Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) MONTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore MONTI
Nella seduta del 19/03/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La società Ricorrente ha stipulato il 14 dicembre 2009 con l’intermediario Resistente un contratto di factoring per la cessione di crediti d’impresa contro corrispettivo per i servizi di factoring resi dalla convenuta. Il contratto veniva integrato con appendice in data 16 marzo 2010.
Il 27 dicembre 2011 il Resistente ha, quindi, comunicato che i crediti ceduti, relativi ad una determinata società debitrice, non sarebbero più rientrati nella garanzia accordata a fronte della inosservanza degli obblighi di cui all’art. 3 b) “garanzia del fornitore” e 7) “collaborazione” delle Condizioni Generali del contratto di factoring, specificando altresì che tale posizione sarebbe stata da intendersi acquisita pro solvendo, con retrocessione dei crediti vantati nei confronti di detta società.
La Ricorrente, a mezzo del patrocinio di un difensore, ha subito contestato e respinto il contenuto di tale comunicazione, ritenendo “infondate le motivazioni” addotte dall’intermediario e facendo, tra l’altro, presente che il “riposizionamento pagamenti” richiesto dalla società debitrice era stato prontamente comunicato all’intermediario con lettera del 23 settembre 2010, a seguito di precedenti accordi tra le parti, considerato altresì che la posizione della società in questione era ben nota al Resistente sin dal marzo 2010. La odierna Ricorrente ha, inoltre, precisato che le fatture emesse dalla debitrice nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (oggetto della prima ricevuta con scadenza 31 ottobre 2010) non rientravano tra quelle tra quelle cedute con il rapporto di factoring.
Conclusivamente, la Ricorrente domanda all’ABF di:
a) accertare l’inadempimento del Resistente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di factoring e dichiarare lo stesso tenuto a prestare la garanzia pro soluto;
b) accertare e dichiarare l’inefficacia del diniego di garanzia e della retrocessione dei crediti;
c) condannare l’intermediario alla restituzione di Euro 23.191,24, in ipotesi pari alle commissioni fatturate dal Resistente per la garanzia pro soluto.
Nelle proprie controdeduzioni, il Resistente ribadisce fermamente la fondatezza delle ragioni giustificatrici il diniego della garanzia, affermando l’intervenuta violazione, da parte della Ricorrente, degli obblighi di informazione e cooperazione stabiliti per contratto e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.
DIRITTO
In punto di diritto, osserva anzitutto il Collegio che la cessione dei crediti oggetto di contestazione è avvenuta, in forza delle disposizioni negoziali stipulate dalle parti, siccome risultanti dalla documentazione in atti, con acquisizione in capo al factor del rischio di mancato pagamento del debitore (i.e., pro soluto).
La posizione assunta dal Resistente troverebbe fondamento nel combinato disposto degli articoli 3 lett. b), 6 e 7 di cui alle condizioni generali di contratto, in materia di obblighi di informazione, avviso, collaborazione ed assenso alla dilazione dei pagamenti, in ipotesi violati dalla condotta della Ricorrente.
Il Collegio riconosce che le predette disposizioni contrattuali rivestono importanza fondamentale nella dinamica del rapporto dedotto in contestazione, sicché l’inadempimento degli obblighi da queste disciplinati ben potrebbe giustificare il rifiuto del factor di prestare la garanzia in caso di insolvenza del debitore ceduto.
Tuttavia, dall’esame della documentazione prodotta in allegato al ricorso, emerge con chiarezza che il piano di riposizionamento del debito e pagamento dilazionato concesso alla società debitrice è stato non solo tempestivamente comunicato dalla Ricorrente all’intermediario, ma anche da quest’ultimo accettato. Né sussiste alcuna evidenza dell’asserita violazione delle citate disposizioni negoziali. Ingiustificato, appare, dunque, il diniego di garanzia opposto dal Resistente. Va da sé che la prestazione della garanzia pro soluto nei termini concordati comporta il diritto dell’intermediario a trattenere le commissioni percepite in corrispettivo, nella misura stabilita per contratto, sicché il ricorso può essere solo parzialmente accolto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della ricorrente alla operatività della garanzia pro-soluto in relazione ai crediti ceduti di cui alla controversia.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1