LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E CONTRATTI DI SERVIZIO: SERVIZI DI INTERCONNESSIONE A TRAFFICO
Allegato A alla Delibera N. 324/13/CONS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E CONTRATTI DI SERVIZIO: SERVIZI DI INTERCONNESSIONE A TRAFFICO
INDICE
PREMESSA 8
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DEI MERCATI DELL’INTERCONNESSIONE 9
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria 9
1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Accesso e del Codice del Comunicazioni 9
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria per i mercati dell’interconnessione 11
1.2. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida 14
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI INTERCONNESSIONE IN CONTABILITÀ REGOLATORIA 16
2.1. Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente 16
2.2. La rappresentazione contabile dei servizi di interconnessione SPM 17
2.2.1. Obbligo di separazione contabile 17
2.2.2. Obbligo di contabilità dei costi 18
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO 20
3.1. Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo 20
3.1.1. Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio 20
3.1.2. Composizione della catena impiantistica dei servizi di traffico telefonico retail 21
3.1.3. Criteri per la determinazione del prezzo equivalente 27
3.1.4. Metodologia di rilevazione dei volumi 28
3.1.5. Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione 29
3.2. Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo 29
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO 33
4.1. Contenuto dei contratti di servizio 34
4.2. Tempi di fornitura dei contratti di servizio 34
4.3. Pubblicazione dei contratti di servizio 35
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI 36
5.1. Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali 36
5.2. Pubblicazione della contabilità regolatoria 37
Premessa
1 Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di definire le modalità implementative degli obblighi in materia di contabilità regolatoria individuati in capo all’operatore dominante Telecom Italia (di seguito anche TI) con le delibere dell’Autorità nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, con particolare riferimento alla modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni “al prezzo”.
2 Al fine di rendere il sistema di contabilità regolatoria completo, coerente e riconciliabile con il bilancio d’esercizio, infatti, l’implementazione degli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi nei mercati dell’interconnessione (servizi di raccolta, di inoltro e transito distrettuale e di terminazione) deve risultare in linea con i criteri individuati con la delibera n. 678/11/CONS, che definisce le linee guida in materia di contabilità regolatoria per i mercati dell’accesso.
3 In particolare, ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, TI è tenuta a predisporre e a sottoporre all’Autorità, all’interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna (anche transfer charge) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato) forniti internamente.
4 Parimenti, TI è tenuta a predisporre all’interno della Contabilità Regolatoria scritture contabili separate che comprendano tutti gli elementi necessari alla verifica dell’equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) ed i prezzi praticati agli altri Operatori nella fornitura dei servizi wholesale.
5 In tale contesto, l’evidenza dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio rappresenta uno strumento per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche equivalenti - sia internamente che esternamente - ed assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di non discriminazione.
6 Ciò premesso, nel seguito del presente documento, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento vigente, si illustra lo scopo delle presenti linee guida (cfr. capitolo 1).
7 Nel seguito, vengono riepilogate le modalità di rappresentazione dei servizi SPM di interconnessione a traffico nell’ambito della contabilità regolatoria come definite dal quadro normativo vigente (cfr. capitolo 2) e vengono definite le relazioni di scambio tra tali servizi ed i corrispondenti servizi al dettaglio, nonché le modalità tecnico-operative per la valorizzazione e la rendicontazione dei transfer charge al fine di agevolare la verifica dell’equivalenza con i prezzi applicati ai servizi wholesale (cfr. capitolo 3). Infine, vengono descritti contenuti e modalità di presentazione dei contratti di servizio (cfr. capitolo 4) ed introdotte le disposizioni riguardanti l’attività di revisione e la pubblicazione della contabilità regolatoria (cfr. capitolo 5).
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DEI MERCATI DELL’INTERCONNESSIONE
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria
1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Accesso e del Codice del Comunicazioni
8 In un mercato non perfettamente concorrenziale un’impresa che detiene un significativo potere di mercato potrebbe adottare pratiche anticompetitive a discapito dei concorrenti1. Il rischio risulta accentuato se l’impresa è in grado di sfruttare le asimmetrie informative dovute alla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti.
9 Uno strumento che consente al regolatore di superare, almeno in parte, le suddette limitazioni di carattere informativo è costituito dall’accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell’impresa regolamentata e che consenta, di conseguenza, di verificare se l’impresa abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, il perseguimento degli obiettivi regolamentari risulta agevolato dalla disponibilità per il regolatore di un efficace sistema contabile.
10 Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto, all’art. 11 della “direttiva accesso”, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) possano imporre obblighi di separazione contabile alle imprese notificate, in base ai quali un’impresa verticalmente integrata deve rendere trasparenti i prezzi all’ingrosso praticati per la vendita di servizi ad altri operatori ed i prezzi per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. “prezzi di trasferimento interno”). Ciò consente, tra l’altro, di verificare il rispetto dell’obbligo di non discriminazione relativamente alle condizioni economiche applicate ai vari servizi nonché di prevenire eventuali sussidi incrociati a danno dei concorrenti.
11 La suindicata direttiva prevede, inoltre, che le ANR possano specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le ANR possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, comprensive dei dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. L’articolo 48 del Codice delle Comunicazioni (il Codice) ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” in tema di separazione contabile.
1 Ad esempio creazione o rafforzamento di barriere all’ingresso, prezzi predatori, prezzi discriminatori, sussidi incrociati tra servizi, price squeeze, trasferimento del potere di mercato da un mercato a monte ad un mercato a valle della catena produttiva.
12 Sempre in tema di sistemi contabili, l’art. 13 della “direttiva accesso” ─ come modificata dal terzo pacchetto Telecom (direttiva n. 2009/140/CE) ─ e l’art. 17 della “direttiva servizio universale” prevedono che le ANR possano imporre agli operatori notificati, inter alia, l’obbligo di predisporre un sistema di contabilità dei costi. In particolare l’art. 13 della “direttiva accesso” prevede che, qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le ANR possono approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori e possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. Le ANR provvedono affinché, qualora sia imposto un obbligo di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una relazione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
13 La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dalle ANR. Gli articoli 50 e 67 del Codice hanno recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” e dalla “direttiva servizio universale” in tema di contabilità dei costi.
14 La Commissione Europea (CE) al fine di fornire indicazioni alle ANR volte a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate, ha pubblicato la Raccomandazione 2005/698/CE2 (la Raccomandazione). Tale Raccomandazione aggiorna la precedente Raccomandazione 98/322/CE per recepire le significative modifiche apportate dal nuovo quadro normativo3.
15 La Commissione nella Raccomandazione del 2005 sottolinea che: i) lo scopo dell’obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi; ii) lo scopo dell’obbligo di separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese verticalmente integrate, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.
16 A tal fine la Raccomandazione prevede che gli operatori notificati predispongano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato “per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione”, cioè per
2 Raccomandazione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.
3 Quali l’ampliamento del campo di applicazione, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex-ante, l’attuazione del principio di neutralità tecnologica.
ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per servizi ad essi appartenenti. In altri termini, la Raccomandazione del 2005 prevede che gli obblighi di separazione contabile si applichino ai mercati dei diversi livelli della catena produttiva, ed ai servizi ad essi appartenenti, nei quali l’operatore è notificato.
17 Gli oneri di cessione (anche transfer charge o trasferimenti interni) o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente, in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione.
18 Un’ulteriore importante novità introdotta dalla Raccomandazione riguarda la possibilità delle ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, di poter estendere l’obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l’operatore è notificato, anche ai mercati in cui l’operatore non detiene significativo potere di mercato4 .
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria per i mercati dell’interconnessione
19 L’Autorità, nel secondo ciclo delle analisi di mercato, ha provveduto ad imporre agli operatori notificati gli obblighi regolamentari previsti dal Codice delle Comunicazioni, tra cui gli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi, in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione del 2005.
20 Per quanto riguarda i mercati dell’interconnessione, l’Autorità ha individuato con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nei seguenti mercati rilevanti: i) mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; ii) mercato dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa; iii) mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. In questi mercati l’Autorità ha, quindi, imposto a Telecom Italia gli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza;
iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
21 Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, l’Autorità ha adottato i medesimi criteri che improntano le regole contabili adottate per i mercati dell’accesso, con le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS. In tal senso, anche per i servizi di raccolta, terminazione ed inoltro/transito distrettuale, l’Autorità ha disposto che Telecom Italia, ai fini della corretta valorizzazione dei transfer charge al prezzo, presenti all’Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura dei suddetti servizi di interconnessione agli altri operatori presenti nell’Offerta di Riferimento, e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o
4 Cfr. considerando 5 e articolo 4 della Raccomandazione.
coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna5.
22 Nel secondo ciclo di analisi dei mercati sono emersi alcuni cambiamenti rispetto al primo ciclo di analisi in ordine al perimetro merceologico dei mercati rilevanti individuati dall’Autorità e alla suscettibilità dei medesimi mercati ad una regolamentazione ex ante. La tabella seguente illustra i cambiamenti intervenuti nel passaggio dal primo al secondo ciclo di analisi.
5 Cfr. artt. 8, 10, 11, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e artt. 10, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS.
Tabella 1 – Comparazione delle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di interconnessione a traffico tra il primo ed il secondo ciclo di analisi.
Definizioni I ciclo di analisi | Definizioni II ciclo di analisi | ||
Mercati | Definizione | Mercati | Definizione |
Mercati 3 e 5 dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 642/06/CONS) | Il mercato 3 comprende il mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali, il mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali, il mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali. Il mercato 5 comprende il mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali, il mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali, il mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali | Mercati 3 e 5 dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 284/10/CONS) Mercati deregolamentati | Include il mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato dei .servizi telefonici locali, nazionali e fisso- mobile (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. |
Mercati 4 e 6 dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 380/06/CONS) | Include il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti non residenziali | Mercati 4 e 6 dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 578/09/CONS) Mercati deregolamentati | Include il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti non residenziali |
Mercato n. 8 della raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | Include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche. | Mercato n. 2 della raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa (ex delibera n. 179/10/CONS) | Include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche in teconologia PSTN, ISDN e VOIP managed in decade zero |
Mercato n. 9 della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche | Include i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa, il mercato di terminazione internet in modalità | Mercato n. 3 della terminazione delle chiamate su singole reti | Include i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione |
pubbliche in postazione fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | dial-up e il mercato della terminazione verso direttrici internazionali. | telefoniche pubbliche in postazione fissa (ex delibera n. 179/10/CONS) | fissa, il mercato di terminazione internet in modalità dial-up e il mercato della terminazione verso direttrici internazionali con accesso in tecnologia PSTN, ISDN e VOIP managed in decade zero |
Mercato n. 10 del transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | Include i servizi di transito di sola commutazione a livello distrettuale e nazionale, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale di area gateway, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale. | Mercato n. 10 del transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (ex delibera n. 180/10/CONS). Deregolamentato il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale | Include il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto e il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale , ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi. |
23 Dalla tabella si evince che il nuovo ciclo di analisi dei mercati ha condotto:
- alla deregolamentazione dei mercati nn. 3, 5, 4 e 6 fra quelli identificati dalla Raccomandazione 2003/311/CE;
- ad un ampliamento dei mercati nn. 2 e 3 (mercati 8 e 9 della Raccomandazione 2003/311/CE), all’interno dei quali è stato incluso anche l’accesso in tecnologia VOIP managed in decade zero;
- alla deregolamentazione del servizio di inoltro e transito nazionale, all’interno del quale è incluso anche il servizio di inoltro e transito area- gateway.
1.2. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida
24 L’obiettivo principale delle presenti linee guida è definire le modalità tecnico- operative per la valorizzazione delle condizioni economiche applicate internamente nella fornitura dei servizi relativi al trasporto del traffico, garantendo trasparenza e non discriminazione nei confronti degli operatori terzi.
25 In tal senso, una migliore visibilità all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio dei prezzi dei servizi trasferiti internamente – i transfer charge – rappresenta uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche equivalenti, sia internamente che
esternamente. L’equivalenza fra le condizioni economiche implica che vengano applicati gli stessi prezzi a parità di condizioni tecniche.
26 Le delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati prevedono, altresì, l’integrazione del contenuto dei contratti di servizio, previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, con le condizioni economiche di cessione interna al fine di garantire una formalizzazione dei prezzi interni valida sul piano giuridico e di processo. Inoltre, i contratti di servizio devono fornire anche indicatori della qualità applicata ai servizi interni, utili ai fini della verifica della replicabilità tecnica.
27 Tanto premesso, al fine di sostanziare il principio di non discriminazione, è necessario individuare i parametri economici da assumere quali indicatori di riferimento, affinché sia definita una adeguata integrazione alla reportistica di Contabilità Regolatoria. In particolare, occorre definire regole progettuali e implementative, atte a garantire la piena trasparenza dei trasferimenti inerenti. Tali metodologie rappresentano l’oggetto delle presenti linee guida.
28 A tal fine, vanno individuati gli strumenti idonei a dare una rappresentazione autonoma e con un sufficiente grado di dettaglio dei servizi scambiati in ciascun mercato, in modo tale da verificare l’applicazione di condizioni equivalenti a tutta la clientela di riferimento.
29 Per definire un sistema contabile omogeneo, solido e riconciliabile con il bilancio di esercizio le metodologie individuate nell’ambito del presente documento per implementare gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi relativi ai servizi SMP di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale sono basate sui medesimi criteri contabili adottati per i mercati dell’accesso all’ingrosso con la delibera n. 678/11/CONS.
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI INTERCONNESSIONE IN CONTABILITÀ REGOLATORIA
2.1. Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente
30 Le delibere di analisi dei mercati (nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS) definiscono gli obblighi di separazione contabile, e, assieme, gli obblighi di contabilità dei costi, per i mercati dei servizi di raccolta e terminazione (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e dei servizi del transito distrettuale (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE, di seguito indicato anche come “mercato ex 10”), stabilendo scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto di Capitale) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso forniti agli altri operatori ed i prezzi di fornitura interna.
31 In particolare, con riferimento ai Mercati 2 e 3, agli articoli 8 e 10 della delibera
n. 179/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di raccolta e terminazione e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi, e relativi servizi accessori:
i. servizio di raccolta SGU;
ii. servizio di raccolta doppio SGU distrettuale (SGD;
iii. servizio di raccolta SGT distrettuale;
iv. servizio di terminazione SGU;
v. servizio di terminazione doppio SGU distrettuale (SGD;
vi. servizio di terminazione SGT distrettuale;
vii. servizi accessori ed aggiuntivi elencati all’art. 12 comma 3 della delibera n. 179/12/CONS.
32 I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi elencati al punto precedente evidenziano, ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, separatamente i ricavi da fornitura agli altri operatori e i seguenti ricavi figurativi generati dalla fornitura interna:
i. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
ii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
iii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
iv. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
v. transfer charge da altri servizi al dettaglio.
33 Per il mercato ex 10, agli articoli 10 e 12 della delibera n. 180/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizio di transito singolo SGU;
ii. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD);
iii. servizio di transito singolo SGT;
iv. servizio di transito SGU-SGT distrettuale
34 I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi elencati al punto precedente evidenziano, ai sensi della delibera n. 180/10/CONS, separatamente i ricavi da fornitura agli altri operatori e i seguenti ricavi figurativi generati dalla fornitura interna:
i. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
ii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
iii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
iv. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
v. eventuali ulteriori transfer charge da altri servizi al dettaglio.
35 Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il dettaglio dei costi delle componenti/attività da rendicontare, sostenuti per la produzione dei servizi forniti da Telecom Italia è descritto agli articoli 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e agli articoli 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS.
2.2. La rappresentazione contabile dei servizi di interconnessione SPM
2.2.1. Obbligo di separazione contabile
36 Nell’ambito della separazione contabile, per verificare la parità di trattamento interno-esterno, occorre stabilire i criteri per la rappresentazione di dettaglio dei costi dei servizi, ivi inclusi i trasferimenti interni. Questi ultimi sono valorizzati utilizzando i prezzi unitari estratti dai contratti di servizio6 ed i corrispondenti volumi consuntivati nell’anno di riferimento (cd. “Transfer charge al prezzo”).
37 I transfer charge vengono inseriti all’interno dei conti economici dei mercati della raccolta, terminazione e transito come ricavi derivanti dalla cessione interna verso i servizi al dettaglio del traffico non regolamentati, o come costi derivanti dall’acquisizione di servizi del Mercato n. 4 (per la produzione del servizio di raccolta delle comunicazioni da apparati di Telefonia Pubblica).
38 Nello specifico, ogni conto economico riporta:
• i ricavi ottenuti dai servizi forniti esternamente ed internamente (questi ultimi valorizzati come transfer charge al prezzo, suddivisi in base al servizio non regolamentato di provenienza dei ricavi, come precisato
6 Il dettaglio circa la valorizzazione del transfer charge sarà fornita nel capitolo 3.
nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati con riferimento alle condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile);
• i costi propri − con l’indicazione dettagliata degli “ammortamenti”, dei costi relativi al personale, dei “costi esterni e altri” e delle “quote da riversare” – e il costo del capitale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS − e all‘art. 17, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS;
• i costi sostenuti verso i servizi di accesso del Mercato n. 4 (unbundling e colocazione) acquisiti internamente per la produzione dei servizi di telefonia pubblica (valorizzati come transfer charge al prezzo);
• l’“adjustment CCA”;
• il margine figurativo netto, ottenuto dalla differenza tra i ricavi complessivi – somma dei ricavi da altri operatori e dei ricavi interni valorizzati come transfer charge al prezzo − e la somma dei costi propri e dei costi di acquisizione interna valorizzati come transfer charge al prezzo.
39 I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio riportano separatamente il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
• attività correnti;
• attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
• passività correnti;
• passività non correnti.
2.2.2. Obbligo di contabilità dei costi
40 Nell’ambito della contabilità dei costi, gli articoli 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e gli artt. 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS individuano la modalità di rappresentazione dei costi all’interno di appositi prospetti di dettaglio inclusi nella contabilità regolatoria. Inoltre, l’art.19, comma 8, della delibera n. 179/10/CONS e l’art. 20, comma 8, della delibera n. 180/10/CONS prevedono che il processo di allocazione dei costi per ciascun servizio sia documentato all’interno di note esplicative allegate alla contabilità regolatoria.
41 La delibera prevede inoltre che siano disposti ulteriori prospetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del transfer charge al prezzo, alle quantità prodotte di ciascun servizio fornito internamente ed esternamente e ai costi ad esso pertinenti7. Le presenti linee guida definiscono le modalità di calcolo dei transfer
7 Cfr. art. 19, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e art. 20, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS.
charge a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento interno e dalle relative quantità determinate sulla base dei volumi dei servizi venduti nell’esercizio(cfr. il successivo capitolo 3).
42 Parimenti, secondo quanto previsto dalle delibere nn. 179/10/CONS, art. 16, comma 1, e 180/10/CONS, art. 17, comma 1, vanno predisposte apposite tabelle di dettaglio all’interno delle quali sia data evidenza − per ciascuno dei ricavi complessivi generati dalla fornitura agli altri operatori, riportati nei conti economici − delle quantità fornite agli altri operatori e dei prezzi unitari estratti dalle offerte di riferimento.
43 Inoltre, ai sensi dell’art. 19 della delibera n. 179/10/CONS e dell’art. 20 della delibera n. 180/10/CONS, le scritture contabili includono anche una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale. In tale relazione sono documentate e motivate anche “eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all’anno precedente”, evidenziando “le implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi”.
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO
3.1. Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo
3.1.1. Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio
44 L’obbligo di separazione contabile imposto a Telecom Italia nel secondo ciclo di analisi dei mercati definisce le relazioni di trasferimento interno tra servizi wholesale e servizi retail8. Tali relazioni sono state integrate dalla delibera n. 678/11/CONS, che ha specificato la dipendenza della catena produttiva del servizio di Surcharge della telefonia pubblica, appartenente al Mercato n. 2, dal servizio di Full Unbundling, appartenente al Mercato n. 4. Tali relazioni di trasferimento, che raffigurano la cessione di risorse tra servizi, sono riportate nell’Allegato 1 al presente documento.
45 Per definire la corretta modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni, risulta necessario in via preliminare individuare una lista di servizi e prestazioni impiegate internamente da TI per la fornitura dei servizi finali retail. La lista dei servizi all’ingrosso trasferiti internamente è determinata sulla base di un principio di equivalenza con quelli contenuti nell’Offerta di Riferimento destinata agli OLO, escludendo i servizi e le prestazioni che non risultano applicabili all’operatore dominante in ragione delle oggettive differenze strutturali e impiantistiche.
46 In tale ambito, diversamente da quanto fatto per i servizi di accesso con la delibera n. 678/11/CONS, non si ritiene opportuno introdurre ulteriori criteri di selezione dei servizi all’ingrosso atti a ridurre il numero dei servizi soggetti a transfer charge al prezzo (come ad esempio il criterio basato su una soglia di materialità). Difatti, si rileva, da un lato, che i servizi di trasporto del traffico (raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale) all’ingrosso contenuti all’interno dell’Offerta di Riferimento rivolta agli altri operatori risultano essenziali per la fornitura dei servizi retail e, dall’altro, che i servizi accessori di cui all’art. 12, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS risultano in numero esiguo, tanto da non giustificare l’introduzione di un criterio di esclusione.
47 In Allegato 2, si riporta la lista dei servizi relativi a ciascun mercato di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale, selezionati secondo il criterio dell’applicabilità interna. Per ciascun elemento della lista è riportata esplicita indicazione riguardo all’applicabilità o meno a Telecom Italia e riguardo alle relazioni di trasferimento verso i mercati retail.
8 Servizi SPM wholesale, venduti agli OLO e necessari anche per la realizzazione dei servizi finali offerti alla clientela Retail di Telecom Italia.
48 Ai fini contabili, per ciascun servizio cedente e per ciascun servizio ricevente, riportato nelle tabelle dell’Allegato 2, deve essere calcolato il relativo transfer charge al prezzo.
49 Inoltre, Telecom Italia deve dare evidenza nei Contratti di servizio delle condizioni tecniche ed economiche applicate a ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2.
50 Per ciascun servizio, infine, le tabelle di dettaglio della contabilità regolatoria devono riportare le componenti/attività impiegate per la produzione del servizio stesso con i rispettivi coefficienti di utilizzo e costi unitari, evidenziando gli eventuali adjustment (Ca), relativi alla differenza fra il prezzo del servizio applicato nell’anno di riferimento (P) e il relativo costo unitario (C).
51 In tal senso, per ciascun servizio risulta necessario che sia fornita, all’interno del documento metodologico relativo ai principi di separazione contabile e contabilità dei costi, una relazione descrittiva dei driver di allocazione dei costi. Tale metodologia di calcolo dei driver potrà essere modificata, laddove se ne ravveda l’esigenza, con provvedimento esplicito dell’Autorità, adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio. Telecom Italia trasmette, altresì, all’Autorità una relazione di dettaglio sulla valorizzazione dei driver di allocazione dei costi con le quantità di riferimento
3.1.2. Composizione della catena impiantistica dei servizi di traffico telefonico retail
52 I servizi di traffico telefonico venduti al dettaglio alla clientela finale sono prodotti attraverso un’adeguata composizione, secondo opportuni coefficienti (cd. “fattori di utilizzo”), dei servizi all’ingrosso venduti agli operatori alternativi di cui all’art. 10, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e di cui all’art. 12, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. Difatti, entrambe le tipologie di servizi sono realizzate attraverso le medesime componenti di rete commutata.
53 Si riportano, quindi, nell’Allegato 3 le rappresentazioni schematiche delle componenti impiantistiche utilizzate per la realizzazione dei servizi all’ingrosso. Tali servizi sono impiegati per la fornitura dei servizi al dettaglio di traffico telefonico di cui all’art. 8, comma 3, lettera b, della delibera n. 179/10/CONS ed all’art. 10, comma 3, lettera b, della delibera n. 180/10/CONS.
54 Le tipologie di servizi all’ingrosso coinvolte nella fornitura dei servizi di traffico telefonico al dettaglio dipendono dai nodi di commutazione a cui sono attestati gli utenti interessati all’erogazione del servizio, essendo l’instradamento della chiamata all’interno della rete commutata dell’operatore funzione della collocazione di tali nodi di rete. Si descrive di seguito il modello alla base della fornitura del servizio di trasporto del traffico telefonico locale, nazionale e verso numerazioni non geografiche che viene utilizzato per il calcolo dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria.
55 La chiamata locale nella maggioranza dei casi viene instradata dalla centrale di attestazione dell’utente chiamante alla centrale di attestazione dell’utente ricevente secondo i seguenti percorsi di rete:
• nel caso di chiamate on-net9, attraversando una sola centrale SGU o attraversando due centrali SGU;
• nel caso di chiamate off-net10, transitando attraverso una centrale SGT.
56 Nel caso di attraversamento di una sola centrale SGU, il trasporto della chiamata locale si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGU, che consente il transito della chiamata dalla centrale stadio di linea a cui è attestato l’utente chiamante alla centrale SGU;
• un servizio di terminazione SGU, per mezzo del quale la chiamata viene istradata dalla centrale SGU verso la centrale SL a cui è attestato il cliente ricevente.
57 La sovrapposizione di detti servizi, tuttavia, comporta che la funzione di commutazione SGU venga svolta due volte, in fase di raccolta della chiamata e in fase di terminazione. Al fine di evitare il duplice espletamento della stessa funzione, quindi, è necessario escludere dal servizio di raccolta all’ingrosso la funzionalità di commutazione SGU. La figura seguente mostra graficamente la corrispondenza dell’istradamento della chiamata locale attraverso una sola centrale SGU con gli equivalenti servizi all’ingrosso.
Figura 1 – Trasporto della chiamata locale via SGU
58 Nel caso di chiamate on-net con attraversamento di due centrali SGU, il trasporto della chiamata locale si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGU, identico a quello svolto nel caso di attraversamento di una sola centrale SGU;
9 La chiamata effettuata da un cliente di Telecom Italia è diretta ad un cliente dello stesso operatore.
10 La chiamata effettuata da un cliente di Telecom Italia è diretta ad un cliente di un altro operatore.
• un servizio di terminazione SGU in ambito distrettuale, attraverso il quale avviene l’istradamento della chiamata dalla centrale SGU su cui è stata effettuata la raccolta del traffico verso un’altra centrale SGU che inoltra la chiamata alla centrale SL presso cui è attestato il cliente ricevente.
59 La figura seguente mostra graficamente la corrispondenza dell’istradamento della chiamata locale attraverso due centrali SGU con gli equivalenti servizi all’ingrosso.
Figura 2 – Trasporto della chiamata locale via SGU distrettuale
60 Nel caso di chiamate off-net il trasporto della chiamata si compone a livello
wholesale dei seguenti servizi, come illustrato nella figura successiva:
• un servizio di raccolta SGT, che consente il passaggio della chiamata dalla centrale stadio di linea a cui è attestato l’utente chiamante alla centrale SGT, a cui è attestato l’operatore di destinazione;
• un servizio di transito SGT, che consente l’interconnessione reverse verso la rete dell’operatore di destinazione.
61 La figura seguente mostra graficamente i servizi all’ingrosso che compongono la chiamata locale off-net.
Figura 3 – Trasporto della chiamata locale off-net
62 Il trasporto delle chiamate nazionali on-net si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGT;
• un servizio di terminazione via SGT distrettuale o via doppio SGT.
63 In questo caso il servizio di raccolta SGT, per le stesse ragioni espresse sopra nel caso di raccolta SGU, non comprende la funzione di commutazione SGT, che viene svolta in fase di terminazione. La figura seguente mostra graficamente i servizi all’ingrosso che compongono la chiamata nazionale on-net istradata attraverso una centrale SGT.
Figura 4 – Trasporto della chiamata nazionale via SGT
64 La chiamata verso numerazioni non geografiche può essere instradata secondo i seguenti percorsi di rete:
• attraversando una sola centrale SGU;
• attraversando due centrali SGU;
• transitando attraverso una centrale SGT oppure
• transitando attraverso due centrali SGT.
65 In particolare, di seguito sono riportate le catene impiantistiche che rappresentano i possibili istradamenti delle chiamate verso le numerazioni non geografiche con l’indicazione degli equivalenti servizi wholesale che le compongono.
Figura 5 − Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGU
Figura 6 − Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGU distrettuale
Figura 7 − Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGT
Figura 8 − Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGT distrettuale
66 Nel caso di attraversamento di una centrale SGT (o di due centrali SGT), la sovrapposizione del servizio di raccolta SGT (o servizio di raccolta doppio SGT) con il servizio di transito via SGU-SGT distrettuale implica che la funzione di commutazione SGT venga svolta due volte, in fase di raccolta della chiamata e in fase di transito. Al fine, quindi, di evitare il duplice espletamento della stessa funzione è necessario escludere dal servizio all’ingrosso di transito via SGU- SGT distrettuale la funzionalità di commutazione SGT.
67 I modelli descritti per il calcolo dei transfer charge relativi ai servizi al dettaglio di trasporto del traffico locale, nazionale e verso numerazioni non geografiche all’interno della contabilità regolatoria possono essere estesi anche agli altri servizi di traffico telefonico retail di cui all’art. 8, comma 3, lettera b, della delibera n. 179/10/CONS ed all’art. 10, comma 3, lettera b, della delibera n. 180/10/CONS. Nella tabella seguente sono indicati con la lettera “X” i servizi all’ingrosso che compongono i servizi di trasporto del traffico commutato al dettaglio. Tale rappresentazione tuttavia potrà essere modificata, laddove se ne ravveda l’esigenza, con provvedimento esplicito dell’Autorità, adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio.
Tabella 2 – Matrice di relazione per le cessioni interne tra servizi wholesale
e retail
68 Nello specifico, si precisa che i servizi di raccolta, terminazione e transito riportati in tabella coincidono con quelli contenuti nella corrispondente Offerta di Riferimento, eccetto i servizi indicati con il simbolo dell’asterisco che invece sono oggetto degli aggiustamenti individuati ai punti precedenti. Il servizio “DSS1 di attestazione al nodo urbano” coincide con il servizio di conversione in DSS1 venduto agli OLO, mentre il l’”attestazione al nodo di transito” è una componente che comprende la giunzione e la segnalazione del BBN ed è utilizzata per completare la catena impiantistica del servizio di “traffico internet geografico”. Inoltre, sono indicati con la dicitura “Altri servizi non regolati” tutti i servizi non soggetti agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi che concorrono alla produzione del corrispondente servizio al dettaglio ma che non sono oggetto di trasferimento interno.
69 Il traffico generato dai clienti ADSL o diretto ai clienti ADSL si avvale, rispettivamente, del servizio di raccolta fornito su accesso VoIP e del servizio di terminazione fornito su accesso VoIP. Al riguardo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera n. 128/11/CIR, Telecom Italia ha reso pubblica l’offerta all’ingrosso di interconnessione IP e, nelle more dell’approvazione di detta offerta, secondo la normativa vigente11, TI deve fornire i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente impiegate al proprio interno.
11 Art. 12, comma5, della delibera n. 179/10/CONS
70 Le relazioni di trasferimento definite nella tabella 2, tuttavia, dipendono dai fattori di utilizzo di ciascun servizio all’ingrosso nel trasporto del traffico al dettaglio. Tali fattori sono basati sulla percentuale di utilizzo di ciascuna catena impiantistica attraverso cui può essere istradato il traffico che è calcolata a livello medio nazionale sulla base dei minuti di traffico effettuati. Per tale ragione, occorre che i coefficienti di utilizzo da cui derivano le relazioni di trasferimento siano forniti da Telecom Italia annualmente all’interno della contabilità regolatoria.
71 I trasferimenti interni relativi ai servizi di interconnessione in tecnologia IP saranno rendicontati a partire dall’esercizio contabile 2013 e, fintantoché non sarà terminato il processo di migrazione tecnica verso l’interconnessione IP, saranno forniti unitamente ai trasferimenti interni relativi ai servizi di interconnessione in tecnologia TDM, tenendo conto della percentuale di circuiti migrati.
72 Nello specifico, Telecom Italia dovrà predisporre, a partire dall’esercizio contabile 2013, Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascun servizio di raccolta, terminazione e transito in tecnologia IP, in cui dovranno essere indicati separatamente i ricavi generati dalla fornitura agli altri operatori e i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna. Inoltre, Telecom Italia dovrà predisporre i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, che alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato.
3.1.3. Criteri per la determinazione del prezzo equivalente
73 Al fine di permettere l’effettiva applicazione del principio di equivalence da parte di TI in termini anche di condizioni economiche di offerta, i prezzi di trasferimento interno sono valorizzati ad un prezzo equivalente a quello praticato agli altri Operatori nelle Offerte di Riferimento.
74 In accordo con le disposizioni contenute nella delibera n. 678/11/CONS, i transfer charge sono quindi ottenuti moltiplicando le quantità (Q) scambiate internamente per il prezzo unitario equivalente (P) incluso nei contratti di servizio.
75 Nel caso di coincidenza delle catene produttive (impianti + processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno agli OLO, il prezzo di trasferimento coincide con quello incluso nelle Offerte di Riferimento approvate per la vendita agli altri Operatori (POR), ossia P = POR.
76 Nel caso siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni adjustment (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento) secondo le modalità definite nelle presenti linee guida sulla base dei dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile all’atto della presentazione dei contratti di
servizio (ossia, P = POR ± AOR). Gli AOR così identificati sono riportati nelle presenti Linee Guida.
77 Relativamente ai servizi per i quali è prevista l’esposizione dei transfer charge, come individuati in Allegato 2, allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne, ad eccezione dei servizi di raccolta SGU, di raccolta SGT e transito SGU-SGT distrettuale per i quali, alla luce di quanto evidenziato al paragrafo precedente (cfr. punti 57, 63 e 66 del presente documento), risulta necessario individuare tre specifici adjustment (rispettivamente AOR-SGU, AOR-SGT e AOR-SGU-SGT).
78 Il servizio di Raccolta in tali casi differisce dall’analogo servizio all’ingrosso per la mancanza della funzionalità di commutazione sull’apparato SGU o SGT e il servizio di transito SGU-SGT distrettuale differisce dall’analogo servizio all’ingrosso per la mancanza della funzionalità di commutazione SGT. Per determinare il prezzo adjusted pertanto occorre sottrarre al prezzo regolato del servizio all’ingrosso il costo unitario della funzionalità di commutazione estratto dall’ultima contabilità regolatoria certificata.
79 La voce “Altri servizi non regolati” contiene i costi dei corrispondenti servizi all’ingrosso che non sono trasferiti internamente.
80 Il prezzo equivalente di ciascun servizio al dettaglio, infine, si ottiene, sommando i prodotti dei prezzi unitari dei servizi all’ingrosso, eventualmente aggiustati, per i relativi fattori di utilizzo.
3.1.4. Metodologia di rilevazione dei volumi
81 Telecom Italia realizzerà un apposito sistema che registri le quantità (Q) ed i prezzi per la valorizzazione degli scambi interni relativi ai servizi SPM, limitatamente a quei servizi/prestazioni, riportati in Allegato 2, per i quali si richiede una rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria. Tale sistema produrrà un flusso verso la contabilità regolatoria, per consentire la produzione dell’evidenza contabile separata dei transfer charge. Le quantità (Q) rilevate per ciascun servizio “cedente” dovranno essere ripartite tra i rispettivi servizi “riceventi”, sulla base delle relazioni individuate in Allegato 2.
82 Per determinare le quantità (Q) relative ai servizi di trasporto del traffico commutato, occorre registrare, per ciascuna direttrice di traffico indicata in tabella 2, la durata delle conversazioni telefoniche andate a buon fine, secondo le modalità adottate per il calcolo del corrispettivo richiesto agli operatori alternativi per l’utilizzo della rete telefonica pubblica commutata, riportate nell’offerta di riferimento vigente.
83 Infine, la valorizzazione dei transfer charge dei servizi trasferiti internamente si ottiene moltiplicando Q per i prezzi equivalenti calcolati come descritto al paragrafo precedente.
3.1.5. Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione
84 In conformità con quanto previsto dalla delibera n. 678/11/CONS eventuali proposte di introduzione, modifica e/o eliminazione degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell’Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all’Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell’approvazione con atto esplicito da parte dell’Autorità.
85 L’Autorità dispone con provvedimento dell’Ufficio di competenza l’introduzione di nuovi servizi trasferiti internamente nell’ambito delle relazioni di trasferimento individuate.
86 Le Tabelle di relazione tra servizi wholesale e retail, di cui all’Allegato 2 dovranno riportare, per ciascun anno di riferimento, l’indicazione di tutte le voci di listino indicate nelle Offerte di Riferimento in vigore. La valorizzazione dei trasferimenti interni, secondo le modalità definite dall’Autorità, dovrà essere implementata per gli elementi individuati dall’Autorità nel presente provvedimento ed eventuali successive modificazioni.
3.2. Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo
87 I transfer charge valorizzati al prezzo sono riportati nelle tabelle di dettaglio contenute all’interno della contabilità regolatoria nelle quali, per ciascuna delle relazioni di corrispondenza tra servizi SPM Wholesale e Servizi Retail riportate nell’Allegato 2, saranno disponibili i dettagli informativi relativi a:
• Costo unitario di ciascun servizio/prestazione (C);
• Prezzo unitario equivalente (P) con l’evidenza della differenza rispetto al costo (Ca), pari alla differenza fra il prezzo unitario (P) e il relativo costo unitario (C);
• Quantità cedute (Q);
• Ricavi Interni (Q x P).
88 Tali dati sono ricavati come segue:
• il costo unitario (C) è ricavato dai prospetti di dettaglio di cui all’articolo
19 della delibera 179/10/CONS, nonché all’art. 20 della delibera 180/10/CONS;
• il prezzo unitario equivalente (P) è estratto dai contratti di servizio relativi all’esercizio in analisi ed è ottenuto applicando al prezzo corrispondente dell’offerta di riferimento (POR) l’eventuale adjustment basato sulla differente catena impiantistica (AOR);
• le quantità relative alle consistenze medie annue trasferite internamente ai servizi acquirenti nell’esercizio contabile di riferimento (Q) sono estratte dai sistemi aziendali.
89 In tal senso TI compila e trasmette unitamente alla contabilità regolatoria le tabelle a seguire (Tabelle 3, 4 e 5), relative, rispettivamente, al calcolo del prezzo unitario e del costo unitario dei servizi al dettaglio di cui alla tabella 2 e alla rappresentazione dei transfer charge.
Tabella 3 – Calcolo del prezzo unitario equivalente e del costo unitario dei servizi
retail
Tabella 4 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo relativi ai servizi retail di trasporto del traffico
Tabella 5 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al costo relativi ai servizi retail di trasporto del traffico
90 Nelle tabelle 6, 7, e 8 è riportata la modalità di rappresentazione dei transfer charge al prezzo relativi ai canoni e contributi indicati in allegato 2 fra i servizi accessori.
Tabella 6 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo per i canoni e i contributi
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL PREZZO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato Wholesale vs Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 7 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al costo per i canoni e i contributi
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato Wholesale vs Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Costo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 8 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge – Differenza fra ricavi interni unitari e costi unitari
DETTAGLIO DIFFERENZA FRA RICAVI E COSTI DEL MERCATO M XX
Differenza Ricavi interni Unitari vs Costi Unitari del Mercato xx | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | … | Servizio N | |
Ricavo interno unitario medio | |||||||
Costo unitario medio | |||||||
Differenza (ricavo- costo) |
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO
91 La stipula di appositi “contratti di servizio”12 tra le unità organizzative di rete e le direzioni commerciali di Telecom Italia si configura come uno strumento a disposizione dell’Autorità che integra e rafforza gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, ai fini della verifica dell’applicazione da parte di Telecom Italia dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all’ingrosso per i quali è notificata quale operatore avente Significativo Potere di Mercato.
92 Al riguardo, quanto previsto dalle delibere dell’Autorità13, integra e sostituisce le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS14, nella misura in cui dispone che Telecom Italia debba garantire la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito nella rete telefonica pubblica fissa alle proprie divisioni interne “attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche”.
93 La regolamentazione prevede, inoltre, che: “Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell’Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all’Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento”.
12 Si chiarisce che nella presente proposta di Xxxxx guida si intende per “contratto di servizio” l’”accordo interno” (anche “contratto interno”) che Telecom Italia è tenuta a stipulare e a comunicare all’Autorità, nei termini indicati all’articolo 15, comma 1, lett. a della delibera n. 179/10/CONS e all’art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 180/10/CONS.
13 Cfr. art. 15, comma 1, lett. a della delibera n. 179/10/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 180/10/CONS.
14 Cfr. art. 2, comma 2, lett. a: “L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano: che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’allegato C;”. All’allegato C suindicato, si dispone che “Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell’operatore notificato, relativi, tra l’altro, ai servizi di trasporto end- to –end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento [..]”.
4.1. Contenuto dei contratti di servizio
94 Il contratto di servizio predisposto da Telecom Italia relativo ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa contiene almeno i seguenti elementi:
(a) oggetto del contratto;
(b) durata, decorrenza, modifiche del contratto;
(c) indicazione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi;
(d) indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi;
(e) indicazione dei Service Level Agreement di riferimento;
(f) indicazione delle funzioni di Telecom Italia cui si applicano i contratti.
95 Telecom Italia esplicita nei “contratti di servizio” le condizioni tecniche di fornitura dei servizi, dando altresì evidenza dei prezzi unitari (P) dei servizi offerti internamente15.
96 Come meglio precisato alla sezione 3.1.3 delle presenti Linea Guida, le condizioni economiche (P) rappresentano i prezzi unitari di fornitura interna dei servizi ─ equivalenti a quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente (POR) ─ per ciascuno dei servizi forniti internamente. Inoltre, nei contratti di servizio Telecom Italia esplicita il valore unitario degli eventuali adjustment di prezzo (AOR).
97 Allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) dovrà coincidere con quello riportato nell’Offerta di Riferimento, fatto salvo per il trasferimento dei servizi di raccolta SGU, raccolta SGT e transito SGU-SGT distrettuale ─ come specificato nel capitolo 3 ─ verso i mercati dei servizi di trasporto del traffico telefonico retail per cui sono definiti gli adjustment indicati, rispettivamente, con AOR-SGU, AOR-SGT e AOR-SGU-SGT.
98 Gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente sono quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente, corredati da congrue penali interne in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
99 Le funzioni retail che stipulano i contratti di servizio sono tutte quelle adibite alla commercializzazione dei servizi al dettaglio. Le stesse formulano le offerte al dettaglio sulla base dei prezzi contenuti nei contratti di servizio.
4.2. Tempi di fornitura dei contratti di servizio
100 Telecom Italia trasmette all’Autorità i contratti di servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Offerta di
15 TI deve indicare il prezzo unitario e le condizioni tecniche dei servizi che soddisfano il criterio di “applicabilità interna”, secondo quanto riportato in Allegato 2.
Riferimento corrispondente a ciascuno dei servizi forniti internamente, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
101 I contratti di servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente senza un atto deliberativo esplicito.
102 Ogni modifica a ciascuna Offerta di Riferimento, ripubblicata per effetto di disposizioni regolamentari, sarà automaticamente recepita – laddove applicabile
– dal contratto di servizio che sarà ritrasmesso all’Autorità con le relative variazioni.
103 Gli eventuali adjustment vengono valorizzati secondo le modalità individuate dall’Autorità nelle presenti Linee Guida (cfr. sezione “3.1.3” delle Linee guida)), o successivamente approvate (cfr. sezione “3.1.5” delle Linee guida), utilizzando i dati contabili disponibili più recenti e sono verificati dal revisore contabile.
104 Tali contratti, in maniera equivalente rispetto all’Offerta di Riferimento corrispondente, hanno validità annuale a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Decorrono da tale data retroattivamente, ove non diversamente previsto, anche le eventuali modifiche intervenute a seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento corrispondente.
105 La verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà svolta dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.
106 Telecom Italia predispone e trasmette all’Autorità all’interno di appositi prospetti di dettaglio, unitamente alla contabilità regolatoria (cfr. sezione “3.2” delle Linee guida), delle tabelle di dettaglio relative ai trasferimenti interni contenenti i prezzi unitari dei servizi forniti internamente – estratti dai contratti di servizio - e le informazioni quantitative relative alle consistenze installate ed ai volumi dei servizi venduti nell’esercizio.
4.3. Pubblicazione dei contratti di servizio
107 TI pubblica i contratti di servizio sul proprio Portale Wholesale, contestualmente alla pubblicazione della relativa Offerta di Riferimento. A seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, TI è tenuta a ripubblicare i contratti di servizio corrispondenti all’Offerta, recependo altresì le eventuali modifiche approvate dall’Autorità.
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI
5.1. Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali
108 L’art. 11 della delibera n. 179/10/CONS e l’art. 13 della delibera n. 180/10/CONS, “Presentazione e verifica della contabilità regolatoria”, stabiliscono che Telecom Italia invii annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili corredate dai prospetti di dettaglio in cui figurino i transfer charge al prezzo16. L’Autorità incarica un soggetto indipendente (Revisore) di certificare la conformità della contabilità regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente.
109 Le disposizioni contenute nel presente documento, relative ai trasferimenti interni, si applicano a partire dall’esercizio contabile 2012. Tuttavia, resta salvo quanto previsto dalle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati rilevanti riguardo all’adeguamento dei formati contabili alle disposizioni ivi contenute a partire dall’esercizio 2011.
110 Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire all’Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente all’Offerta di Riferimento, i contratti di servizio relativi all’anno successivo secondo le modalità e le tempistiche individuate alla precedente sezione 4.
111 Per l’anno 2013, in fase di prima applicazione, Telecom Italia pubblica i contratti di servizio entro 45 giorni dalla notifica delle presenti Linee Guida, in coerenza con le disposizioni contenute nelle medesime, nonché con quanto previsto dalle suindicate delibere di analisi dei mercati.
112 Il revisore al fine di verificare la contabilità regolatoria ha a disposizione: il bilancio di esercizio approvato, da cui la stessa contabilità regolatoria deriva; le modalità di valutazione degli adjustment di prezzo relativi al servizio di raccolta SGU, raccolta SGT e transito SGU-SGT distrettuale individuati nelle presenti linee guida (rispettivamente, AOR-SGU, AOR-SGT e AOR-SGU-SGT) ed eventuali altri adjustment approvati successivamente dall’Autorità; infine, oltre alla reportistica standard ha a disposizione all’interno della contabilità regolatoria i prospetti di dettaglio17 relativi alla fornitura interna dei servizi (transfer charge).
113 Il revisore, nell’ambito delle attività ordinarie di revisione della contabilità regolatoria, provvede alla verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo (AOR-SGU, AOR-SGT e AOR-SGU-SGT) sulla base di quanto definito nelle presenti linee guida (sezione 3.1.3).
16 Cfr. sezione 3.2
17 Cfr. sezione 3.2
5.2. Pubblicazione della contabilità regolatoria
114 A valle della verifica da parte del revisore18, l’Autorità rende pubblici i conti economici e i rendiconti del capitale impiegato di sintesi dei Mercati 2, 3 ed ex 10.
115 Inoltre, in continuità con le disposizioni contenute nella delibera n. 152/02/CONS riguardo alla pubblicazione dei dati di contabilità regolatoria19 e coerentemente con quanto pubblicato per gli esercizi 2005-2010 (cfr. delibere nn. 666/09/CONS, 162/11/CONS, 424/11/CONS e 193/12/CONS), vengono resi pubblici i conti economici e i rendiconti del capitale impiegato relativi al servizio di Surcharge della telefonia pubblica, appartenente al Mercato n. 2, nonché le tabelle − senza i valori economici − dei restanti conti economici e rendiconti del capitale impiegato relativi ai servizi appartenenti a ciascun mercato.
116 Al fine di garantire la massima trasparenza sulle modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni si ritiene opportuno pubblicare gli ulteriori elementi di dettaglio riportati di seguito:
• i costi unitari mensili delle componenti/attività dei servizi a traffico;
• la tabella di attribuzione dei costi delle componenti ai relativi servizi a traffico, prive dei corrispondenti fattori di utilizzo;
• i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti ai mercati a valle (tali informazioni sono contenute nelle tabelle di cui ai punti 89 e 90)
18 Art. 11, comma 5 della delibera n. 179/10/CONS e art. 13, comma 5 della delibera n. 180/10/CONS.
19 Cfr. allegato B alla delibera n. 152/02/CONS.