EDITORIALI
Pactum, n. 4/2023
Indice
EDITORIALI
X. Xxxxxxxx
Diritto dei contratti e crisi d’impresa: il caso del contratto a (s)favore di terzi 459
A. Bénabent
Les moyens ouverts aux contractants d’agir unilatéralement sans préalable judiciaire 465
OBBLIGAZIONI
A. D’Adda
Garanzia e autonomia privata: l’esclusione convenzionale della garanzia (legale) sull’e- sistenza del credito ceduto 469
(Commento a Cass. n. 17985/2022) 475
Il commento affronta i problemi relativi alla garanzia circa l’esistenza del credito ceduto. In proposito, per un verso, in linea con gli orientamenti prevalenti – accolti pure dalla pronuncia in commento – si esclude che la cessione del credito inesistente sia ragione di invalidità del trasferimento, ma piuttosto ragione di attivazione della garanza legale ex art. 1266 c.c.; per altro verso si indaga il problema di validità di patti contrattuali – che si tengono distinti da quelli regolati dall’art. 1229 c.c. – che escludano l’operare della garanzia prevista in via legale in favore del cessionario del credito inesistente.
The paper deals with problems related to the warranty about the existence of the assigned credit. In this regard, on the one hand, in line with the more common orientation it excludes that the assignment of a non-existent credit is a reason for the invalidity of the transfer, but rather a reason for the activation of the legal warranty under Article 1266 of the Civil Code; on the other hand, it investigates the problem of the validity of contractual agreements – which in the paper is deemed not to be regulated by Article 1229 of the Civil Code – that exclude the operation of the legally provided warranty in favour of the assignee of the non-existent credit.
CONTRATTO IN GENERALE
X. Xxxxxxxx
La Corte di giustizia sul caso Meta: trattamento dei dati e “prezzo” del consenso 483
(Commento a CGUE, 4.7.2023, C-252/21) 500
La Corte di giustizia è chiamata dai giudici tedeschi a pronunciarsi su alcuni dei più rilevanti e controversi profili regolamentari della c.d. data economy, come
l’individuazione delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali degli utenti, che le piattaforme di social network effettuano allo scopo di finanziarsi per erogare un servizio “gratuito”; la natura effettivamente libera del consenso prestato dagli utenti quale condizione per accedere ai servizi di una piattaforma dominante, in un mercato dove scarseggiano le alternative; l’ammissibilità dell’accertamento (incidentale) della violazione del GDPR da parte delle Autorità nazionali di concorrenza, nell’ambito della valutazione di un abuso di posizione dominante. Il contributo analizza il provvedimento, mettendone in risalto le ricadute per il diritto dei contratti, evidenziando, tra l’altro, come la decisione in commento accolga una concezione di libertà secondo la quale non risulta di per sé “coartato”, e quindi invalido, il consenso scambiato per ottenere un servizio digitale, purché l’alternativa al rifiuto di trattamenti non strettamente necessari all’erogazione del servizio non sia quella di rinunciare in toto allo stesso; bensì, piuttosto, semmai quella di versare un (adeguato) corrispettivo per remunerare le piattaforme, come da ultimo Facebook e Instagram del gruppo Meta hanno cominciato a fare in Europa, schiudendo nuovi scenari problematici che la dottrina sarà chiamata ad affrontare.
The Court of Justice is asked by the German judges to rule on some of the most important and controversial regulatory profiles of the “data economy”, such as the conditions for the lawfulness of the processing of users’ personal data by social networks in order to finance the provision of services free of charge; the free nature of the consent given by users as a condition for access to the services of a dominant platform in a market where there are few alternatives; and the admissibility of the (incidental) finding of a breach of the GDPR by national competition authorities in assessing abuse of dominance. The paper analyzes the court’s decision and highlights its implications for contract law by pointing out, inter alia, that it embraces a concept of freedom, according to which consent given for the use of a digital service is not per se “coerced” and therefore invalid, provided that the alternative to refusing processing – that is not strictly necessary for the provision of the service – is not to refuse it altogether; but, if anything, to pay an (appropriate) fee to the platforms, as the Meta Group companies, Facebook and Instagram, have recently done in Europe, opening up new problematic scenarios for scholars to address.
RESPONSABILITÀ E RIMEDI
X. Xxxxxxxxxx
L’evizione parziale tra restituzioni e “risarcimenti”. Alcuni spunti per orientarsi a mar- gine di Cass. 18829/2023 503
(Commento a Cass., sez. un., n. 18829/2023) 510
In questo commento, si svolgerà un’analisi critica dell’ordinanza n. 18829 del 2023 della Cassazione e, nella specie, di quella parte della decisione che esamina alcuni rimedi connessi dell’istituto dell’evizione parziale. In particolare, si evidenzieranno le distonie prodotte dalla qualificazione dei rimborsi ex artt. 1479 e 1483 c.c. come risarcimento dell’interesse negativo, nonché il problema della colpa nel risarcimento dell’interesse positivo, il quale solo, invero, costituisce un risarcimento del danno in senso tecnico.
In this commentary, a critical analysis will be conducted of Cassation judgment No.
18829 of 2023, focusing on the portion of the decision that examines certain associated remedies within the framework of partial eviction. Specifically, we will highlight the discrepancies arising from the categorization of reimbursements under Articles 1479 and 1483 of the Civil Code as compensation for negative interest, as well as the issue of fault in the compensation for positive interest, which alone, indeed, constitutes a form of compensation for damages.
E. Guardigli
La revocatoria nella contrattazione progressiva: un nuovo vaglio della Cassazione 519
(Commento a Cass. n. 19327/2023) 529
Il commento si sofferma sul problema della tutela dei creditori al cospetto della sequenza contratto preliminare-contratto definitivo. In particolare, si evidenzia come il contratto preliminare possieda autonoma rilevanza lesiva del credito. Ferma la revocabilità dell’intera operazione economica, l’Autore nega, invece, che, generalmente, i creditori possano impugnare autonomamente il contratto definitivo, stante l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 2901, comma 3 c.c.
This paper focuses on the problem of the protection of creditors in respect of the sequence preliminary contract-final agreement. In particular, the article highlights how the preliminary contract could be in itself detrimental to creditors. While the economic transaction could be challenged by creditors as a whole, it is denied that they may generally challenge the final contract only, according to article 2901, comma 3 c.c.
SINGOLI CONTRATTI
X. Xxxxx
La natura delle situazioni giuridiche di godimento. Riflessioni a partire dall’art. 23 d.l.
n. 133/2014 (saggio) 535
Muovendo dalla disciplina positiva del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. rent to buy), il saggio intende rivisitare criticamente i profili del contenuto e della struttura dei diritti personali di godimento, nel raffronto con gli omologhi profili dei diritti reali di godimento.
By first examining the legal regulation of the contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (rent to buy), the essay provides some critical remarks about the content and structure of personal rights of enjoyment, comparing them with the content and structure of real rights of enjoyment.
M. De Pamphilis
I contratti di finanziamento del contenzioso tra autonomia negoziale e protezione del soggetto finanziato, nella visione della UKSC 553
(Commento a UKSC, 26.7.2023) 563
Il commento sottolinea gli spunti di interesse che emergono dall’autorevole decisione della Corte Suprema britannica, mettendoli in relazione con gli indici normativi che, nel sistema italiano ed europeo, testimoniano la crescente sensibilità del legislatore e
degli interpreti per il fenomeno del finanziamento del contenzioso.
The commentary underlines the points of interest that emerge from the influential decision of the UK Supreme Court, linking them to the regulatory hints that, in the Italian and European system, testify to the growing sensitivity of the legislator and the interpreters for the phenomenon of litigation funding.
G. Mercanti
Trust e legittimari: la Cassazione fissa le regole della (turbolenta) coesistenza 565
(Commento a Cass. n. 5073/2023) 578
Lo scritto analizza la sorte del trust impiegato per ledere i diritti dei legittimari, soffermandosi – in particolare – sulle difficoltà di conciliare le regole del sistema successorio italiano con le dinamiche del rapporto tra disponente e trustee, nella fase genetica del rapporto, e tra trustee e beneficiari, nella sua evoluzione.
This paper analyzes the fate of the trust used to undermine the rights of the forced heirs, focusing - in particular - on the difficulties of reconciling the rules of the Italian inheritance system with the dynamics of the relationship between settlor and trustee, in the genetic phase of the relationship, and between trustee and beneficiaries, in its evolution.
A. Xxxxx
Lo spazio riservato all’autonomia privata nella conformazione dei cc.dd. xxxxx xxxxxxxx “speciali” (saggio) 587
Nell’ottica di favorire il ricorso da parte degli operatori economici ai cc.dd. xxxxx xxxxxxxx «speciali», il saggio indaga lo spazio riservato all’autonomia privata nel modellare la disciplina di tali strumenti di autotutela esecutiva.
The paper investigates the freedom of contract with regard to the legal types of the so-called «patto marciano», to xxxxxx the use of these instruments of executive self- defence by economic operators.
CONSUMO
X. Xxxxx
Intermediazione del professionista e qualità di “consumatore” del soggetto interme- diato (saggio) 605
Il contributo si prefigge l’obiettivo di esplorare l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina di protezione del consumatore, esaminando, in particolare, le molteplici ipotesi in cui il consumatore è “intermediato” da un professionista nella relazione contrattuale che forma e intrattiene con l’altra parte (che, a sua volta, può essere un altro consumatore oppure un professionista). Oggetto di analisi è, segnatamente, non già il rapporto di intermediazione (ossia quello tra consumatore e professionista, sia esso mandatario, con o senza rappresentanza, oppure mediatore) bensì quello che origina dall’intervento dell’intermediario.
This paper aims to explore the subjective scope of application of consumer
protection law, examining the different scenarios in which the consumer is “intermediated” by a professional in the contractual relationship with the other party (who, in turn, may be another consumer or a professional). The focus of this analysis is not the intermediary relationship between consumer and professional (mandatario or mediatore) but the one that originates from the intervention of the intermediary.
NEL PROSSIMO NUMERO
X. Xxxxxxxxx, Le prix dans le projet de réforme des contrats spéciaux
R. Omodei Salè, Compravendita di auto usata e tutela del consumatore consapevole dell’esistenza del difetto, ma non della sua causa