DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DELL'EDUCAZIONE” (CLASSE L-19)
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DELL'EDUCAZIONE” (CLASSE L-19)
Indice:
Art. 1 – Premesse e finalità pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti pag. 4 Art. 9 – Piani di studi pag. 4
Art. 10 – Prova finale pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea pag. 5
Art. 12 – Tutorato pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica pag. 5
Art. 14 – Trasparenza pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie pag. 6
Art. 1 – Premesse e finalità |
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione L-19, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Xxxxxx, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx. |
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'Educazione di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento. |
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx xxx.xxxxxxx.xx. |
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione |
1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. |
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze relative a competenza linguistica e ragionamento logico tali da assicurare la capacità di comprensione e produzione di un testo scritto relativamente agli ambiti disciplinari presenti nel manifesto e, con particolare riguardo, alle pedagogia e alla didattica e alle scienze dell’educazione. |
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test di Verifica della Preparazione Iniziale (di seguito VPI), annualmente predisposto da un’apposita commissione. Il test VPI |
è una prova scritta, da effettuarsi in presenza, centrata sulla lettura, comprensione e produzione di testi scritti. Se il test VPI non viene sostenuto o l’esito non è positivo vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso con le seguenti modalità: 1. sostenendo nuovamente il test di Verifica della Preparazione Iniziale; 2. sostenendo un colloquio con il docente referente del tutorato. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso. |
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Xxxxx. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l’iscrizione ad altro Corso di Studi, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest’ultimo. |
5. Al fine di consentire l’assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative |
Art. 3 - Organizzazione didattica |
1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell’anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università di Modena e Reggio Xxxxxx xxx.xxxxxxx.xx. |
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell’anno accademico di Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure sul sito xxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/. |
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell’ordinamento didattico del corso di studio. |
4. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri). |
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale |
1. Il CdS prevede l’iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l’anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. L’opzione resta ferma per due anni accademici. |
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto |
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è |
svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. |
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). |
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale; prova scritta (test con domande a risposta libera o a scelta multipla, redazione di un breve saggio); relazione orale o scritta sull'attività svolta; prova di laboratorio; esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell’identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico. |
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. |
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante la frequenza e il sostenimento di un apposito esame. Le competenze relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera verranno verificate mediante esame scritto ed orale al livello B1. Gli studenti in possesso di Certificazioni europee di conoscenza della lingua inglese possono fruire della convalida dei CFU secondo le modalità stabilite dall’apposita commissione riconoscimenti e seconde lauree. Le competenze informatiche e telematiche verranno acquisite mediante l'apposito insegnamento di "Informatica". I risultati degli stages/tirocini, o di ulteriori attività verranno verificati dal tutor scientifico assegnato dal CdS avvalendosi del giudizio del tutor ospitante e della relazione presentata dallo studente. I risultati dei periodi di studio all’estero verranno riconosciuti per intero, in sostituzione degli insegnamenti del CdS indicati nel Learning Agreement, ad opera della commissione Erasmus del Dipartimento. |
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d’ufficio. Per poter conseguire i CFU relativi alle attività formative oggetto del tirocinio (orientativo e pratico), lo studente dovrà avere frequentato obbligatoriamente il numero di ore previsto per tali attività e produrre una relazione di tirocinio accompagnata dalla valutazione del referente aziendale. Il docente interno al DESU che svolge la funzione di tutor di tirocinio dello studente fornirà la valutazione del tirocinio tenendo conto anche della relazione dello studente e del giudizio del referente aziendale. |
7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell’erogazione dell’insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi marzo-maggio e ottobre-dicembre. In linea generale, le modalità di svolgimento e i tempi di preavviso sono gli stessi previsti per gli appelli ordinari. Per ogni attività formativa, non è consentita l’iscrizione ad appelli d’esame qualora siano state già effettuate n. 3 iscrizioni ad appelli nell’arco di un anno. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso. 8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in |
conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. |
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi |
1. Per l’iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di Studio, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli OFA. 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. 3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi. |
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti |
1. Xxxx interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso nel quale è impartito l’insegnamento è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il Corso di Studi. |
Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio o da altri atenei e riconoscimento crediti |
1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri atenei è liberamente consentito. L’eventuale riconoscimento dei CFU, qualsiasi sia la classe di laurea del Corso di Studi di provenienza, avverrà ad opera di un’apposita commissione nominata dal CCdS, secondo i seguenti criteri: a. esame analitico della carriera universitaria pregressa; b. convalida degli esami sulla base del settore scientifico-disciplinare di appartenenza e del loro valore in CFU; c. stabilimento di soglie per l’ammissione ad anni successivi al primo. Se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS. Se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, i riconoscimenti dei CFU conseguiti saranno valutati caso per caso dal CCdS. Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia. |
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i, utilizzandolo/i per la media ponderata. Gli studenti trasferiti che hanno ottenuto il riconoscimento di CFU relativi alla precedente carriera accademica sono, comunque, tenuti al completamento dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi non ancora conseguiti. |
Art. 9 – Piani di studio |
Gli studenti non possono presentare un piano di studio individuale. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell’Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate: - se si tratta di insegnamenti, a partire dal secondo semestre del II anno di corso; - se si tratta di altre attività, a partire dal primo semestre del I anno. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. |
Art. 10 – Prova finale |
1. In conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella produzione e nella presentazione di un elaborato scritto dallo studente, sotto la guida di un relatore, avente carattere teorico o empirico, che può prendere spunto dalle attività di tirocinio e nella sua discussione davanti a una commissione di laurea. Su richiesta dello studente, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il relatore e con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana. |
2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L’assegnazione degli argomenti e l’individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono almeno tre mesi prima del giorno dell’esame di laurea, sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati all’apposita commissione. |
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri. |
Art. 11 – Conseguimento della laurea |
1. La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. |
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. |
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma: a) della media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame, riportata in centodecimi; b) di un incremento della media ponderata pari a 0,1 punti per ciascuna lode conseguita; c) dell’incremento di voto ottenuto per la redazione e la discussione dell’elaborato finale, fino a un massimo di 4 punti; d) dell’incremento di voto ottenuto con la valutazione finale del tirocinio pratico, fino a un massimo di 2 punti. |
4. E’ possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti. |
Art. 12 – Tutorato |
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo. |
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999. |
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica |
1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell’assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento. |
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca. |
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di |
monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull’analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio. |
Art. 14 – Trasparenza |
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xx. 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo. |
Art. 15 - Norme finali e transitorie |
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. |
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento. |
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all’entrata in vigore, e comunque sino all’emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti. |