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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10161/22. Subject Codes: ENER 299 CLIMA 283 ENV 605 COMPET 494 RECH 373 AGRI 252 RELEX 793 CODEC 902 IA 93. Heading: NOTA. Originator: Segretariato generale del Consiglio. Recipient: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione delle emissioni di metano - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Commission Document Number: 15063/1/21 REV 1 + REV 1 COR 1 + ADD 1. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 10 giugno 2022. Interinstitutional Files: 2021/0423(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5573587943243178808_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0423(COD)
Bruxelles, 10 giugno 2022 (OR. fr)
10161/22
ENER 299
CLIMA 283
ENV 605
COMPET 494
RECH 373
AGRI 252
RELEX 793
CODEC 902
IA 93
NOTA
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio n. doc. Comm.: 15063/1/21 REV 1
+ REV 1 COR 1
+ ADD 1
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla riduzione delle emissioni di metano
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
I. INTRODUZIONE
1. Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, nell'ambito del pacchetto sul clima "Pronti per il 55 %" che mira ad attuare il Green Deal europeo al fine di conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Questo pacchetto legislativo fa seguito all'obiettivo intermedio di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030.
2. Il metano è un gas a effetto serra, il secondo per importanza dopo l'anidride carbonica in termini di impatto sui cambiamenti climatici, ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento climatico odierno. Sebbene altre attività umane, come l'agricoltura (principalmente l'allevamento) e le acque reflue, contribuiscano alle emissioni di metano, le riduzioni più efficienti sotto il profilo dei costi e realizzabili in tempi rapidi possono essere ottenute nel settore dell'energia.
3. Il regolamento prevede di migliorare l'accuratezza dei dati relativi alle fonti principali di emissioni di metano associate alla produzione e al consumo di energia nell'UE. Impone inoltre ai settori del petrolio, del gas e del carbone l'obbligo di quantificare le loro emissioni di metano, oltre a regole per il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite di metano. Propone altresì norme per limitare il rilascio e la combustione in torcia. Il testo stabilisce anche i compiti delle autorità competenti, in materia di ispezioni e reclami, nonché il ruolo dei verificatori e le procedure relative alla verifica dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori.
4. Per quanto riguarda le emissioni di metano al di fuori dell'Unione, il regolamento introduce strumenti per la trasparenza: un obbligo di informazione da parte degli importatori di combustibili fossili per quanto concerne le emissioni di metano, un elenco trasparente delle imprese e dei paesi dell'Unione nonché delle imprese che esportano energia fossile verso l'Unione, comprese le informazioni sui loro obblighi internazionali e uno strumento di monitoraggio mondiale, basato su dati satellitari, per divulgare l'entità, la ricorrenza e l'ubicazione degli emettitori di metano.
5. Le disposizioni finali della proposta contengono principi guida per le sanzioni, pur riconoscendo che la determinazione delle sanzioni rientra nella sfera di competenza nazionale. Tali disposizioni prevedono inoltre il conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati e di esecuzione, nonché una clausola di riesame.
6. Il 3 marzo il Consiglio ha consultato il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato europeo delle regioni (CdR). Il CESE ritiene che, a livello mondiale, l'UE sia responsabile solo del 5 % delle emissioni di metano e che la maggior parte delle emissioni provenga dalle importazioni di gas naturale da paesi terzi. Resta pertanto essenziale un approccio internazionale che tenga conto delle importazioni di energia.
Il CESE sottolinea inoltre la necessità di fissare scadenze adeguate per le ispezioni degli impianti di gas, effettuando una distinzione basata sulle loro condizioni tecniche e la loro età. Iniziative quali l'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) e l'uso di tecnologie satellitari per rilevare le fuoriuscite dovrebbero essere razionalizzate e considerate prioritarie. Il parere del Comitato europeo delle regioni non è ancora stato pubblicato.
7. Il 2 giugno l'esame della proposta da parte del Parlamento europeo è stato assegnato sia alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) che alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Per la commissione ENVI la relatrice è Xxxxxx Xxxxxxx (IT, ID), mentre per la commissione ITRE la relatrice è Xxxxx Xxxxxx (DE, Xxxxx).
8. La presente relazione fa il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle principali questioni discusse in sede di organi preparatori del Consiglio. Si invitano il Comitato dei rappresentanti permanenti e il Consiglio TTE (Energia) a prendere atto della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
II. BASE GIURIDICA
9. Alcuni Stati membri hanno chiesto il parere del servizio giuridico del Consiglio sulla base giuridica del testo, che consideravano connesso più all'ambiente che all'energia. Il servizio giuridico del Consiglio ha emesso il suo parere scritto il 3 giugno (documento 9806/22).
III. STATO DEI LAVORI
10. Il 7 febbraio 2022 la Commissione ha presentato la proposta e la valutazione d'impatto al gruppo "Energia". Ulteriori lavori hanno portato a un esame dettagliato degli articoli del testo. Nel corso delle riunioni le delegazioni hanno espresso interesse e sostegno a favore delle misure di quantificazione e riduzione delle emissioni. Si sono svolte discussioni approfondite sulla combustione in torcia, in tutti i settori, e sul rilascio, in particolare nel caso delle miniere, nonché sul rapporto costi/benefici delle misure da adottare.
11. A seguito delle discussioni svoltesi nelle riunioni del gruppo "Energia" e alla luce delle osservazioni scritte presentate dalle delegazioni, il 20 aprile la presidenza ha proposto un testo di compromesso ST 8192/22 (+ REV 1), che è stato esaminato dal gruppo "Energia" il 28 aprile. In linea generale le delegazioni hanno accolto con favore le modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda la proroga dei termini e le precisazioni fornite. Tuttavia, per alcune delegazioni era necessario apportare integrazioni per giungere a una versione soddisfacente del testo. Per quanto riguarda i termini proposti nel documento REV 1, il Consiglio si è diviso: alcuni Stati membri preferivano prorogarli ulteriormente, mentre altri consideravano alcuni termini troppo lunghi, in particolare quelle relativi alla verifica della riparazione delle fuoriuscite.
12. Tutte le delegazioni hanno mantenuto una riserva d'esame e/o una riserva di esame parlamentare sul testo e hanno proseguito l'analisi delle disposizioni del progetto di regolamento.
X. Xxxxxx generale
13. In generale, le delegazioni hanno espresso il loro sostegno alle misure volte a ridurre le emissioni di metano per il suo ruolo in quanto gas a effetto serra. Hanno riconosciuto l'importanza di ridurre in modo sostenibile le emissioni di metano al fine di migliorare la qualità dell'aria, rallentare il riscaldamento globale e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, gli Stati membri hanno chiesto, in generale, di vigilare sugli oneri amministrativi supplementari e sui costi delle misure, in particolare quelle in materia di comunicazione. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato l'importanza di mantenere un certo grado di flessibilità nell'attuazione delle misure al fine di rispettare le specificità nazionali. Sono state presentate anche richieste di chiarimenti, in particolare sullo strumento scelto (regolamento anziché direttiva), sulla definizione di pozzi inattivi, sulla dimensione internazionale (accesso ai dati, rischio di concorrenza sleale, approccio diplomatico anziché regolamentare), sull'eventuale collegamento con il CBAM o l'ETS, sulle metodologie scelte in materia di MRV (misurazioni, comunicazione, verifica), sulle soglie di emissione definite, sulla frequenza delle verifiche e sul ruolo delle autorità nazionali.
B. Questioni principali
Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)
14. Alcuni Stati membri hanno chiesto chiarimenti sulle definizioni e sul loro ambito di applicazione, al fine di delineare chiaramente tutte le attività e gli impianti contemplati dal regolamento. Alcuni Stati membri si sono inoltre interrogati sulla natura dei costi presi in considerazione nella definizione delle tariffe, nonché sul ruolo dell'ACER e sull'assistenza che questa potrebbe fornire agli Stati membri. Alcune delegazioni hanno rilevato la necessità di un approccio diverso per i pozzi inattivi di petrolio e gas abbandonati e i pozzi inattivi completamente chiusi e sigillati e hanno proposto definizioni per tali termini.
Per quanto riguarda i pozzi abbandonati, le emissioni di metano potrebbero essere comunicate annualmente. Invece, nel caso dei pozzi inattivi completamente chiusi e sigillati, le misure di controllo dovrebbero essere più flessibili e mirate, in quanto nella maggior parte dei casi le fuoriuscite dovrebbero essere trascurabili. Un approccio flessibile e mirato è stato ritenuto necessario anche nel caso dei pozzi offshore, tenuto conto dei costi del monitoraggio e della comunicazione annuale. Per quanto riguarda i pozzi onshore, è stato riferito che molti luoghi non sono più accessibili a causa della costruzione di edifici in ex siti di estrazione.
Ispezioni (Articolo 6)
15. Varie delegazioni hanno chiesto che le autorità competenti effettuino ispezioni sulla base di una valutazione dei rischi degli impianti, elemento introdotto nel documento REV1. Tuttavia, potrebbero essere fornite precisazioni su tale valutazione, sia in merito alla forma che al contenuto. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, sia per il gestore che per le autorità competenti, varie delegazioni hanno chiesto di ridurre la frequenza delle ispezioni periodiche al fine di adattarle alle sfide degli impianti controllati.
Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (articolo 10)
16. Per quanto riguarda il ruolo dell'Osservatorio, varie delegazioni hanno rilevato la necessità di evitare la duplicazione delle competenze tra i verificatori nazionali e le autorità nazionali competenti (cfr. articolo 8). In quest'ottica, è stata sollevata la questione della legittimità di assegnare compiti di verifica all'Osservatorio, senza tuttavia mettere in discussione il valore di altri suoi compiti, quali l'aggregazione dei dati sulle emissioni di metano e la pubblicazione di dati aggregati.
Monitoraggio e comunicazione (articolo 12)
17. Le delegazioni hanno espresso una preferenza per le misurazioni a livello di sito solo qualora le emissioni di un impianto superino una soglia minima, per evitare sforzi di comunicazione sproporzionati in caso di fonti di emissione molto deboli. Ciò è in linea con il principio della rilevanza ("materiality") contenuto nell'OGMP 2.0. In aggiunta alle misurazioni dirette, sono state richieste modifiche del testo al fine di chiarire la possibilità di utilizzare diverse tecniche di quantificazione delle emissioni nei casi in cui le misurazioni dirette sarebbero impossibili da effettuare o particolarmente onerose.
Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (articolo 14)
18. In una prospettiva europea, la Commissione potrebbe essere incaricata di elaborare una metodologia comune, in collaborazione con il Comitato europeo di normazione (CEN). Per il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite, alcune delegazioni hanno proposto un approccio basato sulla valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda la scelta della soglia di 500 ppm per il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite, diversi Stati l'hanno messa in discussione o hanno sollevato i problemi di misurazione e metodologia associati.
Rilascio e combustione in torcia (articolo 15)
19. Alcune delegazioni hanno chiesto norme più flessibili in materia di rilascio e combustione in torcia al fine di tenere conto delle diverse prescrizioni per l'estrazione di petrolio e gas offshore o di quelle imposte dalla sicurezza dei lavoratori e dell'approvvigionamento. Sono state inoltre proposte soglie per la prosecuzione del rilascio, onde evitare costi di gestione ritenuti sproporzionati.
Pozzi inattivi (articolo 18)
20. Diversi Stati si sono detti scettici sulla fattibilità delle misure o hanno chiesto chiarimenti in merito all'ambito di applicazione.
Riduzione delle emissioni nel settore del carbone (capo 4 — articoli da 19 a 26)
21. Alcuni Stati hanno espresso riserve sul costo di tali misure per le miniere di carbone che sono inattive o che si prevede di chiudere a breve termine.
22. Alcuni Stati membri hanno inoltre chiesto deroghe in considerazione della natura specifica delle miniere in cui ritengono necessari il rilascio o la combustione in torcia.
Importazioni di metano da paesi terzi (capo 5 — articoli 27, 28 e29)
23. Alcune delegazioni hanno appoggiato le disposizioni in considerazione della necessità di garantire la trasparenza delle informazioni trasmesse. Sono stati tuttavia sollevati interrogativi sulla capacità degli importatori di recuperare tali dati e sulla loro responsabilità al riguardo, come pure sulla loro affidabilità.