DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
a) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016;
b) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 INTESO A FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016.
R E L A Z I O N I
a) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016;
L’Accordo bilaterale aggiuntivo alia Convenzione europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia in materia di estradizione si inquadra nell’obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione ed al riciclaggio di denaro.
Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.
L’Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell’estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Il testo normativo si compone di 4 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
L’art. 1 prevede la facoltà degli Stati Contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all’estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
Nel caso dell’estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell’estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni.
E’ stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all’esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (Art. 2).
L’art. 3 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione Europea di estradizione.
L’art. 4 subordina l’entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della “denunzia della Convenzione” statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.
b) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 INTESO A FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016.
L’Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza Giudiziaria del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, tra la Repubblica Italiana ed la Repubblica di Macedonia si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con 1’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e render più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, ecc.). L’incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.
L’art. 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
L’assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l’espletamento di interrogatori di indagati ed imputati); l’assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l’identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti a1 reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell’esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto.
L’art. 2 disciplina l’esecuzione della richiesta di assistenza e l’eventuale rinvio della stessa. E’ stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
L’art. 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell’Autorità centrale.
L’art. 4 disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l’assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l’espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista 1’obbligatorieta del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio della Stato Richiesto.
L’art. 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie della Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato Richiesto, senza che possano essere da quest’ultimo opposti motivi di segreto bancario.
L’art. 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.
E’ previsto che l’Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell’Accordo avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nell’Xxxxxxx si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.