COMUNE DI OSTANA
COMUNE DI OSTANA
Provincia di Cuneo Bozza
CONVENZIONE GENERALE
Tra il COMUNE DI OSTANA e la Ditta , avente sede in _ , per la concessione in gestione congiunta della Struttura Comunale per il Benessere e lo Sport Indoor, del Centro Wellness, del Civico Museo Etnografico in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
– Ricreativo e Polifunzionale con xxxxxxx Xxxxxxxxxx in Borgata S.Xxxxxxx – Miribrart nel Comune di Ostana con durata di anni 6 (sei).
PREMESSO
Che mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. , in data .07.2020, è stato deciso l’affidamento, a favore della Ditta , della gestione congiunta della Struttura Comunale per il Benessere e lo Sport Indoor, del Centro Wellness, del Civico Museo Etnografico in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx – Ricreativo e Polifunzionale con annessa Foresteria in Borgata S.Xxxxxxx – Miribrart nel Comune di Ostana, con durata di anni 6 (sei) al canone complessivo, rivalutabile annualmente in base al coefficiente ISTAT e pertanto
eventualmente revisionabile, pari ad €.
dalla data di stipula della presente convenzione e scadenza al
(oneri fiscali inclusi), con decorrenza luglio 2026;
TRA
GOLDONI Dott. Xxxxx, nato a Rivoli (To), il 16.03.1960 e residente in Saluzzo, Via Pagno n. 56, C.F.: GLDPLA60C16H355Q, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile Servizio Patrimonio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, come da Decreto di nomina n. 1, in data 02.01.20120, emesso dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ed autorizzato alla relativa stipulazione, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ostana;
E
Il/La Sig./ra , nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta
, avente sede in , Partita IVA ;
SI PRESCRIVE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Oggetto e disciplina del contratto.
La presente convenzione ha per oggetto un contratto atipico in forza del quale il proprietario (Comune di Ostana) mette le strutture di sua proprietà a disposizione del gestore affinché quest’ultimo provveda ad utilizzarle per scopi sociali, turistici e commerciali qualora praticabili.
STRUTTURA A
CENTRO BENESSERE E LO SPORT INDOOR
L’edificio adibito a Centro Benessere è situato in località Capoluogo Villa n. 39 ed è costituito da tre livelli.
Detta struttura è finalizzata al potenziamento del turismo del benessere con predisposizione di una unità di gestione per le attività turistiche outdoor e indoor.
Al piano interrato si trovano i locali destinati a palestra di roccia, spogliatoio, locale massaggi, servizi igienici, locali tecnici di servizio e centrale termica per una superficie netta calpestabile di mq. 200. Esiste inoltre uno spazio neutro che il gestore potrà dedicare a quanto ritiene più necessario per l’esercizio della propria attività.
Si precisa che la palestra di roccia risulta priva di accessori installati per l’arrampicata.
Al piano terreno si trovano i locali destinati a terrazzo/solarium, ufficio segreteria, locale piscina costituito da vasca con idromassaggio e bordo vasca (il tutto appositamente piastrellato), spogliatoi, servizi igienici, sauna e bagno turco e balconata con vista sulla palestra di roccia; per una superficie netta calpestabile di mq. 144.
Al piano primo si trovano un locale tecnico per una superficie netta calpestabile di mq. 30.
L’immobile è dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto e per quanto riguarda il riscaldamento sfrutta l’energia geotermica.
Si precisa che detti locali saranno utilizzabili solamente al conseguimento della dichiarazione di agibilità degli stessi.
STRUTTURA B
CENTRO WELLNESS (Mizoun de la Villo)
Si tratta di un fabbricato realizzato per rafforzare le iniziative di sviluppo turistico e di servizio alla comunità locale. Tale struttura è localizzata in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 00, nel tessuto storico del paese. Il centro Wellness è connesso funzionalmente con il Centro Benessere (oggetto della presente convenzione) posto pochi metri più a valle.
L’edificio riprende i caratteri dell’architettura montana del luogo, utilizzando sia la pietra locale per i rivestimenti murari perimetrali ed il manto di copertura, sia il legno per le strutture di copertura e la facciata a sud.
In particolare in tale edificio sono ospitate alcune attività necessarie alla cura della persona complementari a quelle del Centro Benessere, quali ambulatorio medico e sala trattamenti sanitari legati all’arte del massaggio.
I locali concessi in gestione sono situati al piano primo e più precisamente: ingresso-sala d’attesa, sala ginnastica, ambulatorio medico, sala trattamenti sanitari, bagni e balcone. Per una superficie netta calpestabile di mq. 92.
Si precisa che detti locali saranno utilizzabili solamente al conseguimento della dichiarazione di agibilità degli stessi.
STRUTTURA C
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
Trattasi di cinque locali posti al piano secondo, del vecchio fabbricato destinato ad uffici comunali posto in Xxx Xxxx x. 00, ai quali si accede tramite scala interna. Detti locali hanno una superficie netta calpestabile di mq. 70. Un locale attualmente adibito a ripostiglio potrebbe potenzialmente essere trasformato in sala multimediale.
Il museo allestito nel 1996, è nato con l’intento di far memoria di un tempo passato e di far conoscere ed apprezzare la varietà e la complessità del mondo che rappresentava questo fazzoletto di terra occitana.
Le sale del museo sono allestite con ricostruzioni dei vari ambienti nei quali il visitatore può contare inoltre su schede esplicative (QRCODE – Tablet), documenti e fotografie per calarsi appieno nella realtà di un tempo. La proprietà degli oggetti e del materiale contenuto nel museo è mista pubblica/privata (come da inventario) e pertanto il gestore ne potrà disporre usando la diligenza del buon padre di famiglia. In nessun caso tali materiali potranno essere oggetto di scambi commerciali ed ogni intervento, anche manutentivo, che potrà interessare i reperti contenuti nel museo, dovrà essere preventivamente concordato con l’amministrazione comunale.
STRUTTURA D
CENTRO RICREATIVO E POLIFUNZIONALE CON ANNESSA FORESTERIA
L’immobile in oggetto si trova nella Xxxxxxx X.Xxxxxxx x. 00/X ed è destinato a Centro Culturale e Polifunzionale a supporto della comunità locale e delle attività di accoglienza turistica, incentrate sulla valorizzazione dell’ambiente alpino, dell’abitare la montagna e della divulgazione dell’architettura alpina e della cultura delle minoranza linguistiche.
Il complesso si articola in locali destinati a:
A) servizio bar – caffetteria;
B) attività ricettiva extralberghiera – foresteria;
C) attività socio – educative, culturali e ricreative.
La consistenza delle strutture è la seguente:
CENTRO CULTURALE RICREATIVO E POLIFUNZIONALE | FORESTERIA |
Piano seminterrato ⮚ Salone multiuso, bagno, spogliatoio, sgombero, locali tecnici, centrale termica, vano scala Per mq. netti calpestabili 185 | |
Piano terra ⮚ Atrio – ingresso spazio multiuso ⮚ Spazio accoglienza e informazioni ⮚ Punto ristoro e spazio degustazioni ⮚ Promozione prodotti ⮚ Spogliatoio ⮚ Deposito ⮚ Sala di Protezione Civile ⮚ Bagno Per mq. netti calpestabili 177 | Piano terra ⮚ Camera da letto ⮚ Bagno ⮚ Disimpegno ⮚ Soggiorno con angolo cottura ⮚ Deposito sottoscale ⮚ Locale centrale termica Per mq. netti calpestabili 54 |
1° Piano ⮚ n. 2 spazi multiuso soppalcati ⮚ Mediateca / Biblioteca ⮚ Laboratorio ⮚ n. 3 locali non ancora utilizzabili | 1° Piano ⮚ Camera da letto ⮚ Bagno ⮚ Disimpegno ⮚ Soggiorno |
Per mq. netti calpestabili 110 | ⮚ Scala a giorno Per mq. netti calpestabili 46 |
Si precisa che la sala di Protezione Civile ubicata al piano terra è esclusa dalla presente convenzione; mentre il Laboratorio ubicato al piano primo sarà concesso in locazione dal gestore dell’immobile per scopi sociali e pubblici.
Si precisa inoltre che il presente accordo si intenderà automaticamente esteso ai locali del piano terreno e primo al conseguimento della dichiarazione di agibilità degli stessi.
Il Concessionario, inoltre, dovrà garantire la gestione del Centro Culturale Ricreativo e Polifunzionale e relativa Foresteria attraverso l’apertura e la consulenza al pubblico, l’organizzazione di attività culturali e di formazione, la progettazione di attività di animazione culturale finalizzate alla promozione dei servizi, la partecipazione ad incontri di programmazione indetti dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti ed ogni altra incombenza funzionale alla gestione dei servizi.
PARTI DELLA CONVENZIONE COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE
1 A/B/C/D Consegna delle strutture
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei locali e del loro stato vengono fatti risultare da apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Gestore prende materialmente possesso degli stessi. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto di gestione.
2 A/B/C/D Canone di gestione
Il Comune si impegna a concedere i locali al Concessionario dietro il pagamento del canone annuo di €. (IVA compresa) come da offerta praticata in sede di gara, da versarsi in una unica soluzione oppure a rate (massimo n. 3) da concordarsi ad inizio locazione con il competente ufficio comunale. Detto canone sarà suscettibile di aggiornamento annuo secondo gli indici Istat, senza l’obbligo di comunicazione scritta da parte del Concedente. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati per iscritto ed autorizzati dal Comune.
3 A/B/C/D Obblighi del gestore.
In generale il gestore si impegna nei confronti del proprietario:
− a svolgere attività sociale, culturale, di promozione turistica e di formazione di tutte le strutture comunali concesse in gestione;
− a ricercare collaboratori del Centro Benessere e del Centro Wellness per usi temporanei finalizzati al turismo locale ed al benessere (restando escluso ogni diverso uso incompatibile);
− ad occuparsi della corretta gestione delle strutture comunali e dei loro componenti specifici.
Il tutto come meglio precisato al punto 4. Sono a carico del gestore:
a) gli oneri di responsabilità civile ed infortuni per il personale proprio, per i frequentatori e per danni a cose e/o persone;
b) le spese e gli oneri riflessi per il personale addetto ai servizi di vendita, somministrazione, ecc.;
c) le imposte e le tasse, i canoni, le utenze di vario genere e natura relativi alla gestione dell’attività e della struttura;
d) le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni necessarie;
e) il possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività.
Il gestore si obbliga annualmente a fornire al Concedente entro il mese di giugno, una relazione scritta sulla situazione degli impianti comprendente la proposta degli interventi di straordinaria manutenzione.
Il Concedente può in ogni caso procedere ad effettuare i necessari interventi di straordinaria manutenzione in via di urgenza, oppure autorizzare il Gestore a compiere i predetti interventi secondo modalità da concordare nel rispetto delle norme che disciplinano i lavori pubblici e gli interventi in economia su immobili di proprietà comunale.
4 A/B/C/D Promozione e stipulazione contratti.
Il gestore provvederà, a sue cure e spese, con adeguata organizzazione di impresa e di pubblicità, a promuovere l’utilizzo delle strutture concesse con la presente convenzione. Ogni adempimento fiscale o amministrativo necessario farà carico esclusivamente al gestore.
È data piena libertà al Concessionario di organizzare al meglio il servizio, svolgendo attività che permettano la corretta valorizzazione e la piena fruibilità dei locali alla cittadinanza in coerenza con l’interesse pubblico all’erogazione dei servizi.
Le suddette attività potranno essere ampliate su iniziativa del Concessionario o su richiesta del Comune.
È fatto assoluto divieto di installazione di attrezzature di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del
T.U.L.P.S. di cui al X.X. 00 giugno 1931, n. 773 (apparecchi per il gioco lecito).
Il Concessionario dovrà esercitare la propria attività nella piena osservazione della vigente normativa in materia con particolare riguardo alle condizioni igienico–sanitarie del servizio e del personale preposto nei locali assegnati.
