Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche.
DECRETO 13 novembre 2018.
Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Ricono- scimento del registro nazionale italiano di donatori di midollo osseo» che, integrando la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, regola la ricerca del donatore compatibile e la donazione di mi- dollo osseo, prevedendo in particolare:
all’art. 2, comma 1, il «Registro nazionale», istitui- to e gestito dall’Ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, quale unica struttura di interesse nazionale;
all’art. 2, commi 2 e 3, che il registro nazionale dei donatori di midollo osseo - Italian Bone Marrow Donor Registry IBMDR («di seguito registro nazionale IBM- DR») coordina le attività dei registri istituiti a livello re- gionale, promuove la ricerca dei donatori non consangui- nei e tiene il registro nazionale dei donatori;
all’art. 3, commi 2 e 3, che alle associazioni dei donato- ri volontari di midollo osseo e alle relative federazioni si ap- plica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 mag- gio 1990, n. 107 e che le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai registri regionali ed al registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti;
all’art. 4, comma 1, che la donazione di midollo os- seo è un atto volontario e gratuito;
all’art. 8, comma 2, che l’attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo è regolata da apposite convenzioni regio- nali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità che ne definisce altresì i requisiti idonei all’accreditamento, sentita la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazio- ni e integrazioni che, abrogando legge 4 maggio 1990,
n. 107, ha dettato la nuova disciplina delle attività trasfu- sionali, prevedendo in particolare:
all’art. 1, comma 2, lettera c), tra gli aspetti da re- golamentare, anche le attività delle associazioni e fede- razioni di donatori di sangue e di cellule staminali emo- poietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
all’art. 5, l’inclusione, tra i livelli essenziali di assi- stenza, della raccolta e conservazione delle cellule stami- nali emopoietiche e la promozione del dono del sangue;
all’art. 6, comma 1, lettera c), l’individuazione da parte delle regioni della struttura di coordinamento delle attività trasfusionali;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Dispo- sizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e successive modifiche e integrazioni, e in par- ticolare l’art. 10 che prevede l’istituzione da parte delle regioni del Centro regionale per i trapianti;
Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso re- gistri e banche italiane ed estere, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro- vince autonome di Trento e di Bolzano il 5 ottobre 2006 (rep. atti n. 2637);
Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le Provin- ce autonome di Trento e di Bolzano recante «Definizione dei poli di funzionamento del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donato- re non consanguineo», sancito dalla Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti 57/CSR);
Visto l’accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
«Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di co- ordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR), che in partico- lare prevede, al punto 6.2, che la SRC svolga funzioni di coordinamento per la «Promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cor- done ombelicale, in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori operanti negli specifici ambiti» e al punto 6.3, le funzioni di monitoraggio delle attività di reclutamento dei donatori e di cellule staminali ema- topoietiche da sangue periferico;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubbli- cato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicem- bre 2015, n. 300;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva del Parlamento euro- peo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la dona- zione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tes- suti e cellule umani»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, re- cante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/ CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto ri- guarda le prescrizioni tecniche per la donazione l’ap- provvigionamento e il controllo di tessuti e cellule uma- ni, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» e successive modifiche;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato» e, in particolare, gli articoli 6 e 8;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recan- te «Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante «Indicazioni sulla finalità statutarie delle associa- zioni e federazioni dei donatori volontari di sangue», pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta- mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re- cante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, com- ma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, gli articoli 47 e 48;
Visto l’accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all’art. 9, comma 2, dell’intesa n. 82/CSR del 10 lu- glio 2014, concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (rep. atti 15/CSR);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope- ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 18», che all’art. 14, comma 2, ha previsto che «La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consangui- neo, di cui all’art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue»;
Considerato che in attuazione della previsione di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 è stata istituita presso il Centro nazionale trapianti la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo che esercita le funzioni in collaborazione con il Centro nazionale sangue;
