Capitolo 1
Capitolo 1
Contratto di appalto. Nozione e differenze con altri contratti
Sommario
1.1. Nozione. – 1.2. Il tipo contrattuale dell’appalto. Inquadramento teorico. –
1.3. L’appaltatore e la sua obbligazione. – 1.4. Organizzazione dei mezzi necessari. – 1.5. Gestione a proprio rischio. – 1.6. Differenze con altri contratti tipici. – 1.6.1. Appalto e compravendita. – 1.6.1.1. Il criterio del‐ la prevalenza. – 1.6.1.2. Il criterio della causa in concreto. – 1.6.2. Appalto e contratto d’opera. – 1.7. Appalto per la costruzione di navi. – 1.8. Ap‐ palto e contratto di engineering. – 1.9. Appalto e somministrazione. –
1.10. Sindacabilità della distinzione tra tipi contrattuali.
1.1. Nozione
Il contratto di appalto è definito dall’art. 1655 c.c. come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».
La nozione di appalto designa, quindi, un tipo di contratto nominato articolando due sub-figure: appalto di opere e appal- to di servizi, entrambe riconducibili allo schema romanistico del do ut facias 1.
Nell’ambito della prima sub-figura, la prestazione caratteriz- zante è costituita dalla realizzazione di un’opera a fronte del pagamento di una somma di denaro, mentre, nell’ambito della seconda, ad emergere è chiaramente la prestazione di un servi-
1 In questo senso, X. XXXXXXX, 0000, p. 5.
zio a vantaggio del committente, il quale sarà, anche in questo caso, chiamato a corrispondere una somma di denaro per il ser- vizio ricevuto.
Con il codice civile vigente l’appalto viene così ad essere individuato separatamente dalla locazione, nel cui ambito, se- condo la tradizione romanistica, era confinato.
La Relazione al Codice (nn. 700-917) inquadra il contratto di appalto nell’ambito della categoria dei contratti di impresa.
Tale inquadramento trova giustificazione nel fatto che, di- sponendo l’appaltatore di una organizzazione di mezzi necessa- ri, «il risultato contrattuale non si raggiunge direttamente attra- verso il lavoro dell’appaltatore, come attraverso il lavoro pre- valentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d’opera, ma attraverso l’organizzazione di mezzi necessari, che l’appaltatore pure gestisce a suo rischio».
L’appalto è altresì un contratto bilaterale, in forza del qua- le l’appaltatore, su incarico del committente, si impegna a rag- giungere un determinato risultato, quale il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio.
L’appalto è da annoverarsi tra i contratti commutativi e non aleatori. Infatti, l’entità della prestazione è determinata o determinabile in base a criteri prestabiliti e non in base a fatti futuri ed incerti 2.
In particolare, l’appaltatore assume il rischio economico del- la gestione dell’impresa, nel senso che, comunque, egli resta obbligato a portare a termine l’opera. Ne discende che eventuali difficoltà di carattere tecnico e possibili variazioni dei costi dei mezzi necessari alla realizzazione non impattano sull’esecuzio- ne dell’obbligazione, salvo il verificarsi di circostanze impreve- dibili, nel qual caso trova applicazione la disciplina dell’art. 1664 c.c. (cfr. Cap. 4).
Secondo la giurisprudenza, tale carattere di commutatività
2 Tra gli altri, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 22 afferma che «l’appalto, pur non essendo un contratto aleatorio in senso tecnico giuridico, presenta però, specie per l’appaltatore, un’alea in senso meramente economico cioè la possibilità che il costo effettivo dell’opera o del servizio risulti poi maggiore del previsto o addirittura del prevedibile».
rimane immutato anche nel caso in cui le parti abbiano inserito nel contenuto del contratto una clausola che, in deroga all’art. 1664 c.c., escluda la possibilità per l’appaltatore di domandare la revisione del prezzo, addossando così allo stesso un rischio che non eccede però la normale alea contrattuale. In questo modo, infatti, tale clausola non risulta idonea a trasformare l’ap- palto da contratto commutativo a contratto aleatorio 3.
Lo schema contrattuale dell’appalto comprende anche il con- tratto stipulato da una pubblica amministrazione con un im- prenditore.
Tale contratto è oggetto, però, di distinta disciplina di carat- tere pubblicistico, che deroga, in alcune parti, alle disposizioni codicistiche. È il caso, ad esempio, delle regole relative all’ese- cuzione del rapporto oppure delle regole concernenti il proce- dimento di ricerca del contraente privato.
Il contratto di appalto può essere, altresì, considerato un con- tratto intuitus personae.
Tale locuzione indica generalmente il particolare affidamento
3 In questo senso, tra gli altri, Xxxx., Sez. II, 22 novembre 2000, n. 15112, in Foro it., 2001; Trib. Roma, 25 maggio 2000, in Giurisprudenza romana, 2000. A questo proposito, la giurisprudenza pare pacifica sul fatto che l’isti- tuto della revisione dei prezzi sia una particolare applicazione del più ampio rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta disciplinato dall’art. 1467 c.c. ai quali è comune il fondamento giuridico rappresentato dal turbamento dell’equilibrio di valore tra le prestazioni verificatosi in modo og- gettivo ed imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale; la revisione ha poi la finalità particolare di ovviare alla risoluzione di un contratto come quel- lo di appalto che, per la sua particolare natura, merita di essere mantenuto in vita tanto nell’interesse particolare dei contraenti quanto di quello economico generale (così Xxxx., Sez. I, 5 febbraio 1987, n. 1123 in Mass. Giust. civ., 1987). In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sot- tolineare come «l’art. 1664 c.c. costituisce la particolare applicazione al con- tratto di appalto (che, pur essendo un contratto non aleatorio comporta parti- colari tipi di rischio espressamente regolamentati) del principio contenuto nell’art. 1467 c.c.; norma quest’ultima che può ritenersi applicabile ad un contratto di appalto solo nell’ipotesi in cui l’onerosità sopravvenuta sia da attribuire a cause diverse da quelle previste nell’art. 1664 c.c., dovendo al- trimenti la norma speciale prevalere sulla norma generale, in quanto discipli- na specifica di un contratto commutativo con caratteristiche particolari» (co- sì, Cass., Sez. I, 3 novembre 1994, n. 9060, in Rep. Foro it., 1994).
di un soggetto sull’identità e sulle qualità personali di un altro soggetto.
Il vincolo fiduciario che sottostà alla conclusione di tale tipo contrattuale deriva dal fatto che le qualità personali dell’appal- tatore colorano l’esecuzione dell’obbligazione dedotta, un’ob- bligazione che è caratterizzata da elementi di complessità e pro- fessionalità 4.
Tale vincolo è altresì confermato dal divieto di subappalto di cui all’art. 1656 c.c. (cfr. Cap. 3).
A questo proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di sot- tolineare come «l’art. 1656 c.c., che vieta all’appaltatore di da- re in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest’ultimo sia specificamente riferito ad un de- terminato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventi- vo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l’intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto
4 X. XXXXXXX, 1974, p. 93 ss. sostiene che i contratti aziendali possono es- sere caratterizzati dalla rilevanza delle “qualità personali” del contraente cedu- to oppure dalla importanza rivestita dalla “persona”. A fronte di questa sottile ma fondamentale distinzione si impongono due generi di discipline scaturenti dall’art. 2558 c.c. in cui la rilevanza delle qualità personali legittima il recesso per giusta causa nella misura in cui il cessionario non abbia i medesimi requi- siti del cedente, mentre la rilevanza della persona causa la intrasmissibilità assoluta del rapporto. A sostegno della presente tesi, X. XXXXXXX, 1969 mira a differenziare i contratti con carattere personale dai contratti intuitus perso- nae evidenziando che il contratto sarebbe personale quando l’interesse all’af- fare trae origine dalle personali valutazioni del contraente e quindi quando non c’è quella «immanenza dell’interesse all’affare nel patrimonio del sogget- to» che giustifica il subingresso nel rapporto da parte del successore; dimodo- ché l’alternativa non consisterebbe, come nel negozio intuitu personae, nello stipulare il contratto con quella determinata persona o con un’altra, bensì nella conclusione o meno del contratto. La distinzione appare arbitraria, special- mente se raffrontata alla molteplicità di ipotesi normative alle quali l’intuitus presta la propria etichetta. Qualificando “personali” i rapporti che rispondono alla seconda alternativa e “fiduciari”, o intuitu personae, quelli che rispondo- no alla prima, si mira in definitiva a separare dal più ampio contesto dell’in- tuitus personae il fenomeno della “inerenza alla persona”, che secondo la co- mune opinione ne costituisce un effetto normale e che indica, invece, uno dei diversi profili normativi dell’intuitus.
dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell’ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indi- ca solo che la fiducia riposta nell’appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore» 5.
Altra parte della dottrina, tuttavia, esclude che il contratto di appalto sia necessariamente stipulato intuitu personae e ritiene che assuma rilevanza non tanto la persona dell’appaltatore quan- to l’organizzazione di impresa dell’appaltatore.
A tal proposito, la dottrina sostiene che sia lo stesso legisla- tore a caratterizzare sul piano causale il contratto di appalto in ragione del rilievo assunto dall’organizzazione di cui l’appalta- tore è dotato per eseguire la prestazione. L’elemento dell’orga- nizzazione, più della persona dell’appaltatore, risulta, quindi, decisivo per la soddisfazione dell’interesse del committente 6.
Inoltre, la dottrina segnala come, in caso di morte dell’appal- tatore, ai sensi dell’art. 1674 c.c., lo scioglimento del contratto non sia automatico ma presupponga l’accertamento dell’effettiva rilevanza della persona dell’appaltatore; inoltre, l’art. 81 l. fall., stabilendo che, in caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto si scioglie solo «se la considerazione della qualità soggettiva è stata motivo determinante del contratto» 7 fa propendere più per un accertamento in concreto dell’effettiva rilevanza delle caratte- ristiche personali e/o aziendali dell’appaltatore piuttosto che per una generalizzata considerazione delle stesse.
1.2. Il tipo contrattuale dell’appalto. Inquadramento teorico
L’appalto è un tipo contrattuale, in quanto regolato da preci- se disposizioni del codice civile, che ne individuano le caratteri- stiche essenziali, lo distinguono quindi da figure affini e ne re- golano l’attuazione e gli effetti.
5 Così, Cass., Sez. II, 5 settembre 1994, n. 7649, in Mass. Giust. civ., 1994.
6 In questo senso, X. XXXXXXX, 0000, p. 71 ss.
7 In questo senso, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 0000, x. 00 xx.; X. XXXXXXX,
0000, p. 71 ss.
Il concetto di “tipo”, in sé considerato, può essere individua- to in tre significati diversi: in primo luogo, con funzione di rap- presentare attraverso una singola realtà l’intera categoria; in se- condo luogo, con funzione di disegnare le caratteristiche princi- pali di una categoria; e infine, con la funzione di discriminare ciò che è caratteristico della categoria da ciò che è, invece, es- senziale 8.
Il “tipo contrattuale” può del pari essere inteso sia come mo- dello di disciplina, sia come regime di tipicità, in quanto l’accor- do non produce effetti se non rientra in una figura specificamente prevista dall’ordinamento, sia come funzione “tipica”, relativa cioè non alle funzioni pratiche della causa, ma a quella funzione che appare inseparabile dagli effetti di quel negozio 9.
Il tipo contrattuale non è dato quindi soltanto dalla presenza di alcuni elementi, né dalle loro relazioni, bensì dal loro conte- sto unitario, dal loro insieme che ne permette una individuazio- ne come realtà a sé stante 10.
La individualità del tipo permette di cogliere la relazione in- terna tra i vari elementi che lo compongono, il che conduce poi ad identificarlo con un particolare “modello di disciplina”.
In altre parole, l’individuazione di un tipo giuridico consente di acquisire i suoi elementi connaturati e di poter trarre da que- sti una disciplina, che però, si badi bene, non è semplicemente un modello, un esempio a cui far riferimento liberamente, ma costituisce la disciplina a cui le parti devono ricorrere senza esasperare un concetto di libertà contrattuale oggi troppo enfa- tizzato e spesso frainteso.
8 X. XXXXXXXXX, 1996, p. 15; X. XXXXX, 1989, p. 39 elabora, con riguardo al- le formanti, ossia alle componenti dei sistemi giuridici, le nozioni di genotipo, inteso come “nozione superastratta” e di fenotipo, “manifestazione empirica” che viene studiato in analisi dogmatica concettuale all’interno di ogni Paese.
9 X. XXXXX, 1966, p. 786.
10 Puntuale notazione del X. XXXXXXXX, 1986, p. 35 che rileva come dalla semplice “presenza” dei vari aspetti particolari si passa alla loro specifica “ri- levanza”; dalla pura “constatazione” di dati si passa alla loro “interpretazio- ne”. Sono degni di attenzione i singoli passaggi evidenziati, in quanto testi- moniano il processo costruttivo del diritto e il ruolo creativo dell’interprete.
Infatti, ritenere il “tipo” esclusivamente come esempio di una possibile disciplina significa svalutare il contenuto norma- tivo della disciplina dei vari contratti tipici, disciplina che di- viene dunque sostanzialmente inutile e superflua, perché sosti- tuita integralmente dalla volontà negoziale.
Nel nostro ordinamento i contratti tipici e i contratti atipi- ci coesistono su un piano di sostanziale parità, e il sistema si struttura pertanto come un sistema misto, caratterizzato dal- l’esistenza di contratti tipici e dalla possibilità affidata ai privati di crearne di nuovi, pur con il limite della realizzazione di inte- ressi meritevoli di tutela 11.
Il tipo legislativo e il contratto tipico però non corrispondono frequentemente al contratto tipico concretamente realizzato dai privati: se è vero, come è vero, che il tipo legislativo costituisce un modello di disciplina a cui i privati devono fare riferimento e che la libertà contrattuale degli operatori del mercato non può spingersi oltre i già labili confini posti dall’ordinamento, è an- che vero che il tipo legislativo e il contratto così come tipizzato hanno una capacità espansiva tale da consentire ai privati di ri- manere all’interno del tipo contrattuale scelto senza incorrere nel rischio di concludere un negozio non meritevole di tutela, o addirittura contra legem.
Una perfetta coincidenza tra tipo legislativo e contratto tipi- co concretamente posto in essere dalle parti è estremamente ra- ra. Xxxx, più spesso, tale coincidenza manca e ciò è permesso dalla elasticità del tipo contrattuale, che non perde, nella mag- gior parte delle volte, le caratteristiche essenziali che lo conno- tano 12. Spostandosi dal centro verso l’esterno, le caratteristiche
11 Il riferimento è all’art. 1322 c.c. che recita «Le parti possono libera- mente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi merite- voli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». La parola “anche” lascia in- tendere che i privati devono primariamente fare ricorso alle forme contrattuali previste dalla legge e poi, qualora l’interesse perseguito sia meritevole di tute- la (giudizio meramente discrezionale lasciato all’arbitrio del giudice), possono anche ricorrere a figure non tipizzate.
12 G.B. XXXXX, 1966, p. 54 afferma che «il tipo, pertanto, proprio perché
fondamentali, o meglio, qualificanti del “tipo” diminuiscono e sfumano, ma restano tuttavia tante e tali da continuare a qualifi- xxxxx. Diversa è invece la situazione se, tirando esasperatamente le proprietà tipiche del negozio, si oltrepassano i confini segnati dalle caratteristiche essenziali del tipo, e si perdono così la sua qualificazione e ogni possibile ipotesi di sussunzione all’interno di quel modello di disciplina.
Con specifico riferimento al contratto tipo dell’appalto, de- ve sottolinearsi come lo stesso tragga le proprie origini dal di- staccamento dal generale e unitario schema della locazione di derivazione romanistica, ove era tradizionalmente inserito anco- ra nel codice civile post-unitario del 1865.
La tendenza alla tipizzazione ha portato, pertanto, il legisla- tore del 1942 a distinguere, con separate qualificazioni, la loca- zione di cose, di cui agli artt. 1571 e ss. c.c., il contratto di lavo- ro subordinato di cui agli artt. 2094 e ss. c.c., il contratto di ope- ra (artt. 2222 e ss. c.c.) e, infine, il contratto di appalto (artt. 1655 e ss. c.c.) che, in questa sede, ci occupa.
Deve notarsi come la locatio operis sia certamente la figura locativa più vicina all’odierno contratto di appalto nella misura in cui in essa il raggiungimento di un determinato e concreto risultato, contrattualmente pattuito, costituiva, al tempo, l’og- getto dell’obbligazione, a nulla rilevando la mole di lavoro ne- cessaria per conseguirlo. Di contro, nell’ambito della locatio operarum, il debitore si obbligava a fornire una determinata quantità di energie lavorative, indipendentemente (entro certi limiti) dal risultato da raggiungere 13.
Ed è proprio in funzione di tale identità dell’oggetto del- l’obbligazione che l’appalto, in quanto contratto nel quale appa-
espressione della normalità, ha una sua elasticità e consente, nel concreto atteggiarsi del negozio, modificazioni di taluni suoi elementi o integrazioni che ne lasciano intatti i caratteri fondamentali; con la conseguenza cioè che, pur dovendosi tener conto degli elementi particolari inseriti nel negozio con- creto, sussiste tuttavia la possibilità di assumere il negozio concreto nel tipo astratto e di derivare, da tale sussunzione, l’applicazione delle regole proprie del tipo, in quanto non espressamente modificate».
13 In questo senso, xx xxxxxx, X. XXXXXX, 0000, x. 0 xx.
xxxx xxxxxxxxx il raggiungimento del risultato, veniva collocato entro lo schema della locatio operis.
A questo riguardo, è bene rilevare che, se nella locatio ope- ris rientrava solo il contratto concluso intuitu personae locato- ris – ossia quel contratto in cui la prestazione doveva essere eseguita soltanto dal soggetto che aveva assunto tale obbliga- zione – nel contratto di appalto, come già anticipato sopra, tale vincolo fiduciario si è, nel tempo, fortemente affievolito, non caratterizzando decisivamente il tipo contrattuale.
Deve, in ultimo, notarsi come nell’ambito della locatio ope- ris, il codice distingue due tipi, l’appalto (art. 1655 c.c.) e il contratto d’opera (art. 2222 c.c.), a seconda che l’opera o il ser- vizio siano compiuti mediante un’organizzazione ad impresa, o invece con lavoro prevalentemente personale dell’artefice e dei suoi familiari: due tipi, quindi, che si differenziano perché una delle parti è, o non è, organizzata ad impresa 14.
1.3. L’appaltatore e la sua obbligazione
Nell’ottica della nota (e forse superata) distinzione tra ob- bligazione di mezzi e obbligazione di risultato, l’obbligazione dell’appaltatore è stata sempre considerata di risultato.
Come visto, tale caratteristica discende proprio dalla locatio operis di tradizione romanistica, ma nel tempo ha registrato un forte indebolimento.
La distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di ri- sultato riposa sulla rilevanza che assume, nell’una o nell’altra, il comportamento del soggetto tenuto alla prestazione, valutato secondo il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia oppure della diligenza professionale 15.
Da una parte, notoriamente, le obbligazioni di risultato si ca- ratterizzano per la previsione come fine dovuto del consegui- mento di un risultato in grado di determinare la piena soddi-
00 Xxxx, X. XX XXXX, 0000, p. 97 ss.
15 X. XXXXXX, 2010, p. 12 ss.
sfazione dell’interesse, economico o non, che ha sollecitato il creditore all’acquisizione del diritto di credito.
Di contro, le obbligazioni “di mezzi” non impongono al de- bitore il raggiungimento di un determinato risultato, che resta, quindi, fuori dall’oggetto della prestazione, ma si limitano ad imporre un determinato comportamento del debitore. In questo modo, «l’interesse protetto del creditore si arresta al ricevi- mento di un comportamento del debitore qualificato da un certo grado di convenienza o di utilità in funzione di quel fine rimasto all’esterno del perimetro del vincolo, la cui realizzazione non è di per sé compresa nell’orbita del rapporto obbligatorio» 16.
Deve pur sottolinearsi come autorevole dottrina abbia, in tempi addietro, evidenziato che la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi «non vuole significare l’assen- za, in certe obbligazioni, di un risultato dovuto, il che sarebbe assurdo, ma piuttosto separare i rapporti obbligatori in due ca- tegorie, caratterizzate da una maggiore o minore corrisponden- za del termine finale dell’obbligazione (risultato dovuto) al termine iniziale, cioè all’interesse da cui l’obbligazione trae origine» 17.
16 Così, X. XXXXXXX, 2014, p. 888 che rinvia alla più ampia e approfondita disamina condotta da X. XXXXXXX, 1954, p. 190 ss. A questo proposito, auto- revole dottrina sottolineato come debbano essere tenute distinte «il dovere di mettere in essere un determinato risultamento concreto» dal «dovere di una determinata diligenza» pur ritenendo tale ripartizione del tutto descrittiva, frutto della constatazione della varietà fenomenologica delle obbligazioni e della presenza di vincoli meno ampi degli altri (in questo senso, G. OSTI, 1918, p. 425 ss.).
17 Così, X. XXXXXXX, 1954, p. 188 ss. Tale interesse, che resta nella sfera del fatto, in alcuni casi assume rilevanza giuridica divenendo così l’interesse protetto, ossia quello la cui realizzazione individua il risultato dell’obbliga- zione e dando vita alle obbligazioni dette “di risultato”; mentre, in altri casi, tale piena “giurificazione” non si compie e l’interesse protetto coincide con un momento intermedio nella sequenza delle modificazioni che possono condurre al soddisfacimento dell’interesse-presupposto e ciò dà vita alle obbligazioni dette “di mezzi”. In quest’ultima l’interesse protetto si presenta, dunque, come strumentale all’interesse-presupposto ma ciò non comporta certo l’assenza di risultato, il quale, invece, c’è ma “non è che un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell’interesse primario del creditore e quel che il
Inoltre, la distinzione tra le obbligazioni “di mezzi” e le ob- bligazioni “di risultato” non poggia su una diversità di oggetto dei due tipi di obbligazione e non determina conseguenze in tema di responsabilità 18.
A questo proposito, la dottrina ritiene che anche nelle obbli- gazioni “di mezzi” può individuarsi una correlazione tra con- dotta e risultato sulla base di un “modello teleologico a poste- riori”, in base al quale si rintraccia l’effettiva modificazione o conservazione della posizione giuridica del creditore realizzato dal debitore (risultato in concreto) da assumere come elemento di confronto con il risultato cui, in termini astratti, si sarebbe dovuti pervenire ove si fossero adottate condotte diverse da quelle poste in essere dal debitore (risultato in astratto) 19. Ne discende che, nell’ambito delle obbligazioni “di mezzi”, il debi- tore è tenuto al raggiungimento di un risultato che, però, è in sé mobile; nell’ambito, invece, delle obbligazioni “di risultato”, questo è invece ad oggetto dell’obbligazione stessa e assume rilevanza giuridica specifica 20.
Ebbene, mantenendo la riflessione entro le suddette catego- rie concettuali e ritornando all’esame del contenuto dell’obbli- gazione gravante sull’appaltatore, quest’ultimo è tenuto al com- pimento di un’opera o di un servizio, promettendo di ottenere il risultato della propria attività organizzativa.
creditore ha diritto ad attendersi consiste nella «produzione di una serie più o meno ampia di mutamenti intermedi ai quali è condizionata la possibilità di tale soddisfacimento» (così, X. XXXXXXX, 1954, p. 189 ss. come richiamato da X. XXXXXXX, 2014, p. 888 ss.).
18 In questo senso, X. XXXXXXX, 2011, p. 574 ss.
19 In giurisprudenza si veda Cass., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in
Foro it., 1999.
20 Deve sottolinearsi come il debitore di un’obbligazione “di mezzi” possa contrastare la domanda di accertamento dell’inadempimento formulata dal creditore fornendo la prova che il risultato ottenuto è esattamente quello con- seguibile nel caso specifico con l’uso dei mezzi necessari e sulla base dello standard di condotta di riferimento, oppure rilevando una causa di impossibili- tà dell’esecuzione della prestazione a lui non imputabile; di contro, il debitore di un’obbligazione “di risultato” dispone solo del secondo rimedio appena richiamato.
L’appaltatore, pertanto, mediante l’organizzazione dei mez- zi necessari e la gestione degli stessi a proprio rischio, pro- mette alla controparte di conseguire l’opus specificatamente pattuito.
In particolare, l’appaltatore non assume l’obbligazione di consegnare al committente un opus qualsiasi, magari semplice- mente idoneo a raggiungere il proprio scopo e privo di vizi, ma si impegna a consegnare l’opera o il servizio commissionato.
A dire il vero, circa il conseguimento dello specifico opus pattuito, si registrano due diversi orientamenti: il primo, secon- do il quale l’appaltatore è tenuto al compimento dell’opera così come commissionata; il secondo, invece, ritiene che l’appal- tatore assuma l’obbligazione di compiere un’opera perfetta e senza vizi, anche se diversa da quella specificatamente commis- sionata.
Tale contrasto deve quindi rintracciarsi tra il rispetto di quanto contrattualmente pattuito – magari, anche in violazione delle norme tecniche – e il rispetto delle regole dell’arte affin- ché l’opera sia idonea al raggiungimento del proprio scopo e non presenti vizi.
A questo proposito, deve ritenersi che tale contrasto non può essere risolto mediante una scelta, ma piuttosto in termini di so- vrapposizione e coordinamento tra le due differenti tesi.
Autorevole dottrina ha, in passato, ritenuto come l’obbligo di compiere un’opera perfetta e senza vizi fosse da rintrac- ciarsi già nella legge e che, quindi, lo stesso dovesse prevalere su quello squisitamente contrattuale 21.
In realtà, come detto, il contratto di appalto si caratterizza proprio per il fatto che l’appaltatore si impegna a conseguire un risultato, a raggiungere un certo evento previsto come prodotto della propria attività, con la conseguenza che l’obbligazione non può considerarsi adempiuta qualora l’attività del debitore non abbia conseguito il risultato dedotto in obbligazione 22.
21 In questo senso, X. XXXXXX, 1980, p. 168 ss.
22 A questo proposito, la dottrina fa notare come tale soluzione ben si co- niughi con la particolare natura del contratto di appalto e con i particolari re- quisiti che la legge richiede al soggetto appaltatore: il committente sceglierà
1.4. Organizzazione dei mezzi necessari
Come già anticipato, l’appaltatore, imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., deve disporre di un’organizzazione di mezzi necessari per assolvere l’obbligazione assunta e per raggiungere il risultato promesso.
Tale elemento costituisce, come si vedrà, anche l’elemento discretivo tra il contratto d’appalto ex art. 1655 c.c. e il con- tratto d’opera professionale, ravvisabile, quindi, nell’organiz- zazione di tipo imprenditoriale nel primo caso e in una gestione autonoma e di piccole o medie dimensioni nel secondo 23.
Il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari” si ri- ferisce ad una organizzazione dei mezzi produttivi, quali ener- gie lavorative, capitali, beni, a struttura imprenditoriale. Il con- tratto di appalto, infatti, presuppone la disponibilità da parte del- l’appaltatore di un articolato complesso di mezzi produttivi, uni- tamente alla necessità di impiego delle energie lavorative di al- tri soggetti, assunti al di fuori del nucleo familiare 24.
È proprio in relazione a questo aspetto che l’appalto si defi- nisce un contratto di impresa: il risultato contrattuale non si raggiunge direttamente attraverso il lavoro dell’appaltatore, come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d’opera, ma attraverso l’organizza- zione dei mezzi necessari. In questo senso, la dottrina ha evi- denziato come appaltatore non è l’artigiano, il quale “fa”, bensì l’imprenditore, il quale “fa fare” 25.
Il requisito dell’organizzazione imprenditoriale non è tanto
l’appaltatore in base ad un rapporto di fiducia che gli garantisca professionali- tà, competenza, disponibilità finanziaria e, appunto, garanzia di conseguimen- to del risultato pattuito: così, X. XXXXXX, 2010, p. 14.
23 X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 14 ss.
24 X. XXXXXX, 2010, p. 15 ss. che sottolinea come «l’attività dell’ap- paltatore si concretizza quindi nel dirigere e coordinare i lavori e, quindi, nel procurarsi i capitali necessari ed i materiali, nell’assumere dipendenti o nell’utilizzare proprio personale, nell’impiantare il cantiere, nel sorvegliare l’andamento dei lavori, nel curare i rapporti con i terzi».
25 In questo senso, X. XXXXXX, 1980, p. 263.
desumibile dal tenore dell’art. 1655 c.c., che con la generica espressione “organizzazione dei mezzi necessari” potrebbe al- ludere tanto ad una impresa in senso tecnico, quanto al semplice fatto che i mezzi occorrenti per la realizzazione dell’opus devo- no essere forniti dall’appaltatore, quanto piuttosto dal combina- to disposto degli artt. 2222, 2082 e 2083 c.c., dai quali può de- sumersi che il contratto d’opera deve essere abbinato al mo- dello organizzativo del piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c., mentre l’appalto si ricollega alla nozione di medio- grande impresa disciplinata dall’art. 2082 c.c. 26.
È opportuno altresì sottolineare che, se l’appaltatore si iden- tifica normalmente con l’imprenditore medio-grande, tale quali- fica, in tutti i suoi elementi, non è detto che sia un requisito in- defettibile nella tipologia del contratto di appalto. Infatti, ciò che non può mancare nel contratto d’appalto è l’organizzazione ad impresa: questa può preesistere all’incarico ed essere finaliz- zata all’attività in genere oppure, come avviene assai di fre- quente, essere costituita ad hoc per dare esecuzione ad un ac- cordo già stipulato.
Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della profes- sionalità, che connota la figura dell’imprenditore di cui all’art. 2082 c.c., si ritiene che sussista contratto di appalto anche nel caso di assunzione occasionale di un unico incarico 27. L’occa- sionalità, quindi, pur essendo in contrasto con la nozione di pro- fessionalità che, a sua volta, connota l’imprenditore, non costi- tuisce ostacolo alla qualificazione del contratto come appalto. A questo proposito, la dottrina ha sottolineato che l’impresa, quale nota distintiva dell’appalto, va intesa come organizzazione e ge- stione dei mezzi necessari alla produzione del singolo risultato promesso 28.
26 Così, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 15.
27 In questo senso, X. XXXXXX, 1958, p. 630; X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXXX XXXXXX, 1997, p. 27.
28 Così, X. XXXXXXXXX-X. XXXXXXXXXX, 2003, p. 5 ss. In giurisprudenza, in questo senso, Cass., Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10165, in DeJure.
1.5. Gestione a proprio rischio
L’appaltatore è chiamato non solo a predisporre l’organizza- zione ritenuta necessaria per eseguire l’opera o prestare il servi- zio, ma è, altresì, chiamato a gestirla “a proprio rischio”.
Ciò comporta che, per definizione, anche se il costo dei fat- tori produttivi risulta superiore a quello inizialmente stimato al tempo della conclusione del contratto, l’appaltatore resta ob- bligato a fornire al committente il risultato promesso, così sop- portando il costo marginale emerso.
L’appaltatore assume così il rischio che l’attuazione del rap- porto si traduca in una perdita patrimoniale.
Tale rischio va però inteso in senso economico e non giuri- dico, alludendo all’eventualità che il costo della prestazione ri- sulti superiore alle previsioni fatte dall’appaltatore, fino, addirit- tura, ad eccedere l’importo del corrispettivo atteso 29, salvi i di- ritti alla revisione del prezzo, che possono scattare in alcuni casi previsti dalla disciplina dell’appalto.
Secondo la dottrina, il rischio «non riguarda la sopportazio- ne del caso fortuito, ma attiene alla situazione in cui l’appal- tatore si obbliga ad operare, nel senso che, in sede di organiz- zazione ed esecuzione dei lavori, questi deve sopportare quei danni che provengono da forza maggiore o che più particolar- mente possono essere a lui imputati o per cattiva organizzazio- ne o per infelice scelta dei suoi collaboratori o ausiliari» 30.
Può ritenersi che la formula gestione “a proprio rischio” sia
29 In questo senso, tra gli altri, X. XXXXX, 0000, p. 29 ss.
30 In questo senso, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 20 ss. A questo proposi- to, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «il rischio o pericolo che l’appaltatore assume nel compimento dell’opera o del servizio, non è quello inteso in senso tecnico-giuridico, relativo, cioè, ai casi fortuiti, ma quello co- siddetto economico, che deriva dall’impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di inter- rompere i lavori per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito, salve le modificazioni consentite in presenza di determinate circostanze e realizzabili col rimedio della revisione dei prezzi». Così, Cass., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3754, in Mass. Giust. civ., 1979.
legata all’assunzione di un’obbligazione di risultato quale, per l’appunto, l’esecuzione dell’opera appaltata o la prestazione del servizio promesso, nonché al regime di responsabilità esistente in capo all’appaltatore per vizi e difformità dell’opera o per danni derivanti a terzi nell’esecuzione del rapporto contrattua- le. In questo senso, la gestione “a proprio rischio”, pur non sna- turando il contratto di appalto, può assumere i connotati di ri- schio giuridico: l’appaltatore, potendo organizzare i mezzi ne- cessari alla realizzazione del risultato prefigurato dal commit- tente, dovrà sopportarne le necessarie conseguenze in termini anche più ampi di quelli genericamente assunti da chi esegue una prestazione in favore di qualcun’altro 31.
È di tutta evidenza che se il rischio che la realizzazione dell’opera o la prestazione del servizio si presentino disecono- mici per l’appaltatore è legato strettamente all’autonomia esi- stente in capo all’appaltatore stesso di organizzare i mezzi pro- duttivi necessari, è anche vero che la giurisprudenza tende a ri- tenere che quando, per effetto della concreta articolazione del regolamento contrattuale, l’appaltatore non ha il controllo auto- nomo dell’esecuzione del contratto, non possa lo stesso soppor-
31 Così, X. XX XXXXXXXX, 0000, p. 16 ss. A questo riguardo, la giurispru- denza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come «il rischio nell’orga- nizzazione e gestione dei mezzi necessari al compimento dell’opera commis- sionata, il quale, ai sensi dell’art. 1655 c.c., costituisce elemento caratteriz- zante del contratto d’appalto, non viene meno per il solo fatto che il commit- tente debba direttamente provvedere al pagamento dei materiali e della ma- nodopera, atteso che, anche in tale ipotesi, permane l’alea dell’appaltatore in relazione al rapporto fra il compenso ed il costo complessivo della propria attività imprenditoriale». Così, Cass., Sez. II, 25 maggio 1979, n. 3043, in Mass. Giust. civ., 1979. Inoltre, recente giurisprudenza di merito ha evidenzia- to che «l’appaltatore è di regola l’unico responsabile dei danni derivati a ter- zi dall’esecuzione delle opere appaltate, in considerazione dell’autonomia gestionale del rischio con riferimento all’assetto organizzativo dell’impresa, alla scelta ed all’utilizzo dei mezzi ritenuti necessari ed alle modalità di ese- cuzione dell’opera commissionata e, l’autonomia e la libertà di gestione dell’appaltatore – che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all’assuntore dell’esecuzione del- l’“opus”, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c.». Così, Trib. Salerno, Sez. I, 3 aprile 2015, n. 1518, in DeJure.
tare il rischio che consegue dalla realizzazione dell’opus, so- prattutto in termini di responsabilità. Ciò emerge con maggiore chiarezza nel caso del c.d. appalto “a regia” in cui l’autonomia gestionale dell’appaltatore è diminuita (se non proprio azzerata) dalle istruzioni “ingombranti” del committente il quale, per mezzo delle proprie direttive, riduce l’appaltatore a nudus mini- ster e, per ciò solo, a soggetto privo di autonomia gestionale e organizzativa e quindi privo di responsabilità 32.
Nonostante il necessario accertamento del requisito della ge- stione “a proprio rischio” per potersi configurare il contratto di appalto, questo rimane commutativo.
Infatti, a differenza di quanto si osserva nei contratti aleato- ri, l’esigibilità delle prestazioni che integrano il sinallagma e la loro entità sono determinate a priori e quindi non dipendono da fatti incerti e futuri. Le parti sanno l’entità del vantaggio che riceveranno rispettivamente dall’esecuzione dell’altrui pre- stazione. In particolare, esse sanno quale sarà l’entità obiettiva dell’altrui prestazione, ma non il valore economico della stessa. Il rischio che caratterizza l’esecuzione dell’opera e la prestazio- ne del servizio risulta, pertanto, distinto dall’alea che si riscon- tra quando l’esigibilità delle prestazioni contrattuali o la loro entità dipendono da circostanze incerte. La dottrina ha, a questo punto, concluso che «il rischio a cui è esposto l’appaltatore in- cide sul costo della prestazione, ma non sulla sua esigibilità e misura» 33.
Una conferma del carattere commutativo del contratto di ap- palto si ricava dalla disciplina di cui all’art. 1664 c.c. che ricono- sce all’appaltatore il diritto di ottenere una revisione del prezzo
32 In questo senso, Cass., Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2752, in Riv. giur. edilizia, 2005 in cui la Suprema Corte stabilisce come «nel cosiddetto appalto “a regia”, il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l’appal- tatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo del- l’iniziativa del committente, sì da giustificare l’esonero da responsabilità per difetti dell’opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di nudus mini- ster del committente».
33 In questo senso, tra gli altri, X. XXXXX, 0000, p. 30.
al verificarsi di sopravvenienze tali da rendere più onerosa l’esecuzione della prestazione 34.
Tale norma è ritenuta derogabile, sicché le parti possono escluderne l’applicazione con una clausola che fissa il prezzo, rendendolo insensibile all’aumento del costo della prestazione. Ne consegue che l’appaltatore non avrà diritto ad un supple- mento di corrispettivo, né al pagamento di un’indennità a titolo di arricchimento ingiustificato 35. Ciò nonostante, la giurispru- denza ritiene che una simile clausola non rende aleatorio il con- tratto, in quanto si limita ad ampliare, rispetto al paradigma le- gale, l’entità del rischio assunto dall’appaltatore con la conclu- sione del contratto 36.
