Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
INVESTIRE SICURO
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
Il presente Fascicolo informativo contenente i seguenti documenti
▪ Scheda sintetica
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di assicurazione comprensive degli Allegati 1 e 2 e del Regolamento della gestione separata “Azuritalia II”
▪ Glossario
▪ Modulo di proposta di assicurazione (fac simile)
▪ Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 61.600.080 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx
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Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, “Credemvita”), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita ammonta a 79,1 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 51,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere 23,2 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,11. Si precisa che questo rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2010.
1.c) Denominazione del contratto
INVESTIRE SICURO - (TARIFFA 60079)
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Credemvita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata “Azuritalia II”.
1.e) Durata
La durata del presente contratto è fissata in 4 anni.
Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Il Contraente può esercitare il riscatto totale o parziale del presente contratto trascorso un anno dalla data di decorrenza fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.
1.f) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il pagamento:
- di un “primo premio”, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro;
- di eventuali premi aggiuntivi ciascuno dei quali di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
La sottoscrizione del presente contratto consente al Contraente di accantonare un capitale che cresce progressivamente fino alla data di scadenza contrattuale.
La progressiva crescita del capitale è dovuta al consolidamento dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali attribuite da Credemvita sotto forma di rivalutazione restano definitivamente acquisite sul contratto: pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, può solo aumentare e mai diminuire.
Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente (sia nel caso di “primo premio” che di “premio aggiuntivo”) viene trattenuto da Credemvita per far fronte ai costi del contratto e pertanto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.
Credemvita è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (“scadenza originaria”, ovvero, in caso di prolungamento della durata contrattuale,“scadenza successiva”), è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato rivalutato fino a tale data.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.
La presente tariffa non prevede il riconoscimento di tassi minimi garantiti da parte di Credemvita, fermo restando che le rivalutazioni annuali riconosciute al contratto si devono intendere acquisite a titolo definitivo.
Si consiglia al Contraente di valutare con particolare attenzione, prima della firma della proposta di assicurazione, l’impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del contratto sia di entità dei premi versati, tenendo conto che in caso di riscatto anticipato del presente contratto il capitale assicurato pagabile allo stesso potrebbe essere inferiore al cumulo dei premi lordi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 11,12,13,14,15 e 17 delle Condizioni di assicurazione.
4. Costi
Credemvita, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata “Azuritalia II” riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 4° anno.
Gestione separata “Azuritalia II”
Primo premio: 15.000
Premi aggiuntivi: NO
Durata: 4 anni
Prolungamento durata:NO
Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
(Sesso ed età non rilevanti per il calcolo dell’indicatore)
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
4 | 1,83% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “Azuritalia II” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento lordo medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’“indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata “Azuritalia II” | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di stato | Inflazione |
2007 | 3,71% | * | 4,41% | 1,71% |
2008 | 3,88% | * | 4,46% | 3,23% |
2009 | 2,66% | * | 3,54% | 0,75% |
2010 | 2,34% | * | 3,35% | 1,55% |
2011 | 3,22% | * | 4,89% | 2,73% |
* : tariffa non collocata nell’Anno.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
Credemvita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Scheda Sintetica di “Investire Sicuro” (TARIFFA 60079) sono aggiornati al 2 aprile 2012.
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Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale : Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx. Telefono 0000 000000
Fax 0000 000000
Posta elettronica : xxxx@xxxxxxxxxx.xx
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.
Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita ammonta a 79,1 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 51,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere 23,2 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,11. Si precisa che questo rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2010.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del presente contratto è di 4 anni.
Tuttavia, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data della “scadenza originaria”, e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Xxx Xxxxxxxxxx non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Il presente contratto, denominato “Investire Sicuro”, è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premi liberi, che, a fronte del pagamento del “Primo premio” e di eventuali premi aggiuntivi da parte del Contraente, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale
Alla data di scadenza (“scadenza originaria” o “scadenza successiva”) del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.
Tale capitale, come meglio precisato all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione, sarà costituito dai premi versati dal Contraente (al netto dei costi trattenuti da Credemvita sugli stessi) e dalle rivalutazioni attribuite periodicamente da Credemvita.
Ogni rivalutazione attribuita annualmente da Credemvita resta definitivamente acquisita, consolidandosi sul contratto: per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata “Azuritalia II”, si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, che sarà costituito:
- dai premi versati dal Contraente fino a tale data (al netto dei costi applicati da Credemvita sui premi stessi) ;
- dalle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita fino alla data di decesso dell’Assicurato, sotto forma di rivalutazione.
Per dettagli sulla prestazione in caso di decesso si rimanda all’articolo 14 delle Condizioni di assicurazione.
******
In relazione alle prestazioni sopraindicate si precisa che, fermo restando che le rivalutazioni annuali riconosciute si devono intendere acquisite a titolo definitivo, la presente tariffa non prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito da parte di Credemvita.
Si evidenzia altresì che per effetto dei costi applicati sui premi versati, le prestazioni potrebbero risultare inferiori alla somma di tali premi.
Eventuali riscatti parziali effettuati nel corso della durata contrattuale riducono l’ammontare del capitale assicurato liquidabile alla scadenza ovvero in caso di decesso dell’Assicurato.
4. Premi
Il presente contratto prevede il pagamento:
- di un “primo premio”, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro;
- di eventuali premi aggiuntivi ciascuno dei quali di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.
Pertanto il presente contratto prevede l’obbligo da parte del Contraente al versamento del solo “primo premio”: il conferimento di eventuali premi aggiuntivi viene liberamente deciso dal Contraente.
Si rinvia al successivo art. 6.1.1 della presente Nota Informativa, per dettagliate informazioni sui costi applicati da Credemvita sui premi versati dal Contraente.
Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:
• mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
- Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
- Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
• mediante assegno circolare, assegno postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell’ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi o regolamentari al rapporto o all’operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 o quelli derivanti dai limiti adottati da Credemvita ai sensi del Regolamento Isvap n. 38/2011, nel caso non siano definiti periodi di permanenza minima e si riscontri il superamento degli importi massimi vigenti alla data di sottoscrizione della proposta così come identificati da Credemvita nell’allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione ed espressamente accettati dal Contraente, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Laddove l’insoluto, protratto per oltre 5 giorni nonostante la comunicazione di mancato incasso di cui al paragrafo precedente, ovvero gli impedimenti normativi o regolamentari sopra citati riguardino il pagamento di premi aggiuntivi, l’operazione del Contraente rimarrà priva di efficacia sin dalla data della sua disposizione da parte di questi e, anche in tal caso, in relazione a siffatta operazione, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure nell’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione del capitale assicurato Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “AZURITALIA II” in quell’anno.
La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata “AZURITALIA II”, diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione.
Si evidenzia che in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.
Per i dettagli relativi ai criteri di calcolo della rivalutazione annua del Capitale assicurato al 31 dicembre si rimanda all’articolo 13 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della Gestione separata “Azuritalia II” che forma parte integrante delle medesime Condizioni.
Si rimanda invece all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.
E’ previsto il consolidamento delle rivalutazioni attribuite al contratto in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite: pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, può solo aumentare e mai diminuire.
Si precisa che,Credemvita si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e\o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e\o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.
Per dettagli relativi alla gestione separata “Azuritalia II” si rinvia al Regolamento della stessa, mentre per una più completa illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
Credemvita si impegna consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Sul “primo premio” e su ogni eventuale “premio aggiuntivo”
Tipo di costo | Misura del costo | Modalità di applicazione del costo |
Costo fisso (per spese di emissione contratto/incasso premi) | 15,00 Euro | Sul premio lordo versato dal Contraente |
6.1.2. Costi per riscatto
A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato
In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 10 della presente Nota Informativa, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.
La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile a ciascun premio versato (primo o successivo).
Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l’ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) di ciascun premio versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.
Anni trascorsi | Aliquota per penale di riscatto |
Fino a 2 anni | 1,50% |
oltre 2 anni e fino a 3 anni | 0,50% |
Oltre 3 anni | 0,00% |
In caso di riscatto parziale, ai fini dell’applicazione della penale, il riscatto viene imputato proporzionalmente a ciascun premio versato (primo o successivo) che ha contribuito alla costituzione del capitale riscattato parzialmente.
B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato
Per l’operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.
*****
Si evidenzia altresì che, come indicato al precedente paragrafo 5, in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente: si rimanda all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.
6.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
La rivalutazione annuale del capitale assicurato, effettuata al 31 dicembre, viene calcolata ad un tasso percentuale che è quello ottenuto dalla gestione separata “Azuritalia II” nell’anno diminuito di 1,80%.
Questa quota parte del rendimento percentuale della gestione che non viene riconosciuta al cliente è trattenuta da Credemvita per far fronte alle spese legate alla gestione del contratto, e rappresenta pertanto un costo per il cliente stesso, sotto forma di minore rivalutazione del capitale assicurato rispetto a quella che si sarebbe ottenuta applicando per intero la percentuale di rendimento annuo della gestione separata “Azuritalia II”.
In sintesi:
Rendimento percentuale annuo della gestione separata “Azuritalia II” | Percentuale trattenuta da Credemvita per spese gestione contratto | Tasso percentuale utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato |
X | 1,80% | (X – 1,80%)* |
*tale tasso percentuale non potrà comunque mai essere minore di zero
**********
Nella seguente tabella si riportano, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo di costo | Quota parte dei costi percepita dall’intermediario |
Costo fisso (per spese di emissione contratto/incasso premi) | 0,0% |
Costi per riscatto | 0,0% |
Costi per spese gestione contratto | 40,00% |
7. Sconti
Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.
8. Regime fiscale
▪ Imposta sui premi: non sono previste imposte sui premi;
▪ Detrazione fiscale dei premi: i premi versati non sono fiscalmente detraibili;
▪ Tassazione delle somme corrisposte: le somme dovute in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi, il rendimento finanziario è soggetto ad imposta sostitutiva: l’imposta è trattenuta al momento dell’erogazione della prestazione da parte di Credemvita, che provvede a versarla in qualità di Sostituto d’imposta.
In particolare:
- le somme pagate a soggetti non esercenti attività d’impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 20,00% sulla differenza, se positiva, tra il Capitale liquidabile e l’ammontare dei premi pagati. Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ricorrano le condizioni individuate dall’art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011;
- le somme pagate da Credemvita a soggetti esercenti attività di impresa non sono assoggettate ad Imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto che le percepisce, secondo la normativa in vigore
Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell’intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce
espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.
Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.
Per ogni dettaglio sulla decorrenza delle coperture e del periodo per il quale si avrà diritto alla rivalutazione, si rimanda all’articolo 9 delle Condizione di assicurazione.
10. Riscatto
Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso.
In caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato dal contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.
Si fa presente che sull’importo del riscatto totale o parziale Credemvita applicherà i costi per riscatto cui al precedente art. 6.1.2 della presente Nota informativa.
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto si rimanda all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione, fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti in caso di superamento degli importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita ai sensi delle previsioni di cui al Reg Isvap n.38/2011.
Il valore di riscatto del proprio contratto può essere richiesto in qualsiasi momento dal Contraente a Credemvita con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata a\r all’indirizzo di Credemvita (Via Mirabello 2, 42122 REGGIO XXXXXX)
- inviando un fax allo 0000 000000
- inviando una e-mail alla casella xxxx@xxxxxxxxxx.xx
Attenzione, esiste l’eventualità che il valore di riscatto sia inferiore al cumulo dei premi lordi pagati dal Contraente.
Si rimanda al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per una completa illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
Inoltre il progetto esemplificativo personalizzato che verrà consegnato al Contraente riporterà i valori di riscatto maturati, tempo per tempo, sul contratto che lo stesso ha stipulato.
11. Revoca della proposta
La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Poiché, come riportato al precedente art. 9 della presente Nota Informativa, la conclusione del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, dall’incaricato per la verifica firma e poteri, la proposta di assicurazione non è più revocabile.
12. Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell’avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi
dell’art. 9 della presente Nota informativa, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).
L’importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati (“primo premio” più eventuali premi aggiuntivi).
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
13. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
16. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:
Credemvita S.p.A.
Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro.
L’ISVAP è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010.
Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Informativa in corso di contratto
Credemvita, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, invierà al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente, tra l’altro, l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
18. Conflitto d’interessi
Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Investire Sicuro” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Xxxxxxxx si configura pertanto la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo societario Credito Xxxxxxxx ed è controllata direttamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.
Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
Xxxxxxxxxx ha stipulato con Credem International Lux e con Euromobiliare AM Sgr accordi di “agevolazione finanziaria” (Credem International Lux e Euromobiliare AM Sgr fanno parte del Gruppo
Credito Emiliano - CREDEM e sono controllate da Credito Xxxxxxxx X.x.X.), che prevedono il riconoscimento di importi, a titolo di agevolazioni finanziarie, commisurati alle commissioni di gestione maturate, relativi alle quote di OICR sottoscritte da Credemvita. Tali importi vengono attribuiti alla Gestione Separata, e di conseguenza ai contraenti, e se ne dà rappresentazione nel rendiconto annuale della Gestione Separata al quale si rimanda.
Credemvita si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza degli accordi sopra menzionati.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il tasso trattenuto da Credemvita (1,80%)
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che Credemvita è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo Credemvita. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 4
- Primo premio: Euro 15.000,00
- Premi aggiuntivi: nessuno
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
Anni trascorsi | Premio pagato | Cumulo dei premi pagati | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale in caso di morte |
1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.985,00 | - | 14.985,00 |
2 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 14.745,23 | 14.985,00 |
3 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 14.895,08 | 14.985,00 |
4 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 14.970,00 | 14.985,00 |
Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2
Come si evince dalla tabella l’assenza di un rendimento minimo garantito, unitamente alla mancanza di ipotesi sui futuri rendimenti della gestione separata “Azuritalia II”, determina il mancato recupero dell’intero cumulo dei premi pagati.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0%
- Prelievi sul rendimento: 1,80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,20%
- Durata: 4
- Primo premio: Euro 15.000,00
- Premi aggiuntivi: nessuno
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
Anni trascorsi | Premio pagato | Cumulo dei premi pagati | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale in caso di morte |
1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.314,67 | - | 15.314,67 |
2 | - | 15.000,00 | 15.651,59 | 15.335,45 | 15.651,59 |
3 | - | 15.000,00 | 15.995,93 | 15.832,43 | 15.995,93 |
4 | - | 15.000,00 | 16.347,84 | 16.262,46 | 16.347,84 |
Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
***
Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Investire Sicuro” (TARIFFA 60079) sono aggiornati al 2 aprile 2012.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
di INVESTIRE SICURO (TARIFFA 60079)
Art.1 - Obblighi della Società
Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.
Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dall’Assicurato (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Art.3 - Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell’avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell’art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).
L’importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati (“primo premio” più eventuali premi aggiuntivi).
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art.5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.
Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati
all'eredità di xxxxxx, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si riterranno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi, gli uni e gli altri come sopra definiti.
Art.6 - Cessione pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 7 - Tasse ed imposte
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art.8 - Prestazione oggetto del contratto
Il presente contratto, denominato “Investire Sicuro”, è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premi liberi, che, a fronte del pagamento del “Primo premio” e di eventuali premi aggiuntivi da parte del Contraente, prevede:
- in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza contrattuale (“scadenza originaria”, ovvero, nel caso di prolungamento, “scadenza successiva”), la liquidazione da parte di Credemvita del capitale assicurato rivalutato fino alla stessa data;
- In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso..
Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all’art. 19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 9 - Conclusione e decorrenza del contratto
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Xxxxxxxxxx dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
La sottoscrizione in nome e per conto di Xxxxxxxxxx può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Xxxxxxxxxx o dell’intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Xxxxxxxxxx, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.
Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.
Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Xxxxxxxxxx e, per essa, anche dall’ incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce “data di decorrenza”.
Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che:
- non sussistano per Xxxxxxxxxx impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione;
- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento del primo premio;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:
o bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante;
o assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.
- non sussistano per Xxxxxxxxxx impedimenti al rapporto, o ad eventuali operazioni successive, derivanti dal superamento degli importi massimi, adottati da Credemvita ai sensi del Regolamento Isvap n.38 del 03.06.2011, indicati nell’allegato 1 ed espressamente accettati dal Contraente, ed in essere alla data di sottoscrizione della proposta, così come determinati nell’arco di un periodo definito da Credemvita in virtù dei movimenti in entrata ed in uscita posti in essere dal Contraente o dai suoi collegati, questi ultimi come risultanti secondo la classificazione interna adottata da Xxxxxxxxxx in virtù del predetto Regolamento 38 ed indicati all’allegato 2. In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
In caso contrario, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione avranno inizio dalle ore 24.00 della data in cui siano verificate tutte le condizioni richieste.
Analogamente, nel caso che il Contraente versi premi aggiuntivi, l’incremento della copertura assicurativa ed il diritto alla rivalutazione di tale incremento avranno effetto dalle ore 24.00 della data corrispondente a quella di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento.
Il Contraente sarà informato dell’avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione.
Art.10 - Durata del contratto, età dell’Assicurato e premi.
Il presente contratto ha una durata di anni 4.
Tuttavia, la scadenza contrattuale indicata nella Proposta di assicurazione, può essere prolungata secondo le modalità illustrate al successivo art.17. delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’importo minimo del “Primo premio” deve essere di 5.000,00 Euro. L’importo minimo dei “Premi aggiuntivi” deve essere di 5.000,00 Euro.
Art. 11 - Rivalutazione del capitale assicurato
Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “AZURITALIA II”, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 12 - Misura percentuale della rivalutazione
La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata “AZURITALIA II”, diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione.
La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.
Si precisa che,Xxxxxxxxxx si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e\o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e\o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.
Art. 13 - Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale assicurato
Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Xxxxxxxxxx in base alla misura percentuale calcolata secondo quanto previsto al precedente art.12.
Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di un esercizio, è la somma di quanto ottenuto:
- rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell’esercizio valutati all’inizio dell’esercizio stesso;
- rivalutando ciascun premio, primo o aggiuntivo eventualmente versato nel corso dell’esercizio (e considerato al netto dei costi applicati da Credemvita sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) ed il 31 dicembre dell’ esercizio stesso.
Art.14 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, originaria o prolungata, l’importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.
Tale capitale sarà ottenuto:
- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno del decesso (valutati all’inizio dell’anno stesso);
- rivalutando ciascun premio, primo o aggiuntivo, eventualmente versato nell’anno del decesso (e considerato al netto dei costi applicati da Xxxxxxxxxx sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell’Assicurato.
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa utilizzata da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
Solo per gli eventuali decessi avvenuti entro il 31 dicembre 2012, tale misura è prefissata nel 2,75% annuo.
Art.15 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale.
Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.
Tale capitale sarà ottenuto:
- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di scadenza (valutati all’inizio dell’anno stesso);
- rivalutando ciascun premio, primo o aggiuntivo, eventualmente versato nell’anno di scadenza (e considerato al netto dei costi applicati da Xxxxxxxxxx sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data di scadenza contrattuale.
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà:
a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della “scadenza originaria”;
b) quella calcolata al 31 dicembre dell’anno di scadenza, nel caso di “scadenza successiva” a quella originaria
In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.
Art.16 - Opzioni
Il presente contratto non prevede l’opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, nè nel corso della durata contrattuale, nè alla scadenza contrattuale originaria, nè alle scadenze successive a quella originaria.
Art.17 - Prolungamento della durata contrattuale
Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Xxx Xxxxxxxxxx non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Con il prolungamento della scadenza Credemvita garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data del 31 dicembre dell’anno solare della scadenza prolungata.
E’ comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
17.1 - Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di prolungamento
La rivalutazione del capitale assicurato nel periodo del prolungamento contrattuale viene riconosciuta nella misura e secondo le modalità illustrate agli artt.11, 12 e 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si tenga tuttavia conto che, solo per l’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta sarà:
- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della scadenza contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di scadenza contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l’anno nel quale è stato effettuato il prolungamento.
17.2 Capitale assicurato nel caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l’importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso.
Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.
17.3 Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento. Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Si tenga tuttavia conto che, solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà:
- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di “scadenza originaria”, quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di “scadenza originaria” e la data di richiesta di riscatto, l’ 80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale.
Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art.18 - Costi a carico del Contraente
18.1 costi di emissione contratto/incasso premi
Tali costi, prelevati dal “Primo premio” e da ciascuno dei “Premi aggiuntivi”, ammontano a 15,00 Euro. 18.2 costi di riscatto totale e parziale.
A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato
In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 19 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.
La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile a ciascun premio versato (primo o successivo).
Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l’ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) di ciascun premio versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.
Anni trascorsi | Aliquota per penale di riscatto |
Fino a 2 anni | 1,50% |
oltre 2 anni e fino a 3 anni | 0,50% |
Oltre 3 anni | 0,00% |
In caso di riscatto parziale, ai fini dell’applicazione della penale, il riscatto viene imputato proporzionalmente a ciascun premio versato (primo o successivo) che ha contribuito alla costituzione del capitale riscattato parzialmente.
B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato
Per l’operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.
Art.19 - Riscatto totale e parziale
Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.
Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto:
- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso);
- rivalutando ciascun “premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale.
- applicando all’importo così ottenuto i costi previsti al precedente art. 18.2
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.
Art. 20 - Liquidazioni
Per tutti i pagamenti di Xxxxxxxxxx devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:
20.1 decesso dell’ Assicurato
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti, da cui risulti:
o se il Contraente ha lasciato testamento;
o in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà,, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato;
o l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.
20.2 riscatto totale o parziale
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l’importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale.
20.3 scadenza contrattuale
- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta.
Art. 21 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Art. 22 - Modalità pagamento premi
Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:
• mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
- Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
- Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
• mediante assegno circolare, postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il primo premio assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell’ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all’operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Laddove l’insoluto, protratto per oltre 5 giorni nonostante la comunicazione di mancato incasso di cui al paragrafo precedente, ovvero gli impedimenti normativi sopra citati riguardino il pagamento di premi aggiuntivi, l’operazione del Contraente rimarrà priva di efficacia sin dalla data della sua disposizione da parte di questi e, anche in tal caso, in relazione a siffatta operazione, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure nell’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Art. 23 - Norme Finali e modificazione delle condizioni contrattuali
23.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
23.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
23.3 Credemvita in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall’art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di un anno dalla decorrenza degli effetti così come definita dall’art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 24 - Legge applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di INVESTIRE SICURO (TARIFFA 60079)
ALLEGATO 1 : Limiti - Reg. Isvap n. 38/2001
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Xxxxxxxxxx sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
Limiti in entrata
- 10.000.000,00 di Euro computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Azuritalia II;
- 20.000.000,00 di Euro computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Azuritalia II.
Limiti in uscita
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.
ALLEGATO 2 : soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
Ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Xxxxxxxxxx afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano:
Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti Cointestazione a cointestatario
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata
CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato
Garante totale a garantito
Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito
Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore(accompagnatore maggiorenne a minore Xxxxxx a genitore(accompagnatore maggiorenne) Società di capitali a legale rappresentante Società di persone a socio non legale rappresentante
Società di persone a legale non socio
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante
Genitore a figlio Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello X Xxxxxx a nonno
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione
Intestatario rapporto a Titolare effettivo
Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “AZURITALIA II”
Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “AZURITALIA II”
Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “AZURITALIA II”.
La valuta di denominazione è l’Euro.
La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.
La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.
Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento
L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.
La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 36 del 31/01/2011 e in generale della normativa vigente.
La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti corporate (non governativi), emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 10% della gestione.
Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La gestione separata può inoltre investire:
- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 20% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati fino a un massimo del 20% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (quote di OICR non armonizzati, fondi riservati, fondi speculativi) fino a un massimo del 10% del portafoglio.
La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 36 del 31/01/2011 e in generale dalla normativa vigente.
Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro.
Le operazioni con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008, , sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 20% della gestione.
La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l’utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana
e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Art.3 – Tasso medio di rendimento
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12 di ogni anno).
Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:
• le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
• le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
Art.4 – Certificazione
La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.5 – Norme finali
Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Credemvita Spa
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di “Investire Sicuro” (TARIFFA 60079), negli allegati 1 e 2 alle Condizioni stesse e nel presente Regolamento della Gestione Separata “Azuritalia II” sono aggiornati al 2 aprile 2012.
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
- DEFINIZIONI GENERALI
- POLIZZA – DEFINIZIONI
- PREMIO - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
- PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
compagnia
Vedi Società
conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società.
condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta (fac simile).
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione Vedi “società”. intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
prestito
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
prolungamento
Proroga del periodo di efficacia del contratto di assicurazione
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni. sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l’assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale.
polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
PREMIO – DEFINIZIONI
primo premio
Importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate
premio aggiuntivo (o estemporaneo)
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
TERMINOLOGIE SPECIFICHE
POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
ALTRE DEFINIZIONI
Scadenza originaria
E’ la data di scadenza del contratto riportata sulla proposta di assicurazione, ossia quella determinata in base alla data di decorrenza e alla durata del contratto.
Scadenza successiva
E’ la nuova data di scadenza attribuita al contratto in seguito ad una operazione di prolungamento.
I dati contenuti nel presente Glossario di “Investire Sicuro” (TARIFFA 60079) sono aggiornati al 2 aprile 2012.
Segretazione per scudo fiscale
Investire Sicuro
Intermediario:
Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
Contraente - Assicurato
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
estremi della proposta e dati relativi al premio
progressivo n. P/ | data di decorrenza | durata (anni) 4 | premio lordo euro | data scadenza |
beneficiario
in caso morte: cognome, nome e data di nascita
in caso vita: cognome, nome e data di nascita
Il Contraente prende atto che gli unici mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante;
- assegno circolare, assegno postale, assegno bancario, ai quali verranno applicati due giorni lavorativi di valuta dalla data di versamento. Gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Consenso al trattamento dei dati personali
FAC - SIMILE
Preso atto dell’informativa che Le è stata consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’abbiamo infor- mata sull’uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e considerato che Le abbiamo, tra l’altro, rappresentato che in relazione allo specifico rapporto intercorrente con Credemvita, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a: - servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti); - attività di controllo aziendale e di governance; - gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem e da altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la
c.d. “catena assicurativa”.
Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" tra cui, tra l’altro, le società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Xxx può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per l’attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.
Contraente:
dà il consenso
non presta il consenso
Assicurato:
dà il consenso
non presta il consenso
Data e Luogo | |
firma Contraente ✗ | firma Assicurato ✗ |
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell’esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto o, in alternativa, la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l’accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell’ incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell’intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle “Condizioni di Assicurazione INVESTIRE SICURO”. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall’ incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, mediante inoltro alla Compagnia, entro il predetto termine, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle “Condizioni di Assicurazione di INVESTIRE SICURO”. Il Contraente conferisce all’intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto, nonché a riscuotere nell’interesse e per conto dei beneficiari il risultato della liquidazione della Polizza e ad attribuire a ciascuno quanto di rispettiva spettanza.
firma Contraente
✗
ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 3 "Diritto di recesso del Contraente", art. 9 "Conclusione e decorrenza del contratto", art. 11 "Rivalutazione del capitale assicurato", art.14 "Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato", art. 15 "Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale", art. 18 "Costi a carico del Contraente", art. 19 "Riscatto totale e parziale", art. 20 "Liquidazioni", art. 23.3 "Modificazione delle condizioni contrattuali" - oltre che gli Allegati : 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011”e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente
✗
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del "Fascicolo Informativo di INVESTIRE SICURO" (Tariffa 60079, contenente la "Scheda Sintetica", la "Nota Informativa" le "Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Azuritalia II", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali" Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto. Dichiara inoltre di aver ricevuto il "Progetto Esemplificativo personalizzato delle prestazioni". Il sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello. 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2
firma Contraente ✗ | consenso dell’Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. ✗ |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario) | |
luogo e data ✗ | Soggetto Collocatore |
Segretazione per scudo fiscale
Investire Sicuro
Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
Contraente
Cognome e nome:
sesso:
M
F
Luogo e data di nascita:
nato a ( ) il / / cod. fiscale:
Residenza:
via n° comune
Domicilio (se diverso da residenza) :via n° comune
(
(
) CAP
) CAP
Recapiti:
tel. abitazione / tel. cellulare / e-mail
Documento d’identità:
tipo n° . rilasciato da
a il / / scadenza il / / nazionalità
Attività:
settore
ramo
FAC - SIMILE
Assicurato (se diverso dal Contraente)
Cognome e nome:
sesso:
M
F
Luogo e data di nascita:
nato a ( ) il / / cod. fiscale:
estremi della proposta e dati relativi al premio
n. proposta P/ | data di decorrenza | durata (anni) 4 | data scadenza | premio lordo euro |
modalità di pagamento
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN
presso Credito Emiliano: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato a Credemvita S.p.A.;
presso Banca Euromobiliare: XX00 X000 0000 0000 0000 0000000 intestato a Credemvita S.p.A.;
In caso di modalità di pagamento a valere sul conto corrente attivo presso l’intermediario, la presente costituisce autorizzazione all’addebito.
bonifico bancario da c/c n. ABI CAB IBAN
assegni bancari/postali o circolari emessi ovvero presentati, all’ordine di Credemvita SpA - NON TRASFERIBILE (allegati alla presente): dall’Investitore/Contraente
da altro soggetto
ABI CAB numero completo dell’assegno importo Il Contraente prende atto che gli unici mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante;
- assegno circolare, assegno postale, assegno bancario, ai quali verranno applicati due giorni lavorativi di valuta dalla data di versamento. Gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Firma contraente (pag. 1/2)
✗
segue Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60079)
beneficiario in caso di vita
il Contraente stesso
altri (specificare cognome, nome e data di nascita e percentuale del capitale assicurato da destinare a ciascuno):
beneficiario in caso di morte
gli eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi;
il coniuge dell’assicurato, al verificarsi dell’evento; in difetto i figli dell’Assicurato;
altri (specificare cognome, nome e data di nascita e % del capitale assicurato destinato a ciascuno):
Consenso privacy:
Preso atto dell’informativa che Le è stata consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’ab- biamo informata sull’uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e considerato che Le abbiamo, tra l’altro, rappresentato che in relazione allo specifico rapporto intercorrente con Credemvita, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a: - servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti); - attività di controllo aziendale e di governance; - gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem e da altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”.
Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” tra cui, tra l’altro, le società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Xxx può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per l’attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.
Contraente:
dà il consenso
non presta il consenso
Assicurato:
dà il consenso
non presta il consenso
Data e Luogo | |
firma Contraente ✗ | firma Assicurato ✗ |
FAC - SIMILE
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell’esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto o, in alternativa, la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l’accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell’ incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell’intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle “Condizioni di Assicurazione di INVESTIRE SICURO”. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005,
n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall’ incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, mediante inoltro alla Compagnia, entro il predetto termine, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle “Condizioni di Assicurazione di INVESTIRE SICURO”. Il Contraente conferisce all’intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto, nonché a riscuotere nell’interesse e per conto dei beneficiari il risultato della liquidazione della Polizza e ad attribuire a ciascuno quanto di rispettiva spettanza.
firma Contraente
✗
ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 3 “Diritto di recesso del Contraente”, art. 9 “Conclusione e decorrenza del contratto”, art. 11 “Rivalutazione del capitale assicurato”, art.14 “Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato”, art. 15 “Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale”, art. 18 “Costi a carico del Contraente”, art. 19 “Riscatto totale e parziale”, art. 20 “Liquidazioni”, art. 23.3 “Modificazione delle condizioni contrattuali” - oltre che gli Allegati: 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011”e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente
✗
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del “Fascicolo Informativo di INVESTIRE SICURO” (Tariffa 60079), contenente la “Scheda Sintetica”, la “Nota Informativa” le “Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Azuritalia II”, il “Glossario”, il fac simile del “Modulo di proposta di assicurazione” ed il “Documento sul trattamento dei dati personali” Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all’esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della compagnia dall’incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto. Dichiara inoltre di aver ricevuto il “Progetto Esemplificativo personalizzato delle prestazioni”. Il sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto e letto i documenti “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello. 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2
firma Contraente ✗ | consenso dell’Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. ✗ |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all’intermediario) | |
luogo e data | Soggetto Collocatore |
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusionale del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo Credito Emiliano – CREDEM nonché alle società controllanti Credem, controllate o collegate ed eventuali collegate e controllate da Credemvita.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” e delle società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, effettuati dai predetti soggetti .
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell’apposito spazio in calce.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
Credemvita SpA
Il Direttore Generale
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.);soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
- società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: BANCA D’ITALIA; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx); Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediati assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx .
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 2 aprile 2012.
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 61.600.080 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx