POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE
Set Informativo
POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE
CREDITO PROTETTO LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI PLUS
Il presente set informativo, contiene:
▪ Documento Informativo Precontrattuale Danni
▪ Documento Informativo Precontrattuale Vita
▪ Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi
▪ Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
▪ Modulo di Adesione
▪ Informativa sulla Protezione dei Dati
e deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione alla Polizza Collettiva
Data dell’ultimo aggiornamento: Giugno 2021
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa e’ facoltativa.
Credit Protection
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: PSA Insurance Limited
Indirizzo: XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx Numero di registro: C44567
Prodotto: Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia o Infortunio;
Perdita del Lavoro;
Indennità per messa in Cassa integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
Che cosa non è assicurato?
persone che hanno un'età superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per tutte le garanzie;
abbiano oltre 70 anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
non siano lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
siano Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico
Persone fisiche non residenti in Italia
Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus è un'assicurazione a protezione del credito ottenuto per l'acquisto di un veicolo.
Licenziamento per "giusta causa"; Dimissioni;
Possono essere assicurate solo le persone fisiche residenti in Italia
Licenziamento per motivi disciplinari;
Licenziamento da parte di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, xxx, nipoti parenti di secondo grado
Cessazione a scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e formazione sul lavoro, contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
Contratti di lavoro non disciplinati dalla legge italiana;
Licenziamento al raggiungimento dell'età necessaria per il diritto alla "pensione";
Risoluzione del rapporto contrattuale, anche consensuale, in conseguenza di processi di riorganizzazione societaria
Esubero del personale che nel periodo di mobilità ha diritto a pensione di anzianità e/o vecchiaia;
Licenziamento per superamento del periodo di assenza dal lavoro ammesso per Malattia;
Dove vale la copertura?
✓ La copertura ti copre dappertutto nel mondo.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il premio ti verrà addebitato con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Contratto.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto e il questionario sanitario, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
• Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo prontamente e devi inviare, insieme ai moduli di denuncia del Sinistro, tutta la documentazione richiesta dall’Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.
• Hai il dovere di informare l’Assicuratore per iscritto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, pena la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo e la cessazione della Polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per l'Assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento. La Garanzia Assicurativa dura un anno dalla data di adesione ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.
La Garanzia Assicurativa cessa:
alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento;
in caso di cessazione anticipata del Contratto di Finanziamento; alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di uno degli indennizzi relativi alla Copertura Vita.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi hai 60 giorni di tempo dall’adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre, puoi recedere dalla Polizza comunicando all’Assicuratore la tua disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
Assicurazione Credit Protection - CPI
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: PSA Life Insurance Limited
Indirizzo: XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx
Numero di registro: C44568
Prodotto: Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati
Il presente DIP Vita è stato redatto in data 01/06/2021 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus è un'assicurazione a protezione del credito ottenuto per l'acquisto di un veicolo
Che cosa è assicurato?
Decesso;
Invalidità Permanente derivante da Malattia o Infortunio.
L’Assicuratore riconosce un somma pari al:
Debito Residuo al momento del Sinistro fino a un massimo di 40.000,00 Euro, in caso di Decesso;
Debito Residuo al momento del Sinistro fino a un massimo di 40.000,00 Euro, in caso di Invalidità Permanente.
Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
l’Assicurato deve risiedere in Italia;
Che cosa non è assicurato?
La copertura assicurativa è sempre esclusa nei seguenti casi:
Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
Tentativo di suicidio; Mutilazione volontaria;
Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate
Dove vale la copertura?
La copertura ti copre dappertutto nel mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto e il questionario sanitario, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo prontamente e devi inviare, insieme ai moduli di denuncia del Sinistro, tutta la documentazione richiesta dall’Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.
Hai il dovere di informare l’Assicuratore per iscritto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, pena la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo e la cessazione della Polizza.
k
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il premio ti verrà addebitato con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Contratto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per l'Assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento. La Garanzia Assicurativa dura un anno dalla data di adesione ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo. La Garanzia Assicurativa cessa:
alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento
e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro)
in caso di cessazione anticipata del Contratto di Finanziamento; alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di uno degli indennizzi relativi alla Copertura Vita.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Se ci ripensi hai 60 giorni di tempo dall’adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre, puoi recedere dalla Polizza comunicando all’Assicuratore la tua disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
Assicurazione Credit Protection - CPI
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie:
Indirizzo: Prodotto:
PSA Insurance Limited PSA Life Insurance Limited
MIB House, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx
Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati
Il presente DIP aggiuntivo Multirischi è stato redatto in data 01/06/2021 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Assicuratore: PSA Life Insurance Limited (coperture vita) e PSA Insurance Limited (copertura danni) Direzione generale e sede sociale: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
PSA INSURANCE LIMITED e PSA LIFE INSURANCE LIMITED sono società autorizzate all’esercizio delle assicurazioni, con provvedimento della Malta Financial Services Authority, con numero di registro C44567 e C44568. Esse sono vigilate dalla Malta Financial Services Authority e operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dove sono iscritte all’Elenco allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS – Imprese in libera
prestazione di servizi in entrata SEE – con numero Iscrizione Albo n. II 01044 e n. II 00991.
PSA Life Insurance ltd
Il patrimonio netto dell’Assicuratore ammonta a €3,700,000 costituito interamente da capitale sociale. L’indice di solvibilità è pari al 290% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva 2009/138/EC entrata in vigore il 01/01/2016. I suddetti dati sono relatvi all’ultmo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 Dicembre 2020.
Psa Insurance ltd
Il patrimonio netto dell’Assicuratore ammonta a €27,500,000 costituito interamente da capitale sociale. L’indice di solvibilità è pari al 171% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva 2009/138/EC entrata in vigore il 01/01/2016. I suddetti dati sono relatvi all’ultmo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 Dicembre 2020.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti per entrambe le Compagnie, incluse la Relazione sulla solvibilità e sulla Condizione Finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Solo in caso di Adeguamento del Premio in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento da parte dell’assicurato. In questo caso l’Assicurato manterrà l’iniziale durata dello stesso mentre il saldo rimanente sarà distribuito in quote di Premio meno elevate rispetto a quella del Premio iniziale. Il nuovo premio sarà ricalcolato sulla base della formula seguente: valore residuale dopo il rimborso anticipato Nuovo premio = premio mensile originario ( ) valore residuale prima del rimborso anticipato |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non sono previste opzioni che prevedono premi aggiuntivi. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | In caso di Sinistro dovrai dare immediatamente avviso alle Compagnie a mezzo posta o email, ai seguenti recapiti: |
PSA INSURANCE LIMITED e PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o, MANSUTTI S.p.A. | |
Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) e-mail: xxxx.xxx@xxxxxxxx.xx | |
o telefonando al numero x00 00 00000000 | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, l’Assicuratore provvede al versamento della Prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. | |
I diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Danni ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Liquidazione della prestazione: L’Assicuratore s’impegna a liquidare il Sinistro, sussistendo i presupposti, dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria e relativa al Sinistro, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. | |
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/ Strutture convenzionate con l’Assicuratore. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora l’Assicuratore accerti che, avuto riguardo all’età effettiva e alla residenza, l’Assicurato non avrebbe potuto aderire al Contratto, o nel caso in cui accerti che l’Assicurato ha reso dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che avrebbero determinato l’impossibilità per l’Assicurato di aderire al Contratto medesimo, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è determinato in relazione alle Garanzie prestate ed è versato in anticipo e in un’unica soluzione dalla Contraente alla Compagnia. Il premio ti verrà addebitato con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Contratto. Il pagamento del Premio unico in via anticipata è condizione indispensabile perché l’Assicurato possa avere diritto all’Indennizzo, se dovuto. L’Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. L’Assicurato effettua il pagamento attraverso la modalità di rimborso “mandato SEPA” o bollettini postali. ▪ L’ammontare mensile e totale del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione. |
Rimborso | E’ previsto rimborso in caso di recesso. In tal caso, la quota parte del Premio corrisposta per l’intera durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà rimborsata, ove previsto. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso |
Sconti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Xxxxxx | Xxxxxx e fine della polizza Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. Carenze e Franchigie Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoror i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni. Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, la Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. La Franchigia decorre dal primo giorno lavorativo di inattività (data del certificato medico). Se l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa - ma prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni da tale ripresa – subisce una nuova interruzione dell’attività lavorativa cagionata dalla stessa Malattia o dallo stesso Infortunio, la Copertura Assicurativa sarà ripristinata senza l’applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia. Garanzia per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria L’Indennità è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni. L’Indennità è soggetta a una Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono casi di revoca della proposta nel contratto. |
Recesso | L’Aderente ha il diritto di recedere dalla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ▪ Copertura Danni: PSA INSURANCE LIMITED c/o, MANSUTTI S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) ▪ Coperture Vita: PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o, XXXXXXXX S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) Il recesso comporta la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui è inviata la lettera raccomandata. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso, mediante versamento sul conto bancario indicato dall’Aderente. Non è consentito il recesso da una singola Copertura, poiché le coperture sono offerte esclusivamente in abbinamento e costituiscono l’intera Polizza. Pertanto, il recesso esercitato secondo il presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Xxxxx. L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 (sessanta) giorni sostituendo le Coperture Vita e Danni con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha il diritto alla riduzione della rata corrispondente alla quoto parte relativa al premio, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale la Polizza ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’Assicuratore per l’emissione della Polizza così come indicate nella documentazione assicurativa. |
Risoluzione | Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetto sull’efficacia della Garanzia Assicurativa comportandone la sospensione o la risoluzione. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sull’assicurazione decorrono solo per i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, rimanendo la Copertura Assicurativa sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale termine si verifica un Sinistro, l’Assicuratore non è tenuto all’Indennizzo, mentre l’Assicurato resta tenuto alla corresponsione del Premio. La Copertura Assicurativa è riattivata se l’Assicurato versa il Premio dovuto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la sospensione rimangono non indennizzabili. La Polizza invece si risolve se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dal termine di pagamento. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche residenti in Italia che abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con Opel Bank per l’acquisto di un’autovettura |
Quali costi devo sostenere? |
Per i rami vita Il Contraente accredita all'Assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza. L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato. Esso ammonta allo 0,165% del capitale finanziato (C.F.) x durata mesi finanziamento per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. Il Premio è periodico, mensile e dipendente dall’ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. L’ammontare complessivo del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione comprende l’eventuale imposta di assicurazione. Durata del finanziamento Tasso del Premio lordo (inclusivo di imposte) su base mensile 12-84 mesi 0,165% x capitale finanziato residuo x durata mesi finanziamento In caso di controversie di natura medica, ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. In caso di un finanziamento della Maxi rata finale, l’ammontare del Premio sarà pari allo 0,165% dell’importo della Maxi rata stessa x durata mesi finanziamento. ▪ Xxxxx gravanti sul Premio Tutti i costi e gli oneri relativi o discendenti dalla Polizza Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus sono elencati di seguito: Parte del Premio incassato dall’Assicuratore viene utilizzato per far fronte ai rischi demografici previsti dalla Polizza (Decesso, Invalidità Permanente). ▪ Costi per il riscatto La Polizza non prevede il riscatto delle Garanzie Assicurative. ▪ Costi per l’erogazione della rendita Non previsti. ▪ Costi per l’esercizio delle opzioni Non previsti. ▪ Costi di emissione: € 0 (zero); |
Per tutti i rami ▪ Costi di intermediazione: Remunerazione media ricevuta dall’Intermediario: 50% (cinquanta per cento) del Premio al netto delle imposte. |
Costi aggiuntivi a carico dell’Assicurato | Quota parte ricevuta in media dall’Intermediario in valore assoluto e in percentuale % | |
Zero | € 50 su un Imponibile di € 100 | 50% |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO | |
Valori di riscatto e Riduzioni | La Polizza non prevede ipotesi di riscatto o riduzione |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Vita e/o nel DIP Danni. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale: Per copertura vita: PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o, MANSUTTI S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) Per copertura danni: PSA INSURANCE LIMITED c/o, XXXXXXXX S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) Oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx. L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l’analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l’Assicuratore informerà il reclamante su: i. le cause del ritardo; ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo. |
Alla Malta Financial Services Authority (MFSA) | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4/03/2010, n. 28 e s.m., avanti all’Organismo di Mediazione competente. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ Controversie di natura medica Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di controversie sulla natura dell’evento o sull’Indennizzo, l’Assicuratore e l’Aderente s’impegnano ad autorizzare, mediante scrittura privata, un collegio di tre medici i quali decideranno entro i limiti delle disposizioni della relativa convenzione. Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il collegio medico dovrà essere avanzata dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata comunicata all’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all’Aderente, entro 30 giorni, il nome del medico designato dallo stesso Assicuratore. Il terzo medico sarà designato dalle predette Parti scegliendo tra tre medici proposti dai primi due; in caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Segretario dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il collegio invitando l’Aderente a comparire innanzi al predetto collegio. Il collegio medico risiede nel comune in cui ha sede l’istituto universitario di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso, entrambe le Parti hanno facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria. - Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2021
La presente sezione del Set Informativo contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati nella presente Polizza. L’Aderente, il Contraente e gli Assicuratori convengono che il significato indicato di seguito si applica ai termini seguenti:
Aderente: la persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente e ha firmato il Modulo di Adesione e che s’impegna a corrispondere il Premio.
Assicurato: il soggetto i cui interessi sono protetti dalla Polizza, ossia una persona fisica, l’Aderente che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente e ha firmato il Modulo di Adesione impegnandosi a corrispondere il Premio;
Assicuratore/i - / Compagnia/e:
Per le Coperture Vita: PSA Life Insurance Limited con sede presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta. PSA Life Insurance Limited è una società autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con provvedimento della Malta Financial Services Authority, con numero di registro C44568. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta all’Elenco allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS con numero di Iscrizione Albo n. II 00991.
Per le Coperture Danni: PSA Insurance Limited con sede presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta. PSA Insurance Limited è una società autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con provvedimento della Malta Financial Services Authority, con numero di registro C44567. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta all’Elenco allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS con numero di Iscrizione Albo n. II 01044.
Assicurazione: il contratto in virtù del quale una parte accetta di anticipare una determinata somma di denaro (Premio) e l’altra accetta di indennizzare l’eventuale Sinistro previsto dal contratto (Copertura Danni) o di pagare una somma forfettaria o una rendita (Copertura Vita).
Attività Sportiva Professionale: l’attività sportiva praticata su base continuativa da adulti, allenatori, preparatori atletici nell’ambito delle attività sportive regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, conformemente alle norme emanate dalle stesse federazioni, in conformità alle direttive stabilite dal CONI per distinguere l’attività amatoriale da quella professionistica.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica che ha diritto all’Indennità in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia: la Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la prestazione economica erogata dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non dipendenti dall’azienda o dal lavoratore.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: la prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavori in caso di eventi straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Contraente: Opel Bank SA, succursale italiana (di seguito Opel Bank) della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, capitale sociale 101.929.642 €. Opel Bank SA succursale italiana , con sede legale in Roma, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 10 – 00178; C.F. e P.IVA: 15386181000, numero REA: RM – 1587089. Opel Bank SA, Succursale Italiana, è un intermediario assicurativo, iscritto nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS con numero di matricola UE00011009, numero di registrazione nello stato d’origine: ORIAS N°07009184. Opel Bank stipula l’Assicurazione per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente tramite il proprio marchio commerciale Opel Financial Services.Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento concluso tra la Contraente e un proprio cliente il cui oggetto è la concessione di un finanziamento a quest’ultimo per l’acquisto di un veicolo.
Copertura (e) Danni: le Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia, Perdita del Lavoro e Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Tali Coperture sono prestate da PSA Insurance Ltd.
Copertura (e) Vita: le Coperture per Decesso e Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. Tali Coperture sono prestate da PSA Life Insurance Ltd.
Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa: la data in cui la Garanzia Assicurativa non avrà più effetto.
Data di Decorrenza: la data di entrata in vigore delle Garanzie Assicurative previste dalla Polizza.
Debito residuo: la somma complessiva in linea capitale risultante a carico dell’Aderente al momento del Sinistro, ad esclusione di eventuali importi di rate insolute e maturate prima del verificarsi del Sinistro.
Decesso: la morte dell’Assicurato.
Esclusioni: i rischi esclusi o le limitazioni della Copertura Assicurativa elencati nelle Condizioni di Assicurazione.
Franchigia: un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Garanzia/Copertura Assicurativa: la prestazione assicurativa associata alla Copertura Vita e alla Copertura Danni prevista dalla Polizza.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere certificata dal medico curante. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro si applica solo all'Assicurato che al momento del Sinistro è Lavoratore Dipendente Privato, che ha superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi consecutivi.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: l’importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: un evento esterno, violento e non intenzionale che provoca lesioni personali oggettivamente constatabili sull’Assicurato.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nell’albo elettronico unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, che a titolo oneroso svolge l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un lavoro che genera reddito, indipendentemente dalla normale attività svolta, di grado non inferiore al 66%, risultante da Infortunio o Malattia. Il grado di Invalidità Permanente sarà accertato in base ai criteri fissati dalle assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali conformemente alle disposizioni previste dal T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: l’IVASS svolge le funzioni di vigilanza nel settore assicurativo esercitando i poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. L’IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS ha sostituito l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) assumendone tutte le funzioni, le competenze, i poteri e tutti i rapporti attivi e passivi, mentre quest’ultimo Istituto è stato soppresso. Da tale data, qualsiasi riferimento a ISVAP nelle disposizioni di legge o di regolamentazione deve essere inteso come riferito a IVASS.
Lavoratore Dipendente del settore Privato: Una persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di dodici mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Lavoratore Dipendente del settore Pubblico: le persone fisiche che siano dipendenti presso la pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della pubblica amministrazione:
• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
• le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le Regioni – le Provincie – i Comuni;
• le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
• le Istituzioni Universitarie;
• le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
• le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale; Liquidazione: il pagamento dell’Indennità a favore del Beneficiario. Malattia: alterazione del buono stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: la somma massima corrisposta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. Se il Sinistro causato o subito è superiore a tale importo, la differenza è a carico dell’Assicurato.
Modulo di Adesione: il documento predisposto dall’Assicuratore, contenente la dichiarazione di adesione alla Garanzia Assicurativa, che deve essere sottoscritto dall’Aderente dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.
Perdita del Lavoro: La cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La perdita di Xxxxxx si applica unicamente agli Assicurati che al momento della perdita sono Lavoratori Dipendenti Privati Plus che hanno superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi ininterrotti. Occorre osservare che la Garanzia Assicurativa sulla perdita del Lavoro si applica unicamente se l'Assicurato è stato assunto e ha lavorato per almeno dodici mesi ininterrotti per lo stesso datore di lavoro.
Periodo di carenza: il periodo che inizia alla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa durante il quale non è coperto alcun sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato.
Polizza: la Polizza Collettiva stipulata tra il Contraente e gli Assicuratori con il numero di riferimento IT9C01 Copertura Vita e Danni e con nome commerciale Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus.
Premio: la somma dovuta dall’Aderente all’Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata.
Prescrizione: l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono entro dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono entro due anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Rata: ogni rata di rimborso del Contratto di Finanziamento, comprensiva di quota capitale e interessi, con l’esclusione di qualunque rata finale se maggiore della penultima rata.
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del danno derivante.
Set Informativo: il documento previsto dal Regolamento IVASS 41/2018 da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione alla Polizza Collettiva a cura del Contraente, contenente il Documento Informativo Precontrattuale Vita, il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi e le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Sinistro: il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati PLUS n. IT9C01 Vita e Danni
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2021
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa:
L'Assicuratore riconosce all'Assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie:
- Decesso e Invalidità Permanente (Coperture Vita);
- Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro (Coperture Danni).
Nel caso si verifichi un Sinistro, l'Assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni di Assicurazione, pagherà l'Indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
1.1 Copertura in caso di Decesso
1.1.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di 40.000,00 EUR (quarantamila) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
1.1.2 Periodo di Carenza e Franchigia
La Garanzia per Decesso non è soggetta ad alcun Periodo di Carenza o Franchigia.
1.2 Copertura in caso di Invalidità Permanente
1.2.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di 40.000,00 EUR (quarantamila) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
La data del Sinistro è:
- in caso di Infortunio, la data in cui si verifica;
- in caso di Malattia, la data di invio della richiesta all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o, in mancanza, la data del certificato del medico legale.
1.2.2 Periodo di Carenza e Franchigia
L’Invalidità Permanente non è soggetta a Periodo di Carenza o Franchigia.
1.3 Garanzia in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
1.3.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L’Indennizzo equivale alle Rate mensili previste dal piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, concesso dal Contraente, che scadono durante il periodo residuo della stessa Inabilità, ad esclusione di qualsiasi Rata finale se maggiore della penultima Rata.
L’Indennizzo non eccederà la somma di € 1.550 (millecinquecentocinquanta) per ciascuna rata mensile. L’Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mesi per ogni Sinistro relativo alla Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
1.3.2 Periodo di Carenza e Franchigia
Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni.
Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, la Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni.
La Franchigia decorre dal primo giorno lavorativo di inattività (data del certificato medico).
Se l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa - ma prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni da tale ripresa – subisce una nuova interruzione dell’attività lavorativa cagionata dalla stessa Malattia o dallo stesso Infortunio, la Copertura Assicurativa sarà ripristinata senza l’applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia.
1.4 Garanzia in caso di Perdita del Lavoro
1.4.1 Indennizzo assicurativo e massimale
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A condizione che lo stato di inoccupazione perduri oltre il termine del Periodo di Carenza, l'Assicuratore paga un Indennizzo pari alle Rate mensili previste nel piano di ammortamento definito alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento concesso dal Contraente, che scadono nel periodo restante di inoccupazione, con esclusione di qualunque rata finale se maggiore della penultima rata e, in caso di perdita di lavoro a tempo determinato, non oltre la scadenza prevista dal contratto di lavoro.
Se l’Assicurato, dopo il licenziamento, conclude un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprende un'attività remunerata di natura differente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assicuratore e l'Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Se l'Assicurato è nuovamente licenziato, la Garanzia per Perdita di Xxxxxx sarà nuovamente attivata, a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione relative alla Copertura.
L'Indennizzo non eccederà 1.550,00 EUR (millecinquecentocinquanta/00) per ciascuna Rata mensile. L'Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mensilità per ciascun Sinistro relativo alla Perdita del Lavoro.
1.4.2 Periodo di Carenza e Franchigia
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. La Franchigia decorrerà dal primo giorno di inattività lavorativa (desunto dalla lettera di licenziamento).
1.5 Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria
1.5.1 Indennizzo assicurativo e massimale
Qualora l’Aderente/Assicurato percepisca uno dei trattamenti previsti dalla legge di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria, Edilizia o Straordinaria), l’Assicuratore garantisce un indennizzo applicato alla Rata mensile. L’ammontare dell’indennizzo viene calcolato in base alla percentuale percepito a titolo di cassa integrazione dello stipendio dell’Aderente/Assicurato per un massimo di sei (6) Rate mensili per ciascun Sinistro.
Per maggiore chiarezza il seguente esempio raffigura come l’indennizzo viene calcolato:
ESEMPIO: se la Rata 150€ ed il contributo di Xxxxx Integrazione percepito è pari al 40% dello stipendio dell’Aderente/Assicurato, l’indennizzo sarà il 40% di 150€. Quindi l’Assicuratore verserà 60€.
Se l’Assicurato, una volta avviata la Cassa Integrazione, riprende un'attività remunerata di natura differente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assicuratore e l'Indennizzo sarà modificato oppure non sarà più dovuto.
Se l'Assicurato una volta chiuso un sinistro per Xxxxx Integrazione, venga nuovamente sottoposto a regime di Xxxxx Integrazione, la garanzia verrà nuovamente attivata, a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione relative alla Copertura.
L'Indennizzo non eccederà 1.550,00 EUR (millecinquecentocinquanta/00) per ciascuna Rata mensile.
1.5.2 Periodo di Carenza e Franchigia
L’Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni. L’Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria è soggetta a una Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni.
Art. 2. - Persone assicurabili e adesione alla Polizza.
Sono assicurabili le persone fisiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- di età non superiore a 65 (sessantacinque) anni al momento dell’adesione per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro;
- di non avere oltre 70 (settanta) anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
- che è Lavoratore Dipendente del Settore Privato e non un Lavoratore Dipendente del Settore Pubblico, con un'anzianità di dodici
(12) mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione.
- che risiede in Italia;
Art. 3. - Premio della Polizza
Il Contraente accredita all'Assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza.
L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato. Esso ammonta allo 0,165
% del capitale finanziato (C.F.) x durata mesi finanziamento per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato effettua il pagamento attraverso una delle seguenti modalità predisposte dalla Contraente: rimborso Mandato SEPA, addebito su carta di credito o bollettini postali.
Il Premio è periodico, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento.
L'ammontare totale del Premio indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Durata del finanziamento | Tasso di Premio Lordo (inclusivo di imposte) su base mensile |
12 - 84 mesi | 0,165% x C.F. x durata mesi finanziamento |
Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetto sull’efficacia della Garanzia Assicurativa comportandone la sospensione o la risoluzione. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sull’assicurazione decorrono solo per i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, rimanendo la Copertura Assicurativa sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale termine si verifica un Sinistro, l’Assicuratore non è tenuto all’Indennizzo, mentre l’Assicurato resta tenuto alla corresponsione del Premio. La Copertura Assicurativa è riattivata se l’Assicurato versa il Premio dovuto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la sospensione rimangono non indennizzabili.
La Polizza invece si risolve se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dal termine di pagamento.
3.1 - Adeguamento del Premio in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento
In caso di rimborso totale anticipato del Finanziamento, la Polizza termina alla data in cui avviene la totale estinzione del contratto e le coperture cessano automaticamente di essere effettive, di conseguenza, da questa data l’Assicurato può cessare il pagamento del premio.
Su richiesta espressa dell’Assicurato la copertura assicurativa continuerà fino alla scadenza contrattuale inizialmente pattuita.
In caso di rimborso parziale anticipato del Finanziamento, l’Assicurato manterrà l’iniziale durata dello stesso mentre il saldo rimanente sarà distribuito in quote di Premio meno elevate rispetto a quella del Premio iniziale (cfr. l’esempio qui sotto).
Nello schema che segue, viene illustrato un esempio di adeguamento del Premio in caso di rimborso parziale anticipato del Finanziamento.
Situazione dell'assicurato prima del rimborso anticipato parziale del finanziamento di 36 mesi (abbreviato: X.X.X.X.) | ||||
Finanziamento iniziale | Premio totale iniziale | Il tuo saldo prima del X.X.X.X. | Ammontare del X.X.X.X. | |
€ 10.000 | € 404,28 | € 8.000 | € 2.000 |
Il nuovo premio sarà ricalcolato sulla base della formula seguente:
valore residuale dopo il rimborso anticipato
Nuovo premio = premio unico originario (
) valore residuale prima del rimborso anticipato
Situazione finanziaria dell'Assicurato dopo l'X.X.X.X. | |
Il tuo saldo dopo il X.X.X.X. | Nuovo premio |
€ 6.000 | € 303,21 |
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Art. 4. - Modalità di adesione
L’Aderente aderisce alla Copertura Vita e alla Copertura Xxxxx previste dalla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Per tutti i finanziamenti, l’Aderente deve firmare la seguente dichiarazione inclusa nel Modulo di Adesione e dunque dichiarare:
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità, di non aver ricevuto finora dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare o intimazione di licenziamento.
Per i finanziamenti superiori a € 30.000 (premio polizza Credito Protetto lavoratori dipendenti privati Plus escluso), l’Assicurato deve compilare il questionario sanitario.
Con l’adesione alla Polizza, l’Aderente, l’Assicurato e/o loro aventi causa autorizzano espressamente:
- gli Assicuratori a ricevere da terzi (ad es. dal medico curante o da altri centri medici) i loro dati personali per l’adempimento agli obblighi relativi alle Coperture, esonerando esplicitamente tali soggetti terzi dagli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati;
- indagini, accertamenti e visite mediche che potrebbero essere necessari ai fini, nei limiti e con le modalità di attuazione necessari ad adempiere agli obblighi relativi alla Garanzia Assicurativa, da effettuarsi da parte dei consulenti medici dell’Assicuratore i cui costi saranno totalmente a carico dell’Assicuratore medesimo.
Art. 5. - Data di Decorrenza, durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa
5.1 - Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa
Per l'Assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento.
5.2 - Durata
La Garanzia Assicurativa ha una durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, salvo il caso in cui l’Assicuratore, l’Aderente o il Contraente non notifichi la risoluzione della Garanzia Assicurativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso, la richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni al seguente indirizzo: Copertura Danni: PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
Copertura Vita: PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Via Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 20124 Milano (MI)
In tal caso, la quota parte del Premio corrisposta per l’intera durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà rimborsata, ove previsto. AVVERTENZA: se l’Aderente omette di comunicare all’Assicuratore la modifica del rischio assicurato alla data di adesione alla Polizza, tale omissione può cagionare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la cessazione della Polizza conformemente agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile
5.3 - Cessazione della Garanzia Assicurativa
La Garanzia Assicurativa ha termine:
a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di avvio del Contratto di Finanziamento;
b) in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento;
c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
d) in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di una delle Prestazioni di cui alla Copertura Vita.
Art. 6 - Diritto di recesso dell’Aderente
6.1 - In aggiunta a quanto previsto dall’art. 5.2 che precede, l’Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 14 giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Copertura Danni:
Copertura Vita:
PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
6.2 Il recesso comporta la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui è inviata la lettera raccomandata. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso, mediante versamento sul conto bancario indicato dall’Aderente.
Non è consentito il recesso da una singola Copertura, poiché le coperture sono offerte esclusivamente in abbinamento e costituiscono l’intera Polizza. Pertanto, il recesso esercitato secondo il presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Xxxxx.
Art. 7 - Esclusioni
7.1 - Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie.
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
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a) Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
c) Sinistri causati da atti intenzionali dell'Assicurato;
d) Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
e) Tentativo di suicidio;
f) Mutilazione volontaria;
g) Xxxxxxxx provocati volontariamente dall'Assicurato;
h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
j) Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
k) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
l) Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
m) Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
n) Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate.
7.2 - Esclusioni applicabili alla Perdita del Lavoro
In aggiunta alle esclusioni elencate al punto 7.1 che precede, l'Assicuratore non corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato relativo alla Copertura per Perdita del Lavoro nelle seguenti condizioni:
a) Licenziamento per "giusta causa";
b) Dimissioni;
c) Licenziamento per motivi disciplinari;
d) Licenziamento da parte di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, xxx, nipoti parenti di secondo grado (anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e i predetti soggetti occupano una posizione di autorità, ad esempio, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
e) Cessazione a scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e formazione sul lavoro, contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
f) Contratti di lavoro non disciplinati dalla legge italiana;
g) Licenziamento al raggiungimento dell'età necessaria per il diritto alla "pensione";
h) Risoluzione del rapporto contrattuale, anche consensuale, in conseguenza di processi di riorganizzazione societaria sulla base dei quali sono offerti benefici di pensionamento;
i) Esubero del personale che nel periodo di mobilità ha diritto a pensione di anzianità e/o vecchiaia;
j) Licenziamento per superamento del periodo di assenza dal lavoro ammesso per Xxxxxxxx; k)Licenziamento per detenzione dell'Assicurato.
Art. 8 - Beneficiario della Prestazione
In riferimento alle Garanzie Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Perdita del Lavoro e Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria:
il Beneficiario è l’Aderente/Assicurato che potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'Indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all’apertura del Sinistro.
In riferimento alla Garanzia Decesso, il Beneficiario dell’Indennizzo:
Beneficiario è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno del Modulo di Adesione
Art. 9 - Denuncia dei Sinistri
9.1 - Modulo di denuncia del Sinistro
AVVERTENZA: i Sinistri devono essere prontamente denunciati e, in ogni caso, nel termine previsto dall’art. 1913 c.c. inviando comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a PSA LIFE INSURANCE LIMITED e PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX), oppure telefonando al numero x00 00 00000000.
AVVERTENZA: il reclamante dovrà inviare tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di chiedere all’Assicurato di sottoporsi a visite mediche.
AVVERTENZA: la notifica di Xxxxxxxx sarà considerata completa solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
9.2 - Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
Se il Sinistro riguarda un caso di Decesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di morte;
• certificato medico che precisi la causa esatta della morte dell’Assicurato e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella relativa cartella clinica o in caso di Decesso a seguito di sinistro stradale, copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute;
• ove venga disposta autopsia, copia del relativo reperto.
Gli aventi causa o il Beneficiario dovranno inoltre fornire la seguente documentazione:
• l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autenticata del testamento pubblicato;
• nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Assicuratore e del Contraente da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
Se il Sinistro riguarda un caso di Invalidità Permanente, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall'autorità competente o da un medico legale;
• copia della cartella clinica.
Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• dichiarazione del medico curante;
• in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica.
Se il Sinistro riguarda un caso di Perdita del Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• copia del contratto di lavoro iniziale;
• copia della lettera di licenziamento;
• adeguata documentazione attestante il giustificato motivo oggettivo;
• adeguata documentazione attestante la persistenza della condizione di inoccupazione.
Se il Sinistro riguarda l’Indennità per messa in Cassa Integrazione, deve essere inviata la seguente documentazione
• Qualora il soggetto abbia beneficiato della cassa integrazione, copia del verbale di accordo/comunicazione aziendale nel quale l'assicurato risulti tra i soggetti fruitori della cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, edilizia, in deroga)
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• In caso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’attestazione del pagamento di indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria rilasciata dall’INPS (se non indicata nella busta paga).
• Ultimi due cedolini paga (rilasciati dal datore di lavoro).
• Autocertificazione della condizione lavorativa alla data del sinistro;
• copia della lettera di assunzione;
• copia della lettera di comunicazione di sospensione del lavoro per intervento della cassa integrazione ;
• Modello "C2 storico" o la "Scheda anagrafica e professionale", rilasciati ed aggiornati dal Centro per l'impiego in data successiva al giorno di scadenza della rata per la quale s'intende chiedere il rimborso
L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutta la documentazione necessaria per poter attivare il diritto all’indennizzo. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere, se necessario, ulteriore documentazione utile per verificare il diritto all'Indennizzo.
Art. 10 - Liquidazione del Sinistro
L’Assicuratore s’impegna a liquidare il Sinistro, sussistendo i presupposti, dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria e relativa al Sinistro, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
Art. 11 - Legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.
Art. 12 - Comunicazioni
Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni all'Assicuratore devono essere inviate per iscritto al seguente indirizzo: PSA LIFE INSURANCE LIMITED e PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Via Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 00000 Xxxxxx (XX)
O per e-mail a xxxx.xxx@xxxxxxxx.xx
L'Assicuratore invierà le proprie comunicazioni all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.
Art. 13 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Garanzia Assicurativa.
Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nota importante: ai fini della sottoscrizione della Polizza, le informazioni che l’Assicurato deve comunicare in merito alle sue condizioni di salute, mediante il questionario sanitario, ove richiesto, devono essere complete e veritiere.
Art. 15 - Foro competente
Per eventuali controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione della presente Polizza sorte tra l’Assicuratore e il Contraente (o uno di essi) da un lato, e dall’altro qualsiasi Aderente e/o avente diritto all’Indennizzo individuato nelle Condizioni Assicurazione, il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o degli aventi diritto all’Indennizzo.
Controversie di natura medica
Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di controversie sulla natura dell’evento o sull’Indennizzo, l’Assicuratore e l’Aderente s’impegnano ad autorizzare, mediante scrittura privata, un collegio di tre medici i quali decideranno
entro i limiti delle disposizioni della relativa convenzione.
Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il collegio medico dovrà essere avanzata dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata comunicata all’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all’Aderente, entro 30 giorni, il nome del medico designato dallo stesso Assicuratore. Il terzo medico sarà designato dalle predette Parti scegliendo tra tre medici proposti dai primi due; in caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Segretario dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il collegio invitando l’Aderente a comparire innanzi al predetto collegio
Il collegio medico risiede nel comune in cui ha sede l’istituto universitario di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso, entrambe le Parti hanno facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Art. 16 - Reclami
Reclami indirizzati all’Assicuratore.
Eventuali reclami relativi alla Polizza dovranno essere presentati per iscritto dall’interessato al seguente indirizzo postale:
Copertura Danni
Copertura Vita
PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Via
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Xxxxx Xxxxx 27, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Via
Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 00000 Xxxxxx (XX)
oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l’analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l’Assicuratore informerà il reclamante su:
i. le cause del ritardo;
ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamoSe il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, The Office of the Arbiter for Financial Services established under the Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) of 0xx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx XXX 0000, Xxxxx.; numero di telefono: 00000 00000000 or 00000 00000000, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/?xxxx00000
Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00.000.000 - 00.00.000.000) oppure mediante PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto da quest’ultima, unitamente all’eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
Si fa presente che per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
In ogni caso, l’Assicurato può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
Modulo di Adesione alla Polizza Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus PolizzaCollettiva di Assicurazione n. IT9C01 Vita e Danni Ad adesione facoltativa. Data ultimo aggiornamento: Giugno 2021 | ||||||
X. Xxxxxxxxx di finanziamento | N. Finanziamento | Durata della copertura (mesi) | Importo totale del finanziamento | Importo totale del Premio | ||
Premio unico totale della Polizza Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus (importo espresso in Euro) | ||||||
Dati dell'Aderente allapolizza | ||||||
Nome e Cognome | Codice fiscale | |||||
Data di nascita | Telefono 1 | Telefono 2 | ||||
Indirizzo di residenza | Civico | C.A.P. | Città | Provincia |
L’Aderente, i cui dati sono riportati sopra, CONFERMA :
(A) di aver preso visionee di aver ricevuto, in formato cartaceo e prima dellasottoscrizione della presente dichiarazione e dell’adesionealla Polizza Collettiva, e di averaccettato: (i) il Set Informativo riguardante la Polizza Collettiva n. IT9C01-Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus Coperture Vita e Danni (contenente il Documento Informativo Precontrattuale Vita, il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi, , le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, il Modulo di Adesione), e (ii) la documentazione informativa precontrattuale di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(B) di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizionisopra proposte;
(C) di aver ricevuto i moduli Allegato 3 e Allegato 4;
(D) di aver ricevuto l’Informativa sulla protezione dei dati.