Tenuto conto che le sorgenti da cui si estraggono le cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto sono rappresentate dal sangue midollare (midollo osseo), dal sangue periferico e dal sangue del cordone ombelicale e che la diversa fonte implica una diversa modalità di pre- lievo nel donatore;
Considerato che la citata legge n. 52 del 2001 discipli- na la ricerca e la donazione di cellule staminali emopoie- tiche, midollari e periferiche, e che la citata legge n. 219 del 2005 prevede la promozione del dono del sangue e la regolazione delle attività delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche;
Ritenuto necessario disciplinare, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di tra- pianti e di attività trasfusionali e nel rispetto dell’auto- nomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, in modo uniforme sul territorio na- zionale, i rapporti tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di cellule staminali emopoietiche;
Ritenuto, pertanto, di disciplinare, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, della citata legge n. 52 del 2001:
le tipologie di attività svolte dalle associazioni e fe- derazioni di donatori volontari di cellule staminali emo- poietiche da sangue midollare e da sangue periferico, de- finendo lo schema tipo di convenzione al quale devono conformarsi le regioni e province autonome nello stipula- re le convenzioni, al fine di assicurare l’uniforme applica- zione sul territorio nazionale;
i requisiti idonei all’accreditamento delle associa- zioni e federazioni di donatori di cellule staminali emopo- ietiche ai fini della loro partecipazione alle attività orga- nizzate nelle strutture afferenti ai poli di funzionamento di IBMDR (registri regionali e interregionali e loro arti- colazioni funzionali: centro donatori e poli di reclutamen- to), indicati dal citato accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 che ne definisce anche le funzioni;
Considerato necessario, ai fini di sostenere le associa- zioni nella promozione e nello sviluppo della donazione volontaria e gratuita di cellule staminali emopoietiche e nella tutela della salute e dei diritti dei donatori, definire nell’ambito della convenzione, ai sensi del citato accordo Stato-Regioni per la compensazione della mobilità sa- nitaria interregionale, anche le quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche, al fine della loro omogenea applicazione a livello nazionale;
Ritenuto necessario definire i requisiti e le caratteri- stiche delle associazioni e federazioni di donatori vo- lontari di cellule staminali emopoietiche, riconoscendo la partecipazione delle stesse ai fini istituzionali del SSN, considerando estensibile e applicabile anche alle associazioni e federazioni di donatori volontari di cel- lule staminali emopoietiche quanto previsto dal citato decreto 18 aprile 2007, relativo alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
Acquisito il parere espresso il 27 novembre 2017, attra- verso la Commissione per i trapianti allogenici da non con- sanguineo, dal Centro nazionale trapianti, in collaborazio- ne con il Centro nazionale sangue, in ragione delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013;
Acquisito il parere espresso il 9 aprile 2018 dalla sezio- ne tecnica per il sistema trasfusionale del comitato tecni- co sanitario, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013;
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’or- dinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta dell’8 novembre 2018 (rep. atti n. 202/CSR);
Decreta:
Art. 1.
Principi
1. È approvato lo schema tipo di convenzione, di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, in base al quale le regioni e province autonome stipulano le convenzioni con le associazioni e federazioni di associa- zioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emo- poietiche (di seguito indicate come associazioni) ai fini di regolare le attività delle stesse, riconoscendo il concorso ai fini istituzionali del SSN relativi alla promozione della donazione e al reclutamento di nuovi donatori.
2. Le regioni e province autonome stipulano le conven- zioni, in conformità allo schema tipo di cui al comma 1, con le associazioni il cui statuto corrisponde alle finali- tà previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, e che risultano regolarmente iscritte nel registro regionale e provinciale di cui all’art. 6 della legge 11 ago- sto 1991, n. 266, nelle more dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Ai fini della stipula delle convenzioni, le associazio- ni devono altresì possedere i requisiti specifici previsti dall’art. 2 del presente decreto.
Art. 2.
Requisiti idonei all’accreditamento e caratteristiche delle associazioni
1. Le associazioni di donatori volontari di cellule sta- minali emopoietiche, sono libere, indipendenti, apartiti- che e aconfessionali e hanno carattere organizzativo sen- za scopo di lucro né commerciale.
2. Le indicazioni sulle finalità statutarie, di cui all’art. 1, del citato decreto 18 aprile 2007, per quanto applicabili, in particolare relativamente al principio di rappresentati- vità democratica, si applicano anche alle associazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche.
3. Le associazioni di donatori di volontari di cellule sta- minali emopoietiche legalmente costituite e riconosciute, concorrono responsabilmente ai fini istituzionali del Servi- zio sanitario nazionale, perseguendo, i seguenti scopi:
a) promozione della donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile di cellule staminali emopoietiche e tutela dei diritti dei donatori;
b) promozione dell’attività di informazione sui temi della donazione, raccolta, utilizzo e trapianto di cellule staminali emopoietiche;
c) promozione e supporto al reclutamento e all’iscri- zione dei donatori nel registro nazionale IBMDR per il tramite dei registri regionali afferenti e al richiamo dei donatori su richiesta del registro stesso;
d) collaborazione con il registro regionale e le sue articolazioni funzionali, con il registro nazionale IBMDR e con il centro nazionale trapianti.
4. Per il perseguimento degli scopi, di cui al comma 3, le associazioni si possono avvalere della consulenza tec- nico-scientifica del Centro regionale per i trapianti e del Centro regionale sangue che, laddove richiesto o necessa- rio, possono coinvolgere le società scientifiche di settore, in particolare SIMTI - Società italiana medicina trasfu- sionale e immunoematologia, AIBT - Associazione ita- liana di immunogenetica e biologia dei trapianti, SIdEM
- Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare e GITMO - gruppo italiano per il trapianto di midollo os- seo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare, su specifiche questioni.
5. Le associazioni partecipano alle riunioni della Com- missione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto del Presi- dente della Repubblica n. 44 del 2013, concorrendo alla programmazione nazionale degli obiettivi di reclutamen- to di donatori.
6. Le associazioni dei donatori di cellule staminali emopoietiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto en- tro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 3.
Oggetto della convenzione
1. La convenzione disciplina i rapporti tra le regioni e le provincie autonome con le associazioni, riconoscendo- ne il responsabile coinvolgimento e impegno, nell’orga- nizzazione e nell’attuazione delle attività di promozione della donazione volontaria e gratuita di cellule stamina- li emopoietiche, di informazione nonché di supporto al reclutamento e iscrizione dei donatori, in collaborazione con il registro nazionale (IBMDR), i registri regionali e interregionali e le loro articolazioni funzionali rappresen- tate dai centri donatori e dai poli di reclutamento.
2. La convenzione, di cui al comma 1, del presente ar- ticolo garantisce, altresì, che le associazioni partecipino alle attività di programmazione regionale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei dona- tori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti, e che supportino le atti- vità di reclutamento e la raccolta dei campioni biologici tramite prelievo salivare del donatore, mediante gli appo- xxxx xxx xxxxxxxx, durante manifestazioni esterne (out door) alle articolazioni funzionali dei registri regionali.
3. Le attività di reclutamento durante manifestazioni esterne (out door), preventivamente concordate con le ar- ticolazioni funzionali del registro regionale, svolte da per- sonale afferente al registro o alle sue articolazioni funzio- nali, prevedono la pre-selezione dei donatori, attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico (sangue o saliva, in base alle scelte del registro) da inviare per la tipizzazione degli antigeni di istocompatibilità.
4. Qualora la regione, nell’ambito dei propri program- mi sanitari, abbia previsto di avvalersi, nel corso delle manifestazioni out door, anche di personale sanitario vo- lontario (medici, infermieri) appartenente alle associazio- ni, è consentito al suddetto personale di svolgere l’attività di raccolta preliminare dei dati anamnestici e del cam- pione salivare mediante appositi kit. È, inoltre, consentito avvalersi del supporto di altro personale sanitario, limi- tatamente al profilo di biologo adeguatamente formato, per le attività di informazione che precedono l’attività di raccolta preliminare dei dati anamnestici e del campione salivare. A tali fini, è necessario che il predetto personale sanitario sia specificamente formato e qualificato a norma del successivo art. 4, comma 5, e che agisca in conformità alle regole definite negli standard IBMDR. Le procedure di raccolta preliminare dei dati anamnestici e la raccolta del campione salivare effettuate dal personale sanitario volontario delle associazioni sono successivamente ve- rificate e validate attraverso la valutazione del questio- nario anamnestico per il rilascio del giudizio di idoneità, di competenza del personale medico delle articolazioni funzionali della rete IBMDR di riferimento ai fini della definitiva iscrizione del donatore nel registro.
5. Le regioni e le province autonome, al fine della programmazione regionale e organizzazione delle at- tività di reclutamento di donatori di cellule staminali emopoietiche, sulla base degli obiettivi stabiliti a livello nazionale, garantiscono alle associazioni la più ampia partecipazione alla programmazione regionale delle attività, impegnandosi a convocare, almeno due volte l’anno, una riunione dedicata con la partecipazione del rappresentante del registro regionale, degli organismi di coordinamento delle reti trasfusionale e dei trapianti (Centro regionale sangue e Centro regionale per i tra- pianti) e dei rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato la convenzione.
6. Le regioni e le province autonome con la stipula del- la convenzione, si impegnano a:
a) promuovere lo sviluppo del volontariato nel cam- po della donazione delle cellule staminali emopoietiche;
b) assicurare la più ampia partecipazione delle as- sociazioni alla programmazione regionale, convocando le stesse alle riunioni, di cui al comma 5, del presente articolo;
c) dare sostegno alle attività associative e favorire la definizione di modalità di raccordo organizzativo di que- ste con la rete dei poli di funzionamento del registro IBM- DR, ciascuno nell’ambito delle rispettive reti regionali;
d) concordare e definire flussi informativi condivi- si al fine di ottemperare quanto previsto dall’art. 3, com- ma 3, della citata legge n. 52 del 2001, ovvero garanti- re la comunicazione, da parte delle associazioni, degli elenchi dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, al registro regionale e registro nazionale, nel ri- spetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
7. Al fine di rendere uniforme il riconoscimento econo- mico per le attività svolte dalle associazioni sul territorio nazionale, la convenzione stabilisce altresì che le regio- ni e province autonome per le attività di promozione e supporto al reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche, applichino per ciascun donatore iscritto al registro nazionale IBMDR, l’importo del contributo pre- visto dal citato accordo Stato-Regioni per la compensa- zione della mobilità sanitaria interregionale del 2 febbra- io 2017 e successive modifiche; ai fini del riconoscimento del contributo l’associazione fornisce, al momento della rendicontazione annuale, gli elenchi dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, al pertinente regi- stro regionale, che provvede in tempo utile alla verifica e attestazione dell’iscrizione del donatore nel registro na- zionale IBMDR.
8. Fatto salvo quanto stabilito dai commi preceden- ti, la regione o provincia autonoma può promuovere e sostenere, con proprie risorse economiche, specifici progetti o iniziative di promozione del dono, di infor-
mazione ed educazione sanitaria, nonché progetti di agevolazione e supporto alle attività delle articolazioni funzionali della rete IBMDR (quali, a esempio, la col- laborazione alla gestione delle liste di attesa, supporto all’organizzazione preposta al funzionamento del regi- stro regionale, promozione del reclutamento dei dona- tori attraverso l’utilizzo dei kit salivari), da realizzare in collaborazione con le associazioni, anche su iniziativa delle medesime. I progetti o le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi di programmazione e comuni- cazione regionali e sviluppati di concerto con il registro regionale, e con centri regionali della rete trasfusionale e dei trapianti, ferma restando la non delegabilità alle associazioni delle attività riservate per legge alla com- petenza delle strutture della rete IBMDR.
9. I progetti, di cui al comma 8, del presente articolo contengono gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.
Art. 4.
Rapporti tra le associazioni convenzionate
e i registri regionali e il registro nazionale IBMDR
1. Il registro nazionale IBMDR, i registri regionali e le loro articolazioni funzionali, nell’ambito delle conven- zioni stipulate con le regioni e provincie autonome, si impegnano a fornire alle associazioni il supporto tecnico- scientifico per la corretta informazione sulla donazione di cellule staminali emopoietiche e sulle misure sanitarie a tutela della salute del donatore, nonché a coinvolgere le associazioni nella programmazione delle attività di re- clutamento e iscrizione dei donatori di cellule staminali emopoietiche, in coerenza con i piani e gli obiettivi defi- niti a livello nazionale.
2. Le associazioni, con la stipula delle convenzioni, si impegnano a promuovere la donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile delle cellule staminali emopoietiche, ad attuare programmi di sensibilizzazione, fidelizzazione dei potenziali donatori e informazione dei cittadini sulla donazione, sulla raccolta e impiego tera- peutico di cellule staminali emopoietiche, a supportare i registri regionali e le loro articolazioni funzionali nelle attività di reclutamento per l’iscrizione nel registro nazio- nale IBMDR e, ove richiesto dal registro, nell’attività di richiamo dei donatori.
3. Le associazioni, in raccordo organizzativo con i registri regionali e le loro articolazioni funzionali, pro- muovono manifestazioni out door e iniziative al fine di favorire l’iscrizione di nuovi donatori al registro nazio- nale IBMDR attraverso il registro regionale, svolgendo anche attività di supporto al reclutamento e alla raccolta del campione biologico, mediante gli appositi kit salivari.
4. Il personale sanitario utilizzato nelle manifestazioni esterne di cui all’art. 3, comma 3, del presente decreto è indicato dal registro regionale di riferimento, nell’ambito del personale che opera nelle articolazioni funzionali del registro stesso.
5. Il personale sanitario delle associazioni, di cui all’art. 3, comma 4, per poter svolgere l’attività out door, deve essere specificamente formato e qualificato attra- verso la partecipazione al percorso formativo, secondo lo schema di cui all’allegato 2 del presente decreto, ricono- sciuto e approvato dalla regione o provincia autonoma. Il registro regionale, in collaborazione con le proprie artico- lazioni funzionali, e con personale esperto di donazione di CSE afferente alle strutture di medicina trasfusionale è responsabile della formazione e della verifica del man- tenimento delle competenze di detto personale sanitario.
6. I registri regionali mantengono e aggiornano l’elen- co del personale sanitario delle associazioni specifica- mente formato e qualificato secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 5.
Obbligo di comunicazione
1. Le associazioni, in aderenza ai propri fini statutari e in conformità a quanto stabilito dalla citata legge n. 52 del 2001, comunicano anche tramite i sistemi informativi di cui all’art. 3, comma 6, del presente decreto, al registro regionale o alle strutture da questo delegate, gli elenchi dei cittadini iscritti alla associazione e interessati a dive- nire potenziali donatori di CSE.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica alle convenzioni sti- pulate in data successiva alla sua entrata in vigore e le stesse devono essere stipulate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le convenzioni già in essere devono essere adeguate alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo- nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di con- trollo, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.
Roma, 13 novembre 2018
Il Ministro: Xxxxxx
Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2018
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, XXXXX, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 3529
ALLEGATO 1
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
TRA
La Regione/Provincia Autonoma… con sede
in………………… , via ……………………………………………………..n. Codice fiscale
…………………………………………………………………….di seguito più brevemente indicato come Regione legalmente rappresentata per il presente atto da ……………legittimato giusta provvedimento n…….. del …../…../……….
E
L'Associazione/Federazione Donatori Midollo Osseo… , nel seguito più
brevemente indicata come Associazione, con sede in, via n - Codice fiscale - ONLUS, ente con personalità giuridica iscritta alla Prefettura di , iscritta al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato, settore sanitario, n……, nella persona del legale rappresentante o giusto verbale di nomina del 00 00 , domiciliato per la carica presso la sede;
PREMESSE
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante “Riconoscimento del Registro nazionale italiano di donatori di midollo osseo”, che istituendo il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR), prevede in particolare, all’articolo 4, comma 1 che la donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito e all’articolo 8, comma 2, che l’attività delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni di donatori volontari di midollo osseo è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della salute che ne definisce anche i requisiti idonei all’accreditamento;
Vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che, all’articolo 5, include tra i livelli essenziali di assistenza, la raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche (CSE) e la promozione del dono del sangue;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n 2637);
Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante “Definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (Rep Atti 57/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 0000, x 000;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante: “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante: «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» e s.m.i;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge quadro sul volontariato” e, in particolare, gli articoli 6 e 8;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e, in particolare, gli articoli 47 e 48;
Visto l’Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute del… recante “Criteri e schema tipo per la stipula di
convenzioni tra le regioni e province autonome e le Associazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche”;
Preso atto della rispondenza dello statuto della Associazione… ai requisiti individuati
dal decreto………….e dell’iscrizione della medesima nel Registro regionale e provinciale di cui alla normativa vigente;
Considerato che la Regione, attraverso gli organi di coordinamento della rete trasfusionale e dei trapianti, e le Associazioni di donatori di cellule staminali emopoietiche promuovono e sostengono la donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile di cellule staminali emopoietiche, concorrendo ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
(Premesse)
1 Le premesse e gli atti in esse richiamati sono considerati parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
(Finalità)
1. Oggetto della presente convenzione è regolamentare i rapporti tra la Regione e l'Associazione, allo scopo di promuovere la donazione volontaria e gratuita di Cellule staminali emopoietiche (CSE) da donatore adulto e favorire il reclutamento e l’iscrizione dei donatori nel Registro nazionale IBMDR, attraverso il registro regionale/interregionale. A tal fine, l’Associazione svolge un ruolo partecipativo, organizzativo e promozionale verso i cittadini in accordo e in coordinamento con la Regione, con il Registro regionale/interregionale e le relative articolazioni funzionali e il Registro nazionale IBMDR.
ART. 3
(Obblighi delle parti)
1. L’Associazione si impegna ad attivare iniziative di promozione e di informazione con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di CSE come scelta volta ad accrescere il senso di coscienza civile e di solidarietà sociale. In particolare, si impegna a promuovere una corretta informazione e a favorire la donazione libera, consapevole, anonima, volontaria, e gratuita.
2. L’Associazione svolge attività di supporto al reclutamento e alla raccolta dei campioni biologici tramite prelievo salivare, dei donatori nelle manifestazioni al di fuori (outdoor) delle articolazioni funzionali del Registro regionale.
3. L’Associazione può svolgere attività di raccolta preliminare dei dati anamnestici e raccolta campione biologico dei donatori, mediante gli appositi kit salivari, nelle manifestazioni outdoor, mediante proprio personale sanitario (medici e infermieri) appositamente formato, previo accordo con il Responsabile del Registro Regionale o Centro Donatori, cui le iscrizioni sono destinate, prima dello svolgersi dell’evento outdoor. Allo scopo la stessa si impegna a svolgere dette attività in conformità alle disposizioni di cui al DM------ dotandosi dei dispositivi necessari al prelievo salivare conformi a quanto indicato dal pertinente Registro regionale.
4. L’Associazione può inoltre avvalersi del supporto di altro personale sanitario, limitatamente al profilo di biologo adeguatamente formato, per le attività di informazione che precedono l’attività di raccolta preliminare dei dati anamnestici e del campione salivare.
5. L’Associazione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si può avvalere della consulenza tecnico-scientifica prevista all’articolo 2, comma 4, del DM…………….
6. La Regione assicura la partecipazione della Associazione alle attività finalizzate alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti. A tal fine, l’Associazione partecipa alle riunioni di programmazione regionale di cui all’articolo 3, comma 5, del DM……….
7. La Regione, attraverso il Registro regionale, garantisce la formazione e la qualificazione del personale sanitario (medici, infermieri e biologi) volontario dell’Associazione, non appartenente alle articolazioni funzionali del Registro regionale, ai fini dello svolgimento di attività out door, previste dal comma 4 dell’articolo 3, del DM ….. A tale fine, il Registro regionale mantiene e aggiorna l’elenco del personale sanitario delle Associazioni specificamente formato e qualificato secondo le modalità previste all’allegato 2 del DM…..., sulla base di regolari verifiche del mantenimento delle specifiche competenze.
8. La Regione concorda e definisce flussi informativi condivisi finalizzati alla raccolta e tracciabilità dei dati personali raccolti dalle Associazioni, nel rispetto dei principi e delle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
9. La Regione e l’Associazione si impegnano, per gli ambiti di rispettiva competenza, a rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali.
ART. 4
(Rapporti economici)
1. Ai fini dell’uniformità sul territorio nazionale, la Regione riconosce all'associazione un contributo in conformità a quanto previsto nel Programma di arruolamento di nuovi donatori di cellule staminali emopoietiche - costo per la promozione propaganda (per associazioni donatori midollo osseo) - di cui all’Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale, per ogni donatore iscritto al Registro nazionale IBMDR. Detto contributo deve considerarsi omnicomprensivo, senza alcun onere aggiuntivo derivante dalla eventuale fornitura dei dispositivi per il prelievo salivare.
2. L'Associazione, a conclusione di ogni anno di attività, presenta alla Regione una relazione con indicate le attività, le iniziative intraprese sul territorio e i risultati in termini di donatori iscritti al Registro.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla certificazione dei dati da parte del Registro regionale. Allo scopo, l'Associazione, al momento della presentazione della rendicontazione annuale delle attività di cui al comma 2, allega la certificazione rilasciata in tempo utile dal Registro Regionale in termini di verifica e attestazione dell’iscrizione del donatore nel Registro nazionale IBMDR.
4. Particolari progetti o iniziative, al di fuori della presente convenzione, da realizzare in collaborazione con le Associazioni sono promossi e sostenuti dalla regione o provincia autonoma con specifiche risorse economiche.
ART. 5
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha validità di 3 anni dalla sottoscrizione.
2. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo.
ART. 6
(Foro competente)
1. Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di
.................................................................................................
Luogo e data
Regione Provincia Associazione
ALLEGATO 2
Schema del percorso formativo del personale sanitario volontario delle associazioni non strutturato in un polo di funzionamento IBMDR
1. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico, infermieristico e biologo volontario coinvolto nelle manifestazioni out door.
1.1. Il medico coinvolto nelle manifestazioni out door deve possedere adeguate conoscenze/esperienze professionali nei seguenti ambiti:
1.1.1. attività di promozione della cultura del dono;
1.1.2. informazione e comunicazione al donatore di CSE;
1.1.3. acquisizione consenso;
1.1.4. raccolta preliminare dei dati clinici e counselling del donatore di CSE;
1.1.5. standard IBMDR e normativa vigente applicabile;
1.1.6. criteri assoluti di esclusione dalla donazione di CSE;
1.1.7. modalità di prelievo e raccolta di CSE;
1.1.8. elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con le CSE;
1.1.9. procedure per il prelievo salivare;
1.1.10. procedure e normative di riferimento per la identifi- cazione e rintracciabilità del donatore CSE e dei campioni biologici;
1.1.11. norme relative alla gestione della documentazione sa- nitaria e tutela della privacy.
1.2. L’infermiere coinvolto nelle manifestazioni out door deve possedere adeguate conoscenze/esperienze professionali nei seguenti ambiti:
1.2.1. attività di promozione della cultura del dono;
1.2.2. informazione e comunicazione al donatore di CSE;
1.2.3. acquisizione consenso;
1.2.4. assistenza alla raccolta preliminare dei dati clinici e al
counselling del donatore di CSE;
1.2.5. standard IBMDR e normativa vigente applicabile;
1.2.6. procedure per il prelievo salivare;
1.2.7. procedure e normative di riferimento per la identifica- zione e rintracciabilità del donatore CSE e dei campioni biologici;
1.2.8. norme relative alla gestione della documentazione sani- taria e tutela della privacy.
1.3. Il biologo coinvolto nelle manifestazioni out door deve possedere adeguate conoscenze/esperienze professionali nei seguenti ambiti:
1.3.1. attività di promozione della cultura del dono;
1.3.2. informazione e comunicazione al donatore di CSE;
1.3.3. standard IBMDR e normativa vigente applicabile;
1.3.4. norme relative alla gestione della documentazione sani- taria e tutela della privacy;
1.3.5. norme relative alla gestione della documentazione sani- taria e tutela della privacy.
2. Modello di corso di formazione e acquisizione delle competen- ze per la qualificazione del personale medico, infermieristico e biologo volontario coinvolto nelle manifestazioni out door.
Contenuti ed obiettivi formativi
Modulo 1
I principi fondamentali del volontariato nell’ambito delle CSE, la realtà associativa.
Le leggi che regolano le attività di donazione di CSE. Le basi scientifiche del trapianto di CSE.
Gli standard IBMDR.
Tecniche di comunicazione per la sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani.
L’accoglienza e l’accettazione, la relazione con il donatore. L’attività di raccolta dei campioni biologici e delle CSE.
Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria e tu- tela della privacy.
Caratteristiche dei kit di prelievo e nozioni sul loro corretto uso. Modulo 2
Criteri di idoneità.
Le responsabilità del personale medico e del personale infermieri- stico addetto alla raccolta preliminare dei dati anamnestici e del campio- ne salivare del donatore di CSE.
La gestione degli eventi/reazioni avverse.
Compilazione, segnalazione e conservazione della modulistica relativa.
Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissi- bili con i prodotti biologici di origine umana.
Modulo 3
Corretto confezionamento e trasporto dei campioni biologici raccolti.
Etichettatura e tracciabilità dei campioni biologici.
Nozioni in materia di protezione di dati personali e sensibili.
La parte teorica è articolata in tre moduli. Oltre alla parte teorica, è raccomandato un periodo di acquisizione delle competenze pratiche della durata di tre giorni effettivi, previo accordo formalizzato con il registro regionale di riferimento.
Il registro regionale, in collaborazione con le proprie articolazioni funzionali, e con personale esperto di donazione di CSE afferente alle strutture di medicina trasfusionale è responsabile della formazione, del- la verifica del mantenimento delle competenze di detto personale sanita- rio e del rilascio del certificato di avvenuta formazione e di acquisizione delle competenze necessarie.
Il registro regionale programma iniziative di aggiornamento del personale sanitario volontario a cadenza regolare e qualora intervenga- no nuovi standard operativi.
19A00257
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 dicembre 2018.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all’estero.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ot- tobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmen- te, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non infe- riore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggrup- pati per settori omogenei;