Tale principio trova sicura applicazione nell’appalto a corpo, cioè nell’appalto in cui, come si vedrà sub Cap. 4, il corrispet- tivo dell’opera o del servizio è preventivamente stabilito con un importo complessivo ed immutabile. Lo stesso principio trova applicazione anche negli appalti a misura perché, anche se in essi il prezzo globale è variabile, rimangono comunque invaria- bili i criteri di determinazione del suddetto prezzo, cioè i singoli prezzi unitari 37.
D’altro canto, si ritiene che l’appalto sia naturalmente, ma non essenzialmente commutativo. Ciò significa che è possibile
34 A questo proposito, è bene notare come il correttivo proposto dalla di- sciplina di cui all’art. 1664 c.c. consente che l’aggravio economico che supera l’alea normale non sia imputata automaticamente all’appaltatore ma preveda un meccanismo volto a ripristinare l’equilibrio delle prestazioni.
35 A questo riguardo, tra le altre, Cass., Sez. II, 5 settembre 1997, n. 8570, in Bollettino di legislazione Tecnica, 1998, p. 33. La Suprema Corte ha avuto altre- sì modo di sottolineare come «il contratto di appalto, pur non essendo aleatorio, comporta un rischio economico particolarmente ampio, le cui conseguenze sono solo in parte temperate dalle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 1664 c.c.; pertanto non implica alterazione della sua struttura o della sua fun- zione – nel senso di renderlo aleatorio – l’esistenza di una clausola diretta a rendere inoperante l’attenuazione di cui alla detta norma di legge».
36 In questo senso, tra le altre, Cass., Sez. I, 15 luglio 1996, n. 6393, in
Arch. civ., 1997, p. 169; Cass., Sez. II, 12 marzo 1992, n. 3013, in Rep. Foro
it., 1992.
37 In questo senso si veda X. XXXXXXX, 2011, p. 106 ss.
che l’accordo delle parti incida così tanto sullo schema tipico da attribuire al contratto un connotato di aleatorietà. A questi fini, è tuttavia necessario che gli elementi di incertezza introdotti dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale siano tali da modificare il negozio nella sua essenziale struttura e non si limitino a definire l’entità del rischio gravante sull’appalta- tore 38.
1.6. Differenze con altri contratti tipici
1.6.1. Appalto e compravendita
La distinzione in astratto tra appalto e compravendita ap- pare, in prima analisi, semplice e chiara nel senso che, mentre l’appalto è un contratto ad effetti obbligatori con obbligazione tipica consistente in un facere, la compravendita è un contratto ad effetti traslativi con un’obbligazione tipica di dare.
Tale differenza assume connotati meno chiari nel caso, ad esempio, di vendita di cosa futura, dove il contratto di compra- vendita spiega effetti obbligatori e dove spesso l’obbligazione di dare si accompagna all’esecuzione di prestazioni accessorie di facere, necessarie per soddisfare l’interesse dell’acquirente.
Un elemento discretivo tra l’appalto e la vendita di cosa fu- tura può individuarsi nel fatto che in quest’ultima non è concet- tualmente necessaria un’organizzazione di mezzi ed una gestio-
38 A questo proposito, si segnala come la Suprema Corte abbia ritenuto di qualificare come aleatorio invece che commutativo un contratto relativo alla costruzione di un peschereccio, recante una clausola che esclude la revisione del prezzo. L’appaltatore, rilevata la diseconomicità dell’opera, chiede la riso- luzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 c.c. La domanda viene rigettata in quanto la clausola che esclude la revisione del prezzo avrebbe reso il contratto aleatorio (così, Cass., Sez. II, 29 agosto 1990, n. 8949, in Rep. Foro it., 1990). In realtà, la dottrina ha acutamente ritenuto che il ricorso alla categoria dell’aleatorietà sia stato dettato da ragioni di economia argomentativa, essendo, come noto, il giudice esonerato dalla verifica dei presupposti a cui è subordinato l’accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità.
ne economica imprenditoriale a proprio rischio; di contro, nel- l’appalto tali elementi sono assolutamente caratterizzanti il tipo contrattuale.
La qualificazione di un contratto come compravendita o ap- palto ha risvolti pratici rilevanti, presentando le due rispettive discipline numerose differenze.
In particolare,
– Rischio di perimento della res: nel contratto di compra- vendita vige il principio res perit domino (art. 1465 c.c.), in vir- tù del quale il rischio di perimento della res grava in capo al proprietario e, quindi, essendo il contratto di compravendita un contratto consensuale ad effetti reali, tale rischio grava sull’acquirente al tempo del perfezionamento del consenso (art. 1376 c.c.); nell’appalto, gli effetti pregiudizievoli del perimento gravano sull’appaltatore se costui ha fornito la materia, men- tre sono addossati al committente soltanto nei limiti dei materia- li che costui abbia eventualmente procurato. Se l’appaltatore ha fornito i materiali e questi sono stati incorporati nell’opera prima del suo perimento e tale opera giace sul suolo del com- mittente, egli sopporta le conseguenze pregiudizievoli del pe- rimento nonostante questo intervenga in un momento in cui la proprietà della costruzione è già stata acquistata a titolo origina- rio dalla controparte. Il perimento successivo all’accettazione segna il passaggio del rischio in capo al committente.
– Tempo dell’acquisto della proprietà: mentre nell’ambito della vendita di cosa futura, contratto ad effetti obbligatori, l’acqui- sto della proprietà avviene nel momento in cui la res viene ad esistenza, nell’appalto, se l’appaltatore è proprietario del terre- no, la proprietà di quest’ultimo e della cosa ivi costruita transita al tempo dell’accettazione da parte del committente.