Bur n. 80 del 12/07/2022
Bur n. 80 del 12/07/2022
(Codice interno: 477663)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 589 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma il quale definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..
Note per la trasparenza:
L'Assessore Xxxxxxx Xxxxxxxx riferisce quanto segue.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti presso una Scuola di specializzazione universitaria sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.
Una volta assunti i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
Essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
I medici in formazione specialistica, inoltre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione sarà a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Le modalità sia di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Mur, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, e in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i., nelle relative graduatorie separate sono utilmente collocati medici specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.
Per quanto concerne le Università degli Studi di Padova e di Verona, al fine di poter procedere all'assunzione a tempo determinato dei predetti specializzandi, con DGR n. 1890 del 17/12/2019 è stato approvato lo schema di accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, compiutamente sottoscritto digitalmente dalle parti, mentre con riferimento ad altri Atenei è stata loro inviata apposita comunicazione prot. n. 399090 del 10/09/2021 con la quale è stata trasmessa una proposta di accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Veneto.
L'Università Campus Bio-Medico di Roma ha trasmesso la proposta di accordo tra la Regione e l'Ateneo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale, secondo quanto previsto della L. 145/2018, il cui schema è stato approvato dagli organi collegiali dell'Ateneo stesso.
Con tale atto l'Università Campus Bio-Medico di Roma riconosce che le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria del Veneto presso cui verrà assunto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata legale del corso di studio.
Inoltre, sono definite in 32 le ore settimanali che ogni medico in formazione specialistica deve dedicare all'attività lavorativa (ovvero all'attività pratica) nell'azienda sanitaria presso cui è assunto mentre la rimanente attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.
In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale afferenti al trattamento economico l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.
Tutto ciò premesso, visto l'accordo quadro adottato con decreto del 10 Dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, ad oggetto: "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. di cui all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente provvedimento.
La sottoscrizione in forma digitale dell'accordo è demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;
VISTO il Decreto del 10 Dicembre 2021 ad oggetto "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'ALLEGATO A il quale forma parte integrante del presente atto;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Accordo
tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei
medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.
la Regione del Veneto (C.F.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona
;
E
l’Università Campus Bio-Medico di Roma (C.F 97087620585) con sede in xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, in persona del Magnifico Rettore, .
Premesso quanto segue:
• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - articolo 1, comma 547 e ss. - come modificata dal decreto legge 30 aprile (convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60) dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8) e dal D.L. 19 maggio 2019 n. 34 (convertito con modificazioni L. 17 luglio 2020 n. 77) - dispone che:
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria separata;
- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
- i medici specializzandi assunti a tempo determinato sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello dì competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
• che in attuazione della predetta L. 145/2018 e smi sono già stati banditi presso le Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto i concorsi pubblici per l'assunzione presso il Servizio sanitario regionale di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma,
• che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica iscritti all’Università Campus Bio-Medico di Roma purché risulti definito l'accordo tra la Regione del Veneto e l'Università medesima come previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e srni;
• che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
• che la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, salvo quanto precisato in seguito;
• l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
Si conviene quanto segue.
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’Università Campus Bio-Medico di Roma (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, salvo quanto precisato al successivo punto 4.
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3. non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, le parti concordano di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, come precisato nel successivo punto 5.
5. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
6. Il medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
7. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di
formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest' ultimo.
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.
10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.
Per Università Campus Bio-Medico di Roma
Per Regione del Veneto