DIPARTIMENTODI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “MATEMATICA” (CLASSE LM-40)
Indice:
DIPARTIMENTODI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “MATEMATICA” (CLASSE LM-40)
Art. 1 – Premesse e finalità pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione ……………………………….. pag. 1 Art. 3 - Organizzazione didattica …………………………………………………………………….….………………. pag. 2 Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale …………………………………………………………………………………….. pag. 2 Art. 5 – Xxxxx e verifiche del profitto ……………………………………………………………………….……….. pag. 2 Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi …………………………………………………………………………………. pag. 4 Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti …………………………………………………………………….…….. pag. 4 Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei e riconoscimento crediti …….. pag. 4 Art. 9 – Piani di studio ……………………………………………………………………………………………………….. pag. 4 Art. 10 – Prova finale …………………………………………………………………………………………………………. pag. 5 Art. 11 – Conseguimento della Laurea Magistrale ……………..………………………………………………. pag. 5 Art. 12 – Tutorato ………………………………………………………………………………………………………………. pag. 5 Art. 13 – Assicurazione della Qualità della didattica …………………………………………………………… pag. 6 Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi ………………………………………………………………….…... pag. 6 Art. 15 - Xxxxx finali e transitorie ……………………………………………………………………………………… pag. 6
Art. 1 – Premesse e finalità |
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in Matematica LM-40, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Xxxxxx, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx. |
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, di seguito indicato con Dipartimento FIM. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Dipartimento FIM, di seguito indicato con CdD-FIM, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento. |
3. La scheda completa del CdS, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx xxx.xxxxxxx.xx. |
Art. 2 - Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione |
1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una Laurea o un Diploma Universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3. |
2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari: 1) 30 CFU nei SSD MAT/01-08; 2) 18 CFU nei SSD FIS/01-04, INF/01, ING-INF/05. Per gli studenti in possesso di una Laurea triennale in una delle classi L-08, L-30, L-31, L-35 il possesso dei requisiti curriculari è verificato attraverso la valutazione del curriculum da parte di una Commissione nominata dal Dipartimento. Per gli studenti in possesso di una Laurea triennale in classe diversa o di una Laurea conseguita secondo |
il previgente ordinamento, o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, il possesso dei requisiti curriculari è verificato attraverso la valutazione del curriculum e dei titoli da parte di una commissione nominata dal Dipartimento. Se la verifica non è positiva, vengono indicate specifiche integrazioni curriculari da colmare entro i termini assegnati e comunque entro la data specificata annualmente nell’apposito bando. La verifica delle integrazioni avviene con le seguenti modalità: superamento di esami indicati dalla Commissione. Le modalità di accertamento sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso. |
3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale nei settori dell’algebra, della geometria, dell’analisi matematica, della probabilità, della fisica matematica, e dell’analisi numerica, nonché buone conoscenze della fisica di base e dell’informatica. Xxxxxx inoltre essere in grado di produrre e riconoscere dimostrazioni rigorose, di formalizzare matematicamente problemi formulati nel linguaggio naturale, avere capacità di costruire e sviluppare argomenti di matematica con una chiara identificazione di assunti e conclusioni, essere capaci di leggere e comprendere testi anche avanzati di Matematica. Essa viene verificata attraverso un colloquio, da svolgersi entro la scadenza ultima per l’iscrizione al CdS. |
Art. 3 - Organizzazione didattica |
1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell’anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del CdS pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università di Modena e Reggio Xxxxxx xxx.xxxxxxx.xx. |
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell’anno accademico di riferimento, l’elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l’ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del CdS pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure sul portale del Dipartimento FIM xxx.xxx.xxxxxxx.xx. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del CdS pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure sul portale del Dipartimento FIM xxx.xxx.xxxxxxx.xx. |
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell’ordinamento didattico del corso di studio. |
4. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri). |
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale |
1. Il CdS prevede l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne facciano motivata domanda. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l’anno di corso di riferimento, con una tolleranza che non superi il 10% dei CFU dell’intero anno di corso di riferimento. L’opzione per il tempo parziale esercitata dallo studente resta ferma per due anni accademici. |
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto |
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è |
svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa. |
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) caratterizzanti; 2) affini o integrative; 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). |
3. Gli accertamenti finali delle varie attività formative vengono effettuati secondo una o più fra le seguenti modalità: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o presentazione di un progetto. E` prevista anche la possibilità di accertamenti parziali in itinere. Per ogni singola attività formativa, prima dell’inizio di ogni anno accademico, il docente responsabile indica quali modalità di accertamento verranno utilizzate, i criteri di valutazione adottati e l'eventuale presenza di accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l’accertamento sono le stesse per tutti gli studenti e rispettano quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell’identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico. |
4. Gli accertamenti in itinere delle attività formative in cui sono previsti non dovranno apportare turbative alla didattica delle altre attività formative e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. |
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, essa verrà verificata attraverso un esame orale di lingua inglese. In alternativa, la conoscenza della lingua straniera sarà riconosciuta al superamento di uno degli insegnamenti erogati in lingua inglese. Le eventuali conoscenze acquisite nelle ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) relative ad “Abilità informatiche e telematiche” o ad “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” e le eventuali attività seminariali, verranno verificate da un docente del CdS, che formulerà una motivata proposta di riconoscimento di CFU da sottoporre all’approvazione del CdD-FIM. I risultati degli eventuali stages/tirocini verranno verificati dal tutor accademico, che esaminerà una relazione sul lavoro svolto e formulerà una motivata proposta di riconoscimento di CFU da sottoporre all’approvazione del CdD-FIM. I risultati dei periodi di studio all’estero verranno verificati dal referente Erasmus del CdS, che valuterà la coerenza tra il learning agreement e le attività didattiche svolte nell’ambito del progetto Erasmus, e formulerà una motivata proposta di riconoscimento di CFU da sottoporre all’approvazione del CdD-FIM. |
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d’ufficio. Per poter conseguire i CFU relativi al tirocinio, lo studente dovrà avere svolto un numero di ore pari almeno al numero di CFU attribuito al tirocinio stesso moltiplicato per 25. Tali ore devono essere certificate dal tutor aziendale. La verifica del profitto è svolta dal tutor accademico. |
7. Per ogni attività formativa, oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell’erogazione dell’insegnamento), per gli studenti fuori corso, per gli studenti a tempo parziale e per gli studenti dell'ultimo anno che hanno terminato la frequenza delle attività formative, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, su richiesta degli interessati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data richiesta e stante la disponibilità di eventuali risorse necessarie quali, ad esempio, aule e laboratori. Per ogni attività formativa, non è consentito che lo studente sostenga il corrispondente esame di profitto nel caso di violazione delle propedeuticità obbligatorie. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso. |
8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdD-FIM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio. |
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. |
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi |
1. Per l’iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU. 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. 3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi. |
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti |
1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al CdS è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il CdS stesso. |
Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei e riconoscimento crediti |
1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute. L’eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CdD-FIM secondo i seguenti criteri: a) se lo studente proviene da un Corso di Studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdD- FIM; b) se lo studente proviene da un Corso di Studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 25%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdD-FIM. Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia. |
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. In tutti gli altri casi il voto finale terrà conto dei voti degli esami originari e dell’eventuale prova integrativa. |
Art. 9 – Piani di studio |
1. Gli studenti possono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all’ordinamento didattico del CdS, nonché all’offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché non sovrapposte con attività formative previste dal percorso formativo e coerenti con il progetto formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell’Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate mediante la presentazione del piano di studio, tramite procedura informatica guidata oppure tramite richiesta cartacea. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. |
0.Xx termine per la presentazione dei piani di studio individuali è definito annualmente dal CdD-FIM e viene reso noto sul portale del Dipartimento FIM xxx.xxx.xxxxxxx.xx. |
0.Xx Responsabile del CdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e il CdD-FIM si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal CdD-FIM presentando una richiesta scritta motivata. |
Art. 10 – Prova finale |
1. In conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, redatta in lingua italiana o in lingua inglese. È prevista la possibilità di svolgere la tesi presso un laboratorio di ricerca o a seguito di attività di stage. Nel caso in cui parte del lavoro di tesi sia svolto sotto la guida di un relatore/correlatore straniero, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Responsabile del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso della tesi in lingua italiana. |
2. Per ogni studente viene individuato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla Commissione. |
3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento. Ciascuna Commissione è composta da non meno di 5 e non più di 9 componenti, compreso il Presidente: di norma ciascuna Commissione sarà costituita da 7 componenti. |
4. I CFU attribuiti dall’ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all’estero nell’ambito del programma Erasmus. |
Art. 11 – Conseguimento della Laurea Magistrale |
1. La Laurea Magistrale si consegue con l’acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. |
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. |
3. Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma: a) della media ponderata in base al numero di CFU di ogni attività didattica; b) dell’incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 7 punti; c) un ulteriore punto può essere assegnato su proposta del Presidente e parere unanime della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può decidere il conferimento della lode qualora nel computo del voto finale con i suddetti criteri sia già stato raggiunto il punteggio massimo di centodieci centodecimi. |
4. È possibile conseguire la Laurea Magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato tutte quelle del primo. |
Art. 12 – Tutorato |
1. Il CdD-FIM organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli Organi Accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CdD-FIM può avvalersi di eventuali iniziative di Ateneo. |
2. Il CdD-FIM assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di |
Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, comma 2 della legge 370/1999. |
Art. 13 – Assicurazione della Qualità della didattica |
1. Il Responsabile del CdS è anche responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CdD-FIM vengono svolte le attività di Assicurazione della Qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell’Assicurazione della Qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento. |
2. Il Responsabile del CdS è affiancato nelle attività di Assicurazione della Qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il Gruppo di Riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca. |
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull’attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. La Commissione, basandosi sull’analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti del CdS. |
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi |
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei Corsi di Studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui portali del Dipartimento FIM e dell'Ateneo, agli indirizzi xxx.xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xx . |
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla Commissione giudicatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo. |
Art. 15 - Norme finali e transitorie |
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. |
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento. |
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al CdS ed ha validità sino all’emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti. |
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove istituita. |