ASPETTI NORMATIVI
IL CONTRATTO EPC
ASPETTI NORMATIVI
• L'EPC nell'ordinamento giuridico nazionale
• I contenuti minimi dell'EPC
• La necessità di un riferimento univoco
• L'avvio del gruppo di lavoro CTI ed il contributo di ASSOESCO
• La nota di orientamento Eurostat sugli EPC nella PA
• La natura del contratto EPC
• Caratteristiche giuridiche e tipologie contrattuali
• Applicazione
• Uno sguardo all’Europa
può essere un acceleratore degli investimenti in efficienza energetica in tutti i settori
è un contratto win-win
la sua diffusione può contribuire a far decollare definitivamente l'efficienza energetica in Italia
tuttavia è necessario superare alcune barriere
insite nel contratto stesso
la normazione tecnica può contribuire ad abbattere queste barriere
D.Lgs. 115/2008
introduzione della prima definizione di “contratto di rendimento energetico” poi abrogata e sostituita da quella fornita dal D.Lgs. 102/14
D.Lgs. 102/2014
nuova definizione di “contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”
accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari
I contenuti minimi di un contratto EPC sono definiti:
UNI CEI 11352:2014
Appendice B
D.Lgs. 102/14
Allegato 8
• Pubblica Amministrazione
• Altri soggetti giuridici
• Pubblica Amministrazione
in fase di definizione le Linee Guida ENEA sul contratto-tipo per la P.A. per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio
L’Appendice B della UNI CEI 11352 integra l’elenco di cui all’Allegato XIII della Direttiva 2012/27/EU “Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto”
Quindi i requisiti minimi dell’EPC elencati nell’Allegato 8 del D.Lgs. 102/14 sono sicuramente contenuti anche nell’Appendice B della UNI CEI 11352, ma non vale il viceversa…
pertanto il contratto-tipo in fase di definizione da parte dell’ENEA (specifico per gli edifici della PA) potrebbe non essere conforme all’Appendice B della UNI CEI 11352
energia plus D.Lgs. 115/2008
Linee Guida ENEA sul
contratto-tipo per la PA
Contratto servizio energia
D.Lgs. 115/2008
Requisiti EPC ESCO App B UNI CEI 11352
non solo PA
Contratto EPC D.Lgs. 102/2014 PA
Conto Termico tramite ESCO
DM 16 febbraio 2016
Diversi riferimenti non univoci succedutisi nel tempo
Contratto-tipo ma solo per edifici e per PA
Disorientamento degli operatori con conoscenza meno approfondita dell’EPC
(es. clienti, banche, ecc.)
In questo contesto il CTI è stato recentemente coinvolto in un percorso finalizzato allo studio di fattibilità per la definizione di un’eventuale norma europea sugli EPC.
Se non fosse possibile arrivare ad una norma tecnica europea sembrerebbe esserci comunque la volontà di definire almeno una norma nazionale.
AssoESCO darà il suo contributo partecipando al gruppo di lavoro del CTI
Con la speranza che si riescano a perseguire i seguenti obiettivi:
• razionalizzazione della disciplina (unico riferimento normativo)
• medesimo livello di approfondimento per tutti i settori (non solo edifici PA)
• equilibrio tra esigenza di standardizzazione e necessità di flessibilità
la nota Eurostat del 19 settembre sostituisce quella emanata nel 2015
La nota Eurostat del 2015, tra le varie condizioni per evitare di iscrivere a bilancio gli investimenti in misure di efficienza energetica realizzate con EPC, prevedeva che gli importi di tali investimenti fossero superiori alla metà del valore degli immobili riqualificati.
Questa condizione rendeva impossibile l’off-balance per la maggior parte degli investimenti di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto di una PA sebbene realizzati con EPC
barriera alla diffusione degli EPC per vincoli del Pareggio di Bilancio delle PA
Con la nuova nota Eurostat l’accesso agli EPC per la PA senza la necessità di iscrivere i costi di investimento a bilancio è stato ampliato.
Devono essere verificate le seguenti condizioni:
• l’investimento deve essere a carico dell’EPC contractor
• i rischi devono ricadere tutti sull’EPC contractor
• rischi tecnici
• rischi di costruzione
• rischi comportamentali (ad es. connessi alle attività di conduzione e manutenzione)
• rischi per mancati pagamenti
• il canone a favore dell’EPC contractor deve essere collegato alle performance dell’intervento, senza alcun canone minimo
• in caso di factoring, l’EPC contractor non deve cedere il credito pro soluto
• se è previsto un costo di riscatto, si tiene conto solo del valore residuo del bene
• se non è previsto alcun costo di riscatto, non è necessaria alcuna registrazione a bilancio (la cessione del bene dall’EPC contractor alla PA è considerata come una donazione)
le novità introdotte consentiranno una maggiore diffusione dell’EPC nel settore pubblico consentendo alle PA di effettuare interventi di efficientamento senza incrementare il debito pubblico
Caratteristiche dell’Energy Performance Contract
Contratto nominato 🡪 previsto dalla legge, trae la sua origine e definizione da una norma comunitaria
Contratto atipico 🡪 privo di un compiuta disciplina legislativa 🡪 il legislatore, pur fornendo una definizione (peraltro limitata all’EPC per la PA), non ne ha espressamente regolato la natura
E’ ammesso perchè lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
Il contenuto del contratto è determinato dalle Parti, in base alle loro specifiche
esigenze di negoziazione (autonomia contrattuale) , nel rispetto degli artt. 1321 ss. c.c.
Natura dell’Energy Performance Contract
Contratto di durata 🡪 l’esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del Cliente che si estende anche esso nel tempo
Contratto a titolo oneroso 🡪il Cliente riceve un vantaggio in cambio di un’obbligazione di pagamento
Contratto sinallagmatico 🡪 con prestazioni corrispettive
ESCO 🡪 obbligazione di risultato (risparmio energetico garantito ) Cliente 🡪 obbligo di pagare il corrispettivo
Oggetto dell’ Energy Performance Contract
• Individuazione 🡪 studio della baseline e delle possibili soluzioni tecnologiche
• progettazione e realizzazione con propri mezzi finanziari/con mezzi finanziari di terzi
• gestione 🡪 esercizio e monitoraggio
di un intervento di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio allo scopo
di migliorare l’efficienza energetica
con la fissazione di un margine di risparmio conseguibile
Tipologie contrattuali più diffuse
Guaranteed Savings •Il Cliente finanzia l’intervento e si assume il rischio finanziario •La ESCO assume il ruolo di reperire il finanziamento •La ESCO garantisce un livello minimo concordato di risparmio energetico •La ESCO si assume il rischio legato alla performance garantita e fornisce il servizio O&M •Il Cliente paga alla ESCO il servizio di O&M (meccanismo legato al risultato) | Shared Savings •La ESCO si fa carico dell’investimento •La ESCO assume il rischio legato alla performance e il rischio finanziario •ESCO e Cliente condividono il risparmio generato •Il Cliente corrisponde alla ESCO solo la parte di risparmio pattuita |
E’ uno strumento piuttosto complesso
Va usato sempre?
Ci sono casi in cui non è necessario?
Applicazione dell’Energy Performance Contract Settore industriale e terziario
Interventi standard (motori ad alta efficienza, inverter, compressori)
Poco applicato
Interventi complessi/mediamente complessi (recuperi termici, forni industriali, cogenerazione)
Applicato
•Regole di gestione di un bene di proprietà della ESCO nel sito del Cliente
•Regole di suddivisione dei rischi tra ESCO e Cliente
• Accordi di fine contratto
Tradurre in termini contrattuali le regole di misura dell’efficienza energetica
Suddivisione per tecnologia
Non esiste un unico modello per gli EPC in Europa attualmente
Soggetti europei lavorano a progetti finalizzati a ridurre questa grande disomogeneità
Transparense (terminato) 🡪definire i principi essenziali di ogni EPC. Si è concentrato sulle principali caratteristiche dei progetti EPC nei singoli Paesi. Uno dei suoi principali output è stato il Codice di Condotta per l'attuazione dei progetti EPC
GuaranTEE (2016-2019) 🡪 finanziato tramite il programma della Commissione Horizon 2020 per favorire l’utilizzo di contratti di rendimento energetico nel settore pubblico e privato in tutta Europa
QualitEE (2017-2020) 🡪 finanziato tramite il programma della Commissione Horizon 2020 per sviluppare nei prossimi tre anni, i criteri qualitativi-tecnici standardizzati per gli EPC, realizzando anche dei quadri nazionali di certificazione in almeno 8 Paesi partner del progetto
Codice di Condotta per gli EPC
Sviluppato nell’ambito del progetto Transparense in collaborazione con le associazioni Europee rappresentative delle ESCO:
EFIEES e Eu.ESCO
Definire i principi fondamentali per la preparazione e l'attuazione di progetti di EPC Aumentare la fiducia nell'uso degli EPC da parte dei potenziali clienti
Contribuire alla promozione dei principi di buone prassi sia per le ESCO e sia per i clienti
Testato direttamente su progetti pilota in tutti i Paesi partecipanti
Il rispetto del Codice di Condotta è garanzia della qualità dei progetti EPC realizzati
Un professionista a supporto del Cliente per:
•comprendere le potenzialità di un intervento di efficienza energetica
•comprendere le modalità di realizzazione e finanziamento
•selezionare la ESCO e
•gestire i rapporti tra le Parti
Negoziatore / Mediatore
Garante della fattibilità giuridica e finanziaria