ENEL che l’Appaltatore si obbligano al rispetto della legislazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali, così come stabilito nel Contratto e nel rispetto della legislazione applicabile.
24. PROTEZIONE AMBIENTALE.
24.1. L’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure opportune a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi in materia ambientale prevista dalla legislazione applicabile.
25. VENDOR RATING.
25.1. ENEL ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle prestazioni ricevute dai propri appaltatori nonché della qualità dei prodotti acquistati.
25.2. Il Vendor Rating si applica a tutte le imprese che operano con ENEL, per le categorie merceologiche per le quali è attivo.
25.3. La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di prodotto o servizio o opera forniti, si basa su un indicatore di Vendor Rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità del prodotto o servizio o opera e delle connesse modalità di fornitura in un prestabilito arco di tempo.
25.4. ENEL procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’Appaltatore durante la fase di approvvigionamento nonché durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare valuta:
- qualità dei beni forniti/lavori eseguiti (c.d. “IQ”);
- puntualità delle prestazioni (c.d. “IP”);
- correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva (c.d. “IC”);
- sicurezza.
25.5. L’Indice di Vendor Rating (c.d. IVR), ottenuto in esito alle rilevazioni sopra indicate, è utilizzato da ENEL, per la valutazione complessiva di ciascun Appaltatore, con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni e/o di beni forniti.
26. GLOBAL COMPACT.
26.1. L’Appaltatore si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i Principi del Patto Mondiale, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori al rispetto dei citati Principi.
26.2. I Principi del Patto Mondiale sono i seguenti:
a) DIRITTI UMANI.
Uno: Le imprese, dentro i propri ambiti, devono appoggiare e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.
Due: Le imprese devono assicurarsi di non essere complici di violazioni di diritti umani.
b) LAVORI.
Tre: Le imprese devono appoggiare la libertà di affiliazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.
Quattro: Le imprese devono appoggiare l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato realizzato sotto coercizione.
Cinque: Le imprese devono appoggiare l’eliminazione del lavoro infantile.
Sei: Le imprese devono appoggiare l’abolizione delle pratiche di discriminazione nell’impiego e nell’educazione.
c) AMBIENTE.
Sette: Le imprese devono mantenere un comportamento preventivo per non pregiudicare l’ambiente.
Xxxx: Le imprese devono favorire le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.
Nove: Le imprese devono favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano l’ambiente.
d) CORRUZIONE.
Dieci: Le imprese devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l’estorsione.
26.3. L’Appaltatore si obbliga al rispetto della vigente legislazione applicabile, vincolata ai principi sopra menzionati, e si impegna a rendere nota ad ENEL qualunque situazione in cui si verifichi l’inadempimento ai citati principi, così come il piano per rimediare a tale situazione.
26.4. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a consentire ad ENEL di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo ENEL chiedere la risoluzione del Contratto, per cause imputabili all’Appaltatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata. che l’Appaltatore o i suoi subappaltatori abbiano contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati.
27. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.
27.1. Generalità.
27.1.1. Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.
L’Appaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni “International Labour Organization “ o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive.
In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte dell’Appaltatore che di suoi eventuali subappaltatori o soggetti comunque dallo stesso incaricati per l’esecuzione del Contratto e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.
Segnaliamo inoltre che ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di ENEL e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
In caso di violazione di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere all’Appaltatore il risarcimento dei danni.
27.2. Conflitto d’interesse.
27.2.1. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di ENEL garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto d’interessi in relazione all’attività da eseguire.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- l’Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall’Appaltatore.
27.3. Clausola aziendale di salute e sicurezza.
27.3.1. In ENEL la tutela della salute e della sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli degli appaltatori.
L’obiettivo che ENEL vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a “Zero Infortuni”. In ENEL nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.
ENEL è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l’adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.
La Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza e la policy Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo:
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx-XX/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
Gli appaltatori, nello svolgimento delle attività d’impresa, sono tenuti ad adottare una condotta in linea con detti principi.
28. LEGGE APPLICABILE.
28.1. In assenza di diversa previsione nel Contratto, quest’ultimo è disciplinato dalla legislazione vigente nel Paese in cui ha luogo l’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto.
29. FORO COMPETENTE.
29.1. Salvo che non si risolva con le modalità previste nell’articolo 5 “INTERPRETAZIONE E GERARCHIA” - per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto è competente il Foro indicato nel Contratto.