SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI LOCALI DI ACI INFORMATICA
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 – Descrizione del servizio 7
Articolo 4 – Durata e luogo di esecuzione 8
Articolo 5 – Presa in carico attività e piano di subentro 9
Articolo 6 - Aumento di un quinto delle attività 10
Articolo 7 - Orario di presidio 10
Articolo 8 - Livelli di servizio 11
Articolo 9 – Gestione, programmazione e rendicontazione del servizio 12
Articolo 10 - Personale addetto 13
Articolo 11 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 15
Articolo 12 - Adempimenti specifici a carico dell’Impresa 17
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 20
Articolo 14 – Verifica Obblighi nei confronti dei dipendenti 21
Articolo 15 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 21
Articolo 16 - Diffida ad adempiere 23
Articolo 17 – Obblighi di riservatezza 24
Articolo 18 - Responsabilità 25
Articolo 19 - Revisione dei prezzi 26
Articolo 20 - Penali 26
Articolo 21 – Corrispettivo 36
Articolo 22 - Fatturazione e pagamento 38
Articolo 23 - Sciopero del personale 40
Articolo 24 - Subappalto 40
Articolo 25 - Disposizioni antimafia 44
Articolo 26 - Cauzione 45
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 46
Articolo 28 - Risoluzione 46
Articolo 29 - Recesso 48
Articolo 30 - Sospensione dei pagamenti 49
Articolo 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari 49
Articolo 32 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 50
Articolo 33 – Codice Etico e Modello Organizzativo di ACI Informatica 51
Articolo 34 - Consenso al trattamento dei dati 52
Articolo 35 - Condizioni particolari di risoluzione 52
Articolo 36 - Oneri fiscali e spese contrattuali 52
Articolo 37 - Disposizioni generali 53
Articolo 38 - Foro competente 53
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI LOCALI DI ACI INFORMATICA
tra
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI INFORMATICA)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
a) l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
b) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Capitolato Tecnico; Allegato “III” – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.); Allegato “IV” – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), Allegato “III” – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), Allegato “IV” – (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara).
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall’Impresa se accettati da ACI Informatica.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente: 622030346B.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx .
7. È designato quale Responsabile del contratto il Dott.
.
Articolo 2 – Oggetto
1. ACI Informatica affida all‘Impresa l’incarico per l’erogazione del servizio per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali di ACI Informatica siti a Roma presso la sede indicata nel Capitolato tecnico.
2. Il servizio è finalizzato a garantire la piena fruibilità delle sedi di ACI Informatica e la disponibilità delle relative infrastrutture con un alto livello di affidabilità e sicurezza delle sedi di ACI Informatica con particolare attenzione agli impianti tecnologici necessari per il funzionamento del centro di elaborazione dati ACI Informatica.
3. L’erogazione del servizio deve avvenire nei modi, nei termini ed alle condizioni previste dagli Atti di gara e nel rispetto delle normative nazionali ed europee in vigore nello specifico contesto.
4. In particolare, il servizio deve essere espletato nel rispetto del Capitolato Tecnico, di tutte le prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e nel rispetto delle normative dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi.
5. L’’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo art.20 tutte le prestazioni previste nel
Capitolato Tecnico.
Articolo 3 – Descrizione del servizio
1. Il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici è finalizzato a:
- monitorare h24 gli impianti tecnologici asserviti al Centro Elaborazione Dati (CED) ed intervenire immediatamente per la soluzione di eventuali inconvenienti e per il ripristino della normale operatività;
- condurre gli impianti tecnologici di CED assicurando che essi eroghino i servizi previsti all’interno dei parametri di funzionamento stabiliti;
- esercire l’intero sistema di sicurezza fisica (ad eccezione dei servizi di guardiania) con particolare attenzione al sistema antincendio;
- condurre gli impianti tecnologici di palazzo assicurando che essi eroghino i servizi previsti all’interno dei parametri di funzionamento stabiliti;
- garantire la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti tecnologici;
- garantire la compilazione/aggiornamento dei libretti di impianto e la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/2013. L’impresa è nominata “Terzo Responsabile di Impianti Termici ex DPR 74/2013”;
- assicurare gli interventi di gestione dell’edificio ivi compresa la manutenzione ordinaria (piccola riparativa e/o interventi tendenti al miglioramento della fruibilità della sede)
il tutto secondo le modalità operative previste dal Capitolato tecnico e suoi allegati ai quali specificatamente si rinvia.
2. ACI Informatica si riserva la facoltà di variare sia in aggiunta che in diminuzione il numero di impianti/componenti/locali sui quali erogare il servizio oggetto del presente contratto, in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Tali variazioni avranno effetto sul corrispettivo soltanto se superiori o inferiori al 10%, ma fermo il corrispettivo massimo complessivo.
Articolo 4 – Durata e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di presa in carico delle attività da parte dell’Impresa.
2. Il servizio deve essere svolto presso la sede di ACI Informatica sita in Roma in Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00. Qualora ACI Informatica si trasferisca in altre sedi o nel caso in cui la sede venisse chiusa il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici verrebbe a cessare contestualmente alla dismissione della sede.
3. Per tutta la durata del contratto ACI Informatica si impegna a mettere a disposizione dell’Impresa un idoneo locale che sarà adibito a magazzino per il deposito di materiali, apparecchiature ed attrezzature di lavoro.
4. ACI Informatica, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.
5. L’Impresa prende atto ed accetta che alla scadenza del contratto sarà tenuta alla prosecuzione del servizio per un periodo non inferiore a 2 (due) mesi, al fine di facilitare l’ordinato trasferimento dei servizi di cui al presente contratto e fino all’effettivo subentro nel servizio di altro Soggetto.
Articolo 5 – Presa in carico attività e piano di subentro
1. L’Impresa dovrà garantire ad ACI Informatica la continuità di erogazione del servizio attraverso il piano di subentro di cui al cap. 5 del Capitolato tecnico al quale specificatamente si rinvia.
2. Entro il periodo previsto dal relativo Piano di subentro dovrà essere ultimato il subentro dell’Impresa.
3. Durante tale periodo, che non potrà essere superiore a 30 giorni, il personale dell’Impresa, per acquisire le competenze necessarie all’erogazione dei servizi contrattualmente previsti e raggiungere il necessario livello di autonomia operativa, sarà affiancato dal personale dell’Impresa che attualmente fornisce i servizi oggetto del contratto e dal personale ACI Informatica.
4. In particolare, il gruppo di lavoro predisposto per il subentro dovrà essere dimensionato in modo da poter aggiornare tutta la documentazione attualmente esistente, dall’analisi sullo stato dei sistemi e su quanto rilevato nel periodo.
5. Nel periodo di subentro l’Impresa non maturerà alcun corrispettivo, né rimborso di costi.
6. Al termine del periodo di subentro l’Impresa prenderà in carico il servizio.
Articolo 6 - Aumento di un quinto delle attività
1. L’Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze, di apportare (ai sensi del R.D. 2440/1923) un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo della fornitura.
Articolo 7 - Orario di presidio
1. L’impresa aggiudicataria, al fine di provvedere alle necessità degli impianti e assicurare lo svolgimento continuativo dei servizi oggetto del contratto, manterrà proprio personale specializzato presso la sede di ACI Informatica in Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00.
2. In particolare, l’Impresa dovrà rendere disponibile presso tale sede i seguenti soggetti:
a) Responsabile del contratto, che avrà il compito di verificare e garantire la corretta esecuzione del contratto e dovrà rendersi disponibile ad incontri di pianificazione, programmazione e verifica del servizio per un massimo di 5 giorni lavorativi al mese e, comunque, ogni volta che ACI Informatica lo richieda al fine di gestire eventuali situazioni critiche e di emergenza;
b) Responsabile del servizio, che dovrà provvedere alla gestione operativa degli adempimenti contrattuali, alla pianificazione di dettaglio settimanale e giornaliera degli interventi da effettuare, alla gestione delle priorità degli interventi pianificati e richiesti, alla redazione del rapporto giornaliero del servizio erogato nel giorno
precedente, e dovrà rendersi disponibile tutti i giorni lavorativi dalle 8,30 alle 17,30.
In particolare, l’Impresa si impegna a garantire la presenza di tale figura, o di un suo sostituto, per almeno 210 giorni lavorativi all’anno.
c) Personale operativo di presidio e conduzione di impianti e delle reti tecnologiche, che dovrà garantire il presidio per 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, e dovrà essere in possesso delle competenze tecniche adeguate per operare sugli impianti tecnologici asserviti al CED.
d) Personale adeguato che dovrà effettuare interventi di manutenzione e piccole riparazioni secondo i tempi e la pianificazione giornaliera e settimanale concordata.
3. Il personale di presidio dovrà presentare profili professionali aderenti a quelli descritti nel suballegato C al Capitolato tecnico, e, compatibilmente con le esigenze di servizio, e solo in orario notturno e festivo, dovrà rendersi disponibile presso la portineria durante i brevi periodi in cui l’addetto alla vigilanza deve allontanarsi per esigenze di controllo o per diverse esigenze.
4. ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento una diversa turnazione e/o presenza degli addetti alla manutenzione e presidio adeguandone il corrispettivo.
Articolo 8 - Livelli di servizio
1. L’Impresa dovrà garantire, durante tutto il periodo contrattuale i livelli di servizi definiti nel Capitolato tecnico ovvero quelli eventualmente migliorati in sede di offerta tecnica.
Articolo 9 – Gestione, programmazione e rendicontazione del servizio
1. L’erogazione delle attività oggetto del presente contratto hanno notevole impatto sulla normale operatività di ACI Informatica, pertanto l’Impresa è tenuta a concordare e pianificare con ACI Informatica l’effettuazione di taluni interventi.
In particolare, l’impresa dovrà procedere alla pianificazione degli interventi che hanno impatto sugli impianti e sulle reti tecnologiche asservite al CED, nonché dovrà chiedere la preventiva autorizzazione ad ACI Informatica sugli interventi da effettuare sugli impianti e sulle reti tecnologiche asservite al CED.
2. Gli interventi di manutenzione programmata, su componenti particolarmente critici, debbono essere effettuati prevalentemente di sabato e di domenica. In particolare, l’Impresa entro il giorno 25 di ciascun mese di durata del contratto, dovrà provvedere, nel rispetto delle indicazioni fornite da ACI Informatica al momento della presa incarico del servizio, alla programmazione mensile dei citati interventi.
3. L’Impresa dovrà provvedere alla gestione degli inconvenienti e guasti sugli impianti e reti tecnologiche nel rispetto dei tempi di cui al capitolo
3.2.3 del Capitolato tecnico e della procedura “Gestione inconvenienti e guasti sugli impianti e reti tecnologiche”.
Il processo di gestione degli inconvenienti sarà concordato tra le parti durante la presa in carico del servizio.
4. L’Impresa dovrà procedere alla rendicontazione del servizio effettuato mediante la compilazione di rapporti giornalieri e mensili.
Tutti rapporti prodotti dovranno essere depositati all’interno del
repository del servizio concordato tra le parti in fase di presa in carico. Il repository dovrà essere attivato dall’Impresa entro un mese dalla data di attivazione del servizio.
In particolare, tutta la documentazione da produrre relativamente alla sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione dell’impianto e dei componenti del sistema antincendio deve rispecchiare le indicazioni fornite dagli organi preposti e devono essere compilate le schede predisposte allo scopo dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile.
Articolo 10 - Personale addetto
1. L’Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali. A tal fine, l’Impresa si impegna ad erogare costantemente agli addetti al servizio presso le sedi ACI Informatica corsi di addestramento e di specializzazione.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio il numero necessario di unità lavorative per la perfetta esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico e, comunque, a garantire la presenza minima giornaliera delle unità distribuite durante la settimana lavorativa negli orari indicati nel Capitolato tecnico.
3. L’Impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
4. L’Impresa si impegna a rilasciare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima della presa in carico delle attività, nel rispetto delle leggi regolanti la materia, un elenco nominativo del
personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici; uguale comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente nel caso di variazioni del personale impiegato anche al fine di assicurare l’accesso ai locali ACI Informatica in conformità alle prescrizioni relative alla sicurezza ed alla vigilanza dell’immobile.
5. In caso di assenza prolungata di uno addetto al servizio, l’Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio stesso.
6. L’Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento di ACI Informatica che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l’Impresa si impegna a soddisfare le richieste di ACI Informatica con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
8. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle
quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica.
9. L’Impresa si impegna, inoltre, a far indossare ai propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, un camice o tuta recante il nome della Impresa, nonché la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici di ACI Informatica.
Articolo 11 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 21, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli
eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa prende atto e s’impegna a garantire che le risorse umane impiegate per lo svolgimento dei servizi siano in possesso delle competenze, conoscenze e capacità richieste.
7. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice
civile.
Articolo 12 - Adempimenti specifici a carico dell’Impresa
1. Per tutta la durata del contratto, l’Impresa si impegna a designare propri rappresentanti abilitati a tenere rapporti con ACI Informatica per ciò che riguarda comunicazioni, istruzioni, richieste, direttive ed a comunicare qualsiasi variazione relativa alle loro facoltà legali e operative, esonerando quindi ACI Informatica da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla mancata o intempestiva comunicazione della variazione stessa. Ai fini della continuità del servizio l’Impresa dovrà poter reperire, 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno dell’anno, almeno uno dei suddetti rappresentanti.
2. L’Impresa si impegna a redigere, nei casi di interventi di manutenzione straordinaria, una scheda, da compilare secondo le istruzioni che verranno impartite dall’ACI Informatica, nella quale andranno comunque riportate le seguenti informazioni:
- giorno ed ora nelle quali viene riscontrata la necessità dell’intervento straordinario;
- giorno ed ora in cui ha inizio l’intervento, qualora lo stesso venga effettuato da personale diverso da quello impiegato dall’Impresa nel complesso immobiliare; in questo caso dovrà essere indicato anche il momento in cui l’intervento è stato richiesto;
- giorno ed ora in cui l’intervento ha termine;
- tipo d’intervento effettuato e materiali utilizzati.
3. L’Impresa si impegna a redigere, su richiesta dell’ACI Informatica, relazioni tecniche su eventuali disservizi che si dovessero verificare nel
corso delle attività di conduzione e di manutenzione degli impianti.
4. La stessa si impegna a mantenere aggiornata la documentazione tecnica relativa agli impianti, ed a redigere semestralmente un verbale, da comunicare all’ACI Informatica, contenente i dati relativi allo stato d’uso delle principali parti componenti gli impianti soggetti a manutenzione, compresi quelli posti sotto presidio, indicando se è necessario apportare varianti ad essi in relazione agli aggiornamenti apportati dalle norme legislative e regolamentari (con particolare riferimento a quelle di sicurezza tecnica ed ambientale e con riferimento a quelle che riguardano la prevenzione degli infortuni, l’igiene sul lavoro, ecc.).
5. L’Impresa si impegna a mettere a disposizione (anche sulla base delle direttive impartite dall’ACI Informatica) tutte le attrezzature mobili, gli apparecchi e gli strumenti necessari al perfetto svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto.
6. L’Impresa si impegna a fornire, in caso di realizzazione di nuovi impianti o di modifiche a quelli esistenti, l’indispensabile collaborazione tecnica preventiva attraverso l’individuazione delle specifiche degli impianti da realizzare, provvedendo a fornire (se richiesti dai competenti organi dell’ACI Informatica) i relativi elementi di spesa sotto forma di preventivi e di analisi dei prezzi.
7. L’Impresa si impegna a redigere schede tecniche dettagliate di tutti i macchinari e impianti riportati nel suballegato A e nel suballegato B, secondo le specifiche tecniche degli stessi, indicando le modalità e la frequenza con le quali viene svolta la manutenzione programmata.
8. L’impresa si impegna a redigere giornalmente il registro della manutenzione da tenere a disposizione dell’ACI Informatica , nel quale devono essere riportati gli eventi e gli interventi effettuati in merito all’attività di manutenzione.
9. L’Impresa si impegna a redigere e mantenere aggiornato, secondo le norme vigenti, il programma annuale di manutenzione ordinaria, tenendo conto di eventuali modifiche degli impianti. Tale programma, corredato delle relative frequenze ed indicando le modalità con le quali si intende svolgere la manutenzione, dovrà contenere l’elenco degli interventi che si rendono necessari al mantenimento degli impianti, delle singole apparecchiature e dispositivi oggetto della manutenzione. Il programma dovrà essere redatto e consegnato all’ACI Informatica entro trenta giorni solari dalla firma del contratto di manutenzione.
10. L’impresa, inoltre, si impegna a redigere mensilmente una dichiarazione dettagliata degli interventi eseguiti sia di tipo ordinario che straordinario con evidenza dell’eventuale partecipazione di società esterne. Nel caso di realizzazione dei nuovi impianti o modifiche a quelli esistenti da parte di altre imprese o ditte, l’ACI Informatica garantirà che le stesse, nella realizzazione di cui sopra, non creino disservizi, malfunzionamenti e quanto altro possa pregiudicare il buon funzionamento degli impianti affidati all’Impresa, sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità connessa.
11. L’Impresa si impegnerà, a prendere atto, ai fini dell’espletamento delle attività oggetto del contratto, del nuovo stato degli impianti, segnalando eventuali malfunzionamenti e/o il non rispetto delle normative di legge.
12. L’Impresa, alla scadenza del contratto, si obbliga ad eseguire tutti gli adempimenti dettagliatamente descritti al Cap. 6 del Capitolato tecnico al quale si rinvia. In particolare, l’impresa, su esplicita richiesta di ACI informatica si obbliga a fornire per un periodo non inferiore a 2 (due) mesi, successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, l’assistenza necessaria al fine di facilitare l’ordinato trasferimento dei servizi di cui al presente contratto a ACI Informatica o al soggetto da questa indicato.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 14 – Verifica Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. L’Impresa garantisce ad ACI Informatica - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 13; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, ACI Informatica provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui al precedente comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 15 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L'Impresa nell’esecuzione dei servizi dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul
lavoro ed in particolare del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
2. In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente contratto al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso l’individuazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze.
3. L’Impresa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 ed in relazione a quanto previsto nel Capitolato tecnico, dà atto di aver preso conoscenza del piano di valutazione dei rischi della sede di ACI Informatica in cui verranno svolte le attività.
4. L’Impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente in cui andrà ad operare.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, a che il proprio personale impegnato nell’esecuzione delle attività di cui al presente contratto adotti tutte le misure di sicurezza previste all’interno dei locali di ACI Informatica.
6. ACI Informatica ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi e recidive violazioni delle norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI Informatica.
8. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
9. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
10. ACI Informatica ha facoltà di procedere alla risoluzione delle norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Articolo 16 - Diffida ad adempiere
1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte della Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché a quelle di legge, ACI Informatica potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga
inadempiente, ACI Informatica, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando alla Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione.
3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da ACI Informatica, ai sensi del dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile
Articolo 17 – Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione,
riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.
Articolo 18 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi e/o cose di terzi, in dipendenza di omissioni, errori, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della
xxxxxxx assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni coperti o non coperti e/p per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.
Articolo 19 - Revisione dei prezzi
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 20 - Penali
1. Con riferimento alla violazione dei livelli di servizio previsti nel Cap. 4 del Capitolato tecnico o di quelli migliorativi proposti in sede di offerta, saranno poste a carico dell’Impresa le penali così determinate e quantificate:
I) Impianto antincendio
I.A) Disponibilità
a) Sistema di spegnimento automatico: per ogni decimo di punto percentuale inferiore al 99,9% richiesto, si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00). Inoltre, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo previsto di 5 giorni solari per la ricarica delle bombole ed il ripristino dell’impianto, si applica una penale di € 700,00 (settecento/00);
b) Sistema di segnalazione fumi: per ogni decimo di punto percentuale inferiore alle percentuali richieste (99,9% per l’impianto informatico e 99,8% per i rilevatori), si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
c) Sistema idrico (idranti): per ogni decimo di punto percentuale inferiore al 99,8% richiesto, si applica una penale di € 200,00 (duecento/00).
La rilevazione dei livelli di servizio delle precedenti lett. a), b) e
c) è effettuata trimestralmente.
IB) Tempo medio e massimo di intervento:
a) principio di incendio: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 3 minuti dall’evento, si applica una penale di € 1.000,00 (mille/00);
b) apparato guasto rilevatori fumo: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 4 ore, o al tempo migliorativo offerto, dalla segnalazione della sostituzione dell’apparato, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
c) apparato guasto segnalatore acustico: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 4 ore, o al tempo migliorativo offerto, dalla segnalazione per la sostituzione/riparazione dell’apparato, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
d) segnalazione via di fuga guasta: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 4 ore dalla segnalazione per la riparazione dell’apparato, si applica una
penale di € 50,00 (cinquanta/00);
e) segnalazione lampada di emergenza guasta: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 24 ore dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
f) registrazione maniglione antipanico: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 48 ore dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
g) sostituzione maniglione antipanico: per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto al tempo previsto di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
h) sostituzione estintore manuale esaurito/utilizzato: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 24 ore dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00).
II) Impianti asserviti al CED :
II.A) Disponibilità
a) impianto di alimentazione elettrica: per ogni centesimo di punto percentuale o frazione di esso inferiore al 99,95% richiesto, si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
b) impianto di condizionamento e raffrescamento (impianto sia centralizzato che autonomo): per ogni centesimo di punto percentuale inferiore al 99,95% richiesto, si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
c) impianto UTA (trattamento aria primaria): per ogni centesimo di punto percentuale inferiore al 99,95% richiesto, si applica una penale di € 100,00 (cento/00);
d) impianto antintrusione: per ogni decimo di punto percentuale inferiore al 99,7% richiesto, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00).
La rilevazione dei livelli di servizio delle precedenti lett. a), b), c) e d) è effettuata trimestralmente.
IIB) Tempo di intervento
a) problemi di alimentazione elettrica: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 5 minuti, o al tempo migliorativo offerto, dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
b) guasto o esclusione di un componente elettrico: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 5 minuti dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
c) temperatura nei locali Ced ed aree tecnologiche:
• per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento massimo di 15 minuti, o al tempo migliorativo offerto, dal segnale del superamento del primo livello di soglia, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
• per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento massimo di 5 minuti dal segnale di
superamento del limite massimo ammesso, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
d) infiltrazioni acqua nelle aree tecnologiche e ced: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 5 minuti dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00).
III) Impianti di palazzo:
IIIA) Disponibilità
a) ascensori: per ogni punto percentuale inferiore alle percentuali richieste (90% per i tre ascensori contemporaneamente funzionanti e al 97% per almeno due ascensori contemporaneamente funzionanti), si applicano le penali di € 10,00 (dieci/00);
b) cancelli: per ogni punto percentuale inferiore alla percentuale di disponibilità richiesta del 95% durante l’orario lavorativo (stabilito in 8:00 -20:00 dal Lunedì al Venerdì), si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
c) impianto antintrusione: per ogni decimo di punto percentuale inferiore alla percentuale richiesta di 99,7%, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00).
La rilevazione dei livelli di servizio delle precedenti lett. a), b) e c) è effettuata trimestralmente.
IIIB) Tempi di intervento
a) ascensori e montacarichi: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 8 ore dalla
segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00). Nell’ipotesi di ascensori con personale all’interno: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 15 minuti, o al tempo migliorativo offerto, dalla segnalazione, si applica una penale di € 20,00 (venti/00);
b) per ogni giorno di ritardo o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo previsto per la riparazione in 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, si applica una penale di € 20,00 (venti/00);
c) cancelli:
• per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 8 ore dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
• per ogni giorno di ritardo o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo previsto per la riparazione di 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00).
d) impianto antintrusione:
• per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 8 ore dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 (dieci/00);
• per ogni giorno o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo previsto per la riparazione di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, si applica una penale di € 20,00 (venti/00);
e) impianto elettrico di palazzo:
• per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo previsto per l’intervento di 15 minuti, o al tempo migliorativo offerto, se scatta l’interruttore generale di piano, si applica una penale di 30,00 (trenta/00);
• sostituzione lampada: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 24 ore dalla segnalazione nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%;
• riparazione guasto prese: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 24 ore dalla segnalazione, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%;
• adeguamento impianto con aggiunta di punti presa: per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
La rilevazione di cui alla presente lett. e), ad esclusione del primo punto, è effettuata trimestralmente.
f) impianto di condizionamento/raffrescamento:
• per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 2 ore dalla segnalazione, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00)
per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
• per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo medio di ripristino funzionalità di 3 ore, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
• per ogni giorno o frazione di esso di ritardo rispetto al tempo massimo di ripristino (anche con la sostituzione del fan coil) di 3 giorni lavorativi, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
La rilevazione di cui alla presente lett. f), è effettuata trimestralmente.
g) impianto idraulico:
• riparazione condotta: per ogni minuto o frazione di esso di ritardo rispetto ai 15 minuti dalla segnalazione per la riparazione temporanea ai fini della eliminazione della perdita di acqua con allagamento, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00); per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 24 ore lavorative dalla segnalazione per la riparazione definitiva, si applica una penale di € 20,00 (venti/00).
• riparazione perdite rubinetteria: per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto di 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, nel 90% dei casi, si applica una penale di
€ 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
• riparazione perdite sciacquone: per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto di 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
• disostruzione lavabi/water: per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, nel 90% dei casi, si applica una penale di
€ 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
• disostruzione rete smaltimento acque e rete fognaria: per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo previsto di 12 ore lavorative, nel 90% dei casi, si applica una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore al 90%.
La rilevazione di cui alla presente lett. g), ad esclusione del primo punto, è effettuata trimestralmente.
h) altri servizi di palazzo: l’80% degli interventi dovranno essere eseguiti nei tempi pianificati con piano mensile. Per ogni punto percentuale o frazione di esso inferiore all’80% si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00). La rilevazione è trimestrale.
2. Nell’ipotesi di sostituzione di personale oltre il limite di una unità
all’anno si applica una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni unità sostituita.
3. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
4. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 21;
• qualora per qualsiasi attività i valori di SLA riscontrati siano inferiori di oltre il 20% rispetto ai valori di soglia.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato
inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
8. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 21 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo omnicomprensivo per l’esecuzione di tutti i servizi nei confronti di ACI Informatica , è pari ad €
( / ), XXX xxxxxxx, ed è
comprensivo dei costi relativi alla sicurezza a carico del datore di lavoro e non comprende, invece, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali così come quantificati nel DUVRI in € 1.620,00 (milleseicentoventi/00).
2. Fermo restando l’importo massimo di spesa di cui sopra, il canone
mensile per l’entità del servizio richiesto è di € ( / ).
3. ACI Informatica remunererà all’Impresa gli importi relativi ai servizi e alle forniture effettivamente richieste e regolarmente eseguite.
4. Il corrispettivo contrattuale di cui al comma precedente, si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento
delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tale corrispettivo è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dalla Impresa in attuazione del presente contratto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa
8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale
40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 22 - Fatturazione e pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 21, la Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile e di un importo pari al canone mensile, una fattura che, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e spedita per la liquidazione alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx. Analoghe indicazioni dovranno avere le fatture emesse relativamente agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, di cui al 1° comma, ultimo periodo del precedente articolo 20, fatture da emettersi dopo che l’impresa abbia sostenuto tali costi.
L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati
dall’Impresa e rimborsati da ACI Informatica nella misura dalla stessa
sostenuta e nel limiti di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota della Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, controfirmata dal responsabile dell’Ufficio interessato.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
5. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto
previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 33.
6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà
tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 23 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero del personale dell’Impresa, quest’ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione ad ACI Informatica, fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie, previo accordo con il Responsabile del contratto.
Articolo 24 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi
comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI Informatica non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica sospende il successivo pagamento a favore del fornitore. (alternativamente, “ACI Informatica provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite”)
13. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. ACI Informatica, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 25 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 26 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita
mediante emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali
contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 28 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non
inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 20;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 4 Durata; 12 Adempimenti specifici a carico dell’impresa; 14 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 16 Diffida ad adempiere; 17 Obblighi di riservatezza; 20 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 25 Subappalto 26 Cauzione; 27 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 30 Sospensione dei pagamenti; 31 Tracciabilità dei flussi finanziari; 33 Codice etico e
Modello Organizzativo di ACI Informatica; 35 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 29 - Recesso
1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI Informatica.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque
sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 30 - Sospensione dei pagamenti
1. ACI Informatica, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. ACI Informatica dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l’impresa non sia posta in regola.
4. ACI Informatica si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all’impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l’impresa inadempiente.
Articolo 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto
corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presento contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 32 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 33 – Codice Etico e Modello Organizzativo di ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ACI Informatica, predisposti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono consegnate all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza dei loro contenuti.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta
salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 34 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 35 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 36 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,
ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 37 - Disposizioni generali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 38 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Divisione informatica
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 Durata e luogo di esecuzione Articolo 7 Orario di presidio
Articolo 10 Personale addetto;
Articolo 12 Adempimenti specifici a carico dell’Impresa; Articolo 14 Obblighi nei confronti dei dipendenti; Articolo 17 Obblighi di riservatezza
Articolo 18 Responsabilità; Articolo 19 Revisione dei prezzi; Articolo 20 Penali;
Articolo 24 Subappalto;
Articolo 25 Disposizioni Antimafia; Articolo 26 Cauzione;
Articolo 27 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 28 Risoluzione;
Articolo 29 Recesso;
Articolo 30 Sospensione dei pagamenti Articolo 31 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 32 Successione - fallimento - cessione - trasformazione -scissione; Articolo 33 Codice Etico e Modello Organizzativo di ACI Informatica; Articolo 34 Consenso al trattamento dei dati;
Articolo 35 Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 38 Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore