SET INFORMATIVO SANTANDER
SET INFORMATIVO SANTANDER
Responsabilità Civile Auto
Redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari
Premesso l’obbligo di legge di circolare in presenza di una copertura RCA, la sottoscrizione della presente polizza è facoltativa e non è vincolante ai fini dell’accesso al leasing.
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)
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Questo Set Informativo, contenente DIP Danni, DIP aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione 1 febbraio 2022
Sommario
DIP 3
CONDIZIONI di ASSICURAZIONE AUTO 12
Capitolo 1 – Norme Generali 12
1.2 Conservazione della classe di merito maturata 12
1.3 Duplicato del certificato e della carta verde 13
1.4 Invio documentazione e comunicazioni 13
1.5 Consegna e controllo documenti 13
1.6 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verificazione di un sinistro 13
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro 13
1.8 Aggravamento di rischio 14
1.10 Obbligo distruzione di certificato e carta verde 14
1.11 Incidenti stradali con controparti estere 14
1.12 Diritto d’accesso agli atti della Compagnia 15
1.14 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 15
1.16 Oneri fiscali e di Legge 16
1.17 Rinvio alle norme di Legge 16
Capitolo 2 – Responsabilità civile auto 17
2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti 17
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza 17
2.3 Estensione territoriale 17
2.4 Gestione delle vertenze 17
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus 19
Criteri di attribuzione della classe di merito CU 21
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 22
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XxxxxXxxXXXX.Xx. lAizUzTaO RAu.Cto.vAetUtuTreO Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni │Prodotto: Convenzione Santander
Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
Che tipo di assicurazione è?
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Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico), con formula Bonus Malus.
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Che cosa è Assicurato?
danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo
Responsabilità Civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Ricorso Terzi da incendio: danni materiali
provocati a Terzi dall’incendio dell’auto sino alla concorrenza pari a € 50.000,00 per sinistro, per danni non rientranti dalla polizza R.C. auto Responsabilità Civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi
trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.
Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 12.5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è Assicurato?
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗶 il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
🗶 il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
🗶 i soci a responsabilità illimitata, se l’Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non è operante:
! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, nel Regno Unito, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, ad Andorra e in Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.
Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui la copertura è operante, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio Assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
In caso di adesione a questa convenzione, il contratto si intende perfezionato con l’attivazione della copertura.
Il pagamento del premio da parte del Contraente avverrà il mese successivo alla data di attivazione della copertura. Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
In caso di adesione a questa convenzione, la durata del contratto è pari e non superiore a quello di durata del contratto di leasing.
La copertura Verti è di anno più frazione d’anno e decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato; ha decorrenza pari a quella del contratto di leasing e viene rinnovata fino alla scadenza dello stesso, salvo facoltà di disdetta.
L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Come posso disdire la polizza?
In caso di adesione a questa convenzione con contratto di leasing il Locatario ha facoltà di esercitare disdetta con preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura indicata sul certificato di assicurazione.
Verti rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell’esclusione in caso di:
. vendita distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo
. estinzione anticipata volontaria del contratto di leasing (non a seguito di danno totale) Nei casi sopra elencati la copertura assicurativa risulta risolta.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 i n t e r a me n t e
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– Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.
Assicurazione R.C. auto Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Convenzione Santander
Edizione 1 febbraio 2022: ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.
Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99
Xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); tel. 0000000000; xxx.xxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
Al contratto si applica la Legge italiana.
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2020, è pari a 262,1 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 56,3 milioni di euro
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxx.xx
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 179,7 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo (MCR): 67,2 milioni di euro Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 290,5 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 214,0 milioni di euro Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 161,6%
Che cosa è Assicurato? | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Per la garanzia R.C. auto, Verti garantisce un massimale per sinistro pari a 12,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. |
Garanzie estese | - Responsabilità civile trasportati - guida con patente scaduta o con patente estera non convertita - traino rimorchio - parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza |
Tipo di guida | Non sono al momento previste tali opzioni |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono al momento previste tali opzioni | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono al momento previste tali opzioni |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Non sono al momento previste tali opzioni
Che cosa NON è Assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all’attenzione Ufficio Sinistri. In caso di sinistro da circolazione. Il Conducente, o se diverso il Proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/ CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente/Proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla Compagnia. Procedura per il risarcimento del danno Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti del Codice delle Assicurazioni. Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’Assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli » il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006 Per avvalerti del Risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. |
I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni calle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. | |
Rimborso del sinistro per evitare il Malus In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 0236617109 che: » ti comunicheranno direttamente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria » ti forniranno indicazioni per inviare una richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l’altra Compagnia. | |
Gestione da parte di altre Imprese: Non prevista | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni ai sensi dell’art. 2952, II comma, Codice Civile. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla Legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, III comma, Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Xxxxx. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia RCauto, Xxxxx è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno o negare il risarcimento, nei termini qui di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al Modulo Blu, conosciuto anche come Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti - entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il Modulo Blu o CAI è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non prevista |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
ll prodotto R.C. auto è rivolto agli acquirenti di veicoli venduti tramite la rete ufficiale convenzionata Santander, con leasing Santander Consumer Bank S.p.A.. |
Quali costi devo sostenere? |
L’importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal Contraente fino ad un massimo del 10% del premio a carico dell’Assicurato. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per contattare l’Ufficio Reclami scrivi una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx, o utilizza il form dedicato disponibile nell’apposita sezione reclami del sito xxx.xxxxx.xx; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo alla Compagnia, reperibile sul sito web xxx.Xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami, consultando l’apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni. Eventuali reclami, riguardanti l’intermediario che ha svolto l’attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Massimo D’Azeglio, n. 33/E, 10126 Torino – Italia - fax 00000000000 – email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva del reclamo |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 0000000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxx.xx |
Negoziazione assistita | È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della Parte che intende agire invita l’altra Parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le Parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: • omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge • rifiuto del risarcimento • accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un Terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del Terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vinco- lante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del Terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito "xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx" xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. |
Per questo contratto l’Impresa dispone di un’area internet riservata al Contraente (così detta Home Insurance) pertanto dopo la sottoscrizione potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 i n t e r a me n t e
– Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all’interno del DIP Danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.
Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie
Alienazione del veicolo
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo
Apparecchi fonoaudiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile
Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Banca dati degli attestati di rischio
Banca dati elettronica che le compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio
Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto
Box
Luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo
Card
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto
Classe di merito aziendale
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sinistrosità̀ pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità̀ della garanzia prestata
Classe di merito CU
Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità̀ delle offerte assicurative R.C. auto
Codice delle Assicurazioni
Decreto Legislativo (D.Lgs) 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private e successivi regolamenti di esecuzione
Codice della Strada
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni
Compagnia
Verti Assicurazioni S.p.A.
Contraente
Santander Consumer Bank S.p.A
CONSAP S.p.A
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Degrado
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo Denuncia sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti
Documento unico di circolazione (DUC) Documento emesso ai sensi del decreto legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo Franchigia
Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell’Assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno
Garage
Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private
Incidente
Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
Indennizzo
Importo dovuto da Verti all’Assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili Invalidità permanente
Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta
IUR: Identificativo univoco del rischio
Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di Assicurazione
IVASS
(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35.
Massimale
Somma massima che Xxxxx è tenuta a pagare in caso di sinistro
Optional
Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags
Perdita totale
Furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo
Periodo di osservazione
Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo
Polizza
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, dal certificato e dalla carta verde-se prevista dal contratto e dal Set Informativo
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria
Prezzo d’acquisto
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto
Procedura di riciclo dei sinistri tardivi
Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso Proprietario
Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Proprietà privata
Luogo anche all’aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale
Residenza
Luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia
Richiesta danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge art. 148 procedura di risarcimento e art 149. risarcimento diretto Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il
risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
Risarcimento
Importo dovuto da Verti al Terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile Xxxxxxx
Probabilità che si verifichi il sinistro
Rivalsa
Esercizio del diritto che Xxxxx ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto
Stanza di compensazione
Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra Compagnie partecipanti alla Card Strada
Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione
Surrogazione
Diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo responsabile, o di sostituirsi al Terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsabile Civile o di altro coobbligato
Unico caso assicurativo
Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
Valore a nuovo
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati
Valore commerciale
Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media di mercato Veicolo
Mezzo (autovettura o autocarro fino a 35 quintali) descritto nel modulo di attivazione e identificato dal numero di targa
CONDIZIONI di ASSICURAZIONE AUTO
Capitolo 1 – Norme Generali INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia
Verti provvede, in conformità di quanto previsto dall’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo.
Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative attestato di rischio.
Laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla banca dati sopra menzionata, Xxxxx potrà richiedere al Contraente l’invio di ulteriori documenti. In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizione ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le Compagnie assicurative sono tenute per Legge.
Verti comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe Assicurate).
In ogni caso il contratto si intende perfezionato con l’attivazione della copertura.
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla modulo di attivazione. La durata del contratto è pari e non superiore a quello di durata del contratto di leasing.
La copertura Verti è di anno più frazione d’anno e decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato.
La copertura ha decorrenza pari a quella del contratto di leasing e viene rinnovata fino alla scadenza dello stesso, salvo facoltà di disdetta.
E’ prevista la facoltà di esercitare disdetta con preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura indicata sul certificato di assicurazione.
La disdetta deve essere comunicata a mezzo Raccomandata A/R da inviarsi a: Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, x. 00/X, 00000, Xxxxxx.
L’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione.
Per la garanzia R.C. auto Verti manterrà operante la copertura fino alle ore 24.00 del 15 ° giorno successivo alla data di scadenza ai sensi Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012.
Il pagamento del premio da parte del Contraente avverrà il mese successivo alla data di attivazione della copertura.
Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 Norme Generali delle Condizioni di Assicurazione.
1.2 Conservazione della classe di merito maturata
In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche
» dal coniuge, da persona unita civilmente o dal o dal convivente di fatto
» in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
» dagli eredi, in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
» dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
» dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
» in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
» da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda di una società di persone o capitali proprietaria del veicolo
» in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
» in caso di veicoli già assicurati all’estero, purché il contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza,
secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.
In caso di acquisto di un ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Xxxxx assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 134 comma 4- bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani
n.40 del 02 aprile 2007.
La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell’Allegato 1.
1.3 Duplicato del certificato e della carta verde
Nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.4 Invio documentazione e comunicazioni
La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente (e viceversa) tramite posta elettronica.
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI
1.5 Consegna e controllo documenti
Il Contraente potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.
Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
1.6 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verificazione di un sinistro
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell’accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e pertanto di dichiarare, entro il termine
di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza e quindi:
• di impugnare la polizza ed agire per l’annullamento del contratto (dove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
• di recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave)
In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto, ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Locatario, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e1894 del Codice Civile:
• non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
• sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Xxxxx, a mezzo di comunicazione Raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
Per l’intera durata della polizza il Locatario è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei Dati che possano significativamente modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, e fatta salva la buona fede del Locatario, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall’art. 1898 Codice Civile
In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità civile, Verti, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
Xxxxx potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa e /o surroga, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.
MODIFICHE AL CONTRATTO
La copertura decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato.
L’esclusione del veicolo, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o di riconsegna dei veicoli per termine della locazione, dovrà essere seguita dalla distruzione del relativo certificato e eventuale carta verde o, in caso di furto o smarrimento, dalla presentazione di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti laddove il certificato e/o carta verde non fossero altrimenti recuperabili.
Qualora il veicolo assicurato venga escluso, Xxxxx rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio imponibile pagato e non goduto.
- In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell’esclusione del veicolo e la copertura risulta risolta
- In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa cessa e la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell’esclusione.
In caso di furto del veicolo concesso in locazione, il Locatario dovrà sporgere immediata denuncia presso le Autorità e dare notizia dell’evento al Locatore trasmettendo allo stesso copia della denuncia sporta presso le Autorità. La Compagnia, ricevuta la denuncia dal Xxxxxxxx, provvederà alla risoluzione del contratto tramite apposita esclusione che avrà effetto dalle ore
00.00 del giorno successivo alla denuncia stessa.
1.10 Obbligo distruzione di certificato e carta verde
La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruggere il certificato e carta verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai Terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
1.11 Incidenti stradali con controparti estere
L’Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al capitolo 12 Procedura per il risarcimento del danno dovrà procedere come di seguito dettagliato.
Incidente sul territorio italiano con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a xxx@xxx.xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al Bureau dello stato dove è avvenuto l’incidente (Organismo equivalente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza
Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata
In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l’Assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro
R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
1.12 Diritto d’accesso agli atti della Compagnia
Verti, ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami.
Eventuali reclami, riguardanti l’Intermediario che ha svolto l’attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Massimo D’Azeglio, n. 33/E, 10126 Torino – Italia - fax 000.00000000 – email: reclami@santanderconsumer.it.-PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.
Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:
• form dedicato disponibile nell’apposita sezione reclami del sito xxx.xxxxx.xx
• email indirizzata a casella xxxxxxx@xxxxx.xx
• posta all’indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI)
In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.
Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori
Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori
I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Qualora il reclamo dovesse pervenire a Xxxxx, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.
1.14 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni ai sensi dell’art. 2952, II comma, Codice Civile.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla Xxxxx come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, III comma, del Codice Civile.
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
GARANZIE | IMPOSTE |
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO | 23,00%* |
* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.
AVVERTENZA
DISPOSIZIONI DI LEGGE
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.17 Rinvio alle norme di Xxxxx
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Eventuali aggiornamenti o variazioni a questo Set Informativo, le verranno comunicati dal suo intermediario.
Capitolo 2 – Responsabilità civile auto
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, dalla circolazione del veicolo indicato nel modulo di attivazione.
L’assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
La polizza è stipulata in forma tariffaria Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
» il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
» il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
» il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
» i parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
» i soci a responsabilità illimitata, se l’Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti Rinuncia alla rivalsa
Verti, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di rivalsa (di cui all’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private) nei confronti del Proprietario, del Conducente e del Contraente nelle sole ipotesi in cui:
- in caso di danni subiti da Xxxxx trasportati nelle ipotesi in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
- nel caso in cui il Conducente guidi con patente idonea alla guida del veicolo, ma la stessa risulti essere scaduta o con patente estera non convertita a condizione che lo stesso provveda al rinnovo o alla conversione entro e non oltre 180 giorni dalla data del sinistro
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.
• Responsabilità civile trasportati
La polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a Xxxxx durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.
• traino rimorchio
L’assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
• Ricorso terzi da incendio
La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.
Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, nel Regno Unito, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.
Xxxxx, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la carta verde.
La copertura carta verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle internazionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile.
La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione indicato sul certificato di assicurazione.
Fino a quando ne ha interesse, Xxxxx assume a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, dove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la
difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:
- in caso di veicolo Assicurato con contratto di durata anno più frazione, il periodo di osservazione
inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare: | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall'attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione. | • eventuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi • copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) | • eventuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, nonché appendice di cessione contratto |
4 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza | Classe di merito risultante dall’attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione | • eventuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; • documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà |
5 | Veicolo assicurato con polizza temporaneo | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione | • copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà |
6 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo, della stessa o di diversa tipologia, già assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia presso Verti o altra Compagnia | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | • copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà • copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato • dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, • certificazione dello stato di famiglia • certificato di residenza delle persone presenti • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
7 | Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dall'attestato di rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa | • documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestato di rischio • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà • certificato di residenza delle persone presenti • carta d’identità delle persone presenti • e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
8 | Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni. | Classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente | • copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà • copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito • dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia • certificato di residenza delle persone presenti nella polizza • carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 Del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'attestato di rischio per:
» determinare una classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
» considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l’annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei Conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente gli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il veicolo, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Xxxxx rende disponibile l’attestato di rischio. La consegna telematica del relativo attestato di rischio avviene su richiesta del Contraente.
Come previsto dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestazione non può essere rilasciata se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Il periodo di validità dell’attestato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tuttavia ai sensi dell’art .134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l’ultimo attestato conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
• mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo
Criteri di attribuzione della classe di merito CU
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l’attività del veicolo, laddove installate, (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
Finalità del trattamento | • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi |
Legittimazione e base giuridica del trattamento | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge |
Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Conservazione dei dati | I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per garantire l’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti. |
Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati . |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A. |
In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A
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INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Titolare del trattamento
Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l’attività del veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute, sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:
• Denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
• Indirizzo postale: Xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
• Recapito Telefonico: + 39.02.217251
• Indirizzo web: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx- online/contattaci - Sezione Privacy
• Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati: XXX@xxxxx.xx
Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni
S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.
2. Finalità del trattamento dei Dati
Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine internet di Verti o tramite altri mezzi, per la richiesta e l’efficientamento di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:
gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri - anche attraverso l’ausilio di dati raccolti mediante apparecchiature elettroniche, laddove installate - e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie, miglioramento delle prestazioni di Xxxxx nell’ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi.
L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network; previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale. Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno
elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.
3. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. “catena assicurativa”; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
4. Dati relativi allo stato di salute
In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Xxxx relativi allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 a).
5. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata.
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l’esecuzione del contratto assicurativo e l’adempimento di obblighi di legge o amministrativo-contabili. Il trattamento dei medesimi dati, esclusi quelli relativi allo stato di salute, può fondarsi anche sulla base giuridica del legittimo interesse.
La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l’offerta futura di prodotti e servizi
o altre comunicazioni promozionali di cui al precedente punto 2 è il consenso che l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.
Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Xxxxx i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l’impossibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.
7. Destinatari dei Dati
I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. “catena assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima;
b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (xxx.xxxxxx.xxx), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’interessato ed il Gruppo MAPFRE;
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. “catena assicurativa”) quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Nell’ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Xxxx verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.
Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.
8. Accesso all’Area Personale e relativi servizi L’accesso all’Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un’identificazione univoca dell’utente.
Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall’utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell’utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on- line.
Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso sono strettamente personali e vanno custodite con la massima riservatezza evitando che vengano volontariamente o involontariamente conosciute da soggetti terzi. In caso di comunicazione delle credenziali a soggetti terzi (ad es. a coniugi o figli o terze persone) non potrà essere imputata a Verti alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito
essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.
9. Diritti dell’interessato
In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l’interessato ha i seguenti diritti:
• Ottenere conferma, da parte di Xxxxx, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
• Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
• Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Xxxxx cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto.
• Richiedere l’applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno Stato Membro.
• Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Xxxxx dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
• Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
• Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) oppure collegandosi al sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
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VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 i n t e r a me n t e
– Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.
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