ATTO DI TRANSAZIONE
Accordo Transattivo tra Enel Green Power S.p.A/Enel Produzione S.p.A. ed il Consorzio dei Comuni del BIM Piave di Belluno
ATTO DI TRANSAZIONE
tra
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO, con sede in Belluno, Via Xxxx Xxxxxxxxx n. 20, (Codice Fiscale 80000330250), in persona del Presidente pro tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Pieve d’Alpago (BL) il 24.10.1950 e residente in Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxx (XX), Codice Fiscale XXX XXX 00X00 X000X, debitamente a ciò autorizzato giusta delibera dell’Assemblea Generale n. 15 del 30 novembre 2018 (di seguito per brevità “Bim”)
e
Enel Produzione S.p.A. società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, capitale sociale € 1.800.000.000,00 i.v., codice fiscale, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05617841001, in persona del Consigliere Delegato, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018 (di seguito “Enel Produzione”)
ed
Enel Green Power S.p.A. società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, capitale sociale € 272.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000, in persona del Procuratore Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2018 (di seguito “Enel Green Power” ed “EGP” congiuntamente “Enel”);
Premesso
- che Bim interviene nel presente atto anche in nome e nell’interesse dei correlati Consorzi dei Comuni afferenti alle province di Treviso, Venezia, Trento, Bolzano e Udine - Pordenone;
- che in ordine al riconoscimento di spettanze economiche reciprocamente vantate e pretese è insorta controversia tra le parti;
- che, più precisamente, la vertenza ha riguardato la mancata condivisione di modalità, termini e contenuti delle rispettive obbligazioni, connesse sia con le debenze conseguenti
all’applicazione della normativa in materia di sovracanoni sia con gli adeguamenti degli importi degli stessi inerenti le concessioni oggetto di riduzione di potenza in base alla disciplina relativa al cosiddetto “minimo deflusso vitale”;
- che, pertanto, vengono in rilievo posizioni di significativa valenza monetaria correlate alle dazioni a cui Enel è tenuta nei confronti di Bim e ciò secondo diversi moduli contabili, in quanto - da un lato – si prospettano corresponsioni aggiuntive da parte di Enel e, dall’altro lato – per quanto pertiene agli effetti indotti dalla riduzione delle potenze concesse – diminuzioni a favore di Enel dei sovracanoni dovuti ovvero recupero a carico di Bim degli ammontari indebitamente già versati;
- che condizioni e presupposti delle singole pratiche, con esplicitazione delle collegate questioni sostanziali, si attestano meglio descritti ed esposti nella corrispondenza in atti intercorsa tra le parti e ad esse nota, alla quale quest’ultime dichiarano di rinviare per relationem e che, in tali termini, deve quindi qui intendersi richiamata a completa giustificazione della presente scrittura;
- che, mediante una specifica trattativa legale, sono stati al riguardo intrattenuti plurimi contatti al fine di verificare i margini di possibile definizione concorde delle prestazioni controverse e che, a seguito di ciò, sono maturate le condizioni di una definizione conciliativa del contenzioso, onde costituisce volontà della parti stabilizzare convenzionalmente le rispettive posizioni mediante un accordo transattivo che, attraverso la concordata individuazione delle condotte che lo sostanziano, definisca nel comune interesse e con reciproca soddisfazione il complesso delle questioni sollevate;
- che, sotto questo profilo, sono state negoziate le seguenti intese di reciproche concessioni, come statuito dall’art. 1965 cod. civ., segnatamente al fine di prevenire l’introduzione della lite in sede giudiziale.
Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano
quanto segue.
Art. 1
Le premesse svolte nella suestesa narrativa, delle quali Bim e Enel prendono atto ad ogni conseguente effetto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole in esso contenute.
Art. 2
Il presente accordo regola le condizioni concordate tra le parti al fine di definire in via conciliativa la vertenza insorta in ordine alle questioni trattate nelle posizioni meglio identificate in premessa.
Al fine di comporre bonariamente il complessivo contenzioso sopra considerato, le parti convengono perciò di disciplinare come segue le rispettive dazioni di quanto concordato per la definizione contabile delle pendenze in essere.
Art. 3
Enel, a titolo di importi dovuti sino al corrente anno in applicazione dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 e ciò per la totalità degli impianti considerati, corrisponderà a Bim la somma omnicomprensiva di euro 6.289.608,53 (euro seimilioni duecentoottantanovemila seicentootto/53 centesimi).
Il versamento di tale ammontare avverrà con pagamento a mezzo di bonifico bancario disposto entro la data del 15 dicembre 2018.
Enel e Xxx convengono altresì che a far data dall’anno 2019 quanto dovuto ex lege n. 228 del 2012 venga interamente corrisposto senza riserve o condizioni, fermi i soli effetti che potessero derivare da eventuali pronunciamenti favorevoli a Enel da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo se ed in quanto estensibili a Bim.
Art. 4
Bim verserà a Enel, quale restituzione di sovracanoni introitati per le concessioni oggetto di riduzione di potenza in base alla disciplina relativa al cosiddetto “minimo deflusso vitale”, la somma omnicomprensiva di euro 3.540.956,68 (euro tremilioni cinquecentoquarantamila novecentocinquantasei/68 centesimi).
Il versamento di tale ammontare avverrà in cinque rate annuali di pari importo.
Ogni rata verrà pagata a mezzo di bonifico bancario disposto entro la data del 30 giugno della corrispondente annualità del quinquennio così convenuto, a partire pertanto dal 30 giugno 2019.
Per l’effetto, l’ammontare di ogni singola rata annuale risulta pari ad euro 708.191,34 (euro settecentoottomila centonovantuno/34 centesimi) da intendersi come cifra fissa ed invariabile, non suscettibile di rivalutazione e/o di ulteriori incrementi a titolo di accessori o similari maggiorazioni.
Nel solo caso in cui Bim non adempia all’obbligo di pagamento, Enel si intende autorizzata a trattenere in compensazione il corrispondente importo non restituito e ciò nei soli limiti della rata non pagata, senza incremento alcuno, nonché in occasione del successivo versamento ovvero di successivi versamenti di quanto dovuto a titolo di sovracanoni.
Art. 5
Enel e Bim si danno reciprocamente atto che nessuna contestazione o addebito viene sollevato in ordine ai sovracanoni versati o da versare sino alla presente annualità 2018, interamente compresa, per tutte le concessioni non ancora oggetto di un formale provvedimento di riduzione di potenza in base alla disciplina relativa al cosiddetto “minimo deflusso vitale”.
In ordine a dette ultime concessioni, Enel e Bim si danno altresì reciprocamente atto che, a partire dalla prossima annualità 2019, il versamento del sovracanone da parte di Enel avverrà con riserva di ripetizione di quanto dovesse risultare indebitamente corrisposto una volta emesso il formale provvedimento di adeguamento della potenza concessa.
Detta ripetizione, oltre che risultare possibile unicamente per i sovracanoni corrisposti dal 2019, non potrà in ogni caso essere oggetto di compensazione e impegnerà le parti a negoziare modalità e termini di restituzione consensuale dell’indebito risultante sulla base del predetto provvedimento concessorio che sarà assunto. Trascorsi inutilmente 3 mesi dall’inizio della negoziazione, le parti saranno libere di adire l’autorità giudiziaria competente per la determinazione della modalità di ripetizione degli importi indebitamente versati da Enel.
Art. 6
Con riferimento agli impianti di cui all’art. 4 della convenzione stipulata in Venezia, in data 14 aprile 1962 (e ivi registrata in data 18 aprile 1962, con n. 22710 - vol. 626), tra Bim e la Società Adriatica di Elettricità S.p.A., a cui Enel è interamente succeduta, fatte salve ulteriori successive pattuizioni aventi ad oggetto il permanere delle condizioni di applicabilità delle relative intese, le parti convengono che, a partire dall’annualità 2019, nell’attuazione della riduzione della potenza oggetto di calcolo dei sovracanoni dovuti, il computo degli importi risultanti dalle riduzioni derivanti dall’applicazione della disciplina relativa al cosiddetto “minimo deflusso vitale” sia calcolato sull’intera potenza concessa e non sulla potenza ridotta all’85%.
Art. 7
Enel, in riferimento alla prevenzione e mitigazione del rischio idro-geologico presente sul territorio, si impegna a valutare, anche sulla scorta di apposite intese che potranno essere promosse al riguardo, la possibilità di destinare importi per impianti ed opere di sua proprietà che abbiamo un concreto interesse sul territorio di appartenenza di Bim.
Le parti si impegnano a mantenere una continuità di contatti collaborativi al fine di promuovere una efficace e piena attuazione del presente accordo.
Art. 8
Le parti dichiarano di ritenere congruo l’equilibrio economico in esso regolato ed idoneo a conciliare in via transattiva le rispettive posizioni.
Le parti dichiarano, in particolare, che - nei termini suesposti - deve intendersi incondizionatamente rinunciata ogni possibilità di azione giudiziale e, comunque, ogni pretesa inerente i pregressi rapporti e le posizioni considerate dall’accordo, ad eccezione delle sole azioni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione della presente scrittura.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente accordo sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.
Art. 9
Il presente accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d’uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.
L’atto di transazione si concluderà quando ciascuna parte avrà ricevuto dall’altra con raccomandata A.R. o PEC l’originale sottoscritto dall’altra per accettazione.
Art. 10
Enel, in quanto parte del Gruppo Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio codice etico, nel piano di tolleranza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il Bim nella conduzione dei
proprie affari e nella gestione dei rapporti con xxxxx si riferisce a principi equivalenti.
Art. 11
Le parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potrà venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.
Art. 12
Il Presente accordo è disciplinato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Consorzio BIM Piave Belluno
Xxxxxxx Xxxxxx
Enel Green Power S.p.A.
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Enel Produzione S.p.A.
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx