TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO
Capo primo – Presupposto e classificazione del Comune
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato “canone” istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il canone, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio del Comune di San Corno di Rosazzo, suddiviso in categorie in base all’importanza della zona di occupazione per le occupazioni di cui al comma 819, lett. A), disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione.
Sono altresì disciplinate, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. La misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni verrà stabilita con successiva deliberazione consiliare. Con deliberazione giuntale si procederà all’individuazione delle procedure per il rilascio e la richiesta delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 2 Presupposto del Canone
1. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicché nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Articolo 3 Definizioni oggettive
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
-per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
-per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e xxxx.xx xxx.xx). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicchè vi rientrano anche le anonime riproduzioni di
alcuni articoli in vendita quand’anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
Articolo 3-bis
Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Corno di Rosazzo appartiene alla classe “comuni V classe”
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone in relazione alle occupazioni di cui al comma 819, lett. a), è suddiviso in due categorie come da documentazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
- ALLEGATO A : classificazione per categorie e precisamente prima e seconda categoria in base all’importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l’occupazione;
TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Capo primo: Tipologia delle occupazioni
Articolo 4 Tipologia di occupazioni
1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche; in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;
f) Le occupazioni per traslochi.
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Ai fini dell’applicazione del “canone” le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6.E’consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
7.Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell’applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
9.Fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art.633 del codice penale e dall’art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall’art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Capo secondo: procedimento amministrativo
Articolo 5
Attivazione del procedimento amministrativo
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all’amministrazione comunale e più precisamente al SUAP per le attività settoriali indicate nel DPR n.160/2010 e per gli altri interessati al relativo sportello del settore che provvederà al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta.
2. La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall’amministrazione, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;
b) l’individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell’occupazione oggetto della concessione;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
0.Xx domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell’occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);
4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico;
5. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell’inizio l’occupazione;
6. L’autorizzazione riguardante l’occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 15 prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all’ufficio competente del Comune.
7. le domande non rientranti nei commi sub. 4 e 5 vanno presentate 30 gg. prima dell’occupazione.
8. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le seguenti modalità, prioritariamente alla pec istituzionale dell’ente, o a mezzo cartaceo e/o raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente;
9.L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
Articolo 5-bis
Procedure per particolari occupazioni
1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
Articolo 6 Istruttoria della domanda
1. L’Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l’ufficio formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l’Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell’amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 10 dalla ricezione della richiesta.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l’inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un’indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
5. L’ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all’ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l’Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Nello svolgimento dell’istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all’ufficio preposto ovvero al Concessionario dell’entrata, la liquidazione del “Canone” sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L’incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
7. Qualora il servizio della gestione dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall’Ufficio comunale competente.
Articolo 7
Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. In base ai risultati dell’istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
0.Xx provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l’occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
¨ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e xx.xx.);
¨ spese di sopralluogo, ove necessario;
¨ deposito cauzionale, ove richiesto;
¨ pagamento del Canone Unico dovuto;
3. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
4. L’entità della cauzione non fruttifera di interessi, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all’area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
La cauzione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell’ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell’autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.
5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all’occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.
Articolo 8
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all’occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell’occupazione;
- la durata dell’occupazione, la tipologia e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.
Articolo 9
Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione
1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell’autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, é tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell’occupazione. Qualora ciò non avvenga l’Amministrazione Comunale procede d’ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione inadempiente, fatto salvo l’incameramento della cauzione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- l’installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell’edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.
6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
7. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicenti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l’ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l’occupazione è consentita solo nell’orario di apertura dell’esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
8. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell’impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall’avvenuta installazione, registrare l’impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell’impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.”
9. effettuare il versamento del “Canone” alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
Articolo 10
Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione
1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l’occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all’emissione dell’atto di revoca. È facoltà del Comune di Corno di Rosazzo provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
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2. Il concessionario/titolare dell’autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l’immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell’occupazione come abusiva.
b) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.
c) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
4. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con rifermento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell’Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l’entrata. Il Responsabile dell’ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all’occupazione decaduta.
5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.
Articolo 11 Subentro nella concessione
0.Xx provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un’azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all’amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l’attività rilevata.
3.Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un’azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l’occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
4.Salvo l’avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell’immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.
Articolo 12
Xxxxxxx, proroga e disdetta della concessione
1. Il titolare della concessione/autorrizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 3, 4, e 5 del presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione
6. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l’occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea ha l’obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all’articolo 5.
7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l’occupazione precedente.
8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria.
TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE
Capo Primo: Tipologie
Articolo 13
Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili
1. Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e xxxx.xx mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovverossia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende:
a) Insegna di esercizio
È da considerare “insegna di esercizio” il manufatto di proprietà privata recanti scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell’Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell’esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
b) Preinsegna
Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell’art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.
c) Sorgente luminosa
È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
d) Cartello
Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc… essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
e) Striscione, locandina e stendardo
Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L’esposizione di striscioni, come disciplinata dall’art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto. L’esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l’installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.
L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l’art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre i 40 giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada per un massimo di tre strade.
f) Segno orizzontale reclamistico
È da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
g) Impianto di pubblicità di servizio
Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L’impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L’ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Esplicando l’impianto/mezzo una funzione essenzialmente
informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.
h) Impianto di pubblicità o propaganda
È da qualificarsi “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).
i) Mezzi pubblicitari gonfiabili
Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.
3. La elencazione di cui al co.1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell’evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
4.I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall’art.23 del Codice della Strada e definiti dall’art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all’art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
0. il piano generale degli impianti è stato adottato con deliberazione giuntale 68 del 18/07/2012
Articolo 13 bis Pubblicità varia
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:
1.PUBBLICITA’ EFFETTUATA SUI VEICOLI:
a) sui veicoli è autorizzata l’apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell’art.57 del Reg. Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l’esposizione del marchio e della ragione sociale, dell’indirizzo e dell’oggetto dell’attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
b) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:
- che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
- che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
d) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o
triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia
visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.
h) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. PUBBLICITA’ FONICA:
a) La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.
3.VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA’ COMMERCIALE
a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.
b) All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.
c) È vietata la distribuzione di adesivi.
4.PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI
La pubblicità effettuata attraverso l’utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l’esclusivo sorvolo del territorio urbano.
5.PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA TEATRI
Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi
cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:
a) è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:
- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
- fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
- il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all’utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell’attività teatrale.
b) con gli stessi criteri, è consentita l’installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.
6.PUBBLICITA’ SU STRADA
Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole “aree pedonali”, deve essere:
a) certificata antisdrucciolo;
b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l’immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.
Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da
destinare alla promozione dell’attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.
7.PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VETRINE
È consentita l’apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti la attività economica esercitata all’interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.
8.PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE
È consentita l’installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all’interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell’area occupata dalla stazione di servizio.
9.PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO
a) È consentita l’installazione di impianti pubblicitari all’interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.
b) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell’area occupata dal parcheggio.
c) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l’utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.
10.PUBBLICITA’ RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l’attività istituzionale dell’Amministrazione comunale, con l’esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI.
Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.
11. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 27 bis, comma 1, lettera "e" del presente Regolamento, a condizione che:
- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell’art. 27 bis comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l’Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo,
se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell’inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell’impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
12.ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI
Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.
Articolo 14
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
1. Ai sensi dell’art. 49 del Reg. Att. Codice della Strada, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione saranno calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e gli adempimenti degli obblighi da queste previste devono essere scrupolosamente applicate.
Articolo 15
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Ai sensi dell’art. 50 del Reg. Att. Codice della Strada, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti dove è consentito, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochino abbagliamento.
Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
2. Per gli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, di trasmissione e riproduzione di immagini, il Comune può autorizzare l’installazione di tali impianti direttamente alle imprese richiedenti e, in ogni caso tali display devono essere installati solo nei luoghi autorizzati e con il rispetto delle distanze utili previste per il passaggio dei disabili nonché le misure minime di sicurezza e stabilità degli stessi, ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.
Articolo 16 Dimensioni e colori
1.Tutti i mezzi pubblicitari oltre ad avere sagoma regolare, particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
Articolo 17
Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale
1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada).
Articolo 18
Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada
1. I mezzi pubblicitari di cui all’art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell’art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all’art.23 del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall’art.23 del Codice della Strada e definiti dall’art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all’art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti Articolo 19
Autorizzazioni e nulla osta
1. L’installazione degli impianti e/o mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse per la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa da parte del Comune.
2. La pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a previa autorizzazione, ma è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, salvo esenzioni.
3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili da una strada comunale, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta del Comune. Nell’interno dei centri abitati la competenza è del Comune.
Articolo 20
Domanda per il rilascio di autorizzazione o nulla osta
1. Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione o nulla osta sono presentate dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti al C.C.I.A.A. al Comune attraverso al SUAP per le sue competenze e deve essere redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo.
La domanda non può riguardare contestualmente più di n 10 impianti.
2. I cartelli “vendesi/affittasi” degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti ad autorizzazione.
3. Le domande presentate, nelle forme e modalità di cui al co.1 del presente articolo vengono istruite per ordine di protocollo, entro il termine di 60 giorni in caso di domanda di autorizzazione e di 30 giorni in caso di richieste di nulla osta.
4. La domanda deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partiva iva e la pec qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si ritiene di esporre;
c) la durata, la decorrenza e la frequenza (se necessaria) delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
d) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario;
e) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
f) n 3 bozzetti del messaggio a colori con misure, colori e dicitura anche con supporto digitale;
g) planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda con indicazione della strada, progressiva chilometrica e lato affinchè sia chiaramente individuabile il punto in cui si chiede l’installazione;
h) autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all’installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l’impianto insista su proprietà privata;
i) una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante;
l) autorizzazione commerciale per le medie e grandi strutture di vendita;
m) in ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornite tutti gli atti ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.
Articolo 21
Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione
1. A seguito della presentazione della domanda con le modalità previste dall’art.20 del presente regolamento, l’Ufficio comunale preposto, da comunicazione ai sensi e per gli effetti della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., del soggetto incaricato come responsabile del procedimento e dell’avvio del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento valuta la conformità ed il rispetto della richiesta con i principi di sicurezza stradale e della circolazione; all’uopo può richiedere parere al Comando della polizia municipale, ovvero a gli altri uffici comunali competenti o di altri enti competenti se necessari in ragione delle caratteristiche del mezzo/impianto pubblicitario. I predetti pareri sono espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Qualora il servizio della gestione dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di esposizione pubblicitaria, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall’Ufficio comunale competente. Al Concessionario può essere affidata anche l’attività di liquidazione e di comunicazione del Canone dovuto in base alla domanda.
4. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative alle forme di pubblicita’, anche abusiva, pregresse. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate. A tal fine nell’ambito dell’istruttoria viene richiesta all’ufficio competente o all’affidante, il rilascio dell’attestazione di regolarità e qualora fosse sussistente la morosità, il responsabile del procedimento invita con apposita comunicazione il richiedente all’estinzione della morosità pregressa, circostanza questa che verrà comunicata senza indugio dall’ufficio competente. Nelle more della predetta regolarizzazione il termine per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso.
5. All’esito dell’istruttoria, in caso di esito favorevole, Il responsabile del procedimento comunica al richiedente l’accoglibilità dell’istanza con l’importo del Canone dovuto, assegnandogli il termine per il pagamento, la cui attestazione di versamento deve essere inviata all’ufficio competente del Comune. L’Ufficio provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 60 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo previa avvenuta acquisizione della prova del pagamento del Canone dovuto e ne dà comunicazione al richiedente.
Se il predetto responsabile ritiene la documentazione prodotta incompleta o carente ne richiede l’integrazione entro i primi 30 giorni dalla presentazione della domanda, assegnando all’istante un termine non superiore a 30 giorni per l’integrazione. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso sino alla presentazione dell’integrazione documentale e ricomincia a decorrere dalla data di produzione della documentazione integrativa.
6. Nell’autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell’autorizzazione, come definiti dall’art.54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:
a) l’indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l’installazione;
b) il tipo di impianto;
c) le prescrizioni relative all’installazione ed al programma di manutenzione dell’impianto;
d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull’impianto pubblicitario ai sensi dell’art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. “spazio libero”, per questa pubblicità telefonare ….);
f) l’importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione;
7. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell’importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico- amministrative. Il ritiro dell’autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro gg 5 dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all’ufficio comunale o se vi è affidamento della gestione dell’entrata al Concessionario, per i sui relativi adempimenti.
8. L’intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell’autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.
9. Il soggetto autorizzato è l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell’intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l’intera durata dell’autorizzazione.
10. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all’art.10 bis della L. n.241/1990.
11. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l’esposizione è considerata abusiva.
12. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento del canone
Articolo 22
Procedura per il rilascio del nulla osta
1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all’installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade comunali ovvero che siano visibili da strade comunali.
2. Il Comune evade la domanda entro 30 giorni secondo la procedura prevista dal precedente art.21 per il rilascio dell’autorizzazione.
3. L’amministrazione procedente, prima dell’emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria. A conclusione del procedimento, l’Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell’autorizzazione.
Articolo 23 Termine per l’installazione
0.Xx termine per l’installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.
2.Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell’autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell’autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 24
Durata dell’autorizzazione, rinnovo ed estinzione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all’anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all’anno solare.
2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell’autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell’autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza come indicata sull’impianto. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione, ferma restando la conformità dell’impianto rinnovato alle vigenti prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, per i Comuni obbligati. L’autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell’atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
Articolo 25 Modifica, rinuncia e revoca
1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all’art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell’avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell’autorizzazione. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell’obbligo del versamento del Canone annuo.
0.Xx Comune ha facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
Articolo 26
Obblighi del titolare dell’autorizzazione e cause di decadenza
0.Xx titolare dell’autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell’art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell’art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere l’impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell’impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L’Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall’esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l’Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l’autorizzazione e provvede alla rimozione d’ufficio dell’impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il
Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
5. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell’autorizzazione.
6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
c) il mancato ritiro dell’autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 15 giorni.
7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
8. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
Articolo 27
Divieti sulle strade extraurbane
1. Sulle strade extraurbane comunali è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
- su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell’area compresa tra la carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili come individuati dall’art.13 lett.g) del presente regolamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli, perché intralciano l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui marciapiedi;
- lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
Articolo 27 bis
Limitazioni e divieti e deroghe alle distanze
1. Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dal presente regolamento (e dal PGI) l’installazione di impianti pubblicitari è vietata:
a) su suolo pubblico, salvo autorizzazione rilasciata;
b) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in
quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
c) in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
d) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
e) su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
- per gli stendardi;
- per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini
f) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
g) su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo
sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
h) in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
i) in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
j) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
k) allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti;
l) allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
m) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
n) a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
o) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed
alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
p) a distanza inferiore a mt. 3 (tre) da ponti, sottoponti, e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.
2. l’installazione di targhe su palo è vietata:
a) in numero superiore a una per palo;
b) sui pali compresi all’interno dell’area A;
c) ad un’altezza dalla base inferiore a mt. 3,50 dal suolo e superiore a mt. 6;
d) su pali non compresi negli elenchi depositati presso il Settore Pubblicità;
e) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.
Articolo 28 Vincoli storici ed artistici
1. Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Articolo 29
Vincoli paesaggistici e ambientali
0.Xx sensi dell’art.153 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all’amministrazione competete, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art.146, co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all’art.146, co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 30
Rimozione d’urgenza e previa diffida
1. Si procede alla rimozione d’urgenza nel caso in cui l’installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell’avvenuta rimozione viene data comunicazione all’interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell’impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell’impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia. In relazione alle spese di rimozione, il Comune trasmette la nota spese sostenute al Prefetto che emetterà il provvedimento di sua competenza che costituisce titolo esecutivo.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune di Corno di Rosazzo diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
Articolo 31 Difformità messaggi pubblicitari
1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all’autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell’autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l’adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
Articolo 32 Vigilanza
1.Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell’autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; il Comune, decorso tale termine, valutate le osservazioni prevenute dal soggetto, provvede d’ufficio rivalendosi per il recupero delle spese di rimozione sul titolare dell’autorizzazione.
Articolo 33
Servizi utili e frecce industriali
0.Xx violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell’autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l’impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.
2. Qualora l’impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.
Articolo 34 Insegne di esercizio
1. Le insegne di esercizio, come definiti dalla lett.a), co1, art.13 bis del presente regolamento, si distinguono in base alla loro collocazione, in:
a) insegna frontale del tipo monofacciale;
b) insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
c) insegna collocata su supporto proprio;
d) insegna a bandiera.
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni e le immagini che identificano l’attività, l’esercizio cui si riferiscono o i servizi svolti dalla stessa.
3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
a) avvisi al pubblico superiori al mezzo metro quadro quando sono installati nella sede dell’attività;
b) targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non
superiore ai 100 cm quadrati installati all’ingresso della sede dell’attività alla quale si riferisce;
c) stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
d) xxxxxxxxxx: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non
luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell’attività a cui si riferiscono;
f) monitor, schermi, videoBwall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a
messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al precedente art. 27 bis.
4. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del “Canone”, se dovuto. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
5. È' consentito presentare unica SCIA per l’installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un’unica attività economica. In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.
Articolo 34 bis
Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti
1.Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente territorialmente, l’installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni “paravista”, a “mantovana” o a “cappottina” (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell’edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all’interno della luce della vetrina, é ammessa in allineamento con altre
eventualmente esistenti sullo stesso edificio:
a) nell’apposita fascia portinsegna;
b) negli spazi all’uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall’amministrazione degli stabili;
c) nello spazio sopraluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
d) nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
e) sul tetto dell’edificio nel quale ha sede l’attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell’attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
f) all’interno della vetrina;
g) sui vani finestra:
• con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
• con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
• con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania). Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati
(documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico.
h) su vetrina;
i) non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all’interno degli androni d’ingresso dei palazzi.
2. L’installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. “a bandiera” è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un’altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l’altezza di due piani.
Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Reg. Att. del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:
-15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest’ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l’intero ambito di collocazione (all’interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.
4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA.
6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l’installazione di uno stendardo sul paraschegge.
7. È vietato, pena revoca dell’autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.
Articolo 34 ter
Modalità di installazione delle targhe professionali
1. L’installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell’Ordine o Collegio:
a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
b) in apposito porta targhe se esistente;
c) all’interno della porta a vetri dell’ingresso;
d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell’edificio.
3. L’installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.
TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE
Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento
Articolo 35
Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il canone è dovuto al Comune di Corno di Rosazzo dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
Articolo 36
Determinazione della superficie di occupazione
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
Articolo 36 - bis Distributori di carburante
1.Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’ art. 39 comma 3 del presente regolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
Articolo 36 ter Attività edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell’art.36 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico per via dell’occupazione per l’attività edile.
Art. 36 quarter
Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici
1. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli salvo i casi di esenzioni previsti dal presente regolamento (erogazione di energia di provenienza certificata);
Articolo 37
Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione in categorie d’importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l’occupazione, come da prospetto “Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche” (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
b) superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c) durata dell’occupazione;
2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell’occupante derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3. Nel caso di occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, la superficie si arrotonda al metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
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Articolo 37 bis
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell’ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
Articolo 38
Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
1. In caso di assenza dell’Allegato B tutte le vie si intendono in categoria normale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
3. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell’atto autorizzatorio che ne consente l’esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondata per eccesso; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l’arrotondamento dovrà avvenire per ogni faccia.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso con successivo arrotondamento della superficie.
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario con opportuno arrotondamento della superficie.
10. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata.
12. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
14. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell’attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, i criteri di commisurazione del canone dovranno rifarsi all’Art 38 comma 3.
16. Per l’esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l’apposizione del timbro da parte dell’ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l’elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall’obbligo a presentare l’elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale (ove applicata), nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.
17. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell’inizio della pubblicità, di apposita istanza all’ufficio preposto alla gestione del canone. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
18. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.
Articolo 39
Tariffe annuali e tariffe giornaliere
1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di Corno di Rosazzo la tariffa standard annua prevista è la seguente:
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comune fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. Per il Comune di Corno di Rosazzo la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comune fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico e dell’impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.
7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto tariffe allegato alla apposita deliberazione Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera dell’organo competente. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.
Articolo 40
Regole per la quantificazione del Canone
1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all’art.39 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle categorie del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui agli allegati A e B al presente regolamento).
2. Per le occupazioni o le diffusioni permanenti aventi inizio nel corso dell’anno la durata complessiva si fraziona per anni solari (gg.365) e l’eventuale ultimo anno di durata inferiore a gg.365, il periodo si computa ai fini del canone con la tariffa più favorevole per il richiedente fra quella annua e quella giornaliera, vigenti in detto periodo residuo.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all’art.39 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle categorie del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui agli allegati A e B al presente regolamento) Per le sole occupazioni di suolo
pubblico temporanee, la tariffa giornaliera è ripartita nelle 24 ore e commisurata in base alle effettive ore di occupazione . Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
Articolo 41 Riduzioni del Canone
1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:
a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
b) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Le superfici sono così calcolate:
in ragione del 50% fino a 100 mq;
in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; in ragione del 10% per la parte eccedete i 1.000 mq;
c) 50 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni;
d) 50 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni di durata pari o superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente L’applicazione della presente riduzione è cumulabile con la riduzione prevista dalla precedente lettera c).
e) 50 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
f) 80 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, gi9chi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
g) 50 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
h) 30 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni con autovetture di suo privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
i) 50 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
2. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:
a) 50 per cento delle tariffe riportate nell’allegato C) del presente regolamento per:
- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all’atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l’esercizio di attività commerciali;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l’ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all’oggetto dell’iniziativa pubblicitaria;
- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
3. Per l’applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente promotore. Nel caso in cui l’ente non sia unico o principale promotore dell’evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.
Articolo 42 Esenzioni
Commento [a1]: riduzioni facoltative
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall’impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:
a) le occupazioni con passi carrabili ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
b) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
c) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione (massimo 60 minuti) ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
d) le occupazioni effettuate con xxxxxxx, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
e) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere ai sensi del comma 821 lettera f)
Legge 190/2020
h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesimi. Tali occupazioni sono comunque soggette al pagamento del canone per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ripristino e/o nuovi allacciamenti ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
i) Le associazioni, i comitati e le fondazioni, le società cooperative ed altri Enti di carattere privato che possano assumere la qualifica di ONLUS ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
l) Nel caso di occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche è prevista l’esenzione purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; se l’area occupata supera i 10 metri quadrati si applica la riduzione dell’80% della tariffa ai sensi del comma 832 lettera b) Legge 190/2020
m) Nel caso di manifestazioni culturali e sportive, qualora l’occupazione sia effettuata per fini non economici e realizzate con il patrocinio dell’Ente è prevista l’esenzione della tariffa ai sensi del comma 832 lettera b) Legge 190/2020
3. L’esenzione sarà concessa su richiesta degli interessati.
a. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
b. le attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
c. le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo ai sensi del comma 821 lettera f)
Legge 190/2020
d. le occupazioni con rampe, pedane e simili per l’accesso ad attività ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
e. le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
f. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali ai sensi del comma 821 lettera f) Legge 190/2020
Articolo 43
Dichiarazione per particolari fattispecie
1. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all’art.37 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di Corno di Rosazzo procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
b) per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
c) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
d) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
e) per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno;
f) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
g) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone.
3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata mezzo PEC o Raccomandata A/R all’ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l’attività di gestione dell’entrata fosse affidata ad un Concessionario all’ufficio di questi.
Articolo 44
Modalità e termini per il versamento
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 4 rate, entro le scadenze del 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre di ogni anno solare.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone permanente (occupazioni e diffusione messaggi pubblicitari) se l’importo è inferiore ad euro 10,00. Il canone temporaneo è sempre dovuto, fatto salvo in ogni caso l’arrotondamento all’euro.
Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni Articolo 45
Servizio pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Corno di Rosazzo di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del D.lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di Corno di Rosazzo garantisce, in ogni caso, l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni
aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Articolo 46
Modalità per l’espletamento del servizio pubbliche affissioni
1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l’indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell’affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell’attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l’accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l’affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l’avvenuto pagamento del Canone dovuto.
3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 70x50 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all’affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all’ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l’affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l’obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previa richiesta del committente all’atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
7. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l’affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l’efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l’affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione.
13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 70x50 per gli annunci mortuari.
14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previoautorizzazione dell’Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l’affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 70x50 con durata massima di 5 giorni.
15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
16. Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Nell’ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
18. Il Comune può sospendere l’affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L’eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall’affidatario, senza alcuna comunicazione.
Articolo 47
Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell’articolo 1 della legge 160/2019:
Classificazione dei comuni | Tariffa standard giornaliera |
Comune fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto “Tariffe”
Articolo 47 bis Riduzioni
4. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art.42 del presente regolamento;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria
Articolo 48 Accertamento
1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00. In caso di emissione di atti di accertamento per più annualità a carico di uno stesso contribuente il limite di 12,00 euro si riferisce alla somma complessiva degli ammanchi;
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.
Articolo 49 Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) un’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
2. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 50 del presente regolamento.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del codice della strada.
5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
7. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all’abuso.
Articolo 50 Riscossione coattiva
1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
3. La riscossione, compresa quella coattiva, è effettuata dall’Ente in forma diretta
Articolo 51 Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 52 Rimborsi
1.Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3.I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 53 Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 54 Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell’ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60. dall’entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento anche in deroga, per il primo anno, alla data di scadenza prevista
5. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
ALLEGATO A
ELENCO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:
-zone interne alla delimitazione di centro abitato
RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:
-zone esterne alla delimitazione di centro abitato
Allegato A
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Zone/ categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.