APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 848 DEL 23/06/2017)
ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN XXX XXXXXXXXX X. 0/X, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 848 DEL 23/06/2017)
Premesso che il Comune di Pomezia:
valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprime la personalità umana e agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;
promuove e rafforza le risorse, i luoghi e le strutture in grado di avviare processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio;
per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile esistente, non destinato ad uso abitativo, e non utilizzato al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo dell’associazionismo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell’Amministrazione.
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 maggio 2017, l’Amministrazione ha deciso di concedere con contratto di comodato d’uso gratuito l’immobile sito in Pomezia Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X, sottostante la scuola materna comunale “Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx”, contraddistinto nell’allegata planimetria con il n°3,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III – SERVIZI EDUCATIVI – CULTURA – SPORT – TRASPORTI E MOBILITÀ
In attuazione della propria determinazione n. 848 del 23/06/2017,
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende concedere con contratto di comodato d’uso gratuito l’immobile sito in Pomezia Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X, sottostante la scuola materna comunale “San Xxxxxxxxx d’Assisi”, contraddistinto nell’allegata planimetria con il n°3, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla concessione in comodato d’uso gratuito di locali comunali ad associazioni senza scopo di lucro, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25 agosto 2016.
ARTICOLO 1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare le Associazioni che svolgono attività di volontariato sociale che, costituite e operanti nel territorio comunale da almeno un anno, non svolgono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed essere iscritte all’Albo comunale delle associazioni, alla data di pubblicazione del presente avviso.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E CONDIZIONI
L’immobile che si intende concedere in comodato d’uso gratuito è ubicato in Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X, sottostante la scuola materna comunale “San Xxxxxxxxx d’Assisi”, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
Le finalità che si intendono perseguire con il comodato d’uso sono quelle di promozione e sostegno dell’associazionismo nella Città di Pomezia, rivolto a fornire opportunità di migliorare la tutela della salute e della persona in generale.
Nell’intento di agevolare l’azione delle associazioni che perseguono gli interessi richiamati, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non prevedere il pagamento di alcun canone di locazione.
La durata del contratto sarà pari ad anni 3 con decorrenza giuridica dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il contratto può essere rinnovato dal Dirigente preposto, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico perseguito attraverso l’attività propria del progetto condotto dal comodatario.
Il comodatario dovrà inoltre nominare un responsabile, incaricato di mantenere il bene nelle condizioni in cui è stato assegnato dal Comune, e tale soggetto sarà responsabile in solido per gli eventuali danni causati.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Le Associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura, attraverso apposito modello di domanda (il cui schema è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, in un'unica busta chiusa e sigillata, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO”.
Gli interessati dovranno inoltre allegare all’istanza la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
- la denominazione e la sede legale, amministrativa e operativa (se diverse) dell’Associazione;
- una descrizione dell’associazione e delle sue finalità;
- una descrizione delle attività svolte nel settore del volontariato sociale;
- l’assenza di scopi di lucro;
- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di avere preso visione del presente avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve.
b) statuto;
c) atto Costitutivo;
d) elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell’Associazione richiedente;
e) elenco degli operatori che l’Associazione richiedente intende coinvolgere a qualsiasi titolo per l’espletamento dell’attività sul bene;
f) verbale delle cariche sociali per i consigli direttivi;
g) verbale di nomina del rappresentante legale;
h) dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
i) dichiarazione, di essere a conoscenza e pertanto consapevole che operatori e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Associazione sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
j) proposta progettuale che persegua le seguenti finalità:
1) promozione di corsi e laboratori finalizzati all’avvicinamento alla musica da organizzare in sede e/o presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio;
2) prevedere la partecipazione agevolata alle attività laboratoriali ovvero la gratuità delle stesse verso i minori appartenenti a famiglie con disagio socio-economico segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente;
3) organizzazione, di concerto con gli uffici preposti, di cinque eventi musicali gratuiti, in occasione di altrettante manifestazioni pubbliche di particolare interesse per la città;
4) promozione e confronto con altre realtà del territorio che perseguono le stesse finalità statutarie;
k) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
l) fotocopia dell’attribuzione del Codice Fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La busta contenente l’istanza, l’attività progettuale e la documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano ovvero inoltrata a mezzo recapito autorizzato a: Comune di Pomezia Città Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio Protocollo – Piazza Indipendenza n. 8 – 00071 Pomezia (Roma) - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14/07/2017.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine. L’onere del tempestivo e regolare recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della mancata consegna in tempo utile.
Per eventuali chiarimenti l’offerente potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Geom. Patrizia Testi Tel.: 06/00000000 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Gli allegati e il presente avviso pubblico informativo sono disponibili sul sito internet del Comune di Pomezia xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e all’Albo Pretorio on-line.
ARTICOLO 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione tecnica composta da:
a) dirigente del Settore Finanziario o suo delegato;
b) dirigente del Settore Sociale o suo delegato;
c) dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato; Il punteggio sarà così attribuito:
a) corrispondenza delle attività proposte con gli ambiti specifici e con le finalità (tema progettuale) fissati dall’Amministrazione Comunale con la presente deliberazione: Punti 40
b) sviluppo di relazioni positive con il territorio: Punti 15
c) numero degli operatori impegnati nel progetto: Punti 15
d) numero degli operatori che quotidianamente svolgono attività all’interno della Associazione: Punti 5
e) adeguata documentazione illustrativa, di aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività negli ambiti di intervento di cui alla precedente lettera a): Punti 10
f) richiesta proveniente da un gruppo o rete di Associazioni: Punti 15
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.
Il Dirigente del SETTORE III – SERVIZI EDUCATIVI – CULTURA – SPORT- TRASPORTI E MOBILITA’
procederà successivamente all’affidamento con proprio atto dirigenziale, anche in presenza di un’unica istanza.
ARTICOLO 5– ACCORDO DI COLLABORAZIONE E COMODATO D'USO GRATUITO.
Successivamente all’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione Comunale stipulerà apposito accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto selezionato e la concessione del
comodato d’uso gratuito dei locali, finalizzato allo svolgimento delle attività sociali e alla realizzazione del progetto.
Il contratto di comodato d'uso prevede la durata, eventuali rinnovi, il divieto di subaffitto e di sub-comodato, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi, l'obbligo in
capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del Comune in relazione all'utilizzo dei locali assegnati.
ARTICOLO 6 - DURATA, RINNOVO, REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE
La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto, e non può essere previsto rinnovo tacito. Il contratto deve prevedere la revoca nei seguenti casi:
a) scioglimento dell'Associazione beneficiaria;
b) mancato pagamento, anche parziale, degli oneri connessi (dopo 60 giorni dalla scadenza);
c) reiterata violazione degli obblighi contrattuali e del presente regolamento;
d) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate.
In caso di revoca del contratto, l'Associazione comodataria non può partecipare ad altra procedura di assegnazione di locali comunali per i cinque anni successivi decorrenti dalla data della revoca.
ARTICOLO 7 – RISERVO D’USO E CONTROLLI.
Il contratto deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune si riserva l’uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo di comunicare l’evenienza, con congruo anticipo, al
legale rappresentante dell’associazione. In ogni caso tale anticipo non può essere inferiore a una settimana, salvo assenso del legale rappresentante dell’associazione comodataria in caso di preavviso inferiore. Qualora l’Amministrazione si riservi l’uso del locale, la stessa prevede eventuali rimborsi di oneri per i costi di approvvigionamento elettrico, idrico, etc. e per l’uso di attrezzature e beni propri del comodatario.
La vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili da parte dei concessionari compete:
a) al Servizio comunale deputato alla gestione e manutenzione di edifici comunali per le connesse verifiche tecnico- funzionali;
b) al Settore comunale deputato alla gestione dei servizi competenti, di concerto con il Servizio comunale deputato alla gestione e valorizzazione del patrimonio per la verifica della conformità d’uso dei locali alle norme e finalità previste dal presente regolamento.
Il personale all’uopo impiegato, avrà diritto d’accesso alle strutture anche senza preavviso.
ARTICOLO 8– ONERI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE COMODATARIA
Sono a carico dell’associazione comodataria i seguenti adempimenti:
a) la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;
b) la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;
c) il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari stabiliti con il servizio competente.
Sono a carico dell’associazione comodataria le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le imposte e i tributi comunali dovuti, le utenze ed i consumi energetici da corrispondere direttamente, previa sottoscrizione del relativo contratto con le Aziende erogatrici o da rimborsare all'Amministrazione.
L’associazione comodataria si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa e per le attività proposte a favore della collettività e compatibilmente con la natura e la struttura degli stessi, a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso.
Le attrezzature e gli arredi, che l’Associazione intende utilizzare, devono essere perfettamente compatibili con l’uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli opportuni accessori idonei a proteggere e a salvaguardare tutti coloro che operano nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni.
Tutti i prodotti, le attrezzature e i materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti. L’associazione selezionata è l’unica responsabile del corretto svolgimento delle attività proposte, per le quali impiegherà i necessari operatori. L’associazione deve impiegare nel progetto selezionato personale e operatori, a qualsiasi titolo coinvolti, fisicamente idonei, di provata capacità, onestà e moralità. Gli operatori e il personale deve essere impiegato nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili. Esso è tenuto ad avere un contegno riguardoso e corretto. L’associazione risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.
L’Associazione assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione delle attività e la formazione degli operatori a qualsiasi titolo coinvolto.
L’Associazione deve assicurare l’applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari qualora applicabili, dotando gli operatori dei dispositivi di sicurezza previsti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta.
L’Associazione deve svolgere le attività utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e alle prescrizioni in materia di sicurezza per le attività aperte a pubblico.
ARTICOLO 9– RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE COMODATARIA
L’Associazione comodataria è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lei imputabile, nel periodo di durata della concessione.
L’Associazione si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento
delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.
In ogni caso il comodatario è responsabile, in via esclusiva, dell’attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all’utilizzo e della difformità d’uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all’Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
L’Associazione è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L’Amministrazione Comunale non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dall’Associazione nella realizzazione del progetto.
Il comodatario è responsabile di tutti gli oneri conseguenti ed eventuali danni o ammanchi prodotti con colpa o dolo alle proprietà del Comune durante il periodo di utilizzo dell’immobile.
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti o infortuni che possano occorrere a persone o cose a seguito dello svolgimento delle attività e dell’occupazione dell’immobile ottenuto in comodato.
L’Associazione deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; l'Ente è autorizzato a rivalersi sull’Associazione delle eventuali spese sostenute..
ARTICOLO 10 – DEPOSITO CAUZIONALE, ASSICURAZIONE E SINISTRI
L’Associazione, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a costituire un deposito cauzionale per un importo massimo di € 500,00, determinato in relazione alle caratteristiche dei locali concessi e delle attività da svolgere nella struttura e a mantenerlo in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi.
L’Associazione, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare a suo carico con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutta la durata del rapporto ed eventuali suoi rinnovi, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia per sinistro definito dal servizio comunale competente, adeguata all'attività svolta. Resta inteso che nel novero dei terzi dovrà essere specificamente compreso il Comune di Pomezia, i suoi Amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori in genere;
b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni, mediante garanzia “Rischio Locativo”, per un valore pari al valore dei beni medesimi, come determinato dal servizio comunale competente. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l’Associazione stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.
L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Associazione.
Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Comunale per la stipula del contratto.
ARTICOLO 11 – INFORMATIVA ALLA PERSONA
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Pomezia. Responsabile del trattamento dati è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, alla Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Velletri. Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx