CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO DI BENI MOBILI
CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO DI BENI MOBILI
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Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
Tra
L’Istituzione Scolastica denominata , con sede in Codice
Fiscale n …………….. nella persona del/lla sottoscritto/a (cognome e nome) , Dirigente Scolastico pro-tempore (Comodante).
E
E l’Istituzione Scolastica
C.F. n. nella persona
del/lla sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il , Dirigente Scolastico, (Comodatario)
SI STIPULA E SI CONVIENE
Marca e modello del bene Numero inventario
ART. 1
Il comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in buono stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 2
Il comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
ART. 3
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 4
Il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.
ART. 5
Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
ART. 6
La durata del presente contratto è concordata dalla data
alla
data . Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all’art. 1810 cod. civ. e cesserà alla fine del contratto, che comunque non può superare il periodo del corso di studi
ART. 7
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 8
Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 9
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
ART. 10
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di torino
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il comodatario Il comodante
Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodatario Il comodante
Il Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico