CONTRATTO D’AFFITTO IN DEROGA AI SENSI DELL’ ART. 45 DELLA LEGGE n.203/82
CONTRATTO D’AFFITTO IN DEROGA AI SENSI DELL’ ART. 45 DELLA LEGGE n.203/82
Fra il sottoscritto Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx a Piacenza (PC) il 21/09/1952 residente a Piacenza, in Xxx Xxxxxxxx 000 (XX), Codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Caorso, proprietario e il Sig.
………………………………., nato a il
/ / -residente a
in via
-Codice
fiscale , o dal Sig. ………………………………., nato a
il / / -residente a in
via -Codice fiscale , in qualità di
della con sede legale
in . Via - Codice fiscale
e p.i. , che dichiara di disporre del pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso, o in relazione al medesimo, e ad ogni altro documento ad esso collegato, ditta affittuaria
Premesso
• che il Comune di Caorso è proprietario di un fondo, attualmente libero, sito a Caorso, in Via Torta, censito al Catasto Terreni nel seguente modo:
- foglio 30 mappali 000-000-000
- foglio 31 mappali 402- 1496-1497-1662-1664-1665-1668-1670-1707-1709
per una superficie totale di 62.490 mq., 82 pertiche piacentine, ed è ben conosciuto dall’affittuario per il quale rinuncia ad una più ampia descrizione.
• che il Comune di Caorso ha proceduto ad esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera c, e con osservanza dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per l’affitto dei suddetti terreni, pubblicando un avviso sul proprio Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale, al fine di permettere a chiunque fosse interessato di manifestare il proprio interesse;
• che la migliore offerta pervenuta entro il termine previsto dall’avviso è risultata essere quella presentata da …………………………………………………, che ha ottenuto così di poter avere la conduzione in affìtto dei terreni sopra indicati per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla sottoscrizione, mediante la stipula di un contratto in deroga alla normativa legale sugli affitti dei fondi rustici previsto dalla Legge 03/05/1982 n.203;
Tutto ciò premesso
le parti convengono al presente contratto d’ affitto in deroga, ai sensi dell’ aro. 45 della Legge 203/82 nel seguente modo:
1. Il Comune di Caorso cede in affitto e non altrimenti a che dichiara di accettare il fondo meglio precisato in premessa.
2. La durata del contratto sarà di anni due e scadrà senza obbligo di disdetta al ;
3. Alla data dovrà lasciare libero il fondo rinunciando sin da ora al rinnovo o alla prosecuzione ed alle proroghe legali se esistenti. Pertanto la disdetta si ritiene data ed accettata ora per allora ;
4. I terreni dovranno essere lasciati liberi dai residui delle precedenti coltivazioni;
5. Qualora il fondo sia servito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza rispettivamente per ore di taglio ogni……giorni e ore……………. di quindicina ogni e sia servito
da pozzo irriguo per ore….alla settimana, i contributi consortili e le spese di sollevamento dell’acqua dal pozzo irriguo saranno a totale carico dell’affittuario;
6. L’affittuario dovrà provvedere alla buona manutenzione ed efficienza di tutte le strade di accesso al fondo, canali, fossi e opere di drenaggio, saranno a totale carico dell’affittuario altresì le tasse e/o i costi per trattamenti fitosanitari;
7. L’affittuario dovrà provvedere alla buona manutenzione e efficienza di tutte le strade di accesso al fondo, degli edifici colonici e rurali, cortili, canali fossi e opere di drenaggio siti sul fondo o esterni di natura consorziale. In particolare sono a carico dell’affittuario oneri e tasse dovuti al Consorzio i Bonifica per acque, spurghi e manutenzione cavi consorziali. Saranno a totale carico dell’affittuario altresì le tasse e/o costi per i trattamenti fitosanitario;
8. Saranno a carico dell’affittuario tutti i rischi derivanti dall’impresa agricola, per tutto il periodo contrattuale;
9. Il canone d’affitto è stabilito in € 50,00 alla pertica piacentina, per ognuna delle pertiche oggetto del contratto, e così per un totale di € 4100,00. Detto canone dovrà essere pagato, anticipatamente ogni anno, presso la Tesoreria Comunale, presso Cariparma Crédit Agricole, filiale di Caorso – XXX XXXX XX00X0000000000000000000000;
10. E’ consentita all’affittuario la libera coltivazione e la non tenuta del bestiame bovino, nell’ultimo anno di locazione, non saranno permessi secondi prodotti;
11. E’ consentito all’affittuario di recedere dal contratto di affitto con un preavviso di mesi sei, da comunicare con lettera raccomandata;
12. L’affittuario non potrà effettuare miglioramenti di nessun genere, se necessari dovranno essere richiesti e concordati con la proprietà e fin da ora l’affittuario rinuncia alle pretese del migliorato ed ai benefici derivanti dagli articoli 00-00-00-00-00 della legge 203/82 succitata, sarà tenuto invece a tutta la manutenzione ordinaria prevista dall’art. 1609 del C. C.;
13. E’ assolutamente vietato associarsi a terzi, il subaffitto e il comodato: qualora si verificassero si riterrà nullo e cesserà immediatamente l’affittanza con il subentro della proprietà;
14. Qualora il concedente avesse necessità di riavere il possesso del fondo per qualsiasi motivo, l’affittuario si impegna a seguito di richiesta scritta, a mezzo raccomandata, di lasciarlo libero con un preavviso di mesi tre o al termine del raccolto. In caso di insufficiente preavviso per il rilascio del terreno con coltivazioni in corso, non sarà dovuto alcun indennizzo salvo i frutti pendenti;
15. Le assicurazioni delle scorte vive e morte, attrezzature e prodotti in pieno campo saranno a cura e carico dell’affittuario;
16. La consegna formale del fondo sarà fatta a mezzo di tecnico di fiducia del locatore, secondo le dimensioni e le modalità previste dalla Raccolta degli usi e delle Consuetudini della Camera di Commercio di Piacenza. Le spese relative saranno a carico dell’affittuario.
17. La registrazione del presente contratto sarà a cura e spese dell’affittuario;
18. L’affittuario autorizza il proprietario ad comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione (D L. vo 196/2003);
19. Il conduttore dà atto di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 5 del D.L. 18 maggio 2001 n. 228, che prevede il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto a diverso conduttore al termine dell’affittanza riconoscendo fin da ora che la durata della presente affittanza è più che sufficiente e esauriente per il soddisfacimento degli scopi prefissati;
Le parti danno atto che il presente contratto è stato sottoscritto con la presenza dei rispettivi Sindacati di appartenenza, dai quali dichiarano di essere state effettivamente assistite per il raggiungimento del presente accordo fittalizio, ai sensi dell’art. 45 della L 203/82, la quale produce effetti derogativi alle norme in tema di durata del rapporto, entità del canone e miglioramenti. Tali deroghe sono state pertanto convenute anche dai Sindacati rappresentati in epigrafe, in quanto gli interessi delle rispettive categorie economiche hanno trovato nell’accordo fittalizio stipulato un loro adeguato equilibrio economico.
Letto firmato e sottoscritto. Caorso li………………….
Per il sindacato della Proprietà Fondiaria
……………………………………………………………….. Per il Sindacato
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