Contratto di assicurazione auto
xxxx assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Contratto di assicurazione auto
RuotaLibera
Set Informativo modello 290SI ed.3/2022
Il presente Set Informativo, contenente:
a) Documento Informativo precontrattuale - DIP
b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo
c) Condizioni di Assicurazione RuotaLibera modello 290/CA ed. 3/2022 comprensivo di glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Modello. 60RL
Polizza X.X.XXXX(Autovetture e Autotassametri)
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: RuotaLibera ed. 3/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
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✓
✓
. Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
.
Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
.
. Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
✓
. Carico e scarico con operazioni manuali: danni
. provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
✓
Responsabilità civile dei trasportati: danni che
questi possono involontariamente causare durante la circolazione
✓
Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati
dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
✓
Danni a cose di terzi trasportati: su autotassametri
o veicoli dati a noleggio con conducente
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni
fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di €6.070.000 per i danni alla persona e di €1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Sono inoltre previste le seguenti coperture opzionali:
Incendio e furto dell’autovettura Eventi Atmosferici
Atti vandalici e sociopolitici Kasko Cristalli
Globale Complementari Assistenza
Assistenza Persona Assistenza Casa Infortuni del conducente Tutela giudiziaria MiMuovo Sharing
MiMuovo senza Targa Qui Famiglia
WebProtetto AutoPiù (opzionale). SaraPass (che prevede l’abbinamento della copertura a Servizi di telepedaggio)
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:
x il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
x il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
x il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
x i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! conducente non abilitato alla guida
! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
! conducente minore di 26 anni in caso di opzione “Guida esperta”
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, nel Regno Unito, nella Repubblica di Montenegro, in Svizzera, Andorra, Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (€1.000). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché, in caso di attivazione della copertura opzionale SaraPass dei costi connessi all’erogazione dei Servizi Telepass, come descritti nel relativo contratto, al quale si rinvia.
Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Puoi richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto, oltreché presso l’Agenzia XXXX, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.
Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Autovettura
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: RuotaLibera
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 03/2022, ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00, 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925 . Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020
• Patrimonio netto: euro 708.608.620,00
• Capitale sociale : euro 54.675.000
• Totale delle riserve patrimoniali: euro 653.933.620,00
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx)
• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 283.552.756,21
• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 127.598.740,29
• Fondi Propri Ammissibili: euro 852.980.870,37
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 300,82% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |||
Massimali (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Garanzia Rca – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto. | ||
Garanzie estese | Non previste | ||
Tipo guida (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | La polizza può prevedere in base al conducente le seguenti tipologie di guida: - Guida Libera: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida; - Guida Esperta: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche , o nel caso la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente o la stessa non venga presentata, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare la Compagnia dell'importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Dispositivo satellitare con sistema di rilevazione dinamica di sinistro (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli dotati di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con la Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non installi o disinstalli il dispositivo satellitare, in corso di contratto, si procederà al recupero dell'agevolazione concessa. In caso di mancato recupero qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato la Compagnia si potrà rivalere entro il limite massimo di €1.500. |
Associazione Aci (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede un'agevolazione in caso l'autoveicolo assicurato o il suo proprietario sia socio Aci. |
Autoscuole (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 25 anni che conseguono la patente presso autoscuole del circuito Ready to Go che promuovono un innovativo sistema di formazione alla guida basato su concetti legati alla guida sicura. |
Guida Sicura (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede un'agevolazione per i proprietari che abbiano partecipato a corsi di Guida Sicura erogati da ACI Vallelunga spa e dal Centro di Guida Sicura Aci di Lainate. |
Patto per i Giovani (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 30 anni che dichiarano di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida in tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA, definite da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori. In caso di non rispetto delle regole di comportamento, è prevista una rivalsa sino al limite massimo di € 1.500 qualora si verifichi un sinistro. |
Ripara Ok (clausola non prevista nel Contratto Base) | La pattuizione della clausola Ripara Ok, prevede l'applicazione di uno sconto sul premio netto della garanzia Rca - per i sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto, con sottoscrizione di modulo C.A.I. da entrambi i conducenti coinvolti e senza alcuna colpa a carico del conducente - e delle garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro, Cristalli), qualora il Contraente si impegni a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata o un centro specializzato con Sara Assicurazioni. Tale opzione, inoltre, per i sinistri ARD prevede la riduzione o l’eliminazione di eventuali scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili delle garanzie ARD, restando a carico del contraente il degrado d’uso. In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato. Qualora il Contraente venga meno all’obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso un centro di riparazione non convenzionato con Sara Assicurazioni e chieda il rimborso delle spese sostenute: • per la garanzia RCA avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10%, con il limite pari ad euro 100. Tale penale non verrà applicata qualora la carrozzeria convenzionata non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, a condizione che il Contraente non si avvalga della cessione del credito; • per le garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi atmosferici-ad esclusione dell’evento grandine-, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro,) la franchigia e/o il minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l’eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Xxxx Xxxxxxxxx ed Eventi sociopolitici. • per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell’evento Grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro avrà diritto alla liquidazione del danno con applicazione di uno uno scoperto addizionale, a quello pattuito in polizza, pari al 15%. Qualora non sia stato pattuito alcuno scoperto verrà comunque applicato uno scoperto del 15%; • nel solo caso di garanzia Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso sicuro oltre all'applicazione del suddetto addizionale scoperto del 15%, verranno raddoppiati la franchigia e/o il minimo di scoperto previsti nella scheda di polizza. • Per il solo evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici) e la garanzia Cristalli, la Compagnia non erogherà alcun tipo di indennizzo. Relativamente alle garanzie RCA e ARD resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tal caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia decurtato dell'eventuale applicazione dell'eventuale scoperto e franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza. Resta ferma l'applicazione del degrado d’uso. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Autovetture date in uso da Società (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede in caso di sinistro la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti della società proprietaria dell'autoveicolo, adibito a servizio privato, nel caso lo stesso sia dato in uso dalla società a dipendenti, purché il conducente in buona fede non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. |
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Prevede in caso di sinistro l'esercizio del diritto di rivalsa, da parte della Compagnia sino all'importo massimo di € 500, qualora il conducente dell'autoveicolo risulti da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente. |
SuperProtezione Bonus (clausola non prevista nel Contratto Base) | Prevede al verificarsi di un solo sinistro con responsabilità, principale o paritaria nel periodo di osservazione, di mantenere nell'annualità successiva le agevolazioni maturate ed applicate al contratto, oltreché la non applicazione di eventuali maggiorazioni dei parametri tariffari legati al verificarsi del sinistro. |
Gancio Traino (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Prevede, in presenza di gancio traino installato ed omologato sull’autoveicolo indicato in polizza, la copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino e, se dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo. |
Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Prevede la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti del proprietario o locatario (leasing) dell'autoveicolo qualora l'autoveicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non ne fosse a conoscenza. Inoltre, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure nel caso l'autoveicolo non risulti in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di € 1.000. |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, oltreché servizi di telepedaggio.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Garanzia Incendio (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti all'autoveicolo in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia copre anche: - sino al massimale di €300.000, le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti a cose di terzi dovute da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €500 le spese per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €250 i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi dalla garanzia i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo - a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato. |
Garanzia Furto (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina; sono anche compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori purché stabilmente fissati all'interno del veicolo e indicati in polizza. La garanzia copre anche i danni all'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%. Per gli accessori saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto indicato in polizza non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro. La copertura per i danni subiti dall'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto a bordo è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 200 per sinistro, oppure con il maggiore scoperto indicato in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo; - verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato. |
Garanzia Eventi Atmosferici (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno e grandine. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo. |
Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti dolosi di terzi o di vandalismo |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; - esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - atti causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - furto e rapina; - sinistri stradali. |
Garanzia SaraPass (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre il Proprietario dell’autoveicolo assicurato per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo stesso durante la circolazione su strade, la cui percorrenza comporata il pagamento di un pedaggio pagabile tramite Telepass in conseguenza di: a) collisione con veicoli a motore identificati e targati; b) danni accidentali conseguenti a: - urto con ostacoli di qualsiasi genere; - collisione con veicoli; - ribaltamento; - fuoriuscita di strada Nelle aree di servizio e di sosta la garanzia è operante solo in caso di collisione con altro veicolo identificato. La garanzia SaraPass è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo, per anno assicurativo, di € 5.000 ed è attiva a condizione che: a) l'autoveicolo che ha subito il danno sia un'autovettura ad uso privato; b) a bordo dell’autoveicolo sia presente il dispositivo Telepass e che tale dispositivi sia attivo ed associato al veicolo secondo le condizioni di contratto e d’uso del servizio Telepass, con abbonamento valido e in vigore; c) il danno subito dall’autoveicolo sia accaduto su tratto autostradale presente su territorio italiano e coperto da servizio Telepass; d) sia intervenuto, sul luogo dell’incidente, il soccorso stradale e/o personale addetto all’assistenza sul tratto autostradale interessato e/o Polizia Stradale che rilascino adeguata documentazione comprovante l’evento e l’intervento. In aggiunta a quanto sopra, la garanzia SaraPass offre i servizi indicati nel Contratto denominato “Contratto per la fornitura dei Servizi Telepass, al quale si rinvia. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i danni: a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo); h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”; m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente; n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”. |
Garanzia Kasko (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia è prestata, per una somma assicurata pari al valore del autoveicolo indicato in polizza, in una delle seguenti modalità a scelta dell'Assicurato: - Kasko Collisione che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati; - Kasko Completa: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada ; - Rimborso sicuro: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo definito in polizza per anno assicurativo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; -cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; - conseguenti a furto, rapina e incendio; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con la Compagnia per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti”; - in conseguenza di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente, in caso di garanzia Kasko Collisione. |
Garanzia Cristalli (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre fino al massimale indicato in polizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. |
Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate , fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La copertura per le spese di riparazione all'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di €500. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato - i danni derivanti da usura dei sistemi di sicurezza. |
Garanzia Infortuni (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, sino alle somme indicate in polizza, infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000 La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento od il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; - gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza; - gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | - Indennità di degenza copre il ricovero, per un periodo non superiore a giorni 120, in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. A partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, l'indennità sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni. - Rimborso spese di cura: copre le spese sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio, fino al massimale riportato in polizza. Per spese è da intendersi accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria; diritti di sala operatoria; materiale di intervento ; medicinali prescritti dal medico curante, cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; rette di degenza; trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro; protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100. - Indennità integrativa: prevede in caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato che comporti il ricovero superiore a 24 ore un'indennità di € 1.000 per sinistro; tale indennità ammonta a €2.000 se dall'infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%. - Xxxxxxx xxxxxxxxx: in caso di infortunio che determina una invalidità permanente maggiore del 50% della totale, sarà garantita una rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo presente in polizza. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%. Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati: - dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza; - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo; - dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; durante le "prove libere«, amatoriali e non, all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, infarti e ernie di qualsiasi tipo. In caso d infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000. |
Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi: - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali; - controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. - sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici in occasione di ricovero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale; - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico; - spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Difesa penale per omicidio stradale, la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000. Guida in stato di ebrezza la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza e per il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i casi: - in presenza di soccorso stradale le eventuali spese per i ricambi e per il recupero e rimessa su strada dell'autoveicolo finito fuori dalla sede stradale; - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza; - di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto. |
Garanzia Assistenza (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre l'erogazione dell'assistenza in caso di difficoltà in una delle seguenti modalità a scelta dell'Assicurato: Assistenza Base - soccorso stradale per guasto dell'autoveicolo o incidente purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - recupero autoveicolo in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - auto in sostituzione per guasto o incidente stradale; - rientro dell'assicurato e di passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino a due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autoveicolo immobilizzato sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro. Assistenza Techno - soccorso stradale per guasto dell'autoveicolo o incidente purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - auto in sostituzione per guasto o incidente stradale; - rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autoveicolo immobilizzato sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - auto in sostituzione per furto totale dell'autoveicolo in Italia, fino ad un massimo di 30 giorni; - recupero dell'autoveicolo riparato in Italia per guasto o incidente oppure per furto con ritrovamento al di fuori della provincia di residenza, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 300 per sinistro; - recupero dell'autoveicolo e trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'assicurato situata nella località di residenza dello stesso per guasto, incidente o ritrovamento dopo furto avvenuto all'estero, fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per durata della polizza; - trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo dell'autoveicolo fino all'hotel o al luogo di consegna dell'auto sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro, - assistenza telefonica contestuale all'incidente sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI; - consulenza medica telefonica e eventuale invio di un medico generico convenzionato per il contrente o trasportati in viaggio a seguito di infortunio o malattia; - trasporto del contraente o dei passeggeri in un istituto di cura in Italia o al domicilio in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio, fino ad un massimo di €15.000 per persona e fino a €30.000 per sinistro; - rientro del convalescente, contraente o passeggero, fino alla sua residenza fino alla concorrenza massima di € 1.000; - servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla circolazione dell'autoveicolo (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica del veicolo, rinnovo permessi di circolazione, etc.). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Garanzia Assistenza (non obbligatoria) | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica. |
Garanzia MiMuovo Sharing (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, l'infortunio verificatosi alla guida di un mezzo a noleggio tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine o in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; la tutela legale del proprietario, sino al massimale di € 5.000, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; il rimborso delle spese sostenute dal proprietario come franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA fino alla concorrenza del massimale di € 500 ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine, sempreché il proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione della garanzia ai componenti del nucleo famigliare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi per la garanzia infortuni quelli causati: - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. Sono esclusi per la garanzia tutela legale: -la controversia derivante da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dal p roprietario in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti; - il procedimento che si riferisca a sanzione amministrativa o a contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve; - la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni, alle fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara; - da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate; - il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; - le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del proprietario. |
Garanzia MIMuovo senza Targa (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre: - la responsabilità civile dei danni involontariamente cagionati a terzi, a titolo di risarcimento, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito dell’uso di mezzi, non targati e non soggetti ad obbligo di legge, in area pubbliche o a queste equiparate. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000 e con una franchigia di € 250 per periodo di assicurazione. - le spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo, per l’acquisto di biglietteria in sostituzione di quella non utilizzabile a causa di ritardo all’arrivo dell’Assicurato al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in conseguenza di circostanze, imprevedibili ed oggettivamente documentabili, dovute a incidente da circolazione dell’autoveicolo o blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità. - le spese per il rifacimento della carta d’identità, del passaporto, e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione della garanzia ai componenti del nucleo famigliare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi per la garanzia responsabilità mezzi non targati i danni: - derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; - derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga - derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico; - derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura; - derivanti dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere; - derivanti dalla proprietà, possesso e utilizzo di animali; - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; - derivanti dall’esercizio di attività professionale; - derivanti da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare; - derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; - conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; - derivanti da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della garanzia. Sono esclusi per la garanzia riprotezione della mobilità i danni: - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l’autoveicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Sono esclusi per la garanzia perdita documenti i danni: -verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - danni conseguenti a furto perpetrato all’interno di un autoveicolo; - verificatisi durante il soggiorno in campeggio; - conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell’Assicurato; - danni conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore. |
Garanzia Qui Famiglia (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità civile della vita familiare del Proprietario del veicoli assicurato e dei familiari con lui conviventi (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici). Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui. La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato. Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura comprende anche i danni causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella La garanzia Qui Famiglia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l’animale a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. La garanzia non comprende i danni derivanti dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi" |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi di danni derivanti: a) dalla proprietà di beni immobili; b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi; c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013); d) ad animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; e) da furto; f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato; g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; h) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale; k) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli domestici e da cortile ad uso privato; l) dall'esercizio dell'attività venatoria; m) da presenza di amianto; n) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere. |
Garanzia Assistenza Casa (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, sino al massimale pattuito, il rimborso per le spese conseguenti alle seguenti prestazioni: - invio di un idraulico per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati; - invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati; - invio di un elettricista per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell’elettricista e dei materiali eventualmente impiegati; - invio di un fabbro o falegname. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera del fabbro o falegname e dei materiali eventualmente impiegati; - spese di albergo. La copertura è prestata, fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento; - rientro anticipato per danni all'abitazione. La copertura è prestata, fino ad un importo massimo di € 300, per le spese di rientro; - rimborso spese servizio di vigilanza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, per le spese documentate per il servizio di vigilanza; - rimborso spese di collaborazione domestica. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 200 per sinistro pe le spese documentate per il servizio prestato; - rimborso spese baby sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 per sinistro, le spese documentate per il servizio prestato; - rimborso spese di trasloco. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 600 per sinistro, per le spese documentate. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i danni derivanti da: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate - artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed - altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, - Sono inoltre esclusi: - in caso di richiesta di intervento di un idraulico: la rottura, otturazione, guasto di rubinetti e tubature mobili, infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore; - in caso di richiesta di intervento di un tecnico termoidraulico: i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. |
Garanzia Assistenza Persona (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre sino al massimale pattuito i costi conseguenti alle seguenti prestazioni: - Prelievo campioni al domicilio. La copertura è prestata per le spese sostenute di organizzazione ed attivazione delle prestazioni e del personale inviato. Il costo degli esami clinici rimane a carico dell'Assicurato. - Invio medicinali al domicilio. La copertura è prestata per le spese legate all’invio dei medicinali, mentre il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato. - Invio di una collaboratrice domestica. La copertura è prestata per il rimborso all'Assicurato delle spese documentate sostenute per il servizio prestato sino alla concorrenza di € 500 per annualità assicurativa. - Cure fisioterapiche. La copertura è prestata, per un importo pari a €1.000 per annualità assicurativa e per Assicurato, per le spese di organizzazione e attivazione del servizio, per i costi di trasporto, per gli onorari del fisioterapista o per il costo della seduta presso il centro di fisioterapia. - Trasporto in autoambulanza. La copertura è prestata, per un importo pari a €500 per annualità assicurativa, nel caso l’Assicurato necessiti in Italia di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio. Il costo eccedente il massimale previsto di € 500 resta a carico dell'Assicurato e sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto. - Rimpatrio sanitario. La copertura è prestata solo in caso di sinistro in paesi europei, per un importo pari a €5.000 per annualità assicurativa, - Assistenza ai familiari. La copertura è prestata, per un importo pari a €1.000 per annualità assicurativa, in caso di Infortunio dell’Assicurato che gli impedisca la prosecuzione del viaggio, per le spese di soggiorno e pernottamento o di rientro al domicilio dei familiari che viaggiano con lui. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione della garanzia ai componenti del nucleo famigliare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non possa mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che lo stesso dovrà debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). |
Garanzia WebProtetto AutoPiù (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre il proprietario del veicolo assicurato in polizza La garanzia copre: - RC minori internet. XXXX tiene indenne l'assicurato e il coniuge, convivente "more uxorio", entro il limite di €5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni: o derivanti dalla violazione della legge sulla privacy; o di immagine; o alla vita di relazione; o alla reputazione; cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. - - Rimborso spese utilizzo fraudolento identità digitale. Xxxx xxxxxxxxxx, entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa. l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da un Terzo, tramite trasferimento elettronico dell’importo a seguito di: o uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente anche se utilizzati in modalità contactless o con digitazione di PIN, avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco; o diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato; o uso illecito di elementi di identificazione o di autenticazione (abuso di identità); sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi. . Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente imputata all’'Assicurato dalla Banca o dall’Ente emittente che ha effettuato il rimborso o sarà pari all’eventuale importo eccedente il limite di indennizzo garantito dalla Banca o dall’Ente emittente, fermi i limiti di indennizzo sopra riportato. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non rimborsino l'Assicurato della spesa contestata, XXXX provvederà a rimborsare l’importo illegalmente sottratto all’Assicurato, fermi i limiti di indennizzo sopra riportati. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, anche in eccedenza alla somma assicurata, XXXX rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato e autorizzate preventivamente da XXXX, per l’acquisto di Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione, fino alla concorrenza di €100,00 per sinistro. I Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione per cui è previsto il rimborso sono svolti da Fornitori di servizi selezionati dall'Assicurato di concerto con XXXX. - Tutela legale Cyber Bullismo. Le prestazioni garantite valgono per: o sostenere l'assistenza in sede penale dell’Assicurato per fatti illeciti di terzi subiti dai figli minori conviventi a seguito di attacchi di Cyber Bullismo, previsti dalla L. 119/13; o sostenere la difesa dell’Assicurato in sede civile, per vertenze nell’ambito del diritto d’autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti, in cui siano coinvolti i figli minori conviventi a fronte di richieste risarcitorie avanzate da terzi. Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile la garanzia prevista in polizza opera solo ove la copertura di R.C. non sia operativa. La Società̀ assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 3.000 e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito inerente a casi di Cyber Bullismo subito o di violazione del diritto d’autore commesso dai figli minori conviventi. Esse sono: o le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale; o le spese peritali; o le spese di giustizia nel processo penale; o il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; o le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; o le spese arbitrali; o le spese di indagine nel procedimento penale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi dalla copertura RC minori internet i casi di: o danni da esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi; o dolo del Contraente o dell'Assicurato. |
Sono esclusi dalla copertura rimborso spese utilizzo fraudolento identità digitale i casi di: o utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da | |
stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi; o gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei Mezzi di | |
Pagamento, ad opera dell'Assicurato; o dolo dell'Assicurato. | |
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei | |
mezzi di pagamento e comunque entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è venuto a | |
conoscenza del verificarsi di uno dei rischi assicurati. | |
Sono escluse dalla copertura tutela legale Cyber Bullismo i casi di: o vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; o in materia fiscale ed amministrativa; o fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché́ da detenzione od | |
impiego di sostanze radioattive; o vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società̀ salvo le prestazioni indicate espressamente in | |
garanzia; o controversie derivanti dalla proprietà̀ o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; o fatti dolosi delle persone assicurate; o fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; o controversie derivanti dalla proprietà̀ o dalla circolazione di veicoli, nonché́ aeromobili; o fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; o rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; o vertenze nei confronti della Società̀ . |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura? | |||
La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di: - autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività; - autoveicolo non in regola con le norme sulla revisione. In caso di polizza relativa ad autoveicolo con sistema di radiolocalizzazione satellitare, convenzionato con la Compagnia, in caso di sinistro con responsabilità la Compagnia potrà esercitare rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500 qualora il Contraente: - per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto; - in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia; - a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema; - abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia XXXX e sottoscritto i relativi atti contrattuali; - abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione. | |||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. | ||
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. | |||
La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute. | |||
Per la garanzia Rca la denuncia deve essere effettuata mediante il modulo CAI. | |||
La procedura di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore o parti strutturali degli stessi; non devono essere coinvolti terzi veicoli, gli autoveicoli devono essere immatricolati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, gli autoveicoli devono essere assicurati alla data del sinistro presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. | |||
Nei casi non previsti dal risarcimento diretto o dalla procedura di risarcimento per i trasportati, la richiesta deve essere formulata alla Compagnia di controparte. | |||
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. | |||
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite della Struttura Organizzativa . | |||
Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contraente ha la possibilità, entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato, di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati, a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto o alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro. | |||
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo xxx.xxxxxx.xx | |||
Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A | |||
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato. |
Che cosa NON è assicurato?
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell'impresa | La procedura liquidativa prevede per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. Per le garanzie diverse dalla Rca, dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
Rimborso | Per la garanzia RCA a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita dell'autoveicolo la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Come posso disdire la polizza? | |||
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo. | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx; La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. | ||
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Clienti che vogliono tutelare la propria persona e il proprio autoveicolo dai danni legati alla circolazione.
• Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 59,80.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx , fax 00 00000000, PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info si sito xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia. Il (legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.
Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilità dalla legge.
REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione auto
RuotaLibera
Condizioni di Assicurazione
Modello 290/CA edizione 03/2022
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 16
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 6 di 16
3 – GARANZIA RCA pag 10 di 16
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
GLOSSARIO
Nel testo di polizza si intendono per:
• Abitazione: residenza dell’intestatario al Pra del veicolo riportato in polizza.
• Accelerometro: dispositivo elettronico che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
• Accessori: optional di serie e non di serie non già inclusi nell’allestimento del veicolo.
• Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo dl premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l’adeguamento del premio o recedere il contratto.
• Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo.
• Ambulatorio : struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni medico chirurgiche nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
• Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo, fornito mediante l’erogazione delle Prestazioni di Assistenza all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
• Attestazione dello Stato del rischio: documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato e che l’Impresa è tenuta a trasmettere al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento IVASS n.9/2015.
• Atto vandalico: atto doloso fine a se stesso che causa il danneggiamento dell’autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo.
• Audiofonovisivi: radio, radiotelefono, lettore multimediale, navigatore satellitare, ed altre apparecchiature analoghe, stabilmente fissati al veicolo.
• Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto all’attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
• Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell’Assicurato.
• Bonus Malus: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
• Carta Verde: documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
• Cartella clinica : documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
• Carrozzeria convenzionata: carrozzeria appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA.
• Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
• Centro Convenzionato con la struttura organizzativa: la carrozzeria o l’officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
• Centro specializzato: il riparatore convenzionato con la Compagnia, specializzato negli interventi di riparazione o sostituzione dei cristalli o di riparazione dei danni provocati al mezzo assicurato dalla grandine.
• Certificato di assicurazione: documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
• Cessione del credito: accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un terzo (cessionario), che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
• Circolazione: il movimento, fermata e sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
• Classe di merito di conversione universale (CU): è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
• Classe di merito “interna”: è la classe di merito assegnata al contratto da Xxxx in base alle regole previste nella tariffa vigente.
• Cyberbullismo: il danneggiamento o lo stalking di soggetti minorenni o incapaci per legge su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato.
• Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
• Condivisione di contenuti illeciti: la diffamazione(falsa dichiarazione pubblica) e le offese svolte, espresse tramite foto, scritture, video e/o tramite dichiarazioni pubblicate su blog, forum, social network o presenti sui siti Web; ovvero le informazioni private pubblicate senza l’autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).
• Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
• Contratto Base: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita»
dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132 -bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa.
• Cristalli: il parabrezza, le coperture trasparenti del tetto, il lunotto posteriore ed i finestrini laterali. Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
• Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
• Danno totale: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
• Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
• Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
• Dimora abituale: l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. E' equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc×) in modo abituale durante l'anno.
• Dispositivo elettronico: dispositivo installato a bordo del Veicolo assicurato in polizza, denominato Sarakit o SaraKitTechno o Kit Octobox o SuperEasy o Smartsafe, basato su tecnologia di localizzazione satellitare GPS, fornito in comodato d’uso gratuito, comprensivo di SIM card dati e accelerometro.
• Dispositivo Telepass: indica l’apparato Telepass di bordo del veicolo, mediante il quale è possibile fruire del Servizio Telepass. Tale apparato permette lo scambio di informazioni fra gli impianti di rilevazione automatica delle Concessionarie e degli Enti di Gestione e il sistema informatico di Telepass, consentendo l’identificazione dei veicoli in transito e la loro autorizzazione all’accesso e la fruizione dei relativi servizi collegati.
• Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
• Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
• Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
• Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all’Assicurato, rimane a carico dell’Assicurato stesso.
• Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato in attività di Soluzione e Mitigazione della Violazione
• Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Veicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
• Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico.
• Guasto: qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l’esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
• Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
• Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
• Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all’Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Ai fini della sola Garanzia Assistenza l’Indennizzo è rappresentato dalla somma eventualmente dovuta da XXXX in caso di Xxxxxxxx a titolo di rimborso in luogo della Prestazione di Assistenza non fruita dall’Assicurato per fatto ad egli non imputabile.
• Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ai fini della sola Garanzia Assistenza, l’Infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.
• Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l’uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
• Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
• Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all’erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
• Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
• Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing
• Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.
• Massimale: il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale L’impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Massimali minimi obbligatori di legge (garanzia Rca): i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto rca auto stabiliti dall’art.128 del Codice.
• Monitoraggio del credito: l’attività di monitoraggio rileva qualsiasi attività sospetta o cambiamento della cronologia del credito. ll servizio garantisce un regolare accesso alla cronologia del credito, avvisando di cambiamenti critici e significativi. Questa attività aiuta a rilevare una frode correlata al credito ed al furto d'identità.
• Monitoraggio dell’identità: l’attività di monitoraggio costante dei dati personali quali ad esempio Data di nascita, indirizzo, username, codice fiscale, numero dei documenti d’identità, indirizzi email, numeri di telefono e cellulare. I servizi di monitoraggio dell’identità avvisano l’Assicurato ogni volta che le informazioni personali risultino troppo esposti o siano intercettati in ambienti web rischiosi.
• Noleggio a Breve Termine: servizio di noleggio di autovetture senza conducente a clienti privati per brevi periodi di tempo, nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione.
• Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall’officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempari della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
• Periodo di osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:
a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
• Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
• Portatori di Handicap: tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all’art. 119 C.d.S.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.
• Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
• Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
• Proprietario: l’intestatario al P.R.A. dell’autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
• Proporzionale (regola proporzionale art.1907 C.c.): le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale.
• Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
• RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
• Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso
• Residenza: luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all’estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
• Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno,
• nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
• Riparazione del danno in forma specifica: Opzione messa a disposizione del Contraente per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, ovvero attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente al centro di riparazione convenzionato con la Compagnia incaricato per la fruizione di tale servizio.
• Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
• Risarcimento diretto: la procedura prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro Rca. Per verificare l’ambito e l’operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi art. 149 del D.Legs.209/2005.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
• Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all’assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
• XXXX: XXXX Xxxxxxxxxxxxx spa.
• Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata in accordo con la Società ed offerti agli Assicurati potenzialmente coinvolti.
• Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
• Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
• Servizio di Sharing: servizio di prenotazione e noleggio a breve termine, dove autovetture (Carsharing) o ciclomotori (Scootersharing) o biciclette (Bikesharing) sono messi a disposizione dei clienti da un’azienda (privata o pubblica) e distribuite nei centri urbani o in altre aree dall’azienda identificate.
• Servizio Telepass: indica collettivamente il Servizio Telepedaggio Autostradale e gli altri Servizi di Telepedaggio (il Servizio Parcheggi in Struttura, il Servizio Traghetti e il Servizio Area C e gli altri Servizi di Telepedaggio che Telepass si riserva di proporre) nonché, se applicabile, i Servizi Accessori di cui al Contratto per la fornitura di servizi Telepass.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Stato patologico : ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.
• Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/X, 00000 Xxxx e con sede secondaria in xxx Xxxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di XXXX stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Xxxx ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
• Struttura organizzativa per la liquidazione dei sinistri malattia : Struttura Organizzativa di Blue Assistance SpA, Xxxxx Xxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx. La Struttura osserva il seguente orario: lunedì - venerdì ore 08,00 - ore 18. Numero telefonico: 800.095.095 e dall'estero 0117425692. La Centrale provvede alla liquidazione dei sinistri e fornisce inoltre informazioni sullo stato del sinistro. Ogni comunicazione scritta, compresa la denuncia di sinistro, ed eventuale documentazione andranno consegnate presso l’Agenzia dove è stata stipulata la polizza. Qualora variasse la Struttura organizzativa incaricata della gestione degli indennizzi, la Società provvederà a darne tempestivo avviso agli assicurati comunicando anche i riferimenti della nuova Struttura (verranno garantite le stesse fasce orarie del servizio), fermo restando la gestione degli indennizzi in corso. Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
• Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
• Telepass S.p.A: società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Atlantia S.p.A., ai sensi degli art. 2497 e ss. c.c., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx 000, 00000, Xxxx.
• Terzi danneggiati (garanzia Rca): i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art.129 del Codice.
• Trasporto Pubblico Locale: l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.
• Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
• Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
• Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall’origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d’acquisto, nonché dell’IVA (salvo che l’Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).
• Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello risultante dalla quotazione del listino Quattroruote (infocar).
• Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo.
• Veicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.
• Viaggio: qualunque trasferimento dell’Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)
NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell’ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all’indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all’area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell’indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all’indirizzo e mail sopra indicato.
Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l’indirizzo dell’agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell’oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA , è onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l’informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell’Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all’atto della stipula.
Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltreché presso l’Agenzia XXXX, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia ovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
NG.2 DECORRENZA, DURATA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia XXXX cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
L’art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’assicuratore al pagamento dei premi scaduti.
NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. XXXX è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza.
Ad ogni scadenza annuale XXXX propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità comunicando l’eventuale aggiornamento del valore commerciale del veicolo e le nuove condizioni di premio.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
NG.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore commerciale del veicolo è determinato sulla base del listino Quattroruote (Infocar) automaticamente rilevato tramite connessione telematica in fase di stipula del contratto. Nel caso in cui tale valore non risulti disponibile lo stesso verrà indicato in polizza su dichiarazione del Contraente.
All’atto della prima stipula il Contraente, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, ha facoltà di richiedere:
• la riduzione del valore assicurato risultante dal Listino Quattroruote (infocar) fino all’importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
• l’inserimento in polizza del valore accessori (optional di serie e non di serie non già inclusi nell’allestimento) stabilmente fissati all’interno del veicolo, entro il limite del 20% del valore dello stesso, purché sia immatricolato per la prima volta da non oltre 36 mesi; il valore degli accessori è indennizzabile soltanto se dichiarato in polizza a parte rispetto al valore del veicolo.
Il contraente altresì, qualora dichiari il proprio regime di appartenenza per il recupero totale o parziale dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto del veicolo, ha facoltà di richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore assicurato al netto della quota parte di IVA deducibile.
Sulla scheda di polizza (mod. 290/S ) sono indicati, separatamente, il valore del veicolo risultante dal listino Quattroruote (Infocar) oppure il valore dichiarato dal contraente nel caso in cui tale valore non risulti disponibile, nonché il valore degli optional, l'aliquota IVA e l'aliquota di deducibile IVA in base al regime fiscale di appartenenza del contraente.
Il valore assicurato è la risultanza dei valori sopra indicati, delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente. Gli eventuali risarcimenti verranno calcolati sulla base del valore assicurato.
Ai successivi rinnovi annuali Xxxx provvederà ad aggiornare, automaticamente e senza possibilità di modifica, il valore commerciale del veicolo e nella medesima percentuale gli eventuali accessori dichiarati in polizza, sulla base di quanto risulta dal listino Quattroruote (Infocar), adeguando di conseguenza il premio delle garanzie ad esso collegate. Viceversa nel caso in cui il veicolo non risulti più censito sul Listino Quattroruote (Infocar) il valore assicurato verrà aggiornato solo su richiesta del Contraente e nella misura da lui indicata. In mancanza di tale richiesta Xxxx calcolerà il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell’ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall’art. NG5 “Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento”.
NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO
Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:
• in caso di sinistro che determini il danno totale l’ammontare dell’indennizzo è definito in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto del valore dell’eventuale relitto e dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore del veicolo non eccede € 80.000, I.V.A. compresa, l’ammontare dell’indennizzo sarà determinato dall’importo di acquisto effettivamente pagato ridotto del valore dell’eventuale relitto e dello scoperto se previsto e fermo il limite del valore assicurato;
• in caso di danno parziale l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo al medesimo stato (tenendo conto dell’uso e/o della vetustà) che aveva alla data del sinistro ridotto dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare dell’indennizzo sarà determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo allo stato di nuovo. Per le sole parti del veicolo non soggette ad usura tale termine di 12 mesi viene elevato a 60 mesi, decorsi i quali il deprezzamento massimo applicabile non potrà superare il 50% del valore che le stesse avevano alla data della prima immatricolazione. Sono considerate non soggette ad usura le parti del veicolo che non vengono deteriorate dal trascorrere del tempo e dall’uso. Sono invece sempre considerate parti soggette ad usura le ruote, pneumatici e cerchi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l’impianto di scarico, il motopropulsore e le parti meccaniche, la capote, la selleria e gli arredamenti interni.
In ogni caso l’indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dello scoperto, del relativo minimo e/o eventuali franchigie previste nella scheda di polizza (mod. 290/S).
Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione del listino Quattroruote (Infocar) riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata degli eventuali accessori se assicurati. Qualora il veicolo non sia quotato sul listino Quattroruote (Infocar) l’ammontare dell’indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all’interno delle norme che regolano le diverse garanzie.
Il pagamento è eseguito in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell’Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
Per la determinazione di danni indennizzabili non afferenti il veicolo si rimanda alle disposizioni specifiche delle garanzie.
NG.6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (Constatazione amichevole di incidente, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.
Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.
La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica. É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che XXXX debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:
• data, luogo e ora del sinistro;
• garanzia interessata;
• numero di polizza;
• generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
• modalità del sinistro e causa dell’evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
• descrizione del danno;
• indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
• Autorità interessate o intervenute;
• generalità degli eventuali responsabili;
• generalità di eventuali testimoni.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l’Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Xxxx le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.
NG. 7 - Riparazione del danno presso carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati
In caso di sinistro Xxxxx, Xxxxx (escluso il caso di garanzia Rimborso Sicuro) o Eventi Speciali, Eventi Atmosferici, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata l’eventuale franchigia e/o minimo di scoperto e scoperto, previsti in polizza verranno ridotti del 50%. Sempre in caso di ricorso a una carrozzeria convenzionata per la garanzia Eventi Atmosferici e la garanzia Atti Vandalici ed eventi sociopolitici l’eventuale limite di massimo indennizzo previsto non sarà applicato. L’elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso le agenzie e sul sito internet xxx.xxxx.xx. Per il solo caso di sinistro da evento Grandine (garanzia Eventi Speciali e garanzia Eventi Atmosferici) qualora la riparazione venga effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con XXXX la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperto, minimo e l’eventuale limite di massimo indennizzo previsti in polizza. In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato.
L’elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet xxx.xxxx.xx.
Nei casi di riparazione presso una struttura non convenzionata e per il caso di garanzia Rimborso Sicuro la franchigia e/o minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l’eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulla garanzie Eventi Atmosferici e sulla garanzia Atti Vandalici ed eventi sociopolitici.
La presente norma non è applicabile qualora venga stipulata la clausola NG.8 - Ripara Ok.
NG. 8 RIPARA OK (clausola operante solo se indicata nella scheda di polizza mod. 290/S)
Il contratto è stipulato con la condizione “Riparazione del danno in forma specifica” che prevede l’applicazione di uno sconto, indicato in polizza, sul premio netto della garanzia RCA e, se pattuite, sul premio netto delle garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e Cristalli), a fronte dell’impegno da parte del Contraente di far riparare il veicolo presso un centro convenzionato (carrozzeria convenzionata o centro specializzato) con Sara Assicurazioni. L’applicazione dello sconto sul premio netto delle garanzie ARD vale anche nel caso in cui il Contraente non sottoscriva la garanzia RCA.
L’elenco dei centri specializzati e delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito xxx.xxxx.xx. La Compagnia si riserva in qualunque momento di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all’eliminazione o sostituzione di alcune di esse.
La Riparazione del danno in forma specifica sui sinistri RCA è prestata esclusivamente se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- per i sinistri in cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto verificatisi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
- nel caso in cui non risulti alcuna responsabilità a carico del conducente;
- la carrozzeria convenzionata con la Compagnia si trovi non oltre 20 Km dal luogo di accadimento del sinistro e/o di residenza del Contraente;
- sia prodotto modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni, il risarcimento del danno avverrà secondo le tradizionali modalità di risarcimento.
Qualora il Contraente venga meno all’obbligo assunto, facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria non convenzionata e chieda il rimborso delle spese sostenute, avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtata di una percentuale del 10% con il limite pari ad €1.000, a titolo di compensazione per il risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall’utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato dalla Società stessa. Resta inteso che, in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, la suddetta penale sarà applicabile anche nei confronti di eventuali terzi cessionari del credito del Contraente. Il Contraente accetta volontariamente la compensazione della penale del 10% summenzionata con le somme a lui dovute a titolo di risarcimento.
Nell’ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata con la Compagnia non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, non verrà applicata la penale del 10%, con il limite di euro 1.000, a condizione che lo stesso non si avvalga della cessione del credito.
Resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tale ultimo caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia.
Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria convenzionata venga accertata una percentuale di responsabilità a carico del Conducente del veicolo assicurato, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria la parte di costi di riparazione del veicolo a suo carico, in relazione alla percentuale di responsabilità.
In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell’evento grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata l’eventuale franchigia e/o minimo di scoperto e scoperto previsti in polizza non saranno applicati. Resta ferma l’applicazione del degrado d’uso.
In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato.
Relativamente alla garanzia Rimborso sicuro l'eventuale differenza tra il costo di riparazione ed il massimo di indennizzo indicato in polizza, resterà a carico del Contraente che provvederà a rimborsarlo alla carrozzeria convenzionata.
Per il solo caso di sinistro da evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici), qualora la riparazione venga effettuata presso un centro specializzato nella riparazione dei danni conseguenti a Grandine convenzionato con XXXX, la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperti e minimi né dell’eventuale limite di massimo indennizzo previsti in polizza. Resta ferma l’applicazione del degrado d’uso. Se, invece, la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria convenzionata, i minimi e gli scoperti previsti in polizza verranno comunque dimezzati. Resta ferma
l’applicazione del degrado d’uso.
Per il solo caso di sinistro Xxxxxxxxx, qualora la riparazione o la sostituzione venga effettuata presso un centro specializzato convenzionato con XXXX, la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperti e minimi. Se, invece, la riparazione o la sostituzione venga effettuata presso una carrozzeria convenzionata lo scoperto previsto in polizza verrà dimezzato, restando fermo il minimo di scoperto di euro 100.
Qualora il Contraente venga meno all’obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, la franchigia e/o il minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l’eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici. Resta ferma l’applicazione del degrado d’uso. In tale circostanza verranno inoltre applicate le seguenti penali addizionali:
-per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell’evento Grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro sarà applicato uno scoperto addizionale, a quello pattuito in polizza, pari al 15%. Qualora non sia stato pattuito alcuno scoperto verrà comunque applicato uno scoperto del 15%;
- nel solo caso di garanzia Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro oltre all’applicazione del suddetto addizionale scoperto del 15%, verranno raddoppiati la franchigia e/o il minimo di scoperto previsti nella scheda di polizza.
Nell’ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata o il centro specializzato convenzionato con la Compagnia non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, non si darà luogo all’applicazione delle penali addizionali sopra descritte.
Per il solo evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici) e la garanzia Cristalli, la Compagnia non erogherà alcun tipo di indennizzo nel caso in cui il Contraente non si rivolga per la riparazione ad un centro specializzato o ad una carrozzeria convenzionata con Sara Assicurazioni.
Per tutte le garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e Cristalli) resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tal caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia decurtato dell’eventuale scoperto e franchigia e/o minimo di scoperto pattuiti in polizza. Resta ferma l’applicazione del degrado d’uso.
Resta inteso che, sia nel caso di sinistro RCA e nel caso di sinistro ARD, qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Compagnia ne darà avviso al Contraente, ponendo a disposizione dello stesso l’equivalente in denaro ovvero, nel caso in cui il Contraente voglia riparare il veicolo presso la carrozzeria convenzionata la Compagnia sosterrà i costi di riparazione entro il valore commerciale, restando a carico del Contraente la quota eccedente.
NG.9 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, del Regno Unito, della Repubblica di Montenegro e di Andorra. L’assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
NG.10 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.
NG.11 RICORSO ALLA MEDIAZIONE
Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto XxxxxXxxxxx potrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:
1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx);
2. ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
3. IFOAP (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Xxxx potrà integrare l’elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx.
NG.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
NG.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo ). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.
GARANZIA RCA (RC)
Che cosa posso assicurare
RC.1 Oggetto dell'assicurazione
XXXX tiene indenne l’assicurato, per i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo e nei limiti del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, dell’autoveicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
RC. 2 Rischi assicurati
XXXX assicura, in conformità alla Legge e nei limiti del massimale convenuto, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo descritto sulla scheda di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all’assicurazione obbligatoria:
• la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
• la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione degli autoveicoli in aree private, con esclusione delle aree aereoportuali civili e militari salvo quanto previsto ai sensi della Legge;
• le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150,00 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
• la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
• la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato;
• la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
• la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo, che sia autotassametro o autoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
RC.3 Forme assicurative
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio definiti in tariffa, variabili (in riduzione o in aumento) a seconda che siano presenti o meno sinistri nel periodo di osservazione, intendendosi:
• per 1° periodo quello che inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della sua scadenza annuale;
• per periodi successivi quelli che hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.
Classe d’ingresso
Per i veicoli assicurati per la prima volta, dopo prima immatricolazione o voltura al pra, la classe Bonus Malus d’ingresso è la 13 interna Sara (14 CU), salvo i casi di seguito indicati.
Classe d’ingresso per veicoli assicurati a seguito di cessione del contratto
Per i veicoli di prima immatricolazione o volturati al pra assicurati per la prima volta dopo cessione di contratto la classe Bonus Malus d’ingresso è 13 interna Xxxx (14 CU), salvo quanto previsto in senso più favorevole dalle disposizioni di legge.
Classe agevolata Bersani (Legge 40/2007)
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo , acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.
Classe agevolata Bonus Familiare
XXXX nei casi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo di un’autovettura, con attestazione dello stato del rischio privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, intestato a persona fisica già titolare di ulteriore polizza assicurativa o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.
Classe agevolata Guida Limitata a Società
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autovetture uso privato assicurate per la prima volta, a seguito di prima immatricolazione o voltura al pra, intestate a società che siano anche Contraenti della polizza, date in affidamento esclusivo a soci o amministratori della Società Contraente, assegnerà la classe BM/SARA maturata dal Socio/ Amministratore su altro contratto XXXX, ferma la CU d’ingresso 14.
La Società contraente deve dichiarare che il veicolo è dato in uso al socio oppure all’amministratore le cui generalità sono indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S). Il veicolo potrà essere guidato esclusivamente da tale socio o amministratore e dai suoi familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia. In
caso di sinistro causato da persona diversa da quelle indicate, Xxxx potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.
La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).
Classe di assegnazione per Veicoli con attestazione dello stato del rischio
Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna B/M Sara corrispondente alla classe CU riportata sull’attestazione dello stato del rischio, salvo per i casi specifici previsti nella tabella successiva.
La tabella di conversione tra la classe CU e la classe interna B/M Sara è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.
Classe di assegnazione per Xxxxxxx assicurati in precedenza con contratto temporaneo
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo assegnerà la classe BM (sia classe interna Xxxx che la classe CU) riportata sull’ultimo attestato di rischio conseguito.
Classe di assegnazione per Veicoli assicurati in precedenza all’estero
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza all’estero assegnerà la classe 14 (sia classe interna Xxxx che la classe CU) a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale come riportato nella seguente Tabella di Riepilogo -Classe di merito Bonus Malus iniziale (punto 8).
Classe di assegnazione per Veicoli sprovvisti di documentazione
In casi diversi da quelli sopra indicati ovvero in caso di assenza della documentazione a supporto delle casistiche sopra descritte, il contratto sarà assegnato alla classe di merito più elevata prevista in tariffa.
Xxxxxx lasciato libero intenzionalmente
Tabella di Riepilogo -Classe di merito Bonus Malus iniziale
Casistica | B/M SARA | B/M CU** |
1) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A., per i casi non previsti ai seguenti punti 4) e 5) | 13 | 14 |
2) veicoli precedentemente assicurati con la forma tariffaria Bonus Malus (salvo quanto previsto dall’art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private) | Classe Sara = CU - 3 con il minimo classe Sara 1 | la classe B/M CU riportata sull’attestato di rischio 2 – 9 in assenza di sinistri e attestato compilato nei 5 o più anni ed il corrente |
Classe Sara = CU - 2 | la classe B/M CU riportata sull’attestato di rischio 10 in assenza di sinistri e attestato compilato nei 5 o più anni ed il corrente | |
Classe Sara = Classe CU - 1 | la classe B/M CU riportata sull’attestato di rischio 11 – 14 in assenza di sinistri | |
Classe Sara = Classe CU | In tutti gli altri casi | |
3) veicoli che non rientrano nei casi 1) e 2) e sprovvisti di documentazione | 18 | 18 |
4) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. con i requisiti di accesso alle agevolazioni previste dall’art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private. | la classe B/M CU riportata sull’attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato | la classe B/M CU riportata sull’attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato |
5) Autovetture assicurate per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. intestate a Società e date in uso esclusivo a Soci o Amministratori (Guida Limitata a società) | la classe B/M di altra autovettura assicurata con SARA del Socio/Amm.tore | la classe B/M CU 14 |
6) Autovetture assicurate a seguito di cessione del contratto (salvo quanto previsto dall’art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private) | la classe B/M 13 | la classe B/M CU 14 |
7) veicoli assicurati precedentemente con contratto temporaneo | la classe B/M CU riportata sull’ultimo attestato conseguito | la classe B/M CU riportata sull’ultimo attestato conseguito |
8) veicolo assicurato precedentemente all’estero | la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9 | la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9 |
9) per veicoli in precedenza assicurati con altra Impresa con la forma Franchigia | la classe B/M CU riportata sull’ultimo attestato conseguito | la classe B/M CU riportata sull’ultimo attestato conseguito |
** ai sensi di quanto previsto dal Reg. Isvap 4/2006 Allegato 2
Per le annualità successive a quella della prima stipulazione Xxxx acquisisce l'attestazione di rischio direttamente per via telematica dalla Banca dati degli attestati di rischio e il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella A delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, Xxxx abbia o meno effettuato, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri penalizzanti, ai sensi di quanto previsto dal Reg. Isvap 4/2006 Allegato 2. Per tali si intendono i sinistri di cui sia stata accertata la responsabilità principale. I sinistri con responsabilità paritaria sono penalizzanti quando il cumulo delle quote di responsabilità di due o più sinistri sia almeno pari al 51% .
E’ data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:
• a Consap per sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
• alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.
Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.
La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla variazione del premio di riferimento e dall’evoluzione delle classi di merito, in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati- Tabella A | ||||||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa
Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Più 11 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Protezione Bonus: qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, una regola evolutiva Bonus Malus più favorevole rispetto a quella prevista nella presente tabella. Tale regola più favorevole, definita in tariffa, troverà applicazione nel caso in cui vengano registrati uno o due sinistri nel periodo di osservazione. Nel caso in cui vi siano più di due sinistri troverà invece applicazione la tabella delle regole evolutive Tabella A.
RC.4 Trasferimento della proprietà dell’autoveicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo oppure il conto vendita del veicolo adeguatamente documentati determinano, a scelta dell’assicurato, uno tra i seguenti effetti:
a) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente.
XXXX prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell’attestazione dello stato del rischio;
b) risoluzione del contratto.
XXXX xxxxxxxx la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della eventuale maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la vendita è successiva alla sospensione del contratto il rimborso del premio RC pagato e non goduto decorre dalla data di effetto della sospensione (al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione)
c) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell’assicurato.
La polizza é resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. XXXX preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all’eventuale conguaglio del premio.
Mantenimento classe società
Xxxx prevede il mantenimento della classe BM interna in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, ferma la CU d’ingresso indicata in tariffa.
Il contraente dichiara che il veicolo oggetto di copertura Xxxx è stato acquistato da una Società e che il nuovo proprietario rientra in una delle seguenti casistiche:
• socio, risultante da atto costitutivo
• dipendente, risultante da atto dichiarativo della Società
• familiare, di socio della Società stessa, risultante dallo stato di famiglia.
In caso di sinistro ove risultasse che il proprietario del veicolo non ha i requisiti sopra indicati Xxxx potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.
La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) ed è riservata ai soli contratti in portafoglio.
Mantenimento classe per Eredi
Xxxx prevede in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato il mantenimento della classe BM interna, nonché della classe CU maturata , a seguito di variazione dell'intestatario del veicolo a favore degli eredi stabilmente conviventi del de cuius. Ferma l’applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all’erede o ad un suo familiare convivente.
La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) .
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx- Mantenimento classi BM/SARA
Casistica | B/M SARA | B/M CU |
1) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, dipendente e familiare del socio | B/M Xxxx maturata sul veicolo dal precedente intestatario | 14 |
2) in caso di variazione dell’intestatario del veicolo per decesso dal de cuius agli eredi stabilmente | B/M Xxxx maturata sul veicolo dal precedente intestatario, ferma l’applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all’erede o ad un suo familiare convivente. | B/M CU maturata sul veicolo, ferma l’applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all’erede o ad un suo familiare convivente. |
3) in caso di variazione dell’intestatario del veicolo tra coniugi uniti civilmente o conviventi di fatto | B/M Xxxx maturata sul veicolo dal precedente intestatario | B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario |
4) in caso di variazione dell’intestatario del veicolo tra soci e società di persone e viceversa | B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario | B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario |
Cessazione del rischio
La cessazione di rischio adeguatamente documentata conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva, furto dell'autoveicolo determina, a scelta dell’Assicurato, uno tra i seguenti effetti:
• risoluzione del contratto.
Il Contraente è tenuto a fornire a XXXX, in caso di furto, la denuncia presentata alle Autorità. XXXX restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna dei documenti; se la cessazione del rischio è successiva alla sospensione del contratto il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione.
• trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell’assicurato.
Previa consegna a XXXX, in caso di furto, della denuncia presentata alle Autorità, la polizza é resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. XXXX preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all’eventuale conguaglio del premio.
RC.5 FORMULE DI GUIDA
La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):
• Guida Libera (condizione prevista su Contratto Base): il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida;
• Guida Esperta (condizione prevista su Contratto Base): il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento entro il limite massimo di
€ 1.500,00;
• Guida Esclusiva (riservata ai soli contratti in portafoglio che già la prevedano): il veicolo può essere guidato esclusivamente dal conducente nominativamente indicato in polizza che sia in possesso di idonea patente di guida da almeno due anni e che abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente diverso, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00
Nei caso in cui il Contraente abbia optato per la formula di Guida Esclusiva o per la Guida Esperta:
• la rivalsa non opera se l’utilizzo del veicolo assicurato al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità (come definito dall’art. 54 del Codice Penale), se il veicolo è guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, se l’Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita);
• XXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della rivalsa.
RC.6 Sospensione in corso d contratto
Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia del contratto in corso, per non più di due volte per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto. La sospensione del contratto comporta anche sospensione del periodo di osservazione e decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell’appendice di sospensione. .
La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato- avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da XXXX.
La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste dal Contraente, oltreché presso l’Agenzia SARA, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Prima acquisizione del contratto
XXXX acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.
Scadenza annuale del contratto rilascio dell’attestato di rischio
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell’area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet xxx.xxxx.xx. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l’invio tramite e-mail.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
L’attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l’attestazione relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
L’attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.
RC.8 Gestione delle vertenze
L’impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
RC.9 Furto dell’autoveicolo
In caso di furto dell'autoveicolo l’assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.
Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, XXXX rilascia entro 15 giorni l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
RC.10 Condizioni aggiuntive
Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).
Autovetture date in uso da Società (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)
Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria a dipendenti, XXXX rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria, purché sia in buona fede:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)
Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, XXXX esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.
SuperProtezioneBonus (clausola non prevista nel Contratto Base) A parziale deroga dell’art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro (con responsabilità principale o paritaria) nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale, SARA:
• manterrà inalterate le agevolazioni maturate ed applicate al contratto sulla base della tariffa a quel momento vigente;
• non terrà conto del sinistro ai fini dell’applicazione di eventuali altri parametri tariffari che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.
Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente clausola non troverà applicazione.
Accelerometro (clausola non prevista nel Contratto Base)
Preso atto che il Contraente dichiara che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo elettronico satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con XXXX, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.
Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all’installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all’addebito della differenza tra il premio RCA pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa, pubblicata dalla Compagnia secondo le disposizioni di Legge, prevede in assenza di Accelerometro. Medesime condizioni verranno applicate in caso di disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale comunicazione all’Agenzia e sottoscrizione relativi atti contrattuali.
In assenza del pagamento della differenza di premio di cui al capoverso precedente, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato ed il dispositivo elettronico satellitare con accelerometro non risulti installato o funzionante, XXXX si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00 , qualora il Contraente:
• per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
• in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti, e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
• a seguito di xxxxxx a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
• abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l’Agenzia XXXX e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
• abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.
Patto per i Giovani (clausola non prevista nel Contratto Base)
Preso atto che il Contraente dichiara di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida previste dal “Patto per i giovani” siglato in data 30/06/2008 da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori, “In tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA auto” ed allegato alla polizza, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.
Qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato XXXX si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il sinistro sia avvenuto in presenza di:
• cinture di sicurezza non allacciate;
• guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• superamento dei limiti di velocità;
• uso di telefono cellulare alla guida;
• trasporto di un numero di persone superiore a quanto consentito.
Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)A parziale deroga dell'art. RC.11 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nei seguenti casi:
1. qualora il veicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000,00.
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000,00.
Cliente Pluripolizza (clausola non prevista nel Contratto Base)
Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Xxxx, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.
Xxxxxx Xxxxxx (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)
Il contratto è stipulato con la condizione Gancio Traino che prevede, in presenza di gancio traino installato ed omologato sull’autoveicolo indicato in polizza, la copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
RC.11 Esclusioni e Rivalsa
L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.2:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per il caso di totale esaurimento dei punti patente, l’assicurazione non è operante, solo se al momento del sinistro al conducente risulti già stata effettuata la comunicazione, ovvero se l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
• nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
• nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l’attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
• all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
• nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, XXXX eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
RC.12 Soggetti esclusi dalla garanzia
La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.
Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b;