Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Il Collegio Arbitrale composto da:
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, | nominato | dal | |
Presidente Xxxxxxx; | |||
Avv. Xxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx | in qualità di Arbitro, | ai sensi | del |
Regolamento della | Camera | di |
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dalla parte istante;
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dalla parte resistente;
riunito in conferenza personale in data 5 marzo 2009, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.19 00000 Xxxx
tel. x00 00 0000 0000 x00 00 0000 0000 - fax x00 00 0000 0000
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2319 del 20.11.2008 ) promosso da:
Geom. Xxxxxx Xxxxxx e la società Treviso F.B.C. 1993 srl, in persona del sig. Xxxxx Xxxx’Xxxxx, procuratore speciale, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Xxxxx Xxxxxx sito in Roma alla Via De’ Calboli Xxxxxxxx n. 1, come da procura
– parte attrice
contro:
Federazione Italiana Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Xxx Xx x. 0, xxxxxx delega
– parte convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello Statuto del C.O.N.I. e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, ha a oggetto la domanda da parte del Geom. Xxxxxx Xxxxxx, presidente della società Treviso Fbc 1993, e della Società Treviso Fbc 1993, volta a ottenere: in via principale l’annullamento della decisione di cui al C.U. n. 21/CGF, in data 11.09.2008, della Corte di Giustizia Federale e la revoca delle seguenti sanzioni: inibizione per anni 1 e ammenda di € 15.000,00 a carico del geom. Xxxxxx Xxxxxx; penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 a carico della
società Treviso Fbc 1993; in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx irrogate nei confronti del Treviso Fbc 1993 e del geom. Xxxxxx Xxxxxx, a condizione che le stesse siano contestualmente convertite in sanzioni pecuniarie; in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni irrogate nei confronti del Treviso Fbc 1993 e del geom. Xxxxxx Xxxxxx; in via di estremo subordine, la riduzione, secondo equità e giustizia, delle sanzioni irrogate nei confronti del Treviso Fbc 1993 e del geom. Xxxxxx Xxxxxx, anche tramite la conversione delle stesse, o in parte di esse, in sanzioni pecuniarie.
La sanzione nei confronti del geom. Xxxxxx Xxxxxx veniva irrogata perché ritenuto responsabile “della violazione degli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 3, del codice di giustizia sportiva, per avere stipulato un accordo relativo al trasferimento del giocatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101, 103 bis Noif, e quindi in violazione della normativa federale”; era ritenuto altresì responsabile “della violazione dell’art. 30, comma, 2, dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del codice di giustizia sportiva per avere proposto denuncia-querela nei confronti del sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx (all’epoca dei fatti presidente della SS Lanciano) per il reato di appropriazione indebita (relativa alla somma di € 30.000,00 pattuita quale premio di valorizzazione) così eludendo il vincolo di giustizia, ed in ogni caso, per non aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale”. Veniva altresì deferita anche la società Treviso Fbc 1993 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1° e 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti e al proprio presidente e legale rappresentante.
2. Il geom. Xxxxxx Xxxxxx e la società Treviso Fbc 1993 hanno promosso
«istanza di arbitrato» in data 20 novembre 2008 (prot. n. 2319) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella quale, oltre alle richieste conclusive prima ricordate, sono state sollevate e argomentate le seguenti questioni sottoposte al giudizio di
questo Collegio Arbitrale. E cioè: «1. Erronea applicazione degli artt. 95 e 101 Noif relativamente all’accordo di partecipazione connesso al trasferimento e alla cessione del contratto del giocatore Fonjock Divine – illegittimo ricorso all’analogia»; «2. Insussistenza della violazione dell’art. 30 dello Statuto Figc – carenza di opportuni mezzi di tutela endofederali».
3. Con memoria del 28 novembre 2008 (prot. n. 2379) si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo la inammissibilità della domanda di arbitrato e comunque respinta perché infondata nel merito.
4. Con atto del 4 dicembre 2008, il Presidente Vicario della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del Coni e 23, comma 1, del Regolamento, nominava il Collegio, che risultava così composto: Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Xxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx (Arbitro) e Avv. Xxxxx Xxxxxxxx (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento.
5. In data 17 dicembre 2008 si svolgeva la (prima) udienza, nel corso della quale i legali delle parti attrici articolavano una proposta conciliativa consistente nella commutazione di complessivi 4 punti di penalizzazione nei confronti della società Treviso Fbc 1993 – dei quali 3 oggetto della presente controversia e 1 oggetto di procedimento conciliativo in corso – in 2 punti a fronte dell’applicazione di una pena pecuniaria di € 50.000,00. Il legale della Figc si riservava di sottoporre la proposta alla valutazione del competente organo federale. Le parti consentivano alla proroga del termine di pronuncia del lodo di 90 giorni a far data dalla scadenza, di cui all’art. 20, comma 1°, del Regolamento della Camera. Il Collegio fissava una seconda udienza per il 13 gennaio 2009.
6. Nella (seconda) udienza del 13 gennaio – dopo che i legali della Figc rendevano noto che la Federazione non aderiva alla proposta conciliativa formulata dai legali delle parti ricorrenti – entrambe le parti discutevano, nel rispetto del contraddittorio, la controversia avanti al Collegio; venivano, in quell’occasione, depositate, per conto della parte attrice, sia le “Note per l’udienza del 13.01.2009”
che il documento “C.U. n. 343/C del 22 maggio 2006 della Lega Professionisti Serie C”. Il Collegio Arbitrale fissava termine al 28 gennaio 2009 per il deposito di memorie; e in tal senso, giungevano al Collegio, in data 26 gennaio 2009 (prot. n. 0146), la “Memoria conclusiva” da parte della difesa del geom. Xxxxxx Xxxxxx e della Società Treviso Fbc 1993, e, in data 28 gennaio 2009 (prot. n. 0152) le “Note autorizzate” da parte della difesa della Figc.
MOTIVI
1. La prima questione sottoposta al Collegio riguarda le formalità adottate per il negozio di cessione posto in essere dalle parti istanti. Queste ultime asseriscono di non aver commesso alcuna violazione degli obblighi che regolano le procedure inerenti il premio di valorizzazione di cui all’art. 101 N.O.I.F. Avrebbe pertanto errato il Giudice sportivo nel ritenere che l’operazione di cessione del calciatore Fonjock avrebbe dovuto rispettare le regole del settimo comma dell’art. 101 N.O.I.F. Tali regole sarebbero state applicate dalla Corte di Giustizia in via analogica, in violazione del principio di legalità formale.
Il rilievo non è fondato.
Va premesso, al proposito, che l’art. 95 NOIF prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione. In particolare, la norma prevede, al primo comma, un obbligo di forma applicabile a tutti gli accordi di trasferimento di calciatori: «1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe». Le concrete formalità da adottare sono previste dai commi 3° e 4° della medesima norma: «3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la
“lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche».
La norma, al comma 5°, prevede anche le modalità di deposito di tali atti: «5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito».
Al comma 6° la norma precisa che «6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche».
La ratio di tale norma è quella di sottoporre al controllo della federazione le variazioni di tesseramento dei calciatori, per la tutela degli stessi e in vista di una corretta gestione dei trasferimenti tra le società calcistiche. Come infatti palesato dal ridetto comma 6° della norma, solo la compilazione dei moduli federali per la cessione e il deposito presso gli organi federali degli stessi consente la variazione di tesseramento.
Nel caso di specie, risulta pacifico che parte istante abbia stipulato un accordo relativo al trasferimento del calciatore Xxxxxx Xxxxxxx (accordo successivamente risolto) con previsione di premio di valorizzazione. Osserva la stessa parte istante che tale accordo era stato regolarmente redatto per iscritto per le sue parti essenziali, ma
non per la clausola relativa al premio di valorizzazione, il quale è però previsto dalla normativa federale solo per le cessioni a titolo temporaneo di dilettanti e non per quelle a titolo definitivo di professionisti (quale quella di cui alla fattispecie in esame).
L’assunto non è fondato.
Non rileva, a parere del Collegio, la circostanza per la quale il premio di valorizzazione non sarebbe previsto per il tipo di cessione in parola. E infatti, come correttamente osserva la Corte di Giustizia Federale nel C.U. 34/CGF impugnato, le parti sono libere, nell’ambito della propria autonomia negoziale, di utilizzare istituti normativamente previsti per altre fattispecie, purché non sussistano divieti in tale senso. Del resto, lo stesso art. 103, comma 3°, N.O.I.F., prevede che il premio di valorizzazione sia meramente facoltativo anche per le cessioni temporanee.
Tale autonomia riconosciuta alle parti trova però un limite nell’obbligo di forma di cui all’art. 95, comma 6°, N.O.I.F., che commina la nullità per tutti i patti che non risultano dal documento con il quale è stata stipulata la cessione. Il riferimento testuale, contenuto nella norma, a “tutti i patti” sta appunto a significare che ogni accordo tra le parti della cessione deve soggiacere agli obblighi formali descritti. Né si può sostenere che il premio di valorizzazione sfugga a tale obbligo: esso infatti, una volta che sia fatto oggetto di accordo tra le parti, entra a far parte degli elementi essenziali del negozio (determinandone un fondamentale aspetto economico).
Poiché quindi la parte istante ha stipulato il premio di valorizzazione senza osservare le formalità richiamate, essa è incorsa nelle violazioni normative oggetto di contestazione, e legittimamente è stata sanzionata dal competente organo.
2. Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 30, comma 2°, dello Statuto Figc – ovvero il “vincolo di giustizia”, che preclude ai soggetti affiliati (società e tesserati) di rivolgersi, salvo specifica autorizzazione, per la risoluzione delle controversie relative alle materie riconducibili allo svolgimento del rapporto associativo, alle autorità giurisdizionali dello Stato, sanzionando l’inottemperanza a tale prescrizione – occorre chiarire quanto segue. Il geom. Xxxxxx Xxxxxx si è rivolto
alla autorità giurisdizionale statale, senza chiedere preventivamente l’autorizzazione agli organi federali, per presentare denuncia-querela nei confronti del sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx (all’epoca presidente della SS. Lanciano srl) per il reato di appropriazione indebita, e per chiedere il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un assegno bancario (di € 30.000,00) a garanzia di una contro-obbligazione inadempiuta. Sequestro preventivo, che veniva peraltro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Treviso in data 10 novembre 2007.
Il punto in questione è: laddove siamo in presenza di un reato, sia pure commesso nell’ambito di attività sportive, deve comunque valere l’obbligo del “vincolo di giustizia”? Rispetto alla fattispecie penale, quindi, l’autonomia sportiva (e la sua giustizia interna) si deve ritrarre per lasciare competenza esclusiva alla autorità giurisdizionale ordinaria?
Per dare risposta alle questioni avanzate occorre svolgere, inizialmente, una breve riflessione sulla natura stessa dell’ordinamento sportivo e il suo rapportarsi con l’ordinamento giuridico statale. E’ un tema ormai antico ma tutt’altro che esaurito; anzi, rinnovato a seguito della recente legge n. 280 del 2003, che ha dettato principi in materia di giustizia sportiva. In particolare, l’art. 1, comma 1, di detta legge dichiara che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo», per poi affermare, al comma successivo, che «i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo». Il legislatore ha voluto, in tal modo, prevedere una riserva di giurisdizione statale, per così dire, ogni qual volta le sanzioni e gli atti che non sono destinati a esaurire la loro incidenza nell’ambito strettamente sportivo, perché produttivi di conseguenze lesive nell’ambito dei rapporti sociali, vanno a essere ricompresi nell’area della “rilevanza” per l’ordinamento generale, per cui risulta non eludibile, ai sensi dell’art. 24 Cost., la necessità di consentire all’interessato la via del ricorso al giudice naturale.
Si conferma così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale. Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all’ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi.
Un siffatto ragionamento viene ora fatto proprio dalla giustizia amministrativa (v. da ultimo Tar Lazio n. 2472 del 2008), per quanto attiene alla sindacabilità degli atti amministrativi emanati dagli organi di giustizia sportiva; a fortiori, questo ragionare non può non applicarsi anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.). La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela.
E’ questo il punto centrale della questione.
E allora, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l’esigenza, o addirittura l’obbligo, di richiedere a essi l’autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost.
L’art. 30 comma 2°, dello Statuto Figc, che disciplina il “vincolo di giustizia”, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario.
Nel caso all’esame di questo Collegio Arbitrale, poi, non è ravvisabile l’ipotesi, avanzata dalla difesa della Figc, di ricorrere alla Commissione Vertenze Economiche della Federazione, stante la sua qualità di giudice sulle questioni economiche e non certo sulla materia penale, che invece è l’oggetto della vicenda, trattandosi di un reato ex artt. 646 e 640 codice penale.
3. Esclusa la sussistenza della violazione dell’art. 30, comma 2°, dello Statuto Federale, occorre calibrare le sanzioni sui soli comportamenti ascrivibili al geom. Xxxxxx Xxxxxx e alla società Treviso Fbc 1993, in relazione alla inosservanza degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2° e 3°, del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, tenuto conto della griglia delle sanzioni previste in tali casi per le società (art. 10, comma 3°, e 18, comma 1, CGS) e per i dirigenti (artt. 10, comma 4°, e 19, comma 1°, CGS), il Collegio ritiene equo applicare le seguenti sanzioni: € 15.000,00 di ammenda alla società Treviso Fbc 1993; 3 mesi di inibizione e € 15.000,00 di ammenda al geom. Xxxxxx Xxxxxx. In considerazione della reciproca soccombenza, si compensano sia le spese di lite che quelle relative al funzionamento dell’organo arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal geom. Xxxxxx Xxxxxx e dalla società Treviso Fbc 1993, definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. annulla il provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Federale;
2. condanna il geom. Xxxxxx Xxxxxx a 3 mesi di inibizione e € 15.000,00 di ammenda;
3. condanna la società Treviso Fbc 1993 a € 15.000,00 di ammenda;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. pone a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna di esse, le spese e gli onorari degli Arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
6. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera.
Cosi deciso in Roma, il giorno 5 marzo 2009, in conferenza personale degli arbitri, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati