CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA “Selective Laser Melting – SLM” CIG: 6355221E43
Art. 1 - Oggetto
Fornitura di un sistema per la realizzazione di componenti metallici mediante fusione di polveri metalliche tramite tecnologia “Selective Laser Melting – SLM”. La fornitura dovrà essere comprensiva di posa in opera e messa a punto delle apparecchiature nei
locali definiti dall’Università oltre che degli altri componenti ausiliari e servizi accessori definiti nelle specifiche tecniche e nell’offerta tecnica.
Art. 2 - Specifiche tecniche
Il bene/servizio oggetto di offerta dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime previste nell’Allegato 1.1 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME MACCHINA SLM e all’offerta tecnica.
Se in un qualsiasi momento, anche successivo alla stipulazione del contratto di fornitura, venissero ravvisate delle difformità rispetto a quanto previsto nell’Allegato 1.1 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME MACCHINA SLM o nell’offerta tecnica, ciò comporterà l’obbligo per l’appaltatore di sostituzione della parte non conforme, a sue spese, entro 10 gg e, in caso di inadempimento, la conseguente risoluzione in danno del contratto.
Art. 3 – Durata dell’affidamento
L’affidamento avrà la durata necessaria alla fornitura, posa in opera e messa a punto dei sistemi, tenuto conto dei termini stabiliti nel presente documento e relativi allegati. Le obbligazioni del fornitore si estenderanno oltre tale termine per il tempo necessario all’erogazione dei servizi post vendita e per il periodo di garanzia del prodotto.
Art. 4 – Valore affidamento
L’importo effettivo del presente affidamento sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione dell’appalto.
Eventuali oneri per la sicurezza relativi ai rischi di interferenza saranno separatamente riconosciuti.
Art. 5 – Variazioni e modifiche in corso di esecuzione
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è stata autorizzata dall’Università.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l’Università lo ritenga opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell’Università.
L’Università può introdurre variazione al contratto stipulato, nei casi e nei modi previsti dall’art. 311 del DPR 207/2010.
In alternativa alla disciplina contenuta nei commi precedenti, l’Università si riserva di chiedere una variazione entro il 20% del valore dell’affidamento a norma dell’art. 11 del X.X. xxx 00 novembre 1923, n. 2440.
Art. 6 – Consegna merce e collaudo della fornitura
La consegna della merce, l’installazione e la messa a punto dei sistemi dovrà avvenire entro 120 giorni solari dal ricevimento dell’ordine. Saranno concessi massimo ulteriori 60 giorni solari per l’applicazione di eventuali personalizzazioni/modifiche proposte dal costruttore per gli aspetti evidenziati nel criterio “5. MONITORAGGIO DI PROCESSO” del Disciplinare di Gara. La consegna della merce, l’installazione e la messa a punto dei sistemi dovrà sempre prevedere il rilascio di un documento di consegna/di collaudo controfirmato dal referente dell’Università. Nel caso di mancato rilascio del documento di trasporto o consegna, l’Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento stabiliti.
Nel contratto di fornitura sarà indicato anche il referente con il quale l’affidatario dovrà mettersi in contatto per concordare orari e modalità di consegna, installazione e messa punto dei sistemi. L’Università potrà rifiutare la consegna/il servizio effettuato senza previo accordo con il referente.
Il materiale dovrà essere consegnato nei locali di cui all’Allegato 3(A) - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI SPAZI DESTINATI AD OSPITARE IL SISTEMA SLM E LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PROGETTO DI LAYOUT DELL’IMPIANTO. Tutti gli oneri di trasporto, di consegna, di installazione e messa a punto del sistema SLM offerto sono a carico dell’affidatario.
La consegna/il servizio dovrà avvenire sempre previo accredito presso la portineria della sede indicata nell’ordine di fornitura. Tale operazione potrà richiedere un tempo di attesa dell’incaricato di 10 minuti.
La consegna/il servizio dovrà essere effettuata da personale munito di idoneo tesserino di riconoscimento, esposto e visibile, con nominativo ed indicazione dell’appaltatore.
Le operazioni necessarie al collaudo della fornitura sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione dell’Università i mezzi necessari ad eseguirlo. Nel caso in cui il fornitore non ottemperi a detti obblighi, l’Università vi provvederà, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
Il collaudo dell’Università verrà effettuato con la produzione di 3 campioni con le specifiche tecniche definite nell’allegato 2.1 (parti A e B). Nel caso in cui le caratteristiche tecniche dei pezzi prodotti non dovessero essere conformi all’Allegato 2.1 (parti A e B) e ai contenuti dell’offerta tecnica, l’Università non procederà al collaudo della fornitura. Le prove di collaudo verranno eseguite entro 45 giorni dall’ultimazione delle prestazioni da parte del fornitore. Alle prove potrà assistere personale del fornitore che dovrà poter sottoscrivere il verbale di collaudo. In caso di assenza di personale del fornitore dell’esito del collaudo verrà data pronta comunicazione al fornitore. In caso di esito negativo delle prove di collaudo il fornitore non avrà titolo di emettere la fattura e dovrà provvedere alla risoluzione dei problemi riscontrati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Università. La soluzione dei problemi verrà verificata con la ripetizione delle prove di collaudo. Nel caso di decorso infruttuoso del termine per la soluzione dei problemi o di esito ancora negativo delle prove di collaudo l’Università si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto di fornitura ed escutere l’intera cauzione definitiva. In questo caso saranno sicuramente a carico del fornitore gli oneri di smantellamento, rimozione e trasporto dell’attrezzatura, i costi sostenuti dall’Università per la sistemazione degli spazi necessari ad ospitare l’attrezzatura, nonché tutti gli altri oneri e danni connessi riscontrati dall’Università.
Art. 7 - Fatturazione e pagamenti
La fatturazione non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire solo a completamento delle operazioni di fornitura, installazione e messa a punto dei sistemi previo collaudo di tutti gli elementi da parte del referente indicato dall’Università.
L’Università potrà legittimamente rifiutare l’intero pagamento della fornitura fintantoché tutti gli elementi non siano conformi, installati, messi a punto e collaudati.
Le fatture dovranno:
− essere intestate a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 XXXXX;
− essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007), il codice IPA verrà comunicato al termine del collaudo;
− riportare il CIG dell’affidamento;
− riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);
− riportare il numero identificativo del documento gestionale (ID-DG) comunicato dall’Università al momento dell’affidamento. Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l’Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti.
Se la fornitura o il servizio è stata eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di Udine ai sensi della L. 136/2010.
Art. 8 – Sicurezza:
L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.
Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all’Università, come datore di lavoro committente. L’Appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'appalto. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l’Università e l’Appaltatore si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività.
Tale documento sarà fornito dall’Università prima della consegna della merce.
Al momento sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla interferenze delle attività.
Art. 9 – Garanzie a corredo della fornitura
La fornitura dovrà essere corredata da 1 anno di garanzia on site next business day.
Art. 10 - Penali
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, l’Università applicherà una penale da 300 a 1000 Euro per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta.
Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’Appaltatore, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.
Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:
• ritardo nella consegna, installazione e messa a punto dei sistemi: Euro 300 per ogni giorno di ritardo;
• non conformità del materiale consegnato/installato rispetto alle specifiche tecniche e all’offerta: Euro 100 per ogni infrazione + obbligo di adeguamento
• mancato rispetto delle eventuali previsioni e prescrizioni di sicurezza: Euro 1000 per ogni infrazione + obbligo di adeguamento.
L’importo delle penali sarà dedotto della cauzione, che andrà prontamente reintegrata, o dal pagamenti per le prestazioni rese dall’affidatario.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.
Art. 11 - Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
- fallimento dell’Appaltatore;
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di offerta;
- inadempimento dell’Appaltatore rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dall’Università per porre fine all’inadempimento, fermo restando l’applicazione delle penali previste;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.
La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale dell’Università all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.
A seguito della risoluzione del contratto, l’Università si riserva il diritto di affidare ad altri la fornitura, in danno della Ditta inadempiente.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Università provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Art. 12 - Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che l’Università tratterà i dati relativi al presente affidamento ai soli scopi amministrativi e fiscali.
Art. 13 - Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell’appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.
X.xx Il Direttore Generale Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx