DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Direzione Regionale del Lazio
______________ Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Direzione Regionale del Lazio
Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Allegato 6 (PARTE 6°)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
(AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA E DEL BAR PRESSO L’IMMOBILE SEDE DELL’ UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
(Sede della UP ROMA in Xxx X. Xxxxx xx 00 - XXXX )
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(L.123/07 - art. 26 del D. Lgs. 81/08)
E) Coordinamento delle fasi lavorative
Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi; più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede; Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC.
si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l‘Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:
- individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall‘Azienda e dall’Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;
- organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell‘Azienda ed i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale;
- distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (eventualmente con pubblicazione sul sito aziendale);
- erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l’appalto incaricato per il coordinamento. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività. Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto, ed il Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai
rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:
. prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità; . vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione; . informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti; . segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi; . evitare accatastamenti, specie in altezza; . rispettare la segnaletica di sicurezza.
Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente. Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.
Viene data priorità all’attuazione delle misure di organizzazione ed ottimizzazione di giornate lavorative,, orari, attività e numero di persone in modo da evitare o limitare al minimo possibile la contemporanea presenza nello stesso ambiente di lavoratori ed attività ad opera di diverse società appaltatrici. Tale misura risulta, di norma, quella maggiormente efficace per la minimizzazione dei rischi dovuti ad interferenze all’interno di uno stesso ambiente di lavoro. Ove possibile sarà data la possibilità, a ciascuna Impresa, di operare in assenza di attività da parte sia di altre Imprese appaltatrici che della Committenza; in subordine sarà evitata la presenza di attività da parte di altre Imprese appaltatrici e sarà mantenuta la sola presenza delle attività proprie della Committenza.
I lavoratori delle Imprese appaltatrici, autorizzati ad operare in locali tecnici ed in aree ad accesso limitato per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in considerazione alla loro idoneità e specializzazione, potranno entrare esclusivamente in presenza di personale della committenza preposto. In caso di lavori eseguiti in assenza di altre Imprese o in luoghi completamente segregati (es.: nei locali tecnici), l’Impresa esecutrice dovrà interdire, durante tutta la durata dell'intervento, l''ingresso ad altre persone mediante predisposizione di apposita segnaletica; al termine dell’intervento occorrerà ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area ed impedire fisicamente l’accesso ad altre persone. In ogni caso occorrerà sempre rispettare le
corrette norme di lavoro relative all’’uso e manutenzione di attrezzature, macchine, impianti nonché allo stoccaggio, manipolazione ed uso di sostanze. Nel caso in cui non possa essere evitata, ma solo ridotta, la presenza in uno stesso ambiente di più Imprese appaltatrici, dovrà essere aggiunta l’attuazione di ulteriori misure di sicurezza specifiche di carattere tecnico ed organizzativo e, quindi, di carattere formativo e informativo nei confronti di tutti i lavoratori presenti. La prima misura in ordine di efficacia attuata sugli ambienti di lavoro consiste nella delimitazione e segregazione totale della zona di lavoro attraverso barriere di protezione fisiche che isolino tale ambiente dalle restanti aree, con conseguente segnalazione attraverso la predisposizione di bande segnaletiche e di cartelli di divieto di accesso alla zona di lavoro. La delimitazione e segregazione dovrà delimitare ed isolare completamente gli ambienti: ambiente di lavoro specifico, nel quale le Imprese appaltatrici sono responsabili della minimizzazione dei rischi e dello svolgimento in sicurezza del lavoro, e restanti ambienti.
Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall’alto, buche, discontinuità; in particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro). Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione dell’ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e dalla predisposizione di segnaletica di divieto di accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati, e di altra segnaletica specifica. In tal caso all’interno dell’ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.).
In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell’ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e di bassa probabilità di accadimento. Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all’ingresso da parte della Committenza. In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall’impresa appaltatrice nel rispetto, specie in riferimento all’uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e custodia.
In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate. La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza. Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia, ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari allo svolgimento dell’attività specifica).
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione del servizio o
dell’opera, all’interno della sede della Committenza, è completamente a cura e rischio dell’Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- Eventuali note:
- Allegati: planimetrie dei luoghi
Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.
Luogo e data «««««««««« Timbro e Firma ««««««««««««.. (Il Committente)
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione Luogo e data «««««««««« Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)