Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi
ALLEGATO Alla Circolare del 19 luglio 2012, n. 2
Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
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Parte I ‐ Indicazioni generali
I.1 ‐ Obiettivi
Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico‐finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente costituiscono i principi generali ai quali si è ispirata la redazione degli schemi della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico‐finanziaria dei contratti integrativi. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:
• a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
• a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
• a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.
NOTA BENE
La redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico‐finanziaria deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile ‐ anche al cittadino ‐ e verificabile ‐ in particolare dall’Organo di controllo chiamato alla certificazione ‐ ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta. Si raccomanda perciò un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti verificabili oggettivamente.
I.2 ‐ Modularità e aggiornamento degli schemi
Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, che possono essere eventualmente dettagliate in voci e sotto voci.
L’organizzazione in forma modulare degli schemi consente a ciascuna Amministrazione di completare i moduli / sezioni / voci e sottovoci ritenuti rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico‐finanziaria, anche se completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Spetterà all’Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
Poiché la materia risulta in evoluzione (es. in relazione alla riduzione del numero di comparti di contrattazione collettiva e specifiche tipologie professionali, alla durata dei contratti collettivi di livello nazionale prevista dal Decreto Legislativo 150/2009 nonché ai vincoli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 e successivi interventi del legislatore), gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico‐finanziaria debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all’evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi.
I.3 ‐ Tipologie di atti di contrattazione integrativa interessati agli schemi
La contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali (Ccnl) o, nel caso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai relativi contratti collettivi regionali (Ccrl) e provinciali (Ccpl). Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (XX.XX., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.
Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:
• contratti integrativi normativi (c.d. articolato) ‐ si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006‐2009);
• contratti integrativi economici ‐ costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
• contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.
NOTA BENE
Nella casistica sopra riportata rientrano anche tutti gli atti denominati nei modi più vari (verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc.) che interessano l’utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compresi anche gli atti unilaterali formalizzati in via provvisoria dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 40, comma 3ter del Decreto Legislativo
n. 165/2001, come novellato dall’articolo 54 comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009.
NOTA BENE
Per tutte le fattispecie sopracitate che, anche con denominazioni diverse, rilevano sull’utilizzo del Fondo e/o sulla disciplina di istituti particolari, valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno ai sensi dell’articolo 40‐bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e quelle del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ai sensi dell’articolo 40‐bis, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo n. 165/2001, per le amministrazioni ivi previste. In particolare, con riferimento a tale accertamento congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – di cui all’articolo 40‐bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ‐ fermo restando il rispetto del principio dell’unicità della sessione negoziale come previsto nella generalità dei contratti collettivi nazionali (ai sensi del quale occorre procedere attraverso un unico accordo per ogni anno di riferimento evitando, quindi, parcellizzazioni) ‐, sono sottoposte tutte le fattispecie sopra citate, anche se con denominazioni diverse, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità. Sono, quindi, esclusi dal controllo xx xxx. 00‐xxx, xxxxx 0, xxx Xxxxxxx Legislativo n. 165/2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli
enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.
I.4 ‐ Struttura dello schema di relazione illustrativa
Lo schema di relazione illustrativa è composto da due distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:
1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili
Lo schema di relazione illustrativa riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente paragrafo I.3.
I.5 ‐ Struttura dello schema di relazione tecnico‐finanziaria
Lo schema di relazione tecnico‐finanziaria sull’utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:
1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
4. Compatibilità economico‐finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Lo schema di relazione tecnico‐finanziaria riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente paragrafo I.3.
Parte II ‐Lo schema di relazione illustrativa
Lo schema di relazione illustrativa è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:
1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda 1.1);
2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.
Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi).
II.1 ‐ Modulo 1 ‐ Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la Scheda 1.1):
• della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le XX.XX. ammesse alla trattativa e, nell’ambito di queste, quelle firmatarie dell’accordo); dei soggetti destinatari;
• delle materie trattate dal contratto;
• del rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
• va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
• va evidenziata l’acquisizione della certificazione dell’Organo di controllo interno sui profili di compatibilità economico‐finanziaria e normativa, ai sensi dell’articolo 40‐bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell’Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3‐sexies, ed articolo 40‐bis, comma 2 del Decreto Legislativo
n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico‐finanziario e controllo sulla compatibilità
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:
o a) non sono ammesse relazioni “cumulative”, riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
o b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l’ipotesi di accordo non potrà avere seguito.
A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l’organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto.
NOTA BENE
Va rammentato che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 ‐ ed in particolare con la modifica dell’art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l’art. 5, comma 2) ‐ sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all’organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l’informazione (es. formazione, articolazione dell’orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).
• per le amministrazioni elencate al comma 2 dell’articolo 40‐bis va acquisito l’esito positivo dell’accertamento congiunto effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ‐ sui profili di compatibilità economico‐finanziaria e normativa.
NOTA BENE
La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l’acquisizione della Certificazione dell’Organo di controllo interno (par. 1.3).
Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico‐finanziaria, la certificazione dell’organo di controllo interno (articolo 40‐bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), l’esito dell’accertamento congiunto operato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le amministrazioni di cui all’articolo 40‐bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Resta, infatti, in ogni caso l’obbligo per le Amministrazioni di cui all’articolo 40‐bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (vedi le circolari citate), di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la Certificazione dell’Organo di controllo interno di cui agli articoli 40, comma 3‐sexies, e 40‐bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 40‐bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).
Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell’organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all’art. 40‐bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.
Modulo 1 ‐ Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | ||
Periodo temporale di vigenza | ||
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): | |
Soggetti destinatari | ||
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | a)…. b)…. c)…. ... | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? | ||
Eventuali osservazioni |
II.2 ‐ Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie ‐ risultati attesi ‐ altre informazioni utili)
Il modulo ripercorre ogni articolo dell’accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.
Inoltre, considerato che l’utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo
n. 150/2009) e che il comma 4 dell’articolo 40‐bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell’utenza, emerge l’esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna l’indicazione dei risultati attesi dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
NOTA BENE
Per illustrare i risultati attesi, possono essere presi in considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l’anno di riferimento, i quali declinano l’orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010).
L’illustrazione dei contenuti dell’articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.
Pertanto, il contenuto minimo ed obbligatorio della relazione illustrativa è costituito da:
a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
NOTA BENE
I rinvii a precedenti contratti devono essere chiaramente ed espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, evitando la mera citazione degli estremi degli stessi. È fatto divieto di rinvio, anche tacito, a norme non compatibili con l’ordinamento normativo vigente.
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa ‐
progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio);
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.
Parte III ‐ Lo schema di relazione tecnico‐finanziaria
La relazione tecnico‐finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. paragrafo I.3 della Parte I). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico‐finanziaria deve esplicitamente asseverare l’assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico‐ finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Xxxxxxxx.
Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico‐finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall’accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Xxxxxx XXX della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all’accordo stralcio stesso.
La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l’ambito di intervento con effetti economico‐finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico‐finanziaria relativa che deve accompagnare l’illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.
III.1 ‐ Modulo I ‐ La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Am‐ ministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell’Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico‐finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l’indice che segue. Ogni sezione dell’indice andrà completata con l’illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l’Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” e spetterà all’Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.
III.1.1 ‐ Sezione I ‐ Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
‐ Risorse storiche consolidate
In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).
‐ Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del
Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.
‐ Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).
III.1.2 ‐ Sezione II ‐ Risorse variabili
Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.
III.1.3 ‐ Sezione III ‐ (eventuali) Decurtazioni del Fondo
In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l’ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l’evidenza dell’avvenuto rispetto.
III.1.4 ‐ Sezione IV ‐ Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.
III.1.5 ‐ Sezione V ‐ Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall’art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:
• la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall’uso pro‐tempore (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
• la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.
Entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, a condizione che l’Organo di controllo deputato alla certificazione abbia contezza anche delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Ne consegue che:
a) la contabilità di costituzione del Fondo al “lordo” delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso risulta più schematica e lineare, in quanto non richiede il monitoraggio (e la relativa verifica e certificazione) delle risorse rispettivamente a riduzione del Fondo (es. le poste relative alle progressioni economiche effettuate nell’anno) e incrementali dello stesso (seguendo il medesimo esempio le poste relative alle progressioni economiche dei cessati)
b) la contabilità del Fondo al “netto” delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo richiede contezza anche di tali risorse nonché delle poste del Fondo rispettivamente in aumento (es. progressioni economiche da personale cessato) o in diminuzione (es. risorse utilizzate per progressioni economiche).
Questa sezione è specificamente pensata per la contabilità del Fondo al “netto” delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso e deve essere dedicata alla esposizione delle relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione. Nel caso di contabilità del Fondo al “lordo” la sezione deve essere ovviamente lasciata in bianco e indicata come non pertinente.
III.2 ‐ Modulo II ‐ Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo. Come nel caso della costituzione del Fondo, anche per questo modulo ogni voce elementare andrà documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo e compito dell’estensore è di rendere verificabili le diverse voci tanto dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) che dal punto di vista economico (in termini di correttezza della quantificazione).
III.2.1 ‐ Sezione I ‐ Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Date le risorse del Fondo come definite con atto dell’Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all’aprirsi della sessione negoziale nel caso del personale non dirigente o le fasce di posizione economica minime definite dal Contratto collettivo nazionale/regionale o provinciale di riferimento o comunque già negoziate in precedenza nel caso della dirigenza). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) va dedicata la prima sezione di questo Modulo.
III.2.2 ‐ Sezione II ‐ Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall’attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.).
III.2.3 ‐ Sezione III ‐ (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto
negoziale specifici istituti. A ciò va aggiunto che la stessa contrattazione di livello nazionale, ad esempio con riferimento all’articolo 32 comma 7 del Ccnl 2002‐2005 Regioni ed Autonomie locali, faccia espresso rinvio all’utilizzo di specifiche somme (l’esempio fa riferimento ad un accantonamento per incarichi di alta professionalità nelle realtà di minori dimensioni). In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.
III.2.4 ‐ Sezione IV ‐ Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).
III.2.5 ‐ Sezione V ‐ Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Al fine di consentire la coerenza contabile con i quadri esposti nel primo modulo, qualora sia ivi compilata la sezione riferita alle Risorse temporaneamente all’esterno del Fondo (cfr. Modulo I ‐ Sezione V), è necessario compilare specularmente la corrispondente sezione di destinazione, che in sede di previsione/programmazione avrà di necessità il medesimo dettaglio e le medesime quantità esposte nel primo modulo.
III.2.6 ‐ Sezione VI ‐ Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico‐finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
III.3 ‐ Modulo III ‐ Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all’Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I ‐ Costituzione del Fondo e Modulo II ‐ Definizione delle poste di destinazione del Fondo), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all’esterno del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all’anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.
III.4 ‐ Modulo IV ‐ Compatibilità economico‐finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto‐insiemi, come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell’articolo 92, commi 5‐6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.
La relazione tecnico‐finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico‐finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico‐finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).
III.4.1 ‐ Sezione I ‐ Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico‐finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.
III.4.2 ‐ Sezione II ‐ Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Questa sezione deve dare contezza ‐ attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione ‐ che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette “economie contrattuali del Fondo” da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell’anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa.
III.4.3 ‐ Sezione III ‐ Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell’Amministrazione.