Fonti normative ed aspetti definitori
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo
Fonti normative ed aspetti definitori
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Definizione di Mutuo
Ai sensi dell’art.1813 c.c.: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il Mutuo: fonti normative fondamentali
ed aspetti definitori
• Ex Art. 1815 c.c. : “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’Articolo 1284”.
• Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185)”.
Il mutuo trova dunque la sua veste giuridica in un contratto di natura reale
Mediante il quale un soggetto (mutuante) consegna all’altra parte (mutuataria), che ne diviene per l’effetto proprietaria, un determinato ammontare di denaro, con l’obbligo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una certa data.
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Dalla disciplina codicistica
• Trattandosi di un contratto reale il vincolo si perfeziona con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne formano l’oggetto
• Oggetto del mutuo possono essere solo il denaro o altre cose fungibili perché solo per queste, in quanto interscambiabili, esiste la restituzione in genere o per equivalente
• E’ un contratto a prestazioni corrispettive ed è un contratto di durata, in quanto spiega i suoi effetti in un certo lasso di tempo
• E’ un contratto presuntivamente oneroso ai sensi dell’art.1815 c.c.
La remunerazione del mutuante
Quanto alla “remunerazione del mutuante “ è disposto che:
• Ai sensi dell’art. 1800 c.c. il mutuatario, salva diversa volontà delle parti, è tenuto a corrispondere al mutuante gli interessi
• Il saggio d’interesse è calcolato per Xxxxx ogni anno e che allo stesso saggio vengono computati gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura
• Gli interessi superiori alla misura legale debbono essere determinati per iscritto
• Ai sensi dell’art.1815 c.c. è nulla la clausola che preveda interessi usurai; gli stessi sono ricondotti a misura legale.
Il Mutuo bancario: nozione
•
Nel mutuo bancario la banca trasferisce una certa quantità di denaro al richiedente che, da parte sua, è tenuto alla restituzione dell’importo concesso (capitale erogato) e al pagamento di interessi da calcolare sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento avviene in modo graduale nel tempo (durata del mutuo), attraverso versamenti periodici (le rate), la cui cadenza può variare da mensile ad annuale, il tutto secondo un piano di ammortamento concordemente accettato dalle parti.
Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l’immobile acquistato.
La domanda di richiesta
La domanda per ottenere un mutuo si compila in un apposito modulo in cui:
Si indicano le genaralità complete del richiedente/dei richiedenti più altre informazioni di carattere personale (nucleo familiare, occupazione dei richiedenti, reddito netto mensile, reddito netto annuale)
Si descrive l'immobile sul quale iscrivere l'ipoteca
Si individua la destinazione del finanziamento
Si determinano la somma richiesta e la durata del prestito
La domanda di richiesta (2)
La domanda deve poi essere corredata da:
Certificati di nascita, stato civile, estratto dell'atto di matrimonio
Copia preliminare di vendita
Copia atto di provenienza e certificato di abitabilità
Planimetria dell'immobile ed eventuali sue pertinenze
Originale ultimo cedolino dello stipendio, copia modello CUD Per i professionisti:
Copia modello Unico, estratto C.C.I.AA. o attestato iscrizione Albo professionale
La valutazione del c.d. merito creditizio
L’intermediario è tenuto a valutare il c.d. merito creditizio
Ovvero è tenuto a valutare la solvibilità del debitore sulla scorta di una serie di indici
Xxxxxxx XX e la valutazione prospettica sulle capacità di restituzione del prestito
Art.124 Bis T.U.B. in materia di credito al consumo e l’obbligo di valutazione della solvibilità
Aspetti definitori e classificazioni
Durata
Finalità
Tassi d’interesse
• I contratti di mutuo possono differenziarsi per:
Le caratteristiche del mutuo: la durata
Il mutuo è un contratto che produce effetti nel tempo.
Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono eventi che vanno a completarsi entro una certa scadenza temporale solitamente compresa tra i 5 a 30 anni, anche se oggi il mercato propone, pur se non in modo diffuso, alcuni mutui che arrivano anche a 40 anni di durata.
La scelta della durata riverbera sull’importo della rata sia per la quota capitale sia per quella interessi. A parità di importo concesso, durate più brevi determinano rate più elevate, ma minori interessi.
La rata mensile
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Le caratteristiche del mutuo: le finalità
• Il mutuo più frequentemente richiesto è il mutuo per l’acquisto di immobile. Può arrivare a coprire fino all’80% del valore dell’immobile stesso, anche se alcuni istituti erogano mutui fino al 100% del valore (richiedendo maggiori garanzie)
• Il Mutuo può essere richiesto anche per finalità di costruzione e ristrutturazione d’immobili (Mutuo edilizio – erogato in base ai S.A.L.)
• Il mutuo fondiario è un tipo di mutuo immobiliare. L’articolo 38 t.u.b. “Nozione di Credito Fondiario” recita infatti così: il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Si caratterizza per determinate caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (ipoteca non superiore all’80% del valore dell’immobile).
• Il Mutuo per carenza di liquidità è invece un servizio considerato ad alto rischio solitamente erogato a clienti fidati per assicurare loro la disponibilità di una somma in contanti.
• Il Mutuo Agrario è finalizzato ad aiutare le aziende agricole ad affrontare investimenti come acquisto di proprietà fondiarie, consolidamento di passività onerose, miglioramento strutturale dei fondi (piantagioni, strade poderali, sistemazione terreni, sistemazione di fabbricati rurali).
Le caratteristiche del mutuo:
il tasso d’interesse
• L’interesse è un costo del mutuo, è il costo del denaro prestato dal creditore, ed è espresso in percentuale
• Il tasso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (spread).
• L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto. Di solito, i parametri di riferimento sono l’EURIRS (euro Interest Rate Swap) ovvero l’EURIBOR a seconda se il mutuo sia stato negoziato a tasso fisso ovvero a tasso variabile.
Il tasso d’interesse
Tasso Fisso
Tasso Variabile
• Il tasso può essere
Tasso Misto
Il tasso d’interesse (2)
TASSO FISSO
Viene determinato al momento della stipula
in base al tasso di riferimento del mercato “Eurirs”
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Europea
Eurirs: Tasso interbancario di riferimento per i mutui a tasso fisso, diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria
Il Tasso d’interesse (3)
TASSO VARIABILE
nel contratto (Euribor)
Il tasso viene calcolato sull’EURIBOR: tasso interbancario di riferimento per mutui a tasso variabile diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea
Paga un tasso d’interesse mutevole in relazione all’andamento di una o più misure di riferimento specificate
Il Tasso d’interesse (4)
TASSO MISTO
Il tasso può essere modificato da fisso a variabile
o viceversa indicando nel contratto condizioni e scadenze
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo
La rata ed il piano d'ammortamento
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La rata e il piano d’ammortamento
La Rata
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Importo che il mutuatario versa periodicamente per la restituzione del prestito.
È composta di una quota capitale e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti, che possono assumere frequenza mensile, trimestrale, semestrale ovvero, qualora convenuto, annuale. L’importo della rata dipende dall’importo preso a prestito, dalla durata del contratto e dal tasso di interesse applicato.
La rata ed il piano d’ammortamento (2)
Il tasso d’interesse effettivo praticato viene determinato dallo spread sommato al tasso di riferimento del mercato (Eurirs o Euribor)
Lo spread rappresenta la remunerazione per l’Istituto di credito e viene determinato nel contratto attraverso un valore percentuale (solitamente compreso tra l’1% ed il 3%)
La rata ed il piano d’ammortamento (3)
Il rimborso dell’importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.
La tipologia più frequente di ammortamento è quello alla francese, ove le rate, pur rimanendo fisse, prevedono una componente decrescente per gli interessi e crescente per il capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza del mutuo.
L’mmortamento francese
Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
Quota capitale = 2.688,63 – 1.200,00 = 1.488,63
Capitale residuo = 40.000,00 – 1.488,63 = 38.511,27
Numero rata | Importo rata | Quota interessi | Quota capitale | Capitale residuo | ||
1 | € 2.688,63 | € 1.200,00 | € 1.488,63 | € 38.511,37 | ||
2 | € 2.688,63 | € 1.155,34 | € 1.533,29 | € 36.978,08 | ||
3 | € 2.688,63 | € 1.109,34 | € 1.579,29 | € 35.398,80 | ||
4 | € 2.688,63 | € 1.061,96 | € 1.626,66 | € 33.772,13 | ||
5 | € 2.688,63 | € 1.013,16 | € 1.675,46 | € 32.096,67 | ||
6 | € 2.688,63 | € 962,90 | € 1.725,73 | € 30.370,94 | ||
7 | €2.688,63 | € 911,13 | € 1.777,50 | € 28.593,44 | ||
8 | € 2.688,63 | € 857,80 | € 1.830,83 | € 26.762,62 | ||
9 | € 2.688,63 | € 802,88 | € 1.885,75 | € 24.876,87 | ||
10 | € 2.688,63 | € 746,31 | € 1.942,32 | € 22.934,54 | ||
11 | € 2.688,63 | € 688,04 | € 2.000,59 | € 20.933,95 | ||
12 | € 2.688,63 | € 628,02 | € 2.060,61 | € 18.873,34 | ||
13 | € 2.688,63 | € 566,20 | € 2.122,43 | € 16.750,92 | ||
14 | € 2.688,63 | € 502,53 | € 2.186,10 | € 14.564,81 | ||
15 | € 2.688,63 | € 436,94 | € 2.251,68 | € 12.313,13 | ||
16 | € 2.688,63 | € 369,39 | € 2.319,23 | € 9.993,90 | ||
17 | € 2.688,63 | € 299,82 | € 2.388,81 | € 7.605,08 | ||
18 | € 2.688,63 | € 228,15 | € 2.460,48 | € 5.144,61 | ||
19 | € 2.688,63 | € 154,34 | € 2.534,29 | € 2.610,32 | ||
20 | € 2.688,63 | € 78,31 | € 2.610,32 | -€ 0,00 | ||
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L’ammortamento italiano:
Capitale residuo = 40.000,00 – 2.000,00 = 38.000,00
Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
Rata = 1.200,00 + 2.000,00 = 3.200,00
Numero rata | Importo rata | Quota interessi | Quota capitale | Capitale residuo | ||||
1 | 3200 | 1200 | 2000 | 38000 | ||||
2 | 3140 | 1140 | 2000 | 36000 | ||||
3 | 3080 | 1080 | 2000 | 34000 | ||||
4 | 3020 | 1020 | 2000 | 32000 | ||||
5 | 2960 | 960 | 2000 | 30000 | ||||
6 | 2900 | 900 | 2000 | 28000 | ||||
7 | 2840 | 840 | 2000 | 26000 | ||||
8 | 2780 | 780 | 2000 | 24000 | ||||
9 | 2720 | 720 | 2000 | 22000 | ||||
10 | 2660 | 660 | 2000 | 20000 | ||||
11 | 2600 | 600 | 2000 | 18000 | ||||
12 | 2540 | 540 | 2000 | 16000 | ||||
13 | 2480 | 480 | 2000 | 14000 | ||||
14 | 2420 | 420 | 2000 | 12000 | ||||
15 | 2360 | 360 | 2000 | 10000 | ||||
16 | 2300 | 300 | 2000 | 8000 | ||||
17 | 2240 | 240 | 2000 | 6000 | ||||
18 | 2180 | 180 | 2000 | 4000 | ||||
19 | 2120 | 120 | 2000 | 2000 | ||||
20 | 2060 | 60 | 2000 | 0 | ||||
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Il piano di ammortamento
• Esistono anche altri sistemi di ammortamento che si differenziano per le diversa miscela nel tempo delle due componenti fondamentali dalla rata: la quota capitale e la quota interessi.
• Ammortamento all’americana: vede la coesistenza di un’operazione di investimento (piano di accumulo finalizzato alla restituzione del capitale) con un’operazione prettamente finanziaria legata agli interessi generati dall’importo finanziato.
• Ammortamento alla tedesca: strutturalmente simile all’ ammortamento alla francese, salvo la prima e l’ultima rata (composte rispettivamente da solo quota interessi e solo quota capitale). Le rate sono costanti e composte da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente.
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I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo
Alla luce della normativa speciale
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Le principali norme speciali
• D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 141/20120
• Il D.L. n. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2/2009
• D.L. 31/1/2007, n. 7, convertito con legge 2/4/2007, n. 40 (C.D. Decreto Bersani)
• Legge 7 marzo 1996, n. 108 ‐ Disposizioni in materia di usura (art.644 c.p.)
• D.P.R. 22/12/1986, n. 917 ‐ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Ai sensi dell’Art. 106 t.u.b. (Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141):
• 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
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(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (2)
• Articolo 107
• (Autorizzazione)
• 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
• a) sia adottata la forma di società di capitali;
• b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
• Repubblica;
• c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
• determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
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(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (3)
• Art. 107 t.u.b. (segue):
• d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
• e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
• f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
• g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 106.
Esercizio abusivo del credito
Affinchè si configuri il reato di esercizio abusivo del credito (art.134 t.u.b.) è necessario che tale attività sia rivolta nei confronti del pubblico e non in via occasionale ad un amico o ad un conoscente
La Corte di Cassazione, con sentenza n.2404/2010, ha precisato che tale attività non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero non determinato di persone
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
• L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
t.u.b. sono attribuiti poteri:
• Regolamentari: potendo emanare disposizioni di carattere generale o specifico circa l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.
Il mutuo nel d. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
• L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
t.u.b. sono attribuiti poteri:
• Sanzionatori:nei confronti degli intermediari riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
• L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
t.u.b. sono attribuiti poteri:
• Di controllo periodico sull’operato: essendo posto a carico degli intermediari l’obbligo di inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto (anche i bilanci).
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
• L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
t.u.b. sono attribuiti poteri:
• Ispettivi: potendo effettuare la Banca d’Italia ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
D.lgs.141/2010 dunque
Con il D.lgs.141/2010 dunque
Creazione Albo unico intermediari
Scompare differenziazione intermediari 106 e 107 t.u.b.
| Servizi di pagamento | Bankitalia svolge sia un’attività di |
| Servizi di investimento | controllo ai fini dell’iscrizione, sia |
| Altre attività consentite dalla Legge | attività di vigilanza e di controllo |
| Attività strumentali e connesse | sull’attività svolta. |
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Forma di società di capitali
Sede legale e Direzione Generale in Italia
Programma
Onorabilità e professionalità ex artt.25 e 26 t.u.b.
Oggetto sociale limitato alle sole attività riservate
Inesistenza di legami che ostacolino l’attività di vigilanza
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Regime transitorio: gli intermediari ex artt. 106 e 107 possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2012 ma hanno l’obbligo di presentare istanza per l’iscrizione all’Albo unico entro tre mesi da detta scadenza
Distribuzione dei prodotti
Propri sportelli
Canali distributivi esterni
E’necessario che il soggetto erogante ponga in essere attività di controllo essendo comunque responsabile per le attività fuori Sede
Ex artt.106 e 107 t.u.b. Banche e società finanziarie promuovono e collocano i propri prodotti attraverso
Attività della rete distributiva
L’attività fuori sede deve avvenire sulla base di convenzioni tra Banche ed Intermediari
Solo su prodotti standardizzati e con forme contrattuali predefinite
I contratti si perfezionano col consenso della Banca
Solitamente la rete distributiva è composta da:
Intermediari ex art.106 t.u.b.
Agenti in attività finanziaria
Mediatori creditizi
Le attività si concretano nella promozione dei prodotti (con consulenza) e nella raccolta di proposte contrattuali da sottoporre alla Banca/Società finanziaria (collocamento)
L’agente in attività finanziaria
Agenti in attività finanziaria
Xxxxxxxx, persona fisica o giuridica, stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 t.u.b., di promuovere e concludere contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall’art.106 I comma t.u.b. senza autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali
Mediatori creditizi (Art.2 D.P.R 287/2000 Art.16 L.108/1996)
Xxxxx che mette in relazione Banche o Società finanziarie con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti. E’ soggetto terzo, non legato alle parti da rapporti di dipendenza, rappresentanza o collaborazione
Il decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella L. n. 2/2009
Ecco i punti maggiormente rilevanti:
• 1. con riferimento ai mutui immobiliari stipulati fino al 31 ottobre 2008 "a tasso non fisso", è stato posto un tetto all'aumento del tasso variabile e, di conseguenza, all'aumento delle rate dovute;
• 2. a partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli altri intermediari finanziari devono assicurare al cliente la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, cd tasso BCE e a dare adeguata pubblicità e trasparenza a tale tipologia di prodotto.
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007
Ecco i punti maggiormente rilevanti:
• Estinzione anticipata: Per i mutui stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione anticipata) senza applicazione di penali .
• Per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 alle penali si applica una riduzione sulla scorta dell’accordo ABI/ Associazioni Consumatori del 2 maggio 2007
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007
• Ecco i punti maggiormente rilevanti:
• Cancellazione dell'ipoteca: La cancellazione dell’ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è stata resa più semplice. La banca è ora tenuta a rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere.
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007
• Ecco i punti maggiormente rilevanti:
• La surrogazione al creditore iniziale (c.d. portabilità del mutuo): il debitore può sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita non essendo più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni concordate.
L’usura e la Legge 108/96
Con l'introduzione dell'art.644 c.p. ha contribuito ad ampliare, in maniera notevole, l’ambito di applicazione del reato di usura, e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma, che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo "stato di bisogno" del quale taluno abbia "approfittato" conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma opera anche ogni qual volta il limite (cosiddetto Tasso Soglia d'Usura) posto dall’Art. 2 della stessa L. 108/96 venga superato.
Rilevano dunque unicamente parametri oggettivi:Tasso Soglia d'Usura, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D'Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del suo 50%.
D.P.R. 22/12/1986, N. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
• Ai sensi dell’ art. 15 (Detrazioni per oneri)
• 1. ‐ Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
• b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea (..omissis…) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore av 4.000 euro.
• Detrazioni spettano anche per costruzione dell’immobilie da adibire ad abitazione principale nonché per ristrutturazione edilizia.
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo
L'inadempimento del mutuatario
e l'escussione delle garanzie accessorie
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Tipologie di Mutuo
Chirografario: mutuo fiduciario garantito solo dal reddito del mutuatario
Ipotecario: garantito dall’ iscrizione ipotecaria sul immobile del mutuatario o del terzo datore d’ipoteca
• Il mutuo può essere
L’Ipoteca
L’ipoteca
L’ipoteca è una forma di garanzia reale che ha ad oggetto beni immobili, come la casa di abitazione. La costituzione dell’ipoteca, che richiede l’intervento di un notaio, conferisce alla banca il diritto di agire sul bene dato in garanzia in caso di mancato rimborso da parte del mutuatario. L’ipoteca non incide sul godimento del bene da parte di chi lo ha acquistato tramite il mutuo, ma rappresenta un vincolo nel caso si decida successivamente di venderlo.
Il mancato pagamento delle rate
• Nel caso di mancato pagamento delle rate il mutuante potrà esercitare le azioni a tutela del proprio credito chiedendo la
restituzione dell'intero importo concesso a mututo
Potrà avvalersi di rimedi quali la risoluzione per inadempimento, decadenza del beneficio del termine ovvero del recesso dal contratto di mutuo
Il TUB
• Il TUB prevede una importante disposizione in tema di risoluzione: il 2° comma dell’art. 40, sancisce l'irrilevanza – ai fini della risoluzione – di ritardi di pagamento dalla durata inferiore a 180 giorni (o di un numero di pagamenti effettuati in ritardo inferiore a sette).
Ogni clausola contrattuale contrastante con tale norma di Xxxxx (che si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del t.u.b.) è illegittima e per ciò stesso inefficace
L’inadempimento
• Nel caso di inadempimento rilevante il mutuante potrà agire
Se il mutuo è chirografario non rimarrà che aggredire i beni del debitore sui quali però potrà aprirsi un concorso con altri creditori muniti di titolo esecutivo.
esecutivamente:
Se il mutuo è assistito da ipoteca potrà escutere la garanzia ipotecaria che in tal senso ha una valenza "prenotativa" in sede d'esecuzione sul bene che ne è oggetto nel caso di concorso con altri creditori
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo
Il c.d. mutuo di scopo ed il preliminare di mutuo
xxx.xxxxx.xx pagina 54
Il mutuo di scopo
Il mutuo di scopo
Quel contratto in forza del quale una parte si obbliga a fornire i capitali necessari al conseguimento di una finalità legislativamente (mutuo di scopo legale) o convenzionalmente (mutuo di scopo volontario) stabilita, realizzata dall’altra parte che si obbliga alla restituzione del capitale ed alla realizzazione dell’opera richiesta
Nel mutuo di scopo la finalità assume dunque una rilevanza causale nello schema contrattuale
Pertanto:
Il mutuo di scopo è un contratto traslativo perchè trasferisce la proprietà della cosa
Consensuale, a fronte del mutuo che ha carattere reale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si forma l’accordo sulle varie clausole, di modo che l’erogazione della somma rappresenta l’esecuzione dell’obbligazione a carico del mutuante,
E' oneroso perchè obbliga il mutuatario al pagamento degli interessi sulla somma ricevuta.
Nel caso in cui il mutuatario utilizzi la provvista per scopi diversi
dalle finalità concordate
Il contratto è nullo qualora il diverso impiego sia stato concordato tra le parti (Cass. 8 aprile 2009 n.8564)
Se invece il mutuatario utilizza le somme mutuate per uno scopo differente da quello concordato si versa in un’ipotesi di inadempimento
Il Preliminare di mutuo
L’art.1822 c.c. disciplina il c.d. contratto preliminare di mutuo
Mediante il quale una parte si obbliga a prestare un futuro consenso a consegnare la cosa oggetto della promessa
Ne discendono:
Effetti meramente obbligatori; dal che la promessa può non essere mantenuta ad esempio qualora intervengano variazioni nelle condizioni patrimoniali del promissario tali da far ritenere difficile la restituzione del mutuo.