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CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
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Servizio Finanziario ed Economato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI E PRODOTTI AFFINI AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA, LOTTO UNICO, UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER TRENTASEI MESI. CIG 8719433FB9
ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di stampati di prodotti personalizzati e di prodotti affini, alle condizioni elencate nel presente Capitolato e nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA.
2. L’affidamento della fornitura in oggetto è basato su un “accordo quadro”con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 2 - DURATA
1. Il contratto avrà durata di trentasei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione degli atti negoziali, fatta salva l’ipotesi in cui l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (in tal caso il contratto relativo all’accordo quadro cesserà di produrre i suoi effetti).
2. E’ prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.
3. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 è prevista la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
ART. 3 - VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il valore stimato dell’Accordo Quadro è pari ad euro 21.000,00 (ventunmila/00) iva esclusa. Il valore stimato del rinnovo di cui all’art. 2 comma 2, è pari ad euro 7.000,00 (settemila/00) iva esclusa.
2. Trattandosi di Accordo Quadro, l’importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni.
3. L’Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all’atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di articoli, fatto salvo il quantitativo minimo per ogni singolo articolo specificato all’allegato A).
4. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.
ART. 4 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO ED INVARIABILITÀ’ DEI PREZZI
1. L’appalto è suddiviso in un unico lotto.
2. I prezzi degli articoli oggetto dell’appalto sono costituiti dai prezzi ribassati riportati nella colonna G dell’allegato a), stante l’unità di misura indicata. Tali corrispettivi dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi offerti, al netto dell’iva, sono da considerarsi onnicomprensivi di ogni spesa inerente l’effettuazione delle prestazioni: costi di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, ritiro e consegna al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxx (XX) | 🕾 0573/7710 - 🖶 0573/775053 | |
Servizio Finanziario ed Economato | 🕾 0573.771279 |
3. E’ esclusa qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso derivante da eventuale aumento del corrispettivo di manodopera e del prezzo dei materiali impiegati nella fornitura a qualsiasi titolo. Non sono inoltre ammessi diritti o pretese di maggiori compensi oltre a quelli derivanti dall’appalto per migliore qualità del materiale utilizzato.
ART. 5 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nella forma dello scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/16. Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell’appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti. L’importo della cauzione definitiva sarà calcolato sul valore dell’accordo quadro.
2. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto, adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, dell’anzidetto decreto legislativo. La cauzione potrà essere costituita con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
ART. 7 - REQUISITI DELLA FORNITURA
1. I prodotti forniti devono:
- corrispondere perfettamente alle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A) ed avere le caratteristiche grafiche e qualitative stabilite;
- essere immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso a cui sono destinati;
- essere privi di difetti. Qualora i prodotti dovessero deteriorarsi o evidenziare difetti entro 30 giorni, gli stessi dovranno essere nuovamente realizzati dalla ditta esecutrice a proprie spese.
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI E TERMINI DELLA CONSEGNA
1. L’appaltatore, preso atto della natura dell’accordo quadro, s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente accordo quadro, oltreché di quelle contenute nel presente CSA.
2. L’ordine sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite e-mail o PEC. Gli ordinativi la cui quota minima, per ogni sede di consegna, sarà pari a 50,00 euro, iva esclusa, saranno emessi dall’ufficio Economato, nel rispetto dei quantitativi minimi previsti per ogni singolo articolo indicati nell’allegato a).
3. Il soggetto aggiudicatario, laddove richiesto, dovrà fornire le bozze degli stampati, personalizzati e non, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La stazione appaltante potrà richiedere, se del caso, eventuali modifiche.
4. La ditta potrà procedere alla stampa definitiva solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dall’Ufficio Economato attraverso la conferma della bozza finale da inviare.
5. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria di eseguire a propria cura e spese, la trasmissione di campioni di stampa dei singoli articoli, prima della trasmissione dell’ordine definitivo, entro i termini indicati nella richiesta medesima.
6. Gli stampati ed i prodotti in uso possono essere visionati presso le sedi comunali degli uffici, previo accordo con l’Ufficio Economato.
7. La consegna dovrà essere effettuata tassativamente entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello di trasmissione dell'ordine o dalla data di approvazione definitiva delle bozze.
8. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria la quale, a propria cura e spese, dovrà provvedere all'imballo che
dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.
9. La consegna al piano di quanto commissionato dall’Amministrazione Comunale, dovrà avvenire festivi esclusi, nelle ore utili di lavoro ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (festivi esclusi).
10. I prodotti ordinati dovranno essere consegnati divisi per ogni ufficio, direttamente nell’ufficio di destinazione, indipendentemente dal piano di dislocazione dell’ufficio medesimo. Le sedi di consegna degli uffici comunali sono tutte ubicate nel territorio comunale e sono le seguenti:
1. Ufficio Servizi Demografici – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 – piano terra
2. Servizio Entrate – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 – piano terra
3. Servizio Finanziario ed Economato – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 – secondo piano
4. Servizio Informatica - Piazza della Vittoria 1 – primo piano
5. Ufficio del Personale - Piazza della Vittoria 1 - primo piano
6. Servizio Lavori Pubblici – Piazzetta Xxxxxxxx Xxx snc, - primo piano
7. Polizia Municipale – xxx Xxxxxxx 00 – piano terra
8. Edilizia privata ed Urbanistica – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx snc – piano terra
9. Biblioteca Comunale/Servizio Cultura – Piazza Xxxxxxx Xxxxxx snc – piano terra
10. Servizio Attività Produttive (SUAP) – p.zza X. Xxxxxx snc ingresso da via X.Xxxxx piano terra
11. Servizi Sociali – Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, primo piano
12. Pubblica Istruzione – Xxx Xxxxxxx 0 – primo piano
13. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - xxxxx xxxxx
14. Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN) – xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 – piano terra Eventuali variazioni di sede degli uffici comunali verranno comunicate dall’Ufficio Economato.
11. All’atto di consegna la ditta deve presentare il Documento di Trasporto (DDT) in duplice copia che verrà firmato da chi riceve la fornitura e una copia verrà restituita al fornitore.
ART. 9 - INTEGRAZIONI A CATALOGO
1. Qualora gli uffici comunali abbiano la necessità di acquisire stampati e/o prodotti affini non ricompresi nell’allegato A), o aventi caratteristiche e specifiche tecniche diverse, essendo lo stesso, un elenco non esaustivo per tipologia e caratteristiche di prodotti, è prevista la possibilità di integrare l’accordo quadro con nuovi prodotti tali da non alterare la natura del contratto.
2. Le integrazioni saranno gestite mediate l’attivazione di singoli contratti attuativi.
3. I corrispettivi per le integrazioni a catalogo sono determinati in base a preventivi di spesa, i cui costi dovranno essere compatibili con quelli presenti nel mercato.
4. L’attivazione dell’integrazione del catalogo non risulta in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale la quale può anche non dar seguito alla stessa. Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato.
5. L’integrazione dell’elenco degli articoli di cui all’allegato A) non comporta un aumento dell’importo del valore contrattuale massimo raggiungibile.
ART. 10 - PROPRIETÀ’ DEI PRODOTTI
1. Tutto il materiale originale si in forma cartacea sia in forma digitale preparato dall’aggiudicatario per l’Amministrazione Comunale, sarà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione stessa.
ART. 11 - RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere, con comunicazione scritta, la sostituzione dei prodotti, che a seguito di verifica, dovessero risultare difettosi, inidonei all’uso cui sono destinati o in qualsiasi modo non conformi a quanto richiesto ovvero non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste nel presente capitolato e nell’allegato A). La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di ritirarli e sostituirli a
proprie cure e spese entro 20 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione scritta.
2. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione Comunale potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l’eventuale maggior costo.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di considerare la consegna di materiale difettoso al pari di mancata consegna e di applicare per ogni giorno solare di ritardo, le penalità stabilite dall’art.12 .
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione, non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.
4. Qualora invece l’Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
5. Al verificarsi di reitirate consegne di materiale non conforme rispetto alle prescrizioni tecniche richieste, oppure di materiale difettoso o consegnato in ritardo, resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18 del presente CSA.
ART. 12 - PENALITÀ’
1. La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato all’art. 8 del presente CSA, salvo tenere conto delle motivazioni scritte della ditta a giustificazione dell’eventuale ritardo.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura di Euro 50,00.
3. I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera d’ordine.
4. Nel caso in cui la consegna avvenga con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto a quanto previsto all’art.8 dalla data di ordinazione, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto stipulato e di passare al secondo classificato, senza che l’originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
4. L’Amministrazione comunicherà le penalità applicate all’operatore economico, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
5. L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Trascorso il termine predetto, o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.
6. In caso di fornitura di articoli non conformi ai requisiti previsti dal capitolato, o non rispondenti a standard qualitativi ottimali e funzionali, si applicherà una penale pari al 15% del valore della merce non rispondente.
7. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
8. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potrà avvenire attraverso la compensazione del credito, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti oppure previa escussione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata.
ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’appalto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.
ART. 14 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di:
- fornire con le modalità ed entro i termini di cui al precedente ar t. 8 gli articoli offerti, nel pieno rispetto delle caratteristiche riportate nell’allegato A);
- garantire ai sensi dell’art. 1490 CC, che tutti gli articoli venduti siano immune da vizi tali da rendere gli stessi inidonei all’uso a cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- comunicare, entro 15 gg. dall’aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale dell’appalto, nonché il numero di fax e di e-mail al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative all’appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Quarrata;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, il materiale difettoso consegnato presso le sedi del Comune ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate nell’art. 8;
- provvedere tempestivamente, qualora l’Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell’esecuzione della fornitura, all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni all’Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all’espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- rispettare le prescrizioni e disposizioni del presente CSA.
ART. 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).
ART. 16 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente se in sede di presentazione dell'offerta, l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l’indicazione delle parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.
4. L’Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
5. Si precisa che nei confronti dell’Amministrazione Comunale il responsabile della fornitura, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria.
6. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.
7. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, pena la nullità del contratto stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l’incameramento della cauzione definitiva.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta anche nei seguenti casi:
a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell’offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
b) almeno 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo della fornitura, per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato;
c) in caso di xxxxx, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.
d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
e) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.
f) qualora l’appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
g) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L’Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti tramite PEC: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere via PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione procederà ad escutere la cauzione definitiva e potrà trattenere, a titolo di penale, i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile alla ditta (per esempio mancato versamento delle spese contrattuali) l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione.
6. Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 comma 3, del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
8. L'Amministrazione Comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nel caso di recidiva per mancato rispetto dei tempi di fornitura.
ART. 19 - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni.
2. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita, purché correttamente ed a regola d’arte,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
ART. 20 - FACOLTÀ’ SUBENTRO
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare la fornitura fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 21 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l’esecuzione della fornitura dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.
La ditta si impegna inoltre a presentare su richiesta dell’amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all’ispettore suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
6. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.
7. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
2. La ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
ART. 23 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La ditta affidataria si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
ART. 24 - FINANZIAMENTO
1. La fornitura sarà finanziata con i fondi ordinari di bilancio.
ART. 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. I corrispettivi, indicati nell’offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.
Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Il Codice Univoco Ufficio di questa P. A. è: UFNA32.
ART. 26 - CLAUSOLE PARTICOLARI
1. Le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'art. 24 della legge R.T. n. 38/2007, hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
1. Nel caso in cui l’esecuzione del presente contratto comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune di Quarrata, il Comune stesso, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l’Affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
2. L’Affidatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
3. L‘Affidatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR (Regolamento UE 679/2016, recepito con Decreto Legislativo 101/2018) attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.
4. Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali, le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Quarrata.
ART. 28 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
1. La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture di beni e servizi, dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal Codice Civile.
2. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
ART. 29 - NORME FINALI
1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'originario appaltatore.
ART. 30 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.
ART. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx, tel 0000.000000.