CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA.
AGRISTART
Aziende Agricole
AGRISTART
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Mod. 250225C - Ed. 12/2019 - Agg. 07/2020
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni dell’azienda agricola
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Agristart
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? SETTORE INCENDIO:
✓ indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni dell’azienda agricola (Fabbricati, Contenuto, Macchine Agricole e Foraggio) da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro).
Garanzie facoltative
Rischio locativo – Ricorso terzi – Fenomeno elettrico
– Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto – eventi atmosferici – eventi sociopolitici o atti vandalici – indennità aggiuntiva a percentuale.
SETTORE FURTO:
✓ indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione e/o dal danneggiamento alle cose assicurate (Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole) in occasione di furto, rapina o estorsione perpetrate all’interno dei locali; sono coperti, inoltre, i danni da atti vandalici connessi ai reati garantiti e i guasti eventualmente cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato contenete le cose assicurate.
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE:
✓ tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali) e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx, in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
Garanzie facoltative
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – Responsabilità civile del capo famiglia – Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola – Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli – Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame – Responsabilità civile dell’agriturismo.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
Che cosa non è assicurato? SETTORE INCENDIO
i danni:
🗶 verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
SETTORI INCENDIO E FURTO
i danni:
🗶 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
TUTTI I SETTORI
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Contratto di assicurazione contro i danni dell’azienda agricola
Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione prevedono all’interno di ogni settore, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
Mod. 250225D ed. 12/2019 1 di 2
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano salvo:
- la garanzia Responsabilità civile, che è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l’applicazione di un aumento rispettivamente del 3% e 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Relativamente al Settore “Responsabilità Civile” le garanzie operano per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Mod. 250225D ed. 12/2019 2 di 2
Assicurazione Danni dell’azienda agricola
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Agristart
Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati, contenuto, bestiame, macchine agricole e foraggio in conseguenza di: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate; e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto; f) caduta corpi celesti; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) implosione; i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; |
Mod. 250225DA ed. 12/2019 1 di 16
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j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, causati ai fabbricati e contenuto. La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: l) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; n) rottura di lastre; o) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica autorizzata, i residui del sinistro; p) i danni causati alle merci in refrigerazione subiti dai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell’Azienda Agricola assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da: - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell’installazione; - fughe accidentali di gas o liquidi frigorigeni; - mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell’Ente fornitore di energia elettrica. La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa maggiore di 6 ore. q) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al contenuto limitatamente all’attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale situato all’aperto purché nelle aree cortilive dell’Azienda Agricola in un raggio massimo di 200 metri dall’edificio principale. | |
SETTORE FURTO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a dimora abituale permanente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di contenuto, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e macchine agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili; 3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite (tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo); - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, - in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa; d) furto, rapina, estorsione e scippo ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, preziosi e valori, portati indosso dagli stessi. |
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La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte; f) atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati. La garanzia è estesa al furto di: macchine agricole, bestiame limitatamente ai bovini, equini e suini e contenuto limitatamente all’attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a dimora abituale permanente, a condizione che l’Azienda Agricola assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura. | |
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danni a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx in qualità di proprietario, conduttore o affittuario. Proprietà e conduzione dei beni immobili L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’Azienda Agricola, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all’irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro). Lavori di ordinaria manutenzione L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i lavori eseguiti in economia, nonché la responsabilità di committenza dell’Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e professionale specifica. Trattamenti chimici L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l’omologazione dagli organi competenti, effettuati nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola. Sono garantiti anche i danni materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi. Proprietà di animali L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile. Proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all’Azienda Agricola. Lavorazioni agricole L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di: - lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore, - impiego di attrezzature, macchine agricole semoventi e relativi motori, - lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola. Sono compresi inoltre i danni: - ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico; - a condutture ed impianti sotterranei in genere; - a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. |
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Proprietà, uso e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e simili L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi. Esistenza di officine meccaniche L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell’Azienda Agricola. Responsabilità personale dei dipendenti L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa “R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi; - per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Committenza L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata; - distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che: a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.; b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale. Smercio di generi di produzione dell’azienda agricola L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa. Allevamento zootecnico L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’allevamento non industriale di bestiame esercitato nell’ambito dell’Azienda Agricola, compresa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del bestiame nei pascoli. Scambio di prestazioni d’opera o di mezzi (art. 2139 C.C.) L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni a lui imputabili in qualità di: - beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, - prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo. Lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzature dell’azienda agricola L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni corporali causati a terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l’utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell’Azienda Agricola. |
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Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione dell’Azienda Agricola. Veicoli utilizzati per l’azienda a) Condotti all’insaputa dell’Assicurato L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l’Assicurato non sia proprietario o locatario. Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti che assicura il veicolo. b) Veicolo personale dei dipendenti (committenza ex art. 2049 C.C.) L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell’Azienda Agricola. Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti che garantisce il veicolo. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida. Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e biocombustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti o di proprietà dell’Azienda Agricola. Incendio a cose di terzi L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni materiali da incendio derivanti da incendio di macchine agricole di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la garanzia facoltativa del Settore Incendio “Ricorso Terzi”. Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi verificatesi sia all’interno dell’Azienda Agricola che durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montaggio degli stands. | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
Non previste | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
RISCHIO | La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi | |
LOCATIVO | compresi in garanzia, anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato. | |
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto | ||
a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai | ||
RICORSO TERZI | sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. | |
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o | ||
SETTORE INCENDIO | parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. | |
FENOMENO | La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli | |
ELETTRICO | impianti pertinenti i fabbricati, e contenuto limitatamente al mobilio ed arredamento domestico. | |
ACQUA | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati e contenuto da: 1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; | |
CONDOTTA E | ||
GAS, SPESE DI | ||
RICERCA E |
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RIPARAZIONE DEL GUASTO | 2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le cose medesime; 3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; 4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei fabbricati. | |
La Società indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. | ||
EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e contenuto causati da: 1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. | |
EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati, contenuto, foraggio e macchine agricole, causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi; 2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori. | |
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata. | ||
INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15% | La Società riconosce, in caso di sinistro indennizzabile, un’indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell’attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai fabbricati e/o contenuto se sottoscritti e garantiti in polizza. L’Indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di sinistro. L’Indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro. Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro. | |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. |
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L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso. | ||
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danneggiamenti a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere: - in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia; - in qualità di conduttore dell’immobile abitato; - per la pratica di sport a livello amatoriale; - in qualità di proprietario di animali domestici; - per l’uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili; - per l’uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALM. SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL’AZIENDA AGRICOLA | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali, e per i danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi. Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione della propria Azienda Agricola. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AFFITTUAR. O CONSEGNATARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i danni materiali e per i danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell’utilizzo di detti beni. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI E DEPOSITO DI BESTIAME | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall’Assicurato. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ AGRITURISMO | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge: 1) in qualità di esercente l’attività agrituristica nell’Azienda Agricola assicurata; 2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l’assicurazione, |
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- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro”. La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. | ||
INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI | La Società, se è stata sottoscritta la garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro”, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo. | |
ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI | L’Assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, sono esclusi i danni: - causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; - causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo; - al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale; - alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing; - ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; - da eventi occorsi fuori del luogo descritto in polizza, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla Società; - ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell’Azienda Agricola assicurata; - da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati; - da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata; - da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio; - agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp. |
SETTORE FURTO | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato; |
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- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; - commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla alinea precedente o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; - avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; - da furto di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto; - commessi dopo l’evacuazione dei locali ordinata da un’Autorità competente; - in edifici in corso di costruzione; - ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo. | |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, l’Assicurazione non comprende i danni: - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non si applica alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e “Veicolo personale dei dipendenti”; - causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente; - a persone trasportate sulle macchine agricole e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione; - ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati; - ai beni sui quali si eseguono lavori; - ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni; - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; - da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio, umidità ed in genere insalubrità dei locali; - da attività esercitate nei Fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; - da attività di apicoltura se l’Assicurato ha più di venti alveari; - causati dall’esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari; - conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell’Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della sua professione; - conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale; - danni immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale; danni immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto; - dovuti alla partecipazione dell’Assicurato a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipazione dell’Assicurato ad eventi socio-politici; dovuti all’impiego ed alla detenzione di esplosivi; - danni materiali e danni immateriali causati: dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell’influenza aviaria; - danni materiali e danni immateriali causati da: contaminazione di un organismo nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M); |
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- subiti dagli animali affidati all’Assicurato, presi in prestito dall’Assicurato o ceduti in noleggio all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione; - danni materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il Contraente o l’Assicurato, mentre agiscano nell’ambito di detta dipendenza; - danni materiali e danni immateriali causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l’uso previste dalle norme in tema di: capacità d’assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d’isolamento e periodo minimo, quantità espansa; - da furto, da incendio, esplosione e scoppio verificatisi nei fabbricati o serre di cui l’Assicurato debba rispondere, in qualità di proprietario, conduttore, affittuario e proprietario non conduttore; - derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola; - alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; - a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; - cagionati a opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; - di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo; - accidentali all’ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura; - verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l’Assicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati; - agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall’Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione); - all’esercizio di un’installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio; - di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l’esercizio di un maneggio di cavalli o ponies; - di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio di uno specchio d’acqua per attività nautiche o di divertimento; - da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del sinistro; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del sinistro; da trattamenti effettuati con l’impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del sinistro; - subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all’esecuzione dei lavori; ai beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a beneficio dell’Assicurato; - dall’impiego di macchine agricole immatricolate per l’uso conto terzi; dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea; - dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall’impiego di esplosivi; - le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei dipendenti; queste esclusioni si applicano solo alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e “Veicolo personale dei dipendenti”; - conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza. Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; |
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• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. |
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Rivalsa
La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti il Settore Incendio non causati con dolo e per i quali il Contraente o l’Assicurato non abbia esercitato a sua volta l’azione verso il responsabile del sinistro.
Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo dei vari settori.
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. m) | 3% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro | |||
Rottura di lastre (art. 11 lett. n) | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. o) | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro | |||
limitatamente alle spese per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici/speciali/contenenti amianto: euro 2.000,00 | ||||
Merci in refrigerazione (art. 11 lett. p) | euro 200,00 | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Limiti specifici (art. 13) | Preziosi ed Oggetti pregiati | euro 15.000,00 con il sottolimite di euro 5.000,00 per singolo oggetto | ||
Denaro, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 | |||
Contenuto - Mobilio | euro 10.000,00 per singolo oggetto |
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Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili | euro 3.000,00 | ||||
Foraggio riposto in cumuli sottotetto | 10% | ||||
Foraggio riposto in cumuli all'aperto | 30% | ||||
Macchine agricole | 10% per singola macchina agricola | ||||
Bestiame | 10% con il minimo di euro 250,00 (per bovini ed equini) e di euro 150,00 (per le altre specie) | euro 1.500,00 | |||
limitatament e ai casi di asfissia o intossicazione derivanti da fumo, gas e vapori | 20% con il minimo di euro 250,00 (per bovini ed equini) e di euro 150,00 (per le altre specie) | 70% del valore assicurato | |||
Garanzie facoltative | |||||
Rischio locativo (art. 14) | somma assicurata in Polizza | ||||
Ricorso terzi (art. 15) | per i soli danni da interruzione/sospension e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | euro 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |||
Fenomeno elettrico (art. 16) | 10% con il minimo di euro 200,00 | ||||
Eventi atmosferici (art. 18) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicurato | |||
limitatamente ai Porticati/Tettoie e ai Fabbricati aperti da uno o più lati | 20% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Eventi socio-politici o atti vandalici (art. 19) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicurato | |||
limitatamente alle Macchine agricole e solo per l'azienda agricola non adibita a Dimora abituale permanente | 20% con il minimo di euro 300,00 | 70% del valore assicurato | |||
Condizioni sempre operanti | |||||
Anticipo indennizzi (art.21) | acconto pari al 50% dell'importo minimo dovuto non oltre la somma di euro 250.000,00 | ||||
In caso di sinistro | |||||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d'uso |
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Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell'art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate | ||
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Difese esterne (art. 26) | **qualora dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle indicate dal comma 2 dell'art. 26: 20% | |||
Contenuto e Macchine Agricole | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 | |||
Bestiame | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di euro 1.500,00 per la specie Bovini | euro 1.500,00 per singolo capo | ||
Furto di beni posti all'aperto | 20% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 | |||
Preziosi ed Oggetti Pregiati | 4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione con il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo oggetto | |||
Denaro in contanti, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico | 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00 | |||
Guasti cagionati dai ladri | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Danni da atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
In caso di sinistro | ||||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d'uso | |||
Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell'art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate | |||
In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. (art. 36) | ||||
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
Mod. 250225DA ed. 12/2019 13 di 16
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Mod. 250225DA ed. 12/2019 14 di 16
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Trattamenti chimici (art. 42.3) | **per ogni sinistro con soli danni materiali: 10% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Proprietà di animali (art. 42.4) | per i soli danni a colture e terreni provocati da animali | 10% con il minimo di euro 500,00 | ||
Lavorazioni agricole (art. 42.6) | 10% con il minimo di euro 500,00 | danni a condutture ed impianti sotterranei: euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
danni da interruzioni/sospensioni di attività commerciali, industriali, agricole o di servizi: euro 50.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||||
Allevamento zootecnico (art. 42.12) | per i soli danni ad animali sottoposti a monta | 10% | ||
Produzione e cessione di bio-energia e bio- combustibili (art. 42.16) | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
incendio a cose di terzi (art. 42.17) | euro 1.000,00 | euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Partecipaizone a fiere, mostre, esposizioni o mercati (art. 42.18) | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione | ||
Garanzie facoltative | ||||
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 45) | massimale | |||
Responsabilità civile del capo famiglia (art. 46) | massimale | |||
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell'azienda agricola (art. 47) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli (art. 48) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame (art. 49) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile dell'agriturismo (art. 50) | massimale stabilito in Polizza **limitatamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all'Assicurato: 10% del massimale previsto per Danni materiali | |||
Errato trattamento dati personali (art. 50.2) | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Xxxxx subiti da oggetti pregiati e preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato (art. 51) | euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato | |||
In caso di sinistro | ||||
Spese legali (art. 53) | 1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell’art. 1913 c.c., entro 5 giorni (3 giorni per le garanzie di responsabilità civile, 24 ore per le garanzie furto) da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. |
Assistenza: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio e Furto, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - danni agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata. Anticipo indennizzo Limitatamente al Settore Incendio, il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi a cui deve ottemperare in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Mod. 250225DA ed. 12/2019 15 di 16
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto Agristart è rivolto all’Azienda Agricola così definita:
- Azienda Agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Aziende Agricole
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
PREMESSA 3
GLOSSARIO 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 2 Aggravamento del rischio 10
Art. 3 Diminuzione del rischio 10
Art. 4 Altre assicurazioni 10
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 10
Art. 6 Recesso in caso di sinistro 10
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione 10
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione 10
Art. 9 Oneri fiscali 11
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 11
SETTOREA - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 11 Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 12 Esclusioni 13
Art. 13 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie 13
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 14 Rischio locativo 15
Art. 15 Ricorso terzi 15
Art. 16 Fenomeno elettrico 15
Art. 17 Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto 16
Art. 18 Eventi atmosferici 16
Art. 19 Eventi sociopolitici o atti vandalici 17
Art. 20 Indennità aggiuntiva a percentuale nella misura del 15% 18
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 21 Anticipo indennizzo 19
Art. 22 Rinuncia alla rivalsa 19
Art. 23 Deroga alla regola proporzionale 19
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A 19
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE A 19
SETTORE B - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 24 Oggetto dell’assicurazione 22
Art. 25 Rischi esclusi 22
Art. 26 Difese esterne 23
Art. 27 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie 23
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B 24
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE B 24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
Art. 28 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 25
Art. 29 Ispezione delle cose assicurate 25
Art. 30 Obblighi in caso di sinistro 25
Art. 31 Esagerazione dolosa del danno 25
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno 25
Art. 33 Mandato dei periti 26
Art. 34 Operazioni peritali 26
Art. 35 Determinazione del danno 28
Art. 36 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto 28
Art. 37 Recupero delle cose rubate 28
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AGRISTART INDICE
Art. 38 Assicurazione parziale 28
Art. 39 Assicurazione presso diversi assicuratori 28
Art. 40 Limite d’indennizzo 28
Art. 41 Pagamento dell’indennizzo 28
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 42 Oggetto dell’assicurazione 29
Art. 43 Qualifica di terzi 31
Art. 44 Esclusioni 32
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 45 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro 34
Art. 46 Responsabilità civile del capo famiglia 34
Art. 47 Responsabilità civile lavorazioni occasionalmente svolte 35
per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola
Art. 48 Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario 35
di attrezzature e macchinari agricoli
Art. 49 Responsabilità civile del depositario di attrezzature, 36
macchinari agricoli e depositario di bestiame
Art. 50 Responsabilità civile dell’agriturismo 36
Art. 51 Massimali e limiti di risarcimento 39
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 52 Obblighi in caso di sinistro 40
Art. 53 Gestione delle vertenze di danno – spese legali 40
Art. 54 Altre Assicurazioni 40
Art. 55 Dichiarazioni del Contraente 40
Art. 56 Pluralità di Assicurati 40
Art. 57 Inizio e termine delle garanzie 40
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 41
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE C 41
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 43
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PREMESSA
AGRISTART
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220251 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condi- zioni di Assicurazione.
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AGRISTART GLOSSARIO
GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati ed evidenziati con carattere corsivo, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
AGRITURISMO
Attività di ricezione ed ospitalità effettuata in conformità alla Legge n° 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, esercitata dall’Azienda Agricola e per la quale la stessa è in possesso della relativa autorizzazione, comprese le azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna, nonché organizzazione della caccia.
Sono comprese le attività relative all’organizzazione e l’accompagnamento di attività fisiche, sportive e culturali, la messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, la didattica finalizzata all’iniziazione e alla scoperta delle attività dell’agricoltore e le visite ai luoghi culturali o parchi d’attrazione.
ALLEVAMENTO ZOOTECNICO A CARATTERE NON INDUSTRIALE
Si considera non industriale l’allevamento effettuato con mangimi ottenuti almeno per un quarto dalla coltivazione dei poderi o appezzamenti dell’Azienda Agricola.
ANIMALI DOMESTICI
Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del Premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un Sinistro.
AZIENDA AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro conte- nuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BESTIAME
Avicoli, cunicoli, bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell’Assicurato ed allevati per uso personale o per scopi commerciali entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per considerare l’Allevamento Zootecnico a carattere non industriale.
5. gli equini da corsa e/o da competizioni sportive.
4. gli animali la cui detenzione non sia consentita dalla normativa vigente in materia;
3. gli animali da pelliccia;
2. gli animali domestici, i cani da caccia;
1. gli animali da cortile;
Non sono compresi:
CUMULI
L’insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di Foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbrica- to o di più fabbricati comunicanti, oppure all’aperto nelle aree cortilive, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione – contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’Azienda Agricola assicurata; l’Assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comu- nicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato. L’insieme dei beni comprende:
- Mobilio ed arredamento domestico:
- mobili, arredamento, utensili domestici, attrezzi, vestiario, elettrodomestici, viveri e quant’altro di
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GLOSSARIO
AGRISTART
uso comune per la vita domestica e per l’attività di Agriturismo;
- gli Oggetti Pregiati, denaro in contanti, carte valori, titoli di credito, i Preziosi.
– Giacenze:
- prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall’Azienda Agricola assicurata in qualunque fase di lavorazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
- le materie prime, le sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari;
- carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto;
6. l’uva, i vini, i prodotti alcolici, le olive e l’olio, non per uso personale o domestico.
5. i fertilizzanti e carburanti contenuti nei serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
4. il tabacco;
3. il Foraggio
boschi;
2. tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole) a cielo aperto e non, i frutti pendenti, gli alberi, i
1. i raccolti (se non dopo che gli stessi siano stati accumulati in luoghi appropriati);
Non sono compresi:
- gli alimenti destinati agli animali, imballaggi e scorte.
;
– Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale:
- i macchinari utilizzati per l’attività agricola compresi gli impianti produttivi automatizzati;
- gli attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame;
- le apparecchiature, le macchine e i motori elettrici ad uso professionale, i frigo/congelatori profes- sionali, i contenitori refrigerati di conservazione del latte, compresi i loro accessori e componenti;
- il mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell’Azienda Agricola.
6. gli impianti di biogas ed energia rinnovabile.
5. gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici utilizzati in “conto energia”;
4. i contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell’olio;
copertura delle colture;
no dei Fabbricati assicurati, gli impianti e le reti antigrandine esclusivamente quando sono installate a
3. gli impianti ed apparecchiature per l’irrigazione, fissi e mobili, quando non sono in deposito all’inter-
2. i serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
1. quanto definito alla voce Macchine agricole;
Non sono compresi:
– Apparecchiature informatiche di gestione:
- le apparecchiature (personal computer, video, stampante, modem, scanner, telefax, fotocopiatrici ecc.) utilizzate per l’informatizzazione della gestione amministrativa dell’Azienda Agricola, nonché per uso privato;
1. gestione dei processi produttivi;
2. misurazione ed al controllo;
Non sono comprese le apparecchiature informatiche destinate alla:
- i supporti informatici destinati a dette attrezzature (nastri, dischi, dischetti, cd-rom).
3. regolazione ed alla protezione.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.
COSE
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
DANNO MATERIALE
Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa.
DANNO IMMATERIALE
Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interruzione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio.
DIMORA ABITUALE PERMANENTE
Abitazione di proprietà dell’Assicurato o presa da questi in affitto, nella quale l’Assicurato stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l’abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa Polizza.
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AGRISTART GLOSSARIO
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-pro- paga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qual- cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATI
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato costituito da: Fabbricati prin- cipali e/o accessori pertinenti l’Azienda Agricola, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell’area complessiva coperta dei Fabbricati assicurati.
Sono compresi nella voce Fabbricati pertinenti l’Azienda Agricola:
- gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili), costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in ma- teriali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell’area complessiva dei Fabbricati assicurati e non;
- Porticato/Tettoia, Fabbricati aperti da uno o più lati;
- impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell’edi- ficio in quanto tale; antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei Fabbricati assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in “conto energia”, insegne pubblicitarie fissate agli edifici;
- pavimentazioni all’aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
- opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essicca- toi, frantoi, cabine elettriche;
- imposte, persiane, finestre, vetri, Lastre, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura;
- recinzioni e mura di cinta.
Ai fini della classificazione del rischio, i Fabbricati sono ascrivibili alla tipologia di seguito indicata ed in funzione dell’uso cui sono destinati.
A tale effetto i Fabbricati si considerano distinti tra:
- Tipo “A”:
Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o Agriturismo, uffici e cantine, separati dai
Fabbricati di tipo “B” e “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
- Tipo “B”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di Foraggio (è tollerata la presenza di cumuli di Foraggio per il solo fabbisogno giornaliero), separati dai Fabbricati di tipo “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
Fabbricati di tipo “A” non separati da un fabbricato di tipo “B” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto supe- riore a 5 metri”;
- Tipo “C”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo con rimessaggio di Foraggio, fienili, molini, frantoi, essiccatoi, cabine elettriche;
Fabbricati di tipo “A” e “B” non separati da un fabbricato di tipo “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto
superiore a 5 metri.
2. i capannoni pressostatici e le tenso-strutture;
1. le serre di qualsiasi tipo ed i tunnel a copertura plastica;
Non sono compresi:
3. i Fabbricati in stato di abbandono o comunque non utilizzati nell’esercizio dell’attività agricola.
FORAGGIO
Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, di proprietà dell’Assicurato quando si trovano nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata e destinati all’alimentazione del Bestiame o ad altri usi accessori (lettiere ecc.).
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’Indennizzo e che rimane a carico dell’Assicura-
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GLOSSARIO
AGRISTART
to; se in Polizza sono previsti Limiti d’Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la
Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti Limiti d’Xxxxxxxxxx.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rin- chiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati, purché nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata, nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’Azienda Agricola e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’Azienda Agricola ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’Azien- da Agricola.
LIMITE D’INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di Sinistro.
MACCHINE AGRICOLE
L’insieme delle Macchine Agricole “semoventi e non” di proprietà dell’Assicurato, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali:
- trattrici agricole a ruote o a cingoli,
- macchine raccoglitrici semoventi,
- moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe,
- macchine operatrici industriali semoventi utilizzate esclusivamente per lavori agricoli pertinenti l’A- zienda Agricola,
- carrelli elevatori o caricatori,
- ogni altra macchina operatrice agricola semovente,
- presse/raccoglitrici,
- roto-presse,
- macchine per la lavorazione del terreno,
- seminatrici,
- macchine irroratrici,
- macchine per la distribuzione di fertilizzanti,
- rimorchi e attrezzature agricole,
- ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata,
compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.
Per Macchine Agricole “semoventi” si intende un macchinario omologato azionato da un motore proprio.
1. le Macchine Agricole non omologate;
Non sono compresi:
2. gli accessori non previsti dal costruttore;
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AGRISTART GLOSSARIO
3. le Macchine Agricole in leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di Sinistro.
MURO PIENO
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non infe- riore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
OGGETTI PREGIATI
Pellicce e pelletteria pregiata, quadri, sculture, oggetti d’arte o di valore storico non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insiemi, verranno considerati come un solo oggetto.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PORTICATO/TETTOIA
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PREZIOSI
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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GLOSSARIO
AGRISTART
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si consi- dera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
VALORE A NUOVO
a) per i Fabbricati la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche co- struttive, escluso il valore dell’area;
b) per tutti gli altri beni: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VALORE COMMERCIALE
Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasfor- mati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti, se non superiori ai valori di mercato, per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle Cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di Sinistro, sopporta la parte propor- zionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VALORE DI RECUPERO
Valore al giorno del Sinistro dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.
VALORE NOMINALE
La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale mas- siccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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AGRISTART NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggrava-
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
mento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula-
ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a
zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Inden- nizzo.
ART. 5
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è intera- mente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
ART. 6
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall’Assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 8
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende sta- bilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE AGRISTART
ART. 9
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
SETTORE A - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 11
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
a) incendio;
b) fulmine;
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, i Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati, Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole e Foraggio in conseguenza di:
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni,
g) fumo
f) caduta corpi celesti;
compresi i danneggiamenti all’impianto;
j) urto di veicoli e natanti
i) onda sonica
h) implosione;
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, causati ai
Fabbricati e Contenuto.
danni consequenziali
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
l) i ovvero quelli causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori,
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali esten- sioni di garanzia;
rifacimento di archivi, documenti,
m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il
merci in refrigerazione
prestata con il limite massimo di Indennizzo di euro 2.000,00;
spese sostenute per trattare e smaltire rifiuti tossici, speciali e/o contenenti amianto, la garanzia è
quanto previsto dall’art. 40 – Limite d’indennizzo. Nell’ambito dei limiti indicati e limitatamente le
dennizzo liquidabile a termini di Polizza con il limite massimo di euro 10.000,00 per Sinistro, fermo
limite del 10% dell’In-
demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare
di euro 1.500.00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
n) rottura di Lastre, questa garanzia è prestata con una Franchigia di euro 150,00 con il limite massimo
1.500,00 per Sinistro;
limite massimo di euro
registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal Sinistro con il limite del 3% della somma assicurata per il Contenuto con il
o) le spese sostenute per nella più vicina ed idonea
discarica autorizzata, i residui del Sinistro; questa garanzia è prestata con il
p) i danni causati alle subiti dai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita
o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell’Azienda Agricola assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell’installazione;
- fughe accidentali di gas o liquidi frigorigeni;
- mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell’Ente fornitore di energia elettrica.
chigia di euro 200,00 con il limite massimo di euro 1.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
una Fran-
maggiore di 6 ore
La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribuzione del
freddo abbia avuto durata continuativa . Questa garanzia è prestata con
q) i guasti causati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale situato all’aperto purché nelle aree cortilive dell’Azienda Agricola in un raggio massimo di 200 metri dall’edificio principale.
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SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
ART. 12 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupa- zione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazio- ne del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o frana- mento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicu- razione;
g) di smarrimento, di Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle Cose
assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
h) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lettera p);
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od in- dustriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
k) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo;
l) al Foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
m) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;
n) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
o) da eventi occorsi fuori del luogo descritto nella Polizza, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla Società;
p) ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell’Azienda Agricola assicurata;
q) da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati;
r) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;
s) da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio;
t) agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 13
SETTORE A
FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il specificato.
- Incendio la garanzia è prestata nella forma a Valore Intero, salvo quanto diversamente
con il limite
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’Indennizzo e scoperti:
per il singolo oggetto di euro 5.000,00;
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati il limite massimo di Indennizzo è pari a euro 15.000,00
pari a euro 1.000,00;
il limite massimo di Xxxxxxxxxx sarà
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere,
oggetto è di euro 10.000,00;
il limite massimo di Indennizzo per singolo
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico,
limite massimo di Indennizzo sarà pari a euro 3.000,00;
- per il Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, il
con uno Scoperto del 30%;
con uno Scoperto del 10%;
- per il Foraggio riposto in Cumuli sotto tetto, la garanzia è prestata
- per il Foraggio riposto in Cumuli all’aperto, la garanzia è prestata
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AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le
con uno Scoperto del 10%
con uno Scoperto del 10%;
- per ogni singola Macchina Agricola la garanzia è prestata
- per il Bestiame, la garanzia è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto
Sinistro e Periodo di assicurazione non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le altre specie ed il limite massimo di Indennizzo per
con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00
altre specie con il limite massimo d’Indennizzo per singolo capo pari a euro 1.500,00. Limitatamente ai casi di asfissia o intossicazione direttamente derivanti da fumo, gas e vapori di cui all’art. 11 punti g) e l), la garanzia è prestata
L’Indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all’Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.
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SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unitamente alla somma assicurata.
ART. 14
RISCHIO LOCATIVO
questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà ap-
Qualora la somma assicurata a
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, i Danni materiali e diretti causati agli eventi in garanzia ai sensi dell’art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
plicazione il disposto dell’art. 38 – Assicurazione parziale.
ART. 15 RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 11 lettera a) fino a j). L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
re, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministrato-
trollanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come con-
precedente;
sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re-
lui convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con
Non sono comunque considerati terzi:
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
per Sinistro e per Periodo di assicurazione.
da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite massimo di euro 100.000,00
Limitatamente ai danni
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
ART. 16
FENOMENO ELETTRICO
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
e) a linee ad alta tensione.
bili con il materiale assicurato;
d) aventi per origine l’utilizzazione di pezzi o di accessori non autorizzati dal costruttore o non compati-
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché
collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
domestico.
limitatamente al Mobilio ed arredamento
La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i Fabbricati, e Contenuto
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AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 200,00.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
ART. 17
ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati e Contenuto da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed auto- matici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le Cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le Cose medesime;
3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei Fabbricati.
Limite d’indennizzo sarà pari ad euro
singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 200,00.
previa detrazione, per
dimento dovuto a causa di forza maggiore.
g) di mancata chiusura dell’afflusso di acqua in un edificio inoccupato per più di 30 giorni, salvo impe-
assicurati;
f) di svuotamento di serbatoi, vasche, cisterne, apparecchi di vaporizzazione installati dentro i locali
sorgenti, fognature e altre canalizzazioni sotterranee;
e) di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti o inondazioni provenienti da estensioni d’acqua, corsi d’acqua,
(questa esclusione non riguarda i danni causati dal gelo a installazioni idrauliche interne);
rie alla riparazione dei tetti, terrazze, finestre, tetti di vetro, canalizzazioni, apparecchi ed installazioni
pianto non funzionante da oltre quarantotto ore consecutive precedenti il Sinistro e le spese necessa-
d) da gelo ad impianti fissi installati nel fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con im-
c) alle acque di ruscellamento di viali, giardini, vie pubbliche o private;
oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il Sinistro;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento
- da spargimento di acqua e dispersione di gas causati da tubazioni interrate;
b) relativamente ai punti 3. e 4. sopra indicati, sono altresì esclusi i danni:
a) causati da umidità e stillicidio;
non indennizza i danni:
2.000,00 per singolo Sinistro e Periodo di assicurazione.
La Società indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. fino a 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.
La Società
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto, il
ART. 18
EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai Fabbricati e Contenuto causati da:
1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
e mobilio ad uso professionale, Apparecchiature informatiche di gestione, Bestiame, Macchine
3. enti all’aperto, cose e beni mobili, come Mobilio ed arredamento domestico, Attrezzatura impianti
installati e non ancorati sopra i tetti, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, agli impianti fotovoltaici non
1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b) subiti da:
cui sopra;
7. cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di
6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
5. xxxx, neve;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
a) causati da:
non indennizza i danni
La Società
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SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 ed il Limite
previa detrazione, per
9. Foraggio.
ad un’altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o semi-interrati;
8. danni da bagnamento alle giacenze verificatisi all’interno dei Fabbricati la cui base di appoggio sia
7. Lastre in fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
o dalle pareti;
6. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto
e quanto in essi contenuto;
c) capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica,
ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di vibro-cemento;
b) fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e orizzontali in tubolare di
a) Porticati/Tettoie comunque costruiti, Fabbricati aperti da uno o più lati;
5. le seguenti strutture e loro contenuti:
xxxxx conseguenti o non a Sinistro);
4. Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripri-
Fabbricati assicurati, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
Agricole e Giacenze, che non si trovassero al momento dell’evento atmosferico sotto tetto dei
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
massimo di euro 15.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
singolo Sinistro di uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 e con il limite
previa detrazione per
A parziale deroga del precedente punto b) comma 5a), e 5b) la garanzia viene estesa ai Porticati/Tettoie, ai Fabbricati aperti da uno o più lati, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato
ART. 19
EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI
A parziale deroga dell’art. 12 lettera a) la Società indennizza i Danni materiali e diretti ai Fabbricati, Con- tenuto, Foraggio e Macchine Agricole, causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Con- traente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
Ferme restando l’esclusioni di cui all’art. 12 la Società non indennizza i danni causati da:
a) inondazioni, alluvioni, allagamento o frana;
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata.
Fabbricati assicurati. Sono pertanto esclusi i Cumuli posti all’aperto.
Relativamente al Foraggio la garanzia è prestata esclusivamente quando lo stesso è posto sotto tetto ai
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque
omissione di controlli o manovre;
ne di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od
k) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzio-
j) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
i) avvelenamento di Foraggio e scorte in genere, ad avvelenamento del Bestiame;
h) apertura o manomissione di chiusure di serbatoi, silos e contenitori di prodotti liquidi o granulari;
g) imbrattamento, pittura o danneggiamenti di carattere estetico;
confezioni;
f) inquinamento, avvelenamento, alterazione dei prodotti, trasformati e non, o manomissione delle loro
e) alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
energia elettrica;
c) interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distribuzione di
b) Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per | |
singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 ed il Limite | |
d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato. | |
Relativamente alle Macchine Agricole e solo per l’Azienda Xxxxxxxx non adibita a Dimora Abituale Per- | |
manente, la garanzia è prestata applicando, su ogni singola macchina, uno Scoperto del 20% con il | |
minimo indennizzabile di euro 300,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del | |
valore assicurato. |
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AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
ART. 20
INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15%
La Società riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza e fino alla concor- renza della somma assicurata, un’indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il pro- seguimento dell’attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai Fabbricati e/o Contenuto se sottoscritti e garantiti in Polizza.
L’Indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.
L’Indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.
Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro.
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SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 21
ANTICIPO INDENNIZZO
Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovreb- be essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazio- ni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30
L’acconto non potrà comunque superare l’importo di euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare
– Obblighi in caso di sinistro.
stimato del Sinistro.
Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).
ART. 22
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 23
DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le Cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del Sinistro. Qualora inferio- re, il disposto dell’Art. 38 – Assicurazione Parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GARANZIA | DOVE |
Incendio | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. m) | 3% della somma assicu- rata sopra il Contenuto con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro | ||
Rottura di lastre (art. 11 lett. n) | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. o) | 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro | ||
euro 2.000 limitatamente alle spese per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici/special/contenenti amianto |
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AGRISTART SETTORE A - INCENDIO
Merci in refrigerazione (art. 11 lett. p) | euro 200,00 | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Limiti specifici (art. 13) | Preziosi ed Oggetti pregiati | euro 15.000,00 con il sottolimite di euro 5.000,00 per singolo oggetto | |||
Denaro, carte valori e titoli di credito | euro 1.000,00 | ||||
Contenuto – Mobilio e arredamento domestico | euro 10.000,00 per singolo oggetto | ||||
Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili | euro 3.000,00 | ||||
Foraggio riposto in cumuli sottotetto | 10% | ||||
Foraggio riposto in cumuli all’aperto | 30% | ||||
Macchine agricole | 10% per singola mac- china agricola | ||||
Bestiame | 10% con il minimo di: - euro 250,00 per bovini ed equini; - euro 150,00 per le altre specie. | euro 1.500,00 per singolo capo | |||
limitatamen- te ai casi di asfissia o intossicazio- ne derivanti da fumo, gas e vapori | 20% con il minimo di: - euro 250,00 (per bovini ed equini - euro 150,00 (per le altre specie) | 70% del valore assicurato | |||
Garanzie facoltative | |||||
Rischio locativo (art. 14) | somma assicurata in Polizza | ||||
Ricorso terzi (art. 15) | per i soli danni da interruzione/sospensio- ne di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | euro 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |||
Fenomeno elettrico (art. 16) | 10% con il minimo di euro 200,00 | ||||
Art. 17 | Acqua condotta e gas | 10% con il minimo di euro 200,00 | |||
Spese di ricerca e/o ripara- zione del guasto | Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo | ||||
Eventi atmosferici (art. 18) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicu- rato | |||
limitatamente ai Porticati/ Tettoie e ai Fabbricati aperti da uno o più lati | 20% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |||
Eventi socio-poli- tici o atti vandalici (art. 19) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 70% del valore assicu- rato | |||
limitatamente alle Mac- chine agricole e solo per l’azienda agricola non adibita a Dimora abituale permanente | 20% con il minimo di euro 300,00 | 70% del valore assicu- rato |
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SETTORE A - INCENDIO
AGRISTART
Condizioni sempre operanti | |||
Anticipo indennizzi (art.21) | acconto pari al 50% dell’importo minimo dovuto non oltre la somma di euro 250.000,00 | ||
In caso di sinistro | |||
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso profes- sionale (art. 35) | ** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d’uso | ||
Assicurazione parziale (art. 38) | **se dalle stime fatte a norma dell’art. 35 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicu- rate: entro il limite delle somme assicurate | ||
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 40) |
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AGRISTART SETTORE B - FURTO
SETTORE B – FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 24
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Entro i limiti stabiliti in Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a Dimora Abituale Permanente, la Società indennizzerà i Danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di Contenuto, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a:
a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola
assicurata
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili;
3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
- in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
b) Furto commesso:
purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro,
da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra;
c) Rapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa;
d) Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, Preziosi e valori, portati indosso dagli stessi.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte;
f) atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati.
Xxxxxxxx assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire
a condizione che l’Azienda
La garanzia è estesa al Furto di: Macchine Agricole, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Con- tenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a Dimora Abituale Permanente,
l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura.
ART. 25
RISCHI ESCLUSI
e) commessi o agevolati con xxxx:
illimitata;
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità
Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
dioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni ra-
trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste,
con tali eventi;
rorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di ter-
Sono esclusi i danni:
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SETTORE B - FURTO
AGRISTART
installate ed al servizio delle stesse sul campo.
connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono
l) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi
k) in edifici in corso di costruzione;
j) commessi dopo l’evacuazione dei locali ordinata da un’Autorità competente;
i) da Furto di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto;
h) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
Relativamente a gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre
rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le Cose assicurate
coabitanti;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 26
DIFESE ESTERNE
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le Cose assicurate siano posti nei Fabbricati conformi a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusiva- mente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20%.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di Furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiu- sura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2., il pagamento dell’In- dennizzo sarà effettuato
ART. 27
FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il Settore B – FURTO la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
d’Indennizzo per singolo capo pari a euro 1.500,00;
euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di euro 1.500,00 per la specie Bovini con il limite massimo
con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di
minimo non indennizzabile di euro 500,00;
con uno Scoperto del 10% con il
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’indennizzo e scoperti:
- per il Contenuto e le Macchine Agricole la garanzia è prestata
- per il Bestiame, la garanzia è prestata
superiore a euro 1.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
il limite massimo di Xxxxxxxxxx non potrà essere
singolo oggetto di euro 3.000,00;
di Indennizzo di euro 15.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione con il limite massimo per
con il limite massimo
indennizzabile di euro 1.500,00;
con uno Scoperto del 20% con il minimo non
- per il Furto di beni posti all’aperto la garanzia è prestata
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati, il 4% della somma assicurata per il Contenuto
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito
curazione;
per il Contenuto e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con il massimo di euro 3.000,00 per Sinistro e Periodo di assi-
il limite del 10% del valore assicurato
con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00;
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico - il 40% della somma assicurata per il Conte- nuto
- per i guasti cagionati dai ladri l’Indennizzo non potrà superare
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AGRISTART SETTORE B - FURTO
potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il
l’Indennizzo non
- per i danni da atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione,
massimo di euro 3.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - FURTO
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GARANZIA | DOVE |
Furto | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Difese esterne (art. 26) | 20% qualora dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle indicate dal comma 2 dell’art. 26 | ||
Contenuto e Macchine Agricole (art. 27) | 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 | ||
Bestiame (art. 27) | 10% con il minimo non indennizzabile di: - euro 500,00 per la specie Suini ed Equini - euro 1.500,00 per la specie Bovini | euro 1.500,00 per singolo capo | |
Furto di beni posti all’aperto (art. 27) | 20% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 | ||
Preziosi ed Oggetti Pregiati (art. 27) | 4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicu- razione con il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo oggetto | ||
Denaro in contanti, carte valori e titoli di credito (art. 27) | euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico (art. 27) | 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00 | ||
Guasti cagionati dai ladri (art. 27) | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Danni da atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione (art. 27) | 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione |
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A- INCENDIO, B –FURTO
AGRISTART
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SETTORI: A– INCENDIO, B – FURTO
ART. 28
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 29
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 30
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
razione.
e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavo-
alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino
possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno
valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che
lareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo
di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato partico-
distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e
giorni dall’accadimento del Sinistro, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose sottratte,
f) dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato, da fornire alla Società entro 10
alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) conservare e custodire tanto le Cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del Sinistro fino
nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore,
Società;
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità
legge, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
c) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per
di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
colpite le garanzie di cui al settore B – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se
ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
nizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden-
ART. 31
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sot- | |
tratte Xxxx che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette Cose | |
salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera | |
dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il | |
diritto all’Indennizzo. |
ART. 32
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
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sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà,res- tando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.
ART. 33
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 30;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose
medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 35;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 32 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 34
OPERAZIONI PERITALI
In caso di Sinistro che colpisca uno o più aree pertinenti l’Azienda Agricola, le operazioni peritali verran- no impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta
- svolta nelle aree non direttamente interessate da Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
ART. 35
DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le Cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
FABBRICATI
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’a- rea; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero Indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o ripara- zione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’Indennizzo al valore delle Cose assicurate al momento del Sini- stro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del Sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata per i
Fabbricati come indicato al punto 1., il deprezzamento di cui al punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per co- struire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
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CONTENUTO
MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità e stato di conservazione deducendo da detti valori il Valore di Recupero.
Per quanto riguarda carte valori, titoli di credito in genere e denaro, in base al loro Valore Nominale.
ATTREZZATURA, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE
In caso di Sinistro totale si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e ren- dimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, com- preso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
GIACENZE
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle Cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
BESTIAME
Si stima il valore degli animali in base alla specie, razza, fascia d’età e destinazione d’uso. L’ammontare del danno si determina in base al Valore Commerciale dell’animale al giorno del Sinistro deducendo da detto valore il costo di recupero della carcassa.
MACCHINE AGRICOLE
In caso di Sinistro totale si stima il valore delle Macchine Agricole “semoventi e non” :
- nuove o con meno di un anno di età in base al relativo Valore a Nuovo;
- con più di un anno di età in base al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento della macchina, calcolato applicando al Valore a Nuovo un degrado per vetustà nella misura del 10% per Macchine Agricole semoventi, nella misura del 15% per Macchine Agricole non semoventi, per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell’80%.
Da detti valori verrà dedotto il Valore di Recupero del relitto.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, com- preso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più di- sponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
Relativamente ai rimorchi ed attrezzatura si stima il valore in base al costo di rimpiazzo delle Cose assicu- rate con altre nuove, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, carat- teristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
FORAGGIO
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, maggiorato delle eventuali spese di trasporto.
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ART. 36
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO
Relativamente al Settore B - FURTO, in caso di Sinistro le somme assicurate ed i relativi Limiti d’Indenniz- zo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
ART. 37
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’Indennizzo per le Cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recupera- te; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
ART. 38
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte a norma dell’ Art. 35 – Determinazione del danno, risulta che al momento del Sinistro il valore dei beni assicurati (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del Sinistro.
Questa norma non si applica alle garanzie prestate a Primo Rischio Assoluto.
ART. 39
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 4)
Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicura- to deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richie- dere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insol- vente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 40
LIMITE D’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 41
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezio- ne dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera e), 25 lettera d).
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 42
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), Xxxxx materiali (danni a Cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Agricola in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
ART. 42.1 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI BENI IMMOBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in rela- zione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’Azienda Agricola, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusiva- mente all’irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro).
ART. 42.2 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i lavori eseguiti in econo- mia, nonché la responsabilità di committenza dell’Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e professio- nale specifica.
ART. 42.3 - TRATTAMENTI CHIMICI
Questa garan-
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in oc- casione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l’omologazione dagli Organi competenti, effettuati nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola.
Sono garantiti anche i Xxxxx materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi.
zia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicurazione. Per ogni Sinistro con soli Xxxxx materiali verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00.
ART. 42.4 - PROPRIETÀ DI ANIMALI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile.
Per ogni Sinistro che riguardi danni a colture e terreni di terzi provocati da animali verrà applicato uno
Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 500,00.
ART. 42.5 - PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO NON A MOTORE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in rela- zione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all’Azienda Agricola.
ART. 42.6 - LAVORAZIONI AGRICOLE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di:
- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore,
- impiego di attrezzature, Macchine Agricole semoventi e relativi motori,
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola.
Sono compresi inoltre i danni:
- ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, “ar-
Sinistro e Periodo di assicurazione;
- danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per
indennizzabile di euro 500,00 con i seguenti limiti di risarcimento:
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non
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tigianali”, agricole o di servizi un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per Sinistro e Periodo di
assicurazione.
ART. 42.7 - PROPRIETÀ, USO E MANUTENZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E SIMILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in rela- zione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
ART. 42.8 - ESISTENZA DI OFFICINE MECCANICHE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell’Azienda Agricola.
ART. 42.9 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e in- tegrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro – o ad altri dipenden- ti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi: nei limiti del Massimale;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale: nei limiti del Massimale della garanzia Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO.
ART. 42.10 - COMMITTENZA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committen- te, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 44, comma 7;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la pro- gettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx.;
b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
ART. 42.11 - SMERCIO DI GENERI DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in re- lazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa.
ART. 42.12 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’Allevamento non Industriale di Bestiame esercitato nell’ambito dell’Azienda Agricola, com- presa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasfe- rimento del Bestiame nei pascoli.
Per ogni Sinistro che riguardi danni ad animali sottoposti a monta verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile.
ART. 42.13 - SCAMBIO DI PRESTAZIONI D’OPERA O DI MEZZI (ART. 2139 C.C.)
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni a lui imputabili in qualità di:
- beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera,
- prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola pro- prietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
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ART. 42.14 - LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni corporali causati a terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l’utilizzo di mac- chine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell’Azienda Agricola.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione dell’Azienda Agricola.
ART. 42.15 - VEICOLI UTILIZZATI PER L’AZIENDA
A) CONDOTTI ALL’INSAPUTA DELL’ASSICURATO
Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di ASSICURAZIONE OBBLI-
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insa- puta, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l’Assicurato non sia proprietario o locatario.
GATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che assicura il veicolo.
B) VEICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI (COMMITTENZA EX ART. 2049 C.C.)
L ’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che garantisce il veicolo.
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida.
ART. 42.16 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in re- lazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e bio- combustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti o di proprietà dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per Sinistro e Periodo | |
d’Assicurazione. | |
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile |
con il minimo non indennizzabile di euro 250,00.
ART. 42.17 - INCENDIO A COSE DI TERZI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i Danni materiali da Incen- dio derivanti da incendio di Macchine Agricole di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute.
d’Assicurazione, per ogni Sinistro verrà applicata una franchigia di euro 1.000,00.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 25.000,00 per Sinistro e Periodo
Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la
garanzia facoltativa del SETTORE A – Incendio Art. 15 - Ricorso Terzi.
ART. 42.18 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI O MERCATI
zione; per ogni Sinistro verrà applicata una Franchigia di euro 500,00.
materiali è prestata fino a concorrenza dell’importo di euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicura-
Questa garanzia per i soli Xxxxx
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi veri- ficatesi sia all’interno dell’Azienda Agricola che durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montaggio degli stand.
ART. 43
limitatamente alle lesioni corporali:
za della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguen-
responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a
stabilmente convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui
Non sono considerati “terzi”:
QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati “terzi”,
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie profes- sionali.
ART. 44 ESCLUSIONI
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da
L’Assicurazione del SETTORE C – RESPONSABILITA’ CIVILE non comprende i danni:
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per
i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non si applica alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e Veicolo personale dei dipendenti prevista all’ Art. 42.15;
2) causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente;
3) a persone trasportate sulle Macchine Agricole e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispet- to delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione;
4) ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati;
5) ai beni sui quali si eseguono lavori;
6) ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni;
7) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
8) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio, umidità ed in genere insalu- brità dei locali;
9) da attività esercitate nei Fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;
10) da attività di apicoltura se l’Assicurato ha più di venti alveari;
11) causati dall’esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari;
12) conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell’Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell’am- bito della sua professione;
13) conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale;
14) Xxxxx immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale; Danni immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal con- tratto;
15) dovuti alla partecipazione dell’Assicurato a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipa- zione dell’Assicurato ad eventi socio-politici; dovuti all’impiego ed alla detenzione di esplosivi;
16) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati: dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell’in- fluenza aviaria;
17) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: contaminazione di un Organismo Nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M);
18) subiti dagli animali affidati all’Assicurato, presi in prestito dall’Assicurato o ceduti in noleggio all’Assi- curato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione;
19) Xxxxx materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il Contraente o l’Assicurato, mentre agiscano nell’ambito di detta dipendenza;
20) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non rego- lamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l’uso previste dalle norme in tema di:
capacità d’assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d’isolamento e periodo minimo, quantità espansa;
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
21) da Furto, da Incendio Esplosione e scoppio verificatisi nei Fabbricati o serre di cui l’Assicurato debba rispondere, in qualità di proprietario conduttore, affittuario e proprietario non conduttore;
22) derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni stru- mentali per lo svolgimento dell’attività agricola;
23) alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
24) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall’art. 42.15 - Veicoli utilizzati per l’azienda;
25) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
26) cagionati a opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazio- ni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
27) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’a- sbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo;
28) accidentali all’ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di im- pianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura;
29) verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l’Assicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati;
30) agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall’Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione);
31) all’esercizio di un’installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio;
32) di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l’esercizio di un maneggio di cavalli o ponies;
33) di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio di uno specchio d’acqua per attività nautiche o di divertimento;
34) da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del Sinistro; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro; da trattamenti effettuati con l’impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del Sinistro;
35) subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all’esecuzione dei lavori; ai beneficia- ri dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a benefi- cio dell’Assicurato;
36) dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi; dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
37) dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall’impiego di esplosivi;
38) le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei dipendenti; queste esclusioni si applicano solo alla responsabilità per veicoli “condotti all’insaputa dell’Assicura- to” e “veicolo personale dei dipendenti”;
39) conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza.
tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di
(es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unitamente al Massimale
assicurato.
ART. 45
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente pa- ragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.
a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli
L’Assicurazione è operante
obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro.
disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato.
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi pre-
dell’Assicurato;
a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali
2. per le malattie professionali conseguenti:
precedentemente indennizzata o indennizzabile;
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale
La garanzia non vale:
nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso.
in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale,
purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che,
Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole,
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al
momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia,
Il Massimale per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
zia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garan-
d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
c) detenzione o impiego di esplosivi;
b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o
3. per le malattie professionali ed i danni derivanti da :
ART. 46
i limiti del Massimale
Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), Xxxxx materiali (danneggiamenti a Cose o animali) invo- lontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere:
- in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia;
- in qualità di conduttore dell’immobile abitato;
- per la pratica di sport a livello amatoriale;
- in qualità di proprietario di animali domestici;
- per l’uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili;
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
- per l’uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi.
(es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo
4. coperti dalla garanzia RCT/RCO.
o dal proprio nucleo familiare;
3. connessi con l’esercizio di attività professionali ed attività comunque retribuite svolte dall’Assicurato
2. connessi alla pratica di caccia, così come il trasporto o utilizzo di armi;
1. connessi alla pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei,
La garanzia non vale per fatti:
ART. 47
risarcimento indicato in Polizza
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato,
della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato
RESPONSABILITÀ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL’AZIENDA AGRICOLA
entro il limite del massimo
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge per i Xxxxx materiali, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione della propria Azienda Agricola. La garanzia non vale per:
1. i danni causati:
a) dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi;
b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del
Sinistro;
c) dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
d) dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
e) dall’inefficacia dei prodotti utilizzati o mancato risultato dei lavori realizzati dall’Assicurato;
f) dalla non esecuzione totale o parziale dei lavori qualunque ne sia il motivo;
g) dall’impiego di esplosivi;
h) dal mancato rispetto da parte dell’Assicurato dei preventivi per i quali si è impegnato o per i ritardi di esecuzione dei lavori;
i) dall’obbligo per l’Assicurato:
- di rimpiazzare o di rimborsare i lavori mal eseguiti;
- di ridurre il prezzo per lavori mal eseguiti;
j) da un’attività di riproduzione, con eccezione della stazione di monta naturale;
2. le richieste di risarcimento avanzate dai beneficiari dei lavori quando sono fondate sul fatto che quei lavori:
a) non possedevano le qualità annunciate;
b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
3. i danni dovuti ad un fatto o ad un avvenimento del quale l’Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
4. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente deriva- tegli dalla legge;
5. i danni conseguenti a diagnosi, trattamenti, interventi di medicina veterinaria;
6. i danni subiti dagli animali affidati in deposito all’Assicurato a gruppi o a lotti per l’allevamento, l’in- grasso o la riproduzione;
7. i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico quando l’Assicurato non è titolare del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro;
8. i danni causati dal mancato rispetto della normativa vigente in tema di spandimento di letame o di concimi agricoli.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00.
ART. 48
risarcimento indicato in Polizza
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AFFITTUARIO O CONSEGNATARIO DI ATTREZZATURE E MACCHI- NARI AGRICOLI
entro il limite del massimo
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge per i Xxxxx materiali, e per i Danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di mac- chine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i Danni materiali, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento,
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
4) verificatisi per atti di vandalismo o di sabotaggio;
dovuti a vizio proprio della cosa;
3)
2) subiti da Xxxxx o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
1) subiti da veicoli terrestri a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria;
La garanzia non vale per i danni:
errore, negligenza nell’utilizzo di detti beni.
indennizzabile di euro 500,00.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non
riparazione definitiva.
8) dovuti al mantenimento o alla rimessa in funzionamento di attrezzature danneggiate prima della
la conseguenza di un Sinistro che ha colpito l’attrezzatura nel suo insieme;
7) subiti dalle parti che necessitano di una sostituzione periodica, salvo il caso in cui questi danni sono
6) dovuti ad usura, deterioramento progressivo, ruggine, corrosione, umidità, condensa o ossidazione;
5) conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanico;
ART. 49
risarcimento indicato in Polizza
. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
della Città del Vaticano
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI E DEPO- SITARIO DI BESTIAME
entro il limite del massimo
, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
b) da mancato rispetto del regolamento di polizia veterinaria relativo alle malattie ritenute contagiose;
c) da trasmissione della febbre aftosa;
a) da trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalla vigente normativa di polizia veterinaria;
6) subiti dalle attrezzature nel corso del loro trasporto e prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
5) concernenti animali o raccolti;
4) dovuti a vizio proprio del materiale;
3) da Furto o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
2) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, roulottes, caravans ed imbarcazioni;
1) dovuti a qualsiasi impegno contrattuale aggravante la responsabilità dell’Assicurato;
La garanzia non vale per i danni:
di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al Bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagio- sa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall’Assicurato.
un minimo non indennizzabile di euro 500,00.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con
altra persona convivente con l’Assicurato.
15) dovuti ad atti di vandalismo o di sabotaggio commessi da o con la complicità dell’Assicurato o di ogni
dalla legge;
14) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli
13) dovuti a vizi propri della cosa, a imballaggi o confezioni difettosi;
12) da Furto o tentativo di Furto dei prodotti conferiti;
11) causati ai prodotti conferiti durante il loro trasporto, comprese le fasi di carico e scarico;
10) subiti dai cavalli affidati al fine di allevamento, dressage, divertimento e competizione;
gio di cavalli o di ponies;
9) dovuti all’esercizio di un’attività di noleggio di cavalli, di ponies, di traino o all’esercizio di un maneg-
8) le conseguenze del Furto, del tentativo di Furto o della scomparsa degli animali affidati;
e) prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
d) a seguito di fenomeni atmosferici o di caduta del fulmine;
c) a seguito di maltrattamento fisico degli animali;
b) per i danni da produzione dei quali è destinata in tutto o in parte all’Assicurato;
a) affidati all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, ingrasso e riproduzione;
7) subiti dagli animali:
ART. 50
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della | |||
Città del Vaticano. | La Società | entro i limiti del Massimale stabilito in Polizza |
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGRITURISMO
, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
1) in qualità di esercente l’attività agrituristica nell’Azienda Agricola assicurata;
2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
attività agrituristica e soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro:
- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavo- ratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l’assicurazione,
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, la garanzia è operante a condizione che al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO di cui al SETTORE C)
1. nell’ambito dell’attività di affitta camere, ristorazione o di gestione di alloggi ammobiliati, in qualità di depositario in base agli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile per i danni da Furto o danneggiamento di:
a condizione che i veicoli siano in sosta in un
- vestiti, bagagli ed oggetti diversi appartenenti ai clienti o che si trovano nel complesso agrituristi- co,
- veicoli appartenenti ai clienti e loro contenuto,
garage o parcheggio ad uso esclusivo del complesso agrituristico,
2. a seguito dei danni da intossicazione ed avvelenamento causati alla clientela e provocati dall’assun- zione di bevande o prodotti alimentari serviti dall’Assicurato durante i pasti, forniti da distributori automatici installati nei locali dell’azienda agrituristica o somministrati nel corso di degustazioni in azienda,
3. in conseguenza della vendita effettuata nell’ambito dell’attività agrituristica di prodotti, alimentari e non, e per i quali l’Assicurato riveste, secondo la legge vigente, la qualifica di “produttore”, per vizio o difettosità di prodotti venduti dovuti ad una omissione, errore o negligenza durante tutte le ope- razioni relative alla loro progettazione, esecuzione, fabbricazione, confezione, immagazzinamento, distribuzione ed alle istruzioni d’impiego e precauzionali,
4. in conseguenza dello svolgimento di attività sportive e ricreative, effettuato nell’ambito delle attività agrituristiche,
5. in qualità di depositario, remunerato o non, di roulotte, autocaravan o imbarcazioni, soggetti o meno all’assicurazione obbligatoria, presi in deposito dall’Assicurato ai sensi dell’art. 1766 codice civile per i:
- Danni Corporali (morte e lesioni personali),
- Danni materiali (danneggiamenti a Cose o animali), involontariamente arrecati a terzi compresi i clienti e causati:
a) da un suo atto personale o di persone di cui l’Assicurato è civilmente responsabile,
b) da beni mobili o beni immobili di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia ed utilizzati per i bisogni dell’attività agrituristica,
c) da animali di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia.
ART. 50.1 - INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI
La Società, se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo.
ART. 50.2 - ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
previste nel suddetto Decreto.
dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza”
sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio
L’Assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conser- vazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03,
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione e previa applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro
Tale garanzia è prestata salvo quanto previsto dall’art. 44 – ESCLUSIONI punto 40.
1.000,00.
ART. 50.3 - ESCLUSIONI
3. le malattie professionali e quelle insorte a seguito di violazioni deliberate da parte dell’Assicurato delle
d’uso;
2. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia o la disponibilità
nell’edificio di cui l’Assicurato è proprietario, locatario od occupante a qualsiasi titolo;
1. i Danni materiali dovuti ad Incendio, Esplosione, azione dell’acqua quando questi eventi hanno origine
Sono esclusi per quanto riguarda la responsabilità legata all’attività agrituristica in genere:
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
4. la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato;
5. i danni causati da ogni veicolo terrestre a motore soggetto all’assicurazione obbligatoria;
6. i danni dovuti a violazione deliberata di norme particolari riguardanti la sicurezza e l’igiene:
a) quando ciò costituisce un fatto grave derivante da un’azione o omissione volontaria, malgrado fosse noto all’ autore il pericolo, senza che sussista alcuna causa giustificativa,
b) quando tale violazione era nota o non poteva essere ignorata dal rappresentante legale dell’azienda.
Per quanto riguarda la responsabilità legata ai danni all’ambiente:
7. i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine ancorché connessi all’inquinamento di elementi naturali quali l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora, la cui disponibilità è pubblica;
8. i pagamenti imposti all’Assicurato in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del Sinistro, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazione conseguente a danni rien- tranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
9. i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell’Assicurato;
10. i danni che sono diretta conseguenza di un Incendio o Esplosione insorti all’interno dei beni dell’Assi- curato;
11. i Danni materiali causati o aggravati dal cattivo stato, dalla insufficiente o errata manutenzione delle installazioni nel caso in cui questa insufficienza, questo cattivo stato, questa errata manutenzione erano conosciuti o non potevano essere ignorati dall’Assicurato o, se l’Assicurato non è una persona fisica, dalla direzione dell’azienda;
12. i danni legati ad operazione di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell’amianto;
13. i danni la cui eventualità non poteva essere prevista allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in vigore al momento del Sinistro.
Per quanto riguarda l’attività di affitta camere, ristorazione, campeggio:
14. i danni da Furto o danneggiamento di oggetti di valore, denaro contante, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, titoli di credito, portati dai clienti quando non sono stati depositati in cassaforte;
15. i danni da Furto o smarrimento di Animali domestici o d’attrazione che accompagnano i clienti;
16. i danni da Furto o danneggiamento di veicoli, caravan, tende, bagagli, vestiario ed oggetti vari appar- tenenti ai clienti alloggiati su un terreno adibito a campeggio o sosta di caravan;
29. i danni dovuti alla partecipazione in qualità di concorrente o di organizzatore a competizioni sportive
d) imporre l’impiego dei sistemi di protezione obbligatori;
c) sorvegliare sul rispetto delle condizioni organizzative e pratiche delle attività proposte,
impianti,
b) sorvegliare sulla qualità degli arnesi forniti, rispettare le norme di utilizzazione degli attrezzi e degli
a) fare ricorso a persone qualificate o diplomate in virtù di norme in vigore,
esempio:
nell’esercizio della sua attività per rispondere all’obbligo di sicurezza dei beni e delle persone come ad
28. i danni causati dall’inosservanza di leggi, regolamenti ed usi ai quali l’Assicurato si deve attenere
17. i danni dovuti al mancato rispetto delle norme in vigore al momento del Sinistro in tema di localiz- zazione, densità ed attrezzature previste per l’esercizio di terreni adibiti a campeggio ed a sosta di caravan.
zione legato ad una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Ufficiale;
27. la pratica della caccia, immersioni subacquee, speleologia, sport aerei e di combattimento;
26. la pratica di uno sport quando la responsabilità dell’Assicurato è garantita da un contratto d’assicura-
25. la pratica di ogni sport a titolo non amatoriale e delle relative prove;
Per quanto riguarda la responsabilità legata alle attività sportive e ricreative:
di termini di consegna in materia di vendita dei prodotti.
24. i danni dovuti al mancato rispetto da parte dell’Assicurato di preventivi per i quali si era impegnato o
nel caso di rinuncia, anche se parziale, di rivalsa nei confronti dei fornitori;
23. i danni causati dall’Assicurato con l’accettazione di una valida clausola di esonero di responsabilità o
d) di sostenere spese di riparazione, rettifica ed adattamento;
c) di sostenere spese per il ritiro e la distruzione,
b) di ridurre il prezzo,
a) di sostituire o rimborsare i prodotti venduti,
22. i danni relativi all’obbligo per l’Assicurato:
21. i danni manifestatisi dopo la vendita di animali vivi;
toscrizione del contratto;
20. i danni dovuti ad un fatto o ad un evento di cui l’Assicurato era a conoscenza al momento della sot-
19. i danni manifestatisi prima della vendita del prodotto;
18. i danni subiti dai prodotti stessi;
Per quanto riguarda la responsabilità legata alla vendita di prodotti:
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
AGRISTART
la restituzione.
36. i danni subiti dai beni durante il loro trasporto e prima o dopo che sia stata effettuata la consegna o
35. i danni subiti dagli animali o dai raccolti;
34. i danni dovuti a vizio proprio del bene e del loro confezionamento;
33. le conseguenze del Furto o del tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità di persone assicurate;
tagli dalla legge;
32. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente deriva-
Per quanto riguarda la responsabilità in qualità di depositario:
d’uso.
31. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia e la disponibilità
vetustà o ad usura del materiale o delle installazioni alle quali l’Assicurato non ha posto rimedio;
30. i danni dovuti a mancanza di manutenzione, a mancati interventi di riparazione indispensabili, a
che comportano l’impiego di veicoli a motore di ogni genere;
tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di
(es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 51
MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
interessata e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.
suddetti Massimali ma rappresentano l’obbligazione massima della Società per la singola garanzia
tuali limiti massimi di risarcimento previsti per determinate garanzie non si intendono in aggiunta ai
- per Danni materiali (danni a Cose o animali) ed immateriali anche se subiti da più persone. Even-
- per ogni persona che abbia subito danni corporali (morte o lesioni personali),
- per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato danni,
l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese rispettivamente:
L’Assicurazione si intende prestata sino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza, che rappresentano
Quando la garanzia è operante per una pluralità di assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta unico
per ogni Sinistro, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.
In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti indicati in
Polizza.
Limitatamente all’Art. 50 - Responsabilità Civile dell’Agriturismo per i danni subiti da beni portati dai | |
clienti e consegnati all’Assicurato, il limite massimo di risarcimento per Sinistro e per cliente è pari al 10% | |
del Massimale previsto per Danni materiali. Relativamente ai danni subiti da Oggetti Pregiati e Preziosi | |
portati dai clienti, e non consegnati all’Assicurato, il risarcimento non potrà superare il limite di euro | |
3.000,00 per ogni cliente danneggiato. |
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 52
notizie e quant’altro riguardi la vertenza
tere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti,
i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL o dall’INPS, per conseguire o ripe-
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi
malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro;
ne delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la
compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazio-
gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell’Assicurato,
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole
li) l’Assicurato deve:
b) Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professiona-
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
ponimento amichevole;
adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un com-
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro,
gatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all’assicurazione obbli-
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole
l’Assicurato deve:
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a) Agli effetti dell’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concer- nenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato o la malattia professionale insorta;
trasmetterli alla Società.
quando sia in corso procedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden-
nizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 53
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
domanda.
il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la
entro
La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicu- rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 54
ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente Assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme.
ART. 55
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Nel caso in cui le dichiarazioni relative ai parametri di rischio per la garanzia di Responsabilità Civile doves- sero variare nel corso del contratto, la Società non applicherà quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile a condizione che detta variazione non discosti della percentuale del 10%.
ART. 56
PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di Xxxxxxxx che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i Massimali previsti in Polizza
rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
ART. 57
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di effi- cacia dell’assicurazione stessa.
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SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE AGRISTART
ART. 58
ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei, salvo quanto diversamente specificato.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
R.C. del capofamiglia | Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi Europei |
In tutte le altre ipotesi | Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Trattamenti chimici (art. 42.3) | per ogni sinistro con soli danni materiali: 10% con il minimo di euro 1.000,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Proprietà di animali (art. 42.4) | per i soli danni a colture e terreni provocati da animali | 10% con il minimo di euro 500,00 | ||
Lavorazioni agricole (art. 42.6) | 10% con il minimo di euro 500,00 | danni da interruzioni/ sospensioni di attività commerciali, industria- li, agricole o di servizi: euro 50.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | danni a condutture ed impianti sotterranei: euro 25.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | |
Allevamento zootecnico (art. 42.12) | per i soli danni ad animali sottoposti a monta | 10% | ||
Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili (art. 42.16) | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 100.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Incendio a cose di terzi (art. 42.17) | euro 1.000,00 | euro 25.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Partecipazione a fiere, mostre, esposi- zioni o mercati (art. 42.18) | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo d’assicurazione | ||
Garanzie facoltative | ||||
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 45) | massimale | |||
Responsabilità civile del capo famiglia (art. 46) | massimale | |||
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’a- zienda agricola (art. 47) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | ||
Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario di attrezzature e macchi- nari agricoli (art. 48) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza |
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AGRISTART SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame (art. 49) | 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 | massimo risarcimento indicato in Polizza | |
Responsabilità civile dell’agriturismo (art. 50) | massimale stabilito in Polizza - limitatamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e conse- gnati all’Assicurato: 10% del massimale previsto per Danni materiali | ||
Errato trattamento dati personali (art. 50.2) | 10% con il minimo non in- dennizzabile di euro 1.000,00 | euro 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Xxxxx subiti da oggetti pregiati e pre- ziosi portati dai clienti e non consegnati all’Assicurato (art. 51) | euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato |
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE AGRISTART
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
ART. 1341
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabili- tà, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342
CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario preval- gono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1882 NOZIONE
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a riva- lere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
ART. 1888
PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Con- traente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
ART. 1891
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’As- sicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]
ART. 1892
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha do- mandato l’annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiara- zione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione
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AGRISTART ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicu- ratore,o prima che questi abbia dichiarato dì recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in pro- porzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse cono- sciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894
ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle di- chiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
ART. 1896
CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicu- ratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
ART. 1897
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipula- zione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’a- vrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comuni- cata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’as- sicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE AGRISTART
ART. 1905
LIMITI DEL RISARCIMENTO
L’assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.
ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’as- sicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1911 COASSICURAZIONE
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assi- curatori.
ART. 1913
AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART 1914
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore. in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pre- giudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o con- correre in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie all’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’in- dennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione dei pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei
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AGRISTART ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le di- sposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2043
RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commes- so il fatto a risarcire il danno.
ART. 2952
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione [c.c. 1917].
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019
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Mod. 250225 - Ed. 12/2019
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