ARTT. 107 E 108 D. LGS. 22.1.2004 N. 42 E S.M.I.
n. ord. 9 RF Concessione n. 5
Ministero della Cultura
GALLERIE DEGLI UFFIZI
Prot. n. MIC/GA-UFF/24.03.2022/0003125-P
Atto di Concessione in Uso
ARTT. 107 E 108 D. LGS. 22.1.2004 N. 42 E S.M.I.
Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi
PREMESSO
- il dettato degli artt. 106 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con X.Xxx. 22.1.2004 n. 42, e s.m.i;
- l’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, il quale disciplina il conferimento d’incarichi professionali agli impiegati civili dello Stato;
- l’accordo stipulato dal MIBAC e le Organizzazioni sindacali in data 19 dicembre 2018 e il relativo disciplinare allegato;
VISTI
- l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”;
- le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018;
- il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX;
- la richiesta dell’8 febbraio 2022 e successive di effettuare le seguenti riprese fotografiche per la sola acquisizione in archivio di immagini ad alta definizione;
- avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del versamento del canone di euro 2.600,00 (800,00 euro per la prima ora di riprese e 600,00 euro orari per le successive 3 ore) più euro 2,00 di marca da bollo per un totale di euro 2.602,00 sul conto corrente delle Gallerie degli Uffizi;
- avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del versamento di euro 144,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale;
- considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione;
CONCEDE
a Xxxxx GmbH, di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 00, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e usufruire della struttura museale nei seguenti giorni:
Depositi degli Uffizi, 25 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con 1 unità di personale
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Autoritratto, Inv. 1890 n. 4444
La presente concessione è incedibile e subordinata alle seguenti condizioni:
a) che siano rispettati i valori artistici e storici dell’immobile;
b) che il concessionario si assuma, con la sottoscrizione per adesione al presente atto, la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell’ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti alle riprese, ivi compresi quelli arrecati ai dipendenti delle Gallerie degli Uffizi coinvolti nell’organizzazione delle riprese;
c) che sia osservata la normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso quanto previsto nell’Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e nell’addendum al Documento di valutazione dei rischi Covid – 19 Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. Allegato 5. Informativa fornitori / utenti esterni;
d) che il concessionario provveda a proprie spese a pulire e tenere in ordine i locali in uso;
e) che venga stipulata e prodotta a cura del concessionario una polizza assicurativa a copertura dei rischi sub b), valida per tutta la durata della concessione spazi (da trasmettere all’amministrazione in tempo utile) con massimale unico RCT non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro (in caso di danni arrecati al fabbricato, alle strutture e/o ai beni/opere d’arte in esso contenuti il massimale per sinistro potrà essere anche inferiore, con il limite minimo tuttavia di euro 200.000). Tale polizza dovrà includere il risarcimento per l’eventuale danno fisico subito dai dipendenti delle Gallerie degli Uffizi mentre prestano la loro opera durante le riprese;
f) che in caso di sinistro e di successive liquidazioni parziali dei danni da parte della compagnia assicurativa, anche se riferite ad imposte dovute per legge, le eventuali differenze restino a carico del concessionario;
g) che durante il periodo di validità della presente concessione in uso il concessionario si impegni a fornire adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali e ad acquisire apposita liberatoria per la acquisizione delle immagini di tutti i soggetti coinvolti nelle riprese; in quanto Titolare del trattamento dei dati personali il concessionario sarà ritenuto unico responsabile per eventuali violazioni della normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
h) che l’acquisizione delle immagini, nonché il montaggio delle stesse, presupponga l’impegno a rispettare il divieto del loro utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro.
A tutela dei beni esposti nel museo, il concessionario dovrà avvalersi, durante la visita, del personale di custodia in forza a questa Direzione, che presterà la propria attività di vigilanza e custodia fuori dell’orario di servizio, secondo le intese raggiunte in sede con le organizzazioni sindacali competenti, inquadrandosi detta collaborazione fra le prestazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30.03.01 n. 165.
Per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto, si autorizza l’impiego di 1 unità di personale dalle ore 8.00 alle ore 10.00 con onere a carico del concessionario, che dovrà provvedere in proprio al pagamento del personale nella misura pro-capite di euro 36,00 all’ora (II area) e di euro 58,00 all’ora (III area), al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale per i sostituti d’imposta (art. 24 D.P.R. n. 600/73).
Il concessionario si impegna contestualmente alla firma del presente atto ad assolvere, in riferimento allo svolgimento delle attività oggetto di concessione, qualsiasi obbligo di legge riferibile alla normativa sul diritto di autore, ove dovuto.
Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi si riserva - qualora lo ritenga necessario per esigenze di sicurezza o di tutela e comunque in caso di sopravvenute e imprevedibili necessità - la facoltà di revocare il presente atto in ogni momento, previo avviso al concessionario, fatti salvi ed impregiudicati i diritti in relazione alle immagini girate fino al momento della revoca.
Per eventuali variazioni apportate al programma originario delle attività per le quali è rilasciata la presente concessione, l’Amministrazione si riserva la riquantificazione del canone a carico del concessionario.
La presente concessione consta di quattro pagine e viene sottoscritta dal concessionario per presa visione ed accettazione delle condizioni imposte.
I referenti del Museo consentiranno l’uso del bene solo dietro esibizione della presente concessione. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione.
Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare nelle forme richieste dal caso le specifiche dell’opera e la sua ubicazione. Esso dovrà riportare la menzione: “Su concessione del Ministero della Cultura”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Xxxx. Xxxx X. Xxxxxxx
Per presa visione, il concessionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
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