ACCORDO QUADRO
prot: GB20180023784
del: 23/03/2018
ACCORDO QUADRO
TRA
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
E
ROMA CAPITALE
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione C.F. 80006130613, con sede legale in Roma, via dei Robilant, n. 11, successivamente indicata come “Scuola”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore
e
Roma Capitale, rappresentata dal Direttore della Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute - Valutazione della performance del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, C.F. 01057861005, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, per la carica e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di xxx Xxxxxxxx 000 X, 00000 Xxxx;
d’ora in poi denominate “Parti”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolar, l’articolo 15 “ Accordi fra pubbliche amministrazioni” in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 7, comma 4, secondo cui “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009,
n.69, e in particolare l’art. 3, comma1, lett. d) il quale stabilisce che la Scuola svolge “attività di formazione e aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni e di imprese private, al fine di migliorare l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche nonché con il settore privato”;
VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 178/2009 sopra citato, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l’art. 6, comma 13, laddove si prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione “svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”;
VISTA la direttiva n. 10 del 30 luglio 2010, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, che, al punto 4, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei piani formativi, stabilisce che “la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione procede all’organizzazione delle attività formative sulla base di convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni interessate, in cui sono definiti i termini e le modalità dell’offerta formativa”;
VISTO l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.70 che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA);
VISTO l’art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato “Unificazione delle Scuole di formazione”;
VISTI gli articoli 2, 30 e 31 dello Statuto di Roma Capitale;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione G.C. n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii.;
VISTO che Roma Capitale ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e consolidare lo sviluppo della professionalità e di tutte le iniziative volte a favorire il progresso culturale ed etico dei propri funzionari e dirigenti;
VISTE le linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, che prevedono espressamente la valorizzazione delle risorse umane dell’Ente attraverso programmi di formazione, che mettono al centro il lavoratore e il suo sviluppo professionale;
VISTO che Roma Capitale persegue i propri obiettivi anche attraverso intese atte a sviluppare processi di cooperazione con altre Istituzioni e Soggetti Pubblici per contribuire alla promozione della cultura professionale delle proprie risorse umane;
CONSIDERATE le necessità formative di Roma Capitale e, in particolare, di alcune strutture cui la Scuola Nazionale dell’Amministrazione può offrire, per le competenze e il ruolo che riveste, risposte di assoluto livello.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse e allegati)
Il presente Accordo Quadro contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione di futuri accordi operativi.
Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.
ART.2
(Oggetto e Referenti)
Oggetto del presente Accordo Quadro è la collaborazione tra le Parti per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di un progetto integrato per attività di ricerca, studio e formazione specialistica, al fine di promuovere iniziative comuni in materia di appalti e contratti pubblici.
La collaborazione tra le Parti potrà altresì sostanziarsi nello sviluppo e nella realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento, finalizzati a migliorare la qualità e l’efficienza delle procedure comunali nonché nella previsione di momenti di riflessione comune e di approfondimento.
Le attività formative verranno definite con specifici Accordi Operativi sottoscritti, per Roma Capitale, dal Direttore della Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute Valutazione della performance del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e per la Scuola dal Presidente e rappresentante legale pro-tempore.
Ciascun Accordo Operativo individuerà le attività formative e le relative Strutture destinatarie. Sarà inoltre, di volta in volta individuato il responsabile di riferimento per la specifica attività formativa per ciascuna delle due parti.
ART. 3
(Impegni delleParti)
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate successivamente mediante gli accordi operativi.
La Scuola assicurerà il coordinamento tecnico scientifico generale del progetto formativo, metterà a disposizione i propri docenti per l’espletamento delle attività didattiche e, nel caso si rendesse neccessario, provvederà a conferire incarichi a docenti esterni.
La Scuola provvederà, inoltre, alla messa a disposizione delle professionalità per la gestione amministrativo-didattica e per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività formative. Roma Capitale collaborerà con la Scuola nella predisposizione del programma dei corsi e del relativo calendario e provvederà alla individuazione dei partecipanti nonchè alla raccolta ed alla diffusione del materiale didattico in formato elettronico.
Entro i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio di ciascun corso, Roma Capitale immetterà nel sistema di iscrizione on line della SNA i nominativi dei partecipanti ammessi alla frequenza e comunicherà agli stessi le norme che saranno tenuti ad osservare durante la frequenza.
Al termine del corso SNA rilascerà gli attestati finali relativi ai partecipanti e comunicherà a Roma Capitale le presenze e gli eventuali esiti dell’attività formativa.
Le spese relative ai costi di docenza e di organizzazione delle attività didattiche saranno sostenute da Roma Capitale e saranno quantificate negli specifici accordi operativi.
ART. 4
(Modalità attuative)
Le Parti si riservano di definire nei singoli accordi operativi, ulteriori modalità di attuazione del presente Accordo quadro.
ART. 5
(Modalità di pagamento)
Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si danno reciprocamente atto che le attività di natura progettuale da esso previste, e comunque da esso discendenti, saranno svolte a titolo gratuito e non comporteranno alcun onere.
Il ristoro dei costi sostenuti dalla Scuola per lo svolgimento delle attività formative sarà corrisposto da Roma Capitale per stati di avanzamento, in relazione alla realizzazione delle attività programmate e secondo il piano dei costi approvato negli specifici Accordi Operativi.
Il ristoro dei costi erogato da Roma Capitale risulta essere fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto gli importi in parola sono erogati nell’ambito di un rapporto di natura di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale ai sensi dell’art. 143 del TUIR che prevede espressamente che non si considerano commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione e che sono altresì esclusi dall’imponibile i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale esercitate in conformità ai fini istituzionali.
ART. 6
(Durata)
Il presente Accordo quadro ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Alla scadenza del presente Accordo quadro, le Parti dispongono sin da ora la possibilità di rinnovarlo o modificarlo, previa decisione formale delle rispettive Amministrazioni.
ART. 7
(Recesso)
Le parti possono recedere anticipatamente mediante comunicazione scritta, da notificarsi con preavviso di almeno 30 giorni, tramite posta elettronica certificata.
Sono fatti salvi gli impegni assunti mediante accordi operativi già sottoscritti e non ancora conclusi.
ART. 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo quadro, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Accordo quadro è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
ART. 9
(Foro competente)
In caso di disaccordo sull’ interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
In caso di mancato accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 10
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per SNA: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
per Roma Capitale: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
ART. 11
(Disposizioni finali)
Il presente Accordo è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge
n. 241/90 approvato dalle “Parti” senza riserve per essere in tutto conforme alla propria volontà e sottoscritto con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, data della forma digitale
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA CAPITALE
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE Direzione Sviluppo professionale, tutela
del lavoro e della salute Valutazione della performance
IL Presidente Il Direttore
ora SCUOLA di FORMAZIONE CAPITOLINA
Il Direttore (ad interim)
Firmato digitalmente da