SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA
IL COMUNE DI VICENZA E
PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE DELLA SOCIETÀ
PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO DELL'OPERA DI XXXXX XXXXXXX DETTO IL VERONESE “CENA DI SAN XXXXXXXX”
Il Comune di Vicenza quale sponsee qui rappresentato dalla xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di Dirigente del settore musei, cultura e promozione della crescita, di seguito denominato Comune;
E
quale sponsor, con sede , qui rappresentata da in qualità di …......................
PREMESSO CHE
L'Amministrazione agisce con il fine di tutelare e conservare il patrimonio artistico ed in particolare per garantire la conservazione dell'opera...................e a tal fine ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire proposte di sponsorizzazione del restauro in parola ;
Il Proponente è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, tra il Comune di Vicenza e il Proponente per il restauro conservativo dell'opera di Xxxxx Xxxxxxx detto il Veronese “Cena di San Xxxxxxxx” collocato presso la Basilica di Monte Berico in Vicenza..
Articolo 2. Durata del contratto Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La progettazione e la realizzazione del restauro dovranno essere realizzati
entro 24 mesi dalla firma del contratto di sponsorizzazione.
Articolo 3 Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna a :
• realizzare il restauro dell'opera secondo il progetto presentato a cura del restauratore professionista firmatario dello stesso Il valore totale stimato per la prestazione ammonta ad euro € 75.000,00 più Iva;
• consegnare al termine del restauro la documentazione fotografica dell'intervento di e una relazione illustrativa di esso a cura del restauratore incaricato;
• concordare e condividere con lo sponsee ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa .
L’Amministrazione è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto.
Articolo 4 Obblighi dell’Amministrazione (Sponsee)
Il Comune di Vicenza si impegna a :
• riconoscere il soggetto proponente quale sponsor del restauro dell'opera indicata
• assicurare allo sponsor la presenza del nome e del logo in tutte le attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa;
• consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l’aspetto e il decoro dell'opera oggetto di restauro, previo espresso assenso della Direzione dei musei civici, per un periodo di 3 (tre) anni, che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo: a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa, a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale, legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana
• consentire allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione;
• valutare eventuali proposte dello Sponsor condivisibili in questa sede.
Articolo 5 Assicurazione
1. È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell’Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico. La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 1.500.000,00. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dei Musei Reali di Torino. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Articolo 6. Responsabilità
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Amministrazione per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l’esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto. È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente il Comune di Vicenza.
Articolo 7 Controlli
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle
prestazioni.
Articolo 8 Risoluzione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione: 1) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi; 2) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l’assolvimento dei propri impegni; 3) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l’attività istituzionale dell’Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti; 4) venga accertata l’inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall’Amministrazione.
Articolo 9. Recesso
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
Articolo 10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Articolo 12 Controversie
Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di
eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.
Articolo 13. Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l’Avviso pubblicato in data , sul sito istituzionale del Comune di Vicenza
Articolo 14. Registrazione e firme
Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all’eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.
Xxxxx, approvato e sottoscritto