ACCORDO ORGANIZZATIVO
ACCORDO ORGANIZZATIVO
TRA
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia, di seguito denominata “ARPA Puglia”, con sede e domicilio fiscale in Bari, Corso Trieste n.27, Codice Fiscale e Partita Iva 05830420724, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Avv. Xxxx Xxxxx, nato a Bari il 04/07/1969
E
Il Comune di Molfetta, con sede legale in Molfetta, in xxx Xxxxxxx xx Xxx Xxxx 0, C.F. e P.I. 00306180720, agli effetti del presente atto rappresentato dal Sindaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Molfetta il 20/06/1954
Premesso che
1. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente n.648 del 23/06/2005 è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto concernente il Piano Regolatore Portuale di Molfetta compreso tra la banchina X. Xxxxxxxx e la località Tiro a Segno da realizzarsi nel Comune di Molfetta (BA) subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni indicate nel medesimo decreto.
2. Nel D.M. MATTM n.648 del 23/06/2005 ARPA Puglia è chiamata a supportare l’autorità competente nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni “f”, “g”, “h”.
3. Con nota prot. n.11291 del 19/08/2010 la Regione Puglia comunicava l’indisponibilità di ISPRA a dar corso alle attività di controllo relative al dragaggio (oggetto della prescrizione “d”) e individuava ARPA Puglia quale soggetto incaricato delle suddette attività. In data 28/10/2010 ARPA Puglia e il Comune di Molfetta sottoscrivevano una convenzione per attività di controllo, verifica e validazione dati Monitoraggio Marino Ante, Durante e Post Dragaggio.
4. Con nota prot. n.38771 del 24/11/2014, recante il parere espresso dalla Commissione Tecnica VIA- VAS n. 1661 del 21/11/2014, il MATTM si esprimeva circa le varianti progettuali realizzate in corso d’opera che avevano parzialmente modificato l’opera cosi come valutata nel 2005 e circa gli interventi di messa in sicurezza del porto richiesti dall’amministratore giudiziario e Custode dell’area portuale di Molfetta. La valutazione riteneva che gli interventi non comportassero impatti ambientali apprezzabilmente diversi da quelli valutati con Decreto VIA n. 648/2005.
5. Con nota prot. n.3652 del 10/02/2015 il MATTM determinava l’ottemperanza relativamente alle prescrizioni “c”, “d”, e al solo punto 3 della prescrizione “a”;
6. Successivamente, la Commissione Tecnica VIA/VAS del MATTM si esprimeva, con parere n.2609 del 26/01/2018, sul progetto esecutivo per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione e
dell’ormeggio del bacino portuale di Molfetta valutando che “quanto proposto, produce impatti ambientali che, in sostanza, sono stati già valutati nell’ambito progettuale di riferimento, oggetto del Decreto VIA n. DSADEC-648 del 23/06/2005 e della nota U.prot.DVA-2014-0038771 del 24/11/2014 recante il parere della Commissione VIA-VAS n.1661 del 21/11/2014”.
7. Con nota prot. n.68094 del 05/11/2019, acquisita al prot. ARPA Puglia n.80045 del 07/11/2019, il Sindaco di Molfetta chiedeva di sottoscrivere una convenzione con ARPA Puglia in merito alle attività di verifica di cui al D.M. MATTM n. 648 del 23/06/2005.
8. L’impegno economico complessivo necessario all’espletamento delle attività richieste ad ARPA Puglia non è allo stato attuale determinabile e definibile puntualmente stante la complessità del progetto, la interdisciplinarità delle prescrizioni dettate dal Decreto di compatibilità ambientale e la non prevedibilità, stante la fase attuale del progetto, del complesso delle attività da espletare; l’impegno economico complessivo sarà pertanto valutato a consuntivo, per ciascuna annualità, sulla base dell’impegno profuso e delle spese sostenute e documentate.
9. Che le attività sono iniziate in data 27/01/2020, giorno della prima riunione tenutasi presso Arpa Puglia per la discussione sulle verifiche che coinvolgono Arpa Puglia;
10. Che i termini e le modalità di pagamento da parte del Comune di Molfetta a favore di ARPA Puglia sono definiti nel presente Accordo
11. Che ARPA Puglia è organo istituzionalmente preposto al controllo ambientale e che in tale veste è tenuta a supportare l'autorità competente nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al
D.M. MATTM n. 648 del 23/06/2005;
12. Che il presente Accordo costituisce strumento di concertazione atto ad assicurare livelli di coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche svolte dai soggetti firmatari;
13. Che l’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2
(Oggetto)
Con il presente Accordo, le Parti convengono le modalità ed i termini per l’espletamento di quelle attività, riferite alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. del MATTM n. 648/2005, nonché per il pagamento da parte del Comune di Molfetta delle spese all’uopo sostenute da ARPA Puglia.
ART. 3
(Importi, modalità e termini di pagamento)
L’impegno economico complessivo necessario all’espletamento delle attività di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. n. 648/2005 richieste ad ARPA Puglia non è allo stato attuale determinabile e definibile puntualmente, stante la complessità del progetto, la interdisciplinarità delle prescrizioni dettate dal Decreto VIA e la non prevedibilità, ad oggi, del complesso delle attività da espletare.
L’impegno economico complessivo sarà quindi valutato a preventivo anno per anno sulla base di un piano delle attività e quindi sarà riconosciuto a consuntivo, per ciascuna annualità e in base alle attività effettivamente svolte.
Le voci di spesa oggetto di rimborso da parte del Comune di Molfetta sono esclusivamente quelle sostenute, ai fini dell’espletamento delle attività di verifica di ottemperanza alle prescrizioni per:
- il personale impegnato, da documentare con apposita dichiarazione, a firma dei rispettivi Responsabili dell’ARPA Puglia, delle ore mensili nominative di ciascun dipendente spese per le attività di verifica di ottemperanza inerenti il progetto del Piano Regolatore Portuale di Molfetta compreso tra la banchina X. Xxxxxxxx e la località Tiro a Segno;
- i costi di missione e quelli sostenuti per l’esecuzione di attività sul campo;
- i mezzi e i materiali impiegati, secondo i prezzi di mercato;
Al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di verifica dell’ottemperanza e una valutazione preventiva di massima dei relativi costi, il Comune di Molfetta si impegna a presentare entro il 30 Gennaio di ogni anno il piano delle attività che intende eseguire nel corso del seguente anno e il relativo cronoprogramma. A fronte del piano delle attività presentato dal Comune di Molfetta, ARPA Puglia definirà una stima presuntiva dei relativi costi, indicando l’importo preventivato. ARPA Puglia si impegna ad avvisare tempestivamente il Comune di Molfetta qualora lo svolgimento delle attività necessarie comporti un supero dell’importo preventivato.
Il Comune di Molfetta rimborserà ad ARPA Puglia gli importi consuntivati per ogni annualità, a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta da parte dei responsabili ARPA Puglia, trasmessa unitamente alla fatturazione dei costi sostenuti che rechi un’indicazione di dettaglio delle singole voci di costo debitamente documentate.
In sede di prima applicazione ARPA si danno reciprocamente atto che per le spese da sostenere per l’annualità in corso e specificatamente per il periodo febbraio-dicembre 2020 l’importo preventivato ammonta ad Euro 21.000 valutato da ARPA Puglia sulla base della documentazione presentata per il processo di verifica di ottemperanza alle prescrizioni “f”, “g”, “h”, e che sarà definito a consuntivo e liquidato dal Comune di Molfetta con le modalità indicate ai punti precedenti.
Le attività previste per l’annualità 2020 riguardanti ARPA Puglia e i relativi costi sono i seguenti:
PRESCRIZIONE “f”:
• Validazione del Piano di monitoraggio rumore: ARPA PUGLIA
• Controllo dell’esecuzione del monitoraggio e verifica dei report mensili e finale: ARPA PUGLIA
Per quanto riguarda i costi:
Premesso che i costi sono puramente indicativi perché possono essere correttamente quantificati solo a consuntivo, si può stimare che:
• L’analisi e validazione del Piano di monitoraggio comporta 5 giorni pari a 30 ore. Viste le competenze richieste si prevede il coinvolgimento di almeno 2 esperti. Considerato un costo medio orario pari a 30€ si ottiene un costo di € 1.800
• Il controllo sull’esecuzione dei monitoraggi richiederà almeno l’attività di n.2 esperti per n.2 giorni lavorativi per l’esecuzione delle misure e di n.2 gg lavorativi per l’analisi dei dati per un totale complessivo di 48 ore. Considerato un costo orario medio di 30€ si ottiene un costo di € 1.440
• Il Controllo sui report mensili e report finale prevede l’impegno di una persona per una giornata per un totale di 6 ore moltiplicato per 13 report previsti. Considerato un costo orario medio di 30€ si ottiene un costo di € 2.340
Pertanto, il costo totale è pari a € 5580.
Validazione e PRESCRIZIONE “g”
• Controllo Piano di monitoraggio aria: ARPA PUGLIA
• Controllo dell’esecuzione del monitoraggio e validazione dati: ARPA PUGLIA
Per quanto riguarda i costi:
Premesso che i costi sono puramente indicativi perché possono essere correttamente quantificati solo a consuntivo, si può stimare per questa attività l’impegno di tre persone per 10 giorni all’anno.
Considerato un costo orario medio di 30€ si prevede un costo totale di € 3.120.
PRESCRIZIONE “h”
• Validazione dello studio: ARPA PUGLIA (prima dell’avvio delle opere)
• Controllo dell’attuazione: ARPA PUGLIA (durante l’esecuzione delle opere) svolto attraverso analisi dei Report prodotti dal Comune a seguito degli Audit.
Per quanto riguarda i costi:
Premesso che i costi sono puramente indicativi perché possono essere correttamente quantificati solo a consuntivo, si può stimare che:
• L’analisi e validazione dello studio comporta 5 giorni pari a 30 ore. Viste le competenze richieste prevede il coinvolgimento di almeno 3 esperti. Considerato un costo medio orario pari a 30€ si prevede un costo di € 2.700.
• Il Controllo sui report di Audit prevede l’impegno di una persona per cinque giornate per un totale di 30 ore moltiplicato per 5 report previsti. Considerato un costo orario medio di 30€, si ottiene un costo di € 4.500.
Pertanto, il costo totale è pari a € 7.200.
PRESCRIZIONE “d”
• Controllo dell’esecuzione del monitoraggio e verifica dei report mensili prodotti dal Comune di Molfetta: ARPA PUGLIA.
Per quanto riguarda i costi:
Premesso che i costi sono puramente indicativi perché possono essere correttamente quantificati solo a consuntivo, si può stimare che:
• Le attività di controllo dell’esecuzione del monitoraggio e di verifica dei report mensili prodotti dal Comune di Molfetta comporta il coinvolgimento di un esperto per circa 80 ore. Considerato un costo medio orario pari a 30 euro si ottiene un costo totale di € 2.400.
Pertanto il totale preventivato per l’annualità 2020 è pari a € 18.300
ART. 4
(Durata e decorrenza)
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine il 30 Aprile 2022. E’ escluso il rinnovo tacito.
ART. 5
(Riservatezza)
Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, il presente Accordo e tutta la
documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare, utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART.6
(Recesso)
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico/privato le Parti possono recedere dal presente Accordo Tecnico Economico mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 60 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento svolte.
ART. 7
(Spese ed oneri fiscali)
Il presente Accordo, solo in caso d’uso, sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.
ART. 8
(Responsabilità Amministrativa)
ARPA Puglia dichiara di conoscere e si impegna a rispettare i principi contenuti nelle convenzioni internazionali e nazionali contro la corruzione, la normativa in materia di anticorruzione, il Decreto Legislativo 231/01 e la legislazione attuativa o comunque collegata ai principi del suddetto decreto (collettivamente definiti come la “Legislazione sulla responsabilità societaria”).
ARPA Puglia, con deliberazione del DG n. 230 del 14/04/2015, ha recepito ed adottato il “Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di ARPA Puglia”, reperibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali - Atti generali – Codice condotta dipendenti.
ARPA Puglia ha adottato, inoltre, con deliberazione del DG n. 46 del 31/01/2017, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), anche esso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019.
ART. 9
(Foro Competente)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, e che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.
Art. 10 - Registrazione e spese
Il presente Accordo, firmato digitalmente ai sensi dell’art 15 comma 2 bis, è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, solo in caso d’uso. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Bari lì,
Per ARPA Puglia Per il Comune di Molfetta
Il Direttore Generale Il Sindaco
Avv. Xxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:XXXXX XXXX Data:21/02/2020 12:52:57
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxxxx Data:24/02/2020 10:39:40