PROVINCIA DI MANTOVA
ALLEGATO 3 (da inserire nella busta A)
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI
Via X. Xxxxxx n. 32 – 00000 Xxxxxxx – Tel. 0376/204232 – 372 – Fax 0376/204280 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
CAPITOLATO D’ONERI PER
L’APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI INERENTI LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.4 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 Art.5 Regolazione premio
Art.6 Modifiche dell’assicurazione
Art.7 Recesso a seguito di sinistro
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro Art.12 bis Gestione danni in franchigia
Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge
Art.17 Diritto di rivalsa
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Esclusioni
Art.5 Qualifica di terzo
Art.6 Estensioni di garanzia
Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.8 Art.9
Validità territoriale
Validità esclusiva norme dattiloscritte
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, il segretario e d il vice segretario il direttore generale, i dirigenti; • Xxxxxxxx, obiettori di coscienza e i lavoratori in regime di L.S.U. (Lavori socialmente utili nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all’ Ente assicurato; • Tirocinanti e partecipanti a tirocini formativi e di orientamento comprese le attività svolte dagli stessi quando si trovano esternamente all’ Ente ma purché rientrino nel progetto formativo e di orientamento; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Ente; |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; |
• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai: - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate al netto dell’ IVA (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) - agli stagisti • Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni e compensi al personale in servizio presso la contraente: - In qualità di lavoratori in regime L.S.U. (lavori socialmente utili) |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ovunque o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori (in questo caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’ assicurato a titolo di committente), esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
CLAUSOLA NON DEROGABILE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
Art. 4 bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 – Regolazione premio Regolazione premio
Poiché il premio e convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (Retribuzione annua lorda ), esso
viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il 75% del premio anticipato che si intende acquisito dalla Società.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti
a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non e obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente e tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. II computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro
Si prende atto che l’Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell’Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all’Ente medesimo o ha promosso contro di questo l’azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale.
Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ ufficio competente. Le denunce di sinistro dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
……………………….
……………………….
……………………….
Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 12 bis -Gestione danni in franchigia
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
In caso di sinistro di importo non inferiore ad € ………….. la Società, prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato, dovrà informare il Contraente con preavviso di 30 giorni.
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:
• numero del sinistro
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti della Contraente.
La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
In entrambi i casi se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.
Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
◻ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
◻ rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ..............…………….......; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato per il tramite della Marsh
S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh
S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005 .
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Art. 15a) – Xxxxxxxx broker in presenza di Lloyd’s Correspondent (clausola alternativa)
Con la sottoscrizione della presente polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei
Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.
Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 - Diritto di rivalsa
Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di “Assicurati” limitatamente ai dipendenti ed amministratori, la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.
La Società per le rimanenti categorie rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’Art. 1916 del C.C., salvo il caso di xxxx, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’ Ente per legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata o irregolare assicurazione presso l’INAIL del personale dell’Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall’Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e conseguenti a fatti posti in essere in data non antecedente al 30.09.2003 ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa.
Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione il massimale venga esaurito lo stesso, su richiesta dell’ assicurato e a condizioni da concordare, potrà essere reintegrato.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (a valere anche per la garanzia RCO);
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto (a valere anche per la garanzia RCO);
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (a valere anche per la garanzia RCO);
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
Sono tuttavia ricompresi tutti i danni causati da rotture accidentali di impianti, macchinari, contenitori, tubi o condutture;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei Vigili provinciali di armi e relativo munizionamento (a valere anche per la garanzia RCO);
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività.
9. Derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione (a valere anche per la garanzia RCO).
Dalla garanzia Malattie Professionali sono esclusi i danni:
1. per le malattie professionali di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
2. per le malattie professionali conseguenti a:
• detenzione e mancata osservanza delle diposizione di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente (tale esclusione cessa di avere effetto successivamente all’ adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 6 – Estensioni di garanzia
A maggior chiarimento e senza che ciò possa competere limitazioni di sorta alle garanzie di assicurative prestate si precisa che l’ assicurazione s’intende estesa anche a:
1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i..
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse
autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature compreso il contenuto, nonché tutti gli altri immobili a qualunque uso o destinazione adibiti ivi comprese strade, acquedotti, aree pubbliche e territorio in genere, ponti su barche nonché imbarcazioni fluviali ancorate con piccole costruzioni e/o capanni. Usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.
Sono compresi inoltre i rischi relativi all’esistenza; di impianti fissi di fabbricati, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne e aree di pertinenza dei fabbricati, cancelli recinzioni strade e giochi per bambini.
Con riferimento a macchinari e attrezzature l’ assicurazione è estesa alla proprietà, uso e detenzione degli stessi anche quanto sono messi a disposizione di terzi e condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni di legge ma purché abbiamo compiuto il 16° anno di età.
6. La responsabilità civile per danni derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sovraelevazione, demolizione di fabbricati e impianti.
Per quanto riguarda la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione l’assicurato provvede direttamente anche se di proprietà di terzi e anche se ubicati fuori dai suoi confini.
7. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni), ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
8. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia, comodato d’uso e/o comunque a qualsiasi titolo nelle disponibilità dell'Assicurato.
9. Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni:
• subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
• causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
10. La responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
11. L'assicurazione in caso di concorsi, seminari, e convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi.
12. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
13. La garanzia comprende, con l' esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali I' Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d' ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
14. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
15. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei compresi i danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di impianti tubature e conduzioni.
16. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
17. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza
18. Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Xxxxx, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario;
19. Tanto l' assicurazione R.CT, quanto l'assicurazione X.XX. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi di legge;
20. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori che per volume e peso non possano essere rimosse.
21. Responsabilità Civile per danni a cose del dipendenti diverse dai veicoli e fermo il disposto al punto 7 del presente articolo, con esclusione di quelli subiti a seguito di incendio e furto.
22. La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza si estende, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzate, ai lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili), ed al personale trasferito alla Contraente.
23. Gestione di distributori automatici in genere di proprietà e non, nonché di mense di bar, entrambe anche se gestiti dall' Ente all' interno di strutture di terzi o gestiti da terzi per conto dell' Ente. Qualora vi fosse la gestione di terzi, la garanzia si intende prestata per il solo rischio della Committenza.
24. R.C. PERSONALE
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di;
• Personale in borsa-lavoro;
• Personale inserito per socializzazione (handicappati);
• Collaboratori e dipendenti distaccati da altri Enti o Istituzioni;
• Persone della cui opera I' Assicurato/Contraente si avvalga (ad esclusione delle società a cui ii Contraente affida in appalto lavori o servizi) benché non siano in rapporto di dipendenza con esso, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Sono comunque esclusi I danni patrimoniali non conseguenti a danni materiali.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, Per quanto riguarda i danni a dipendenti e/o lavoratori parasubordinati dell' Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL, la garanzia opera nei limiti del massimale previsto alla Sez. 4 Art. 1 per ogni prestatore di lavoro, fermo che il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.
25. Relativamente ai "Tirocinanti" partecipanti a tirocini formativi e di Orientamento, si precisa che gli stessi si intendono assicurati per:
• i danni che possono causare a terzi, ivi compresi tra questi i datori di lavoro che li ospitano ed I loro dipendenti, nei limiti dei massimali previsti in polizza per la Responsabilità Civile Terzi;
• i danni che gli stessi possono subire durante i lavori previsti nei progetti formativi, nel limite del massimale previsto in polizza per la garanzia Responsabilita Civile Dipendenti (RCO);
26. La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all’assicurato:
• dalla proprietà della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua conseguenti a rottura e/o occlusione accidentale di tubazioni e/o condutture;
27. Premesso che l’assicurato può appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta, si prende atto tra le parti che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
28. L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’assicurato in qualità civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative.
Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C. (le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse).
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nei grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa del diritti dell'Assicurato.
La Società, non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati salvo che l'assicurato abbia dovuto provvedere, a fronte dell’ inerzia della Società. La Società non risponde inoltre di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.
Art. 8 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero, La garanzia RCT non è operante per i danni che avvengono in
U.S.A. e Canada.
Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.000.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Ogni e qualsiasi danno | I massimali RCT/O di polizza | Franchigia frontale assoluta per sinistro di Euro 1.000,00 |
Malattie professionali | € 1.500.000,00 per sinistro e anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Interruzioni e sospensioni di attività, ritardo o mancato avvio di attività | € 500.000,00 per sinistro e anno per ritardo o mancato avvio € 1.000.000,00 per sinistro e anno per interruzione o sospensione | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 |
Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro e per anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni ai Locali “in conduzione” Sez. 3 Art. 6.5 | Nessun sottolimite | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni a mezzi di trasporto Sez. 3 Art. 6.7 | Nessun sottolimite | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni a cose in consegna e custodia Sez. 3 Art. 6.8 | Nessun sottolimite | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni da incendio | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni da rimozione veicoli | € 100.000,00 per sinistro e per anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni da inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 20.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 250.000,00 per sinistro e per anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |
Danni da cedimento e franamento del terreno | € 250.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 10.000,00 |
Danni a cose dei dipendenti | € 25.000,00 per sinistro e per anno | La franchigia frontale assoluta per sinistro contrattuale |