CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI MALATTIA
Salute
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI MALATTIA
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A. Informazioni relative all’Impresa......................... pag. 2 di 10
B. Informazioni sul Contratto .............................. pag. 3 di 10
C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami ......... pag. 6 di 10 Glossario ............................................... pag. 9 di 10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ..... pag. 2 di 20 LE GARANZIE PREVISTE
SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA ..................... pag. 6 di 20
SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO ......................... pag. 8 di 20 SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA ........ pag. 9 di 20 GARANZIE OPZIONALI
SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA pag. 11 di 20
SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO ......................... pag. 12 di 20 SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA ........ pag. 13 di 20 ALLEGATO “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI” .............. pag. 14 di 20
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/10/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regola- mento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraen- te o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garan- zia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni relative all’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come ilrapportotrailmargine di solvibilità disponibileel’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di Recesso comunicato da una delle parti, il Contratto di Assicura- zione è prorogato per una durata pari ad un anno o al diverso periodo origina- riamente Assicurato e così successivamente.
! Avvertenza:
Le parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comuni- cazione a mezzo lettera raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In tal caso l’Assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce il Recesso.
Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture Assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto Salute contiene garanzie destinate alla protezione della persona e del suo nucleo familiare.
La modularità della Polizza consente di sottoscrivere una o più Coperture Assi- curative per le seguenti garanzie e prestazioni.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.
Sezione 1 - Rimborso spese di cura (Art. 17)
L’Impresa rimborsa le spese sostenute nei casi di Ricovero in Istituto di Cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento, intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di Day Hospital, resi necessari da Malattia, Infortunio o parto cesareo.
Prima del Ricovero: esami ed accertamenti diagnostici, trasporto con ambulanza.
Durante il Ricovero: onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala e materiale di intervento; assistenza medica, cure trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; rette di degenza; trasporto in ambulanza o altro mezzo; vitto e pernottamento in Istituto di Cura dell’accompagnatore.
Dopo il Ricovero: esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici; acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali; trasporto con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario; assistenza infermieristica a domicilio; cure termali prescritte; trasporto della salma.
Sono inoltre previsti , nei limiti e nella somma annua assicurata:
• Trapianti di organi (Art.18);
• Parto fisiologico (Art. 19);
• Neonati (Art. 20);
• Spese ambulatoriali a seguito di Infortunio (Art.21);
• Indennità sostitutiva (Art.22);
• Spese per l’accompagnatore (Art.23).
! Avvertenza:
La presente Copertura Assicurativa prevede Franchigie, Scoperti e Massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 17, 19, 22, 23, delle Condi- zioni di Assicurazione.
Sezione 2 - Diaria da Ricovero ospedaliera (art. 26)
L’Impresa, in caso di Ricovero in Istituto di Cura comportante o meno intervento chi- rurgico, riconosce all’Assicurato l’indennità giornaliera convenuta.
Sezione 3 - Invalidità permanente da Malattia (art. 29)
L’Assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a Malattia ma- nifestatasi successivamente alla data di effetto del Contratto di Assicurazione.
E’ considerata Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
i Esempio
Somma Assicurata:
- Invalidità permanente da Malattia ¤ 100.000,00
- Percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di Malattia: 30%
- Percentuale di invalidità permanente da liquidarsi secondo lo schema di cui all’art. 33: 10%
- Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = ¤ 10.000,00
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione prevede dei limiti temporali all’operatività delle Co- perture Assicurative. Pertanto si richiama l’attenzione del Contraente/Assicura- to al fatto che le Coperture Assicurative sopra indicate prevedono dei termini di aspettativa o carenza ossia dei periodi temporali in cui le Coperture Assicurative di Polizza, in tutto o in parte, non sono operative.
Si richiama l’attenzione sul contenuto degli artt. 8 e 30.
! Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione è soggetto a condizioni di assicurabilità, limitazio- ni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 7 e 9, delle Condizioni di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
! Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativa- mente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione).
! Avvertenza:
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario anamnestico.
Il Questionario anamnestico costituisce parte integrante della Polizza.
5. Aggravamento del Rischio
L’Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
In particolare, nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione origina- riamente considerata aumenti la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è prestata l’Assicurazione, l’Impresa, a seguito della comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, può recedere dal Contratto di Assicurazione. Per gli aspetti di det- taglio si rimanda all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito è indicata, a titolo esemplificativo, una circostanza che costituisce una fattispecie di aggra- vamento del Rischio: nel corso di Contratto di Assicurazione si presenta nell’As- sicurato uno stato di alcolismo e di tale situazione si deve dare comunicazione all’Impresa.
6. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di 1 (uno) anno.
Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con fraziona- mento annuale.
E’ consentito il frazionamento semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a con- dizione che il Premio imponibile per rata non sia inferiore ad ¤ 150,00.
Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa oppure all’Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l’Impresa o l’Inter- mediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 ed assicurativa ex art. 47 del Regolamen- to ISVAP n. 5 del 2006.
! Avvertenza:
Sconto sul Premio. Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti.
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
L’adeguamento del Premio e delle somme assicurate non è previsto.
8. Diritto di Recesso per Sinistro
Le parti rinunciano a recedere dal Contratto di Assicurazione in caso di Sinistro.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, ad eccezione del diritto al paga- mento del Premio che si prescrive in 1 (uno) anno, si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, (art. 2952 del Codice Civile).
In caso di Xxxxxxxx, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termi- ni previsti dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal Contratto di Assicurazione sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
! Avvertenza:
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, il più presto possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 13, 14 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato all’individuazione del momento in cui insorge una Malattia.
13. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incomple- ta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata os- servanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito tele- fonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le
quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
14. Arbitrato
! Avvertenza:
Per la risoluzione di controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbi- trato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell’arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicu- razioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato.
In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Per i dettagli si veda l’art.15 delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dalla Coper- tura Assicurativa.
Assicurazione la copertura offerta con il Contratto di Assicura- zione.
Contraente il soggetto che stipula la Polizza di Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione accordo con il quale l’Impresa verso pagamento
del Premio si impegna a tenere indenne l’Assicura- to al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.
Copertura Assicurativa la/le copertura/e prevista nell’ambito del Con-
tratto di Assicurazione scelte dal Contraente se- condo quanto indicato nel Modulo di Polizza.
Day Hospital degenza diurna, in Istituto di Cura che non com- porta un pernottamento.
Franchigia importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Gessatura mezzo di contenzione costituito da fasce, doc- ce o altri apparecchi immobilizzanti prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al tratta- mento o riduzione di una frattura radiografica- mente accertata.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva- mente constatabili, le quali abbiano per con- seguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Istituto di Cura ospedale, clinica, casa di cura regolarmente au- torizzati all’erogazione dell’assistenza sanitaria.
IVASS già ISVAP l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.
Malattia ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Modulo di Polizza documento che riporta i dati anagrafici del Con- traente e quelli necessari alla gestione del con- tratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sot- toscrizione delle Parti.
Polizza il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Questionario anamnestico il documento che l’Assicurato deve compilare
prima della stipulazione del Contratto di Assicu- razione. Contiene una serie di informazioni rela- tive allo stato di salute dell’Assicurato e forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.
Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.
Ricovero degenza in Istituto di Cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto la percentuale di Indennizzo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato re- lative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx. Colui che dolosamente omette le comunicazioni decade dal diritto all’In- dennizzo.
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia di altre assicurazioni, può rece- dere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppu- re all’Impresa. Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di Pre- mio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamen- to dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
Per i casi nei quali la legge o il Contratto di Assicurazione si riferiscono al pe- riodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno. Le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunica- zione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza della Polizza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della Scadenza cui si riferisce il Recesso.
In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di Assicura- zione è prorogato per una durata pari ad 1 (uno) anno e così successivamente.
Art. 6 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 7 - Persone non assicurabili
Premesso che l’Impresa non avrebbe acconsentito a prestare la Copertura Assicurativa qualora, al momento della stipulazione del Contratto di Assicu- razione, fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci non ad uso tera- peutico) o da A.I.D.S. (sindrome da immunodeficienza acquisita), resta inteso che, al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l’Assicurazione cessa contestualmente indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato a norma dell’art. 1898 Codice Civile.
E’ comunque prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 9 del pre- sente Contratto di Assicurazione.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’art. 1898 Codice Civile – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, relativa al periodo successivo alla comunicazio- ne da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impre- sa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Art. 8 - Decorrenza della garanzia
La Copertura Assicurativa decorre dal:
a. giorno di effetto dell’Assicurazione, per gli Infortuni;
b. 30°(trentesimo)giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per le Malattie (non applicabile alla Sezione 3);
c. 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per le con- seguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della Polizza, solo però se essi erano conosciuti dall’Assicurato e dichiarati all’Impresa;
d. 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per il parto e per le Malattie dipendenti da gravidanza o puerperio.
Nel caso in cui il presente Contratto di Assicurazione ne sostituisca un altro, anche di altra Impresa assicuratrice, riguardante gli stessi assicurati e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di aspettativa previsti dal contratto precedente, i suddetti termini decorrono, nell’ambito di ciascuna prestazione assicurativa, con il massimo di 90 (novanta) giorni, solo per le eventuali maggiori somme.
Ciò vale anche per le eventuali variazioni intervenute nel corso del presente Contratto di Assicurazione.
Art. 9 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per:
a. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologi- che del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi
maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
b. l’aborto volontario, ad eccezione di quello necessario per motivi terapeutici;
c. forme di etilismo acuto o cronico o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
d. l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni conosciute e pre- esistenti alla stipulazione del contratto;
e. le prestazioni aventi finalità estetiche, cure dimagranti o dietetiche;
f. positività H.I.V. e A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate;
g. le prestazioni odontoiatriche, le paradontopatie e le protesi dentarie non rese necessarie da Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione;
x. le malattie contratte professionalmente e così definite dal D. Lgs. Nr. 38 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;
i. le spese relative all’acquisto, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l’intervento chirurgico;
j. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di Particelle atomiche da esposizione a radiazioni ionizzanti;
l. le conseguenze di guerre ed insurrezioni. Se però l’Assicurato fosse sorpreso dall’insorgere di detti eventi in Paesi sino ad allora in pace, la garanzia varrà per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni;
x. xxxxxxxx in case di soggiorno o convalescenziari.
Art. 10 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 11 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore del Contraente e/o dell’Assicurato e dei rispettivi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili degli eventuali Infortuni, previsto dall’art. 1916 Codice Civile.
Art. 12 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato (non applicabile alla sezione 3) Il Contraente o l’Assicurato devono presentare denuncia all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dall’intervento, dal Ricovero o dalla Malattia, ovvero dal giorno in cui ne sia stato obiettivamente in grado.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Im- presa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica se richiesta dall’Impresa.
Art. 13 - Criteri di liquidazione (non applicabile alla sezione 3)
L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Poliz- za su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debita- mente quietanzate (che verranno restituite a semplice richiesta).
Il pagamento verrà effettuato a cura ultimata. Per le cure effettuate all’estero i
rimborsi verranno eseguiti in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalla quotazione della BCE.
Art. 14 - Pagamento dell’Indennizzo
Valutato il danno, concordato l’Indennizzo e ricevuta la necessaria documenta- zione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni.
Art. 15 - Controversie
In caso di controversia di natura medica sull’indennizzabilità del danno o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire mandato con scrittura priva- ta, di decidere se sia dovuto il rimborso, ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell’ordine dei medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio predetto.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vi- cino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.
In ogni caso l’Assicurato deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
LE GARANZIE PREVISTE
SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA
Art. 17 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa, nei casi di:
• Ricovero in Istituto di Cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento;
• intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di Day Hospital;
resi necessari da Xxxxxxxx, Infortunio o parto cesareo, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato come di seguito previsto:
L’Assicurazione è operante sino a concorrenza della somma assicurata annua indicata in Polizza che deve intendersi quale unica disponibilità per periodo di Assicurazione, per persona assicurata e per il coacervo di tutte le garanzie della Sezione 1.
Nel caso in cui il periodo di Assicurazione fosse inferiore all’anno, la somma assicu- rata sarà ridotta in ragione dello stesso periodo. Analogamente saranno rapportati al periodo di Assicurazione i limiti temporali previsti dalle analoghe prestazioni.
Art. 18 - Trapianti d’organo
La garanzia vale anche per i trapianti d’organo, esclusi quelli di cute aventi finali- tà estetiche e quelli di capelli. Qualora l’Assicurato debba sottoporsi a trapianto d’organo, l’Assicurazione è estesa anche a favore del donatore. In tal caso la som- ma assicurata costituisce il limite massimo per le spese complessivamente soste- nute dall’Assicurato e dal donatore. La garanzia, a parziale deroga del I comma dell’art. 17, è altresì estesa ai casi in cui l’Assicurato stesso sia donatore di organi.
Art. 19 - Parto fisiologico
In caso di Ricovero per parto fisiologico (parto senza taglio cesareo) l’Assicurazione rimborsa le spese sostenute esclusivamente per:
• gli onorari dei medici e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
• i diritti di sala operatoria ed il materiale utilizzato;
• l’assistenza medica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagno- stici riguardanti il periodo di Ricovero;
• le rette di degenza;
• il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’Istituto di Cura e viceversa. La Copertura Assicurativa è prestata sino alla concorrenza di ¤ 2.600,00 per cia- scuna annualità assicurata.
Art. 20 - Neonati
L’Assicurazione prestata a favore della madre è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della Polizza, fino alla prima scadenza annuale del contratto e nell’ambito della somma assicurata, purché abbia operato la ga- ranzia prevista per i casi di parto.
Art. 21 - Spese ambulatoriali a seguito Infortunio
La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambu- latoriali rese necessarie da Infortunio e sostenute entro 90 (novanta) giorni dall’accadimento dello stesso.
Art. 22 - Indennità sostitutiva
Se l’Assicurato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o in- diretta, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato non abbia chiesto nessun rimborso delle spese inerenti il Ricovero, l’Impresa riconoscerà, per ogni giorno di Ricovero, un’indennità gior- naliera di ¤ 52,00, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni purché nell’ambito della somma assicurata.
Art. 23 - Spese per l’accompagnatore
La garanzia comprende il rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell’even- tuale accompagnatore nell’Istituto di Cura o, in caso di comprovata non disponi-
bilità dell’istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni e con il limite giornaliero di ¤ 52,00.
Art. 24 - Anticipo deposito
Qualora all’atto del Ricovero fosse previsto il versamento di un deposito, su richiesta dell’Assicurato l’Impresa metterà a disposizione tale importo, entro il limite della somma assicurata, a condizione che:
• non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro;
• sia presentata la documentazione dell’Istituto di Cura che attesti:
1. la richiesta del deposito ed il suo ammontare;
2. la presunta data del Ricovero (che non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’anticipo).
Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del Sinistro, oppure re- cuperato dall’Impresa nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato Ricovero entro i termini previsti.
Art. 25 - Periodo di Assicurazione di riferimento
Qualora il Sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di Polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino all’esaurimento del Sinistro stesso, nell’ambito della somma assicurata relativa all’annualità in cui ha avuto inizio il Ricovero o sia stato effettuato l’intervento chirurgico ambulatoriale.
Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto.
SEZIONE 2 - DIARIA DA RICOVERO
Art. 26 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa assicura in caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Ma- lattia o Infortunio, o parto (compreso “Day Hospital”, purché di durata continua- tiva superiore a 3 (tre) giorni, escluse le festività) il pagamento di una diaria di Ricovero come di seguito precisato:
Art. 27 - Terapia intensiva
Nel caso di Ricovero in reparto di terapia intensiva la diaria verrà raddoppiata, limitatamente al periodo di permanenza in tale reparto.
Art. 28 - Periodo di Assicurazione di riferimento
Qualora il Sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di Polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino ad esaurimento del Sinistro stesso, nell’ambito del numero dei giorni relativo all’annualità in cui ha avuto inizio il Ricovero.
Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto.
SEZIONE 3 - INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 29 - Oggetto dell’Assicurazione
La presente Assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguen- te a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della sua cessazione. È considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’As- sicurato.
Art. 30 - Termine di aspettativa
L’Assicurazione ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal 90° (novantesimo) giorno successivo.
Art. 31 - Denuncia dell’invalidità e obblighi relativi
L’Assicurato deve denunciare la Malattia entro 3 (tre) giorni da quando, secon- do parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa per le sue ca- ratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell’Assicurazione.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dalla Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Art. 32 - Criteri di liquidazione
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla sin- gola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, (oltre a quanto precedentemente disposto), è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamen- to, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata ac- certata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arreca- to dalla precedente condizione menomativa.
Si intendono per:
• malattie coesistenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non deter- minino alcuna influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidi- tà da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi;
• malattie concorrenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto che determi- nano un’influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sull’invalidità da esse causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.
Art. 33 - Liquidazioni delle indennità
La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia secondo i parametri stabi- liti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto Testo Unico la per- centuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Nessuna indennità spetta quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale.
Quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente:
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comun- que offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’im- porto liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
GARANZIE OPZIONALI
(valide solo se contrassegnate con “X” nel Modulo di Xxxxxxx)
SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE DI CURA
1 - Limitazione ai soli grandi interventi chirurgici
La garanzia “Rimborso spese di cura” è prestata esclusivamente per i “Grandi Interventi Chirurgici” intendendosi per tali quelli elencati nella Tabella allegata.
2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione
L’Assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, che non diano luogo a Rico- vero e sempreché prescritti dal medico curante:
• tomografia assiale computerizzata (TAC);
• risonanza magnetica nucleare (RMN);
• scintigrafia;
• potenziali evocati;
• elettromiografia;
• angiografia (arteriografia, flebologia);
• cateterismo cardiaco;
• ultrasonografia doppler;
• broncoscopia;
• esofagogastroduodenoscopia;
• colangiografia;
• clisma opaco a doppio contrasto;
• rettosigmoidoscopia;
• urografia;
• isterosalpingografia;
• isteroscopia;
• linfografia.
La presente garanzia opera nell’ambito della somma assicurata per la garanzia “rimborso spese di cura”, ma con un limite annuo di importo pari al 10% della somma stessa.
3 - Accertamenti diagnostici generici
L’Assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per:
• esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici diversi da quelli elencati nella garanzia 2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione;
• onorari dei medici relativi a visite specialistiche (le visite generiche sono sempre escluse) che non diano luogo a Ricovero e sempreché prescritte dal medico curante.
La presente garanzia opera nell’ambito della somma assicurata per la garanzia “rimborso spese di cura”, ma con un limite annuo pari al 5% della somma stessa. Il rimborso sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto del 20% delle spese effettivamente sostenute, con il minimo di ¤ 100,00.
4 - Garanzia integrativa al Servizio Sanitario Nazionale
La garanzia della presente Polizza vale esclusivamente per la parte di spese non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora l’Assicurato non si avvalga di tale Servizio o si avvalga in forma in- diretta, l’importo a carico dell’Impresa non potrà essere superiore al 70% (settantapercento) delle spese originarie sostenute dall’Assicurato.
5 - Massimale unico
La somma indicata in Polizza deve intendersi quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa a tutte le persone indicate in Polizza.
6 - Somma integrativa per “grandi interventi chirurgici”
L’Impresa, in caso di Ricovero per “grande intervento chirurgico”, secondo la tassativa elencazione della Tabella allegata, e in aggiunta alla somma assicu- rata, riconoscerà un’integrazione della somma stessa sino a ¤ 26.000,00 per annualità assicurativa.
SEZIONE 2 - DIARIA DI RICOVERO
7 - Diaria da convalescenza e ingessature
La garanzia è estesa al riconoscimento di una diaria da convalescenza, nei termini di seguito precisati:
SEZIONE 3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
8 - Invalidità Permanente in forma specifica
A deroga di quanto previsto dall’Art. 29 “Oggetto dell’Assicurazione”, è con- siderata “Invalidità Permanente” la perdita definitiva e irrimediabile della ca- pacità all’esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini e abitudini dell’Assicurato.
Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 33% della totale.
Qualora l’Invalidità Permanente accertata sia invece di grado superiore al 33%, la Impresa liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:
Restano ferme, per quanto compatibili, le restanti disposizioni della Sezione 3 - Invalidità Permanente da Malattia.
ALLEGATO
Grandi interventi chirurgici (elenco)
Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico:
- anastomosi di vasi extra-intracranici con interposizione di innesto;
- anastomosi endocranica dei nervi cranici;
- asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari;
- asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti);
- asportazione di tumori all’orbita;
- asportazioni di tumori ossei dalla volta cranica;
- cordotomia e mielotomia percutanea;
- correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo;
- craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale, subdurale ed epidurale;
- derivazioni liquorali o extracraniche;
- emisferectomia;
- endoarterectomia della carotide e della vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame traverso;
- intervento craniostenosi;
- intervento per encefalomeningocele;
- intervento per traumi cranio-cerebrali;
- intervento sull’ipofisi per via transfenoidale;
- interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica;
- intervento sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore e posteriore;
- interventi sul plesso brachiale;
- laminectomia esplorativa o decompressiva;
- plastiche craniche per tessuti extracerebrali;
- rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici;
- trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare;
- trapanazione per evacuazione di ematoma e subdurale;
- trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi e fistole);
- trattamento di lesioni intramidollari;
- somatotomia vertebrale;
- spondilolistesi.
Faccia e bocca:
- asportazione della parotide per tumori maligni (parotidectomia totale);
- interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuo- tamento ganglionare;
- operazioni demolitrici per tumori del massiccio frontale con svuotamento orbitario;
- resezione del mascellare superiore;
- resezione della mandibola.
Collo:
- asportazione di tumori glomici timpano-giugulari;
- gozzo retrosternale con mediastinotomia;
- interventi per diverticolo dell’esofago;
- interventi sulle paratiroidi;
- linfectomia cervicale bilaterale;
- resezione dell’esofago cervicale;
- tiroidectomia allargata per neoplasia maligna;
- tiroidectomia totale.
Addome (parete addominale):
- laparotomia esplorativa se per occlusione con resezione e/o sutura viscerale.
Peritoneo:
- exeresi di tumori retroperitoneali.
Esofago:
- esofagoplastica;
- interventi per patologie benigne e maligne dell’esofago toracico.
Stomaco:
- cardioplastica;
- gastrectomia totale e allargata;
- intervento per fistola gastro-digiuno-colica;
- intervento per megaesofago e esofagite da reflusso;
- resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria;
- resezione gastrica;
- sutura di perforazioni gastriche ed intestinali.
Intestino:
- colectomia parziale e totale;
- enteroanastomosi;
- resezione del tenue.
Fegato e vie biliari:
- derivazioni biodigestive;
- drenaggio di ascesso epatico;
- interventi chirurgici per ipertensione portale;
- interventi per echinococcosi;
- interventi sulla papilla di Vater;
- resezione epatica(emiepatectomia).
Retto-ano:
- interventi per neoplasie a retto-ano anche per vai addominoperineale;
- megacolon;
- proctolectomia totale.
Pancreas e milza:
- interventi per cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche;
- interventi per neoplasie pancreatiche;
- interventi per pancreatite acuta e cronica.
Parete toracica:
- interventi per tumori maligni della mammella;
- trattamento di traumi parietali.
Mediastino:
- interventi per ascessi;
- interventi per tumori.
Polmone:
- interventi per echinococcosi;
- interventi per ferite, ascessi, fistole;
- interventi per tumori della trachea;
- pneumectomia;
- resezioni segmentarie e lobectomia;
- trapianto di polmone.
Cardiochirurgia:
a. interventi a cuore chiuso:
- applicazione di pace-maker;
- atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi;
- correzione di coartazione aortica: resezione aorto-plastica, protesi dacron, patch dacron, by-pass dacron;
- derivazioni aorto-polmonari tipo Blalcek-Watterstone-Xxxxx;
- fistole artero-venose del polmone;
- pericardiectomia per pericarditi costrittive;
- valvulotomia della polmonare secondo Xxxxx;
b. interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati:
- anuloplastica valvola singola;
- by-pass aorto coronarico singolo;
- correzione di difetto del setto interventricolare;
- correzione di difetto interatriale;
- correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma;
- embolectomia della polmonare;
- sostituzione di valvola singola: aortica, mitrale, tricuspidale;
- valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare, mitralica, valvolare aortica;
c. interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati:
- aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio;
- aneurismi aorta toracica;
- asportazione di tumori intracardiaci;
- by-pass aorto coronarici multipli;
- contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso;
- correzione canale atrioventricolare completo;
- correzione impianto anomalo coronarie;
- correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale;
- correzione totale di trasposizione dei grandi vasi;
- correzione “Ostium primum” con insufficienza mitralica;
- correzione di: ventricolo unico;
ventricolo destro a doppia uscita; truncus arteriosus;
coartazioni aortiche;
stenosi aortiche infundibolari e sopravalvolari; trilogia di Xxxxxx;
tetralogia di Xxxxxx; atresia della tricuspide;
pervietà interventricolare ipertesa, con “debanding”, con insufficienza aortica;
- finestra aorto-polmonare;
- fistole arterovenose polmonari;
- intervento in ipotermia per coartazione aortica;
- interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio;
- resezione o plicatura del ventricolo Sinistro per infarto;
- riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti;
- sostituzioni valvolari multiple;
- sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico.
Chirurgia vascolare:
- interventi per aneurismi delle arterie carotide, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache;
- interventi per innesti di vasi;
- interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica celiaca;
- interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima;
- operazioni sull’aorta toracica ed addominale.
Chirurgia pediatrica:
- atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare e abbassamento addomino perineale;
- atresia dell’ano semplice con abbassamento addomino perineale;
- atresia dell’esofago;
- cisti e tumori tipici del bambino di origina bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma);
- cranio bifido con meningoencefalocele;
- fistola dell’esofago;
- fistola e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale;
- idrocefalo ipersecretivo;
- megauretere con resezione e sostituzione di ansa intestinale;
- megacolon con operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx;
- neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica;
- occlusione intestinale;
- polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia);
- teratoma sacrococcigeo;
- torace ad imbuto e/o torace carenato;
- trattamento chirurgico dell’ipertensione portale.
Ortopedia e traumatologia:
- artrodesi per via anteriore e/o posteriore con o senza impianti;
- artroprotesi di anca;
- artroprotesi di ginocchio;
- artroprotesi di gomito;
- asportazione di tumori ossei;
- corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale;
- disarticolazione interscapolotoracica;
- discectomia per via anteriore per ernia cervicale;
- discotomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi;
- emiartroplastica;
- emipelvectomia;
- endoprotesi di Xxxxxxxx;
- interventi per costola cervicale;
- laminectomia decompressiva per neoplasie;
- osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale;
- osteosintesi di omero;
- osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari;
- resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi modulari “custom-made”;
- osteosintesi vertebrale;
- protesi cefalica di spalla;
- protesi di polso;
- protesi totale di displasia d’anca;
- protesi totale di spalla;
- pulizia focolai osteici;
- resezioni artrodiafisarie di ginocchio;
- resezioni complete di spalla con salvataggio dell’arto;
- resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciale;
- resezioni del radio distale con trapianto articolare perone pro radio;
- resezione del sacro;
- resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti;
- scapulopessi;
- trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni;
- uncoforaminotomia;
- vertebrotomia.
Xxxx:
- nefrotomia allargata per tumore con embolectomia;
- nefrotomia bivalve in ipotermia;
- nefrourectomia totale;
- resezione renale con clampaggio vascolare;
- surrenalectomia.
Xxxxxxx, muscoli, aponevrosi:
- plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie ed estensorie;
- pollicizzazione del secondo o altro dito;
- ricostruzioni tendinee polso e mano;
- sindesmotomia;
- tenoraffie complesse.
Uretere:
- ureteroileoanastomosi mono e bilaterale.
Vescica:
- cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder;
- cistoprostatovescicolectomia con ureteroileoretroanastomosi;
- cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia;
- emitrigonectomia;
- plastiche di apliamento vescicale con anse intestinali;
- riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale.
Apparato genitale maschile:
- orchidectomia allargata per tumore maligno (comprensivo di linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale);
- prostatectomia radicale.
Apparato genitale femminile:
- intervento radicale per carcinoma ovarico;
- isteroctomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale o vaginale;
- creazione operatoria di vagina artificiale;
- vulvectomia allargata con linfoadenectomia.
Cornea:
- cheratomilleusi;
- epicheratoplastica;
- odontocheratoprotesi.
Operazioni per glaucoma:
- iridocicloretazione;
- trabulectomia.
Retina:
- resezione sclerale.
Cristallino:
- asportazione di cataratta ed introduzione di cristallino artificiale;
- vitrectomia.
Orecchio:
- anastomosi e trapianti nervosi;
- asportazione di tumori dell’orecchio medio;
- asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa;
- atresia auris congenita: ricostruzione;
- chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale;
- neurinoma dell’VIII paio;
- ricostruzione della catena ossiculare;
- sezione del nervo cocleare;
- sezione del nervo vestibolare;
- timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva).
Naso e seni paranasali:
- asportazione di tumori maligni del naso e dei seni;
- intervento per fibroma duro rinofaringeo.
Cavo orale e faringe:
- asportazione di tumori maligni con svuotamento laterocervicale.
Laringe:
- interventi per paralisi degli abduttori;
- laringectomia ricostruttiva;
- laringectomia sopraglottica;
- laringectomia totale;
- laringofaringectomia.
Trapianti di organi:
- tutti i trapianti di organi (esclusi i trapianti di cute aventi finalità estetica e quelli di capelli).
Note
Note
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00064 - Impresaautorizzataall’eserciziodelleassicurazionicon D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx’Xxxxxxxxxxxxxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
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