Il sottoscritto ADERISCE alla predetta Polizza Collettiva di Assicurazione IT9C01- Credito Protetto lavoratori Dipendenti Privati Plus Vita e Danni tra PSA Insurance Ltd, PSA Life Insurance Ltd e Opel Bank SA succursale italiana
Luogo e data Firma dell’Aderente
AVVERTENZA: Gravano sull’Aderente, in relazione alla Garanzia Assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari ad € , (di cui Euro sono riconosciuti dall’Intermediario).
L’Aderente dichiara: di approvare specificamente, ai sensie per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti gli articoli e le clausole delle Condizioni di Assicurazionee, in particolare, i seguentiarticoli delle Condizionidi Assicurazione: all’art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa, art. 1.1. Copertura in caso di decesso; art. 1.1.2. Periodo di carenzae franchigia; art. 1.2. Coperturain caso di invalidità permanente; art.
1.2.1 Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.2.2 Periodo di carenzae franchigia; art. 1. 3. Copertura in caso di inabilità temporanea totale; art. 1.3.1 Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.3.2 Periodo di carenza e franchigia; art. 1.4 Garanzia in caso di Perdita di Lavoro; art. 1.5 Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla Polizza; art. 5 - Data di Decorrenza, durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa; art. 7 - Esclusioni; art. 9 - Denuncia di Sinistro; art.9.2 - Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Sinistro; art. 11 - Legge applicabile; art. 12 - Comunicazioni; art. 13 - Cessione dei diritti; art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; art. 15 - Foro competente.
Luogo e data _
Firma dell’Aderente
Cognome e nome | Codice fiscale e/o Partita Iva | ||
Data e luogo di Nascita | Indirizzo di residenza, CAP | Città | Provincia |
Il Premio è unico anticipato e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. Il Premio potrà essere versato alla Contraente tramite bollettini postali o Mandato SEPA.
Per i Contratti di Finanziamento superiori a € 30.000 (premio polizza Credito Protetto lavoratori dipendenti privati Plus escluso), l’Assicurato deve compilare il questionario sanitario.
AVVERTENZA: l’Aderente deve prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimatoa fornire le informazionirichieste per la conclusionedel contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; anche nei casi non espressamente previsti dagli Assicuratori, l’Aderente può chiedere di essere sottopostoa visita medica per certificare l’effettivo stato di salutea sue spese.
Nomina di un Beneficiario In caso di decesso, l’Aderente designa come Beneficiario/i gli eredi legittimi, in parti uguali, salvo testamento. In deroga a quanto stabilito l’Aderente designa come Beneficiario: AVVERTENZA: In caso di mancata compilazione dello spazio soprastante, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiore difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario. La modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata all’impresa. Nel caso in cui l’Aderente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, è necessario indicare i dati per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. Nomina del soggetto terzo cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato: | |||||
Cognome e nome | Codice fiscale e/o Partita Iva | ||||
Data e luogo di Nascita | Indirizzo di residenza, CAP | Città | Provincia |
Copia per l’Assicuratore
Barrare “Si” solo nel caso in cui l’Aderente richieda di escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento. Si
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) )
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Set Informativo, fornitami, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dall’Assicuratore. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l’impossibilita di dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Luogo e data
Firma dell’Aderente
Modulo di Adesione alla Polizza Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT9C01 Vita e Danni Ad adesione facoltativa. Data ultimo aggiornamento: Giugno 2021 | ||||||
X. Xxxxxxxxx di finanziamento | N. Finanziamento | Durata della copertura (mesi) | Importo totale del finanziamento | |||
Premio unico totale della Polizza Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus (importo espresso in Euro) | ||||||
Dati dell'Aderente allapolizza | ||||||
Nome e Cognome | Codice fiscale | |||||
Data di nascita | Telefono 1 | Telefono 2 | ||||
Indirizzo di residenza | Civico | C.A.P. | Città | Provincia |
L’Aderente, i cui dati sono riportati sopra, CONFERMA :
(A)di aver preso visione e di aver ricevuto, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e dell’adesionealla Polizza Collettiva, e di averaccettato: (i) il Set Informativo riguardante la Polizza Collettiva n. IT9C01-Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Plus Coperture Vita e Danni (contenente il Documento Informativo Precontrattuale Vita, il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi, , le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, il Modulo di Adesione), e (ii) la documentazione informativa precontrattuale di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(B)di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizionisopra proposte; (C)di aver ricevuto i moduli Allegato 3 e Allegato 4;
(D)di aver ricevuto l’Informativa sulla protezione dei dati.
Il sottoscritto ADERISCE alla predetta Polizza Collettiva di Assicurazione IT9C01- Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati Vita e Danni Plus tra PSA Insurance Ltd, PSA Life Insurance Ltd e Opel Bank SA succursale italiana
Luogo e data Firma dell’Aderente
AVVERTENZA: Gravano sull’Aderente, in relazione alla Garanzia Assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari ad € , (di cui Euro sono riconosciuti dall’Intermediario).
L’Aderente dichiara: di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti gli articoli e le clausole delle Condizioni di Assicurazione e, in particolare, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: all’art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa, art. 1.1. Copertura in caso di decesso; art. 1.1.2. Periodo di carenza e franchigia; art. 1.2. Copertura in caso di invalidità permanente; art. 1.2.1 Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.2.2 Periodo di carenza e franchigia; art. 1. 3. Copertura in caso di inabilità temporanea totale; art. 1.3.1 Indennizzo assicurativo e massimale; art.
1.3.2 Periodo di carenza e franchigia; art. 1.4 Garanzia in caso di Perdita di Lavoro; art. 1.5 Indennità per messa in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla Polizza; art. 5 - Data di Decorrenza, durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa; art. 7 - Esclusioni; art. 9 - Denuncia di Sinistro; art.9.2 - Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Sinistro; art. 11 - Leggeapplicabile; art. 12 - Comunicazioni; art. 13 - Cessione dei diritti; art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; art. 15 - Foro competente.
Luogo e data _
Firma dell’Aderente
Cognome e nome | Codice fiscale e/o Partita Iva | ||
Data e luogo di Nascita | Indirizzo di residenza, CAP | Città | Provincia |
Il Premio è unico anticipato e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. Il Premio potrà essere versato alla Contraente tramite bollettini postali o Mandato SEPA.
Per i Contratti di Finanziamento superiori a € 30.000 (premio polizza Credito Protetto lavoratori dipendenti privati Plus escluso), l’Assicurato deve compilare il questionario sanitario.
AVVERTENZA: l’Aderente deve prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimatoa fornire le informazionirichieste per la conclusionedel contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; anche nei casi non espressamente previsti dagli Assicuratori, l’Aderente può chiedere di essere sottopostoa visita medica per certificare l’effettivo stato di salutea sue spese.
Nomina di un Beneficiario
In caso di decesso, l’Aderente designa come Beneficiario/i gli eredi legittimi, in parti uguali, salvo testamento. In deroga a quanto stabilito l’Aderente designa come Beneficiario:
AVVERTENZA: In caso di mancata compilazione dello spazio soprastante, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiore difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del
Beneficiario. La modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata all’impresa.
Nel caso in cui l’Aderente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, è necessario indicare i dati per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
Nomina del soggetto terzo cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato:
Copia per l’Assicurato
Cognome e nome | Codice fiscale e/o Partita Iva | ||
Data e luogo di Nascita | Indirizzo di residenza, CAP | Città | Provincia |
Barrare “Si” solo nel caso in cui l’Aderente richieda di escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento. Si
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) )
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Set Informativo, fornitami, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dall’Assicuratore. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l’impossibilita di dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Luogo e data
Firma dell’Aderente
Informativa sulla protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), forniamo di seguito l’Informativa relativa al trattamento dei Dati personali (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall’Assicurato/Aderente (nel prosieguo anche solo “Assicurato” o l’ “Interessato”) che sarà svolto nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.
1. Titolare del trattamento
1.1 I Titolari del trattamento sono:
- PSA Life Insurance ltd società con Direzione Generale e sede sociale in 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx;
- PSA Insurance ltd società con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
(nel prosieguo congiuntamente i “Titolari” o l’“Assicuratore”).
2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati personali
2.1. L’Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell’Assicurato (ad es. Nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, telefono, e-mail, indirizzo di residenza/sede legale, dati di polizza e dati del finanziamento) sono trattati per le seguenti finalità:
(i) stipulare, gestire ed eseguire la Garanzia Assicurativa (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, l’esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa);
(ii) per soddisfare obblighi contrattuali, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;
(iii) per l’analisi e controlli incrociati dei Dati dell’Assicurato con quelli dei partners dell’Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.
(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.
2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l’obbligo di legge per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell’Assicurato e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell’Assicurato.
2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Assicurato. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2.1(iv) pur se legittimo, potrebbe compromettere l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i dati dell’Assicurato.
2.4. Nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza, è possibile che l’Aderente comunichi all’Assicuratore dati personali di terze parti per finalità comunque connesse ed accessorie alla gestione della Polizza, come ad esempio quella di beneficiare della Prestazione. Nell’ambito di tale trattamento di dati personali di terze parti, l’Aderente si pone come titolare del trattamento e garantisce all’Assicuratore che: i) i dati dei soggetti minori che dovesse comunicare all’Assicuratore sono trattati nell’esercizio della patria potestà, ii) i dati di soggetti terzi sono trattati in conformità con le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e iii) i predetti terzi sono stati dall’Aderente preventivamente e debitamente informati in relazione al trattamento medesimo e lo hanno autorizzato in tal senso.
3. Modalità del trattamento dei Dati personali
3.1 I Dati personali dell’Assicurato sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l’uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 “Tempi di conservazione” che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l’uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.
3.2 I Dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato.
4. Comunicazione dei Dati personali
4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all’interno dell’organizzazione dell’Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento - nell’esercizio delle loro funzioni - e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell’Assicurato. Tali soggetti sono designati per iscritto dall’Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.
4.2. I Dati raccolti per il raggiungimento esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono anche essere comunicati:
a) nell’ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell’Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell’Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell’attività dell’Assicuratore anche nell’interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
b) alle parti che costituiscono la cosiddetta “filiera assicurativa” (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);
c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell’Assicuratore;
d) alle società appartenenti al Gruppo Stellantis ad essi collegate o da essi controllate;
e) PSA Insurance Manager
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f) Opel Bank SA succursale italiana;
4. 3. I soggetti a cui i Dati personali dell’Assicurato possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell’Assicuratore.
Tali soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di “Titolari autonomi del trattamento dei dati” salvo il caso in cui siano designati dall’Assicuratore “Responsabile del trattamento dei dati”.
4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all’interno dell’ UE.
5. Trasferimento dei Dati personali
5.1. I Dati personali dell’Assicurato non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.
5.2. Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell’Unione Europea o Paesi che offrono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in ogni caso a fronte dell’adozione di misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR.
6. Tempi di conservazione
6.1 I Dati dell’Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii), 2.1(iii) e 2.1 (iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza che non eccederà i 10 (dieci) anni successivi dalla Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa o dall’ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l’ulteriore conservazione no sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenzioni e/o da richieste dell’autorità competenti.
7. Diritti dell’Assicurato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l’Assicurato:
a) ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l’Assicurato riceverà una copia in formato elettronico dei propri dati personali che formano oggetto di trattamento.
b) ha inoltre diritto di ottenere:
x.xx rettifica dei propri dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
xx.xx cancellazione dei propri dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l’Assicurato decide di revocare il proprio consenso al trattamento - ove questo ne rappresenti la base giuridica - e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l’Assicurato si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i dati personali dell’Assicurato sono trattati illecitamente);
xxx.xx limitazione del trattamento dei dati personali che riguardano l’Assicurato 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l’esattezza dei dati personali dell’Assicurato (nel caso in cui Lei l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e l’Assicurato chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei dati personali dell’Assicurato ma gli stessi siano per l’Assicurato necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’Assicurato, qualora l’Assicurato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del punto c) che segue;
iv.i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse dell’Assicurato, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati direttamente all’altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
c) ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per l’esecuzione di un compito pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR.
d) ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
e) qualora effettuato, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati dal Titolare effettuato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati dell’Assicurato o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Assicurato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno dal Titolare comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati dell’Assicurato in conformità alla presente informativa.
8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell’interessato
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all’Assicurato di verificare l’identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.
L’Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un’email a xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxx o per posta scrivendo a: Data Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122, Malta. .
Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati e anche per l’esercizio dei suddetti diritti previsti dalla Legge in materia di trattamento dei dati, l’Assicurato può rivolgersi a PSA Insurance Limited, 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Xxxxx.
Xolizza Collettiva IT9C01 – Informativa sulla Protezione dei Dati
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