CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti da tutti i rapporti contrattuali stipulati fra il Cliente (Mandante della Spedizione) e lo Spedizioniere AERMAR Srl. I singoli “Ordini di spedizione” del Mandante, come pure le rispettive “Quotazioni” dello spedizioniere rappresentano perciò parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Mandante accetta pertanto espressamente che le presenti Condizioni Generali trovino piena ed immediata applicazione a tutti i rapporti contrattuali insorti con AERMAR Srl, nonché a tutte le azioni e/o reclami esercitabili nei confronti di quest’ultima. Art. 2 – Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni Accessorie (ex art. 1737 e ss. c.c.);
b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
d) Xxxxxxxx: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto. Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.
Per effetto del presente contratto, dunque, lo Spedizioniere AERMAR Srl provvederà a stipulare, in nome proprio e per conto del Mandante, uno o più contratti di trasporto, organizzando anche le eventuali attività accessorie alla spedizione, ex art. 1737 e ss. c.c.
Art. 3 – Obblighi dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, provvederà a stipulare uno o più contratti di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie necessarie ad assolvere le richieste del Mandante, agendo con la discrezionalità richiesta dai propri obblighi professionali e con la facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), sempre operando con la massima diligenza ed agendo quale spedizioniere (e non già quale spedizioniere-vettore). Lo Spedizioniere, salvo diverso e preventivo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
Lo Spedizioniere si impegna a concludere contratti di trasporto esclusivamente con Vettori camionistici che attestino, attraverso idonea dichiarazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
(i) siano muniti di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di autotrasporto e che i veicoli da questi utilizzati siano idonei alla esecuzione di trasporti affidatigli e che tali requisiti permangano per tutta la durata del Contratto di Trasporto.
(ii) (ii) osservino i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale, permessi di soggiorno, nonché la normativa in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi;
(iii) (iii) provvedano alla qualificazione dei conducenti, nonché alla formazione periodica obbligatoria, fatte salve le deroghe e le esenzioni previste ex Xxxx;
(iv) (iv) provvedano al regolare pagamento degli oneri contributivi, consegnando copia del relativo DURC;
(v) (v) rispettino quanto previsto dalla Legge in materia di sub-appalto del servizio di trasporto. Lo Spedizioniere si impegna a dare espresse istruzioni al Vettore affinché quest’ultimo, nell’esecuzione dell’incarico affidatogli, sia tenuto al rispetto delle norme di Xxxxx in tema di sicurezza della circolazione stradale, fra le quali si enunciano, a mero titolo esemplificativo e senza valore di elenco esaustivo, gli articoli del Codice della Strada nn.: 10 e 62 (massa limite), 61(sagoma limite),
142(limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta); nonché al rispetto della disciplina normativa in tema di autotrasporto per conto terzi, di cui al Decreto Legislativo 286/2005 e successive modificazioni. Le parti concordano che, per ogni ipotesi di perdita, avaria o deterioramento delle merci trasportate, come in caso di inadempimento delle obbligazioni di diligenza e correttezza gravanti sul Vettore, il Mandante della spedizione avrà diritto di agire direttamente nei confronti del vettore; mentre sarà compito dello Spedizioniere avere riguardo alla scelta di un vettore che si palesi competente e professionalmente valido, conservando il diritto, nei confronti del mandante, a vedersi rimborsate le anticipazioni (es. quanto corrisposto al vettore a titolo di nolo, spese o imposte doganali) ed il compenso di volta in volta concordato, anche su base forfetaria, per i singoli incarichi. Lo Spedizioniere non sarà in ogni caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, calamità naturali, forza maggiore, scioperi, nonché atti delle Amministrazioni dello Stato e/o cause esimenti previste nella disciplina uniforme in tema di trasporto e/o spedizione (es. embarghi; sommosse e rivolte civili; incidenti/avarie dei mezzi di trasporto; atti delle autorità doganali o postali etc.). In ragione della natura dell’incarico di spedizione, il Mandante riconosce che lo spedizioniere non ha né dovere, né possibilità, di garantire termini di consegna (resa) della merce.
Art. 4 – Assicurazione
Le parti concordano sul fatto che lo Spedizioniere non provvederà a stipulare alcuna polizza assicurativa a tutela dei rischi cui le merci sono esposte in viaggio. Nel caso il Mandante volesse assicurare le merci oggetto di spedizione/trasporto, lo stesso dovrà fornire per iscritto ad AERMAR srl specifiche istruzioni, sostenendo i costi relativi alla copertura assicurativa. Resta inteso che lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per far conseguire al Mandante l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo specifico incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di un corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
Art. 5 - Reclami
Ogni reclamo dovrà pervenire allo spedizioniere per iscritto, a mezzo fax o PEC, nei termini di legge previsti in materia di trasporto merci, e comunque nei termini utili individuati dalla disciplina internazionale uniforme prevista in ambito di trasporto marittimo e/o aereo e/o camionistico, pena, in difetto, l’impossibilità -non imputabile allo Spedizioniere- di poter responsabilizzare il vettore
Art. 6 - Obblighi del Mandante
Il Mandante garantisce che:
• la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette; l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei. Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento. Il Mandante garantisce altresì che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, ed è conforme alle normative vigenti, di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di far svolgere le operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Il Mandante dovrà poi corrispondere gli importi pattuiti con lo Spedizioniere, entro i termini concordati, e fornire ogni più opportuna istruzione relativa alla spedizione. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, soste, multe o altre somme a qualunque titolo richieste dai Vettori e/o dalle PP.AA. allo Spedizioniere. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
Art. 7 - Disciplina del contratto
Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli
articoli 1737 e seguenti del codice civile. Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta,
a pena di invalidità ai sensi dell’art. 1352 cod. civ. L’invalidità o l’inefficacia, per qualsiasi motivo, anche solo di una clausola del presente contratto non pregiudicherà la validità e efficacia del contratto nel suo complesso. Nel caso di invalidità di alcune disposizioni del contratto le parti si impegnano a sostituire tali disposizioni con altre valide e efficaci.
Art. 8 - Foro territoriale competente
Qualsiasi controversia relativa all’efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bari.
Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs n. 196/03,e ss. mod., le parti prestando consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, utile alla esecuzione degli incarichi di spedizione, dandosi reciprocamente atto di avere dato, e ricevuto, l’informativa prescritta dalla surrichiamata normativa. Le parti prestano altresì consenso all’utilizzo dei rispettivi dati personali ai fini del ricevimento di materiale promozionale e/o informative pubblicitarie connesse all’esecuzione degli incarichi di spedizione.
Art. 10 - Corrispettivo e diritto di ritenzione
A fronte del servizio di cui agli articoli che precedono, il Mandante è tenuto a corrispondere allo Spedizioniere un corrispettivo, il cui ammontare e le cui modalità di pagamento saranno concordate di volta in volta tra le parti prima dell’inizio della spedizione, sulla base dei servizi richiesti e del tipo di operazioni previste per l’esecuzione dell’incarico impartito e ricevuto. Lo Spedizioniere potrà richiedere corrispettivi calcolati anche su base forfettaria agendo, anche in questo caso, sempre quale mero spedizioniere e non come spedizionierevettore. Qualora, in virtù delle condizioni di resa della merce, le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario delle merci e/o di terzi, il Mandante della spedizione resta comunque sempre solidalmente obbligato al pagamento di dette somme qualora, per qualsivoglia ragione, lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Il pagamento dei dazi e diritti doganali è sempre dovuto dal Mandante in via anticipata. In caso di inadempimento agli obblighi di pagamento previsti in capo al Mandante, lo Spedizioniere ha diritto di ritenzione sulle merci allo stesso affidate, ed il Mandante sarà comunque tenuto al versamento del
corrispettivo dovuto, maggiorato degli interessi di mora da ritardo previsti ex D. Lgs. N. 231/2002. Nell’ipotesi in cui il carico debba forzosamente subire delle soste, o in caso di rifiuto o di mancato ritiro delle merci da parte del destinatario, il Mandante è sempre tenuto a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualsivoglia costo insorto per soste della merce, deposito e oneri accessori.
Art. 11 - Responsabilità
Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie. La responsabilità dello Spedizioniere-Vettore, laddove prevista e a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizioniere e/o Vettore in base e per effetto della normativa internazionale di diritto uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione (Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo; Convenzione di Bruxelles del 1924 e ss. mod. o Convenzione U.S. COGSA del 1936 per il trasporto marittimo e/o multimodale; Convenzione di Ginevra del 1956 e ss. mod. per il trasporto terrestre internazionale) e/o della legge nazionale italiana applicabile alla singola tratta di trasporto (art. 1696 c.c.), ed in ogni caso non potrà dunque eccedere il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente ha eseguito il trasporto. Per l’eventualità in cui sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno e/o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio, movimentazione e/o deposito (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia), eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture e/o di ausiliari terzi, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata. E' in ogni caso escluso qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, a titolo non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).
Art. 12 – Revoca
Il Mandante potrà in ogni momento revocare il presente contratto, rimanendo inteso che la revoca non avrà effetto rispetto agli incarichi già conferiti e la cui esecuzione sia già stata iniziata. In caso dunque di revoca del presente contratto, allo Spedizioniere sarà corrisposto il corrispettivo dovuto per i trasporti perfezionati o in corso di perfezionamento al momento
stesso della revoca, senza che nient’altro a titolo sia dovuto allo Spedizioniere a titolo d’indennizzo o risarcimento del danno.