Contract
R.G. n.288/2019
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta,
rilevato che parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo emesso in quanto la fideiussione rilasciata , e che ha consentito la presentazione del ricorso, deve ritenersi nulla perché effetto di contratto concluso in violazione della normativa antitrust, ed in quanto le somme pretese risultano non integralmente dovute,
rilevato che parte opposta contesta integralmente le avverse deduzioni ritenendo la legittimità della fideiussione richiesta come delle somme pretese,
Firmato Da: XXXXXXX XXXXX XXXXX EMI Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4419f10cf612f164
ritenuto che:
Quanto alla nullità delle fideiussioni rilasciate dalle garanti opponenti, la Suprema Xxxxx (Xxxx.0000/0000 e 29810/2017) ha precisato che la legge ‘ antitrust’ 287/90 ha dettato norme a tutela della libertà di concorrenza destinate a chiunque abbia interesse alla conservazione di un mercato competitivo ‘ al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata’; in tale ipotesi infatti il consumatore acquirente finale del prodotto offerto dal mercato vede eluso il suo diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e il contratto che egli stipula rappresenta l’esito dell’intesa vietata essenziale a realizzarne gli effetti.
Quando dunque le intese sono suscettibili di restringere la concorrenza sul mercato sono vietate e tali possono essere anche le determinazioni di un’associazione di imprese bancarie che possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Tuttavia , sulla base di quanto rileva la Banca d’Italia nel provvedimento in data 2.5.2005, da un lato, occorre verificare che la sostanziale uniformità delle clausole contrattuali è frutto di un’effettiva intesa tra banche e, da altro lato, che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto.
Ed infatti l’uniformità può nascere anche da una consolidata prassi bancaria persistente, come in effetti nasce, ed occorre dunque dimostrare che lo schema Abi consolida tale prassi , ne
comporta l’applicazione uniforme ed impedisce ogni forma di diversificazione delle clausole che
contemperino gli interessi opposti delle parti.
Da altro lato , occorre che colui che invoca l’illegittimità delle intese bancarie e dei conseguenti contratti che le recepiscono sia portatore di uno specifico pregiudizio conseguente alla diminuzione od esclusione del carattere competitivo del mercato.
Ed allora, seppur si voglia assumere presuntivamente che le clausole invocate da parte opponente derivano da un’intesa bancaria che ha consolidato rigidamente la prassi esistente in tema di moduli di fideiussione ostacolando ogni forma di diversificazione, occorre comunque allegare lo specifico pregiudizio subito dalle garanti (Cass. 3640/2009), pregiudizio neppure dedotto specificatamente nel presente procedimento.
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Peraltro proprio in quanto la disamina dell’effettiva caducabilità degli accordi discendenti da intese deve essere delibata nella sede giurisdizionale a ciò preposta ex art. 33 co.2 della citata legge, pare più corretto assumere che i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordi mantengono la loro validità nonostante la declaratoria eventuale di nullità dell’accordo in violazione della disciplina antitrust e possono dar luogo solo ad azioni di risarcimento del danno nei confronti delle banche, il cui importo può semmai essere posto in compensazione con quanto dovuto dalle garanti; tuttavia nella specie nessuna domanda di risarcimento è stata svolta e nessun controcredito richiesto in compensazione.
Quanto invece alle contestazioni svolte dalle opponenti in merito all’applicazione illegittima di interessi corrispettivi e moratori, esse risultano assolutamente generiche e come tali non valutabili in questa sede .
Non essendo pertanto l’opposizione fondata su adeguata prova scritta né di pronta soluzione, visto l’art. 648 c.p.c.,
p.q.m.
concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concede termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa
per ogni ulteriore provvedimento l’udienza del 26.11.2019 ore 10.15. Si comunichi.
Bergamo,25.6.2019.
Il Giudice
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