Contratto di Assicurazione Ramo Elementare POLIZZARC PATRIMONIALE COLPA GRAVE FEDERAZIONI
XXXXX'SINSURANCE COMPANYS.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Elementare POLIZZARC PATRIMONIALE COLPA GRAVE FEDERAZIONI
Setinformativo
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Assicurazione della Responsabilità Civile PATRIMONIALE
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RC Patrimoniale dei dipendenti delle Federazioni Sportive Nazionali
Documento predisposto a cura di MAG SPA registrato in Italia. MAG SPA è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri
professionali nello svolgimento dell’Attività Professionale assicurata.
Che cosa è assicurato? ✓ L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell’Assicurato. ✓ L'assicurazione s'intende estesa: a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi. b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. ✓ L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro I ‘Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 30 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato. ✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al Dip Aggiuntivo. ✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). | Che cosa non è assicurato? 🗶 I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso 🗶 Le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori 🗶 I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura. 🗶 Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: (i) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; (ii) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; (iii) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attivitá professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale. Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Dip Aggiuntivo |
Ci sono limiti di copertura?
Principali limitazioni: L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:
! danni corporali di qualsiasi tipo;
! attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato all’estensione di copertura 3 e salvo che l’Assicurato non abbia pagato il premio previsto all’Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
! responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto,
regolamenti o disposizioni dell’ente;
! la stipulazione, e/o mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
Riferimento Nr.:[2401BCL5015-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 1 di 2
! inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
! calunnia, ingiuria, diffamazione;
! multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
! il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209 del 2005;
! alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l’Assicurato derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
! guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
! investimenti effettuati con l’utilizzo di Strumenti Derivati;
! esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c;
! danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
! danni materiali di qualsiasi tipo;
! smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
! Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Dip Aggiuntivo.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, compresi San Marino e la Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
- Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato-Ente Pubblico-Corte dei Conti etc.)
(b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al Coverholder o all’Intermediario specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato entro i 30 giorni di mora previsti dal giorno indicato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30esimo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo o obbligo di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
Non essendo prevista la possibilità di rinnovare tacitamente la polizza, il contratto cessa alla sua naturale scadenza indicata nel modulo del certificato di polizza.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Riferimento Nr.:[2401BCL5015-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 2 di 2
Assicurazione della Responsabilita’ Civile Patrimoniale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG SPA Product: RC Patrimoniale
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni:29/12/2023 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxx/xxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 1 di 8
Che cosa è assicurato? |
Non vi è nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto giá indicato nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP). |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto giá indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), si specificano le seguenti esclusioni: - I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso - Le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori - I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura - Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: (i) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; (ii) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; (iii) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attivitá professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale. - Danni corporali di qualsiasi tipo. - attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l'Assicurato/Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche - atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato - responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente - la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi - azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente - inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto - calunnia, ingiuria, diffamazione - multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente; - il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 2 di 8
Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005; - fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione; - alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; - guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla foza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di govemo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, I'onere di provare I'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola. - qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber; - contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari. Questa polizza non copre: a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua; b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da; i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari. - perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, derivanti o in connessione all'uso effettivo o alla minaccia di uso doloso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento contribuente contemporaneamente o successivamente alla stessa. - investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati; - esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c. Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 3 di 8
operante la seguente esclusione: q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti: r) danni materiali di qualsiasi tipo, s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si sono presenti i seguenti limiti di copertura: Limiti di Indennizzo L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall’ Assicurato/Contraente nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell’ Assicurato/Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato. Massimale di Polizza L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilitá di piú Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 1.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro. Nell’eventualitá che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 1.500.000,00 le indennitá spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. Altre assicurazioni Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.) Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 C. C.). Spese legali e gestione delle vertenze di Sinistro Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti. |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 4 di 8
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’ Assicurato, l’Assicurato ha facoltá di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell’ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) I costi propri di segreteria (spese di avvio) per l’istruttoria conseguente all’istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) Le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) Le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nel modulo, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante dalla data di scadenza indicata nel modulo di copertura, per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della prima polizza contratta in continuità assicurativa per il tramite del Corrispondente Xxxxx’x Insurance Company SA e/o Lloyd’s Broker indicato in scheda di copertura, escluso il periodo retroattivo.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attivitá previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato- Ente Pubblico – Corte dei Conti etc); (b) Ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilitá contabile. L’inadempimento di tale obbligo puó comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C. C.) |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 5 di 8
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. |
Obblighi dell’impresa | Espletata l’attivita’ istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo e/o il risarcimento, se dovuto, avverra’ entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo ogni Sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del certificato. La data di inizio e la data di scadenza della polizza sono indicate nella scheda di copertura. |
Sospensione | A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile se l’Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell’assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza?
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 6 di 8
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilitá di disdire la polizza. Solo in caso di sinistro: - Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto é rivolto alla persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerá nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, ivi inclusi il Presidente Federale, Consigliere Federale, Segretario Generale, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Direttore e Ufficiale", Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio Federale della Federazione. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15,00% |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 7 di 8
Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel. : x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
Riferimento Nr.:[2401BCL4957-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 8 di 8
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale
Assicuratori:
Lloyd’s Insurance Company SA.
Assicurato/ Contraente:
La persona nominativamente indicata nella SCHEDA che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, o con una Disciplina Sportiva Associata al CONI ivi inclusi il Presidente Federale, Consigliere Federale, Segretario Generale, Membro del Consiglio Direttivo o dell’organismo sociale equivalente, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, “Direttore e Ufficiale”, Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio Federale della Federazione.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Ente di Appartenenza:
L’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.
Franchigia:
L'importo di ciascun singolo Sinistro che non e' coperto dal presente contratto e che resterà pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di efficacia:
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza del contratto
Perdite Patrimoniali:
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione:
La somma dovuta agli Assicuratori,
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa- Contabile o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile:
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato l Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Scheda di Copertura:
Il documento contrattuale contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Sinistro:
La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Strumenti Derivati:
Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement,Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations).
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze
1) Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale)
2) Xxxxxxxxx procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
3) Qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
4) Qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
5) Qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:
- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
6) Qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai punti 3, 4 o 5;
Ai fini della presente Convenzione, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Scoperto o Franchigia
l’ammontare percentuale o fisso previsto in Polizza che, in caso di Indennizzo, rimane a carico dell’Assicurato.
Coverholder
Il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo. Il Coverholder opera in qualità di agente della Lloyd’s Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina Coverholder, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.
Dipendente - Dirigente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Società a partecipazione pubblica
Le Società costituite nelle forme previste dal codice civile, le cui quote di capitale sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti pubblici e pertanto, soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, così anche per quelle quotate in borsa, purché per queste ultime, il capitale pubblico sia maggiore del 50%.
Pubblica Amministrazione
Ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Ordini Professionali) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Camera, Senato e Governo non rientrano in tale definizione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato/ Contraente.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella SCHEDA.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella SCHEDA se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I premi devono essere pagati al corrispondente della Lloyd’s Insurance Company SA attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.
Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso il medesimo Ente o presso Enti differenti, il premio addizionale finito dovuto sarà pari a quanto indicato nella SCHEDA allegata al presente certificato.
Gli unici mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:
bonifici bancari, assegni, contanti e carte di credito a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo pec o telefax,
al coverholder / broker indicato nella SCHEDA, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc..);
(b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 -Periodo di assicurazione e tacito rinnovo
La presente copertura cesserà alla data di scadenza indicata nella SCHEDA, senza obbligo di disdetta.
Art.10- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.
Art. 11- Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 12- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Corresponsabilita’
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti al medesimo Ente Pubblico nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro saranno obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 1.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.
Nell’eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del contratto, ecceda EUR 1.500.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione
1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del certificato s'intendono operanti in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre
escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Art. 15- Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall' Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.
Art. 16- Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:
a) danni corporali di qualsiasi tipo;
b) attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l'Assicurato/Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) danni materiali di qualsiasi tipo,
s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
Art. 16 bis - Rischi esclusi dall'Assicurazione – Esclusione Coronavirus
La presente assicurazione non copre alcun sinistro in alcun modo causato o derivante da:
a) malattia coronavirus (COVID-19);
b) sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2;
d) qualsiasi paura o minaccia di a), b) oc) di cui sopra. LMA5391
04 marzo 2020
Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella SCHEDA, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente al 30.06.2008, data di retroattività prevista dalla Convenzione e indicata nella Scheda di Copertura e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di funzioni e/o incarichi ricoperti e/o Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova e medesima attività (compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei
5 anni successivi alla data di cessazione, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito nel presente contratto.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 19 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.
Art. 20- Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 21- Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di Xxxxxxxx sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Art. 22- Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all’stanza di mediazione, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Art. 23 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Coverholder indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato / Contraente
b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Coverholder si considererà come effettuata dall' Assicurato / Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Coverholder, si considererà come effettuata agli Assicuratori.
b. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Art. 24. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini dellanotificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione saràdevoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori, ai sensidella presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano della Lloyd’s Insurance Company SA
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd’s Insurance Company SA
Xxxxx Xxxxxxxxx,0000000 Xxxxxx Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
LBS0006A
Art. 25. - Clausola di sospensione delle sanzioni
È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.
Libera traduzione della xxxxxxxx Xxxxx’x LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese.
In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in Inglese. Sanctions Suspension Clause
It is a condition of this (re)insurance, and the (re)insured agrees, that the provision of any cover, the
payment of any claim and the provision of any benefit hereunder shall be suspended, to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit by the (re)insurer would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under any:
a. United Nations’ resolution(s); or
b. the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.
Such suspension shall continue until such time as the (re)insurer would no longer be exposed to any such sanction, prohibition or restriction.
LMA3200
5 October 2023
Art. 26 – Clausola di Continuità del Contratto
1) Il verificarsi di un evento associato all’unione economica e monetaria nell’Unione Europea non avrà l’effetto di:
i) concludere; o
ii) alterare o invalidare qualsiasi termine del, o assolvere o esonerare dall’esecuzione del; o
iii) conferire a ciascuna delle parti il diritto unilaterale di modificare o concludere; il presente Contratto.
2) Ai fini del presente Contratto, un “evento associato all’unione economica e monetaria nell’Unione Europea” include senza alcuna limitazione (e alcuna combinazione) ognuno dei seguenti eventi:
i) l’uscita dalla valuta dell’Euro;
ii) l’uscita dall’Unione Europea e/o dall’Euro da parte di uno o più membri dell’Unione Europea (Stato/i Membro/i);
iii) la sostituzione dell’Euro con qualsiasi valuta alternativa, singola o unificata, da parte di due o più Stati Membri (indipendentemente dal fatto che rimangano membri dell’Unione Europea) o l’introduzione di una nuova valuta da parte di uno Stato Membro (indipendentemente dal fatto che rimanga un membro dell’Unione Europea).
Estensione di Copertura 1 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato
Estensione di Copertura 2 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Estensione di Copertura 3 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Estensione di Copertura 4 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008 A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Estensione di Copertura 5 - Copertura personale distaccato
Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Estensione di Copertura 6 - Acquisizioni in economia
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del Codice degli appalti o della normativa vigente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta procedura negoziale
L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di €. 214.000 (limite previsto dalla normativa comunitaria) per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte Impresa aggiudicataria
Estensione di Copertura 7 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al GDPR
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione al Regolamento UE
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059
c.c. ad esclusione di multe ed ammende a terzi. L'Assicurazione non vale:
- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
Estensione di Copertura 8 - Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.
Estensione di Copertura 9 Ecologia ed ambiente
Ferme le altre condizioni di questo certificato l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Estensione di Copertura 10 - Continuous Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Lloyd’s Insurance Company SA;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Estensione di copertura 11 - Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione
L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL. 33/2013
L’Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l’Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.
L’Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente Garanzia Accessoria s’intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell’Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell’Assicurato stesso.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
A. ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI - NMA 1622
La presente assicurazione non copre:
(a) perdita o distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qualsiasi perdita conseguenziale;
(b) ogni responsabilità civile di qualsiasi natura;
il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;
(ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.
Radioactive Contamination and Explosive Nuclear Assemblies Exclusion Clause – NMA 1622
B) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO (NMA2918)
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte di organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.
C) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASSOLUTA RISCHIO CYBER
1. In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.
2. Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:
2.1 l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico o Rete informatica;
2.2 la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni;
2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato/informazione;
2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato/informazione;
2.5 qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti da 2.1 a 2.4
2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni;
3. Con Sistema informatico s’intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, tecnologia informatica, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o gestito dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. Ciò include qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, output o archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati.
4. Con Rete informatica s’intende un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete di scambiare dati.
5. Con Dati/informazioni s’intendono le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico.
6. Quando la presente clausola fa parte di un contratto di riassicurazione, la Denominazione di Assicurato deve essere modificata in Assicurato Originale;
D) ESCLUSIONE MATERIALI BIOLOGICI E CHIMICI
Si conviene che la presente Assicurazione esclude perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, derivanti o in connessione all'uso effettivo o alla minaccia di uso doloso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento contribuente contemporaneamente o successivamente alla stessa.
NMA2962
L'Assicurato/ Contraente
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione
Art. 01- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 03 - Pagamento del Premio. Art. 05 - Aggravamento del rischio. Art. 06 - Diminuzione del rischio.
Art. 08 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.
Art. 09 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. Art. 13 - Corresponsabilita’.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 16 bis – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione – Esclusione Coronavirus Art. 17- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
Art. 19 - Persone non considerate terzi.
Art. 24 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive
Data L'Assicurato/ Contraente
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Chi siamo
Xxxxx Xxxxx'x Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Xxxxx xx Xxxxx xx Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxx, 00x xxxxx, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 0 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx (Society of Lloyd's).
Quali sono i dati personali che trattiamo
Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.
Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.
Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento
Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.
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Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.
Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.
Con chi condividiamo i suoi dati personali
In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.
Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:
- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire
un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.
• I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
• Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente
verificata prima di divulgare i dati personali.
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Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.
Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.
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Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.
Xxxxxxx, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti
Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo XxxxxxXxxxxx.XxxxXxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx dove sono disponibili tutti i dettagli.
In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:
Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.
Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:
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Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.
Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.
Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:
Responsabile della protezione dei dati
Xxxxx’ s Insurance Company S.A. Bastion Tower
Xxxxx xx Xxxxx xx Xxxx 0 0000 Xxxxxxxxx
Belgio
Email: XxxxxxXxxxxx.XxxxXxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
LBS0046D 17/03/2023
CONVENZIONE PER LE FEDERAZIONE SPORTIVE
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE PER LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE CON COLPA GRAVE PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, CONSIGLIERI, DIRIGENTI, FUNZIONARI DI FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI DEL CONI (FSN) E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE AL CONI (DSA)
Esclusa la Federazione Calcio (FIGC), FIDAL - Federazione Italiana d'Atletica Leggera, Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e Motor Racing
Il presente modulo disciplina l'adesione alla 'Polizza convenzione per la Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile con colpa grave di Presidente, Segretario Generale, Consigliere, Dirigenti, Funzionari di FSN e DSA” .
Contraente: Cod.Fisc.
.
residente in _(CAP - PROV.)
via/viale/corso/piazza n__ _
Periodo di copertura: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del
Federazione/DSA di appartenenza: _ Funzione ricoperta:
Massimale/ Limits | € 500,000 Massimale | € 1.000,000 Massimale | € 1.500,000 Massimale | € 2.000,000 Massimale | € 2.500,000 Massimale | € 3.000,000 Massimale |
Presidente/ Segretario | € 123,72 | € 164,06 | € 196,33 | € 246,09 | € 311,98 | € 360,40 |
Consigliere/ Dirigente/ Funzionario/ Altro | € 98,17 | € 130,44 | € 164,06 | € 205,75 | € 262,23 | € 320,05 |
d'ora innanzi anche solo il Contraente",
DICHIARO DI:
⮚ ricoprire la carica di Presidente/Segretario Generale/Consigliere/Dirigente/Funzionario di FSN o DSA consapevole che essa rappresenta condizione necessaria e imprescindibile per l'adesione alla polizza;
⮚ accettare che il contratto assicurativo si perfezioni successivamente alla trasmissione del presente modulo di adesione all'Assicuratore;
⮚ agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 c.c., di non avere, ad oggi, ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, invito a dedurre e/o informazione di garanzia e di non essere al corrente di qualsivoglia circostanza/notizia dalla quale possa derivarne una propria responsabilià in ordine a comportamenti colposi/atti illeciti, a Me imputabili già al momento della stipulazione dell'Assicurazione;
⮚ ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679, di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsensentire al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse all’esecuzione della sottoscrivenda polizza
⮚ di aver letto, esaminato e compreso la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti:
- il fascicolo informativo
- il DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- l’informativa precontrattuale ai sensi dell’art. 56 del reg. Ivass 40/2018 Allegato 3 e allegato 4
- l’informativa precontrattuale sull’intermediazione a distanza
⮚ dichiaro inoltre che sono state adeguatamente illustrate nel corso della compilazione del presente preventivo le caratteristiche ed i contenuti del contratto e delle garanzie prestate.
Pertanto esprimo una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza, coerente alle richieste ed esigenze espresse.
Data IL CONTRAENTE
DICHIARO ALTRESI`:
ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 C.C., di aver letto e compreso ogni singola disposizione di cui al modulo di adesione e alla proposta di polizza consegnatami ed, in particolare, di approvare specificatamente le seguenti disposizioni da intendersi qui tutte integralmente trascritte:
Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 02 – Altre assicurazioni
Art. 03 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio Art. 05 – Aggravamento del rischio
Art. 06 – Diminuzione del rischio
Art. 08 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Art. 09 – Periodo di assicurazione e tacito rinnovo
Art. 13 – Corresponsabilità
Art. 16 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 16 bis - Rischi esclusi dall’Assicurazione – Esclusione Coronavirus
Art. 17 – Validità temporale dell’Assicurazione - Inizio e termine della garanzia (forma Claims made) Art.19 - Persone non considerate terzi
Art . 24 – Legge applicabile – Giurisdizione – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive
Data IL CONTRAENTE