L’Associazione Sportiva Dilettantistica VxP-Project ASD, con sede in Basiano - MI , Via L. Da Vinci 19, C.F.: 91591220156 Nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER ATLETI TRA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica VxP-Project ASD, con sede in Basiano - MI , Via X. Xx Xxxxx 19, C.F.: 91591220156 Nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx di seguito per brevità denominata Associazione Sportiva
E Il Sig. , residente a , via
(C.F.: ), in seguito denominato Atleta
PREMESSO
• Che l’associazione partecipa al campionato di GEC
• Che detta attività è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale da ASI, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e che ha creato per lo sviluppo del gioco elettronico il Settore sportivo specifico denominato GEC, Giochi Elettronici Competitivi.
• Che l’atleta rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso atleta si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
• Che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR. 917/86
• Che la Associazione sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell’ atleta
• Che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Associazione sportiva affiliata all’ente di promozione sportiva ASI ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81 Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L'atleta, nella sua qualità di tesserato alla VxP-Project ASD in favore dell’associazione, si impegna per l'anno sportivo e più precisamente dal al a prestare la propria attività quale giocatore di Videogames in via esclusiva presso l’ associazione; a partecipare a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali) amichevoli e di allenamento, alle manifestazioni e tornei cui il sodalizio partecipi. Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive
riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342.
La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall’atleta, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato
ART. 3 - IMPEGNI DELL’ ATLETA
Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, l'atleta unilateralmente si impegna:
1. A partecipare agli allenamenti, utilizzando le strutture tecniche quando esistenti messe a sua disposizione dall’ associazione, a mantenere un regime di vita compatibile con l’esercizio di attività agonistica;
2. A prevenire conseguenze dannose per la salute, per comportamenti ludopatici, tali da compromettere il massimo rendimento tecnico ed atletico;
3. Ad autotutelarsi fisicamente in modo da poter fornire il massimo rendimento tecnico ed atletico;
4. A non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
5. A non assumere sostanze vietate dalle normative antidoping vigenti;
6. A fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di squadra, degli arbitri, dei medici dell’associazione, una totale collaborazione, sia formale che sostanziale, con spirito improntato alla massima educazione e correttezza;
7. Ad indossare, quando previsto tassativamente, gli indumenti di gara (tuta, maglia, sopramaglia, calzoncini, scarpe, calze) che gli verranno forniti dall’ associazione, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dall’ associazione;
8. A comunicare tempestivamente all’associazione per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio, del recapito telefonico, del proprio nickname di gioco;
9. Ad astenersi da comportamenti che in qualsiasi modo possano essere in contrasto con gli impegni assunti nel presente accordo, tipo avere nickname distorsivi, nonché incompatibili con l'immagine pubblicitaria recata dagli sponsor principali dell’ associazione o con il proprio status di sportivo dilettante. L’inadempimento ad uno o più obblighi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di recesso.
ART. 4 - DIRITTI DI IMMAGINE
L’ atleta si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio- televisive, interviste web, manifestazioni organizzate dai partner promo-pubblicitari della Associazione sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare.
L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.
Si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Associazione sportiva.
L’ atleta dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo-pubblicitari della Associazione sportiva intendessero usufruire dell’ immagine della squadra per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione. Rilascia con la sottoscrizione del presente contratto liberatoria omnibus per lo sfruttamento della immagine.
ART. 5 - COMPENSO DELL’ ATLETA
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell’ atleta, l’ associazione si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per la stagione sportiva (e cioè
dal al ) pari ad € 0 al lordo della ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti il citato compenso viene suddiviso in rate mensili di pari importo e le prestazioni richieste si ritengono convenzionalmente equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l’ atleta pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
Qualora la Associazione Sportiva potesse ottenere premi conseguenti dalle attività svolte, viene convenzionalmente pattuito che l’atleta otterrà come compenso aggiuntivo il 50 % della somma del valore totale ottenuta dalla società o associazione. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l’atleta è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto.
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO
La Associazione Sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni dell’ atleta per il periodo dal
al data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
ART. 7 – INFORTUNIO E MALATTIA
In caso di infortunio per cause di gioco o di malattia, l’ associazione si impegna a garantire comunque all'atleta una cifra pari al compenso che avrebbe percepito in caso di partecipazione agli allenamenti e alle partite. Spetteranno comunque alla società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte. L'inabilità dovuta a fattori esterni all'ambiente di gioco ed, in particolare, a comportamento non compatibile con le finalità del presente accordo, provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di compenso fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva.
ART. 8 – ASSISTENZA MEDICA
L'atleta s'impegna a sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici da parte di medici fiduciari della società, qualora fosse dalla Associazione Sportiva richiesto a suo insindacabile giudizio. Qualora previsto dalla legge o dai regolamenti specifici, l’ efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di perfetta idoneità fisica dell’ atleta, per lo svolgimento della pratica sportiva specificata, da parte di sanitari di fiducia della società.
ART. 9 – ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE
L'atleta si impegna a non disputare con altre squadre partite o tornei amichevoli, a meno che non gli sia consentito da regolare nulla-osta. L'atleta si impegna, inoltre, a non svolgere
altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel periodo di durata del presente contratto.
ART. 10 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l’ atleta dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dall’ associazione sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno edito da GEC a cui tutte le Associazioni Sportive fanno riferimento, Associazioni sportive che l’atleta dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’associazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato all’ atleta l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall’ atleta all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall’ associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’ atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
ART. 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell’ Ente di promozione sportiva ASI.
ART.13 – PENALE PER RECESSO ANTICIPATO
L'Associazione Sportiva, si riserva di richiedere un compenso al prematuro recesso di tale contratto, pari a 50,00 euro da versare come donazione all'associazione sportiva, tale compenso verrà richiesto per i seguenti motivi:
1) se l'atleta non avesse più la volontà di continuare a disputare i tornei che vedono partecipare la propria associazione
2) se l'atleta decidesse di cambiar squadra in modo prematuro
3) se l'atleta non rispettasse i punti del seguente contratto
4) se l'atleta si dovesse riscontrare ostile verso i Capitani e Allenatori delle proprie competizioni, non accettando le opinioni dei Capitani e dei propri Allenatori
ART.14 – RICORSI E PRESUNTI DISAGI IN SQUADRA
L'Associazione Sportiva, nata per creare un gruppo di Atleti atti a fare squadra, anche se prima di arrivare a questo punto vi chiediamo di sentire i vostri Capitani e i vostri Allenatori, che giornalmente fanno un report disciplinare al direttivo dell'associazione sportiva, risolvendo i problemi di natura comprensiva tra la squadra in modo del tutto amichevole. Riteniamo corretto dare voce alle vostre richieste a questa mail, xxxxxxx@xxxxx.xxx dove potrete comunicarci i vostri punti di vista che noi andremo ad esaminare insieme a i vostri Allenatori e Capitani.
Nella mail si prega di seguire questo format:
1) nome cognome
2) numero tessera
3) squadra e competizione a cui si sta partecipando
4) natura delle problematiche
L.C.S.
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA L’ ATLETA
VxP-Project ASD C.F. 91591220156
Xxx X. Xx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx, XX
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 3 (impegni dell’atleta), 4 (diritti di immagine), 5 (compenso dell’atleta), 10 (definizione del rapporto), 11 (autorizzazione al trattamento dati), 12 (clausola compromissoria).
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA L’ ATLETA
VxP-Project ASD C.F. 91591220156
Xxx X. Xx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx, XX