5 A/B/C/D Gestione Tecnica delle strutture.
Il concessionario avrà la gestione tecnica degli impianti esistenti in tutte le strutture e dei servizi annessi, compresa la cura delle aree esterne adiacenti e solidali con le strutture stesse.
Il concessionario avrà il diritto di stabilire, previa informativa all’Amministrazione comunale:
- gli orari e le modalità d’uso da parte dell’utenza;
- le tariffe relative ai servizi oggetto della destinazione d’uso.
Gli orari d’esercizio sono a discrezione del gestore e nel rispetto della normativa vigente.
La gestione dovrà essere svolta dal gestore con propri capitali, struttura tecnica e personale. Il gestore si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri eventuali soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all’attività del personale del Gestore e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori del gestore. L’eventuale necessità di redigere ed attuare un DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) sarà a completo carico del gestore.
6 A/B/C/D Standard di qualità.
Il concessionario dovrà svolgere il servizio oggetto della presente convenzione in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza, in favore della generalità dell’utenza, senza discriminazioni di sorta. Dovranno essere garantiti adeguati standard di qualità del servizio offerto per renderlo rispondente alle esigenze degli utenti.
Il concessionario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza della presente convenzione, anche se non menzionato specificatamente.
7 A/B/C/D Esecuzione opere e/o migliorie.
Al concessionario è fatto divieto di eseguire e comunque procedere modifiche delle strutture concesse in gestione. Qualunque opera riguardante le strutture potranno essere effettuate solo con l’espressa autorizzazione scritta da parte del Comune accordata prima dell’inizio lavori.
Tutte le migliorie eseguite alle strutture saranno assunte alla proprietà comunale, resteranno invece di proprietà del gestore tutte le attrezzature mobili acquistate dallo stesso.
La manutenzione ordinaria ed i costi annessi saranno a carico del concessionario se la rottura sarà causata da mancanza di vigilanza, imperizia, fortuità, mentre saranno a carico del Comune se causato da realizzazione e posa in opera errata o da materiali non idonei.
Tutti i lavori realizzabili dal gestore costituenti migliorie, completamenti e/o opere di finitura le cui spese saranno dimostrabili mediante fatture commerciali o regolari note di spesa con valore fiscale potranno essere detratti dal canone di gestione pattuito previo approvazione del Responsabile del Servizio Patrimonio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.
8 A/B/C/D Attività prevalenti.
Le attività prevalenti saranno quelle sociali, sportive, formative, del benessere, culturali e/o annesse alla promozione turistica locale.
Nell’interesse al perseguimento di tale scopo, andranno regolate conseguentemente le attività ammesse. Xxxxxx, date, modalità dovranno essere concertate tra il Comune ed il gestore ad inizio anno entro e non oltre la fine di gennaio, sempre nell’ottica di garantire la perseguibilità dell’attività primaria per cui sono state costruite le strutture oggetto di gestione. Si dispone che il gestore ha l’obbligo di apertura minima garantita annuale di 120 giorni dimostrabile mediante la redazione e firma da parte del responsabile di gestione di un apposito registro di presenza.
Si precisa, in merito all’obbligo di apertura minima garantita annuale di 120 giorni dimostrabile mediante la redazione e firma da parte del responsabile di gestione di un apposito registro di presenza, che detto periodo si riferisce esclusivamente all’apertura del Civico Museo Etnografico. Tutte le altre strutture (Centro Benessere, Centro Wellness, Centro Culturale–Ricreativo e Polifunzionale con annessa Foresteria in Borgata S. Xxxxxxx) avranno l’obbligo di rispettare l’apertura annuale.
E’ efficace la clausola di “condizione risolutiva espressa” costituita dalla necessità per il Comune di utilizzare le strutture in questione per altre finalità di pubblico interesse prevalenti rispetto a quelle per le quali si concedono in gestione.
9 A/B/C/D Pulizia degli impianti e delle aree limitrofe.
Il gestore, eventualmente con l’ausilio di un’impresa appositamente incaricata, provvederà a proprie spese, alla pulizia delle strutture date in gestione e delle aree adiacenti alle stesse.
10 A/B/C/D Rilevazioni consumi.
I contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, per l’illuminazione notturna e di gas laddove necessari, saranno intestati (per quanto concerne la relativa fatturazione) al gestore che dovrà dunque corrispondere le relative spettanze. Per quanto concerne i consumi delle parti concesse in gestione laddove esistano impianti promiscui intestati al Comune utilizzati anche per altre attività si provvederà ad una suddivisione delle relative spese sulla base proporzionale dei metri quadrati come indicati nella parte “oggetto e disciplina del contratto” di cui alla presente convenzione e relative planimetrie (oppure mediante appositi gruppi di misura da concordarsi sulla base di un apposito riparto di spesa), oppure mediante una forma ibrida che consideri sia la misurazione temporale che la superficie dei locali in relazione all’effettiva destinazione di questi per non creare disequazioni in relazione alle rispettive destinazioni d’uso. Tali definizioni saranno confermate mediante apposito ed ulteriore accordo successivo in quanto allo stato attuale non sono determinabili a priori poiché parte delle strutture concesse in gestione non risultano ancora ultimate. Ulteriori oneri gestionali quali tassa rifiuti, acqua potabile, scarichi fognari in relazione agli effettivi utilizzi saranno a carico del gestore.
11 A/B/C/D Divieto di cessione o cambio d’uso – Assunzione di responsabilità.
Il gestore garantisce al proprietario la gestione in proprio delle strutture ciascuna per la propria destinazione d’origine che non potrà quindi in alcun caso essere cambiata o demandata ad altro gestore né potrà procedere alla cessione del contratto se non in casi espressamente autorizzati dall’Amministrazione comunale con finalità pubblica.
Il gestore garantisce al proprietario che è fatto espresso divieto di cessione totale o parziale, di modificare l’uso convenuto o di cedere il contratto fatta salva l’autorizzazione comunale per scopi sociali e/o di pubblico interesse.
Il gestore sarà responsabile verso il proprietario della corretta utilizzazione di tutte le strutture (e quindi gli eventuali danni imputabili all’utilizzatore).
E’ data facoltà al gestore di assumere contratti esterni con Ditte, Associazioni, Cooperative per la fornitura di beni e/o servizi attinenti le attività esercitate nelle strutture concesse in gestione.
Sono espressamente vietati:
a) la sub-concessione della gestione, salvo autorizzazione da parte del Comune;
b) la sub-locazione dei locali, salvo autorizzazione da parte del Comune;
c) utilizzo dei locali per finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione.
12 A/B/C/D Tariffa media di utilizzo.
Le tariffe medie di utilizzazione da applicare alle strutture concesse in gestione dovranno essere sottoposte ogni anno al Comune il quale le dovrà approvare in segno di accettazione.
13 A Condizioni particolari.
Si dispone che (in merito alla palestra di arrampicata presente all’interno del centro benessere ) tutte le attrezzature alpinistiche utilizzabili (da istallare) dovranno riportare le seguenti marchiature specifiche: EN – CE – UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni d’Alpinismo). Tutte le certificazioni riguardanti tali attrezzature dovranno essere depositate negli uffici comunali del Comune di Ostana prima del loro utilizzo. L’addetto/a comunale dovrà accusare ricevuta dell’avvenuto deposito della certificazione richiesta che, di fatto, consentirà l’uso dell’attrezzatura stessa da parte degli utilizzatori.
14 A/B/C/D Diritti del gestore.
Per effetto della stipulazione della presente convenzione e fermi restando gli obblighi previsti a suo carico, il gestore avrà diritto di incassare e di trattenere (fatta eccezione per le somme di competenza del proprietario) tutte le somme versate dai vari utenti per l’utilizzazione delle strutture nel corso della validità della presente convenzione.
15 A/B/C/D Diritti del proprietario.
Il gestore deve garantire la disponibilità a concedere ciascuna delle strutture date in gestione al Comune per un periodo di utilizzo di 15 giorni all’anno al fine di praticarvi attività sociali.
16 A/B/C/D Incameramento della cauzione.
La cauzione (pari a 1.000,00 Euro per l’intera durata della gestione) sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti convenzionali.
Con il ritiro della cauzione il Gestore rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.
Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il Gestore, pertanto, ha stipulato a favore del Comune la seguenti coperture assicurative:
– mediante polizza fidejussoria n.
in data
rilasciata
, per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione dell’attività con massimale unico non inferiore a €. 1.500.000,00 per i locali ricevuti in gestione che tuteli il pubblico, i fruitori e comunque le persone ammesse alle aree e che tenga indenne l’Ente concedente da tutti i rischi connessi all’espletamento del servizio di gestione o a cause ad esso connesse e che ha durata pari a quella della concessione;
– mediante polizza fidejussoria n. in data
rilasciata dal , per assicurazione contro il rischio locativo di incendio per un valore di ricostruzione a nuovo di ugni struttura considerata stimato in €. 500.000,00 e che ha durata pari a quella della concessione.
Il gestore è tenuto a trasmettere in copia le quietanze di pagamento del premio annuale al Comune.
17 A/B/C/D Recesso.
La presente Convenzione avrà durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata alla scadenza previa rideterminazione del canone e delle condizioni di base, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale. Il rinnovo automatico della presente Convenzione è demandato all’Organo competente (Servizio Patrimonio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso) con proprio atto ove non vengano modificate le condizioni di base della gestione. Il Comune avrà facoltà di recedere per le seguenti comprovate ragioni riferite a:
– negligente conduzione dell’attività;
– comprovato mancato rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4. In tale ipotesi il Comune è tenuto a formulare preventivo richiamo scritto al Concessionario a firma del Sindaco. Ove, a seguito di tre richiami scritti dell’Amministrazione, lo stesso rimanga inosservato, si potrà procedere al recesso della Convenzione;
– gravi inosservanze delle prescrizioni igienico–sanitarie;
– gravi danni non risarciti ai locali;
– mancata corresponsione del canone di gestione che non sia dovuto a comprovati gravi motivi scritti da concordare tra le Parti;
– perdita dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività.
La risoluzione in ogni caso dovrà essere comunicata al Concessionario per iscritto e previo motivato atto dell’Organo competente in materia. La stessa avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica.
La Convenzione potrà essere altresì sciolta per mutuo consenso delle Parti. In questo caso le Parti stabiliranno i tempi e le modalità di risoluzione.
Il Gestore avrà facoltà di recedere dall’incarico per motivata causa, da comunicarsi, per iscritto, mediante lettera raccomandata al Comune con almeno 6 mesi di anticipo. In tale ipotesi nessun onere finanziario potrà essere richiesto al Comune stesso il quale potrà di contro riscuotere l’intera cauzione prestata a garanzia del contratto di gestione.
18 A/B/C/D Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel caso in cui sorgessero controversie tra il proprietario ed il gestore in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente convenzione ciascuna parte, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, avrà l’obbligo di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tutto ciò avverrà senza formalità di procedura.
Qualora la conciliazione non riesca e comunque, trascorsi 60 giorni dall’invio della richiesta di conciliazione, ciascuna parte sarà libera di aderire l’Autorità Giudiziaria.
19 A/B/C/D Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, non abiliterà il concessionario e il concedente a sospendere l’esecuzione del servizio.
Le parti si impegnano altresì ad esprimere con la migliore buona volontà ogni tentativo amichevole di composizione.
Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed applicazione della presente convenzione, sono rimesse ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante scelto dal concessionario e da un terzo membro con funzioni di Presidente scelto di comune accordo. Per qualsiasi controversia giudiziale che dovesse insorgere in conseguenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Cuneo.
20 A/B/C/D Oneri a carico gestore.
Sono integralmente a carico del gestore le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, quali, a mero titolo esemplificativo, l’imposta di bollo nonchè l’imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
Ostana, lì
Letto, confermato, sottoscritto.
Il proprietario (Comune di Ostana)
Il Responsabile Ufficio Patrimonio – Xxxx. Xxxxx XXXXXXX:
Il gestore